(Allegato 5)
        ALLEGATO 5: LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI 
 
              1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI 
 
1.1 ACQUE REFLUE URBANE 
 
Gli scarichi provenienti  da  impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue urbane di cui all'articolo 31,  comma  2  devono  conformarsi,
secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo, ai valori
limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualita'
e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
Gli scarichi provenienti  da  impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3: 
 
- se  esistenti  devono  conformarsi  secondo  le  cadenze  temporali
  indicate al medesimo articolo alle  norme  di  emissione  riportate
  nella tabella 1; 
- se nuovi devono essere conformi alle  medesime  disposizioni  dalla
loro entrata in esercizio. 
 
Gli scarichi provenienti  da  impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue urbane di cui all'articolo 32,  devono  essere  conformi  alle
norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e  2.  Per  i  parametri
azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le  percentuali  di
riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti  per
uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale. 
 
Devono  inoltre  essere  rispettati  nel  caso   di   fognature   che
convogliano anche scarichi  di  acque  reflue  industriali  i  valori
limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle  Regioni  ai  sensi
dell'articolo 28 comma 2. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
Tabella 2. Limiti di emissione  per  gli  impianti  di  acque  reflue
urbane reimpiantati in aree sensibili. 
 
 
 
    

+=======================+===========================================+
|Parametri (media annua)|      Potenzialita' impianto in A.E.        |
+=======================+===========================================+
|                       |  10.000-100.000      |         >100.000   |
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|                       |Concentra-|      % di |Concentra-|   % di  |
|                       |zione     |  riduzione|zione     |riduzione|
+-----------------------+----------+-----------+----------+---------+
|Fosforo totale         |<o=2      |         80| <o=1     |  80     |
|(P mg/L) (1)           |          |           |          |         |
+-----------------------+----------+-----------+----------+---------+
|Azoto totale           |<o=15     |      70-80| <o=10    | 70-80   |
|(N mg/L) (2)(3)        |          |           |          |         |
+-----------------------+----------+-----------+----------+---------+

(1)  Il  metodo  di  riferimento  per  la misurazione e' la
spettroforometria di assorbimento molecolare.

(2)  Per  azoto  totale  si  intende  la  somma  dell'azoto
Kjeldahl  (X organica+NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso.
Il   metodo   di  riferimento  per  la  misurazione  e'  la
spettrofonometria di assorbimento molecolare.

(3) in alternativa al riferimento alla concentrazione media
annuale,   purche'   si   ottengo  un  analogo  livello  di
protezione   ambientale,  si  puo'  fare  riferimento  alla
concentrazione media giornaliera che non puo' superare i 20
mg/L per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente
sia  pari  o  superiore  a  12o gradi centigradi. Il limite
della   concentrazione   media   giornaliera   puo'  essere
applicato  ad  un  tempo operativo limitato che tenga conto
delle condizioni climatiche locali.

Il  punto  di  prelievo  per  i controlli, ai sensi dell'articolo 28,
comma  3,  deve  essere  sempre  il  medesimo  e  deve  essere  posto
immediatamente  a  monte del punto di immissione nel corpo recettore.
Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante,
deve   essere   previsto  un  punto  di  prelievo  anche  all'entrata
dell'impianto  di trattamento. Di tali esigenze si dovra' tener conto
anche  nella  progettazione  e  modifica  degli  impianti, in modo da
agevolare l'esecuzione delle attivita' di controllo.

Per  il controllo della conformita' dei limiti indicati nelle tabelle
1  e  2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i
campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.

Per  i  parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base
annua,  la cui media giornaliera puo' superare i limiti tabellari, e'
definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente.

+===============+================+=================+================+
|               | numero massimo |                 | numero massimo |
|    campioni   | consentito di  |    campioni     |  consentito di |
|prelevati      |  campioni non  |prelevati durante|  campioni non  |
| durante l'anno|    conformi    |     l'anno      |    conformi    |
+===============+================+=================+================+
|     4 - 7     |       1        |    172 - 187    |       14       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|     8 - 16    |       2        |    188 - 203    |       15       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|    17 - 28    |       3        |    204 - 219    |       16       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|    29 - 40    |       4        |    220 - 235    |       17       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|    41 - 53    |       5        |    236 - 251    |       18       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|    54 - 67    |       6        |    252 - 268    |       19       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|    68 - 81    |       7        |    269 - 284    |       20       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|    82 - 95    |       8        |    285 - 300    |       21       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|    96 - 110   |       9        |    301 - 317    |       22       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|   111 - 125   |       10       |    318 - 334    |       23       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|   126 - 140   |       11       |    335 - 350    |       24       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|   141 - 155   |       12       |    351 - 365    |       25       |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+
|   156 - 171   |       13       |                 |                |
+---------------+----------------+-----------------+----------------+

In  particolare  si  precisa  che,  per i parametri sotto indicati, i
campioni  che  risultano  non  conformi,  affinche'  lo  scarico  sia
considerato   in   regola,   non   possono   comunque   superare   le
concentrazioni  riportate  in  tabella  1  oltre la percentuale sotto
indicata:



BOD5:          100%
COD:           100%
Solidi Sospesi 150%

Il  numero  minimo  annuo  di  campioni  per  i parametri di cui alle
tabelle  1  e  2  e' fissato in base alla dimensione dell'impianto di
trattamento  e  va  effettuato  dall'autorita'  competente ovvero dal
gestore   qualora   garantisca   un   sistema  di  rilevamento  e  di
trasmissione  dati  all'autorita'  di  controllo,  ritenuto idoneo da
quest'ultimo,   con   prelievi   ad  intervalli  regolari  nel  corso
dell'anno, in base allo schema seguente.


+===========================+=======================================+
|potenzialita' impianto     |        numero campioni                |
+===========================+=======================================+
|da 2000 a 9999 A.E:        |12 campioni il primo anno e 4 negli    |
|                           |anni successivi, purche' lo scarico sia|
|                           |conforme; se uno dei 4 campioni non e' |
|                           |conforme, nell'anno successivo devono  |
|                           |essere prelevati 12 campioni           |
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 10000 a 49999 A.E.:     | 12 campioni                           |
+---------------------------+---------------------------------------+
|oltre 50000 A.E:           | 24 campioni                           |
+---------------------------+---------------------------------------+

I  gestori  degli  impianti  devono inoltre assicurare un sufficiente
numero  di  autocontrolli  (almeno  uguale  a  quello  del precedente
schema)  sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in
entrata.

L'autorita' competente per il controllo deve altresi' verificare, con
la  frequenza  minima  di  seguito  indicata,  il rispetto dei limiti
indicati  nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere
controllati sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio
possono scaricare in fognatura.


+===========================+=======================================+
|potenzialita' impianto     |            numero controlli           |
+===========================+=======================================+
|da 2000 a 9999             |            1 volta l'anno             |
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 10000 a 49999 A.E.:     |            3 volte l'anno             |
+===========================+=======================================+
|oltre 49999 A.E.:          |            6 volte l'anno             |
+---------------------------+---------------------------------------+

Valori  estremi  per  la  qualita'  delle acque in questione non sono
presi  in  considerazione  se  essi  sono  il risultato di situazioni
eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

I  risultati  delle  analisi  di autocontrollo effettuate dai gestori
degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti
al  controllo.  I  risultati  dei controlli effettuati dall'autorita'
competente  e  di  quelli effettuati a cura dei gestori devono essere
archiviati  su  idoneo  supporto  informatico  secondo le indicazioni
riportate nel decreto attuativo di cui all'articolo 3, comma 7.

1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli  scarichi  di  acque  reflue  industriali  in acque superficiali,
devono   essere  conformi  ai  limiti  di  emissione  indicati  nella
successiva  tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni ai
sensi dell'articolo 28, comma 2.

Le  determinazioni  analitiche  ai  fini del controllo di conformita'
degli  scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta  al  controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di
campionamento,  effettuare  il campionamento su tempi diversi al fine
di  ottenere  il  campione  piu'  adatto  a  rappresentare lo scarico
qualora  lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche  del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico (in
relazione  alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo
di  accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza,
ecc.)..

Ai  sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 2, tenendo conto
del  carico  massimo  ammissibile  ove  definito,  della persistenza,
bioaccumulabilita'  e  della  pericolosita'  delle  sostanze, nonche'
della possibilita' di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le
Regioni   stabiliscono   opportuni   limiti  di  emissione  in  massa
nell'unita' di tempo (kg/mese).

Per  cicli  produttivi  specificati  nella  tabella 3/A devono essere
rispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o di
materia  prima  di  cui  alla  stessa  tabella.  Per gli stessi cicli
produttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelle
tabella 3 allo scarico finale.

Tra i limiti di emissione in termini di massa per unita' di prodotto,
indicati  nella  tabella  3/A,  e  quelli stabiliti dalle Regioni, ai
sensi  dell'articolo  28, comma 2, in termini di massa nell'unita' di
tempo valgono quelli piu' cautelativi.

2 SCARICHI SUL SUOLO

Nei  casi  previsti  articolo  29  comma 1 punto c), gli scarichi sul
suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4.

Il  punto  di  prelievo per i controlli e' immediatamente a monte del
punto  di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale
(lagunaggio,  fitodepurazione)  il  punto  di  scarico corrisponde e'
quello all'uscita dall'impianto.

Le  determinazioni  analitiche  ai  fini del controllo di conformita'
degli  scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad
un  campione  medio  prelevato  nell'arco  di  tre  ore.  L'autorita'
preposta  al  controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di
campionamento,  effettuare  il campionamento su tempi diversi al fine
di  ottenere  il  campione  piu'  adatto  a  rappresentare lo scarico
qualora  lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti
dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle
caratteristiche  del  ciclo  tecnologico,  dal  tipo  di  scarico (in
relazione  alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo
di  accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza,
ecc.)..

Per  gli  impianti  di  trattamento  delle  acque reflue urbane si fa
riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore.

Le  distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le quali
e'  permesso  lo  scarico  sul  suolo sono rapportate al volume dello
scarico stesso secondo il seguente schema:

a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:

-  1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori
a 500 mc
-  2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e
5000 mc
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e
10.000 mc

b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.

- 1. 000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori
a 100 mc
-  2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e
500 mc
-  5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e
2.000 mc

Gli  scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in
ogni  caso  essere  convogliati  in  corpo  idrico  superficiale,  in
fognatura o destinate al riutilizzo.

Per  gli  scarichi  delle  acque  reflue  urbane  valgono  gli stessi
obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in
acque superficiali.

L'autorita'  competente  per  il  controllo  deve  verificare, con la
frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati
nella  tabella  4.  I parametri di tabella 4 da controllare sono solo
quelli  che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare in
fognatura


+===========================+=======================================+
|volume scarico             |     numero controlli                  |
+===========================+=======================================+
|sino a 2000 mc al giorno   |           4 volte l'anno              |
+---------------------------+---------------------------------------+
|oltre a 2000 mc al giorno  |            8 volte l'anno             |
+---------------------------+---------------------------------------+

2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO

Restano  fermi  i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle
seguenti sostanze:

- composti organo alogenati e sostanze che possono
- dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e
- teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
-  oli  minerali  persistenti  e  idrocarburi  di origine petrolifera
persistenti,
- cianuri.
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione
o  andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione
delle acque.

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori  ai  limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi
aggiormamenti.

Persiste   inoltre   il   divieto  di  scarico  diretto  nelle  acque
sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:


1   zinco        rame        nichel        cromo
piombo       selenio     arsenico      antimonio
molibdeno    titanio     stagno        bario
berillio     boro        uranio        vanadio
cobalto      tallio      tellurio      argento
2:  Biocidi  e  loro  derivati non compresi nell'elenco del paragrafo
precedente;
3:  Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore
dei  prodotti  consumati  dall'uomo  derivati  dall'ambiente  idrico,
nonche'  i  composti  che  possono dare origine a tali sostanze nelle
acque;
4:  Composti  organosilicati tossici o persistenti e che possono dare
origine  a  tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono
biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in
sostanze innocue;
5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare;
6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera
non persistenti;
7: Fluoruri;
8:   Sostanze   che   influiscono   sfavorevolmente   sull'equilibrio
dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non
superiori  si  limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento
in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi
aggiornamenti.

3 INDICAZIONI GENERALI

I  punti  di  scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue
urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre
al minimo gli effetti sulle acque recettrici.

Tutti  gli  impianti  di  trattamento  delle acque reflue urbane, con
potenzialita'  superiore  a 2.000 abitanti equivalenti, ad esclusione
degli  impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di
tipo  naturale  quali  la  fitodepurazione  e il lagunaggio, dovranno
essere  dotati  di  un  trattamento di disinfezione da utilizzarsi in
caso   di  eventuali  emergenze  relative  a  situazioni  di  rischio
sanitario  ovvero  per garantire il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore.

In  sede  di  approvazione  del progetto dell'impianto di trattamento
delle  acque  reflue  urbane l'autorita' competente dovra' verificare
che  l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media
giornaliera  dell'azoto  ammoniacale  (espresso  come  N),  in uscita
dall'impianto  di  trattamento  non  superi  il  30% del valore della
concentratone   dell'azoto   totale   (espresso  come  N)  in  uscita
dall'impianto  di  trattamento.  Tale  prescrizione  non vale per gli
scarichi in mare.

In  sede  di  autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente: a)
fissera' il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi di
impianti  di  trattamento  rispettivamente  a:  l'opzione riferita al
rispetto della concentrazione o della percentuale di abbattimento; il
riferimento  alla  concentrazione  media  annua a alla concentrazione
media giornaliera per il parametro "azoto totale" della tabella 2;

b)  fissera'  il  limite opportuno relativo al parametro "Escherichia
coli" espresso come UFC/100mL. Si consiglia un limite non superiore a
5000 UFC/100mL.

I  trattamenti  appropriati  di  cui  all'articolo 31, comma 2 devono
essere  individuati  con  l'obiettivo  di:  a)  rendere  semplice  la
manutenzione  e  la  gestione;  b)  essere  in  grado  di  sopportare
adeguatamente   forti   variazioni  orarie  del  carico  idraulico  e
organico;  c)  minimizzare  i  costi  gestionali. Questa tipologia di
trattamento  puo'  equivalere  ad  un  trattamento  primario  o ad un
trattamento  secondario  a seconda della soluzione tecnica adottata e
dei risultati depurativi raggiunti.

Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50
e  2000  a.e,  si  ritiene  auspicabile  il  ricorso  a tecnologie di
depurazione  naturale  quali  il  lagunaggio o la fitodepurazione, o,
tecnologie  come  i  filtri  percolatori  o  impianti  ad ossidazione
totale.

Peraltro  tali  trattamenti  possono  essere  considerati  adatti  se
opportunamente  dimensionati,  al  fine del raggiungimento dei limiti
della   tabella  1,  anche  per  tutti  gli  agglomerati  in  cui  la
popolazione   equivalente  fluttuante  sia  superiore  al  30%  della
popolazione  residente  e  laddove  le caratteristiche territoriali e
climatiche  lo  consentano.  Tali  trattamenti  si  prestano, per gli
agglomerati   di  maggiori  dimensioni  con  popolazione  equivalente
compresa  tra  i  2000 e i 25000 a.e, anche a soluzioni integrate con
impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento,
con funzione di affinamento.

4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI

Fatto  salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4
circa   i  metodi  analitici  di  riferimento,  rimangono  valide  le
procedure   di  controllo,  campionamento  e  misura  definite  dalle
normative  in  essere  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate
con apposito decreto ministeriale su proposta dell'ANPA.
    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    

Tabella  5.  Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti
meno  restrittivi  di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in
acque  superficiali  (1)  e per lo scarico in rete fognaria (2), o in
tabella 4, per lo scarico sul suolo


+---+---------------------------------------------------------------+
| 1 |    Arsenico                                                   |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 2 |     Cadmio                                                    |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 3 |     Cromo totale                                              |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 4 |     Cromo esavalente                                          |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 5 |     Mercurio                                                  |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 6 |     Nichel                                                    |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 7 |     Piombo                                                    |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 8 |     Rame                                                      |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 9 |     Selenio                                                   |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 10|     Zinco                                                     |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 11|     Fenoli                                                    |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 12|     Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine     |
|   |     petrolifera non persistenti                               |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 13|     Solventi organici aromatici                               |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 14|     Solventi organici azotati                                 |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 15|   Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)|
+---+---------------------------------------------------------------+
| 16|     Pesticidi fosforati                                       |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 17|     Composti organici dello stagno                            |
+---+---------------------------------------------------------------+
| 18|     Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia      |
|   |     internazionale di ricerca sul cancro (IARC), e' provato il|
|   |     potere cancerogeno                                        |
+---+---------------------------------------------------------------+

(1)  Per  quanto  riguarda  gli  scarichi  in  corpo idrico
superficiale,  nel  caso  di insediamenti produttivi aventi
scarichi  con  una  portata  complessiva  media giornaliera
inferiore  a  50  mc,  per  i parametri della tabella 5, ad
eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15,
16,  17  e 18 le Regioni e le province autonome nell'ambito
dei   piani   di   tutela,   possono  ammettere  valori  di
concentrazione  che  superano  di non oltre il 50% i valori
indicati  nella  tabella 3, purche' sia dimostrato che cio'
non comporti un peggioramento della situazione ambientale e
non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

(2)  Per  quanto riguarda gli scarichi in fognatura purche'
sia   garantito  che  lo  scarico  finale  della  fognatura
rispetti  i  limiti  di tabella 3, o quelli stabiliti dalle
Regioni  ai  sensi dell'articolo 28 comma 2, il gestore del
servizio   idrico   integrato   puo'   adottare   ai  sensi
dell'articolo  33,  per  i  parametri  della  tabella 5, ad
eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14,
15,  16,  e  17,  limiti  di accettabilita' i cui valori di
concentrazione superano quello indicato in tabella 3.
Tabella 6 - Peso vivo medio annuo corrispondente ad una produzione di
340   kg   di   azoto,   al  netto  delle  perdite  di  stoccaggio  e
distribuzione,  da  considerare ai fini dell'assimilazione alle acque
reflue domestiche (articolo 28 comma 7)


+-------------------+-----------------------------------------------+
|SPECIE ALLEVATA    |          PESO VIVO MEDIO PER ANNO             |
|(TONNELLATA)       |                                               |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|suini              | 3                                             |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|bovini             | 4                                             |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|avicoli            | 2.1                                           |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|cunicoli           | 2.4                                           |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|ovicaprini         | 3.4                                           |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|equini             | 4                                             |
+-------------------+-----------------------------------------------+