ALLEGATO 5: LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI 1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI 1.1 ACQUE REFLUE URBANE Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 2 devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualita' e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3: - se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella tabella 1; - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 32, devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale. Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane reimpiantati in aree sensibili. +=======================+===========================================+ |Parametri (media annua)| Potenzialita' impianto in A.E. | +=======================+===========================================+ | | 10.000-100.000 | >100.000 | +-----------------------+----------------------+--------------------+ | |Concentra-| % di |Concentra-| % di | | |zione | riduzione|zione |riduzione| +-----------------------+----------+-----------+----------+---------+ |Fosforo totale |<o=2 | 80| <o=1 | 80 | |(P mg/L) (1) | | | | | +-----------------------+----------+-----------+----------+---------+ |Azoto totale |<o=15 | 70-80| <o=10 | 70-80 | |(N mg/L) (2)(3) | | | | | +-----------------------+----------+-----------+----------+---------+ (1) Il metodo di riferimento per la misurazione e' la spettroforometria di assorbimento molecolare. (2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kjeldahl (X organica+NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione e' la spettrofonometria di assorbimento molecolare. (3) in alternativa al riferimento alla concentrazione media annuale, purche' si ottengo un analogo livello di protezione ambientale, si puo' fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non puo' superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12o gradi centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera puo' essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali. Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovra' tener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l'esecuzione delle attivita' di controllo. Per il controllo della conformita' dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera puo' superare i limiti tabellari, e' definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente. +===============+================+=================+================+ | | numero massimo | | numero massimo | | campioni | consentito di | campioni | consentito di | |prelevati | campioni non |prelevati durante| campioni non | | durante l'anno| conformi | l'anno | conformi | +===============+================+=================+================+ | 4 - 7 | 1 | 172 - 187 | 14 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 8 - 16 | 2 | 188 - 203 | 15 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 17 - 28 | 3 | 204 - 219 | 16 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 29 - 40 | 4 | 220 - 235 | 17 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 41 - 53 | 5 | 236 - 251 | 18 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 54 - 67 | 6 | 252 - 268 | 19 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 68 - 81 | 7 | 269 - 284 | 20 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 82 - 95 | 8 | 285 - 300 | 21 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 96 - 110 | 9 | 301 - 317 | 22 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 111 - 125 | 10 | 318 - 334 | 23 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 126 - 140 | 11 | 335 - 350 | 24 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 141 - 155 | 12 | 351 - 365 | 25 | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ | 156 - 171 | 13 | | | +---------------+----------------+-----------------+----------------+ In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinche' lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata: BOD5: 100% COD: 100% Solidi Sospesi 150% Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 e' fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorita' competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorita' di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in base allo schema seguente. +===========================+=======================================+ |potenzialita' impianto | numero campioni | +===========================+=======================================+ |da 2000 a 9999 A.E: |12 campioni il primo anno e 4 negli | | |anni successivi, purche' lo scarico sia| | |conforme; se uno dei 4 campioni non e' | | |conforme, nell'anno successivo devono | | |essere prelevati 12 campioni | +---------------------------+---------------------------------------+ |da 10000 a 49999 A.E.: | 12 campioni | +---------------------------+---------------------------------------+ |oltre 50000 A.E: | 24 campioni | +---------------------------+---------------------------------------+ I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata. L'autorita' competente per il controllo deve altresi' verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. +===========================+=======================================+ |potenzialita' impianto | numero controlli | +===========================+=======================================+ |da 2000 a 9999 | 1 volta l'anno | +---------------------------+---------------------------------------+ |da 10000 a 49999 A.E.: | 3 volte l'anno | +===========================+=======================================+ |oltre 49999 A.E.: | 6 volte l'anno | +---------------------------+---------------------------------------+ Valori estremi per la qualita' delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti. I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall'autorita' competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui all'articolo 3, comma 7. 1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformita' degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorita' preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 2, tenendo conto del carico massimo ammissibile ove definito, della persistenza, bioaccumulabilita' e della pericolosita' delle sostanze, nonche' della possibilita' di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le Regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell'unita' di tempo (kg/mese). Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelle tabella 3 allo scarico finale. Tra i limiti di emissione in termini di massa per unita' di prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, in termini di massa nell'unita' di tempo valgono quelli piu' cautelativi. 2 SCARICHI SUL SUOLO Nei casi previsti articolo 29 comma 1 punto c), gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4. Il punto di prelievo per i controlli e' immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde e' quello all'uscita dall'impianto. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformita' degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorita' preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore. Le distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le quali e' permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema: a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane: - 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 mc - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 mc - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 mc b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. - 1. 000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 mc - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 mc - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 mc Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo. Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in acque superficiali. L'autorita' competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare in fognatura +===========================+=======================================+ |volume scarico | numero controlli | +===========================+=======================================+ |sino a 2000 mc al giorno | 4 volte l'anno | +---------------------------+---------------------------------------+ |oltre a 2000 mc al giorno | 8 volte l'anno | +---------------------------+---------------------------------------+ 2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze: - composti organo alogenati e sostanze che possono - dare origine a tali composti nell'ambiente idrico; - composti organo fosforici; - composti organo stannici; - sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e - teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso; - mercurio e i suoi composti; - cadmio e i suoi composti; - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, - cianuri. - materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiormamenti. Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di: 1 zinco rame nichel cromo piombo selenio arsenico antimonio molibdeno titanio stagno bario berillio boro uranio vanadio cobalto tallio tellurio argento 2: Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo precedente; 3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonche' i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque; 4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue; 5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare; 6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti; 7: Fluoruri; 8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori si limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti. 3 INDICAZIONI GENERALI I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recettrici. Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialita' superiore a 2.000 abitanti equivalenti, ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale quali la fitodepurazione e il lagunaggio, dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorita' competente dovra' verificare che l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della concentratone dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli scarichi in mare. In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente: a) fissera' il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento rispettivamente a: l'opzione riferita al rispetto della concentrazione o della percentuale di abbattimento; il riferimento alla concentrazione media annua a alla concentrazione media giornaliera per il parametro "azoto totale" della tabella 2; b) fissera' il limite opportuno relativo al parametro "Escherichia coli" espresso come UFC/100mL. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100mL. I trattamenti appropriati di cui all'articolo 31, comma 2 devono essere individuati con l'obiettivo di: a) rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento puo' equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o, tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale. Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche per tutti gli agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000 a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento. 4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell'ANPA. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4, per lo scarico sul suolo +---+---------------------------------------------------------------+ | 1 | Arsenico | +---+---------------------------------------------------------------+ | 2 | Cadmio | +---+---------------------------------------------------------------+ | 3 | Cromo totale | +---+---------------------------------------------------------------+ | 4 | Cromo esavalente | +---+---------------------------------------------------------------+ | 5 | Mercurio | +---+---------------------------------------------------------------+ | 6 | Nichel | +---+---------------------------------------------------------------+ | 7 | Piombo | +---+---------------------------------------------------------------+ | 8 | Rame | +---+---------------------------------------------------------------+ | 9 | Selenio | +---+---------------------------------------------------------------+ | 10| Zinco | +---+---------------------------------------------------------------+ | 11| Fenoli | +---+---------------------------------------------------------------+ | 12| Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine | | | petrolifera non persistenti | +---+---------------------------------------------------------------+ | 13| Solventi organici aromatici | +---+---------------------------------------------------------------+ | 14| Solventi organici azotati | +---+---------------------------------------------------------------+ | 15| Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)| +---+---------------------------------------------------------------+ | 16| Pesticidi fosforati | +---+---------------------------------------------------------------+ | 17| Composti organici dello stagno | +---+---------------------------------------------------------------+ | 18| Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia | | | internazionale di ricerca sul cancro (IARC), e' provato il| | | potere cancerogeno | +---+---------------------------------------------------------------+ (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 mc, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le Regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purche' sia dimostrato che cio' non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali. (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura purche' sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, il gestore del servizio idrico integrato puo' adottare ai sensi dell'articolo 33, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, e 17, limiti di accettabilita' i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3. Tabella 6 - Peso vivo medio annuo corrispondente ad una produzione di 340 kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche (articolo 28 comma 7) +-------------------+-----------------------------------------------+ |SPECIE ALLEVATA | PESO VIVO MEDIO PER ANNO | |(TONNELLATA) | | +-------------------+-----------------------------------------------+ |suini | 3 | +-------------------+-----------------------------------------------+ |bovini | 4 | +-------------------+-----------------------------------------------+ |avicoli | 2.1 | +-------------------+-----------------------------------------------+ |cunicoli | 2.4 | +-------------------+-----------------------------------------------+ |ovicaprini | 3.4 | +-------------------+-----------------------------------------------+ |equini | 4 | +-------------------+-----------------------------------------------+