(all. 1 - art. 1)
               CONDIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO
                         DEI SERVIZI POSTALI

                          1. Parte generale
                               Art. 1.
                          Tariffe e prezzi
    Poste  italiane  applica per i prodotti ed i servizi compresi nel
servizio  universale  le tariffe ed i prezzi la cui misura massima e'
fissata  dall'autorita'  di  regolamentazione del settore postale, ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
    Poste  italiane puo' richiedere corrispettivi diversi a clienti o
gruppi  di  clienti  nell'ambito  di  accordi contrattuali, in base a
criteri  obiettivi,  trasparenti  e  non  discriminatori, fondati sui
quantitativi  degli  invii,  sulla  loro  destinazione e su eventuali
prelavorazioni eseguite dal mittente.
    Tariffe  e  prezzi  sono pubblicizzati in modo appropriato e sono
disponibili presso tutti gli uffici postali.
                               Art. 2.
                        Qualita' del servizio
    Gli standards di qualita' relativi ai tempi medi di recapito sono
stabiliti  dall'autorita'  di regolamentazione, pubblicizzati in modo
appropriato  anche  nella  carta  della  qualita'  e resi disponibili
presso tutti gli uffici postali.
    Gli  accordi  contrattuali  previsti  dall'art. 1, comma secondo,
possono  prevedere,  in presenza di determinate condizioni alle quali
corrispondono prezzi proporzionali, standards di qualita' differenti.
                               Art. 3.
                     Confezionamento e indirizzo
    Il  mittente  deve  confezionare  gli  invii  come  indicato agli
articoli  22  e  60  e  deve  indicare  in  modo  chiaro  e  completo
l'indirizzo  del  destinatario,  e precisamente: nome e cognome, via,
piazza   o  altro;  numero  civico,  scala;  localita'  e  codice  di
avviamento postale esatto.
    Per alcuni servizi e' previsto l'utilizzo di specifici moduli.
                               Art. 4.
                          Invii non ammessi
    Non  sono  ammessi  gli  invii  riconoscibili come potenzialmente
dannosi  o  la  cui  spedizione,  comunque,  risulti in contrasto con
disposizioni in vigore.
    Se  rinvenuti  dopo  l'immissione  nella rete postale, tali invii
sono tolti di corso e consegnati agli organi di polizia.
                               Art. 5.
               Responsabilita' per oggetti non ammessi
    Il  mittente  risponde  di  tutti  i  danni, diretti o indiretti,
causati dall'inclusione negli invii postali di oggetti non ammessi.
                               Art. 6.
                      Obbligo di assicurazione
    Per  spedire  denaro  contante  e valori in genere il mittente e'
tenuto  ad  utilizzare  gli  invii  assicurati  di  cui  all'art. 15,
dichiarando il relativo valore.
                               Art. 7.
                        Diritti del mittente
    Il  mittente  resta proprietario dell'invio sino al momento della
consegna.   Prima  della  consegna  egli  ha  titolo  a  chiedere  la
restituzione  dell'invio  o  la  modifica  della  destinazione  o del
destinatario, dietro pagamento di un prezzo aggiuntivo.
                               Art. 8.
                         Oggetto dei servizi
    Gli  invii  postali trattati da Poste italiane si distinguono, in
base  al  peso  e alle dimensioni, in posta e pacchi, rispettivamente
descritti negli articoli 10 e 53.
                               Art. 9.
                   Reclami, rimborsi e indennizzi
    La  materia  dei reclami e' disciplinata dall'art. 14 del decreto
legislativo  22 luglio  1999,  n.  261. Per ciascun servizio la carta
della  qualita' fissa i termini e le procedure per presentare reclamo
e determina l'entita' dei rimborsi e degli indennizzi.
    Il  reclamo  puo'  essere presentato dal mittente dell'invio o da
chiunque vi abbia specifico interesse.
                              2. Posta
                    2.1. Descrizione dei servizi
                              Art. 10.
                             Definizione
    Si considerano posta gli invii postali fino a 2 kg di peso.
    La carta della qualita' stabilisce le dimensioni minime e massime
degli invii.
                              Art. 11.
                          Posta prioritaria
    E' il servizio per la spedizione rapida della posta.
    Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
                              Art. 12.
                           Posta ordinaria
    E' il servizio per la spedizione della posta in via normale.
    Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
                              Art. 13.
                          Posta commerciale
    E'  il  servizio  per  la spedizione, in base a specifici accordi
contrattuali  di cui all'art. 1, comma secondo, di volumi consistenti
di  invii  tra  loro indifferenziati. Le tariffe ed i prezzi conformi
all'art.  13  del  decreto  legislativo  22 luglio 1999, n. 261, sono
rapportati   al   peso,   al  formato  degli  invii  e  ad  eventuali
prelavorazioni effettuate dal mittente.
                              Art. 14.
                         Posta raccomandata
    E'  il  servizio che fornisce al mittente una ricevuta come prova
dell'avvenuta   spedizione  e  consente  di  verificare  il  percorso
dell'invio.  A richiesta del mittente, e' altresi' possibile ottenere
conferma dell'avvenuta consegna.
    Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
                              Art. 15.
                          Posta assicurata
    Il  mittente  puo'  assicurare  gli  invii  di posta raccomandata
contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, dietro pagamento
di   un   corrispettivo   proporzionale   agli  scaglioni  di  valore
dichiarati;  dietro  pagamento  di  un corrispettivo maggiorato, puo'
chiedere   di   assicurarli   anche  contro  i  casi  fortuiti  e  di
forza maggiore.
    Per  gli  invii assicurati con valore superiore alle 100.000 lire
sono    richieste    particolari    modalita'    di   confezionamento
dell'involucro, pubblicizzate da Poste italiane in modo appropriato e
le cui specifiche sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
                              Art. 16.
               Posta gravata da assegno - Contrassegno
    La consegna degli invii di posta raccomandata e/o assicurata puo'
essere   subordinata   alla   riscossione   dal  destinatario  di  un
corrispettivo  indicato  dal  mittente, entro limiti prestabiliti, da
eseguirsi all'atto della consegna.
    La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero
l'importo dovuto e firmato per ricevuta.
  Poste  italiane  corrisponde al mittente l'importo riscosso, con le
modalita' da scegliere all'atto della spedizione fra quelle previste.
                              Art. 17.
                        Avviso di ricevimento
    Il  mittente  di  invii  di  posta raccomandata o assicurata puo'
chiedere  che  gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, con
avviso  di  ricevimento  ordinario  o  prioritario o altro strumento,
anche  telematico, dietro pagamento della tariffa corrispondente allo
strumento prescelto.
                              Art. 18.
                           Atti giudiziari
    Gli  invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e ai
procedimenti  amministrativi  di  cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890,  sono  trattati  secondo  le  disposizioni  della stessa legge e
successive modifiche e integrazioni.
                        2.2 Accesso alla rete
                              Art. 19.
                       Cassette d'impostazione
    Salvo  quanto  previsto  negli  articoli  seguenti, per immettere
nella   rete   gli  invii  di  posta  ordinaria  e  prioritaria  sono
disponibili  le  cassette  di impostazione installate a cura di Poste
italiane,  recanti  il  relativo logo esclusivo e l'indicazione degli
orari di ritiro.
                              Art. 20.
                   Altre modalita' di accettazione
    Gli   uffici   postali   accettano   tutti  gli  invii  di  posta
raccomandata  nonche'  gli invii di posta ordinaria e prioritaria non
introducibili nelle cassette d'impostazione o affrancati a macchina.
    Specifiche  modalita' di accettazione possono essere stabilite in
applicazione  dei  criteri  di  cui  all'art. 1, comma secondo, delle
presenti condizioni.
                              Art. 21.
                        Condizioni di accesso
    Gli  invii  di  posta vengono avviati alla rete di Poste italiane
dietro  pagamento di quanto dovuto, in base alle tariffe ed ai prezzi
in vigore, nelle forme di seguito precisate.
    Si  applicano  in  ogni  caso  gli  accordi  internazionali  e le
prescrizioni della convenzione postale universale.
                              Art. 22.
              Modalita' di confezionamento degli invii
    Gli  invii  di  posta  devono essere imbustati o confezionati con
modalita'  idonee,  in rapporto al peso e al contenuto, e comunque in
modo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose.
                              Art. 23.
            Condizioni di accesso della posta commerciale
    La posta commerciale di cui all'art. 13 deve essere immessa nella
rete in conformita' agli accordi contrattuali o tramite consegna agli
uffici postali abilitati. Le spedizioni devono essere confezionate in
modo  conforme  alle specifiche tecniche indicate da Poste italiane e
suddivise  per  destinazione,  tenuto  conto del volume e della forma
delle stesse.
    Per spedizioni di volumi di posta particolarmente rilevanti, gia'
assoggettate   ad   ulteriori  prelavorazioni,  Poste  Italiane  puo'
praticare condizioni particolari.
    Le  specifiche  tecniche di prelavorazione e confezionamento sono
pubblicizzate in modo appropriato e sono disponibili presso tutti gli
uffici postali.
                     2.3. Modalita' di pagamento
                              Art. 24.
                            Affrancatura
    La   modalita'   ordinaria  di  pagamento  del  corrispettivo  e'
l'apposizione  sugli  invii  dei francobolli, in vendita presso tutti
gli uffici postali e presso i terzi autorizzati da Poste italiane.
                              Art. 25.
                       Affrancatura a macchina
    L'affrancatura  puo'  essere  ottenuta, in luogo dell'apposizione
dei  francobolli,  mediante  un'impronta  valore impressa da macchine
affrancatrici e/o da altri strumenti meccanici o elettronici.
    Chiunque  a questo fine puo' stipulare con Poste italiane accordi
contrattuali; lo schema delle relative clausole e' disponibile presso
tutti gli uffici postali.
                              Art. 26.
                 Modalita' alternative di pagamento
    Il  pagamento  dell'affrancatura puo' essere effettuato anche con
le seguenti modalita':
      a) conto  di  credito:  i pagamenti, rapportati al numero degli
oggetti  spediti  o  ricevuti  e  comprendenti una commissione per la
gestione  del  conto,  vengono  addebitati  sul  conto  appositamente
aperto;
      b) abbonamento  postale:  i  pagamenti  fanno  carico  a  somme
precedentemente versate;
      c) conto  corrente postale: i pagamenti possono essere eseguiti
mediante  addebito  su  conto  corrente  postale intestato al cliente
oppure   mediante  versamento  su  appositi  conti  correnti  postali
intestati a Poste italiane.
    Le   condizioni   e   le   clausole  contrattuali  relative  sono
disponibili presso tutti gli uffici postali.
                              Art. 27.
                Invii di posta privi di affrancatura
    Gli  invii  di  posta  non  affrancati non sono recapitati e sono
restituiti al mittente, dietro pagamento dell'importo dovuto.
    Se  il  mittente  non  e'  individuato  con certezza o rifiuta il
pagamento, gli invii sono distrutti.
                              Art. 28.
            Invii di posta con affrancatura insufficiente
    Gli invii di posta con affrancatura insufficiente sono restituiti
al mittente, dietro pagamento dell'integrazione dell' affrancatura.
    Se  il  mittente  non  e'  individuato  con  certezza,  o rifiuta
l'integrazione, gli invii sono distrutti.
    Se  tale  irregolarita'  e'  rilevata  in fase di recapito, prima
della  restituzione  al  mittente Poste Italiane tenta la consegna al
destinatario dietro pagamento dell'integrazione.
                              Art. 29.
                  Invii di posta da e per l'estero
    Gli  invii  di posta provenienti dall'estero senza affrancatura o
con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario dietro
pagamento  o  integrazione  dell'affrancatura.  In  caso  di rifiuto,
vengono  restituiti  in  conformita' agli accordi ed alle convenzioni
internazionali.
    Gli  invii  di  posta diretti all'estero senza affrancatura o con
affrancatura   insufficiente   sono   restituiti   al   mittente,  se
individuabile, altrimenti vengono distrutti.
                            2.4. Recapito
                    2.4.1. Disposizioni generali
                              Art. 30.
                           Specie di invii
    Ai  fini  delle  attivita'  di  recapito,  gli  invii di posta si
distinguono in invii semplici e invii a firma.
                              Art. 31.
                           Invii semplici
    Gli  invii  di  posta prioritaria, ordinaria e commerciale di cui
agli  articoli  11, 12 e 13 sono invii semplici. Essi sono recapitati
mediante  immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegna
al  destinatario  o  ad  altra  persona  individuata  come di seguito
specificato .
                              Art. 32.
                            Invii a firma
    Tutti   gli  invii  di  posta  raccomandata  sono  consegnati  al
destinatario   o   ad  altra  persona  individuata  come  di  seguito
specificato,  dietro  firma  per  ricevuta.  Se  il  destinatario  e'
impossibilitato  a  firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna e'
fornita   dall'operatore   postale,   quale  incaricato  di  pubblico
servizio.
    In  caso  di  assenza  all'indirizzo  indicato, il destinatario e
altre  persone  abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso
l'ufficio  postale  di  distribuzione,  entro  i  termini di giacenza
previsti  dall'art.  49.  Per i telegrammi ed altri servizi analoghi,
l'attestazione    dell'avvenuta    consegna   puo'   essere   fornita
dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
    Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per
il recapito degli invii semplici.
                              Art. 33.
                   Invii con avviso di ricevimento
    Il  destinatario  di  un  invio a firma con avviso di ricevimento
deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata,
la  prova  della  consegna  e'  fornita dall'operatore postale, quale
incaricato di pubblico servizio.
    Analogamente,  la  prova della consegna e' fornita dall'operatore
postale  nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario,
per  i  quali  la  sottoscrizione  di  ciascun  avviso di ricevimento
contestualmente alla consegna risulti impraticabile.
                    2.4.2. Modalita' di recapito
                              Art. 34.
                       Esecuzione del recapito
    Gli  invii  di  posta  sono  recapitati  alla  persona  fisica  o
giuridica   destinataria,   di   regola   nel   luogo  corrispondente
all'indirizzo indicato.
    Il  tentativo  di  consegna  viene effettuato per non piu' di due
volte.
                              Art. 35.
           Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente
    Gli  invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne e'
impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii
con  indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati
quando  risulta  possibile  individuare  il destinatario effettivo in
modo  certo  e  senza  particolari  difficolta',  altrimenti  vengono
trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.
    Qualora  il  destinatario  risulti  trasferito, gli invii vengono
inoltrati  al  nuovo  indirizzo, se individuabile, altrimenti vengono
trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.
    Gli  invii  restituiti al mittente perche' non e' stato possibile
eseguirne  il  recapito,  recano  indicazione  del motivo del mancato
recapito:   destinatario   sconosciuto,   trasferito,   irreperibile,
indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente.
                              Art. 36.
                       Difficolta' di recapito
    Quando  sussistono  difficolta' che comportano speciali aggravi o
pericoli per il portalettere, gli invii restano a disposizione presso
l'ufficio  postale  di  distribuzione,  secondo  le  modalita' di cui
all'art. 37.
    Poste  italiane puo' concordare con i destinatari la collocazione
di  cassette  postali  o  altri  ausili e modalita' che consentano la
distribuzione  degli  invii senza particolari problemi, difficolta' o
pericoli.
                              Art. 37.
                 Distribuzione nell'ufficio postale
    Gli  invii di posta che non e' possibile recapitare all'indirizzo
indicato,   possono  essere  ritirati  presso  l'ufficio  postale  di
distribuzione dal destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo
stesso  o  dalla  normativa  vigente,  entro  i  termini  di giacenza
indicati all'art. 49.
    In  particolare,  la consegna avviene presso l'ufficio postale di
distribuzione se:
      a) il  valore  dichiarato  dell'invio  o  l'importo  di  cui e'
gravato  superano  il  limite stabilito per la consegna all'indirizzo
indicato;
      b) sussistono rilevanti difficolta' per il recapito;
      c) la cassetta domiciliare manca, non e' idonea o conforme alle
prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 46;
      d) l'invio presenta segni visibili di manomissione.
    In tutti i predetti casi il destinatario riceve un avviso che gli
indica l'ufficio postale ove puo' effettuare il ritiro.
    La   consegna   puo'   avvenire   presso   l'ufficio  postale  di
distribuzione,   anche   in   base  ad  accordi  contrattuali  con  i
destinatari.
                              Art. 38.
                         Rifiuto dell'invio
    Salvo   quanto  previsto  dall'art.  18,  l'invio  rifiutato  dal
destinatario  e'  restituito  al  mittente,  accompagnato da conforme
attestazione  dell'operatore  postale  quale  incaricato  di pubblico
servizio,  con  l'avvertenza  che,  ove  la  restituzione non risulti
possibile, l'invio sara' distrutto.
    Per  la  restituzione al mittente i provvedimenti tariffari o gli
accordi   contrattuali   possono   prevedere   il   pagamento  di  un
corrispettivo.
           2.4.3. Soggetti abilitati al ritiro degli invii
                              Art. 39.
                          Nuclei familiari
    Sono  abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio
del   destinatario   anche  i  componenti  del  nucleo  familiare,  i
conviventi  ed  i  collaboratori  familiari  dello stesso e, se vi e'
servizio di portierato, il portiere.
                              Art. 40.
                            I m p r e s e
    Gli  invii  postali  diretti  a  imprese,  o comunque indirizzati
presso  imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare
delle  stesse  o  al  personale incaricato. L'impresa puo' indicare i
nomi  delle  persone  incaricate,  inviando  all'ufficio  postale  di
distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.
                              Art. 41.
                     Autorita' e uffici pubblici
    Gli  invii  spediti  ad  autorita' ed uffici pubblici aventi piu'
sedi   in   una   localita',  qualora  l'indirizzo  non  consenta  di
individuare  l'esatta  destinazione,  vengono  recapitati  nella sede
principale della localita' indicata.
    Le  autorita'  e  gli  uffici pubblici devono indicare le persone
incaricate  di ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione
scritta all'ufficio postale di distribuzione.
                              Art. 42.
     Comunita', enti, persone giuridiche, associazioni e simili
    Gli  invii  diretti  a  comunita',  enti,  persone  giuridiche  e
associazioni  in  genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono
consegnati al rappresentante o al personale incaricato.
    Il  legale  rappresentante  puo'  indicare  i  nomi delle persone
incaricate   inviando   all'ufficio   postale  di  distribuzione  una
comunicazione scritta.
                              Art. 43.
             Ritiro degli invii presso l'ufficio postale
    Il  destinatario,  o  altra  persona abilitata, puo' ritirare gli
invii  in giacenza, con le modalita' di cui agli articoli precedenti,
presso  l'ufficio  postale  di  distribuzione,  che  accerta in forme
idonee l'identita' di chi si presenta per il ritiro.
                              Art. 44.
                        Esito della consegna
    Quando  gli  invii  risultano  ritirati  dalle persone e nei modi
indicati negli articoli precedenti, essi si considerano correttamente
recapitati.
                      2.5. Cassette domiciliari
                              Art. 45.
                              Cassette
    Per   la   distribuzione   degli  invii  semplici  devono  essere
installate,   a  spese  di  chi  le  posa,  cassette  accessibili  al
portalettere.
    Lo  scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura
devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali
da consentire di introdurvi gli invii senza difficolta' particolari.
    Le  cassette  devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome
dell'intestatario e di chi ne fa uso.
                              Art. 46.
                             Ubicazione
    Le  cassette  devono essere collocate al limite della proprieta',
sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi
accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
                              Art. 47.
          Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa
    Negli  edifici  plurifamiliari,  nei  complessi  formati  da piu'
edifici  e  negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle
lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
                              Art. 48.
               Adeguamento delle cassette non conformi
    I  titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da
Poste  italiane  provvedono ai necessari adattamenti entro un termine
concordato con l'ufficio richiedente.
                      2.6. Giacenza della posta
                              Art. 49.
                         Termini di giacenza
    La  posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso
l'ufficio  di  distribuzione  per  il  tempo  di  seguito  indicato a
decorrere dal mancato recapito:
      invii semplici: dieci giorni;
      invii a firma: trenta giorni.
    Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, puo'
prevedere il pagamento di un corrispettivo.
    Trascorsi  i termini di giacenza, se non e' possibile o dovuta la
restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti.
                      2.7. Servizi di supporto
                              Art. 50.
                         Cambio di indirizzo
    E'  il  servizio  di  Poste  italiane  che,  per  un  periodo non
superiore  a  tre  mesi,  consente a chi lo richiede in forma scritta
all'ufficio  postale di destinazione di far prosegnire la posta ad un
indirizzo  fornito  dal  richiedente diverso da quello indicato sugli
invii a lui destinati, sino alla scadenza del periodo sopra indicato.
                              Art. 51.
                             Fermo posta
    E'  il  servizio di Poste italiane che, dietro il pagamento di un
prezzo,  tiene  a  disposizione  del  destinatario  presso gli uffici
postali  di  distribuzione  la  posta  per  la quale tale servizio e'
richiesto dal mittente.
    Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio
sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
                              Art. 52.
                           Caselle postali
    E'  il  servizio  di Poste italiane che mette a disposizione, nei
limiti  delle  disponibilita',  l'uso di caselle collocate presso gli
uffici  postali a cio' abilitati. Chi ne dispone puo' far indirizzare
alla  propria  casella la posta a lui destinata. Per il servizio puo'
essere previsto il pagamento di un corrispettivo.
    Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio
sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
                              3. Pacchi
                          3.1. Descrizione
                              Art. 53.
                             Definizione
    Si considerano pacchi gli invii che non eccedano i 20 kg di peso.
I prezzi sono rapportati alle dimensioni degli invii.
                              Art. 54.
                        Avviso di ricevimento
    Il  mittente puo', dietro pagamento di un corrispettivo, chiedere
che  gli venga inviata conferma dell'avvenuta consegna del pacco, con
le modalita' a sua scelta tra quelle previste.
                              Art. 55.
                          Pacco assicurato
    Il   mittente  puo'  assicurare  il  pacco  contro  i  rischi  di
smarrimento,  di  furto  e  di  danneggiamento dietro pagamento di un
corrispettivo  commisurato al valore dichiarato, e fino ad un massimo
stabilito.
    Per  i  pacchi  assicurati  possono  essere  richieste specifiche
modalita'  di  confezionamento  pubblicizzate  in  modo appropriato e
disponibili presso tutti gli uffici postali.
    Per  i  pacchi  contenenti  armi,  preziosi e qualunque specie di
valori  e'  obbligatoria  l'assicurazione  nonche'  il rispetto delle
norme di sicurezza vigenti in materia.
                              Art. 56.
               Pacco gravato da assegno - Contrassegno
    La  consegna  dei pacchi puo' essere subordinata alla riscossione
dal  destinatario,  all'atto  della  consegna,  di  un  corrispettivo
indicato  dal  mittente  nel bollettino di spedizione, entro i limiti
prestabiliti.
    La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero
l'importo dovuto e firmato per ricevuta.
    Poste  italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le
modalita' a sua scelta fra quelle previste.
                       3.2. Accesso alla rete
                              Art. 57.
                     Accettazione allo sportello
    L'accettazione  del  pacco  avviene  presso  gli  sportelli degli
uffici postali abilitati dislocati in tutti i punti del territorio.
    Specifici  accordi contrattuali con la clientela possono regolare
la raccolta in altro modo.
    All'atto  dell'accettazione  viene  consegnata  al  mittente  una
ricevuta.
                              Art. 58.
                        Condizioni di accesso
    I  pacchi  vengono  avviati da Poste italiane dietro pagamento di
quanto dovuto in base ai prezzi in vigore.
    Ai  sensi  dell'art.  1 delle presenti condizioni, per spedizioni
massive Poste italiane puo' praticare condizioni particolari.
    Si  applicano  in  ogni  caso  gli  accordi  internazionali  e la
convenzione postale universale.
                              Art. 59.
                      Informazioni integrative
    In  aggiunta  all'indirizzo  del  destinatario, Poste italiane si
riserva  di  chiedere,  se  necessarie per il miglior trattamento dei
pacchi, tutte o alcune delle seguenti indicazioni:
      a) numero telefonico del destinatario;
      b) contenuto;
      c) nome,  cognome,  domicilio,  codice  di avviamento postale e
numero telefonico del mittente;
      d) scelta  del  trattamento  da  riservare al pacco, in caso di
mancata consegna.
                              Art. 60.
                 Modalita' di imballaggio dei pacchi
    I pacchi devono essere imballati con modalita' idonee in rapporto
al  peso  ed  al  contenuto  e  chiusi in modo da prevenire qualunque
rischio  di  danni  a persone o cose; non e' ammessa la spedizione di
pacchi che risulti in contrasto con disposizioni in vigore.
                     3.3. Modalita' di pagamento
                              Art. 61.
                       Pagamento del servizio
    All'atto  della  consegna del pacco a Poste Italiane, il relativo
prezzo  deve  risultare pagato per intero, anche mediante addebito in
conto  corrente  postale  o  versamento  su  appositi  conti correnti
postali  intestati a Poste italiane oppure con altre modalita' scelta
del mittente fra quelle previste.
    Le  condizioni e le clausole contrattuali sono disponibili presso
gli uffici postali.
                            3.4. Recapito
                              Art. 62.
                         Recapito dei pacchi
    I  pacchi  sono  consegnati  al  destinatario  o ad altra persona
individuata  com  specificato  all'art.  67, nel luogo corrispondente
all'indirizzo indicato, previa firma per ricevuta. Se il destinatario
e'  impossibilitato  a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna
e'  fornita  dall'addetto  al  recapito, quale incaricato di pubblici
servizio.
    In  caso  di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le
altre  persone abilitate a ricevere il pacco possono ritirarlo presso
l'ufficio  postale  abilitato,  entro  i  termini d giacenza previsti
all'art. 68.
                              Art. 63.
                  Pacchi con avviso di ricevimento
    Il  destinatario  di  un  pacco  con  avviso  di ricevimento deve
sottoscrivere  anche  l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata, la
prova   della  consegna  e'  fornita  dall'operatore  postale,  quale
incaricato di pubblico servizio.
                              Art. 64.
           Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente
    I   pacchi  che  recano  un  indirizzo  inesistente,  inesatto  o
insufficiente, quando risulta impossibile individuare il destinatario
effettivo  in  modo  certo  e  senza  particolari  difficolta'  ed e'
impossibile  o non dovuta la restituzione al mittente, possono esseri
alienati  con  assegnazione del corrispettivo a Poste Italiane ovvero
distrutti.
                              Art. 65.
                 Distribuzione nell'ufficio postale
    I  pacchi  che non e' possibile recapitare all'indirizzo indicato
possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal
destinatario  o  dalle  persone a cio' abilitate dallo stesso o dalla
normativa  vigente,  entro  i termini di giacenza di cui all'art. 68.
L'avviso di arrivo del pacco indica l'ufficio postale presso cui puo'
essere ritirato. In particolare, sono consegnati nell'ufficio postale
di distribuzione:
      a) i  pacchi portati al domicilio ma non recapitati per assenza
del destinatario;
      b) i pacchi indirizzati "fermo posta";
      c) i pacchi per i quali tale modalita' di consegna e' richiesta
dal mittente o dal destinatario, il quale puo' indicare un incaricato
secondo le modalita' di cui all'art. 67;
      d) i  pacchi  assoggettati a particolari cautele con obbligo di
assicurazione (inviati dalle banche o contenenti armi o valori);
      e) i  pacchi che presentano visibili segni di manomissione o di
avaria  del  contenuto,  per  consentire  le verifiche ed i controlli
necessari nel reciproco interesse del cliente e di Poste italiane.
                              Art. 66.
                          Rifiuto del pacco
    Il  pacco  rifiutato  dal  destinatario,  in  mancanza di diversa
indicazione  nel  bollettino di spedizione, e' restituito al mittente
corredato  da  conforme  attestazione dell'addetto al recapito, quale
incaricato di pubblico servizio.
    Per  la  restituzione  al  mittente i provvedimenti concernenti i
prezzi  o  gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di
un corrispettivo.
           3.4.2. Soggetti abilitati al ritiro dei pacchi
                              Art. 67.
                             R i n v i o
    Si  applicano  le  disposizioni  di  cui al paragrafo 2.4.3 delle
presenti condizioni.
                      3.5. Giacenza dei pacchi
                              Art. 68.
                         Termini di giacenza
    I  pacchi  non  recapitati,  ove  previsto, rimangono in giacenza
presso  l'ufficio  postale  di  distribuzione per il periodo di sette
giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza.
    Trascorso  il  termine  di giacenza, il pacco viene restituito al
mittente, salvo sue diverse indicazioni.
                          3.6. Fermo posta
                              Art. 69.
                             Fermo posta
    E'  il  servizio  di  Poste  italiane che, dietro pagamento di un
prezzo,  tiene  a  disposizione  del  destinatario  presso gli uffici
postali abilitati i pacchi per i quali tale servizio e' richiesto dal
mittente.
    Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio
sono disponibili presso gli uffici postali.