(Stampate sulla seconda pagina di copertina del registro) NORME D'USO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE PER LE UNITA' OPERATIVE 1. Il registro di carico e scarico in dotazione alle unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' delle unita' operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, e' l'unico documento su cui annotare le operazioni di approvvigionamento, somministrazione e restituzione dei farmaci stupefacenti e psicotropi di cui alle tabelle I, Il, III, e IV previste dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990). 2. Il registro, costituito da cento pagine prenumerate, e' vidimato dal direttore sanitario o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. 3. Il responsabile dell'assistenza infermieristica e' incaricato della buona conservazione del registro. Dopo due anni dalla data dell'ultima registrazione, il registro puo' essere distrutto. 4. Il dirigente medico dell'unita' operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope. 5. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico, attraverso periodiche ispezioni, accerta la corretta tenuta del registro di carico e scarico di reparto. Di tali ispezioni verra' redatto apposito verbale che sara' trasmesso alla direzione sanitaria. 6. Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sana preparazione medicinale, indicandone la forma farmaceutica e il dosaggio. Inoltre si deve riportare l'unita' di misura adottata per la movimentazione. 7. Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione. 8. Dopo ogni movimentazione, deve essere indicata la giacenza. 9. Per le registrazioni deve essere impiegato un mezzo indelebile; le eventuali correzioni, effettuate senza alcuna abrasione e senza uso di sostanze coprenti, dovranno essere controfirmate. 10. Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il cui farmaco residuo non puo' essere successivamente utilizzato (come ad esempio una fiala iniettabile), si procedera' allo scarico dell'unita' di forma farmaceutica. Nelle note sara' specificata l'esatta quantita' di farmaco somministrata, corrispondente a quella riportata nella cartella clinica del paziente. La quantita' residua del farmaco e' posta tra i rifiuti speciali da avviare alla termodistruzione. 11. Il registro non e' soggetto alla chiusura annuale, pertanto non deve essere eseguita la scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei medicinali movimentati durante l'anno. PRESCRIZIONI D'USO 1. Indicare: il nome della specialita' medicinale o del prodotto generico o della preparazione galenica, la forma farmaceutica (compresse, fiale, soluzione orale ecc.), il dosaggio e l'unita' di misura adottata per la movimentazione (ml, mg o unita' di forma farmaceutica). 2. Indicare il numero progressivo della registrazione. 3. Indicare il giorno, mese ed anno della registrazione. 4. Indicare il numero del buono di approvvigionamento o di restituzione del farmaco. La movimentazione di farmaci tra diverse unita' operative dello stesso presidio, deve essere specificata nelle note. 5. Indicare la quantita' di farmaco ricevuta in carico. 6. Indicare il nome e il cognome o il numero della cartella clinica o altro sistema di identificazione del paziente. Indicare l'unita' operativa, in caso cessione a quest'ultima. Indicare la farmacia, in caso di reso. 7. Indicare la quantita' di farmaco somministrata o consegnata o ceduta o resa. 8. Indicare la quantita' di farmaco giacente presso l'unita' operativa dopo ogni movimentazione. 9. Firma di chi esegue la movimentazione. 10. Indicare, oltre ai casi gia' evidenziati, specifiche annotazioni atte a fornire maggiore chiarezza in casi particolari. (Intestazione frontespizio del registro prima di copertina) REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE DELLE UNITA' OPERATIVE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DELLE UNITA' OPERATIVE DEI SERVIZI TERRITORIALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI. ----> Vedere modello di pag. 9 <----