IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio,  del  3  novembre  1998
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; 
   Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1999), e  in  particolare,
gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,
n. 236; 
   Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e  successive
modifiche; 
   Vista la deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; 
   Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le
materie ed  i  compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed  autonomie
locali; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 2 febbraio 2001; 
   Sulla proposta del Ministro per le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri,  della  giustizia,  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, dei lavori  pubblici,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e  del  commercio  con  l'estero,  delle
politiche agricole  e  forestali,  dell'ambiente  e  per  gli  affari
regionali; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                             (Finalita') 
 
1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle  acque  destinate
al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti 
negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone  la
                      salubrita' e la pulizia. 
 
          AVVERTENZA: 
 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
             -  L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti  definiti.   -   L'art.   87   della   Costituzione
          conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica  il
          potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
          valore di legge ed i regolamenti. 
             - La direttiva 98/83/CE e' pubblicata in GUCE L 330  del
          5 dicembre 1998. 
             - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca:  "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          1999". Gli  articoli  1  e  2  della  citata  legge,  cosi'
          recitano: 
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
             2. I decreti legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva. 
             3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  B
          sono trasmessi, dopo che su di essi  sono  stati  acquisiti
          gli altri pareri previsti da disposizioni di  legge  ovvero
          sono trascorsi i termini prescritti  per  l'espressione  di
          tali pareri, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro  quaranta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il   parere   delle
          Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i
          decreti sono emanati anche in  mancanza  di  detto  parere.
          Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
          scada nei trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei
          termini previsti  al  comma  1  o  successivamente,  questi
          ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
             4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con  la
          procedura  indicata  nei  commi   2   e   3,   disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1. 
             5.  Il  termine  per  l'esercizio   della   delega   per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi". 
             "Art. 2 (Criteri e  principi  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti  ed  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati
          ai seguenti principi e criteri generali: 
             a)   le   amministrazioni    direttamente    interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative; 
             b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti  per
          i singoli settori interessati dalla normativa  da  attuare,
          saranno introdotte le occorrenti modifiche  o  integrazioni
          alle discipline stesse; 
             c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,  ove
          necessario per assicurare l'osservanza  delle  disposizioni
          contenute  nei  decreti   legislativi,   saranno   previste
          sanzioni amministrative e penali  per  le  infrazioni  alle
          disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,  nei
          limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a L. 200 milioni
          e dell'arresto fino a tre anni, saranno  previste,  in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o   espongano   a   pericolo   interessi   generali
          dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
          pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
          che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; 
          la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
          fatta salva la  previsione  delle  sanzioni  alternative  o
          sostitutive della pena detentiva di  cui  all'articolo  10,
          comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore a L. 50 mila e non superiore  a  L.  200  milioni
          sara' prevista per le infrazioni che ledano o  espongano  a
          pericolo  interessi  diversi  da  quelli  sopra   indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni sopra  indicate  saranno  determinate  nella  loro
          entita', tenendo conto della diversa  potenzialita'  lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che l'infrazione puo' recare  al  colpevole  o
          alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In  ogni
          caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti legislativi saranno  previste
          sanzioni  penali  o  amministrative  identiche   a   quelle
          eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti  per  le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime; 
             d) eventuali spese non contemplate da  leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni  statali  o   regionali   potranno   essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura, in quanto non sia possibile  far  fronte  con  i
          fondi gia' assegnati  alle  competenti  amministrazioni  si
          provvedera' a norma degli articoli 5 e 21  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,
          n. 468, introdotto dall'articolo 7 della  legge  23  agosto
          1988, n. 362; 
             e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
          direttive gia' attuate con legge o decreto  legislativo  si
          procedera', se la modificazione  non  comporta  ampliamento
          della  materia  regolata,  apportando   le   corrispondenti
          modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
          della direttiva modificata; 
             f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che,
          nelle materie  trattate  dalle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina   disposta   sia   pienamente   conforme    alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino  al
          momento dell'esercizio della delega; 
             g) nelle materie di competenza delle regioni  a  statuto
          ordinario e speciale e delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano saranno osservati l'articolo  9  della  legge  9
          marzo 1989, n. 86, 1'articolo 6, primo comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  e
          l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
             2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie,  gli
          oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da  parte  di
          uffici pubblici in applicazione  delle  normative  medesime
          sono posti a carico dei soggetti interessati  in  relazione
          al costo effettivo del servizio, ove cio'  non  risulti  in
          contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di  cui
          al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.". 
             - L'allegato A, della citata  legge,  contiene  l'elenco
          delle direttive da attuare con decreto legislativo. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio
          1988, n. 236, reca: "Attuazione della direttiva CEE  numero
          80/778 concernente la qualita'  della  acque  destinate  al
          consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16  aprile
          1987, n. 183.". 
             - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.  152,  reca:
          "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento  e
          recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente   il
          trattamento delle acque reflue  urbane  e  della  direttiva
          91/676/CEE   relativa   alla   protezione    delle    acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti agricole.".