La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  per  la protezione dei diritti
dell'uomo    e    della    dignita'    dell'essere   umano   riguardo
all'applicazione  della  biologia  e  della medicina: Convenzione sui
diritti  dell'uomo  e  sulla  biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile
1997,  nonche' il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani.