IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo
1,  che  consente l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di
entrata   in  vigore  della  legge,  di  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 dello
stesso articolo;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996,
che  stabilisce  le  norme  fondamentali  di  sicurezza relative alla
protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, della sanita', dell'ambiente, del lavoro e
della previdenza sociale e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Nel  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato
dal  decreto  legislativo  26 maggio  2000,  n.  241, dopo l'articolo
10-octies e' inserito il seguente:
  "Art.  10-novies  (Disposizioni  particolari  per  taluni  tipi  di
prodotti).  -  1.  In  applicazione dei principi generali di cui agli
articoli  2  e  115-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta del Ministro della sanita', di concerto con i
Ministri    dell'ambiente,    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  dell'interno  e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  sentita  l'ANPA,  e sulla base delle eventuali segnalazioni
della  sezione speciale della commissione tecnica di cui all'articolo
10-septies,  nonche'  degli  organismi della pubblica amministrazione
interessati   all'applicazione  del  presente  capo,  possono  essere
disposte  particolari  limitazioni, o la soggezione ai divieti di cui
all'articolo  98,  comma  1,  per  le  attivita'  volte  a mettere in
circolazione,  produrre,  importare, impiegare, manipolare o comunque
detenere,  quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali, tipi
di  prodotti  o  singoli  prodotti che contengano materie radioattive
naturali  derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10-bis, comma
1, lettere c) e d).".
  2.  L'articolo  24  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  24 (Comunicazione preventiva di cessazione di pratica). - 1.
Chiunque  intenda  cessare  una pratica soggetta alle disposizioni di
cui  all'articolo  22  deve darne comunicazione, almeno trenta giorni
prima  della  prevista  cessazione, alle amministrazioni competenti a
ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22.
  2.  Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono fissate le
condizioni e le modalita' per la comunicazione di cui al comma 1.".
  3.  All'articolo  4,  comma  3, lettera m), del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  230,  come  modificato  dal  decreto legislativo
26 maggio  2000,  n.  241,  le parole: "Se il prodotto dei fattori di
modifica  e'  uguale a 1; 1 Sv = 1 J kg elevato a -1" sono sostituite
dalle seguenti: "Le dimensioni del sievert sono J kg elevato a -1".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti."
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale".
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara la
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.
              -  La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998, l'art. 1 della suddetta legge cosi' recita:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva, se non proponenti.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare dei
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
          espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,
          il parere delle commissioni competenti per materia; decorso
          tale  termine  i  decreti sono emanati anche in mancanza di
          detto  parere.  Qualora  il  termine previsto per il parere
          delle  commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e corrispettive dei decreti legislativi emanati
          ai sensi del comma 1.".
              -  Il  decreto  legislativo  26 maggio  2000,  n.  241,
          riguarda:  "Attuazione  della  direttiva  96/29/Euratom  in
          materia  di  protezione  sanitaria  della popolazione e dei
          lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  dalle  radiazioni
          ionizzanti"
              -   Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230,
          riguarda:   "Attuazione   delle  direttive  89/618/Euratom,
          90/641/Euratom, 92/3/ Euratom e 96/29/Euratom in materia di
          radiazioni ionizzanti".
              -  La  direttiva  96/29/Euratom  e'  pubblicata in GUCE
          L. 159 del 29 giugno 1996.
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
          riguarda:    "Conferimento    di    funzioni    e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  230, come modificato dal decrerto legislativo 26
          maggio  2000,  n.  241, vedi note alle permesse. Si riporta
          qui  di seguito l'art. 4, comma 3, lettera m), del suddetto
          decreto,  cosi' come modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato: "Inoltre, si intende per:
                a) - l) (omissis);
                m)  sievert  (SV):  nome speciale dell'unita' di dose
          equivalente  o  di dose efficace. Le dimensioni del sievert
          sono J kg elevato a -1.
                quando  la  dose  equivalente o la dose efficace sono
          espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
          1  rem = 10 elevato a -2 Sv
          1 Sv = 100 rem";