(Allegato 1)
                                                         ALLEGATO 1 
                                              (articolo 3, comma 3) 
                                              (articolo 9, comma 1) 
 
                  CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI 
                     DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA 
 
1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI 
 
                           1.1. UBICAZIONE 
 
   Di norma i siti  idonei  alla  realizzazione  di  un  impianto  di
discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in: 
 
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  lettera  m),
della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma
1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; 
- territori sottoposti  a  tutela  ai  sensi  dell'articolo  146  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
 
Le discariche non devono essere normalmente localizzate: 
 
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale; 
- in aree dove i processi  geologici  superficiali  quali  l'erosione
  accelerata, le frane,  l'instabilita'  dei  pendii,  le  migrazioni
  degli alvei fluviali potrebbero  compromettere  l'integrita'  della
  discarica; 
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve,  al  riguardo,
  essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno  minimo
  pari a 50 anni.  Le  Regioni  definiscono  eventuali  modifiche  al
  valore da adottare per il  tempo  di  ritorno  sopra  riportato  in
  accordo con l'Autorita' di bacino laddove costituita; 
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 6, comma 3,della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
 
   Le Regioni possono, con  provvedimento  motivato,  autorizzare  la
realizzazione delle discariche per inerti nei siti di  cui  al  comma
precedente. 
   La discarica puo' essere autorizzata solo  se  le  caratteristiche
del luogo, per quanto riguarda le  condizioni  di  cui  sopra,  o  le
misure  correttive  da  adottare,  indichino  che  la  discarica  non
costituisca un grave rischio ecologico. 
   Per  ciascun  sito  di  ubicazione  devono  essere   valutate   le
condizioni locali di accettabilita'  dell'impianto  in  relazione  ai
seguenti parametri: 
 
- distanza dai centri abitati; 
- fascia di rispetto  da  strade,  autostrade,  gasdotti,  oleodotti,
elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari; 
 
   Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le
aree degradate da risanare  e/o  da  ripristinare  sotto  il  profilo
paesaggistico. 
 
              1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE 
 
1.2.1. Criteri generali 
 
   L'ubicazione e le caratteristiche  costruttive  di  una  discarica
devono   soddisfare   le   condizioni   necessarie    per    impedire
l'inquinamento del terreno,  delle  acque  freatiche  e  delle  acque
superficiali. 
   Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del  percolato,  ove
cio' sia ritenuto necessario dall'ente territoriale competente. 
   La protezione del suolo,  delle  acque  freatiche  e  delle  acque
superficiali deve essere realizzata mediante la combinazione  di  una
barriera  geologica  e  di  un  eventuale  rivestimento  della  parte
inferiore durante la  fase  di  esercizio  e  mediante  l'aggiunta  a
chiusura della discarica  di  una  copertura  della  parte  superiore
durante la fase post-operativa. 
   Qualora la barriera geologica non presenti le  caratteristiche  di
seguito specificate, la protezione del suolo, delle acque sotterranee
e delle acque  superficiali  deve  essere  realizzata  attraverso  il
completamento della stessa con un sistema barriera di confinamento. 
 
1.2.2. Barriera geologica 
 
   La barriera geologica e' determinata da  condizioni  geologiche  e
idrogeologiche al di sotto e in prosssimita' di una discarica tali da
assicurare una capacita'  di  attenuazione  sufficiente  per  evitare
rischi per il  suolo  e  le  acque  superficiali  e  sotterranee.  Il
substrato della base e dei  lati  della  discarica  consiste  in  una
formazione  geologica  naturale   che   risponda   a   requisiti   di
permeabilita' e spessore almeno equivalente a quello  risultante  dai
seguenti criteri: 
   - conducibilita' idraulica k minore o uguale a 1 x 10 alla -7 m/s;
- spessore maggiore o uguale a 1 m. 
   Le  caratteristiche  di  permeabilita'  della  barriera  geologica
naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito. 
   La  barriera  geologica,  qualora  non  soddisfi  naturalmente  le
condizioni di  cui  sopra,  puo'  essere  completata  artificialmente
attraverso  un  sistema  barriera  di   confinamento   opportunamente
realizzato che fornisca una protezione equivalente. 
   Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve
essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato  o  della
quota di massima escursione della falda, nel caso  di  acquifero  non
confinato, con un franco di almeno 1,5 metri. 
   La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore
non inferiore a 0,5 metri. 
 
1.2.3. Copertura superficiale finale 
 
   La copertura superficiale finale della discarica  deve  rispondere
ai seguenti criteri: 
 
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
- riduzione al minimo della necessita' di manutenzione; 
- minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
-  resistenza  agli  assestamenti  ed  a   fenomeni   di   subsidenza
localizzata. 
 
   La  copertura  deve  essere  realizzata  mediante  una   struttura
multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti
strati: 
 
1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale  a
   1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali  di  copertura
   ai  fini  del  piano  di  ripristino  ambientale  e  fornisca  una
   protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere  le
   barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 
2. strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0.5 m in grado di
   impedire la formazione di un battente idraulico sopra le  barriere
   di cui ai successivi punti 3) e 4); 
3. strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale
a 0.5 m e di bassa conducibilita' idraulica; 
4. strato di regolarizzazione per la corretta messa  in  opera  degli
elementi superiori e costituito da materiale drenante. 
 
                      13. CONTROLLO DELLE ACQUE 
 
   In relazione alle condizioni meteorologiche  devono  essere  prese
misure adeguate per: 
 
- limitare la quantita' di acqua di origine meteorica che penetra nel
corpo della discarica; 
- impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel  corpo
della discarica. 
 
   Deve   essere   inoltre   previsto,   ove   ritenuto    necessario
dall'autorita' competente, un sistema  di  raccolta  delle  acque  di
percolazione. La  gestione  di  detto  sistema  deve  minimizzare  il
battente idraulico di percolato sul fondo della discarica  al  minimo
compatibile con  i  sistemi  di  sollevamento  e  di  estrazione.  Il
percolato  raccolto  deve  essere  avviato  ad  idoneo  impianto   di
trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei  limiti
previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
                           1.4. STABILITA' 
 
   Nella fase di caratterizzazione del sito e' necessario  accertarsi
mediante specifiche indagini e prove  geotecniche  che  il  substrato
geologico, in considerazione della morfologia della discarica  e  dei
carichi  previsti,  nonche'  delle  condizioni  operative,  non  vada
soggetto a cedimenti tali da  danneggiare  i  sistemi  di  protezione
della discarica. 
   Deve essere, altresi', verificata in corso d'opera  la  stabilita'
del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilita' dell'insieme terreno
di fondazione-discarica, con particolare riferimento alla  stabilita'
dei pendii e delle  coperture,  anche  a  i  sensi  del  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988. 
   Per gli  impianti  che  ricadono  in  Comuni  soggetti  a  rischio
sismico, cosi' come elencati nei  decreti  del  Ministro  dei  lavori
pubblici in data 5 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 
91 del 31 marzo 1984, le analisi di stabilita' devono essere condotte
in condizioni dinamiche, introducendo le variabili  di  accelerazione
indotta dall'evento sismico di piu' alta intensita'  prevedibile,  ed
adeguando le eventuali  strutture  in  muratura  da  realizzare  alle
disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in
data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5
febbraio 1996. 
 
                       1.5. DISTURBI E RISCHI 
 
   Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo
i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da: 
 
- emissione di odori e polvere; 
- materiali trasportati dal vento; 
- uccelli parassiti ed insetti; 
- rumore e traffico; 
- incendi. 
 
                            1.6. BARRIERE 
 
   La discarica deve essere dotata  di  recinzione  per  impedire  il
libero accesso al sito. Deve essere prevista una barriera perimetrale
arborea autoctona  al  fine  di  minimizzare  gli  impatti  visivi  e
olfattivi. 
   I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario  di  esercizio.
Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere  un
programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. 
 
             1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE 
 
   Gli impianti di discarica devono  essere  dotati,  direttamente  o
tramite apposita convenzione, di laboratori che operano in regime  di
qualita' secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni per  le
specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto. 
 
                1.8. MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO 
 
   I rifiuti che possono dar luogo a  dispersione  di  polveri  o  ad
emanazioni moleste devono essere al piu' presto ricoperti con  strati
di materiali  adeguati;  devono  essere  inoltre  previsti  specifici
sistemi  di  contenimento  e/o  di  modalita'  di  conduzione   della
discarica atti ad impedire la dispersione stessa. 
   Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire
la stabilita' della massa di rifiuti e delle strutture collegate. 
   L'accumulo dei rifiuti deve essere  attuato  in  maniera  tale  da
evitare fenomeni di instabilita'. 
 
    IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI 
                           2.1. UBICAZIONE 
 
   Di norma gli impianti di discarica per rifiuti  pericolosi  e  non
pericolosi non devono ricadere in: 
 
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  lettera  m),
della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 
- territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 490; 
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma
1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 
 
Gli impianti non vanno ubicati di norma: 
 
- in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio
  sismico di 1^ categoria  cosi'  come  classificate  dalla  legge  2
  febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate
  da attivita' vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici,  che  per
  frequenza ed intensita' potrebbero  pregiudicare  l'isolamento  dei
  rifiuti; 
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo
superficiale; 
- in aree dove i processi  geologici  superficiali  quali  l'erosione
  accelerata, le frane,  l'instabilita'  dei  pendii,  le  migrazioni
  degli alvei fluviali potrebbero  compromettere  l'integrita'  della
  discarica e delle opere ad essa connesse; 
- in aree soggette ad attivita' di tipo idrotermale; 
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve,  al  riguardo,
  essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno  minimo
  pari a 200 anni. Le  Regioni  definiscono  eventuali  modifiche  al
  valore  da  adottare  per  il  tempo  di  ritorno  in  accordo  con
  l'Autorita' di bacino laddove costituita. 
 
   Con provvedimento  motivato  le  regioni  possono  autorizzare  la
realizzazione di discariche  per  rifiuti  non  pericolosi  nei  siti
sopradescritti. 
   La discarica puo' essere autorizzata solo  se  le  caratteristiche
del luogo, per quanto riguarda le  condizioni  di  cui  sopra,  o  le
misure  correttive  da  adottare,  indichino  che  la  discarica  non
costituisca un grave rischio ecologico. 
   Per  ciascun  sito  di  ubicazione  devono  essere  esaminate   le
condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione a: 
 
- distanza dai centri abitati; 
- collocazione in aree a rischio sismico di 2^ categoria  cosi'  come
  classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n.  64,  e  provvedimenti
  attuativi, per gli impianti di  discarica  per  rifiuti  pericolosi
  sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi; 
- collocazione  in  zone  di  produzione  di  prodotti  agricoli   ed
  alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione  di
  origine protetta ai sensi del regolamento (CEE)  n.  2081/92  e  in
  aree  agricole  in  cui  si   ottengono   prodotti   con   tecniche
  dell'agricoltura  biologica  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.
  2092/91; 
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici. 
 
Per le  discariche  di  rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi   che
   accettano rifiuti  contenenti  amianto,  deve  essere  oggetto  di
   specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto
   aereo delle fibre, la distanza dai  centri  abitati  in  relazione
   alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice e'  stabilita
   sulla base  di  dati  statistici  significativi  dell'intero  arco
   dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. 
 
              2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI 
 
   Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle 
   matrici  ambientali,  la  discarica  deve  soddisfare  i  seguenti
requisiti tecnici; 
 
- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali; 
- impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica; 
- impianto di raccolta e gestione del percolato; 
- impianto di captazione e gestione del gas di  discarica  (solo  per
discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili); 
- sistema di copertura superficiale finale della discarica. 
 
   Deve   essere   garantito   il   controllo    dell'efficienza    e
dell'integrita'    dei     presidi     ambientali     (sistemi     di
impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di  captazione  gas,
etc.), e il mantenimento  di  opportune  pendenze  per  garantire  il
ruscellamento delle acque superficiali. 
 
         2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO 
 
   Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali  atte
a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica  nella  massa  dei
rifiuti. 
   Per quanto consentito  dalla  tecnologia,  tali  acque  meteoriche
devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto  per  gravita',
anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base  delle
piogge piu' intense con tempo di ritorno di 10 anni. 
   Il percolato e  le  acque  di  discarica  devono  essere  captati,
raccolti e smaltiti per tutto  il  tempo  di  vita  della  discarica,
secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo
non  inferiore  a  30  anni  dalla  data   di   chiusura   definitiva
dell'impianto. 
   Il sistema di raccolta del  percolato  deve  essere  progettato  e
gestito in modo da: 
 
- minimizzare il battente idraulico  di  percolato  sul  fondo  della
  discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e  di
  estrazione; 
- prevenire  intasamenti  ed  occlusioni  per  tutto  il  periodo  di
funzionamento previsto; 
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; 
- sopportare i carichi previsti. 
 
   Il percolato  e  le  acque  raccolte  devono  essere  trattate  in
impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne  lo
scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa  vigente  in
materia. La concentrazione del percolato puo' essere autorizzata solo
nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del  relativo  battente
idraulico; il concentrato puo' rimanere confinato  all'interno  della
discarica. 
 
              2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE 
 
2.4.1. Criteri generali 
 
   L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare
le condizioni necessarie per  impedire  l'inquinamento  del  terreno,
delle acque sotterranee o delle acque superficiali e  per  assicurare
un'efficiente raccolta del percolato. 
   La protezione del suolo, delle acque sotterranee e  di  superficie
deve essere  realizzata,  durante  la  fase  operativa,  mediante  la
combinazione della barriera geologica, del rivestimento  impermeabile
del fondo e delle sponde della discarica e del sistema  di  drenaggio
del percolato,  e  durante  la  fase  post-operativa  anche  mediante
copertura della parte superiore. 
 
2.4.2. Barriera geologica 
 
   Il substrato  della  base  e  dei  fianchi  della  discarica  deve
consistere in  una  formazione  geologica  naturale  che  risponda  a
requisiti di permeabilita' e spessore  almeno  equivalente  a  quello
risultante dai seguenti criteri: 
 
- discarica per rifiuti non pericolosi: k minore o uguale a  1  x  10
alla -9 m/s e s maggiore o uguale a 1 m; 
- discarica per rifiuti pericolosi: k minore o uguale a 1 x  10  alla
-9 m/s e s maggiore o uguale a 5 m; 
 
   La  continuita'  e  le  caratteristiche  di  permeabilita'   della
barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono
essere opportunamente  accertate  mediante  indagini  e  perforazioni
geognostiche. 
   La  barriera  geologica,  qualora  non  soddisfi  naturalmente  le
condizioni di  cui  sopra,  puo'  essere  completata  artificialmente
attraverso  un  sistema  barriera  di   confinamento   opportunamente
realizzato che fornisca una protezione equivalente. 
   Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione
del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale
posto al  di  sopra  della  barriera  geologica,  su  uno  strato  di
materiale  minerale  compattato.   Tale   rivestimento   deve   avere
caratteristiche idonee a resistere  alle  sollecitazioni  chimiche  e
meccaniche presenti nella discarica. 
   Il piano di imposta  dello  strato  inferiore  della  barriera  di
confinamento deve essere posto al di sopra del  tetto  dell'acquifero
confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso  di  acquifero  non
confinato, al di sopra della quota di massima escursione della  falda
con un franco di almeno 2 m. 
   Le  caratteristiche   del   sistema   barriera   di   confinamento
artificiale  sono   garantite   normalmente   dall'accoppiamento   di
materiale minerale compattato  (caratterizzato  da  uno  spessore  di
almeno 100 cm con una conducibilita' idraulica k minore o uguale a 10
alla  -7  cm/s,  depositato  preferibilmente   in   strati   uniformi
compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana. 
   L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in  nessun  caso
un sistema di impermeabilizzazione  idoneo;  la  stessa  deve  essere
posta a diretto contatto con lo  strato  minerale  compattato,  senza
interposizione di materiale drenante. 
   Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del  sistema
barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque  una
protezione equivalente, potranno eccezionalmente  essere  adottate  e
realizzate anche con spessori inferiori a 0,5  m,  a  condizione  che
vengano approvate dall'Ente  territoriale  competente;  in  tal  caso
dovranno essere previste specifiche analisi di stabilita' del sistema
barriera di confinamento. 
   Lo strato di materiale artificiale  e/o  il  sistema  barriera  di
confinamento deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli  agenti
atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di  realizzazione
e di esercizio della discarica. 
   Sul  fondo  della  discarica,  al  di   sopra   del   rivestimento
impermeabile, deve essere previsto uno strato di  materiale  drenante
con spessore maggiore o uguale a 0,5 m. 
   Il  fondo  della  discarica,  tenuto  conto   degli   assestamenti
previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale  da  favorire  il
deflusso del percolato ai sistemi di raccolta. 
 
2.4.3. Copertura superficiale finale 
 
   La copertura superficiale finale della discarica  deve  rispondere
ai seguenti criteri: 
 
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
- riduzione al minimo della necessita' di manutenzione; 
- minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
-  resistenza  agli  assestamenti  ed  a   fenomeni   di   subsidenza
localizzata; 
 
   La  copertura  deve  essere  realizzata  mediante  una   struttura
multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti
strati: 
 
1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale  a
   1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali  di  copertura
   ai  fini  del  piano  di  ripristino  ambientale  e  fornisca  una
   protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le  barriere
   sottostanti dalle escursioni termiche; 
2. strato drenante protetto da  eventuali  intasamenti  con  spessore
   maggiore o uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un
   battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3)
   e 4); 
3. strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a  0,5
   m e di conducibilita' idraulica di maggiore o uguale a 10 alla  -8
   m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento
   impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti
   pericolosi; 
4. strato di drenaggio del gas e di rottura  capillare,  protetto  da
eventuali intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0.5 m; 
5. strato di  regolarizzazione  con  la  funzione  di  permettere  la
corretta messa in opera degli strati sovrastanti. 
 
   Poiche' la degradazione dei  rifiuti  biodegradabili,  incluse  le
componenti cellulosiche, comporta  la  trasformazione  in  biogas  di
circa  un  terzo  della  massa  dei  rifiuti,  la  valutazione  degli
assestamenti dovra' tenere conto di tali variazioni,  soprattutto  in
funzione alla morfologia della copertura finale. 
   La  copertura  superficiale  finale  come  sopra  descritta   deve
garantire l'isolamento della  discarica  anche  tenendo  conto  degli
assestamenti previsti ed a tal  fine  non  deve  essere  direttamente
collegata al sistema barriera di confinamento. 
   La copertura superficiale finale della  discarica  nella  fase  di
post esercizio puo' essere preceduta da una copertura provvisoria, la
cui struttura puo' essere piu' semplice  di  quella  sopra  indicata,
finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. 
   Detta  copertura  provvisoria  deve  essere  oggetto  di  continua
manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso  delle  acque
superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica. 
   La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da
consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista. 
 
                       2.5. CONTROLLO DEI GAS 
 
   Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili  devono  essere
dotati di impianti per  l'estrazione  dei  gas  che  garantiscano  la
massima  efficienza  di  captazione   e   il   conseguente   utilizzo
energetico. 
   La gestione del biogas  deve  essere  condotta  in  modo  tale  da
ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per  la  salute  umana;
l'obiettivo  e'  quello  di  non  far  percepire  la  presenza  della
discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. 
   Poiche'  il  naturale  assestamento  della   massa   dei   rifiuti
depositati puo' danneggiare il sistema di estrazione del  biogas,  e'
indispensabile un piano di mantenimento  dello  stesso,  che  preveda
anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in
modo irreparabile. 
   E' inoltre indispensabile  mantenere  al  minimo  il  livello  del
percolato  all'interno  dei  pozzi  di  captazione  del  biogas,  per
consentirne  la  continua  funzionalita',  anche   con   sistemi   di
estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono
essere compatibili  con  la  natura  di  gas  esplosivo,  e  rimanere
efficienti anche nella fase post-operativa. 
   Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di  sistemi
per l'eliminazione della condensa; l'acqua di  condensa  puo'  essere
eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica. 
   Il gas deve essere  di  norma  utilizzato  per  la  produzione  di
energia, anche a seguito  di  un  eventuale  trattamento,  senza  che
questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo
e per l'ambiente. 
   Nel  caso  di  impraticabilita'   del   recupero   energetico   la
termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea  camera
di  combustione  a  temperatura  T>850,  concentrazione  di  ossigeno
maggiore o uguale a 3% in volume e tempo  di  ritenzione  maggiore  o
uguale a 0,3 s. 
   Il sistema  di  estrazione  e  trattamento  del  gas  deve  essere
mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella  discarica  e'
presente la formazione del gas e comunque per il periodo  necessario,
come indicato all'articolo 13, comma 2. 
 
2.6. DISTURBI E RISCHI 
 
   Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non  pericolosi
e pericolosi deve adottare  misure  idonee  a  ridurre  al  minimo  i
disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da: 
 
- emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica; 
- produzione di polvere; 
- materiali trasportati dal vento; 
- rumore e traffico; 
- uccelli, parassiti ed insetti; 
- formazione di aerosol; 
incendi. 
 
                           2.7. STABILITA' 
 
   Nella fase di caratterizzazione del sito e' necessario  accertarsi
a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che  il  substrato
geologico, in considerazione della morfologia della discarica  e  dei
carichi  previsti  nonche'  delle  condizioni  operative,  non   vada
soggetto a cedimenti tali da  danneggiare  i  sistemi  di  protezione
ambientale della discarica. 
   Inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilita'  del
fronte dei rifiuti scaricati, come al successivo  punto  2.10,  e  la
stabilita'   dell'insieme   terreno   di   fondazione-discarica   con
particolare riferimento alla  stabilita'  dei  pendii  ai  sensi  del
decreto del Ministro dei lavori  pubblici  in  data  11  marzo  1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  127
del 1 giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla
degradazione dei rifiuti. 
 
                2.8. PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI 
 
   La discarica deve essere dotata  di  recinzione  per  impedire  il
libero accesso al sito di persone ed animali. 
   Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve  prevedere
un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito
di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica. 
   La copertura giornaliera della discarica, di cui  al  punto  2.10,
deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali. 
 
             2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE 
 
   Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi  e  pericolosi
devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di
laboratori idonei per le specifiche determinazioni  previste  per  la
gestione dell'impianto. 
   La  gestione  della  discarica  deve  essere  affidata  a  persona
competente a gestire il sito  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,
lettera b), e deve essere assicurata la  formazione  professionale  e
tecnica del personale addetto  all'impianto  anche  in  relazione  ai
rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del  tipo  di
rifiuti smaltiti. 
   In ogni caso il personale dovra' utilizzare idonei dispositivi  di
protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato. 
   Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza
deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle  tecniche  di
intervento  di  emergenza  ed  aver  partecipato  ad  uno   specifico
programma di addestramento  all'uso  dei  dispositivi  di  protezione
individuale (DPI). 
 
              2.10. MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE 
 
   E'  vietato  lo  scarico  di  rifiuti  polverulenti  o   finemente
suddivisi soggetti a dispersione  eolica,  in  assenza  di  specifici
sistemi  di  contenimento  e/o  di  modalita'  di  conduzione   della
discarica atti ad impedire tale dispersione. 
   Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire
la stabilita' della massa di rifiuti e delle strutture collegate. 
   I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati  in  modo
da evitare, lungo il fronte di  avanzamento,  pendenze  superiori  al
30%. 
   La  coltivazione  deve  procedere   per   strati   sovrapposti   e
compattati, di limitata ampiezza, in modo  da  favorire  il  recupero
immediato e progressivo dell'area della discarica. 
   L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di  elevata
compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilita'. 
   Occorre limitare la  superficie  dei  rifiuti  esposta  all'azione
degli agenti atmosferici, e mantenere, per  quanto  consentito  dalla
tecnologia  e  dalla  morfologia  dell'impianto,  pendenze  tali   da
garantire il naturale deflusso delle acque  meteoriche  al  di  fuori
dell'area destinata al conferimento dei rifiuti. 
   I rifiuti che possono dar luogo a  dispersione  di  polveri  o  ad
emanazioni moleste e nocive devono essere al  piu'  presto  ricoperti
con  strati  di  materiali  adeguati;  e'  richiesta  una   copertura
giornaliera dei rifiuti con uno strato  di  materiale  protettivo  di
idoneo spessore e  caratteristiche.  La  copertura  giornaliera  puo'
essere  effettuata  anche  con  sistemi  sintetici  che  limitino  la
dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori. 
   Qualora  le  tecniche  precedentemente  esposte   si   rivelassero
insufficienti ai fini del controllo di insetti,  larve,  roditori  ed
altri animali, e' posto l'obbligo di effettuare  adeguate  operazioni
di disinfestazione e derattizzazione. 
   Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve  avvenire  in
distinte aree della discarica, tra  loro  opportunamente  separate  e
distanziate. 
 
3.  CARATTERISTICHE  DEGLI  IMPIANTI  DI  DEPOSITO  SOTTERRANEO   DEI
RIFIUTI. 
 
   Il deposito sotterraneo dei rifiuti puo' essere realizzato per  lo
smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti: 
 
- rifiuti inerti; 
- rifiuti non pericolosi; 
- rifiuti pericolosi. 
 
3.1. Protezione delle matrici ambientali 
 
3.1.1 Criteri generali 
 
   Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve
garantire l'isolamento dei i rifiuti dalla biosfera.  I  rifiuti,  la
barriera geologica e  le  cavita',  e  in  particolare  le  strutture
artificiali, costituiscono  un  sistema  che  come  tutti  gli  altri
aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti. 
   Deve essere dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e
a lungo termine nei confronti delle matrici ambientali. 
 
3.1.2 Barriera geologica e stabilita' 
 
   Deve essere effettuata un indagine di  dettaglio  della  struttura
geologica di un sito, con ricerche ed analisi della  tipologia  delle
rocce, dei suoli e  della  topografia.  L'esame  geologico  serve  ad
accertare che il  sito  e'  adatto  alla  creazione  di  un  deposito
sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la  frequenza  e
la struttura  delle  irregolarita'  o  delle  fratture  degli  strati
geologici circostanti e l'impatto potenziale  dell'attivita'  sismica
su tali strutture. 
   La stabilita' delle cavita' deve  essere  accertata  con  adeguate
ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche
dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati  in
maniera sistematica. 
 
E' necessario accertare che: 
 
a) durante e dopo la formazione  delle  cavita',  ne'  nella  cavita'
   stessa  ne'  sulla   superficie   del   suolo   sono   prevedibili
   deformazioni di rilievo che possano danneggiare  la  funzionalita'
   del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;
   b)  la  capacita'  di  carico  della  cavita'  e'  sufficiente   a
   prevenirne il crollo durante l'utilizzo; 
c) il materiale depositato deve avere  la  stabilita'  necessaria  ad
   assicurarne la  compatibilita'  con  le  proprieta'  geomeccaniche
   della roccia ospitante; 
 
   E'  indispensabile  un'indagine  approfondita  della  composizione
delle rocce e delle acque  sotterranee  per  valutare  la  situazione
attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione  potenziale  nel
tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura,
nonche'  una  descrizione  mineralogica  quantitativa  della   roccia
ospitante. Va  valutata  anche  l'incidenza  della  variabilita'  sul
sistema geochimico. 
   Per quanto riguarda i principi di  sicurezza  per  le  miniere  di
salgemma, la roccia che circonda i rifiuti deve rivestire un  duplice
ruolo: 
 
a) roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti; 
b) strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio
   di  anidrite),  che  costituiscono  una  barriera  geologica   che
   impedisce alle acque sotterranee di penetrare  nella  discarica  e
   che  impedisce  ai  liquidi  e  ai  gas  di  filtrare  all'esterno
   dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica
   e' attraversata da pozzi e perforazioni e' necessario provvedere a
   sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione  di
   acqua e poi  chiuderli  ermeticamente  dopo  la  cessazione  delle
   attivita' del deposito sotterraneo. Se l'estrazione  dei  minerali
   continua oltre il periodo di attivita' della  discarica,  dopo  la
   cessazione delle attivita' di questa e'  indispensabile  sigillare
   l'area  di  smaltimento  con  una  diga  impermeabile   all'acqua,
   progettata calcolando la  pressione  idraulica  operativa  a  tale
   profondita', in maniera che l'acqua che  potrebbe  filtrare  nella
   miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare  nell'area
   di smaltimento. 
 
   Nelle miniere di salgemma il sale e' considerato una  barriera  di
contenimento totale. I rifiuti entrano  quindi  in  contatto  con  la
biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di  un
evento geologico a  lungo  termine  come  il  movimento  terrestre  o
l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare). 
Non esistono probabilita'  molto  elevate  che  i  rifiuti  subiscano
alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio,  ma  occorre
tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli. 
   Per stoccaggio in profondita' nella  roccia  dura  si  intende  lo
stoccaggio sotterraneo a una profondita' di  parecchie  centinaia  di
metri; la  roccia  dura  puo'  essere  costituita  da  diverse  rocce
magmatiche  come  il  granito  o  il  gneiss,  ma  anche   da   rocce
sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo  ci  si  puo'
servire di una miniera non piu' sfruttata per le attivita' estrattive
o di un impianto di stoccaggio nuovo. 
   Nel caso di stoccaggio nella  roccia  dura  non  e'  possibile  il
contenimento totale e quindi e' necessario costruire una struttura di
deposito sotterraneo atta a far si' che l'attenuazione naturale degli
strati  circostanti  riduca  gli  effetti  degli  agenti   inquinanti
impedendo  cosi'  effetti  negativi   irreversibili   nei   confronti
dell'ambiente. Sara' quindi la capacita' dell'ambiente circostante di
attenuare  e  degradare   gli   agenti   inquinanti   a   determinare
l'accettabilita' di una fuga da una struttura di questo tipo. 
   Le  prestazioni  del  sistema  di  stoccaggio  sotterraneo   vanno
valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente
delle  diverse  componenti  del  sistema.  Nel  caso  di   stoccaggio
sotterraneo nella roccia dura il deposito deve essere situato  al  di
sotto della falda acquifera per  prevenire  il  deterioramento  delle
acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia  dura  deve  rispettare
tale requisito, impedendo che qualunque fuga di  sostanze  pericolose
dal deposito raggiunga la biosfera -  e  in  particolare  gli  strati
superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantita'  o
concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. E' necessario quindi
valutare l'afflusso delle acque verso e nella  biosfera  e  l'impatto
della variabilita' sul sistema idrogeologico. 
   Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio  e
delle strutture artificiali puo' portare alla formazione di  gas  nel
deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi  tenere  conto
di tale  fattore  nel  progettare  le  strutture  per  lo  stoccaggio
sotterraneo di questo tipo. 
 
3.1.3 Valutazione idrogeologica 
 
   Deve    essere    condotta    un'indagine    approfondita    delle
caratteristiche  idrauliche  per  valutare  la  configurazione  dello
scorrimento delle acque sotterranee negli strati  circostanti,  sulla
base delle informazioni sulla  conduttivita'  idraulica  della  massa
rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici. 
 
3.1.4 Valutazione dell'impatto sulla biosfera 
 
   E' indispensabile un'indagine sulla biosfera che  potrebbe  essere
toccata dal deposito sotterraneo. Vanno svolti anche  studi  di  base
per determinare il livello  delle  sostanze  coinvolte  nell'ambiente
naturale locale. 
 
3.1.5 Valutazione della fase operativa 
 
Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare: 
 
a) la stabilita' delle cavita'; 
b) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto  tra
i rifiuti e la biosfera; 
c)  che   non   esistono   rischi   inaccettabili   per   l'esercizio
dell'impianto. 
 
   L'accertamento  della  sicurezza  operativa   dell'impianto   deve
comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla  base  di
dati specifici relativi all'inventario  dei  rifiuti,  alla  gestione
dell'impianto e al programma di attivita'. Va dimostrato  che  tra  i
rifiuti e la roccia non rischiano  di  crearsi  reazioni  chimiche  o
fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia  e
da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre  ai
rifiuti non ammissibili ai termini dell'articolo 6 e del  decreto  di
cui all'articolo 7, comma 5, non e'  consentito  il  conferimento  di
rifiuti potenzialmente  soggetti  alla  combustione  spontanea  nelle
condizioni di stoccaggio previste  (temperatura,  umidita),  prodotti
gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla  raccolta  sotto
forma di miscellanea non identificata. 
   Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare  a
una via di contatto tra i rifiuti  e  la  biosfera  durante  la  fase
operativa. I diversi  tipi  di  rischi  operativi  potenziali  devono
essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere  valutati
i possibili effetti,  accertando  che  non  esistono  rischi  di  una
rottura del  contenimento  dell'operazione  e  prevedendo  misure  di
emergenza.