IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare  l'articolo
12, che prevede la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per
la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi   ed   ausili
finanziari; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n.  249,  concernente:  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122,  concernente:  «Differimento
dei termini previsti dalla legge 31  luglio  1997,  n.  249,  nonche'
norme in materia di programmazione e  di  interruzioni  pubblicitarie
televisive»; 
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente:  «Piano  nazionale
di assegnazione delle frequenze per la  radiodiffusione  televisiva»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998; 
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente: «Regolamento  per
il rilascio  delle  concessioni  per  la  radiodiffusione  televisiva
privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 288 del 10 dicembre 1998; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  concernente  misure  di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'articolo 45, comma 3; 
    Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n.  15,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  marzo   1999,   n.   78,   recante:
«Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato  dell'emittenza
televisiva e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento  di
posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2000), ed, in particolare, l'articolo 27, comma 10; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa emanato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  marzo   2001,   n.   66,   recante:
«Disposizioni urgenti per il differimento di termini  in  materia  di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,  nonche'  per  il
risanamento di impianti radiotelevisivi»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003) ed, in particolare, l'articolo 80, comma 35; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 4, comma 5; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in  particolare,
l'articolo 1, comma 1; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  settembre   1999,   n.   378,
concernente: «Regolamento  recante  norme  per  la  concessione  alle
emittenti televisive locali dei benefici previsti  dall'articolo  45,
comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente:
«  Regolamento  recante  modalita'  e  criteri  di  attribuzione  del
contributo previsto  dall'articolo  52,  comma  18,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»; 
  Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di  televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002  e  sottoscritto  dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; 
  Visto il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in
TV»  approvato  dalla   Commissione   per   l'assetto   del   sistema
radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle  emittenti  e
dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; 
  Vista  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  disposizioni
ordinamentali  in  materia  di   pubblica   amministrazione   e,   in
particolare, l'articolo 41, comma 9; 
  Considerata la necessita' di  innovare  la  disciplina  attualmente
contenuta nel decreto ministeriale 21 settembre  1999,  n.  378,  per
adeguarla   alle   norme   in   materia    radiotelevisiva    emanate
successivamente alla sua entrata in vigore; 
  Considerato  che  con  apposito  regolamento  del  Ministro   delle
comunicazioni, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della  legge  3
maggio 2004, n. 112, saranno definiti i criteri, secondo il principio
di proporzionalita', per la revoca di contributi previsti  in  favore
delle emittenti radiofoniche e  televisive  che  diffondano  messaggi
pubblicitari ingannevoli, anche in considerazione dell'attivita'  del
Comitato di controllo di cui all'articolo  3  del  citato  Codice  di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di  televendita
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed  assimilabili,  di
servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il  gioco  del  lotto,
enalotto,  superenalotto,  totocalcio,  totogol,  totip,  lotterie  e
giochi similari; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato,  reso  nell'adunanza  della
sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004; 
  Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal  Consiglio  di
Stato nel citato parere in relazione  all'integrazione  del  criterio
prevalente del fatturato medio con  altri  e  diversi  parametri,  in
quanto  le  emittenti  beneficiarie  del  contributo   del   presente
regolamento gia' soddisfano le esigenze di garantire l'autoproduzione
e  l'informazione  essendo  gia'  ammesse  alle  provvidenze  di  cui
all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e,  sotto  il
diverso profilo dell'innovazione tecnologica e dell'adeguamento degli
impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze,  per  la
mancata attuazione di detto piano; 
  Sentite le competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
GM 139366/4624/DL del 3 agosto 2004; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
          Beneficiari e ripartizione della somma stanziata 
  1. I termini  procedimentali  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi  previsti  dall'articolo  45,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono specificati nel bando di concorso emanato  dal  Ministero  delle
comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», entro il 31 gennaio
di  ciascun  anno  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Possono beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  comma  1,  le
emittenti  televisive   locali   titolari   di   concessione   o   di
autorizzazione rilasciata ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che nell'anno precedente  a  quello
al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse
con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 16  settembre  1996,  n.  680,  alle  provvidenze  di  cui
all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto, n. 323,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.  422,  ovvero  abbiano
ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa  da  parte  della
commissione  per  le  provvidenze  alle  imprese  di  radiodiffusione
televisiva di cui all'articolo 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269. 
  3. Costituisce requisito di ammissibilita' al contributo di cui  al
comma  1  l'adesione  dell'emittente  richiedente   al   «Codice   di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di  televendita
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed  assimilabili,  di
servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il  gioco  del  lotto,
enalotto,  superenalotto,  totocalcio,  totogol,  totip,  lotterie  e
giochi similari»,  approvato  dalla  Commissione  per  l'assetto  del
sistema radiotelevisivo  il  14  maggio  2002  e  sottoscritto  dalle
emittenti e dalle  associazioni  firmatarie  il  4  giugno  2002,  di
seguito denominato «Codice in materia di televendite» e al «Codice di
autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV», approvato  dalla
Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il  5  novembre
2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle  associazioni  firmatarie
il 29 novembre 2002, di seguito denominato «Codice TV e minori». 
  4. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo  45,
comma  3,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  e'  ripartito  dal  Ministero  secondo
bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle  province  autonome
di Trento e  Bolzano  in  proporzione  al  fatturato  realizzato  nel
triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o
provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di
sostegno. Nella predetta  ripartizione  si  dovra'  dare  particolare
rilievo alle  regioni  e  province  autonome  ricomprese  nelle  aree
economicamente depresse e con elevati indici  di  disoccupazione.  Si
considera operante in una determinata regione o  provincia  autonoma,
l'emittente la cui sede operativa principale di  messa  in  onda  del
segnale televisivo e' ubicata nel territorio della medesima regione o
provincia autonoma, ovvero l'emittente che raggiunge una  popolazione
non  inferiore  al  settanta  per  cento  di  quella  residente   nel
territorio della regione o provincia autonoma irradiata. Ai fini  del
presente  decreto  per  fatturato  si  intendono  i  ricavi  riferiti
all'esercizio esclusivo dell'attivita' televisiva di  cui  alla  voce
«ricavi delle vendite  e  delle  prestazioni»  risultante  dal  conto
economico del bilancio di esercizio. 
  5. La somma assegnata a ciascuna regione e  provincia  autonoma  e'
attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo
per un quinto in parti uguali e per quattro quinti  in  base  ad  una
graduatoria  predisposta  tenendo  conto  degli   elementi   indicati
nell'articolo 4. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina
          del   sistema   radiotelevisivo   pubblico  e  privato»  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185.
              - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
          «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192, e' il
          seguente:
              «Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
              -   La   legge   31 luglio   1997,   n.  249,  recante:
          «Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo»  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
              -   La   legge   30 aprile   1998,   n.  122,  recante:
          «Differimento  di  termini  previsti  dalla legge 31 luglio
          1997,  n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e
          di  interruzioni  pubblicitarie  televisive», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
              -  L'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   recante:   «Misure   di   finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione  e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,
          e' il seguente:
              «Art.   45   (Disposizioni   e   interventi   vari   di
          razionalizzazione). -  1.-2. (Omissis).
              3.  Nell'ambito  delle misure di sostegno all'emittenza
          previste  dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
          323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
          1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento
          degli  impianti  in base al piano nazionale di assegnazione
          delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato
          dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  il
          30 ottobre  1998, e' stanziata la somma di lire 24 miliardi
          per  l'anno 1999. Detta somma e' erogata entro il 30 giugno
          di  ciascuno  degli  anni  del triennio dal Ministero delle
          comunicazioni  alle emittenti televisive locali titolari di
          concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui
          all'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai
          sensi  del  regolamento  emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  16 settembre  1996,  n.  680, in base ad
          apposito    regolamento   adottato   dal   Ministro   delle
          comunicazioni  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentite  le
          competenti  Commissioni  parlamentari.  Per una quota degli
          oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel
          1999  ed  a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota
          parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione
          dell'art. 8.».
              -  Il  decreto-legge  30 gennaio  1999, n. 15, recante:
          «Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   equilibrato
          dell'emittenza  televisiva  e per evitare la costituzione o
          il   mantenimento   di   posizioni  dominanti  nel  settore
          radiotelevisivo.»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 gennaio   1999,  n.  24,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
              - L'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,  recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge  finanziaria
          2000).», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, e' il seguente:
              «Art.  27  (Disposizioni  varie di razionalizzazione in
          materia contabile). - 1.-9. (Omissis).
              10.  I  canoni  di cui al comma 9 sono versati entro il
          31 ottobre  di  ciascun  anno  sulla  base  del  fatturato,
          conseguito  nell'anno  precedente, riferibile all'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei
          proventi  derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
          al  netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000
          i  soggetti  che  eserciscono legittimamente l'attivita' di
          radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in
          ambito  nazionale  e  locale sono tenuti a corrispondere il
          canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
          1999.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
          disciplinate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
          il  Ministro  delle  comunicazioni  e con il Ministro delle
          finanze.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni
          puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche
          utilizzando  gli  strumenti  di  cui  all'art.  1, comma 6,
          lettera c),  numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
          Decorso  un  triennio dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,   l'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
          comunicazioni  provvede alla rideterminazione dei canoni ai
          sensi  dell'art.  1,  comma 6, lettera c), numero 5), della
          citata  legge  n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire
          annue  a  decorrere  dal 2000 sono destinate alle misure di
          sostegno  previste  dall'art.  45,  comma  3,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448. Conseguentemente, all'art. 45,
          comma  3,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
          "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001"
          sono soppresse.».
              -  L'art.  145,  commi 18 e 19, della legge 23 dicembre
          2000,  n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2001)»,  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000, n. 302, e' il
          seguente:
              «Art. 145 (Altri interventi). - 1.-17. (Omissis).
              18.  Al  comma  10 dell'art. 27 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488, nel sesto periodo, la parola: "Quaranta" e'
          sostituita dalla seguente "Ottantadue".
              19.  L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
          periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene
          entro  il  30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi
          procedurali,   alle   singole  emittenti  risultanti  dalla
          graduatoria   formata   dai   comitati   regionali  per  le
          comunicazioni,   ovvero,  se  non  ancora  costituiti,  dai
          comitati   regionali  per  i  servizi  radiotelevisivi,  e'
          erogato,  entro  il  predetto  termine del 30 settembre, un
          acconto,  salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale
          al   quale  avrebbero  diritto,  calcolato  sul  totale  di
          competenza  dell'anno  di  erogazione. Il bando di concorso
          previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con
          decreto   ministeriale   21 settembre  1999,  n.  378,  del
          Ministro  delle  comunicazioni,  per  la  concessione  alle
          emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.
          45,  comma  3,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, e'
          emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la
          lettera  a)  del comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento
          adottato  con  decreto  ministeriale  n.  378 del 1999, del
          Ministro delle comunicazioni.».
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre   2000,   n.  445,  recante:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione    amministrativa.»    e'   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
          2001, n. 42.
              -  Il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n. 5, recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  il  differimento di termini in
          materia   di   trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e
          digitali,   nonche'   per   il   risanamento   di  impianti
          radiotelevisivi»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          24 gennaio   2001,  n.  19,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70.
              - L'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2002)»,  pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, e' il seguente:
              «Art. 52 (Interventi vari). - 1.-17. (Omissis).
              18.  Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
          10,  sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
          successive  modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
          2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
          anno.  La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
          periodo,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
          agli  esercizi  finanziari  1999  e  2000.  Delle misure di
          sostegno  di  cui  al presente comma possono beneficiare, a
          decorrere  dall'anno  2002, anche le emittenti radiofoniche
          locali  legittimamente  esercenti  alla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nella misura complessivamente
          non  superiore  ad  un  decimo  dell'ammontare  globale dei
          contributi  stanziati.  Per  queste  ultime  emittenti, con
          decreto  del  Ministro delle comunicazioni, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
          di attribuzione ed erogazione.».
              -  L'art. 80, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2003)»,  pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il seguente:
              «Art.  80  (Misure  di  razionalizzazione  diverse).  -
          1.-34. (Omissis).
              35.  Il  finanziamento  annuale  previsto dall'art. 52,
          comma   18,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  e'
          incrementato  di  5  milioni  di euro a decorrere dall'anno
          2003.   Limitatamente   al   2003   la  predetta  somma  e'
          incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.».
              -  L'art.  4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2004).», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, e' il seguente:
              «Art.  4  (Finanziamento  agli  investimenti).  - 1.-4.
          (Omissis).
              5.  Il  finanziamento  annuale  previsto  dall'art. 52,
          comma  18,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448, come
          rideterminato   dall'art.   80,   comma   35,  della  legge
          27 dicembre  2002, n. 289, e' incrementato di 27 milioni di
          euro  a  decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il
          predetto  finanziamento  e'  incrementato  di  ulteriori 10
          milioni di euro.».
              -  L'art.  1,  comma  1,  del decreto-legge 24 dicembre
          2003,  n.  355,  recante:  «Proroga  di termini previsti da
          disposizioni   legislative.»,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre  2003, n. 300 e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004, n. 47
          (Gazzetta   Ufficiale  27 febbraio  2004,  n.  48),  e'  il
          seguente:
              «Art.  1  (Benefici in favore dell'emittenza locale). -
          1.   Il  termine  del  31 gennaio  previsto  dal  comma  19
          dell'art.  145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la
          emanazione    del   bando   di   concorso   ivi   previsto,
          relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio.».
              -  La  legge  3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di
          principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
          e   della  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'
          delega  al  Governo  per l'emanazione del testo unico della
          radiotelevisione.»  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104.
              -  Il  decreto  ministeriale 21 settembre 1999, n. 378,
          recante: «Regolamento recante norme per la concessione alle
          emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.
          45,  comma  3,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 ottobre 1999, n.
          254.
              -  Il  decreto  ministeriale  1° ottobre  2002, n. 225,
          recante:   «Regolamento  recante  modalita'  e  criteri  di
          attribuzione  del  contributo  previsto dall'art. 52, comma
          18,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti
          radiofoniche   locali.»,   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 ottobre 2002, n. 242.
              -   Il   «Codice  autoregolamentazione  in  materia  di
          televendite  e  spot  di  televendita  di beni e servizi di
          astrologia,  di  cartomanzia  ed  assimilabili,  di servizi
          relativi  ai  pronostici  concernenti  il  gioco del lotto,
          enalotto,   superenalotto,   totocalcio,   totogol,  totip,
          lotterie  e  giochi  similari»  e'  consultabile  sul  sito
          www.comunicazioni.it
              -  Il  «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei
          minori in TV» e' consultabile sul sito www.comunicazioni.it
              -  L'art.  41, comma 9, della legge 16 gennaio 2003, n.
          3,  recante:  «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
          pubblica   amministrazione»,   pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
          e' il seguente:
              «Art.  41  (Tecnologie  delle  comunicazioni).  - 1.-8.
          (Omissis).
              9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
          ambito  locale  che  alla  data  di entrata in vigore della
          presente   legge   risultino   debitrici   per   canoni  di
          concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
          dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
          posizione   debitoria,  senza  applicazione  di  interessi,
          mediante  pagamento  di quanto dovuto, da effettuarsi entro
          novanta  giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate da
          parte   del  Ministero  delle  comunicazioni,  in  un'unica
          soluzione  se  l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
          in  un  numero  massimo di cinque rate mensili di ammontare
          non  inferiore  ad  euro  2.000, con scadenza a partire dal
          trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
          comunicazione,  se  l'importo  e'  pari o superiore ad euro
          5.000.».
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). -1.-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          Autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - L'art. 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
          recante:  «Norme  di  principio  in  materia di assetto del
          sistema   radiotelevisivo   e   della  RAI-Radiotelevisione
          italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione
          del  testo  unico  della radiotelevisione.», pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  5 maggio
          2004, n. 104, e' il seguente:
              «Art.  7  (Principi  generali  in  materia di emittenza
          radiotelevisiva di ambito locale). - 1.-4. (Omissis).
              5.  Le  imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
          locale  che  si  impegnano  entro  due  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  a  trasmettere
          televendite   per   oltre  l'80  per  cento  della  propria
          programmazione  non sono soggette al limite di affollamento
          del 40  per  cento previsto dall'art. 8, comma 9-ter, della
          legge  6 agosto  1990,  n. 223, come modificato dal comma 6
          del  presente  articolo,  nonche' agli obblighi informativi
          previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti
          non   possono  beneficiare  di  contributi,  provvidenze  o
          incentivi    previsti    in    favore    delle    emittenti
          radiotelevisive  locali  dalla  legislazione vigente. Entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente   legge,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari,  e'  adottato  un  apposito  regolamento  dal
          Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma
          3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, in cui vengono
          definiti    i    criteri,    secondo    il   principio   di
          proporzionalita',  per la revoca di contributi, provvidenze
          o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche
          e   televisive   che   diffondano   messaggi   pubblicitari
          ingannevoli,  con  particolare  attenzione  alla diffusione
          reiterata  di  messaggi  volti  all'abuso  della credulita'
          popolare   anche   in   considerazione  dell'attivita'  del
          Comitato  di  controllo  di  cui  all'art. 3 del "Codice di
          autoregolamentazione  in  materia  di televendite e spot di
          televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
          ed   assimilabili,   di   servizi  relativi  ai  pronostici
          concernenti  il  gioco  del lotto, enalotto, superenalotto,
          totocalcio,  totogol,  totip,  lotterie e giochi similari",
          costituito  in  data  24 luglio  2002,  e  delle  eventuali
          violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.».
              -  L'art.  3  del  «Codice  di  autoregolamentazione in
          materia  di  televendite  e  spot  di televendita di beni e
          servizi  di  astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
          servizi  relativi  ai  pronostici  concernenti il gioco del
          lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
          lotterie e giochi similari», e' il seguente:
              «Art.  3  (Comitato  di  controllo). - 1. Il rispetto e
          l'applicazione  del presente Codice di autoregolamentazione
          sono  affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri
          nominati dal Ministro delle comunicazioni di cui sei membri
          quali  espressione  dell'emittenza  televisiva,  sulla base
          delle     indicazioni    formulate    dalle    associazioni
          dell'emittenza   televisiva   privata  locale  e  nazionale
          presenti   nella  Commissione  per  l'assetto  del  sistema
          radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice
          e  dalla  concessionaria  del servizio pubblico, nonche' da
          sei  membri,  tra  cui  il Presidente della Commissione per
          l'assetto  del  sistema  radiotelevisivo, quali espressioni
          del  Ministero  delle  comunicazioni, dell'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli
          utenti  e dei Corecom/Corerat, sulla base delle indicazioni
          dei  singoli  organismi.  Il  Presidente  del  Comitato  e'
          nominato   tra   i   rappresentanti   del  Ministero  delle
          comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni.
              2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero
          delle comunicazioni. Il Comitato puo' operare in sezioni di
          almeno  quattro  membri ciascuna scelti in numero paritario
          tra  i rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I
          membri   di  ciascuna  sezione  nominano  tra  di  loro  un
          vicepresidente.  Il  Comitato  si  avvale di una segreteria
          tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni.
          Il    Comitato   puo'   richiedere   al   Ministero   delle
          comunicazioni   le   dotazioni   degli   strumenti  tecnici
          necessari   per   il  raggiungimento  delle  finalita'  del
          presente codice di autoregolamentazione.
              3.   Il  Comitato  di  controllo  vigila  sul  corretto
          rispetto  del  presente  Codice  di  autoregolamentazione a
          seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte
          di  cittadini,  associazioni  od  imprese. E' consentita la
          partecipazione  al  procedimento  aperto  dal  Comitato  di
          controllo dei soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In
          ogni  caso,  questi  saranno informati del suo esito a cura
          dello stesso Comitato.
              4.  Ove riscontri una violazione ai principi del Codice
          di   autoregolamentazione,  il  Comitato  di  controllo  la
          segnala  all'Azienda  interessata, invitandola a presentare
          eventuali  controdeduzioni  entro  quindici  giorni. Per la
          valutazione  della documentazione prodotta il Comitato puo'
          avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero
          di  palese  e  grave violazione delle regole del codice, il
          Comitato  puo'  adottare provvedimenti d'urgenza provvisori
          nella  forma dell'ammonizione o dell'invito a sospendere le
          trasmissioni fino all'esito del procedimento.
              5.  Il Comitato valuta la questione nella sua interezza
          (responsabilita',   gravita'  del  danno,  modalita'  della
          violazione)  ed  emette  una motivata e pubblica decisione.
          Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese
          all'unanimita';   in  caso  contrario  la  decisione  viene
          demandata  al Comitato in seduta plenaria, che delibera con
          il voto della maggioranza dei membri presenti.
              6.  Quando la decisione stabilisce che la pubblicita' o
          la  televendita  esaminata  non  e' conforme alle norme del
          presente  Codice  di  autoregolamentazione,  il Comitato di
          controllo  dispone  che  la  parte  o  le parti interessate
          desistano  dalla  trasmissione  della  stessa,  nei termini
          indicati dalla medesima decisione. Il Comitato di controllo
          deposita la decisione presso la Segreteria che ne trasmette
          copia   alle   parti   interessate,   entro   dieci  giorni
          dall'adozione della decisione stessa.
              7. Nei casi piu' gravi ovvero di ripetute violazioni il
          Comitato   puo'   imporre   all'Azienda   inadempiente   di
          comunicare le decisioni ai propri utenti.
              8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al
          Ministro  delle comunicazioni, sulla attivita' di vigilanza
          svolta,      sull'applicazione      del      codice      di
          autoregolamentazione,  sui  risultati  conseguiti e sul suo
          impatto  sulle  pubbliche  amministrazioni, sui cittadini e
          sulle imprese.».
              -  L'art.  7  del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
          recante:      «Provvedimenti     urgenti     in     materia
          radiotelevisiva»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 agosto   1993,   n.  202  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27 ottobre  1993,  n.  422
          (Gazzetta   Ufficiale  27 ottobre  1993,  n.  253),  e'  il
          seguente:
              «Art.  7.  -  1.  Il  comma  3 dell'art. 23 della legge
          6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
                "3.   Ai   concessionari   per   la   radiodiffusione
          televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati
          per  la  radiodiffusione  televisiva locale di cui all'art.
          32,  che abbiano registrato la testata televisiva presso il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni.".
              2.  All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  come  sostituito  dall'art. 7 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  le  parole:  "tribunale, che effettuino da
          almeno  tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle
          seguenti: "tribunale e".
              3.  All'art.  8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  sono  soppresse  le  parole:  "pubblichino notizie da
          almeno tre anni".».
          Note all'art. 1:
              - Per l'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, si vedano note alle premesse.
              - L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
          n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
          2001, n. 66, e' il seguente:
              «Art.  1  (Differimento  di termini per la prosecuzione
          della  radiodiffusione  televisiva in ambito locale e della
          radiodiffusione sonora). - 1. Il termine previsto dal comma
          1  dell'art.  1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000,
          n.   5,   per   il   rilascio   delle  concessioni  per  la
          radiodiffusione  televisiva  privata  in  ambito  locale su
          frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono
          titolo  preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione
          televisiva  su  frequenze terrestri in tecnica digitale, e'
          differito  al  15 marzo  2001.  I  soggetti,  non esercenti
          all'atto   della  domanda,  che  ottengono  la  concessione
          possono   acquisire   impianti  di  diffusione  e  connessi
          collegamenti  legittimamente  eserciti alla data di entrata
          in  vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei
          requisiti  previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6
          del  regolamento  approvato  dall'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre
          1998,  che non ottengono la concessione, possono proseguire
          l'esercizio  della  radiodiffusione,  con  i  diritti e gli
          obblighi  del concessionario, fino all'attuazione del piano
          nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze televisive in
          tecnica  digitale,  da  adottarsi  non oltre il 31 dicembre
          2002.   Fino   all'attuazione   del  predetto  piano,  sono
          consentiti  i  trasferimenti  di impianti o rami di azienda
          tra  emittenti  televisive  locali private e tra queste e i
          concessionari   televisivi  nazionali  che,  alla  data  di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano
          raggiunto  la  copertura  del  settantacinque per cento del
          territorio   nazionale.   Fino   all'attuazione  del  piano
          nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze televisive in
          tecnica  digitale e' differito il termine di cui all'ultimo
          periodo   del   comma   4  dell'art.  2  del  decreto-legge
          18 novembre  1999,  n.  433, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          16 settembre 1996, n. 680, recante: «Regolamento recante la
          disciplina   per   l'erogazione   delle   provvidenze  alle
          emittenti televisive locali.», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 gennaio 1997, n. 7.
              -  Per  l'art.  7  del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
          323,    recante:    «Provvedimenti   urgenti   in   materia
          radiotelevisiva», e convertito in legge, con modificazioni,
          dalla  legge.  27 ottobre 1993, n. 422, si vedano note alle
          premesse.
              -  L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 settembre  1996, n. 680, come sostituito dall'art. 1 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
          269,   recante:   «Regolamento   recante  modificazioni  ed
          integrazioni  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
          16 settembre  1996,  n.  680,  che  disciplina l'erogazione
          delle   provvidenze  alle  emittenti  televisive  locali.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186,
          e' il seguente:
              «Art.  4 (Modalita' di erogazione delle provvidenze). -
          1.  L'Ufficio  per  l'editoria e la stampa del Dipartimento
          per   l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle
          riduzioni  tariffarie, in base alle domande pervenute, agli
          organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui
          all'art.  11,  comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio
          1987,  n.  6,  come  sostituito  dall'art.  7  della  legge
          7 agosto  1990,  n.  250,  e  dall'art. 7 del decreto-legge
          27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  27 ottobre  1993,  n.  422, gli elenchi delle
          imprese  di  radiodiffusione televisiva aventi diritto alle
          riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative
          al  rimborso  dell'80%  delle  spese  per  l'abbonamento ai
          servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale
          o  regionale  cosi'  come definite dall'art. 11 della legge
          7 agosto   1990,   n.  250,  e  dall'art.  5  del  presente
          regolamento.
              2.   L'Ufficio   per   l'editoria   e   la  stampa  del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  nel  caso  che
          l'impresa   di  radiodiffusione  televisiva  indichi  nelle
          domande,   di   cui  all'art.  1,  comma  3,  del  presente
          regolamento,   che   intende   avvalersi   delle  riduzioni
          tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, di cui all'art. 11, comma
          1,  lettera  a),  della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come
          sostituito  dall'art.  7 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
          per  gli  anni  successivi,  provvede altresi' a comunicare
          agli  organismi  competenti all'applicazione delle tariffe,
          l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi
          diritto  a  tali  riduzioni,  affinche' le riduzioni stesse
          possano essere direttamente applicate a partire dalla prima
          bolletta  o  fattura  successiva  alla comunicazione stessa
          relativamente  alle  emittenti,  risultanti nell'elenco, di
          cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi
          dell'art.  2  della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine
          del   procedimento  amministrativo  previsto  dal  presente
          regolamento e' fissato in 580 giorni a decorrere dalla data
          di   presentazione   della   domanda   e  si  conclude  con
          l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.
              3.   L'Ufficio   per   l'editoria   e   la  stampa  del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri svolge i compiti di
          cui  ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione cosi'
          composta:
                a) un  Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, che la presiede;
                b) un  Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  del
          tesoro;
                c) un  Sottosegretario  di  Stato  al Ministero delle
          poste e telecomunicazioni;
                d) il  capo  del  Dipartimento  per  l'informazione e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                e) il  capo  dell'Ufficio  per l'editoria e la stampa
          del  dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                f) un  dirigente  generale  della Ragioneria generale
          dello Stato;
                g) un  dirigente generale del Ministero delle poste e
          telecomunicazioni;
                h) il  capo  del  Servizio  per  le  provvidenze alle
          emittenti  radiotelevisive  della  Presidenza del Consiglio
          dei Ministri;
                i) un   membro   designato   da   ognuna  delle  piu'
          rappresentative  associazioni  nazionali di categoria delle
          imprese televisive locali private per un totale di non piu'
          di otto membri;
                l) un   rappresentante   dell'Ordine   nazionale  dei
          giornalisti;
                m) un  rappresentante  delle organizzazioni sindacali
          dei giornalisti;
                n) due  esperti  in  materie giuridiche ed economiche
          aventi  attinenza  con  l'informazione televisiva designati
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
              4.   La   commissione   e'  nominata  con  decreto  dal
          Presidente  del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
          Dipartimento   per  l'informazione  e  l'editoria.  Per  la
          validita'   delle   deliberazioni   della   commissione  e'
          richiesta  in  prima  convocazione la presenza di almeno la
          meta'  piu'  uno dei componenti e, in seconda convocazione,
          da  indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente,
          di almeno un terzo degli stessi.
              5.  A  cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri viene data notizia
          delle  domande  pervenute,  precisando  quelle accolte, con
          relativa  quantificazione  delle  somme  erogate,  e quelle
          respinte,  mediante  pubblicazione  sui periodici editi dal
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.».