(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
NORME E PROTOCOLLI  ANALITICI,  TOSSICO-FARMACOLOGICI  E  CLINICI  IN
             MATERIA DI PROVE EFFETTUATE SUI MEDICINALI 
 
                               INDICE 
 
Introduzione e principi generali 
 
                               Parte I 
 
Requisiti relativi al dossier standardizzato di autorizzazione 
all'immissione in commercio 
 
  1. Modulo 1: Informazioni amministrative 
  1.1. Indice 
  1.2. Modulo di domanda 
  1.3. Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e 
foglietto illustrativo 
  1.3.1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto 
  1.3.2. Etichettatura e foglietto illustrativo 
  1.3.3. Esemplari e campioni 
  1.3.4. Riassunti delle caratteristiche del prodotto gia' approvati 
negli Stati membri 
  1.4. Informazioni riguardanti gli esperti 
  1.5. Requisiti specifici per tipi diversi di domande 
  1.6. Valutazione del rischio ambientale 
  2. Modulo 2: Riassunti 
  2.1. Indice generale 
  2.2. Introduzione 
  2.3. Riassunto generale relativo alla qualita' 
  2.4. Rassegna relativa alla parte non clinica 
  2.5. Rassegna relativa alla parte clinica 
  2.6. Riassunto relativo alla parte non clinica 
  2.7. Riassunto relativo alla parte clinica 
  3. Modulo 3: Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per 
medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche 
  3.1. Formato e presentazione 
  3.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  3.2.1. Sostanza/e attiva/e 
  3.2.1.1. Informazioni generali e relative alle materie prime e ai 
materiali sussidiari 
  3.2.1.2. Processo di fabbricazione della/e sostanza/e attiva/e 
  3.2.1.3. Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e 
  3.2.1.4. Controllo della/e sostanza/e attiva/e 
  3.2.1.5. Standard o materiali di riferimento 
  3.2.1.6. Contenitori e sistema di chiusura della sostanza attiva 
  3.2.1.7. Stabilita' della/e sostanza/e attiva/e 
  3.2.2. Medicinale finito 
  3.2.2.1. Descrizione e composizione del medicinale finito 
  3.2.2.2. Sviluppo farmaceutico 
  3.2.2.3. Processo di fabbricazione del medicinale finito 
  3.2.2.4. Controllo degli eccipienti 
  3.2.2.5. Controllo del medicinale finito 
  3.2.2.6. Standard o materiali di riferimento 
  3.2.2.7. Contenitore e chiusura del medicinale finito 
  3.2.2.8. Stabilita' del medicinale finito 
  4. Modulo 4: Relazioni non cliniche 
  4.1. Formato e presentazione 
  4.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  4.2.1. Farmacologia 
  4.2.2. Farmacocinetica 
  4.2.3. Tossicologia 
  5. Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici 
  5.1. Formato e presentazione 
  5.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  5.2.1. Relazioni sugli studi biofarmaceutici 
  5.2.2. Relazioni sugli studi effettuati in campo farmacocinetico 
con uso di biomateriali umani 
  5.2.3. Relazioni sugli studi farmacocinetici sull'uomo 
  5.2.4. Relazioni sugli studi farmacodinamici sull'uomo 
  5.2.5. Relazioni sugli studi sull'efficacia e la sicurezza 
  5.2.5.1. Relazioni di studi clinici controllati concernenti 
l'indicazione richiesta 
  5.2.5.2. Relazioni di studi clinici non controllati,  relazioni  di
analisi di dati relativi a piu' di uno studio e altre relazioni di 
studi clinici 
  5.2.6. Relazioni sull'esperienza successiva all'immissione in 
commercio 
  5.2.7. Moduli per i «case reports» la relazione delle prove ed 
elenchi dei singoli pazienti 
 
                              Parte II 
 
Dossier specifici di autorizzazione all'immissione in commercio 
  1. Impiego medico ben noto 
  2. Medicinali essenzialmente simili 
  3. Dati complementari richiesti in situazioni specifiche 
  4. Medicinali di origine biologica simili 
  5. Medicinali ad associazione fissa 
  6. Documentazione per domande in circostanze eccezionali 
  7. Domande miste di autorizzazione all'immissione in commercio 
 
                              Parte III 
 
Medicinali particolari 
  1. Medicinali di origine biologica 
  1.1. Medicinali derivati dal plasma 
  1.2. Vaccini 
  2. Radiofarmaci e precursori 
  2.1. Radiofarmaci 
  2.2. Precursori radiofarmaceutici a scopo di radiomarcatura 
  3. Medicinali omeopatici 
  4. Medicinali a base di erbe 
  5. Medicinali orfani 
 
                              Parte IV 
 
Medicinali per terapie avanzate 
  1. Medicinali per terapia genica (umani e xenogenici) 
  1.1. Diversita' dei medicinali per terapia genica 
  1.2. Requisiti specifici relativi al modulo 3 
  2. Medicinali per terapia cellulare somatica (umani e xenogenici) 
  3. Requisiti specifici  per  i  medicinali  per  terapia  genica  e
terapia cellulare somatica (umana e xenogenica) relativi ai moduli 4 
e 5 
  3.1. Modulo 4 
  3.2. Modulo 5 
  3.2.1. Studi di farmacologia umana e di efficacia 
  3.2.2. Sicurezza 
  4. Dichiarazione specifica sui medicinali per xenotrapianti 
 
Introduzione e principi generali* 
 
                *Di norma, il presente allegato cita sia la direttiva 
              comunitaria sia la corrispondente normativa italiana di 
                    recepimento. Solo nel caso in cui le direttive si 
                riferiscano a materia non esclusivamente afferente al 
          settore farmaceutico (es. OGM, coloranti ecc.) viene omessa 
          la citazione della corrispondente normativa nazionale. 
 
  (1)  Le  informazioni  e  i  documenti  allegati  alla  domanda  di
autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 8 e
10, comma 1 del presente decreto (articoli 8 e 10, paragrafo 1  della
direttiva  2001/83/CE),  devono  essere  presentati  conformemente  a
quanto stabilito in questo allegato e  devono  attenersi  alla  guida
pubblicata dalla Commissione nella raccolta «La  disciplina  relativa
ai medicinali della Comunita' europea», volume 2 B, guida ad uso  dei
richiedenti, medicinali per uso umano, presentazione e contenuto  del
dossier, Documento Tecnico Comune (Common Technical Document - CTD). 
  (2)  La  presentazione  delle  informazioni  e  dei  documenti   va
effettuata  mediante  cinque  moduli:  il  modulo  1  fornisce   dati
amministrativi specifici  per  la  Comunita'  europea;  il  modulo  2
riassunti relativi alla parte di qualita', alla parte non  clinica  e
alla parte clinica; il modulo 3 informazioni chimiche,  farmaceutiche
e biologiche; il modulo 4, relazioni non  cliniche  e  il  modulo  5,
relazioni  di   studi   clinici.   Tale   presentazione   costituisce
l'attuazione di un formato comune a  tutte  le  aree  ICH  (Comunita'
europea, USA, Giappone). I cinque moduli devono essere presentati  in
modo rigorosamente conforme al formato, al contenuto e al sistema  di
numerazione specificati nel volume 2 B, guida ad uso dei richiedenti,
precedentemente citato. 
  (3) La presentazione in formato  CTD  della  Comunita'  europea  si
applica a tutti i tipi di domande di autorizzazione all'immissione in
commercio, indipendentemente dalla procedura prevista (centralizzata,
di mutuo riconoscimento o nazionale) e dal fatto che la  domanda  sia
completa o semplificata. E' anche  applicabile  a  tutti  i  tipi  di
prodotti, incluse le  nuove  sostanze  chimiche  (NCE:  New  Chemical
Entities), i radiofarmaci,  i  derivati  del  plasma,  i  vaccini,  i
medicinali a base di erbe, ecc. 
  (4) Nella preparazione del dossier  di  domanda  di  autorizzazione
all'immissione in commercio i richiedenti devono  anche  tener  conto
degli orientamenti/linee guida scientifici in  materia  di  qualita',
sicurezza ed efficacia dei medicinali per  uso  umano,  adottati  dal
comitato  per  le  specialita'  medicinali   (CPMP:   Committee   for
Proprietary Medicinal Products) e pubblicati dall'Agenzia europea  di
valutazione  dei  medicinali  (EMEA:  European  Medicine   Evaluation
Agency) e degli altri orientamenti/linee guida in campo  farmaceutico
stabiliti dalla Comunita', pubblicati dalla Commissione  nei  diversi
volumi della raccolta «La disciplina  relativa  ai  medicinali  nella
Comunita' europea». 
  (5) Per quanto attiene alla parte di qualita' del dossier (chimica,
farmaceutica e biologica), si applicano tutte le monografie, comprese
quelle generali, e i capitoli generali della Farmacopea europea. 
  (6) Il processo di fabbricazione deve essere conforme ai  requisiti
della direttiva 2003/94/CE della Commissione (Capo II del  titolo  IV
del  presente  decreto),  che  stabilisce  i  principi  e  le   linee
direttrici  delle  buone   prassi   di   fabbricazione   (GMP:   Good
Manufacturing Practices) relative ai medicinali per uso  umano  e  ai
medicinali per uso umano in fase di sperimentazione, e ai principi  e
agli orientamenti/linee guida in  materia  di  GMP  pubblicati  dalla
Commissione nella raccolta  «La  disciplina  relativa  ai  medicinali
nella Comunita' europea» volume 4. 
  (7) La domanda deve contenere tutte le informazioni  necessarie  ai
fini della  valutazione  del  medicinale  in  questione,  siano  esse
favorevoli o sfavorevoli al medicinale. In particolare essa conterra'
tutte  le   informazioni   relative   a   prove   o   sperimentazioni
farmaco-tossicologiche o cliniche incomplete o  abbandonate  relative
al medicinale/i, e/o a sperimentazioni portate a termine  concernenti
indicazioni terapeutiche non considerate nella domanda. 
  (8) Tutte le  sperimentazioni  cliniche  eseguite  nella  Comunita'
europea devono essere conformi ai requisiti del  decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 211 (direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione
della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano). Per essere
prese in considerazione durante la valutazione  di  una  domanda,  le
sperimentazioni cliniche eseguite fuori  dalla  Comunita'  europea  -
concernenti medicinali destinati ad essere utilizzati nella Comunita'
europea - devono essere predisposte, attuate e descritte  secondo  la
buona pratica clinica ed i principi etici pertinenti, sulla  base  di
principi equivalenti alle disposizioni del citato decreto legislativo
n. 211/2003 (direttiva 2001/20/CE). Le sperimentazioni devono  essere
eseguite conformemente ai principi etici contenuti ad  esempio  nella
dichiarazione di Helsinki. 
  (9) Gli studi non  clinici  (farmaco-tossicologici)  devono  essere
eseguiti conformemente alle disposizioni relative alle  buone  prassi
di  laboratorio  di  cui  alla  direttiva  87/18/CEE  del   Consiglio
concernente  il  ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  ed  amministrative   relative   all'applicazione   dei
principi di buone prassi di laboratorio e  al  controllo  della  loro
applicazione per le prove  sulle  sostanze  chimiche,  e  al  decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  120,  e  successive  integrazioni
(direttiva  2004/9/CE  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio
concernente  l'ispezione  e  la  verifica  della  buona   prassi   di
laboratorio - BPL). 
  (10)  Tutti  i  test  sugli  animali  si  svolgono  secondo  quanto
stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116  (direttiva
86/609/CEE del Consiglio,  del  24  novembre  1986),  concernente  il
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
amministrative degli Stati  membri  relative  alla  protezione  degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. 
  (11)   Ai   fini   del   costante   controllo   della   valutazione
rischio/beneficio, tutte le nuove informazioni  non  contenute  nella
domanda originale e tutte le informazioni di farmacovigilanza  devono
essere  presentate  alle  autorita'  competenti.  Dopo  il   rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ogni variazione  dei
dati del dossier deve essere presentato alle autorita' competenti  ai
sensi dei requisiti dei regolamenti (CE) n.  1084/  2003  e  (CE)  n.
1085/2003 della Commissione  o,  eventualmente,  ai  sensi  di  norme
nazionali nonche' dei requisiti del volume  9  della  raccolta  della
Commissione «La disciplina relativa  ai  medicinali  nella  Comunita'
europea». 
  Il presente allegato e' diviso in quattro parti: 
  - La parte I descrive il formato della domanda, il riassunto  delle
caratteristiche   del   prodotto,   l'etichettatura,   il   foglietto
illustrativo e i requisiti di presentazione per le  domande  standard
(moduli da 1 a 5). 
  - La parte II prevede una deroga per le «Domande specifiche», cioe'
relative all'impiego medico  ben  noto,  ai  prodotti  essenzialmente
simili, alle associazioni fisse, ai prodotti biologici  simili,  alle
circostanze eccezionali e alle domande miste (in parte bibliografiche
e in parte su studi propri). 
  - La parte III tratta dei «Requisiti per  le  domande  particolari»
relativi ai medicinali di origine biologica (master file del  plasma;
master file  dell'antigene  del  vaccino),  radiofarmaci,  medicinali
omeopatici, medicinali a base di erbe e medicinali orfani. 
  - La parte IV  tratta  dei  «Medicinali  per  terapie  avanzate»  e
riguarda in particolare i requisiti specifici relativi ai  medicinali
per terapia genica (che usano il sistema umano autologo o allogenico,
o il sistema xenogenico) e ai medicinali  per  terapie  cellulari  di
origine umana o  animale,  nonche'  ai  medicinali  per  i  trapianti
xenogenici. 
 
                               Parte I 
 
REQUISITI  RELATIVI  AL  DOSSIER  STANDARDIZZATO  DI   AUTORIZZAZIONE
                    ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO. 
 
1. Modulo 1: Informazioni amministrative 
1.1. Indice 
  Deve essere presentato un indice completo dei moduli da 1 a  5  del
dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. 
1.2. Modulo di domanda 
  Il  medicinale  oggetto  della  domanda  deve  essere  identificato
mediante il nome, il nome della o delle  sostanze  attive,  la  forma
farmaceutica,  la  via  di  somministrazione,  il   dosaggio   e   la
presentazione finale, compresa la confezione. 
  Occorre inoltre fornire nome e indirizzo del richiedente,  nome  ed
indirizzo del  o  dei  fabbricanti  e  siti  delle  diverse  fasi  di
fabbricazione (compreso il  fabbricante  del  prodotto  finito,  il/i
fabbricante/i della/e sostanza/e attiva/e) e, se  del  caso,  nome  e
indirizzo dell'importatore. 
  Il richiedente deve  inoltre  specificare  il  tipo  di  domanda  e
indicare eventuali campioni presentati. Ai dati amministrativi devono
essere allegate copie delle autorizzazioni di  fabbricazione  secondo
il disposto dell'articolo 50, comma 1 del presente decreto  (articolo
40 della direttiva 2001/83/CE), unitamente all'elenco dei paesi per i
quali  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione,  copie  di  tutti   i
riassunti delle caratteristiche  del  prodotto  secondo  il  disposto
dell'articolo 14 del presente decreto (articolo  11  della  direttiva
2001/83/CE) approvati dagli Stati membri ed infine l'elenco dei paesi
nei quali e' stata presentata una  domanda  di  autorizzazione.  Come
indicato nel modulo di domanda,  i  richiedenti  devono  tra  l'altro
fornire  informazioni  dettagliate  sul  medicinale   oggetto   della
domanda,   sulla   base   legale   della   domanda,   sul    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio   e   sullo/sugli
stabilimento/i  di  fabbricazione  proposto/i,  nonche'  informazioni
sulla situazione di medicinale orfano, pareri scientifici e programmi
di sviluppo pediatrico. 
1.3. Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e 
foglietto illustrativo 
1.3.1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto 
  Il richiedente  propone  un  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto come previsto dall'articolo  8,  comma  3,  lettera  o)  del
presente decreto e dall'articolo  11  della  direttiva  2001/83/CE  e
successive modifiche. 
1.3.2. Etichettatura e foglietto illustrativo 
  Deve essere presentato il testo proposto  per  l'etichettatura  del
confezionamento primario e dell'imballaggio esterno, nonche'  per  il
foglietto illustrativo. I testi devono essere  conformi  a  tutte  le
voci obbligatorie elencate, per l'etichettatura  dei  medicinali  per
uso umano, degli articoli 73 e 74 del  presente  decreto  (titolo  V,
articolo  63  della  direttiva  2001/83/CE)  e   per   il   foglietto
illustrativo dall'articolo 77 del presente decreto (articolo 59 della
direttiva 2001/83/CE). 
1.3.3. Esemplari e campioni 
  Il   richiedente   deve   presentare   campioni   e   modelli   del
confezionamento primario, dell'imballaggio esterno, delle etichette e
dei foglietti illustrativi del medicinale in questione. 
1.3.4. Riassunti delle caratteristiche del prodotto gia' approvati 
negli Stati membri 
  Ai  dati  amministrativi  del  modulo  di  domanda  devono   essere
eventualmente   allegate   copie   di   tutti   i   riassunti   delle
caratteristiche del prodotto - ai sensi dell'articolo 8, comma 3  del
presente decreto e dell'articolo  11  della  direttiva  2001/83/CE  e
successive modifiche e dell'articolo 31, comma 1 del presente decreto
(articolo 21 della direttiva 2001/83/CEE)  -  approvati  dagli  Stati
membri, nonche' un elenco  dei  paesi  in  cui  e'  stata  presentata
domanda. 
1.4. Informazioni riguardanti gli esperti 
  Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del presente  decreto  (articolo
12, paragrafo 2 della  direttiva  2001/83/CEE),  gli  esperti  devono
fornire relazioni particolareggiate delle loro constatazioni relative
ai documenti e alle informazioni  che  costituiscono  il  dossier  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  ed   in   particolare
relative ai moduli 3, 4 e 5 (rispettivamente documentazione  chimica,
farmaceutica e biologica, documentazione non clinica e documentazione
clinica).  Gli  esperti  devono  affrontare   gli   aspetti   critici
concernenti la qualita' del prodotto e  gli  studi  effettuati  sugli
animali  e  sull'uomo,  riportando  tutti  i  dati   utili   ad   una
valutazione. 
  Per  soddisfare  tali  requisiti  occorre  fornire   un   riassunto
complessivo della qualita', una rassegna non clinica (dati  di  studi
effettuati su animali) e una rassegna clinica, che  trovano  la  loro
collocazione nel modulo 2 del dossier di  domanda  di  autorizzazione
all'immissione in  commercio.  Nel  modulo  1  viene  presentata  una
dichiarazione  firmata  dagli  esperti  unitamente   ad   una   breve
descrizione  della   loro   formazione,   qualifiche   ed   attivita'
professionali. Gli  esperti  devono  essere  in  possesso  di  idonee
qualifiche tecniche o professionali. Deve essere inoltre indicato  il
rapporto professionale esistente tra l'esperto e il richiedente. 
1.5. Requisiti specifici per tipi diversi di domande 
  I requisiti specifici per tipi diversi di domande vengono  trattati
nella parte II del presente allegato. 
1.6. Valutazione del rischio ambientale 
  All'occorrenza, le  domande  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio  devono  includere  una   valutazione   complessiva   degli
eventuali  rischi  per  l'ambiente  connessi  all'impiego  e/o   allo
smaltimento  del  medicinale,  e  formulare  eventuali  proposte  per
un'etichettatura  adeguata.  Devono  essere   affrontati   i   rischi
ambientali connessi all'emissione  di  medicinali  che  contengono  o
consistono  in  OGM  (organismi  geneticamente  modificati)  a  norma
dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del   12   marzo   2001   sull'emissione   deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che  abroga  la
direttiva 90/220/CEE  del  Consiglio.  Le  informazioni  sul  rischio
ambientale  sono  presentate  in  un'appendice  al   modulo   1.   La
presentazione  delle   informazioni   deve   essere   conforme   alle
disposizioni  della  direttiva  2001/18/CE,   tenendo   conto   degli
eventuali documenti di orientamento pubblicati dalla  Commissione  in
riferimento all'attuazione di tale direttiva. 
  Le informazioni conterranno: 
    - un'introduzione; 
    -  una  copia  del  consenso  scritto  o  dei  consensi   scritti
all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a scopi  di  ricerca  e
sviluppo, ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE; 
    - le informazioni richieste negli  allegati  da  II  a  IV  della
direttiva  2001/18/CE,  come   i   metodi   di   rilevazione   e   di
individuazione nonche' il codice unico  dell'OGM  e  qualsiasi  altra
ulteriore informazione sugli  OGM  o  sul  prodotto,  concernente  la
valutazione del rischio ambientale; 
    - una relazione  di  valutazione  del  rischio  ambientale  (VRA)
redatta in base alle informazioni di cui agli allegati III e IV della
direttiva 2001/18/CE e  ai  sensi  dell'allegato  II  della  medesima
direttiva; 
    - una conclusione, che, sulla base di tali informazioni  e  della
VRA,  proponga  un'adeguata  strategia  di   gestione   dei   rischi,
comprendente  un  piano  di  controllo  relativo  al   periodo   post
commercializzazione, tutte le precisazioni che  dovrebbero  comparire
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto,  nell'etichettatura
e nel foglietto illustrativo, per la loro importanza per  gli  OGM  e
per il prodotto in questione; 
    - adeguati provvedimenti di informazione del pubblico. 
  Sono  inoltre  necessarie  la  data  e  la  firma  dell'autore,  la
descrizione della sua formazione, delle sue qualifiche  e  della  sua
esperienza professionale, nonche' una dichiarazione sul suo  rapporto
professionale con il richiedente. 
2. Modulo 2: Riassunti 
  Il  presente  modulo  riassume  i  dati  chimici,  farmaceutici   e
biologici, i dati non clinici ed i dati clinici presentati nei moduli
3, 4 e 5 del dossier di domanda di autorizzazione  all'immissione  in
commercio, e fornisce le relazioni/rassegne di cui  all'articolo  15,
comma  1  del  presente  decreto   (articolo   12   della   direttiva
2001/83/CE).  Vengono  analizzati  e  trattati  i  punti  critici   e
presentati riassunti fattuali,  comprendenti  formati  tabellari.  Le
relazioni devono contenere riferimenti a  formati  tabellari  o  alle
informazioni contenute nella documentazione principale presentata nel
modulo 3 (documentazione  chimica,  farmaceutica  e  biologica),  nel
modulo 4 (documentazione non clinica) e nel modulo 5  (documentazione
clinica). 
  Le informazioni contenute nel modulo  2  devono  essere  presentate
conformemente al formato, al contenuto e al  sistema  di  numerazione
specificati nel volume 2, Guida ad uso dei richiedenti. Le rassegne e
i  riassunti  devono  attenersi  ai  seguenti  principi  e  requisiti
fondamentali: 
2.1. Indice generale 
  Il  modulo  2  deve  includere  un  indice   della   documentazione
scientifica presentata nei moduli da 2 a 5. 
2.2. Introduzione 
  Devono essere fornite informazioni sulla classe  farmacologica,  le
modalita' d'azione e l'uso clinico proposto del  medicinale  per  cui
viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio. 
2.3. Riassunto generale sulla parte di qualita' 
  Un  riassunto  complessivo   della   qualita'   deve   fornire   le
informazioni concernenti i dati chimici, farmaceutici e biologici. 
  Vanno evidenziati i parametri critici fondamentali e  le  questioni
relative alla qualita', nonche' le motivazioni nei casi in cui non si
sono seguiti gli orientamenti/linee  guida  pertinenti.  Il  presente
documento deve essere  conforme  all'ambito  e  all'impostazione  dei
corrispondenti dati particolareggiati presentati nel modulo 3. 
2.4. Rassegna relativa alla parte non clinica 
  Viene  richiesta  una  valutazione  integrata   e   critica   della
valutazione non clinica del medicinale su animali/ in  vitro.  Devono
essere incluse la discussione e la  motivazione  della  strategia  di
analisi e dell'eventuale deviazione  dagli  orientamenti/linee  guida
pertinenti. 
  Fatta eccezione per i medicinali di origine biologica, deve  essere
inclusa  una  valutazione  delle  impurezze   e   dei   prodotti   di
degradazione,  con  relativi  potenziali  effetti   farmacologici   o
tossicologici. Devono essere discusse  le  conseguenze  di  qualsiasi
differenza sulla chiralita', forma chimica e profilo di impurezza tra
il composto impiegato per gli studi non  clinici  e  il  prodotto  da
immettere in commercio. Per i medicinali di  origine  biologica  deve
essere valutata la comparabilita' tra le materie utilizzate  per  gli
studi non clinici e clinici e il medicinale da commercializzare. 
  Ogni nuovo eccipiente  deve  essere  sottoposto  ad  una  specifica
valutazione  di  sicurezza.  Le   caratteristiche   del   medicinale,
dimostrate dagli studi non clinici, vanno definite, e vanno  discusse
le conseguenze di tali risultati per la sicurezza del  medicinale  in
riferimento all'uso clinico proposto. 
2.5. Rassegna relativa alla parte clinica 
  La rassegna  clinica  deve  fornire  un'analisi  critica  dei  dati
clinici inclusi nel riassunto clinico e nel  modulo  5.  Deve  essere
esplicitata l'impostazione dello  sviluppo  clinico  del  medicinale,
compresi  progetto  di  studio  critico,   decisioni   collegate   ed
esecuzione degli studi. 
  Deve essere fornita  una  breve  rassegna  dei  risultati  clinici,
comprese le limitazioni significative, nonche'  una  valutazione  dei
vantaggi e rischi basata sulle conclusioni degli studi clinici.  Deve
essere interpretato il modo in cui i risultati relativi all'efficacia
e alla sicurezza confermano la dose e le indicazioni proposte, ed  e'
richiesta una valutazione di come il riassunto delle  caratteristiche
del prodotto e altre misure ottimizzino i vantaggi  e  controllino  i
rischi. 
  Devono essere  spiegati  i  punti  relativi  all'efficacia  e  alla
sicurezza emersi durante lo sviluppo, nonche' le questioni irrisolte. 
2.6. Riassunto relativo alla parte non clinica 
  I  risultati   degli   studi   farmacologici,   farmacocinetici   e
tossicologici effettuati su animali/in vitro devono essere presentati
come riassunti fattuali in forma scritta e tabulata secondo  l'ordine
seguente: 
    - Introduzione 
    - Riassunto scritto di farmacologia 
    - Riassunto tabellare di farmacologia 
    - Riassunto scritto di farmacocinetica 
    - Riassunto tabellare di farmacocinetica 
    - Riassunto scritto di tossicologia 
    - Riassunto tabellare di tossicologia. 
2.7. Riassunto relativo alla parte clinica 
  Deve essere fornito un riassunto fattuale  particolareggiato  delle
informazioni cliniche sul medicinale contenute  nel  modulo  5.  Sono
compresi i risultati di tutti  gli  studi  di  biofarmaceutica  e  di
farmacologia  clinica,  nonche'  degli  studi  sull'efficacia  e   la
sicurezza cliniche. E' richiesta una sintesi dei singoli studi. 
  Le  informazioni  cliniche  riassunte  devono   essere   presentate
nell'ordine seguente: 
    - Riassunto di biofarmaceutica e relativi metodi analitici 
    - Riassunto degli studi di farmacologia clinica 
    - Riassunto dell'efficacia clinica 
    - Riassunto della sicurezza clinica 
    - Sintesi dei singoli studi. 
3. Modulo 3: Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per 
medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche 
3.1. Formato e presentazione 
  L'impostazione generale del modulo 3 e' la seguente: 
    - Indice 
    - Insieme dei dati 
    - Sostanza attiva 
  Informazioni generali 
    - Nomenclatura 
    - Struttura 
    - Proprieta' generali 
  Fabbricazione 
    - Fabbricante/i 
    - Descrizione del processo di fabbricazione e dei controlli cui 
e' soggetto 
    - Controllo dei materiali 
    - Controllo delle fasi critiche e dei prodotti intermedi 
    - Convalida e/o valutazione del processo 
    - Sviluppo del processo di fabbricazione 
  Caratterizzazione 
    - Spiegazione della struttura e di altre caratteristiche 
    - Impurezze 
  Controllo della sostanza attiva 
    - Specifiche 
    - Procedure analitiche 
    - Convalida delle procedure analitiche 
    - Analisi dei lotti 
    - Giustificazione delle specifiche 
    - Norme o materie di riferimento 
    - Sistema di chiusura del contenitore 
    - Stabilita' 
    - Riassunto relativo alla stabilita' e conclusioni 
    - Protocollo di stabilita' e impegni assunti in merito alla 
stabilita' successivamente all'approvazione 
    - Dati di stabilita' 
    - Medicinale finito 
    - Descrizione e composizione del medicinale 
    - Sviluppo farmaceutico 
    - Componenti del medicinale 
    - Sostanza attiva 
    - Eccipienti 
    - Medicinale 
    - Sviluppo della formulazione 
    - Sovradosaggi 
    - Proprieta' fisico-chimiche e biologiche 
    - Sviluppo del processo di fabbricazione 
    - Sistema di chiusura del contenitore 
    - Caratteristiche microbiologiche 
    - Compatibilita' 
  Fabbricazione 
    - Fabbricante/i 
    - Formula dei lotti 
    - Descrizione del processo di fabbricazione e dei controlli cui 
e' soggetto 
    - Controllo delle fasi critiche e dei prodotti intermedi 
    - Convalida e/o valutazione del processo 
  Controllo degli eccipienti 
    - Specifiche 
    - Procedure analitiche 
    - Convalida delle procedure analitiche 
    - Giustificazione delle specifiche 
    - Eccipienti di origine umana o animale 
    - Nuovi eccipienti 
  Controllo del medicinale finito 
    - Specifica/e 
    - Procedura analitica 
    - Convalida delle procedure analitiche 
    - Analisi dei lotti 
    - Caratterizzazione delle impurezze 
    - Giustificazione della/e specifica/he 
 Standard o materiali di riferimento 
 Sistema di chiusura del contenitore 
 Stabilita' 
    - Riassunto relativo alla stabilita' e conclusione 
    - Protocollo di stabilita' e impegni assunti in merito alla 
stabilita' successivamente all'approvazione 
    - Dati di stabilita' 
    - Appendici 
    - Impianti e attrezzature  (solo  per  i  medicinali  di  origine
biologica) 
    - Valutazione di sicurezza degli agenti avventizi 
    - Eccipienti 
    - Ulteriori informazioni per la Comunita' europea 
    - Programma di convalida del processo per il medicinale 
    - Dispositivo medico 
    - Certificato/i di idoneita' 
    -  Medicinali  che  contengano  o  impieghino  nel  processo   di
fabbricazione materiali di origine animale e/o umana (procedura  EST:
encefalopatia spongiforme trasmissibile) 
    - Bibliografia 
3.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  (1) Per la/e sostanza/e attiva/e e  il  medicinale  finito  i  dati
chimici, farmaceutici e biologici da fornire devono  includere  tutte
le informazioni pertinenti che riguardano: lo sviluppo,  il  processo
di fabbricazione, la caratterizzazione e le proprieta', le operazioni
e i requisiti per il controllo della qualita', la stabilita', nonche'
una  descrizione  della  composizione  e  della   presentazione   del
medicinale finito. 
  (2) Devono essere fornite due  serie  principali  di  informazioni,
rispettivamente sulla/e sostanza/e attiva/e sul prodotto finito. 
  (3)  Il  presente  modulo   deve   inoltre   fornire   informazioni
particolareggiate sulle materie prime impiegate nelle  operazioni  di
fabbricazione  della/e  sostanza/e  attiva/e   e   sugli   eccipienti
incorporati nella formulazione del medicinale finito. 
  (4) Tutte le procedure e  i  metodi  utilizzati  per  fabbricare  e
controllare la sostanza attiva e il medicinale finito  devono  essere
descritti  in  modo  particolareggiato,   affinche'   sia   possibile
riprodurli  in  test  di  controllo,  su  richiesta  delle  autorita'
competenti. Tutte le procedure  seguite  per  i  test  devono  essere
conformi agli sviluppi  piu'  recenti  del  progresso  scientifico  e
devono essere convalidati. Devono essere presentati i risultati degli
studi di convalida. Qualora le procedure per l'effettuazione dei test
siano gia' incluse nella  farmacopea  europea,  la  descrizione  puo'
essere sostituita  da  idonei  riferimenti  particolareggiati  alla/e
monografia/e e al/ai capitolo/i generale/i. 
  (5) Le monografie della farmacopea europea sono applicabili a tutte
le sostanze, i preparati e le forme farmaceutiche che figurano  nella
farmacopea stessa. Per le altre  sostanze,  ogni  Stato  membro  puo'
imporre il rispetto della farmacopea nazionale. 
  Tuttavia, se un materiale, presente nella farmacopea europea  o  in
quella di uno Stato membro, e' stato  preparato  con  un  metodo  che
lascia impurezze non controllate nella monografia  della  farmacopea,
tali impurezze e i loro limiti massimi di tolleranza vanno dichiarati
e va descritto un'adeguata procedura per l'effettuazione di test. Nei
casi  in  cui  una  specifica  contenuta  in  una  monografia   della
farmacopea europea o nella farmacopea nazionale di uno  Stato  membro
fosse insufficiente  a  garantire  la  qualita'  della  sostanza,  le
autorita' competenti possono chiedere al titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio specifiche piu' appropriate. Le autorita'
competenti informeranno le autorita' responsabili della farmacopea in
questione.  Il   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio fornira' alle autorita' di tale  farmacopea  i  particolari
della  presunta  insufficienza  e  delle   specifiche   supplementari
applicate. 
  Qualora le procedure d'analisi siano gia' incluse nella  farmacopea
europea, in ognuna  delle  sezioni  pertinenti  la  descrizione  puo'
essere sostituita  da  idonei  riferimenti  particolareggiati  alla/e
monografia/e e al/ai capitolo/i generale/i. 
  (6) Qualora  le  materie  prime  e  i  materiali  sussidiari,  la/e
sostanza/e attiva/e o l'/gli eccipiente/i  non  siano  descritti  ne'
nella farmacopea europea,  ne'  in  una  farmacopea  nazionale,  puo'
essere autorizzato il riferimento alla monografia della farmacopea di
un paese terzo. In tali casi  il  richiedente  presenta  copia  della
monografia corredata, se del caso, dalla  convalida  delle  procedure
d'analisi contenute nella monografia e dalla traduzione. 
  (7) Qualora la sostanza attiva e/o una materia prima e un materiale
sussidiario o lo /gli eccipiente/i siano oggetto  di  una  monografia
della farmacopea europea, il richiedente puo' chiedere un certificato
d'idoneita', che, se viene rilasciato dalla Direzione  europea  della
qualita'  dei  medicinali,  deve  essere  presentato  nella   sezione
pertinente del presente modulo. Tali certificati di  idoneita'  della
monografia  della  farmacopea  europea  possono  sostituire  i   dati
pertinenti  delle  sezioni  corrispondenti  descritte  nel   presente
modulo. Il produttore garantira' per iscritto al richiedente  che  il
processo di produzione non e' stato modificato dopo il  rilascio  del
certificato di idoneita'  da  parte  della  Direzione  europea  della
qualita' dei medicinali. 
  (8) Nel caso di una sostanza attiva ben definita, il fabbricante 
della stessa o il richiedente possono stabilire che 
    (i) la descrizione dettagliata del processo di fabbricazione, 
    (ii) il controllo di qualita' nel corso della fabbricazione, e 
    (iii) la convalida del processo 
siano forniti  in  documento  separato  direttamente  alle  autorita'
competenti dal fabbricante della sostanza  attiva  come  master  file
della sostanza attiva. 
  In questo caso tuttavia  il  fabbricante  comunica  al  richiedente
tutti  i  dati  rilevanti  affinche'  quest'ultimo   si   assuma   la
responsabilita' del medicinale. Il fabbricante conferma per  iscritto
al richiedente che garantisce la conformita' tra i vari lotti  e  che
non procedera' a nessuna modifica del  processo  di  fabbricazione  o
delle specifiche senza informarne il richiedente. Tutti i documenti e
le precisazioni riguardanti l'eventuale domanda  di  modifica  devono
essere  sottoposti  alle  autorita'  competenti;  tali  documenti   e
precisazioni vengono anche forniti al richiedente se essi  riguardano
la parte aperta del master file. 
  (9) Misure specifiche a  fini  di  prevenzione  della  trasmissione
delle  encefalopatie  spongiformi  di  origine   animale   (materiali
ottenuti  da  ruminanti):  in   ciascuna   fase   del   processo   di
fabbricazione il richiedente deve dimostrare che le materie impiegate
sono conformi ai principi informatori  per  gli  interventi  volti  a
minimizzare  il  rischio  di   trasmettere   agenti   eziologici   di
encefalopatie  spongiformi  animali  tramite  medicinali  e  relativi
aggiornamenti, pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea. La conformita' di tali principi informatori puo'
essere  dimostrata  presentando  preferibilmente  un  certificato  di
conformita'  alla  monografia  pertinente  della  farmacopea  europea
rilasciato dalla Direzione europea  della  qualita'  dei  medicinali,
oppure dati scientifici che dimostrino tale idoneita'. 
  (10) Quanto agli agenti avventizi, occorre presentare  informazioni
sulla valutazione dei rischi relativi al potenziale di contaminazione
da parte di agenti avventizi, non virali o virali, in accordo con  le
indicazioni riportate nei  corrispondenti  orientamenti/linee  guida,
nonche' nella monografia generale e nel capitolo generale  pertinenti
della farmacopea europea. 
  (11) Tutti gli impianti e le  attrezzature  speciali,  che  possono
essere impiegati in qualsiasi fase del processo  di  fabbricazione  e
delle operazioni di controllo del medicinale, devono formare  oggetto
di una descrizione adeguata. 
  (12) All'occorrenza, deve essere presentata  l'eventuale  marcatura
CE prescritta dalla legislazione comunitaria sui dispositivi medici. 
  Occorre prestare particolare attenzione agli  elementi  individuati
di seguito. 
3.2.1. Sostanza/e attiva/e 
3.2.1.1. Informazioni generali e relative alle materie prime e ai 
materiali sussidiari 
    a) Occorre fornire informazioni sulla nomenclatura della sostanza
attiva, compresa la denominazione comune internazionale  raccomandata
(INN = International Non-proprietary Name), il nome della  farmacopea
europea se pertinente e il/i nome/i chimico/i. 
  Devono  essere  fornite  la  formula  di  struttura,  compresa   la
stereochimica relativa ed assoluta, la formula molecolare e la  massa
molecolare relativa. Se opportuno, per  i  medicinali  biotecnologici
occorre fornire la rappresentazione schematica della  sequenza  degli
aminoacidi e la massa molecolare relativa. 
  Deve essere fornito  un  elenco  delle  proprieta'  fisico-chimiche
della sostanza attiva, nonche'  di  altre  proprieta'  significative,
compresa l'attivita' biologica per i medicinali di origine biologica. 
    b) Ai fini del presente allegato,  per  materie  prime  (starting
materials) si devono  intendere  tutte  le  materie  dalle  quali  la
sostanza attiva viene fabbricata o estratta. 
  Quanto ai  medicinali  di  origine  biologica,  per  materie  prime
s'intendono  tutte  le   sostanze   di   origine   biologica,   quali
microrganismi, organi  e  tessuti  di  origine  vegetale  o  animali,
cellule o liquidi biologici (compreso  il  sangue  o  il  plasma)  di
origine  umana  o  animale  e  costrutti   cellulari   biotecnologici
(substrati  cellulari,  ricombinanti  o  meno,  incluse  le   cellule
primarie). 
  Un medicinale biologico e' un prodotto il cui principio  attivo  e'
una sostanza  biologica.  Una  sostanza  biologica  e'  una  sostanza
prodotta, o estratta, da una fonte biologica e che  richiede  per  la
sua caratterizzazione e per la determinazione della sua qualita'  una
serie di esami fisico-chimico-biologici, nonche' le  indicazioni  sul
processo di produzione e il suo controllo. Si considerano  medicinali
biologici: i medicinali immunologici  e  i  medicinali  derivati  dal
sangue  umano  e   dal   plasma   umano,   definiti   rispettivamente
all'articolo 1, comma 1, lettera c) e lettera i) del presente decreto
(paragrafi (4) e (10) dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE);  i
medicinali  che  rientrano  nel  campo  d'applicazione  del  comma  1
dell'allegato al regolamento (CEE)  n.  726/2004;  i  medicinali  per
terapie avanzate, definiti alla Parte IV del presente allegato. Tutte
le altre sostanze nonche' qualunque  altro  materiale  impiegati  per
fabbricare o estrarre la/le sostanza/e attiva/e, ma dalle  quali  non
si ricava direttamente la sostanza attiva, come i reagenti, i terreni
di coltura, il siero fetale  di  vitello,  gli  additivi,  i  tamponi
utilizzati  nella  cromatografia,  ecc.,  sono  note  come  materiali
sussidiari (raw materials). 
3.2.1.2. Processo di fabbricazione della/e sostanza/e attiva /e 
    a) La descrizione del processo di  fabbricazione  della  sostanza
attiva costituisce l'impegno da parte del richiedente  riguardo  alla
fabbricazione della sostanza stessa. Per descrivere adeguatamente  il
processo di fabbricazione e i controlli cui e' soggetto devono essere
fornite idonee  informazioni  conformemente  agli  orientamenti/linee
guida pubblicati dall'Agenzia. 
    b)  Devono  essere  elencate  tutte  le  materie  impiegate   per
fabbricare la/e sostanza/e attiva/e, indicando  con  precisione  dove
viene usata nel processo ciascuna materia. Vanno fornite informazioni
sulla qualita' e il controllo di tali materie,  nonche'  informazioni
che dimostrino che esse sono conformi  a  standard  adeguati  all'uso
previsto. 
  I materiali sussidiari vanno elencati, e devono essere  documentati
la loro qualita' ed i controlli cui sono sottoposti. 
  Vanno  indicati  nome,  indirizzo  e  responsabilita'  di   ciascun
fabbricante, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione
o impianti coinvolti nella fabbricazione e nei test. 
    c) Per i medicinali di origine biologica sono previsti i seguenti
requisiti aggiuntivi. 
  L'origine e la storia delle materie prime devono essere descritte e
documentate. Riguardo alla prevenzione specifica  della  trasmissione
delle  encefalopatie  spongiformi  animali,   il   richiedente   deve
dimostrare che la sostanza attiva e' conforme alla  nota  esplicativa
relativa alla riduzione del  rischio  di  trasmissione  degli  agenti
delle encefalopatie spongiformi animali attraverso medicinali  a  uso
umano  e  veterinario  e  i  suoi  aggiornamenti   pubblicati   dalla
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
  In caso di utilizzazione di banche di cellule,  occorre  dimostrare
che le caratteristiche cellulari non si sono modificate nel corso dei
passaggi effettuati in  fase  di  produzione  e  successivamente.  E'
necessario effettuare prove per  accertarsi  dell'assenza  di  agenti
avventizi nelle materie prime,  quali  semenza,  banche  di  cellule,
miscele di siero o plasma e altre materie di origine biologica e,  se
possibile, nei materiali dai quali sono stati derivati. 
  Se la presenza  di  agenti  avventizi  potenzialmente  patogeni  e'
inevitabile, il materiale corrispondente puo' essere utilizzato  solo
se la lavorazione successiva  garantisce  la  loro  eliminazione  e/o
inattivazione.  L'eliminazione  e/o  l'inattivazione  devono   essere
convalidate. La produzione di vaccini deve basarsi, ogni  qual  volta
possibile, su un sistema di lotti di sementi (seed lot) e  su  banche
di cellule prestabilite. Nel caso di vaccini batterici e  virali,  le
caratteristiche dell'agente infettivo devono essere dimostrate  nella
semenza. Inoltre, nel caso  di  vaccini  vivi,  la  stabilita'  delle
caratteristiche di attenuazione deve essere dimostrata sulla semenza,
se questa dimostrazione non e'  sufficiente,  le  caratteristiche  di
attenuazione degli agenti infettivi devono essere dimostrate in  fase
di produzione. 
  Nel caso di medicinali derivati  dal  sangue  o  plasma  umano,  e'
necessario descrivere e documentare la fonte, i criteri e i metodi di
raccolta, di trasporto e di conservazione del materiale di  partenza,
ai sensi in accordo con le prescrizioni di cui  alla  parte  III  del
presente allegato. 
  Devono  essere  descritti  gli  impianti  e  le   attrezzature   di
fabbricazione. 
    d)  Vanno  opportunamente   comunicati   prove   e   criteri   di
accettazione utilizzati in tutte le fasi critiche, informazioni sulla
qualita' e il controllo dei prodotti intermedi,  sulla  convalida  di
processo e/o sugli studi di valutazione. 
    e) Se la presenza di agenti avventizi potenzialmente patogeni  e'
inevitabile, il materiale corrispondente puo' essere utilizzato  solo
se la lavorazione successiva  garantisce  la  loro  eliminazione  e/o
inattivazione. L'eliminazione e/o l'inattivazione  vanno  convalidate
nella sezione che tratta di valutazione della sicurezza virale. 
    f) Occorre presentare  una  descrizione  e  una  discussione  dei
cambiamenti significativi  apportati  al  processo  di  fabbricazione
durante lo sviluppo e/o sul sito di produzione della sostanza attiva. 
3.2.1.3. Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e 
  Vanno  forniti  dati  che   evidenzino   la   struttura   e   altre
caratteristiche della/e sostanza/e attiva/e. 
  Deve  essere  data  conferma  della  struttura  della/e  sostanza/e
attiva/e in  base  a  metodi  fisico-chimici  e/o  immunochimici  e/o
biologici, e vanno fornite informazioni sulle impurezze. 
3.2.1.4. Controllo della/e sostanza/e attiva/e 
  Vanno presentate informazioni  particolareggiate  sulle  specifiche
utilizzate per il controllo routinario della/e  sostanza/e  attiva/e,
la giustificazione della scelta  di  tali  specifiche,  i  metodi  di
analisi e la loro convalida. 
  Vanno presentati i risultati del controllo effettuato  sui  singoli
lotti fabbricati durante lo sviluppo. 
3.2.1.5. Standard o materiali di riferimento 
  Le  preparazioni  e  i  materiali  di  riferimento  devono   essere
identificati e  descritti  dettagliatamente.  Se  pertinente,  devono
essere usati materiali di riferimento  chimiche  e  biologiche  della
Farmacopea europea. 
3.2.1.6. Contenitori e sistema di chiusura della sostanza attiva 
  Deve essere fornita  una  descrizione  del  contenitore  e  del/dei
sistema/i di chiusura e loro specifiche. 
3.2.1.7. Stabilita' della/e sostanza/e attiva/e 
    a) Occorre riassumere i tipi  di  studi  eseguiti,  i  protocolli
utilizzati e i risultati ottenuti. 
    b)   Vanno   presentati   in   formato   idoneo    i    risultati
particolareggiati degli studi di stabilita', comprese le informazioni
sulle procedure analitiche utilizzate per elaborare i  dati  e  sulla
convalida di tali procedure. 
    c) Vanno presentati il protocollo di stabilita'  e  l'impegno  di
stabilita' successivi all'approvazione. 
3.2.2. Medicinale finito 
3.2.2.1. Descrizione e composizione del medicinale finito 
  Deve essere presentata una  descrizione  del  medicinale  finito  e
della  sua  composizione.  Le  informazioni  devono  comprendere   la
descrizione della forma farmaceutica e della composizione  con  tutti
gli elementi costitutivi del medicinale finito, la loro quantita' per
unita', la funzione dei componenti: 
    - della/e sostanza/e attiva/e, 
    -  degli  eccipienti,  qualunque  sia  la  loro   natura   o   il
quantitativo impiegato, compresi  i  coloranti,  i  conservanti,  gli
adiuvanti, gli stabilizzanti, gli  ispessenti,  gli  emulsionanti,  i
correttori del gusto, gli aromatizzanti, ecc., 
    -  dei  componenti  del  rivestimento  esterno   dei   medicinali
destinati ad essere ingeriti o altrimenti somministrati  al  paziente
(capsule  rigide  e  molli,  capsule  rettali,  compresse  rivestite,
compresse rivestite con film, ecc.), 
    - tali indicazioni vanno completate con ogni  utile  precisazione
circa il tipo di contenitore e, se del caso, circa il suo sistema  di
chiusura, unitamente alla specifica  dei  dispositivi  impiegati  per
l'utilizzazione o la somministrazione forniti insieme al medicinale. 
  Per «termini usuali»  impiegati  per  designare  i  componenti  del
medicinale  bisogna  intendere,  salva  l'applicazione  delle   altre
indicazioni di cui all'articolo 8, comma 3 lettera  c)  del  presente
decreto  (articolo  8,  paragrafo  3,  lettera  c   della   direttiva
2001/83/CE) 
    - per le sostanze elencate nella Farmacopea  europea  o,  se  non
presenti nella Farmacopea europea, nella Farmacopea nazionale di  uno
Stato  membro,  soltanto  la  denominazione  principale  usata  nella
relativa monografia, con riferimento alla Farmacopea in questione, 
    - per le altre sostanze la  denominazione  comune  internazionale
(INN:    International     non-proprietary     name)     raccomandata
dall'Organizzazione mondiale della sanita' o, in mancanza di essa, la
denominazione  scientifica  esatta;  per   le   sostanze   prive   di
denominazione comune internazionale o  di  denominazione  scientifica
esatta, si dovra' indicare  l'origine  e  il  metodo  di  produzione,
fornendo all'occorrenza ogni altra utile precisazione, 
    - per le sostanze coloranti, la designazione mediante  il  codice
«E» attribuito loro nella direttiva 78/25/ CEE del Consiglio, del  12
dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati
membri  relative  alle  sostanze  che  possono  essere  aggiunte   ai
medicinali  ai  fini  della  loro  colorazione  e/o  nella  direttiva
94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno  1994,
sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei  prodotti
alimentari. 
  Per indicare  la  «composizione  quantitativa»  della/e  sostanza/e
attiva/e del medicinale finito si deve, secondo la forma farmaceutica
interessata, precisare per ogni sostanza attiva il peso o  il  numero
di unita' di attivita' biologica, o per unita' di dose, o per  unita'
di peso o di volume. 
  Le quantita' delle sostanze attive presenti in forma di composti  o
derivati vanno designate quantitativamente dalla massa totale  e,  se
necessario e pertinente, dalla massa  della/e  entita'  attive  della
molecola. 
  Per i medicinali che contengono una sostanza attiva, oggetto per la
prima volta, di una richiesta  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio in uno Stato membro, la dichiarazione  delle  quantita'  di
una sostanza attiva che sia un sale o un idrato va sempre espressa in
termini di massa della/e  entita'  nella  molecola.  La  composizione
quantitativa di tutti i medicinali autorizzati successivamente  negli
Stati membri va dichiarata allo stesso modo della sostanza attiva. 
  Le unita' di attivita' biologica vanno utilizzate per  le  sostanze
molecolarmente non  definibili.  Nei  casi  in  cui  l'Organizzazione
mondiale  della  sanita'  ha  definito  un'unita'  internazionale  di
attivita' biologica, ci si atterra'  a  tale  unita'  internazionale.
Laddove invece non sia stata definita alcuna  unita'  internazionale,
le unita' di attivita' biologica vanno espresse in  modo  da  fornire
un'informazione  chiara  e  univoca  sull'attivita'  delle  sostanze,
ricorrendo ove possibile alle unita' della Farmacopea europea. 
3.2.2.2. Sviluppo farmaceutico 
  Il presente capitolo  tratta  delle  informazioni  sugli  studi  di
sviluppo effettuati per stabilire che la forma  di  somministrazione,
la formula, il processo di fabbricazione, il sistema di chiusura  del
contenitore, le caratteristiche microbiologiche e le istruzioni d'uso
sono adeguate all'impiego previsto, indicato nel dossier  di  domanda
d'autorizzazione all'immissione in commercio. 
  Gli studi  del  presente  capitolo  si  distinguono  dai  controlli
routinari  eseguiti  conformemente  alle  specifiche.  Devono  essere
identificati e descritti i parametri critici della formulazione e  le
caratteristiche   del   processo   che   possono    influire    sulla
riproducibilita' per lotti, nonche' sull'efficacia e  sulla  qualita'
del medicinale.  Se  opportuno,  ulteriori  dati  di  supporto  vanno
presentati  in  riferimento  ai  capitoli  pertinenti  del  modulo  4
(Relazioni di studi non clinici) e del modulo 5 (Relazioni  di  studi
clinici) del dossier di domanda  d'autorizzazione  all'immissione  in
commercio. 
    a) Occorre documentare la compatibilita'  della  sostanza  attiva
con gli eccipienti, le caratteristiche  fisico-chimiche  fondamentali
della  sostanza  attiva  che  possono  influire  sull'attivita'   del
prodotto finito, o la reciproca compatibilita'  di  diverse  sostanze
attive in caso di prodotti di associazione. 
    b) Occorre documentare la scelta degli eccipienti, soprattutto in
relazione alle loro rispettive funzioni e concentrazioni. 
    c) Deve essere presentata  una  descrizione  dello  sviluppo  del
prodotto finito, tenendo conto dei modi di somministrazione  e  d'uso
proposti. 
    d)  Gli  eventuali  sovradosaggi  nella/e  formulazione/i  devono
essere giustificati. 
    e) Quanto alle proprieta' fisico-chimiche e  biologiche,  occorre
trattare  e   documentare   tutti   i   parametri   che   influiscono
sull'attivita' del prodotto finito. 
    f) Devono essere presentate la selezione e  l'ottimizzazione  del
processo di fabbricazione, nonche' le differenze tra il/i  processo/i
di fabbricazione utilizzato/i per produrre lotti clinici pilota e  il
processo utilizzato per fabbricare il medicinale finito proposto. 
    g) Deve essere documentata l'idoneita'  del  contenitoree  e  del
sistema di chiusura utilizzati per conservare,  spedire  e  usare  il
prodotto finito. Si dovra' tener conto  della  possibile  interazione
tra medicinale contenitore. 
    h)   Le   caratteristiche   microbiologiche   della   forma    di
somministrazione in relazione  ai  prodotti  non  sterili  e  sterili
devono essere conformi alla Farmacopea europea e documentati  secondo
i suoi requisiti. 
    i)  Al  fine  di  fornire  informazioni  utili  ed  adeguate  per
l'etichettatura, va documentata la compatibilita' del prodotto finito
con  il/i  diluente/i  di   ricostituzione   o   i   dispositivi   di
somministrazione. 
3.2.2.3. Processo di fabbricazione del medicinale finito 
    a) La descrizione del  metodo  di  fabbricazione,  da  presentare
unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera e)  del  presente  decreto
(articolo 8, paragrafo 3, lettera  d)  della  direttiva  2001/83/CE),
deve essere redatta in maniera tale da fornire una  sintesi  adeguata
della natura delle operazioni compiute. 
  A tal fine essa deve contenere almeno: 
    - un'indicazione delle varie fasi di fabbricazione,  comprese  le
procedure di controllo e i relativi criteri  di  accettabilita',  che
consenta di valutare se i procedimenti impiegati  per  realizzare  la
forma farmaceutica  abbiano  potuto  dar  luogo  ad  alterazioni  dei
componenti, 
    - in caso  di  fabbricazione  continua,  ogni  indicazione  sulle
precauzioni adottate per garantire l'omogeneita' del prodotto finito,
- studi sperimentali per dimostrare  la  validita'  del  processo  di
produzione nei casi in cui il metodo di produzione utilizzato non sia
standard o risulti critico per il prodotto, 
    - nel caso di medicinali sterili, precisazioni  sul  processo  di
sterilizzazione e/o sui processi condotti in condizioni asettiche, 
    - una formula dettagliata del lotto. 
  Vanno  indicati  nome,  indirizzo  e  responsabilita'  di   ciascun
fabbricante, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione
o impianti proposti coinvolti nella fabbricazione e nei test. 
    b)  Vanno  presentate  le  informazioni  che  si  riferiscono  ai
controlli del prodotto  che  possono  essere  effettuati  nelle  fasi
intermedie della fabbricazione, allo scopo di accertare  la  coerenza
del processo produttivo. 
  Tali prove sono indispensabili per consentire  il  controllo  della
conformita' del medicinale alla formula,  quando  il  richiedente  ha
presentato in via  eccezionale  un  metodo  di  prova  analitica  del
prodotto finito che non comporta il dosaggio  di  tutte  le  sostanze
attive (o dei componenti dell'eccipiente  che  devono  possedere  gli
stessi requisiti fissati per le sostanze attive). 
  Cio' vale anche quando  i  controlli  effettuati  nel  corso  della
fabbricazione condizionano il  controllo  di  qualita'  del  prodotto
finito, soprattutto nel caso in cui il medicinale  e'  essenzialmente
definito dal suo processo di fabbricazione. 
    c) Devono essere presentati la descrizione, la documentazione e i
risultati degli studi di convalida relativi alle fasi critiche  o  ai
dosaggi critici adottati durante il processo di fabbricazione. 
3.2.2.4. Controllo degli eccipienti 
    a)  Devono  essere  elencate  tutte  le  materie  impiegate   nel
fabbricare l'/gli eccipiente/i, indicando con precisione  dove  viene
usata nel processo ciascuna materia. Vanno fornite informazioni sulla
qualita' ed il controllo di tali materie,  nonche'  informazioni  che
dimostrino  che  esse  sono  conformi  a  standard  adeguati  all'uso
previsto. 
  Le  sostanze  coloranti  devono  comunque  soddisfare  i  requisiti
fissati dalle direttive 78/25/CEE o 94/36/CEE.  I  coloranti  inoltre
devono soddisfare  i  criteri  di  purezza  fissati  nella  direttiva
95/45/CE emendata. 
    b) Per ogni eccipiente devono essere precisate  le  specifiche  e
relative giustificazioni. Le procedure analitiche vanno  descritte  e
debitamente convalidate. 
    c) Occorre prestare particolare  attenzione  agli  eccipienti  di
origine umana o animale. 
  Quanto ai provvedimenti specifici  ai  fini  di  prevenzione  della
trasmissione delle  encefalopatie  spongiformi  di  origine  animale,
anche per gli  eccipienti  il  richiedente  deve  dimostrare  che  il
medicinale e'  fabbricato  conformemente  alle  linea  guida/principi
informatori  per  interventi  volti  a  minimizzare  il  rischio   di
trasmettere agenti eziologici di  encefalopatie  spongiformi  animali
tramite  medicinali  e  relativi  aggiornamenti,   pubblicati   dalla
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
  La conformita' a tali linee guida/principi informatori puo'  essere
dimostrata presentando preferibilmente un certificato di idoneita' in
relazione alla monografia pertinente della Farmacopea europea, oppure
dati scientifici che dimostrino tale conformita'. 
    d) Nuovi eccipienti. 
  Per l'/gli eccipiente/i utilizzato/i  per  la  prima  volta  in  un
medicinale, o per una nuova via di somministrazione, occorre  fornire
- in base al formato della sostanza attiva precedentemente  descritto
- informazioni complete sulla fabbricazione, la caratterizzazione e i
controlli, con riferimenti ai dati d'appoggio  sulla  sicurezza,  sia
non  clinici  che  clinici.  Deve  essere  presentato  un   documento
contenente  informazioni   chimiche,   farmaceutiche   e   biologiche
particolareggiate, disposte in  un  formato  conforme  a  quello  del
capitolo sulla/e sostanza/e attiva/e del modulo 3. 
  Le  informazioni  sul/sui  nuovo/i  eccipiente/i   possono   essere
presentate come documento  a  se'  stante  conformemente  al  formato
descritto al paragrafo precedente. Se il richiedente e'  diverso  dal
fabbricante del nuovo eccipiente, tale documento a  se'  stante  deve
essere messo a disposizione del  richiedente  affinche'  lo  presenti
alle autorita' competenti. 
  Ulteriori informazioni sugli studi di tossicita' relativi al  nuovo
eccipiente vanno presentati nel modulo 4 del dossier. 
  Gli studi clinici vanno presentati nel modulo 5. 
3.2.2.5. Controllo del medicinale finito 
  Ai  fini  del  controllo  del  medicinale  finito,  per  lotto   di
fabbricazione di un medicinale si intende l'insieme delle  unita'  di
una  forma  farmaceutica  che  provengono  da  una  stessa  quantita'
iniziale e sono state sottoposte alla stessa serie di  operazioni  di
fabbricazione e/o di sterilizzazione o, nel caso di  un  processo  di
produzione continuo, l'insieme delle unita' fabbricante in un periodo
di tempo determinato. 
  Salvo debita  motivazione,  le  tolleranze  massime  in  tenore  di
sostanza attiva nel prodotto finito non possono  superare  il  5%  al
momento della fabbricazione. 
  Devono essere fornite informazioni  dettagliate  sulle  specifiche,
sulle giustificazioni (rilascio e durata di validita)  della  scelta,
metodi di analisi e loro convalida. 
3.2.2.6. Standard o materiali di riferimento 
  Se non si e' provveduto in precedenza nella sezione riguardante  la
sostanza attiva,  le  preparazioni  e  gli  standard  di  riferimento
utilizzati  per  le  prove  sul  medicinale  finito   devono   essere
identificati e dettagliatamente descritti. 
3.2.2.7. Contenitore e chiusura del medicinale finito. 
  Deve essere fornita  una  descrizione  del  contenitore  e  del/dei
sistema/i di chiusura, compresa l'identita' di tutti i  materiali  di
confezionamento  primario  e  loro  specificazioni,  a   loro   volta
corredate di descrizione  e  identificazione.  Se  necessario,  vanno
esposti i metodi non inerenti alla farmacopea (con convalida). 
  Per i materiali d'imballaggio esterno non funzionale va  presentata
solo una breve descrizione,  mentre  per  i  materiali  d'imballaggio
esterno funzionale occorrono informazioni aggiuntive. 
3.2.2.8. Stabilita' del medicinale finito 
    a) Occorre riassumere i tipi  di  studi  eseguiti,  i  protocolli
utilizzati e i risultati ottenuti; 
    b)   Vanno   presentati   in   idoneo   formato    i    risultati
particolareggiati degli studi di stabilita', comprese le informazioni
sulle procedure analitiche utilizzate per elaborare i  dati  e  sulla
convalida  di  tali  procedure;   nel   caso   dei   vaccini,   vanno
eventualmente fornite informazioni sulla stabilita' cumulativa; 
    c) Vanno presentati il protocollo di  stabilita'  e  gli  impegni
assunti in merito alla  stabilita'  cui  ottemperare  successivamente
all'approvazione. 
4. Modulo 4: Relazioni non cliniche 
4.1. Formato e presentazione. 
  L'impostazione generale del modulo 4 e' la seguente: 
    - Indice 
    - Relazioni di studi 
    - Farmacologia 
    - Farmacodinamica primaria 
    - Farmacodinamica secondaria 
    - Farmacologia della sicurezza 
    - Interazioni farmacodinamiche 
    - Farmacocinetica 
    - Metodi analitici e relazioni di convalida 
    - Assorbimento 
    - Distribuzione 
    - Metabolismo 
    - Escrezione 
    - Interazioni farmacocinetiche (non cliniche) 
    - Altri studi farmacocinetici 
    - Tossicologia 
    - Tossicita' per somministrazione unica 
    - Tossicita' per somministrazioni ripetute 
    - Genotossicita' 
    - In vitro 
    - In vivo (comprese le valutazioni tossicocinetiche di supporto) 
    - Cancerogenicita' 
    - Studi a lungo termine 
    - Studi a breve o medio termine 
    - Altri studi 
    - Tossicita' riproduttiva e dello sviluppo 
    - Fertilita' e primo sviluppo embrionale 
    - Sviluppo embrio-fetale 
    - Sviluppo prenatale e postnatale 
    - Studi in cui si somministrano dosi alla progenie (animali 
giovani) e/o la si valuta 
    - Tolleranza locale 
    - Altri studi tossicologici 
    - Antigenicita' 
    - Immunotossicita' 
    - Studi dei meccanismi 
    - Dipendenza 
    - Metaboliti 
    - Impurezze 
    - Altro 
    - Bibliografia 
4.2. Contenuto:principi e requisiti fondamentali 
  Occorre prestare particolare attenzione agli elementi che seguono. 
  (1) Le prove tossicologiche  e  farmacologiche  devono  mettere  in
evidenza: 
    a) la  potenziale  tossicita'  del  prodotto,  i  suoi  eventuali
effetti tossici dannosi  o  indesiderati  alle  condizioni  d'impiego
previste nell'uomo, che devono  essere  valutati  in  funzione  dello
stato patologico; 
    b) le proprieta' farmacologiche  del  prodotto  in  rapporto  con
l'impiego  proposto  per  l'uomo  sotto  l'aspetto   quantitativo   e
qualitativo. Tutti i risultati devono essere attendibili e idonei  ad
essere  generalizzati.  A  questo  scopo,  ove   opportuno,   saranno
applicati procedimenti matematici e statistici, sia nell'elaborazione
di metodi sperimentali,  sia  nella  valutazione  dei  risultati.  E'
inoltre necessario che al  clinico  venga  illustrato  il  potenziale
terapeutico e tossicologico del prodotto. 
  (2) Nel caso di medicinali di origine biologica, quali i medicinali
immunologici e i medicinali derivati dal sangue  o  plasma  umano,  i
requisiti del presente modulo possono richiedere  un  adattamento  ai
singoli prodotti; per tale motivo il  richiedente  deve  motivare  il
programma delle prove eseguite. 
  Nella definizione di tale programma si terra' conto degli  elementi
seguenti: 
    tutte le prove per le  quali  e'  prevista  una  somministrazione
ripetuta del prodotto devono tener conto dell'eventuale induzione  di
anticorpi e interferenza da anticorpi; 
    valutazione   dell'opportunita'   di   esaminare   la    funzione
riproduttiva, la tossicita' embrio-fetale e perinatale, il potenziale
mutageno e cancerogeno. Qualora i componenti incriminati non  fossero
la/ e sostanza/e attiva/e, lo studio  puo'  essere  sostituito  dalla
convalida dell'eliminazione dei componenti in questione. 
  (3) Occorre esaminare la tossicita'  e  la  farmacocinetica  di  un
eccipiente utilizzato per la prima volta in campo farmaceutico. 
  (4)  Qualora  sussista  la   possibilita'   di   una   degradazione
significativa  del  medicinale  durante  la  conservazione,   occorre
esaminare la tossicologia dei prodotti di degradazione. 
4.2.1. Farmacologia 
  Lo  studio  di  farmacologia  deve  essere  condotto  seguendo  due
impostazioni distinte. 
  - Nella prima devono essere indagate e descritte  adeguatamente  le
azioni relative  all'impiego  terapeutico  proposto.  Ove  possibile,
vanno usate determinazioni riconosciuti e convalidati,  sia  in  vivo
che in vitro. Le nuove tecniche sperimentali devono essere  descritte
in dettaglio, in modo che si  possano  ripetere.  I  risultati  vanno
presentati  in  forma  quantitativa,  utilizzando  ad  esempio  curve
dose-effetto, tempo-effetto, ecc. Confronti con dati relativi ad  una
o piu' sostanze  con  azione  terapeutica  analoga  vanno  effettuati
ogniqualvolta sia possibile. 
  - Nella seconda il richiedente deve indagare i  potenziali  effetti
farmacodinamici   indesiderati   della   sostanza   sulle    funzioni
fisiologiche. Le indagini vanno  eseguite  con  esposizioni  entro  i
limiti terapeutici previsti e  al  di  sopra  di  essi.  Le  tecniche
sperimentali, ove non siano  quelle  abitualmente  impiegate,  devono
essere descritte in dettaglio in modo che si possano  ripetere  e  lo
sperimentatore deve  dare  la  dimostrazione  della  loro  validita'.
Qualsiasi sospetta modifica  delle  risposte  derivante  da  ripetute
somministrazioni della sostanza deve essere indagata. 
  Quanto all'interazione farmacodinamica di medicinali, i test  sulle
associazioni  di  sostanze  attive  possono  scaturire  da   premesse
farmacologiche o da indicazioni dell'effetto terapeutico.  Nel  primo
caso lo studio farmacodinamico deve mettere in  luce  le  interazioni
che  rendono   l'associazione   stessa   raccomandabile   per   l'uso
terapeutico. Nel secondo caso,  poiche'  la  motivazione  scientifica
dell'associazione   deve   essere   fornita   dalla   sperimentazione
terapeutica, si deve verificare  se  gli  effetti  che  si  attendono
dall'associazione  siano  verificabili  sull'animale,  e  controllare
almeno l'importanza degli effetti collaterali. 
4.2.2.1. Farmacocinetica 
  S'intende per farmacocinetica lo studio della sorte che la sostanza
attiva e i suoi metaboliti subiscono negli organismi. Essa  comprende
lo studio dell'assorbimento,  della  distribuzione,  del  metabolismo
(biotrasformazione) e dell'escrezione di tali sostanze. 
  Lo studio di queste diverse fasi puo' essere effettuato soprattutto
con  metodi  fisici,  chimici  o  eventualmente  biologici,   nonche'
mediante  la  rilevazione  dell'effettiva  attivita'  farmacodinamica
della sostanza stessa. 
  Le informazioni  relative  alla  distribuzione  e  all'eliminazione
occorrono in tutti i casi in cui tali indicazioni sono indispensabili
per  stabilire  la  dose  per  l'uomo,  nonche'   per   le   sostanze
chemioterapiche (antibiotici, ecc.) e per quei prodotti il cui uso e'
basato su effetti non  farmacodinamici  (ad  esempio  numerosi  mezzi
diagnostici, ecc.). 
  Gli studi in vitro possono essere favoriti  dalla  possibilita'  di
utilizzare  materiale  umano  per  confrontarlo  con  quello  animale
(legame  proteico,  metabolismo,  interazione  farmaco-farmaco).  Per
tutte le sostanze farmacologicamente  attive  e'  necessario  l'esame
farmacocinetico. Nel caso di nuove associazioni di  sostanze  note  e
studiate  secondo  le  disposizioni  della  presente  direttiva,   le
indagini farmacocinetiche possono non essere  richieste,  qualora  le
prove   tossicologiche   e   le   sperimentazioni   terapeutiche   lo
giustifichino. 
  Il programma farmacocinetico  deve  essere  concepito  in  modo  da
consentire il confronto e l'estrapolazione tra l'uomo e l'animale. 
4.2.3. Tossicologia 
    a) Tossicita' per somministrazione unica 
  Una prova di tossicita' per somministrazione unica  e'  uno  studio
qualitativo  e  quantitativo  delle  reazioni  tossiche  che  possono
risultare da  una  somministrazione  unica  della  sostanza  o  delle
sostanze attive contenute nel medicinale, nelle proporzioni  e  nello
stato chimico-fisico in cui sono presenti nel prodotto stesso. 
  La prova di  tossicita'  per  somministrazione  unica  deve  essere
eseguita  conformemente  ai   pertinenti   orientamenti/linee   guida
pubblicati dall'Agenzia. 
    b) Tossicita' per somministrazioni ripetute 
  Le prove di tossicita'  per  somministrazioni  ripetute  servono  a
mettere in evidenza le alterazioni funzionali e/o anatomo-patologiche
conseguenti  alla  somministrazione   ripetuta   della   sostanza   o
dell'associazione delle sostanze attive sotto esame, e a stabilire la
relazione di tali alterazioni con la posologia. 
  In linea generale e' utile che vangano fatte due prove, una a breve
termine, di durata compresa tra due e  quattro  settimane,  e  una  a
lungo termine, di durata dipendente dalle condizioni di uso  clinico.
Quest'ultima prova serve  a  descrivere  gli  effetti  potenzialmente
avversi cui occorre  prestare  attenzione  negli  studi  clinici.  La
durata  e'  stabilita   nei   pertinenti   orientamenti/linee   guida
pubblicati dall'Agenzia. 
    c) Genotossicita' 
  Lo studio del potenziale mutageno  e  clastogeno  ha  lo  scopo  di
rivelare eventuali cambiamenti prodotti da una sostanza sul materiale
genetico di individui o di  cellule.  Le  sostanze  mutagene  possono
costituire un pericolo per la salute, perche' l'esposizione  ad  esse
puo' indurre mutazioni di linea germinale,  con  la  possibilita'  di
disfunzioni congenite e il rischio di mutazioni  somatiche,  comprese
quelle cancerogene. Questi studi  sono  obbligatori  per  ogni  nuova
sostanza. 
    d)    Cancerogenicita'     Abitualmente     vengono     richieste
sperimentazioni atte a rivelare effetti cancerogeni: 
      1. Tali studi devono essere eseguiti per ogni medicinale di cui
si prevede un uso  clinico  per  un  lungo  periodo  della  vita  del
paziente, costante oppure ripetuto in modo intermittente. 
      2.  Questi  studi  sono  raccomandati  per  alcuni  medicinali,
qualora  sussistano  timori  di  effetti  cancerogeni,   ad   esempio
risalenti a prodotti della stessa classe o di struttura analoga, o  a
riscontri di studi sulla tossicita' per somministrazioni ripetute. 
      3. Non sono  necessari  studi  di  composti  inequivocabilmente
genotossici, perche'  vengono  ritenuti  cancerogeni  trasversalmente
alle  specie  e  fattori  di  rischio  per  l'uomo.   Se   si   vuole
somministrare all'uomo in modo cronico un medicinale di questo  tipo,
puo' essere necessario uno studio  cronico  per  individuare  effetti
cancerogeni precoci. 
    e) Tossicita' riproduttiva e dello sviluppo 
  Le  indagini  sugli  eventuali  effetti  nocivi  sulla   fertilita'
maschile e femminile nonche' sulla prole vanno  effettuate  con  test
adeguati. 
  Esse comprendono studi degli effetti sulla  fertilita'  maschile  o
femminile adulta, studi degli effetti tossici e teratogeni  in  tutte
le fasi dello sviluppo, dal  concepimento  alla  maturita'  sessuale,
nonche' studi degli effetti latenti, quando il  medicinale  in  esame
viene somministrato alla femmina durante la gravidanza. 
  La  non  realizzazione  di  tali  prove  deve  essere   debitamente
motivata. 
  A seconda  delle  indicazioni  d'uso  del  medicinale,  si  possono
autorizzare ulteriori studi sullo sviluppo quando si  somministra  il
medicinale alla progenie. 
  Gli studi di tossicita' embrio-fetale vanno di  norma  condotti  su
due specie di mammiferi, una delle quali  non  roditrice.  Gli  studi
peri- e postnatali devono  essere  condotti  su  almeno  una  specie.
Laddove una determinata specie presenta per  un  dato  medicinale  un
metabolismo analogo a quello dell'uomo,  sarebbe  opportuno  inserire
tale specie nella prova. Una delle specie utilizzate dovrebbe inoltre
corrispondere alla specie utilizzata per gli studi di tossicita'  per
somministrazione ripetuta. 
  Il disegno dello studio e' determinato tenendo  conto  dello  stato
delle conoscenze scientifiche al momento  in  cui  la  domanda  viene
presentata. 
    f) Tolleranza locale 
  Gli  studi  della  tolleranza  locale  devono  individuare   se   i
medicinali (sia le sostanze attive che gli eccipienti) sono tollerati
nei punti del corpo che possono entrare in contatto con il medicinale
a seguito della  sua  somministrazione  nell'uso  clinico.  Le  prove
effettuate devono garantire una distinzione tra gli effetti meccanici
della somministrazione, oppure un'azione meramente fisico-chimica del
prodotto, e gli effetti tossicologici o farmacodinamici. 
  Le prove  di  tolleranza  locale  devono  essere  eseguite  con  il
preparato sviluppato per l'uso umano, utilizzando il veicolo e/o  gli
eccipienti per trattare il/i gruppo/i  di  controllo.  All'occorrenza
vanno inclusi i controlli positivi e le sostanze di riferimento. 
  Le  prove  di  tolleranza  locale  (scelta  delle  specie,  durata,
frequenza, via di somministrazione, dosi)  devono  essere  progettate
tenendo  conto  del  problema  da  indagare  e  delle  condizioni  di
somministrazione proposte per l'uso clinico.  Se  rilevante,  occorre
controllare la reversibilita' delle lesioni locali. 
  Gli studi sull'animale possono essere sostituiti con prove in vitro
convalidate, a condizione  che  i  risultati  delle  prove  siano  di
qualita' e utilita' equivalenti per la valutazione di sicurezza. 
  Per i prodotti chimici applicati alla pelle  (ad  esempio  cutanei,
rettali, vaginali) il potenziale sensibilizzante deve essere valutato
con almeno uno dei metodi  attualmente  disponibili  (il  test  sulle
cavie o il test sui linfonodi locali). 
5. Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici 
5.1. Formato e presentazione 
  L'impostazione generale del modulo 5 e' la seguente: 
    - Indice delle relazioni di studi clinici 
    - Elenco sotto forma di tabelle di tutti gli studi clinici 
  Relazioni di studi clinici 
    - Relazioni di studi biofarmaceutici 
    - Relazioni di studi di biodisponibilita' 
    - Relazioni di studi comparativi di biodisponibilita' e di 
bioequivalenza 
    - Relazioni di studi di correlazione in vitro-in vivo 
    - Relazioni di metodi bioanalitici e analitici 
  Relazioni di studi in campo farmacocinetico con uso di biomateriali 
umani 
    - Relazioni di studi di legame alle proteine plasmatiche 
    - Relazioni di studi di metabolismo epatico e di interazione 
    - Relazioni di studi con uso di altri biomateriali umani 
  Relazioni di studi farmacocinetici sull'uomo 
    - Relazioni di studi farmacocinetici e di tollerabilita' iniziale 
su soggetti sani 
    - Relazioni di studi farmacocinetici e di tollerabilita' iniziale 
su pazienti 
    - Relazioni di studi farmacocinetici sul fattore intrinseco 
    - Relazioni di studi farmacocinetici sul fattore estrinseco 
    - Relazioni di studi farmacocinetici di popolazione 
  Relazioni di studi farmacodinamici sull'uomo 
    - Relazioni di studi farmacodinamici e 
farmacocinetici/farmacodinamici su soggetti sani 
    - Relazioni di studi farmacodinamici e 
farmacocinetici/farmacodinamici su pazienti 
  Relazioni di studi sull'efficacia e la sicurezza 
    - Relazioni di studi clinici controllati concernenti 
l'indicazione asserita 
    - Relazioni di studi clinici non controllati 
    - Relazioni di analisi di dati relativi a  piu'  di  uno  studio,
comprese analisi formali integrate, metanalisi ed analisi di 
collegamento 
    - Altre relazioni di studi 
  Relazioni di esperienze successive all'immissione in commercio 
    - Bibliografia 
5.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  Occorre prestare particolare attenzione agli elementi che seguono. 
    a) Le informazioni cliniche da fornire ai sensi dell'articolo  8,
comma 3 lettera l),  numero  3  del  presente  decreto  (articolo  8,
paragrafo 3, lettera i) della direttiva 2001/83/CE)  e  dell'articolo
10, comma 1 del presente decreto (articolo  10,  paragrafo  1,  della
direttiva 2001/83/CE) devono consentire  il  formarsi  di  un  parere
sufficientemente fondato e scientificamente valido sulla  rispondenza
del   medicinale   ai    criteri    previsti    per    il    rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Per questo motivo e'
fondamentale  che  siano  comunicati  i   risultati   di   tutte   le
sperimentazioni   cliniche   effettuate,   tanto    favorevoli    che
sfavorevoli. 
    b) Le sperimentazioni cliniche devono sempre essere precedute  da
sufficienti   prove   tossicologiche   e   farmacologiche    eseguite
sull'animale secondo  le  disposizioni  del  modulo  4  del  presente
allegato. L'investigatore deve prendere conoscenza delle  conclusioni
dell'esame farmacologico e tossicologico e  pertanto  il  richiedente
deve  quanto  meno   fornirgli   il   fascicolo   dell'investigatore,
comprendente   tutte   le   pertinenti   informazioni   note    prima
dell'esecuzione della  sperimentazione  clinica,  compresi  eventuali
dati chimici, farmacologici e biologici, nonche' dati  tossicologici,
farmacocinetici  e  farmacodinamici  derivati  dagli  animali,  e   i
risultati di precedenti sperimentazioni cliniche con dati in grado di
giustificare il tipo, le dimensioni e la durata della prova proposta; 
le relazioni farmacologiche e tossicologiche complete  devono  essere
fornite su richiesta. Nel  caso  di  materiale  di  origine  umana  o
animale occorre utilizzare tutti i mezzi necessari per accertarsi che
prima dell'inizio della sperimentazione il materiale sia esente dalla
trasmissione di agenti infettivi. 
    c) I  titolari  di  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio
devono garantire  che  i  documenti  delle  sperimentazioni  cliniche
importanti (soprattutto i moduli per i «case reports»), diversi dalla
documentazione medica sui soggetti, siano conservati dai  proprietari
dei dati: 
      - per almeno 15 anni dopo  il  completamento  o  l'interruzione
della sperimentazione, 
      - per almeno 2 anni  dopo  la  concessione  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio piu' recente nella Comunita' europea e se
non sono  in  corso  ne'  sono  previste  domande  di  immissione  in
commercio nella Comunita' europea, 
      -  per  almeno  2  anni  dopo  l'interruzione  ufficiale  dello
sviluppo clinico del prodotto sperimentale. 
    La documentazione medica dei soggetti andra' conservata ai  sensi
della legislazione applicabile e  per  il  periodo  massimo  previsto
dall'ospedale, l'istituto o il laboratorio privato. 
    I documenti possono essere tuttavia conservati per  periodi  piu'
lunghi,  qualora  sia  previsto  dalle   prescrizioni   regolamentari
applicabili o da un accordo con lo sponsor, che ha la responsabilita'
di avvertire l'ospedale, l'istituto o il laboratorio  quando  non  e'
piu' necessario conservare i documenti. 
  Lo  sponsor  o  altro  proprietario  dei  dati  conserva  tutta  la
documentazione relativa alla  sperimentazione  per  tutta  la  durata
dell'autorizzazione del prodotto. Questa documentazione comprende: il
protocollo,  compreso  il  razionale,  gli  obiettivi  e  il  modello
statistico,   nonche'   la   metodologia    di    esecuzione    della
sperimentazione, con le condizioni in  cui  essa  e'  stata  eseguita
unitamente ad indicazioni particolareggiate in merito a: il  prodotto
oggetto di sperimentazione,  il  medicinale  di  riferimento  e/o  il
placebo utilizzati; le procedure operative standard; tutti  i  pareri
scritti   sul   protocollo   e   sulle   procedure;   il    fascicolo
dell'investigatore; i moduli per i «case reports» per  ogni  soggetto
sottoposto  a  sperimentazione;  la  relazione  finale;   eventuale/i
certificato/i di verifica dello studio. Lo sponsor o il  proprietario
successivo deve conservare la relazione  finale  per  un  periodo  di
cinque anni dopo la scadenza dell'autorizzazione del medicinale. 
  Per le sperimentazioni effettuate nella Comunita'  europea  inoltre
il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve
prendere ulteriori provvedimenti  per  archiviare  la  documentazione
conformemente alle disposizioni del D.lg.vo 24 giugno  2003,  n.  211
(direttiva   2001/20/CE   e   relativi    orientamenti/linee    guida
particolareggiati d'attuazione). 
  Vanno documentati tutti i cambiamenti di proprieta' dei dati. 
  Tutti i dati e documenti devono essere  immediatamente  disponibili
su richiesta delle autorita' competenti. 
    d) Le  informazioni  relative  ad  ogni  sperimentazione  clinica
devono contenere sufficienti particolari per consentire la formazione
di un giudizio obiettivo, come: 
      - il protocollo, compreso il  razionale,  gli  obiettivi  e  il
modello statistico, nonche' la metodologia della sperimentazione,  le
condizioni in cui e' stata eseguita, unitamente ad indicazioni 
particolareggiate in merito al prodotto oggetto di prova 
      - eventuale/i certificato/i di verifica dello studio 
      - elenco dell'/degli investigatore/i; per ciascun investigatore
occorre  fornire  nome,  indirizzo,  titoli,  qualifiche  e   compiti
clinici,  nonche'  indicare  dove  e'  stata  eseguita  la  prova   e
presentare  le  informazioni  separate  per  ogni  singolo  paziente,
compreso il modulo per i «case reports» per ogni soggetto sottoposto 
a prova 
      - la relazione finale firmata dall'investigatore e, nel caso di
sperimentazioni  multicentriche,  da  tutti   gli   investigatori   o
dall'investigatore (principale) di coordinamento. 
    e) I dati particolareggiati delle sperimentazioni cliniche di cui
sopra devono essere trasmessi alle  autorita'  competenti.  Tuttavia,
d'accordo con queste ultime, il richiedente potra' tralasciare  parte
delle  informazioni  suddette.  La  documentazione   completa   sara'
comunque fornita immediatamente su richiesta. 
  L'investigatore  dovra'  infine  trarre  le   proprie   conclusioni
pronunciandosi, nel quadro della sperimentazione, sulla sicurezza del
prodotto   in   condizioni   normali   d'uso,    sulla    tolleranza,
sull'efficacia,  con  ogni  precisazione   utile   in   merito   alle
indicazioni e controindicazioni, alla posologia e  durata  media  del
trattamento,  nonche'  eventualmente  alle  particolari   precauzioni
d'impiego e ai sintomi  clinici  per  sovradosaggio.  L'investigatore
principale che presenta i risultati di uno studio multicentrico  deve
formulare nelle sue conclusioni un parere a nome di tutti i centri in
merito alla sicurezza e all'efficacia del  medicinale  oggetto  dello
studio. 
    f) Le osservazioni cliniche  devono  essere  riassunte  per  ogni
sperimentazione indicando: 
      1) il numero dei soggetti trattati, ripartiti per sesso; 
      2) la scelta e la composizione per eta' dei gruppi di  pazienti
sottoposti a sperimentazione e le prove comparative; 
      3)  il  numero   dei   pazienti   che   hanno   interrotto   la
sperimentazione    prima    del    termine,    nonche'    i    motivi
dell'interruzione; 
      4)  in  caso  di  sperimentazioni  controllate,  svolte   nelle
condizioni sopraindicate, se il gruppo di controllo: 
        - non sia stato sottoposto ad alcun trattamento terapeutico 
        - abbia ricevuto un placebo 
        - abbia ricevuto un altro medicinale di effetto noto 
        - abbia ricevuto un trattamento non farmacologico 
      5) la frequenza degli effetti collaterali negativi constatati; 
      6) precisazioni sui soggetti a rischio  maggiore,  per  esempio
anziani, bambini, donne gestanti o in periodo mestruale,  o  soggetti
il cui particolare stato fisiologico o patologico deve essere  tenuto
in considerazione; 
      7) parametri  o  criteri  di  valutazione  dell'efficacia  e  i
risultati espressi secondo tali parametri; 
      8)  la  valutazione  statistica  dei   risultati,   quando   e'
conseguente  alla  programmazione  delle  prove,   e   le   variabili
intervenute. 
    g) L'investigatore inoltre deve sempre segnalare le  osservazioni
fatte su: 
      1) Gli eventuali fenomeni di assuefazione, di farmacodipendenza
o di sindrome da astinenza; 
      2) le interazioni accertate  con  altri  farmaci  somministrati
contemporaneamente; 
      3) i criteri in base ai quali determinati pazienti  sono  stati
esclusi dalle sperimentazioni; 
      4)  eventuali  casi  di   decesso   verificatisi   durante   la
sperimentazione o nel periodo susseguente. 
    h) Le informazioni relative ad una nuova associazione di sostanze
medicinali devono essere identiche a quelle prescritte per  un  nuovo
medicinale  e  giustificare  l'associazione  sotto  l'aspetto   della
sicurezza ed efficacia. 
    i)  La  mancanza  totale  o  parziale   di   dati   deve   essere
giustificata. Quando nel corso  delle  sperimentazioni  si  producono
effetti imprevisti, occorre eseguire ed  analizzare  ulteriori  prove
precliniche, tossicologiche e farmacologiche. 
    j) Nel caso  di  medicinali  destinati  ad  una  somministrazione
prolungata  occorre  fornire  ragguagli  sulle  eventuali   modifiche
intervenute nell'azione farmacologica dopo somministrazione ripetuta,
nonche' sulla fissazione della posologia a lungo termine. 
5.2.1. Relazioni sugli studi biofarmaceutici 
  Occorre   presentare   relazioni   sugli   studi   comparativi   di
biodisponibilita', di bioequivalenza, nonche' relazioni di  studi  di
correlazione in vitro e in vivo e di metodi bioanalitici e analitici. 
  All'occorrenza  va  inoltre  effettuata   una   valutazione   della
biodisponibilita' per dimostrare la bioequivalenza tra  i  medicinali
di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). 
5.2.2. Relazioni sugli studi effettuati in campo farmacocinetico con 
uso di biomateriali umani 
  Ai fini del presente allegato per  biomateriali  umani  s'intendono
proteine, cellule, tessuti e materiali  correlati  di  origine  umana
usati in vitro o ex vivo per valutare le proprieta'  farmacocinetiche
delle sostanze farmaceutiche. 
  Sotto questo profilo occorre presentare relazioni  sugli  studi  di
legame  alle  proteine  plasmatiche,  di  metabolismo  epatico  e  di
interazione delle sostanze attive, nonche' di studi con uso di  altri
biomateriali umani. 
5.2.3. Relazioni di studi farmacocinetici sull'uomo 
    a)    Occorre    descrivere    le    seguenti     caratteristiche
farmacocinetiche: 
      - assorbimento (velocita' e quantita), 
      - distribuzione, 
      - metabolismo, 
      - escrezione. 
  Occorre descrivere le caratteristiche  clinicamente  significative,
comprese le implicazioni dei dati cinetici sul regime posologico,  in
particolare per i pazienti  a  rischio,  nonche'  le  differenze  tra
l'uomo  e  le  specie  animali  utilizzate  nel  corso  degli   studi
preclinici. 
  Oltre ai normali studi  farmacocinetici  a  campionatura  multipla,
anche  le  analisi  farmacocinetiche   di   popolazione   basate   su
campionamento ridotto durante gli studi clinici  possono  servire  ad
affrontare  i  problemi  del  contributo  di  fattori  intrinseci  ed
estrinseci alla  variabilita'  nella  relazione  posologia/  risposta
farmacocinetica. Vanno presentate relazioni di studi  farmacocinetici
e  di  tollerabilita'  iniziale  su  soggetti  sani  e  su  pazienti,
relazioni  di  studi  farmacocinetici  di  valutazione  dei   fattori
intrinseci ed estrinseci, nonche' relazioni di studi  farmacocinetici
sulla popolazione. 
    b)  Se  il  medicinale  deve   essere   correttamente   impiegato
simultaneamente con altri medicinali, si devono fornire  informazioni
sulle prove di somministrazione congiunta effettuate per  mettere  in
evidenza eventuali modifiche dell'azione farmacologica. 
  Devono essere  studiate  le  interazioni  farmacocinetiche  tra  la
sostanza attiva e altri medicinali o sostanze. 
5.2.4. Relazioni sugli studi farmacodinamici sull'uomo 
    a) Occorre  dimostrare  l'azione  farmacodinamica  correlata  con
l'efficacia, comprendendo: 
      - la relazione dose-risposta e il suo sviluppo nel tempo, 
      -  la  motivazione  della  posologia  e  delle  condizioni   di
somministrazione, 
      - se possibile, le modalita' d'azione. 
  Occorre  descrivere  l'azione  farmacodinamica  non  correlata  con
l'efficacia. 
  L'accertamento di effetti farmacodinamici nell'uomo non e'  di  per
se' sufficiente per trarre conclusioni circa un  particolare  effetto
terapeutico potenziale. 
    b)  Se  il  medicinale  deve  essere  normalmente  impiegato   in
concomitanza con altri medicinali,  si  devono  fornire  informazioni
sulle prove di somministrazione congiunta effettuate per  mettere  in
evidenza eventuali modifiche dell'azione farmacologica. 
  Devono essere  indagate  le  interazioni  farmacodinamiche  tra  la
sostanza attiva e altri medicinali o sostanze. 
5.2.5. Relazioni sugli studi sull'efficacia e la sicurezza 
5.2.5.1. Relazioni di studi clinici controllati concernenti 
l'indicazione richiesta 
  In generale, le sperimentazioni  cliniche  vanno  effettuate  sotto
forma di «prove cliniche controllate» se possibile, randomizzate e se
opportuno contro placebo e contro un medicinale noto di  riconosciuto
valore terapeutico;  ogni  diverso  disegno  di  studio  deve  essere
giustificata. Il trattamento dei gruppi di controllo varia  caso  per
caso e dipende anche da considerazioni di carattere etico e dall'area
terapeutica; cosi' a volte puo' essere piu' interessante  confrontare
l'efficacia di un  nuovo  medicinale  con  quella  di  un  medicinale
affermato  di  comprovato  valore  terapeutico,  piuttosto  che   con
l'effetto di un placebo. 
  (1) Nella misura del possibile, ma soprattutto quando si tratta  di
sperimentazioni in cui l'effetto del medicinale non e' obiettivamente
misurabile, si devono porre in atto i  mezzi  necessari  per  evitare
bias, ricorrendo anche alla randomizzazione e ai metodi in ceco. 
  (2)  Il  protocollo  della  sperimentazione  deve  comprendere  una
descrizione completa dei metodi statistici da utilizzare, il numero e
i motivi che  giustificano  l'inclusione  dei  pazienti  (compresi  i
calcoli sulla potenza dello studio), il livello  di  significativita'
da  utilizzare  e  la  descrizione  dell'unita'  statistica.  Occorre
documentare le misure adottate per evitare  bias,  in  particolare  i
metodi di randomizzazione. La partecipazione di  un  gran  numero  di
pazienti ad una  sperimentazione  non  deve  in  nessun  caso  essere
considerata atta a sostituire uno studio adeguatamente controllato. 
  I dati di sicurezza devono essere verificati  tenendo  conto  degli
orientamenti/linee  guida  pubblicati  dalla  Commissione,  prestando
particolare attenzione ad eventi  che  hanno  prodotto  modifiche  di
posologia o necessita' di somministrazione simultanea di  medicinali,
eventi avversi gravi, eventi che causano interruzioni  e  decessi.  I
pazienti o gruppi di pazienti a maggior rischio vanno identificati  e
occorre prestare particolare  attenzione  a  pazienti  potenzialmente
vulnerabili che possono essere presenti in numero ridotto, ad esempio
bambini,  donne  in  gravidanza,  anziani  vulnerabili  con  evidenti
anomalie del metabolismo o dell'escrezione, ecc. L'implicazione della
valutazione di sicurezza sugli  eventuali  usi  del  medicinale  deve
essere descritta. 
5.2.5.2. Relazioni sugli studi clinici non controllati, relazioni  di
analisi di dati relativi a piu' di uno studio e  altre  relazioni  di
studi clinici. 
  Occorre fornire queste relazioni. 
5.2.6. Relazioni sull'esperienza successiva all'immissione in 
commercio 
  Se il medicinale  e'  gia'  autorizzato  in  paesi  terzi,  occorre
fornire le  informazioni  riguardanti  le  reazioni  avverse  a  tale
medicinale e ad altri medicinali contenenti la/e stessa/e  sostanza/e
attiva/e, eventualmente con riferimento ai tassi di utilizzo. 
5.2.7. Moduli per i «case reports» la relazione delle prove ed 
elenchi dei singoli pazienti 
  Quando    vengono    trasmessi    conformemente    ai    pertinenti
orientamenti/linee guida pubblicati  dall'Agenzia,  i  moduli  per  i
«case reports» e gli elenchi dei  dati  sui  singoli  pazienti  vanno
forniti e presentati nello stesso ordine  delle  relazioni  di  studi
clinici e classificati per studio. 
 
                              Parte II 
 
DOSSIER SPECIFICI DI AUTORIZZAZIONE  ALL'IMMISSIONE  IN  COMMERCIO  -
                         REQUISITI SPECIFICI 
 
  Alcuni medicinali presentano caratteristiche  specifiche  tali  che
tutti  i  requisiti   relativi   alla   domanda   di   autorizzazione
all'immissione in  commercio,  di  cui  alla  parte  I  del  presente
allegato, vanno adattati.  Per  tener  conto  di  queste  particolari
situazioni  i  richiedenti  devono  attenersi  ad  una  presentazione
adeguata ed adattata del dossier. 
1. Impiego medico ben noto 
  Per i medicinali la/e cui sostanza/e  attiva/e  ha/hanno  avuto  un
«impiego medico ben noto» ai  sensi  dell'articolo  11  del  presente
decreto (articolo 10 bis della direttiva 2004/27/CE che  modifica  la
direttiva  2001/83)  e  presentano  un'efficacia  riconosciuta  e  un
livello accettabile di sicurezza, si  applicano  le  seguenti  regole
specifiche. 
  Il richiedente presenta i moduli 1, 2 e 3 descritti nella  parte  I
del presente allegato. 
  Quanto  ai   moduli   4   e   5,   una   bibliografia   scientifica
particolareggiata deve affrontare le caratteristiche cliniche  e  non
cliniche. 
  Per dimostrare  l'impiego  medico  ben  noto,  vanno  applicate  le
seguenti regole: 
    a) I fattori da considerare per stabilire che i componenti di  un
medicinale sono d'impiego medico ben noto sono: 
      - l'arco di tempo  durante  il  quale  una  sostanza  e'  stata
utilizzata, 
      - gli aspetti quantitativi dell'uso della sostanza, 
      - il grado di interesse scientifico nell'uso della sostanza (in 
base alla letteratura scientifica pubblicata), e 
      - la coerenza delle valutazioni scientifiche. 
  Pertanto possono  essere  necessari  tempi  diversi  per  stabilire
l'impiego medico ben noto di sostanze differenti. In ogni caso  pero'
il periodo minimo necessario per stabilire se  un  componente  di  un
medicinale sia d'impiego medico ben noto e' di  almeno  10  anni  dal
primo uso sistematico e documentato nella Comunita' della sostanza in
questione come medicinale. 
    b) La documentazione presentata dal richiedente deve coprire ogni
aspetto  della  valutazione  di  sicurezza  e/o  efficacia   e   deve
contenere, o rifarsi ad, un'analisi della letteratura pertinente, ivi
compresi studi precedenti e successivi all'immissione in commercio  e
contributi scientifici pubblicati relativi a studi epidemiologici, in
particolare  di  tipo  comparativo.  Si  deve  presentare  tutta   la
documentazione  esistente,  sia  questa  favorevole  o   sfavorevole.
Riguardo alle norme sull'«impiego medico ben noto», e' in particolare
necessario chiarire che i «riferimenti bibliografici» ad altre  fonti
probanti   (studi   posteriori   alla   commercializzazione,    studi
epidemiologici, ecc.) e non solo a  dati  relativi  ai  test  e  alle
sperimentazioni possano costituire prove  valide  della  sicurezza  e
dell'efficacia di un prodotto se una domanda spiega e  giustifica  in
modo soddisfacente l'uso di tali fonti d'informazione. 
    c) Occorre prestare particolare attenzione alle eventuali  lacune
nelle informazioni e spiegare perche'  l'efficacia  del  prodotto  si
possa considerare accettabile sotto il profilo  della  sicurezza  e/o
dell'efficacia nonostante l'assenza di alcuni studi. 
    d) Le rassegne non  cliniche  e/o  cliniche  devono  spiegare  la
rilevanza di tutti i dati presentati concernenti un prodotto  diverso
da quello che s'intende mettere in commercio. Si  deve  giudicare  se
tale prodotto possa essere considerato simile a quello da autorizzare
nonostante le differenze esistenti. 
    e) L'esperienza successiva all'immissione in commercio  acquisita
con  altri  prodotti  contenenti   gli   stessi   componenti   assume
particolare rilievo e i richiedenti  devono  attribuirle  particolare
importanza. 
2. Medicinali essenzialmente simili 
    a) Le domande ai sensi  dell'articolo  13  del  presente  decreto
(articolo 10 quater della direttiva 2001/83/CE come modificata  dalla
direttiva 2004/27/CE) devono contenere i dati di cui ai moduli 1, 2 e
3 della parte I del presente allegato, a condizione che  il  titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  originale   abbia
consentito al richiedente di fare riferimento al contenuto  dei  suoi
moduli 4 e 5. 
    b) Le domande ai sensi  dell'articolo  10  del  presente  decreto
(articolo  10  della  direttiva  2001/83/CE  come  modificata   dalla
direttiva 2004/27/CE medicinali generici) devono contenere i dati  di
cui ai moduli  1,  2  e  3  della  parte  I  del  presente  allegato,
unitamente  ai  dati  che  dimostrano  la  biodisponibilita'   e   la
bioequivalenza  con  il  medicinale  originale,  a   condizione   che
quest'ultimo non sia un medicinale di origine biologica (v. parte II,
modulo 4, medicinali simili di origine biologica). 
  Per questi prodotti le rassegne e i riassunti clinici e non clinici
devono evidenziare in particolare i seguenti elementi: 
    - i motivi per cui si asserisce la natura essenzialmente simile; 
    -  un  riassunto  delle  impurezze  presenti  in  lotti   della/e
sostanza/e attiva/e e nel medicinale  finito  (e,  se  pertinente,  i
prodotti di degradazione che si formano durante la conservazione), di
cui si propone l'uso nel prodotto da commercializzare insieme  a  una
valutazione di tali impurezze; 
    - una valutazione degli studi di bioequivalenza o il  motivo  per
cui  tali  studi  non  sono  stati  eseguiti  con  riferimento   agli
orientamenti/linee   guida    «Studio    di    biodisponibilita'    e
bioequivalenza»; 
    - un aggiornamento sulle letteratura pubblicata  che  interessano
la sostanza e la domanda  in  oggetto.  A  questo  scopo  si  possono
commentare articoli di riviste di livello riconosciuto; 
    - ogni affermazione riportata nel riassunto delle caratteristiche
del prodotto non nota o non dedotta dalle proprieta'  del  medicinale
e/o della  sua  categoria  terapeutica  deve  essere  discussa  nelle
rassegne/ sommari non clinici/clinici e deve essere comprovata  dalla
letteratura pubblicita' e/o da studi complementari; 
    - eventualmente, ulteriori dati atti a  dimostrare  l'equivalenza
sotto il profilo della sicurezza e dell'efficacia  di  diversi  sali,
esteri o derivati di una sostanza attiva autorizzata, che deve essere
fornita dal richiedente che sostiene la natura essenzialmente  simile
alla sostanza attiva esistente. 
3. Dati complementari richiesti in situazioni specifiche 
  Qualora la sostanza attiva di un medicinale  essenzialmente  simile
contenga la  stessa  parte  terapeuticamente  attiva  del  medicinale
originale   autorizzato   associata   ad   un   diverso   sale/estere
composto/derivato, occorre comprovare che  non  vi  sono  cambiamenti
della farmacocinetica della parte attiva, della  farmacodinamica  e/o
della   tossicita'   che   potrebbero   mutarne   il    profilo    di
sicurezza/efficacia. Se cio' non si verifica,  tale  associazione  va
considerata come nuova sostanza attiva. 
  Qualora un medicinale sia destinato ad un diverso uso  terapeutico,
o presentato in una forma farmaceutica diversa, o  somministrato  per
vie diverse o in dosi diverse o con una  posologia  diversa,  occorre
fornire  i   risultati   delle   pertinenti   prove   tossicologiche,
farmacologiche e/o sperimentazioni cliniche. 
4. Medicinali di origine biologica simili 
  Le disposizioni di  cui  all'articolo  10,  commi  7  del  presente
decreto (articolo 10, paragrafo 4  della  direttiva  2001/83/CE  come
modificata dalla direttiva 2004/27/CE) possono non essere sufficienti
nel caso di medicinali  di  origine  biologica.  Se  le  informazioni
richieste nel caso  di  prodotti  essenzialmente  simili  (medicinali
generici) non consentono di dimostrare che due medicinali di  origine
biologica sono simili, occorre fornire dati complementari,  attinenti
in particolare al profilo tossicologico e clinico. 
  Se un medicinale biologico, definito nella parte I,  paragrafo  3.2
di questo allegato, che fa riferimento a un medicinale originale  che
aveva ottenuto un'autorizzazione all'immissione  in  commercio  nella
Comunita', e' oggetto di domanda di autorizzazione all'immissione  in
commercio da un richiedente indipendente dopo la scadenza del periodo
di protezione dei dati, occorre seguire la seguente impostazione. 
    - Le informazioni da fornire non devono limitarsi ai moduli 1,  2
e 3 (dati farmaceutici, chimici e biologici), integrati  da  dati  di
bioequivalenza e biodisponibilita'. Il tipo e la quantita' di dati da
aggiungere (tossicologici, altri dati  non  clinici  e  dati  clinici
adeguati) devono essere stabiliti caso per caso ai sensi dei relativi
orientamenti/linee guida scientifici/e. 
    - Vista la diversita' dei medicinali  di  origine  biologica,  la
necessita' di determinati studi di cui ai moduli 4 e 5  va  stabilita
dall'autorita'  competente,  tenendo  conto   delle   caratteristiche
specifiche di ogni singolo medicinale. 
  I   principi   generali   da   applicare    sono    contenuti    in
orientamenti/linee guida pubblicati dall'Agenzia, che  tengono  conto
delle   caratteristiche   del   medicinale   di   origine   biologica
interessato. Se il medicinale originariamente autorizzato ha piu'  di
un'indicazione, l'efficacia e la  sicurezza  del  medicinale  che  si
sostiene essere simile devono essere  confermate  o,  se  necessario,
dimostrate separatamente per ciascuna delle indicazioni asserite. 
5. Medicinali ad associazione fissa 
  Le domande ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto (articolo
10 ter della direttiva 2001/83/CE  come  modificata  dalla  direttiva
2004/27/CE) devono riferirsi a nuovi medicinali  composti  da  almeno
due sostanze attive non precedentemente autorizzate  come  medicinale
ad associazione fissa.  Per  queste  domande  occorre  presentare  un
dossier completo (moduli da 1 a 5) per i medicinali  ad  associazione
fissa. Se possibile, occorre presentare informazioni relative ai siti
di fabbricazione e alla  valutazione  di  sicurezza  per  gli  agenti
avventizi. 
6. Documentazione per domande in circostanze eccezionali 
  Quando, come dispone l'articolo 33 del presente  decreto  (articolo
22 della direttiva 2001/83/CE) il richiedente puo' dimostrare di  non
essere  in  grado  di  fornire  dati  completi  sull'efficacia  e  la
sicurezza  del  medicinale  nelle  normali  condizioni  d'impiego  in
quanto: 
    - i casi per i quali sono indicati i medicinali in questione sono
tanto rari che non si puo' ragionevolmente pretendere dal richiedente 
che fornisca riscontri completi, oppure 
    - l'attuale grado di sviluppo delle conoscenze scientifiche non 
consente di raccogliere informazioni complete, oppure 
    - i principi di deontologia medica generalmente  ammessi  vietano
di raccogliere tali informazioni, 
  l'autorizzazione all'immissione in commercio puo' essere rilasciata
ad alcune specifiche condizioni: 
    - il richiedente deve portare a termine un determinato  programma
di  studi  entro  un  periodo  di  tempo   stabilito   dall'autorita'
competente; in base ai risultati ottenuti si  procede  ad  una  nuova
valutazione del profilo rischi/beneficio, 
    -  il  medicinale  considerato  deve  essere  venduto   solo   su
prescrizione medica e in taluni casi  la  sua  somministrazione  puo'
avvenire soltanto sotto stretto controllo  medico,  possibilmente  in
ambiente ospedaliero e, in  caso  di  radiofarmaci,  da  una  persona
autorizzata, 
    - il foglietto illustrativo e tutte le altre informazioni mediche
devono richiamare l'attenzione del medico curante sul  fatto  che  le
conoscenze disponibili sul medicinale considerato  sotto  determinati
aspetti non sono ancora sufficienti. 
7. Domande miste di autorizzazione all'immissione in commercio 
  Per domande miste di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio
s'intendono domande di autorizzazione all'immissione i cui  moduli  4
e/o 5 consistono di  una  combinazione  di  relazioni  di  studi  non
clinici  e/o  clinici  limitati  eseguiti  dal  richiedente,   e   di
riferimenti bibliografici. La composizione di tutti gli altri  moduli
e' conforme alle indicazioni della parte  I  del  presente  allegato.
L'autorita' competente decide caso per caso se accettare  il  formato
presentato dal richiedente. 
 
Parte III 
 
                       MEDICINALI PARTICOLARI 
 
  Questa parte  riporta  le  disposizioni  specifiche  relative  alla
natura dei medicinali propriamente identificati. 
1. Medicinali di origine biologica 
1.1. Medicinali derivati dal plasma 
  Per i medicinali derivati dal sangue o plasma  umano  e  in  deroga
alle disposizioni del modulo 3, i requisiti di cui alle «Informazioni
relative alle materie  prime  e  ai  materiali  sussidiari»,  per  le
materie  prime  composte  da  sangue/plasma  umano   possono   essere
sostituite da un master file del plasma certificato  ai  sensi  della
presente parte. 
    a) Principi 
  Ai fini del presente allegato: 
    - Per master file del plasma s'intende una documentazione  a  se'
stante separata  dal  dossier  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio, che fornisce ogni dettagliata informazione pertinente alle
caratteristiche di tutto il  plasma  umano  utilizzato  come  materia
prima e/o sussidiaria per la fabbricazione  di  frazioni  intermedie/
sottofrazioni  componenti  dell'eccipiente   e   della/e   sostanza/e
attiva/e, che sono parte dei medicinali o dei dispositivi  medici  di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46  come  modificato
dal D.lg.vo  31  ottobre  2002,  n.  271  (direttiva  2000/70/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  novembre  2000,  che
modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto  riguarda  i
dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o  del
plasma     umano).     Ogni     centro     o     stabilimento      di
frazionamento/lavorazione di plasma umano deve predisporre  e  tenere
aggiornate il complesso di informazioni dettagliate e pertinenti  cui
si riferisce il master file del plasma. 
    - Il master file del plasma va presentato all'Agenzia  europea  o
all'autorita' competente nazionale -  Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) - secondo le modalita' dalla stessa eventualmente indicate  da
chi chiede l'autorizzazione a commercializzare o dal titolare di tale
autorizzazione.  Se  il  richiedente  e  il  titolare   di   siffatta
autorizzazione non coincidono con il titolare  del  master  file  del
plasma, il master  file  del  plasma  va  messo  a  disposizione  del
richiedente o del titolare dell'autorizzazione affinche' lo  presenti
all'autorita'   competente.   Il   richiedente    o    il    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio si assumono  comunque
la responsabilita' del medicinale. 
    -   L'autorita'   competente    che    valuta    l'autorizzazione
all'immissione in commercio attende che l'Agenzia europea rilasci  il
certificato prima di prendere una decisione sulla domanda. 
    - Ogni dossier di autorizzazione all'immissione in commercio, tra
i cui componenti vi e'  un  derivato  del  plasma  umano,  deve  fare
riferimento al  master  file  del  plasma  corrispondente  al  plasma
utilizzato come materia prima/sussidiaria. 
    b) Contenuto 
  Ai sensi di  quanto  disposto  dall'articolo  109  della  direttiva
2001/83/CE,  emendato  dalla  direttiva  2002/98/CE  per  quanto   si
riferisce ai requisiti dei donatori e agli esami delle donazioni,  il
master  file  del  plasma  deve  contenere  informazioni  sul  plasma
utilizzato come materia prima/sussidiaria,  trattando  specificamente
di: 
    (1) Origine del plasma 
      (i) informazioni sui centri  o  stabilimenti  di  raccolta  del
sangue/plasma,  con  relative  ispezioni  e  autorizzazioni,  e  dati
epidemiologici sulle infezioni trasmissibili per via ematica. 
      (ii) informazioni sui centri o stabilimenti in cui si  eseguono
prove sulle donazioni e sui «plasma pool», con relative  ispezioni  e
autorizzazioni. 
      (iii)  criteri  di   selezione/esclusione   dei   donatori   di
sangue/plasma. 
      (iv) sistema operante che consente di individuare  il  percorso
di ogni donazione dallo stabilimento di  raccolta  del  sangue/plasma
fino ai prodotti finiti e viceversa. 
    (2) Qualita' e sicurezza del plasma 
      (i) conformita' alle monografie della farmacopea europea. 
      (ii) prove sulle donazioni di sangue/plasma e sulle miscele per
individuare  agenti  infettivi,  con  relative   informazioni   sulla
metodica di analisi e, in caso di «plasma pool»,  dati  di  convalida
dei test utilizzati. 
      (iii) caratteristiche tecniche delle  sacche  di  raccolta  del
sangue  e  plasma,  con   relative   informazioni   sulle   soluzioni
anticoagulanti impiegate. 
      (iv) condizioni di conservazione e di trasporto del plasma. 
      (v) procedure  relative  alla  tenuta  dell'inventario  e/o  al
periodo di quarantena. 
      (vi) caratterizzazione del «plasma pool». 
    (3) Sistema operante tra il fabbricante  di  medicinali  derivati
dal plasma e/o chi frazione/ lavora il plasma da un lato, e i  centri
o stabilimenti di raccolta e analisi  del  sangue/plasma  dall'altro,
che  definisce  le  condizioni  delle  reciproche  interazioni  e  le
specificazioni stabilite. 
  Il master file del  plasma  deve  inoltre  fornire  un  elenco  dei
medicinali  ad  esso   afferenti   -   sia   che   abbiano   ottenuto
l'autorizzazione all'immissione in commercio,  sia  che  il  processo
d'autorizzazione sia in corso -, compresi  i  medicinali  di  cui  al
D.lg.vo 24  giugno  2003,  n.  211,  articolo  2  (articolo  2  della
direttiva  2001/20/CE  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio
concernente    l'applicazione    della    buona    pratica    clinica
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali  ad  uso
umano). 
    c) Valutazione e certificazione 
      -  Per  i  medicinali  non  ancora  autorizzati,  chi  richiede
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   presenta   ad   una
autorita' competente nazionale, secondo  le  modalita'  dalla  stessa
eventualmente indicate, un dossier completo,  cui  allega  un  master
file del plasma separato, se non esiste gia'. 
      - L'Agenzia europea sottopone il master file del plasma ad  una
valutazione scientifica e tecnica. Una valutazione positiva  comporta
il rilascio  di  un  certificato  di  conformita'  alla  legislazione
comunitaria del  master  file  del  plasma,  cui  sara'  allegata  la
relazione di valutazione. Tale certificato si  applica  in  tutta  la
Comunita'. Per la procedura di certificazione  del  master  file  del
plasma si fa riferimento alla linea  guida  CPMP/BWP/4463/03  del  26
febbraio 2004. 
      - Il master file del plasma sara'  aggiornato  e  ricertificato
ogni anno. 
      - Le modifiche  dei  termini  di  un  master  file  del  plasma
introdotte successivamente devono seguire la procedura di valutazione
di cui al regolamento (CE) n. 542/95  della  Commissione  concernente
l'esame   delle   modifiche   dei   termini   di    un'autorizzazione
all'immissione sul mercato che rientra  nell'ambito  del  regolamento
(CEE) n.  726/2004.  Le  condizioni  per  la  valutazione  di  queste
modifiche sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1085/2003. 
      - In una seconda fase rispetto  a  quanto  disposto  al  primo,
secondo,  terzo  e  quarto  trattino,  l'autorita'   competente   che
rilascera'  o  ha  rilasciato  l'autorizzazione   all'immissione   in
commercio  tiene  conto  della  certificazione,  ricertificazione   o
modifica del master  file  del  plasma  relativo  al/ai  medicinale/i
interessato/i. 
      - In  deroga  alle  disposizioni  del  secondo  trattino  della
presente lettera (valutazione e certificazione),  qualora  un  master
file  del  plasma  corrisponda  solo   a   medicinali   derivati   da
sangue/plasma la cui autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
limitata ad un unico  Stato  membro,  la  valutazione  scientifica  e
tecnica  di  tale  master  file  del  plasma  viene  eseguita   dalla
competente autorita' nazionale di tale Stato membro. 
1.2. Vaccini 
  Per i vaccini per uso umano, in deroga alle disposizioni del modulo
3  sulla/e  «Sostanza/e   attiva/e»,   si   applicano   le   seguenti
prescrizioni  se  basate  sull'uso  di  un  sistema  di  master  file
dell'antigene del vaccino. 
  Il dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
di un vaccino diverso da quello antinfluenzale umano  deve  contenere
un  master  file  dell'antigene  del  vaccino  per  ciascun  antigene
costituente una sostanza attiva del vaccino stesso. 
    a) Principi. 
  Ai fini del presente allegato: 
    - Per master file dell'antigene del vaccino s'intende una parte a
se' stante del dossier di domanda d'autorizzazione all'immissione  in
commercio  per  un  vaccino,  che  contiene   tutte   le   pertinenti
informazioni biologiche, farmaceutiche e chimiche relative a ciascuna
sostanza attiva che fa parte del medicinale. La parte  a  se'  stante
puo' essere comune a uno o piu' vaccini monovalenti  e/o  polivalenti
presentati dallo stesso richiedente  o  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
    - Un vaccino puo' contenere uno o piu' antigeni distinti.  In  un
vaccino vi sono tante sostanze attive quanti antigeni del vaccino. 
    - Un vaccino polivalente contiene almeno  due  antigeni  distinti
volti a prevenire una o piu' malattie infettive. 
    - Un vaccino monovalente  contiene  un  unico  antigene  volto  a
prevenire un'unica malattia infettiva. 
    b) Contenuto. 
  Il master file  dell'antigene  del  vaccino  contiene  le  seguenti
informazioni ricavate dalla parte  corrispondente  (sostanza  attiva)
del modulo 3 sui «Dati  di  qualita»  descritto  nella  parte  I  del
presente allegato: 
Sostanza attiva 
  1. Informazioni generali, compresa  la  rispondenza  alla  relativa
monografia della Farmacopea europea. 
  2. Informazioni sulla fabbricazione della  sostanza  attiva:  sotto
questa intestazione vanno compresi il processo di  fabbricazione,  le
informazioni sulle materie  prime  e  sui  materiali  sussidiari,  le
misure specifiche sulle valutazioni di sicurezza per  le  EST  e  gli
agenti avventizi, gli impianti e le attrezzature. 
  3. Caratterizzazione della sostanza attiva 
  4. Controllo di qualita' della sostanza attiva 
  5. Standard e materiali di riferimento 
  6. Contenitore e sistema di chiusura della sostanza attiva 
  7. Stabilita' della sostanza attiva. 
    c) Valutazione e certificazione. 
      - Per  i  nuovi  vaccini,  contenenti  un  nuovo  antigene,  il
richiedente deve presentare  all'autorita'  nazionale  competente  un
dossier completo  di  domanda  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio comprendente tutti i master file dell'antigene del  vaccino
corrispondenti ad ogni  singolo  antigene  che  fa  parte  del  nuovo
vaccino, se ancora non esistono master file per il  singolo  antigene
di vaccino. L'Agenzia europea effettuera' una valutazione scientifica
e tecnica di ogni master file di antigene  di  vaccino.  In  caso  di
valutazione positiva, essa rilascera' un certificato  di  conformita'
alla legislazione  europea  per  ogni  master  file  di  antigene  di
vaccino,  cui  sara'  allegata  la  relazione  di  valutazione.  Tale
certificato e' valido in tutta la  Comunita'.  Per  la  procedura  di
certificazione del  master  file  dell'antigene  del  vaccino  si  fa
riferimento alla linea guida EMEA/CPMP/4548/03/Final del 26  febbraio
2004. 
      - Le disposizioni del primo trattino si applicano anche a tutti
i vaccini consistenti in  una  nuova  combinazione  di  antigeni  del
vaccino, indipendentemente dal fatto che uno o piu' di tali  antigeni
siano o meno parte di vaccini gia' autorizzati nella Comunita'. 
      - Le modifiche al contenuto di un master file dell'antigene del
vaccino per un vaccino autorizzato nella Comunita' sono soggette alla
valutazione scientifica e tecnica da parte dell'Agenzia conformemente
alla  procedura  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1085/2003  della
Commissione. In caso di valutazione positiva  l'Agenzia  rilascia  un
certificato di conformita' alla legislazione comunitaria relativo  al
master file dell'antigene del vaccino. Tale certificato e' valido  in
tutta la Comunita'. 
      - In deroga  alle  disposizioni  del  primo,  secondo  e  terzo
trattino  della  presente  lettera  (valutazione  e  certificazione),
qualora un master file dell'antigene del vaccino corrisponda solo  ad
un vaccino la cui autorizzazione all'immissione in commercio  non  e'
stata/non   sara'   rilasciata   conformemente   ad   una   procedura
comunitaria, e il vaccino autorizzato inoltre  includa  antigeni  del
vaccino non valutati conformemente ad una procedura  comunitaria,  la
valutazione scientifica e tecnica di tale master  file  dell'antigene
del vaccino e delle sue successive  modifiche  viene  eseguita  dalla
competente autorita' nazionale  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
    - In una seconda  fase  rispetto  a  quanto  disposto  al  primo,
secondo,  terzo  e  quarto  trattino,  l'autorita'   competente   che
rilascera'  o  ha  rilasciato  l'autorizzazione   all'immissione   in
commercio, terra'  conto  della  certificazione,  ricertificazione  o
modifica del master file dell'antigene  del  vaccino  relativo  al/ai
medicinale/i interessato/i. 
2. Radiofarmaci e precursori 
2.1. Radiofarmaci 
  Ai fini del presente capitolo, le domande per  i  farmaci  previsti
agli articoli 6, comma 4  e  9  del  presente  decreto  (articolo  6,
paragrafo  2,  e  articolo  9  della  direttiva  2001/83/CE)   devono
consistere in un dossier completo, che deve comprendere le specifiche
precisazioni che seguono: 
  Modulo 3 
    a)  Nel  caso  di  un  kit  radiofarmaceutico  che  deve   essere
radio-marcato dopo la fornitura da parte del produttore, la  sostanza
attiva e' la parte della formulazione destinata a portare o legare il
radionuclide. La descrizione del  metodo  di  fabbricazione  del  kit
radiofarmaceutico conterra' informazioni sulla fabbricazione del  kit
e del suo trattamento  finale  che  si  raccomanda  per  produrre  il
medicinale radioattivo. Se opportuno,  le  necessarie  specificazioni
del  radionuclide  devono   essere   descritte   conformemente   alla
monografia generale o alle  monografie  specifiche  della  farmacopea
europea.  Vanno  inoltre   specificati   eventuali   altri   composti
essenziali ai fini della radio-marcatura e la struttura del  composto
radiomarcato. 
  Per  i  radionuclidi,  vanno  discusse   le   radiazioni   nucleari
coinvolte. 
  Nel caso di un generatore, per sostanze attive si intende tanto  il
radionuclide progenitore che il radionuclide discendente. 
    b) Vanno fornite  precisazioni  sulla  natura  del  radionuclide,
l'identita'  dell'isotopo,   le   probabili   impurezze,   l'elemento
portante, nonche' l'uso e l'attivita' specifica. 
    c)  Le  materie  prime  comprendono  i  materiali  bersaglio   di
radiazioni. 
    d)    Vanno    presentate    considerazioni     sulla     purezza
chimica/radiochimica e sulla sua relazione con la biodistribuzione. 
    e) E' necessario  descrivere  la  purezza  dei  radionuclidi,  la
purezza radiochimica e l'attivita' specifica. 
    f) In caso di generatori occorre fornire particolari sulle  prove
dei  radionuclidi  progenitori  e  discendenti.  In  caso  di  eluiti
generatori  e'   necessario   effettuare   prove   del   radionuclide
progenitore e degli altri componenti del sistema generatore. 
    g) Il requisito di esprimere il contenuto di sostanze  attive  in
termini di  peso  delle  frazioni  attive  si  applica  solo  ai  kit
radiofarmaceutici. Nel caso  di  radionuclidi  la  radioattivita'  va
espressa in Becquerel ad una determinata data e, se del caso, ora con
riferimento al fuso orario. Va indicato il tipo di radiazione. 
    h) Le specifiche del prodotto finito comprendono,  nel  caso  dei
kit, prove di efficienza del prodotto dopo la  radio-marcatura.  Tali
prove   devono   comprendere   adeguati   controlli   della   purezza
radiochimica   e   radio-nuclidica   del   composto   sottoposto    a
radio-marcatura. Occorre identificare  e  dosare  tutti  i  materiali
necessari alla radio-marcatura. 
    i) Vanno fornite informazioni sulla stabilita' dei generatori  di
radionuclidi, dei kit di radionuclidi e dei  prodotti  radio-marcati.
Va documentata  la  stabilita'  durante  l'uso  dei  radiofarmaci  in
flaconi multidosi. 
  Modulo 4 
  E' noto che la tossicita' puo' essere associata ad una  determinata
dose di radiazioni. Nella  diagnosi  si  tratta  di  una  conseguenza
dell'utilizzazione dei radiofarmaci; nella terapia si  tratta  invece
di  una  proprieta'  ricercata.  La  valutazione  della  sicurezza  e
dell'efficacia dei radiofarmaci deve  pertanto  riguardare  le  norme
concernenti il medicinale e gli aspetti dosimetrici della radiazione. 
Occorre documentare l'esposizione alle radiazioni di  organi/tessuti.
Le stime della dose di radiazione assorbita devono  essere  calcolate
secondo un sistema specifico, internazionalmente riconosciuto per una
determinata via di somministrazione. 
  Modulo 5 
  Se possibile, occorre fornire  i  risultati  delle  sperimentazioni
cliniche, che altrimenti devono essere  giustificate  nelle  rassegne
relative alla parte clinica. 
2.2. Precursori radiofarmaceutici a scopo di radio-marcatura 
  Nel caso specifico di  un  precursore  radiofarmaceutico  destinato
esclusivamente  a  scopi  di   radio-marcatura,   si   deve   tendere
essenzialmente a presentare informazioni sulle possibili  conseguenze
della scarsa efficienza della radio-marcatura o  della  dissociazione
in vivo del coniugato radio-marcato, cioe' sui problemi degli effetti
prodotti sul paziente da radionuclidi liberi. E'  inoltre  necessario
presentare   le   pertinenti   informazioni   relative   ai    rischi
professionali, cioe'  l'esposizione  alle  radiazioni  del  personale
ospedaliero e dell'ambiente. 
  Occorre, se applicabile, fornire le seguenti informazioni: 
  Modulo 3 
  Le disposizioni del modulo 3 - definite alle precedenti lettere  da
a) a i)  -  si  applicano,  se  applicabile,  alla  registrazione  di
precursori radiofarmaceutici. 
  Modulo 4 
  Quanto  alla  tossicita'   per   somministrazione   unica   o   per
somministrazioni ripetute, salvo giustificati motivi,  devono  essere
presentati i  risultati  degli  studi  eseguiti  in  conformita'  dei
principi delle buone prassi di  laboratorio  di  cui  alla  direttiva
87/18/CEE  del  Consiglio   concernente   il   ravvicinamento   delle
disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  relative
all'applicazione dei principi di buone prassi  di  laboratorio  e  al
controllo  della  loro  applicazione  per  le  prove  sulle  sostanze
chimiche, e al  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  120,  e
successive integrazioni (direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio). 
  In questo caso specifico non  sono  ritenuti  utili  gli  studi  di
mutagenicita' sul  radionuclide.  Vanno  presentate  le  informazioni
concernenti la tossicita' chimica e la  disposizione  del  pertinente
nuclide «freddo». 
  Modulo 5 
  Le informazioni cliniche derivanti da  studi  clinici  relativi  al
precursore  stesso  non  sono  considerate  significative  nel   caso
specifico di un precursore radiofarmaceutico destinato esclusivamente
a scopi di radio-marcatura. 
  Vanno tuttavia presentate  eventuali  informazioni  che  dimostrino
l'utilita' clinica dei precursori radiofarmaceutici se collegati alle
pertinenti molecole portanti. 
3. Medicinali omeopatici 
  La    presente    sezione    contiene    specifiche    disposizioni
sull'applicazione dei moduli 3 e 4 ai medicinali  omeopatici  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente decreto (articolo 1,
n. 5 della direttiva 2001/83/CE). 
  Modulo 3 
  Le disposizioni del modulo 3 si applicano ai  documenti  presentati
ai sensi dell'articolo 17 del presente  decreto  (articolo  15  della
direttiva 2001/83/CE) nella registrazione semplificata di  medicinali
omeopatici di cui all'articolo 16 del presente decreto (articolo  14,
paragrafo  1  della  direttiva  2001/83/CE),  nonche'  ai   documenti
relativi  all'autorizzazione  di  medicinali  omeopatici  diversi  da
quelli di cui all'articolo 18  del  presente  decreto  (articolo  16,
paragrafo 1 direttiva 2001/83/CE) con le seguenti modifiche. 
    a) Terminologia. 
  Il nome latino del materiale di partenza omeopatico  riportato  nel
dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio deve
essere conforme al titolo latino della farmacopea europea o,  in  sua
assenza, di una farmacopea ufficiale di uno  Stato  membro.  Indicare
eventualmente il/i  nome/i  tradizionale/i  utilizzato/i  in  ciascun
Stato membro. 
    b) Controllo delle materie prime. 
  Le informazioni e i documenti sulle materie prime - cioe' su  tutto
cio'  che  viene  utilizzato  comprese  i  materiali   sussidiari   e
intermedi, fino alla diluizione finale da incorporare nel  medicinale
finito - allegati  alla  domanda  devono  essere  integrati  da  dati
complementari sul materiale di partenza. 
  I requisiti generali di qualita' si applicano a  tutte  le  materie
prime e ai materiali sussidiari, nonche'  alle  fasi  intermedie  del
processo di fabbricazione, fino alla diluizione finale da incorporare
nel medicinali  finito.  Se  possibile,  va  effettuato  un  test  in
presenza di componenti tossiche e se l'elevato  grado  di  diluizione
impedisce di controllare la qualita' nella diluizione  finale.  Vanno
esaurientemente   descritte   tutte   le   fasi   del   processo   di
fabbricazione, dalle materie prime fino  alla  diluizione  finale  da
incorporare nel medicinale finito. 
  Se sono necessarie diluizioni, occorre eseguirle  conformemente  ai
metodi  di  fabbricazione  omeopatici  contenute   nella   pertinente
monografia della  farmacopea  europea,  o  in  sua  assenza,  in  una
farmacopea ufficiale di uno Stato membro. 
    c) Controlli del medicinale finito. 
  I medicinali omeopatici finiti devono essere conformi ai  requisiti
generali di qualita'. Eventuali eccezioni vanno debitamente  motivate
dal richiedente. 
  Vanno identificate e testate tutte le componenti tossicologicamente
rilevanti.  Se  si  dimostra  l'impossibilita'  di  identificare  e/o
testare tutti i componenti tossicologicamente rilevanti, ad esempio a
causa della loro diluizione nel medicinale finito, occorre dimostrare
la  qualita'  mediante  una  convalida  completa  del   processo   di
fabbricazione e di diluizione. 
    d) Prove di stabilita'. 
  Occorre dimostrare la stabilita' del medicinale finito. I  dati  di
stabilita'  dei  materiali  di  partenza  omeopatici  sono  di  norma
trasmissibili  alle  diluizioni/triturazioni  da  essi  ottenute.  Se
l'identificazione  e  il  dosaggio  della  sostanza  attiva  non   e'
possibile a causa del grado di diluizione, si possono usare i dati di
stabilita' della forma farmaceutica. 
  Modulo 4 
  Le disposizioni  del  modulo  4  si  applicano  alla  registrazione
semplificata dei medicinali omeopatici di  cui  all'articolo  16  del
presente  decreto  (articolo  14,   paragrafo   1   della   direttiva
2001/83/CE) con le seguenti precisazioni. 
  Ogni informazione mancante va giustificata: p. es. occorre spiegare
perche' si accetta la dimostrazione  di  un  livello  accettabile  di
sicurezza anche in assenza di alcuni studi. 
4. Medicinali a base di erbe 
  Nel caso di domande  per  i  medicinali  a  base  di  erbe  occorre
presentare un dossier completo, nel quale devono  essere  incluse  le
seguenti precisazioni. 
  Modulo 3 
  Le disposizioni  del  modulo  3,  compresa  la  rispondenza  alla/e
monografia/e della Farmacopea  europea  e/o  nazionale  si  applicano
all'autorizzazione dei medicinali a base di erbe. Occorre tener conto
dello stato delle  conoscenze  scientifiche  al  momento  in  cui  la
domanda viene presentata. 
  Vanno considerati i seguenti aspetti caratteristici dei  medicinali
a base di erbe: 
    (1) Sostanze e preparati a base di erbe 
  Ai fini del presente allegato, i termini «sostanze  e  preparati  a
base di erbe» sono equivalenti ai termini «farmaci a  base  di  erbe»
definiti nella farmacopea europea. 
  Quanto alla nomenclatura della sostanza a  base  di  erbe,  occorre
fornire il nome scientifico binomiale della pianta  (genere,  specie,
varieta' e autore), il chemotipo (se  applicabile),  le  parti  della
pianta, la definizione della sostanza a base di erbe, gli altri  nomi
(sinonimi riportati nelle farmacopee) e il codice di laboratorio. 
  Quanto alla nomenclatura del preparato  a  base  di  erbe,  occorre
fornire il nome scientifico binomiale della pianta  (genere,  specie,
varieta' e autore), il chemotipo (se  applicabile),  le  parti  della
pianta, la definizione del preparato a base  di  erbe,  la  quota  di
sostanza a base di erbe nel preparato, il/i solvente/i di estrazione,
gli altri nomi (sinonimi riportati in altre farmacopee) e  il  codice
di laboratorio. 
  Per documentare la sezione  sulla  struttura  della/e  sostanze  od
eventualmente  del/i  preparato/i  erbaceo/i,  occorre  fornire,  ove
applicabile, la forma  fisica,  la  descrizione  dei  componenti  con
riconosciute  proprieta'  terapeutiche  o  dei   marcatori   (formula
molecolare, massa molecolare relativa, formula di struttura, compresa
la stereochimica relativa e assoluta,  la  formula  molecolare  e  la
massa molecolare relativa), nonche' di altro/i componente/i. 
  Per documentare la sezione sul fabbricante della sostanza a base di
erbe, occorre fornire nome, indirizzo e  responsabilita'  di  ciascun
fornitore, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione o
impianti   di    cui    si    propone    la    partecipazione    alla
fabbricazione/raccolta e alle prove della sostanza a  base  di  erbe,
ove opportuno. 
  Per documentare la sezione sul fabbricante del preparato a base  di
erbe, occorre fornire nome, indirizzo e  responsabilita'  di  ciascun
fabbricante, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione
o impianti di cui si propone la partecipazione alla  fabbricazione  e
alle prove del preparato a base di erbe, ove opportuno. 
  Quanto  alla  descrizione  del  processo  di  fabbricazione   della
sostanza a base di erbe e dei  controlli  cui  e'  soggetto,  occorre
fornire informazioni che presentino in modo adeguato la produzione  e
la raccolta della pianta, compresi il luogo  d'origine  della  pianta
medicinale e le condizioni di coltivazione, raccolta, essiccazione  e
conservazione. 
  Quanto alla descrizione del processo di fabbricazione del preparato
a base di erbe e dei  controlli  cui  e'  soggetto,  occorre  fornire
informazioni  che  presentino  in  modo  adeguato  il   processo   di
fabbricazione del preparato a base di erbe,  inclusa  la  descrizione
della  lavorazione,  dei  solventi  e   reagenti,   delle   fasi   di
purificazione e della standardizzazione. 
  Quanto allo sviluppo del processo di fabbricazione,  ove  possibile
occorre fornire un breve riassunto dello sviluppo della/e  sostanza/e
e del/i preparato/i a base  di  erbe,  tenendo  conto  delle  vie  di
somministrazione e d'uso proposti. Se del caso,  vengono  discussi  i
risultati del  confronto  tra  la  composizione  fitochimica  della/e
sostanza/e ed eventualmente del/i preparato/i a base  di  erbe  usati
nei dati bibliografici di supporto, e la sostanza/e ed  eventualmente
il/i preparato/i a base di erbe contenuti  come  sostanza/e  attiva/e
nel medicinale a base di erbe oggetto della domanda. 
  Quanto alla spiegazione della struttura e di altri caratteri  della
sostanza a  base  di  erbe,  occorre  presentare  informazioni  sulla
caratterizzazione botanica, macroscopica, microscopica e  fitochimica
e sull'attivita' biologica, ove necessario. 
  Quanto alla spiegazione della struttura e di  altri  caratteri  del
preparato a base  di  erbe,  occorre  presentare  informazioni  sulla
caratterizzazione    fitochimica    e     fisico-chimica,     nonche'
sull'attivita' biologica, ove necessario. 
  Devono essere  fornite  le  specificazioni  della/e  sostanza/e  ed
eventualmente del/i preparato/i a base di erbe. 
  Devono essere presentate le procedure analitiche utilizzate per  le
prove sulla/e sostanza/e ed eventualmente sul/i preparato/i a base di
erbe. 
  Quanto  alla  convalida   delle   procedure   analitiche,   occorre
presentare informazioni sulla convalida analitica,  compresi  i  dati
sperimentali relativi alle procedure  analitiche  utilizzate  per  le
prove sulla/e sostanza/e ed eventualmente sul/i preparato/i a base di
erbe. 
  Quanto alle analisi dei lotti, occorre fornire una descrizione  dei
lotti e dei risultati delle analisi dei lotti per la/e sostanza/e  ed
eventualmente il/i preparato/i a base di erbe, inclusi quelle per  le
sostanze della farmacopea. 
  Occorre fornire, se applicabile, la  motivazione  delle  specifiche
della/e sostanza/e ed eventualmente del/i preparato/i a base di erbe. 
  Occorre fornire, se applicabile, informazioni sulle norme o materie
di  riferimento  utilizzate  per  le  prove  sulla/e  sostanza/e   ed
eventualmente il/i preparato/i a base di erbe. 
  Se la sostanza o il medicinale a base di erbe  e'  oggetto  di  una
monografia  della  Farmacopea,  il  richiedente  puo'  domandare   un
certificato di idoneita' rilasciato dalla Direzione  europea  per  la
qualita' dei medicinali. 
    (2) Medicinali a base di erbe 
  Quanto allo sviluppo della formula,  occorre  presentare  un  breve
riassunto che descriva lo sviluppo del medicinale  a  base  di  erbe,
tenendo conto delle vie di somministrazione e d'uso proposti. Se  del
caso, vengono discussi i risultati del confronto tra la  composizione
fitochimica dei prodotti usati nei dati bibliografici di supporto,  e
il medicinale a base di erbe oggetto della domanda. 
5. Medicinali orfani 
    - Ad un medicinale  orfano  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
141/2000, e' possibile applicare le disposizioni generali di cui alla
parte  II,  modulo  6  (circostanze  eccezionali).   Il   richiedente
spieghera' poi nei riassunti clinici e non le ragioni per cui non  e'
possibile fornire informazioni complete e spieghera' l'equilibrio tra
rischi e vantaggi del medicinale orfano interessato. 
    -  Se  il  richiedente  di  un'autorizzazione  all'immissione  in
commercio per un medicinale orfano si appella  ai  requisiti  di  cui
all'articolo 11 del presente decreto (articolo 10-bis della direttiva
2001/83/CE come modificata dalla direttiva 2004/27) e alla parte  II,
paragrafo 1 del presente allegato (impiego  medico  ben  noto)  l'uso
sistematico e documentato della sostanza interessata puo' riferirsi -
a titolo derogatorio - all'uso di tale sostanza ai  sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 5, comma 1 del presente decreto  (articolo  5,
paragrafo  1  della  direttiva  2001/83/CE  come   modificata   dalla
direttiva 2004/27/CE). 
 
Parte IV 
 
                   MEDICINALI PER TERAPIE AVANZATE 
 
  I medicinali per terapie avanzate si basano su processi  produttivi
centrati su varie biomolecole prodotte mediante trasferimento di geni
e/o su cellule biologicamente modificate per  terapie  avanzate  come
sostanze attive o parte di sostanze attive. 
  Per questi medicinali la presentazione del dossier  di  domanda  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio   deve   attenersi   ai
requisiti di formato contenuti nella parte I del presente allegato. 
  Si applicano i moduli da 1 a 5.  Per  gli  organismi  geneticamente
modificati, deliberatamente scaricati  nell'ambiente,  occorre  tener
conto della persistenza dell'OGM  nel  recettore  e  della  possibile
replicazione/o modifica dell'OGM una  volta  liberato  nell'ambiente.
L'informazione sui rischi  ambientali  va  inserita  all'allegato  al
modulo 1. 
1. Medicinali per terapia genica (umani e xenogenici) 
  Ai fini del presente allegato per  medicinale  per  terapia  genica
s'intende il prodotto di una serie di processi produttivi  mirati  al
trasferimento di un gene  (cioe'  una  frazione  di  acido  nucleico)
profilattico, diagnostico o terapeutico - da eseguire in  vivo  o  ex
vivo - a cellule umane/animali e la  sua  successiva  espressione  in
vivo. Il trasferimento del gene comporta un  sistema  di  espressione
che e' contenuto in un sistema di trasmissione noto come vettore  che
puo' essere di origine sia virale che non  virale.  Il  vettore  puo'
anche essere incluso in una cellula umana o animale. 
1.1. Diversita' dei medicinali per terapia genica 
    a) Medicinali per terapia genica basati su cellule allogeniche  o
xenogeniche. 
  Il  vettore  viene  predisposto  e  conservato  per  il  successivo
trasferimento nelle cellule ospiti. 
  Le cellule sono state  ottenute  in  precedenza  e  possono  essere
trattate come  una  banca  di  cellule  (raccolta  bancaria  o  banca
istituita  per  l'approvvigionamento   di   cellule   primarie)   con
agibilita' limitata. 
  Le cellule geneticamente modificate dal vettore  costituiscono  una
sostanza attiva. 
  Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il
medicinale finito. Un medicinale di questo tipo  e'  per  definizione
destinato ad essere somministrato a un certo numero di pazienti. 
    b)  Medicinali  per  terapia  genica  che  usano  cellule   umane
autologhe. 
  La  sostanza  attiva  e'   un   lotto   di   vettori   predisposti,
immagazzinato prima del suo trasferimento nelle cellule autologhe. 
  Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il
medicinale finito. 
  Questi medicinali sono prodotti con cellule ottenute da un  singolo
paziente. Le cellule sono poi geneticamente modificate usando vettori
predisposti contenenti il gene idoneo, che sono stati preventivamente
approntati e costituiscono la sostanza  attiva.  Il  preparato  viene
reiniettato nel paziente ed e' per definizione destinato ad un  unico
paziente. L'intero processo produttivo - dalla raccolta delle cellule
presso  il  paziente  fino  alla  reiniezione  nel  paziente   -   va
considerato un unico intervento. 
    c) Somministrazione di vettori predisposti con materiale genetico
inserito (profilattico, diagnostico o terapeutico). 
  La sostanza attiva e' un lotto di vettori predisposti. 
  Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il
medicinale finito. Questo tipo di medicinale e' destinato  ad  essere
somministrato a vari pazienti. 
  Il trasferimento del materiale genetico puo' essere effettuato  con
iniezione diretta nei destinatari del vettore predisposto. 
1.2. Requisiti specifici relativi al modulo 3 
  I medicinali per terapia genica comprendono: 
    - l'acido nucleico nudo 
    - l'acido nucleico complessato o i vettori non virali 
    - i vettori virali 
    - le cellule geneticamente modificate. 
  Quanto  agli  altri  medicinali,  si  possono  identificare  i  tre
principali elementi del processo di fabbricazione, cioe': 
    - materie prime: materie dalle quali viene fabbricata la sostanza
attiva, come il gene di riferimento, i plasmidi  di  espressione,  le
banche di cellule e le riserve di virus o i vettori non virali; 
    - sostanza attiva: i vettori ricombinanti, i  virus,  i  plasmidi
nudi  o  complessi,  le  cellule  che  producono  virus,  le  cellule
geneticamente modificate in vitro; 
    -  medicinale  finito:  sostanza   attiva   formulata   nel   suo
contenitore primario definitivo per l'uso medico previsto. A  seconda
del tipo di  medicinale  per  terapia  genica,  protocollala  via  di
somministrazione  e  le  condizioni  d'uso  possono   richiedere   un
trattamento ex vivo delle cellule del paziente. 
  Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: 
    a) Vanno fornite informazioni  sulle  pertinenti  caratteristiche
del medicinale di terapia genica, inclusa la  sua  espressione  nella
popolazione di cellule bersaglio. Vanno fornite informazioni relative
all'origine, alla costruzione, alle caratteristiche e  alla  verifica
della sequenza genetica di codifica,  inclusa  la  sua  integrita'  e
stabilita'.  Oltre  al  gene  terapeutico,  va  fornita  la  sequenza
completa di altri geni, elementi regolatori e del vettore backbone. 
    b) Vanno fornite informazioni relative alla caratterizzazione del
vettore utilizzato per trasferire e rilasciare il gene. Devono essere
comprese    la    sua    caratterizzazione     fisico-chimica     e/o
biologica/immunologica. 
  Quanto ai medicinali che usano microrganismi come  i  batteri  o  i
virus  per  facilitare  il  trasferimento  di   geni   (trasferimento
biologico di geni), vanno presentati dati sulla patogenesi del  ceppo
parentale e del suo tropismo per specifici tipi di tessuti e cellule,
nonche' sulla dipendenza dal ciclo delle cellule dell'interazione. 
  Per i medicinali che usano mezzi non  biologici  per  agevolare  il
trasferimento di geni, vanno riferite le  proprieta'  fisico-chimiche
dei componenti singoli e associati. 
    c)  I  principi  che  si  applicano  alle  banche  di  cellule  o
all'istituzione e caratterizzazione dei lotti di semi  devono  essere
eventualmente applicati ai medicinali di trasferimento genico. 
    d) Occorre indicare  l'origine  delle  cellule  che  ospitano  il
vettore ricombinante. 
  Le caratteristiche della fonte umana, come eta',  sesso,  risultati
di prove microbiologiche e virali, criteri di esclusione e  paese  di
origine vanno documentate. 
  Per le cellule di  origine  animale  occorre  fornire  informazioni
particolareggiate sui seguenti punti: 
    - Origine degli animali 
    - Allevamento e cura degli animali 
    - Animali transgenici  (metodi  di  creazione,  caratterizzazione
delle cellule transgeniche, nature del gene inserito) 
    - Misure per prevenire e controllare le infezioni degli animali 
fonte/donatori 
    - Prove per agenti infettivi 
    - Impianti 
    - Controllo delle materie prime e dei materiali sussidiari. 
  Va descritto il metodo  di  raccolta  delle  cellule,  comprendente
localizzazione,  tipo  di  tessuto,  processo  operativo,  trasporto,
conservazione e rintracciabilita',  nonche'  dei  controlli  eseguiti
durante l'operazione di raccolta. 
    e) La valutazione della sicurezza virale e  la  rintracciabilita'
dei prodotti  dal  donatore  al  medicinale  finito  sono  una  parte
essenziale della documentazione da presentare. Va, p. es., esclusa la
presenza di virus in grado di replicarsi in ceppi di  vettori  virali
non in grado di replicarsi. 
2. Medicinali per terapia cellulare somatica (umani e xenogenici) 
  Ai fini del presente allegato, per medicinale per terapia cellulare
somatica s'intende  l'uso  nell'uomo  di  cellule  somatiche  viventi
autologhe (provenienti dal paziente stesso), allogeniche (provenienti
da un altro essere umano) o xenogeniche (provenienti da animali),  le
cui caratteristiche biologiche sono state sostanzialmente  modificate
in seguito a una manipolazione per ottenere un  effetto  terapeutico,
diagnostico  o  preventivo  con  mezzi  metabolici,  farmacologici  e
immunologici. La manipolazione comprende l'espansione o l'attivazione
di popolazioni di cellule autologhe ex vivo (immunoterapia adottiva),
l'uso di cellule allogeniche e xenogeniche  combinate  a  dispositivi
medici per uso ex vivo o in vivo (microcapsule, strutture  a  matrice
intrinseche, biodegradabili o no). 
Requisiti specifici per medicinali per terapia cellulare relativi al 
modulo 3 
  I medicinali per terapia cellulare somatica comprendono: 
    - Cellule manipolate per modificarne le proprieta' immunologiche,
metaboliche o altre di tipo funzionale sotto l'aspetto qualitativo  o
quantitativo; 
    - Cellule separate,  selezionate,  manipolate  e  successivamente
sottoposte a processo  di  lavorazione  per  ottenere  il  medicinale
finito; 
    - Cellule manipolate e associate a componenti non  cellulari  (ad
esempio  matrici  biologiche  o  inerti  o  dispositivi  medici)  che
esercitano l'azione essenziale prevista nel prodotto finito; 
    - Derivati di cellule autologhe espressi in vitro  in  specifiche
condizioni di coltura; 
    - Cellule geneticamente modificate o  altrimenti  manipolate  per
esprimere   proprieta'   funzionali   omologhe   o    non    omologhe
precedentemente non espresse. 
  L'intero processo di fabbricazione - dalla raccolta  delle  cellule
dal il paziente (situazione autologa) alla reiniezione al paziente  -
va considerato un unico intervento. 
  Quanto agli altri  medicinali,  i  tre  elementi  del  processo  di
fabbricazione: 
    - materie prime: materie dalle quali viene fabbricata la sostanza
attiva, cioe' organi, tessuti, liquidi corporei o cellule; 
    - sostanza attiva: cellule manipolate, lisati di cellule, cellule
in  proliferazione  usate  in  associazione  con  matrici  inerti   e
dispositivi medici; 
    -  medicinali  finiti:  sostanza   attiva   formulata   nel   suo
contenitore primario definitivo per l'uso medico previsto. 
    a) Informazioni generali sulla/e sostanza/e attiva/e 
  Le sostanze attive dei medicinali per terapia cellulare  consistono
in  cellule  che  a  seguito  di  trattamento  in  vitro   presentano
proprieta' profilattiche,  diagnostiche  o  terapeutiche  diverse  da
quelle fisiologiche e biologiche d'origine. 
  Nella presente sezione sono descritti  il  tipo  di  cellule  e  di
coltura interessati. Devono essere documentati i tessuti, gli  organi
o i liquidi biologici dai quali sono derivate le cellule, nonche'  la
natura autologa, allogenica o xenogenica della  donazione  e  la  sua
origine geografica.  Va  descritta  la  raccolta  delle  cellule,  il
campionamento    e    l'immagazzinamento    precedente    l'ulteriore
trattamento.  Per  le  cellule  allogene,  va  prestata   particolare
attenzione alle primissime fasi del processo, relativa alla selezione
dei donatori. Occorre spiegare il  tipo  di  manipolazione  eseguita,
nonche' la funzione fisiologica delle  cellule  usate  come  sostanza
attiva. 
    b) Informazioni concernenti le materie prime della/e sostanza/e 
attiva/e 
1. Cellule somatiche umane 
  I medicinali per terapia cellulare somatica umana sono composti  da
un numero definito (pool) di cellule vitali, che mediante un processo
di fabbricazione vengono ottenute da organi o tessuti prelevati da un
essere umano, oppure da un ben definito sistema di banca di  cellule,
in cui il pool di cellule puo' contare su linee di cellule  continue.
Ai fini del presente capitolo, per sostanza attiva s'intende il  pool
di semi di cellule umane e per medicinale finito s'intende il pool di
semi di cellule umane formulata per l'uso medico previsto. 
  Le materie prime e ogni  fase  del  processo  di  fabbricazione  va
accuratamente  documentato,  mettendo  in  rilievo  gli  aspetti   di
sicurezza virale. 
  (1) Organi, tessuti, liquidi corporei e cellule di origine umana 
  Le caratteristiche della  fonte  umana,  come  eta',  sesso,  stato
microbiologico e virale, criteri di  esclusione  e  paese  d'origine,
vanno documentate. 
  Va  presentata  una   descrizione   del   prelievo   di   campioni,
comprendente sito, tipo, processo operativo, miscelatura,  trasporto,
conservazione e rintracciabilita', nonche' dei controlli eseguiti sul
prelievo di campioni. 
  (2) Sistemi di banche di cellule 
  Per la preparazione e il  controllo  di  qualita'  dei  sistemi  di
banche di cellule si applicano i requisiti di cui alla parte I. E' il
caso essenzialmente delle cellule allogene e xenogene. 
  (3) Materiali o dispositivi medici ausiliari 
  Vanno fornite informazioni  sull'uso  di  tutte  le  materie  prime
(citochine, fattori di crescita, mezzi di  coltura)  o  su  possibili
prodotti  o  dispositivi  medici  ausiliari  (come   dispositivi   di
separazione delle cellule, polimeri biocompatibili,  matrici,  fibre,
beads di biocompatibilita' e funzionalita' nonche' sui  rischi  degli
agenti infettanti). 
2. Cellule somatiche animali (xenogeniche) 
  Occorre fornire informazioni particolareggiate sui seguenti punti: 
    - Origine degli animali 
    - Allevamento e cura degli animali 
    -  Animali  geneticamente  modificati   (metodi   di   creazione,
caratterizzazione  delle  cellule  transgeniche,  natura   del   gene
inserito o escluso (knock-out) 
    - Misure per prevenire e controllare le infezioni degli animali 
fonte/donatori 
    - Prove per agenti infettivi, compresi  microorganismi  trasmessi
verticalmente (anche retrovirus endogeni) 
    - Impianti 
    - Sistemi di banche di cellule 
    - Controllo delle materie prime e dei materiali sussidiari. 
    a) Informazioni sul processo di fabbricazione della/e  sostanza/e
attiva/e e del medicinale finito. 
  Devono  essere  documentate  le  diverse  fasi  del   processo   di
fabbricazione   (dissociazione   organo/tessuto;   selezione    della
pertinente  popolazione  di  cellule;  coltura  cellulare  in  vitro;
trasformazione  delle  cellule  mediante  agenti   fisico-chimici   o
trasferimento di geni). 
    b) Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e. 
  Vanno   fornite   tutte   le   informazioni   significative   sulla
caratterizzazione della pertinente popolazione di  cellule  sotto  il
profilo  dell'identita'   (specie   di   origine,   citogenetica   di
raggruppamento, analisi morfologica), della purezza (agenti microbici
avventizi  e  contaminanti  cellulari),   dell'efficacia   (attivita'
biologica  definita)   e   d'idoneita'   (cariologia   e   prove   di
cancerogenicita) per l'uso medicinale previsto. 
    c) Sviluppo farmaceutico del medicinale finito. 
  Oltre allo specifico metodo di  somministrazione  usato  (iniezione
endovena, iniezione in loco, trapianto chirurgico),  occorre  fornire
informazioni  sull'uso  di  eventuali  dispositivi  medici  ausiliari
(matrice, polimeri biocompatibili, fibre, granuli) sotto  il  profilo
della biocompatibilita' e della durata. 
    d) Rintracciabilita'. 
  Occorre  presentare  un  diagramma  dettagliato  dei  flussi,   che
garantisca  la  rintracciabilita'  dei  prodotti  dal   donatore   al
medicinale finito. 
3. Requisiti specifici per i medicinali per terapia genica e terapia 
cellulare somatica (umana e xenogenica) relativi ai moduli 4 e 5 
3.1. Modulo 4 
  Si ammette che per i medicinali per  terapie  geniche  e  cellulari
somatiche le requisiti convenzionali contenute nel modulo  4  per  le
prove non cliniche di medicinali possono non essere sempre  adeguate,
a causa delle proprieta' strutturali e biologiche  uniche  e  diverse
dei prodotti in questione, compresi il grado elevato di  specificita'
di specie, di specificita' di soggetto, le barriere  immunologiche  e
le differenze di risposta pleiotropica. 
  Alla logica sottostante lo sviluppo non clinico e ai criteri  usati
per scegliere le specie e  i  modelli  pertinenti  verranno  dedicati
spazi adeguati nel modulo 2. 
  Puo' essere necessario  identificare  o  sviluppare  nuovi  modelli
animali  che  servano  a  favorire  l'estrapolazione   di   risultati
specifici  relativi  punti  agli  «end-point»   funzionali   e   alla
tossicita' nell'attivita' in vivo  del  prodotto  sull'uomo.  Occorre
fornire la giustificazione scientifica  dell'uso  di  questi  modelli
animali di malattia a  sostegno  della  sicurezza  e  della  verifica
teorica dell'efficacia. 
3.2. Modulo 5 
  L'efficacia  dei  medicinali  per  terapie  avanzate  deve   essere
dimostrata secondo le indicazioni del modulo 5. Tuttavia  per  alcuni
prodotti  e  per  alcune   indicazioni   terapeutiche   puo'   essere
impossibile effettuare prove cliniche convenzionali. Ogni  deviazione
dagli orientamenti/linee guida in vigore  deve  essere  motivata  nel
modulo 2. 
  Lo sviluppo clinico di medicinali avanzati  per  terapie  cellulari
presenta alcune caratteristiche speciali dovute alla natura complessa
e labile delle sostanze attive.  Richiedono  ulteriori  attenzioni  i
temi  relativi   alla   vitalita',   proliferazione,   migrazione   e
differenziazione  delle  cellule  (terapia  cellulare  somatica),  le
speciali circostanze cliniche in cui i medicinali  sono  usati  o  lo
speciale  modo  d'azione  attraverso  l'espressione  genica  (terapia
genica somatica). 
  Nella domanda per l'autorizzazione all'immissione in  commercio  di
medicinali per terapie  avanzate  occorre  trattare  dei  particolari
rischi  connessi  a  tali  prodotti,  che  derivano  dalla  possibile
contaminazione da parte di agenti  infettivi.  Da  un  lato,  occorre
prestare particolare  attenzione  alle  prime  fasi  dello  sviluppo,
inclusa la scelta dei donatori nel caso dei  medicinali  per  terapia
cellulare  e,  dall'altro,   all'intervento   terapeutico   nel   suo
complesso,   compresa   l'idoneita'    di    manipolazione    e    di
somministrazione del prodotto.  Se  necessario,  il  modulo  5  della
domanda deve inoltre contenere dati sulle misure  di  osservazione  e
controllo delle funzioni e dello sviluppo delle cellule  viventi  nel
destinatario, per prevenire la trasmissione di  agenti  infettivi  al
destinatario stesso e per minimizzare gli  eventuali  rischi  per  la
salute pubblica. 
3.2.1. Studi di farmacologia umana e di efficacia 
  Gli studi di farmacologia umana  devono  fornire  informazioni  sul
modo d'azione  atteso,  la  efficacia  attesa  punti  sulla  base  di
«end-point» motivati, sulla biodistribuzione,  sulla  dose  adeguata,
sui tempi e sui metodi di somministrazione o sulla  modalita'  d'uso,
che sono significativi per gli studi di efficacia. 
  Gli  studi  farmacocinetici  convenzionali   possono   non   essere
significativi per alcuni medicinali per  terapie  avanzate.  Talvolta
gli studi su volontari sani non  sono  fattibili  e  sara'  difficile
fissare dosi e cinetica in prove  cliniche.  E'  comunque  necessario
studiare la distribuzione e il comportamento in  vivo  del  prodotto,
compresa la proliferazione  delle  cellule  e  la  funzione  a  lungo
termine, nonche' la quantita', e la distribuzione del prodotto genico
e la durata dell'espressione genica desiderata. Occorre usare,  e  se
necessario sviluppare, prove adeguate per  rintracciare  il  prodotto
cellulare o la cellula che esprime il gene voluto nel corpo umano,  e
per  sorvegliare  il  funzionamento  delle  cellule  somministrate  o
transfettate. 
  La valutazione dell'efficacia e della sicurezza  di  un  medicinale
per  terapia  avanzata  deve  includere  un'accurata  descrizione   e
valutazione della procedura terapeutica nel suo complesso, compresi i
modi speciali di somministrazione (come la transfezione di cellule ex
vivo, la manipolazione  in  vitro  o  l'uso  di  tecniche  invasive),
nonche'  le  prove  di  possibili  regimi   associati   (compresi   i
trattamenti immunosoppressivi, antivirali e citotossici). 
  Tutto il procedimento deve essere verificato con prove  cliniche  e
descritto nelle informazioni sul prodotto. 
3.2.2. Sicurezza 
  Vanno presi in  esame  i  problemi  di  sicurezza  derivanti  dalla
risposta immunitaria ai medicinali  o  alle  proteine  espresse,  dal
rigetto  immunitario,  dall'immunosoppressione  e  dal  cedimento  di
dispositivi di isolamento immunitario. 
  Taluni medicinali avanzati per terapie geniche e terapie  cellulari
somatiche (come terapia cellulare xenogenica e  alcuni  prodotti  per
trasferimento  di  geni)  possono  contenere  particelle  capaci   di
replicazione e/o agenti infettivi. E' possibile che il paziente debba
essere monitorato per lo sviluppo di possibili infezioni e/o le  loro
conseguenze patologiche durante le  fasi  precedenti  e/o  successive
all'autorizzazione; tale  sorveglianza  dovra'  poter  essere  estesa
anche a soggetti  a  stretto  contatto  del  paziente,  compresi  gli
operatori sanitari. 
  Nell'uso di taluni medicinali per terapie cellulari somatiche e  di
taluni  prodotti  per   trasferimento   di   geni   il   rischio   di
contaminazione  con  agenti  potenzialmente  trasmissibili  non  puo'
essere completamente eliminato, ma puo' essere  comunque  minimizzato
con le misure idonee descritte nel modulo 3. 
  Le misure che fanno parte  del  processo  di  fabbricazione  devono
essere integrate con metodi di prova ausiliari, processi di controllo
di qualita' ed adeguati mezzi di sorveglianza,  che  vanno  descritti
nel modulo 5. 
  L'uso di taluni medicinali avanzati per terapie cellulari somatiche
puo' essere limitato, temporaneamente o permanentemente, a centri che
dispongano di ben documentata competenza e di strutture per garantire
un controllo  specifico  della  sicurezza  del  paziente.  Un  simile
approccio puo' essere pertinente  anche  per  alcuni  medicinali  per
terapia genica soggetti a  rischio  potenziale  di  agenti  infettivi
capaci di replicazione. Se del caso, nella  domanda  vanno  presi  in
esame  e  trattati  i  problemi  di   monitoraggio   concernenti   il
manifestarsi di complicanze tardive. 
  Se opportuno, il richiedente deve presentare un  piano  dettagliato
di gestione dei rischi comprendente i dati clinici e  di  laboratorio
del  paziente,  i  dati  epidemiologici   che   si   manifestano   ed
eventualmente i dati d'archivio di campioni di tessuti del donatore e
del destinatario. Tale sistema deve  garantire  la  rintracciabilita'
del medicinale e la risposta rapida  a  segnali  sospetti  di  eventi
negativi. 
4. Dichiarazione specifica sui medicinali per xenotrapianti 
  Ai fini del presente allegato,  per  xenotrapianto  s'intende  ogni
procedimento che comporta il trapianto, l'impianto o  l'infusione  in
un destinatario  umano  di  tessuti  vivi  o  organi  provenienti  da
animali, oppure di liquidi, cellule, tessuti o organi del corpo umano
sottoposti ex vivo a contatti con cellule, tessuti od organi  animali
vivi del genere non umano. 
  Occorre prestare particolare attenzione alle materie prime. 
  A questo proposito vanno fornite informazioni dettagliate  relative
ai seguenti punti, ai sensi di precisi orientamenti/linee guida: 
    - Origine degli animali 
    - Allevamento e cura degli animali 
    -  Animali  modificati  geneticamente   (metodi   di   creazione,
caratterizzazione  delle  cellule  transgeniche,  natura   del   gene
inserito o espunto (knock out) 
    - Misure per prevenire e controllare le infezioni degli animali 
fonte/donatori 
    - Prove per agenti infettivi 
    - Impianti 
    - Controllo delle materie prime e materiali sussidiari 
    - Rintracciabilita'.