(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                 (previsto dall'articolo 18, comma 6) 
METODOLOGIE DI CALCOLO E  REQUISITI  DEI  SOGGETTI  PER  L'ESECUZIONE
DELLE DIAGNOSI  ENERGETICHE  E  LA  CERTIFICAZIONE  ENERGETICA  DEGLI
                               EDIFICI 
 
1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli  edifici
e degli impianti. 
  1. Per le metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni  energetiche
degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro
successive modificazioni: 
    a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte  1:
determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per  la
climatizzazione estiva ed invernale; 
    b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche  degli  edifici  -  Parte
2-1:  determinazione  del  fabbisogno  di  energia  primaria  e   dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di  acqua
calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili; 
    c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche  degli  edifici  -  Parte
2-2:  determinazione  del  fabbisogno  di  energia  primaria  e   dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di  acqua
calda sanitaria nel caso di: 
      1) utilizzo  di  energie  rinnovabili  (solare-termico,  solare
fotovoltaico, bio-masse); 
      2) utilizzo di altri  sistemi  di  generazione  (cogenerazione,
teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas). 
  2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al
punto 1 (software  commerciali),  garantiscono  che  i  valori  degli
indici  di  prestazione  energetica,  calcolati  attraverso  il  loro
utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu' o  meno  il  5  per
cento  rispetto   ai   corrispondenti   parametri   determinati   con
l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La  predetta
garanzia e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa  dal
Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente  nazionale  italiano
di unificazione (UNI). 
  3. In relazione alle norme tecniche di  cui  al  punto  1,  il  CTI
predispone lo strumento  nazionale  di  riferimento  sulla  cui  base
fornire la garanzia di cui al punto 2. 
  4. Nelle more del rilascio della dichiarazione  di  cui  sopra,  la
medesima e' sostituita  da  autodichiarazione  del  produttore  dello
strumento di calcolo, in cui compare il riferimento  della  richiesta
di verifica e dichiarazione avanzata dal  predetto  soggetto  ad  uno
degli organismi citati al punto 2. 
  5. Ai fini della certificazione degli edifici, le  metodologie  per
il calcolo della prestazione energetica, sono riportate  nelle  linee
guida nazionali di cui al  decreto  ministeriale  adottato  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192, e successive modificazioni. 
  6.  Sono  confermati  i  criteri  generali  e  i  requisiti   della
prestazione energetica per la progettazione degli edifici  e  per  la
progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla legge  9
gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della  Repubblica  26
agosto  1993,  n.  412,  come   modificati   dal   presente   decreto
legislativo, e dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni. 
 
2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 
  1.  Sono  abilitati  ai  fini  dell'attivita'   di   certificazione
energetica, e  quindi  riconosciuti  come  soggetti  certificatori  i
tecnici abilitati, cosi' come definiti al punto 2. 
  2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in  veste
di dipendente di enti ed organismi pubblici o di societa' di  servizi
pubbliche o private (comprese  le  societa'  di  ingegneria)  che  di
professionista libero od associato, iscritto  ai  relativi  ordini  e
collegi professionali, ed abilitato all'esercizio  della  professione
relativa alla progettazione di edifici ed  impianti,  asserviti  agli
edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera  quindi  all'interno
delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi
sopra citati (o nel caso che  alcuni  di  essi  esulino  dal  proprio
ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con  altro
tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito  copra  tutti  gli
ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. 
  Ai  soli  fini  della  certificazione  energetica,   sono   tecnici
abilitati anche i soggetti in possesso di titoli  di  studio  tecnico
scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province
autonome, e abilitati dalle predette  amministrazioni  a  seguito  di
specifici corsi di formazione per la certificazione energetica  degli
edifici con superamento di esami finale. I predetti  corsi  ed  esami
sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati
dalle stesse amministrazioni. 
  3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialita' di  giudizio
dei soggetti certificatori di cui al punto 1,  i  tecnici  abilitati,
all'atto   di   sottoscrizione   dell'attestato   di   certificazione
energetica, dichiarano: 
    a) nel caso di certificazione di edifici  di  nuova  costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa  attraverso
il  non  coinvolgimento  diretto  o   indiretto   nel   processo   di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare  o  con  i
produttori dei  materiali  e  dei  componenti  in  esso  incorporati,
nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; 
    b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza  di
conflitto di  interessi,  ovvero  di  non  coinvolgimento  diretto  o
indiretto con i produttori dei materiali e  dei  componenti  in  esso
incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che  possano  derivarne  al
richiedente. 
  4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi  per  conto
di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel
settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di
cui al punto 3 e'  da  intendersi  superato  dalle  stesse  finalita'
istituzionali di perseguimento di  obiettivi  di  interesse  pubblico
proprie di tali enti ed organismi. 
  5. Per gli edifici  gia'  dotati  di  attestato  di  certificazione
energetica, sottoposti  ad  adeguamenti  impiantistici,  compresa  la
sostituzione del  generatore  di  calore,  l'eventuale  aggiornamento
dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   192,   e   successive
modificazioni, puo' essere predisposto anche da un tecnico  abilitato
dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti
adeguamenti.