La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:


                               Art. 1.
                       (Ambito di intervento)

1.  La  presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,  assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni,
province,  citta'  metropolitane e regioni e garantendo i principi di
solidarieta'   e  di  coesione  sociale,  in  maniera  da  sostituire
gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa
storica  e  da  garantire  la  loro  massima  responsabilizzazione  e
l'effettivita'   e  la  trasparenza  del  controllo  democratico  nei
confronti   degli  eletti.  A  tali  fini,  la  presente  legge  reca
disposizioni   volte   a   stabilire  in  via  esclusiva  i  principi
fondamentali  del  coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario,  a  disciplinare  l'istituzione  ed  il funzionamento del
fondo  perequativo  per  i territori con minore capacita' fiscale per
abitante   nonche'   l'utilizzazione   delle   risorse  aggiuntive  e
l'effettuazione  degli  interventi  speciali di cui all'articolo 119,
quinto  comma,  della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree
sottoutilizzate   nella  prospettiva  del  superamento  del  dualismo
economico  del  Paese.  Disciplina  altresi'  i principi generali per
l'attribuzione  di  un  proprio patrimonio a comuni, province, citta'
metropolitane  e  regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento,
anche finanziario, di Roma capitale.
2.  Alle  regioni  a  statuto  speciale  ed alle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  si applicano, in conformita' con gli statuti,
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.10,   commi   2   e   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (GUUE).
          Note all'art. 1:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art.   119.   -   I  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
             I  Comuni,  le  Province,  le  Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
             La  legge  dello  Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
             Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
             Per  promuovere  lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.
             I  Comuni,  le  Province,  le  Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».