IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i ministri della sanita', dell'interno e "dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio; Visto la lettera b) del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che, per le modifiche di attivita' esistenti che comportano aggravio del preesistente livello di rischio prevede che il gestore trasmetta alle autorita' competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall'art. 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i nuovi stabilimenti; Considerato, in particolare, che ai sensi del predetto articolo le norme generali di sicurezza nonche' i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita' industriali di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio sono stabiliti dal Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso; Viste le determinazioni concordate in sede di conferenza dei servizi indetta, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 334/1999, in data 1o marzo 2000; Decreta: Art. l. 1. Restando fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono individuate nell'allegato al presente decreto.