(Accordo - art. 1)
                                                             ALLEGATO 
 
     Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e 
 
II Network internazionale di Centri per  l'Astrofisica  Relativistica
                        in Pescara - ICRANET 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  e 
 
il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica, 
                (qui di seguito denominato ICRANET); 
 
 
    CONSIDERANDO  l'Accordo  istitutivo  dell'ICRANET   con   annesso
Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003; 
 
    CONSIDERANDO che l'articolo 2 dell'Accordo istitutivo prevede che
la sede dell'ICRANET sara' ubicata in Italia a Pescara; 
 
    INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie per  garantire
l'insediamento ed il funzionamento della sede dell'ICRANET; 
 
    Hanno convenuto quanto segue: 
 
    ARTICOLO 1 
 
    1. per "Governo italiano" si intende il Governo della  Repubblica
Italiana; 
    2. per "Icranet" si intende il Network internazionale  di  Centri
per l'Astrofisica Relativistica con sede, in Italia , in Pescara; 
    3. per "Accordo istitutivo" si intende l'Accordo istitutivo del 
    Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica 
    ICRANET in Pescara, con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo
2003; 
    4.  per  "Statuto"  si  intende  lo   Statuto   ICRANET   annesso
all'Accordo istitutivo; 
    5. per "sede" si intendono: 
 
    a) gli «edifici, locali e terreni" utilizzati dall'ICRANET ed 
    indicati come tali nella Convenzione intervenuta tra il Comune di 
    Pescara e l'ICRANET il 29 novembre  2005,  allegata  al  presente
Accordo. 
    b) gli "edifici, locali e terreni" che l'ICRANET utilizzera' 
    temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso 
    l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo 
    per il periodo durante il quale l'ICRANET occupa detti edifici, 
    locali e terreni. In occasioni di tali eventi l'ICRANET 
    provvedera' ad avvertire le autorita' competenti, per quanto 
    possibile con almeno tre mesi di anticipo e secondo una procedura
da concordare con le competenti autorita' italiane. 
 
    6. per "Direttore" si intende il "capo accademico ed 
    amministrativo  dell'ICRANET  ai  sensi  dell'articolo  9   dello
Statuto; 
 
    7. per "personale" si intendono i membri del personale assunti 
    dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, 
    lettera a) e del regolamento del personale di cui all'articolo 6,
lettera viii) dello Statuto;