(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                          (previsto dall'articolo 23) 
 
 REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN 
                          VEICOLO A MOTORE 
 
    L'articolo 119 del Codice della strada prevede  la  presentazione
di una certificazione medica,  rilasciata  dai  medici  di  cui  allo
stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per  il
rinnovo di validita' di quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui e'
emesso uno specifico provvedimento di  revisione  della  patente,  ai
sensi dell'articolo 128 del Codice della strada. 
    Tale certificazione deve conformarsi ai  requisiti  di  idoneita'
fisica e psichica stabiliti dagli articoli da  319,  320,  321,  323,
324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495.  Per
quanto concerne le seguenti patologie: 
    - vista, 
    - affezioni cardiovascolari, 
    - diabete mellito, 
    - epilessia, 
    - dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool, 
    - uso di sostanze stupefacenti o psicotrope  e  abuso  e  consumo
abituale di medicinali, 
    - turbe psichiche, 
    si fa riferimento a quanto di seguito stabilito. 
    Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono
soppresse. 
    Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati  in
due gruppi: 
    - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM,  A,  A1,A2,
B1, B, e BE. 
    - Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari  di  certificato  di  abilitazione
professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo
311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
    A. REQUISITI VISIVI 
    A. 1. Il  candidato  al  conseguimento  della  patente  di  guida
(ovvero chi deve rinnovarla o ha  l'obbligo  di  revisione  ai  sensi
dell'art. 128 del  codice  della  strada)  deve  sottoporsi  a  esami
appropriati per accertare  la  compatibilita'  delle  sue  condizioni
visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con
particolare  attenzione:  acutezza  visiva,  campo  visivo,   visione
crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto, diplopia
e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se
c'e' motivo di dubitare  che  la  sua  vista  non  sia  adeguata,  il
candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale. 
    A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano
le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio
della patente puo' essere  autorizzato  da  parte  della  Commissione
medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva
del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla  guida.  In  questi
casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla  Commissione
che  verifica,  avvalendosi  di  accertamenti  da  parte  di   medico
specialista oculista anche l'assenza di altre patologie  che  possono
pregiudicare  la   funzione   visiva,   fra   cui   la   sensibilita'
all'abbagliamento,   al   contrasto,   la    visione    crepuscolare,
eventualmente  avvalendosi  anche  di  prova  pratica  di  guida  .La
documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base  del
giudizio espresso dovra' restare agli atti per almeno cinque anni. 
    A.3. Gruppo 1 
    A.3.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche
con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile
sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli  occhi,  purche'
il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 . 
    A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve  consentire  una
visione in orizzontale di almeno 120 gradi,  con  estensione  di  non
meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di  20  gradi  verso
l'alto e verso il basso. Non devono essere  presenti  difetti  in  un
raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale,  inoltre  deve  essere
posseduta una  visione  sufficiente  in  relazione  all'illuminazione
crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo  abbagliamento  e  un'
idonea sensibilita' al contrasto, in caso di  insufficienza  di  tali
due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare  la
guida solo alla luce diurna. 
    A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi
progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata  o  rinnovata
dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se  del  caso
con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di  consulenza  da
parte di medico specialista oculista. 
    A.3.4. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
guida monocolo, organico o  funzionale,  deve  possedere  un'acutezza
visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente  correttiva  se
ben tollerata.  Il  medico  monocratico  deve  certificare  che  tale
condizione  di  vista  monoculare  esiste  da  un  periodo  di  tempo
sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire  l'adattamento
del  soggetto  e  che  il  campo  visivo  consenta  una  visione   in
orizzontale di almeno 120 gradi e di  non  meno  di  60  gradi  verso
destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30  gradi  verso
il basso. 
    Non devono essere presenti difetti  in  un  raggio  di  30  gradi
rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione
sufficiente  in  relazione  all'illuminazione  crepuscolare  e   dopo
abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea  sensibilita'  al
contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate. 
    Nel caso in cui  uno  o  piu'  requisiti  non  sono  presenti  il
giudizio  viene  demandato  alla  Commissione  medica   locale   che,
avvalendosi di consulenza da parte di  medico  specialista  oculista,
valuta con estrema  cautela  se  la  patente  di  guida  puo'  essere
rilasciata o rinnovata, eventualmente con  validita'  limitata  nella
durata e se del caso con limitazione per la guida notturna. 
    A.3.5. A seguito di  diplopia  sviluppata  recentemente  o  della
perdita  improvvisa  della  visione  in  un  occhio,  ai   fini   del
raggiungimento di un adattamento adeguato non e'  consentito  guidare
per un congruo periodo  di  tempo,da  valutare  da  parte  di  medico
specialista oculista; trascorso tale periodo, la  guida  puo'  essere
autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il  parere  di
un medico specialista oculista,  eventualmente  con  prescrizione  di
validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per  la
guida notturna. 
    A.4. Gruppo 2 
    A.4.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
guida deve possedere una visione binoculare con  un'acutezza  visiva,
se del caso raggiungibile con lenti correttive,  di  almeno  0,8  per
l'occhio piu' valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per
ottenere i valori di 0,8 e  0,4  sono  utilizzate  lenti  correttive,
l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o  mediante
correzione per mezzo di lenti a tempiale con  potenza  non  superiore
alle otto diottrie  come  equivalente  sferico  o  mediante  lenti  a
contatto anche con potere diottrico  superiore.  La  correzione  deve
risultare ben tollerata 
    A.4.2. Il campo  visivo  orizzontale  binoculare  posseduto  deve
essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra
e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso  il  basso.  Non
devono essere presenti binocularmente difetti  in  un  raggio  di  30
gradi rispetto all'asse centrale. 
    A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata
al candidato o al conducente che presenta  significative  alterazioni
della visione crepuscolare e della sensibilita' al  contrasto  e  una
visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non
idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia. 
    A seguito della perdita della visione da un  occhio  o  di  gravi
alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano  l'idoneita'
alla guida o di insorgenza di  diplopia  deve  essere  prescritto  un
periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non
e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la  Commissione  medica
locale, acquisito il parere di un medico  specialista  oculista  puo'
consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni. 
    B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI 
    Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato  al
rilascio o al rinnovo di  una  patente  di  guida  a  una  improvvisa
menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale  da  provocare  una
repentina alterazione  delle  funzioni  cerebrali,  costituiscono  un
pericolo per la sicurezza stradale. 
    B.1. Gruppo 1 
    B.1.1.La patente di guida non  deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. 
    B.1.2.La patente di guida puo' essere rilasciata o  rinnovata  al
candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco,  previo
parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. 
    B.1.3.Il  rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al
candidato o conducente colpito da anomalie della  tensione  arteriosa
deve essere valutato in funzione degli altri dati  dell'esame,  delle
eventuali complicazioni associate e del  pericolo  che  esse  possono
costituire per la sicurezza della circolazione. 
    B.1.4.In generale, la  patente  di  guida  non  deve  essere  ne'
rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da  angina
pectoris che si manifesti in  stato  di  riposo  o  di  emozione.  Il
rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al  candidato  o
conducente  che  sia  stato  colpito  da  infarto  del  miocardio  e'
subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un
controllo medico regolare. 
    B.2. Gruppo 2 
 
    B.2.5.L'autorita' medica  competente  tiene  in  debito  conto  i
rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei  veicoli  che
rientrano nella definizione di tale gruppo. 
    C. DIABETE MELLITO 
    Nelle  disposizioni  per  "ipoglicemia  grave"  si   intende   la
condizione in cui e' necessaria  l'assistenza  di  un'altra  persona,
mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la  manifestazione  in
un periodo  di  12  mesi  di  una  seconda  ipoglicemia  grave.  Tale
condizione e' riconducibile esclusivamente a patologia  diabetica  in
trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie  gravi,  come
l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree  e
glinidi. 
    C.1. Gruppo 1 
    C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il  rinnovo
della patente di guida del candidato  o  del  conducente  affetto  da
diabete mellito e' effettuato dal medico monocratico di cui al  comma
2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione  del
parere   di   un   medico   specialista   in   diabetologia   o   con
specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30  gennaio  1998  e
successive modifiche e integrazioni.) operante  presso  le  strutture
pubbliche o private accreditate e convenzionate. 
    C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi complicanze
che possono pregiudicare la  sicurezza  alla  guida  il  giudizio  di
idoneita' e' demandato alla Commissione medica locale. 
    In caso di trattamento  farmacologico  con  farmaci  che  possono
indurre una ipoglicemia grave  il  candidato  o  il  conducente  puo'
essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un
periodo massimo di 5  anni,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  in
relazione all'eta'. 
    C.1.3. La patente di guida non deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che
soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o  di  un'alterazione  dello
stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto
da diabete mellito deve  dimostrare  di  comprendere  il  rischio  di
ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione. 
    C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
di validita' della patente di guida, in assenza  di  complicanze  che
interferiscano con la  sicurezza  alla  guida,  puo'  essere  fissato
secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
    C.2. Gruppo 2 
    C.2.1. In caso di trattamento con  farmaci  che  possano  indurre
ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come  sulfaniluree
e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica
locale, a candidati  o  conducenti  affetti  da  diabete  mellito  e'
effettuato  avvalendosi  di  consulenza  da  parte   di   un   medico
specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi
del D.M. 30 gennaio 1998  e  successive  modifiche  e  integrazioni.)
operante presso  le  strutture  pubbliche  o  private  accreditate  e
convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni: 
    a)  assenza  di  crisi  di  ipoglicemia  grave  nei  dodici  mesi
precedenti; 
    b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi
all'ipoglicemia; 
    c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la
sua condizione,  monitorando  il  livello  di  glucosio  nel  sangue,
secondo il piano di cura; 
    d) il conducente ha dimostrato di comprendere i  rischi  connessi
all'ipoglicemia; 
    e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete  che  possano
compromettere la sicurezza alla guida. 
    In questi casi, la patente di  guida  puo'  essere  rilasciata  o
confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o  per  un
periodo inferiore in relazione all'eta'. 
    C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
della patente di guida, in assenza di complicanze che  interferiscano
con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato  secondo  i  normali
limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
    C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,
anche  al  di  fuori  delle  ore  di  guida,  ricorre  l'obbligo   di
segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile,  per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada. 
    C.2.4. In caso di modifiche della terapia  farmacologica  durante
il periodo di validita' della patente di  guida  di  veicoli  sia  di
Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre
ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come
sulfaniluree  o   glinidi);   ricorre   l'obbligo   di   segnalazione
all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 128 del Codice della strada . 
    D. EPILESSIA 
    D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello
stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per  la  sicurezza
stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo
a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con particolare
attenzione da parte della Commissione medica locale. 
    Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due  o  piu'  crisi
epilettiche non provocate, a distanza di meno di  cinque  anni  l'una
dall'altra. 
    Per "crisi epilettica provocata" si intende una  crisi  scatenata
da una causa identificabile e potenzialmente evitabile. 
    D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o
perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida.  E'  richiesto  il
parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente,
(ai  sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e  successive  modifiche  e
integrazioni.) che deve specificare il periodo di  interdizione  alla
guida. 
    D.3.  E'  estremamente  importante   identificare   la   sindrome
epilettica  specifica  per  valutare  correttamente  il  livello   di
sicurezza rappresentato dal soggetto durante la  guida  (compreso  il
rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu'  adeguata.  La
valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o
in disciplina equipollente (ai sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e
successive modifiche e integrazioni.). 
    D.4. Le persone che  sono  considerate  clinicamente  guarite  su
certificazione  rilasciata  da  uno  specialista  in  neurologia   (o
disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche  da
almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono  piu'
soggette a restrizioni o limitazioni. 
    D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino
tuttora  in  trattamento  saranno  ancora  sottoposti   a   controlli
periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira'  la
durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione
emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per
i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento
non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2. 
    D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare  agli  atti
della Commissione medica locale per almeno dieci anni . 
    D.7. Gruppo 1 
    D.7.1. La patente di guida di un  conducente  con  epilessia  del
gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione  da  parte  della
Commissione medica locale finche' l'interessato non  abbia  trascorso
un periodo di cinque anni  senza  crisi  epilettiche  in  assenza  di
terapia. 
    I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per  una
patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai
fini delle limitazioni al rilascio o  della  revisione  di  validita'
della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione  civile  dei
soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni  che
per motivi  istituzionali  di  ordine  amministrativo  previdenziale,
assistenziale o assicurativo abbiano accertato  l'esistenza  di  tale
condizione (per esenzione dalla spesa  sanitaria,  riconoscimento  di
invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) . 
    D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto  una
crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante
identificabile, con scarsa probabilita' che  si  ripeta  al  volante,
puo'  essere  dichiarato  idoneo  alla  guida  su  base  individuale,
subordinatamente a un parere neurologico (se  del  caso,  l'idoneita'
deve  essere  certificata  tenendo  conto   degli   altri   requisiti
psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con  riferimento,  ad
esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita'). 
    D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi,
a  condizione  che  sia  stata  effettuata  una  valutazione   medica
specialistica appropriata. Il periodo di osservazione  dovra'  essere
protratto finche' l'interessato non abbia  trascorso  un  periodo  di
cinque anni senza crisi epilettiche. 
    D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. 
    D.7.5. Epilessia:  il  conducente  o  il  candidato  puo'  essere
dichiarato  idoneo  alla  guida  dopo  un  periodo,   documentato   e
certificato da parte dello specialista neurologo, di  un  anno  senza
ulteriori crisi. 
    D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il  candidato  o  il
conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il  sonno  puo'
essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il  manifestarsi
delle crisi sia stato osservato  per  un  periodo  non  inferiore  al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso  di
attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un  anno
senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio  della  patente  di
guida (cfr. "Epilessia"). 
    D.7.7. Crisi senza effetti  sullo  stato  di  coscienza  o  sulla
capacita'  di  azione:  il  candidato  o  il  conducente  che  soffre
esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non
incidono sullo stato di  coscienza  e  che  non  causano  incapacita'
funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che
il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per  un  periodo  non
inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un  anno).
In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un  periodo
di un anno senza ulteriori manifestazioni prima  del  rilascio  della
patente di guida (cfr. "Epilessia"). 
    D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a  riduzioni  della  terapia
antiepilettica per decisione del  medico:  al  paziente  puo'  essere
raccomandato di non guidare per un periodo di  sei  mesi  dall'inizio
del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi  che  si
manifestano nel  periodo  in  cui  il  trattamento  medico  e'  stato
modificato o sospeso per  decisione  del  medico,  il  paziente  deve
essere sospeso dalla guida per tre mesi se  il  trattamento  efficace
precedentemente applicato viene nuovamente applicato. 
    D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare  l'epilessia:  il
conducente o il candidato puo' essere dichiarato  idoneo  alla  guida
dopo  un  periodo,  documentato  e   certificato   da   parte   dello
specialista, di un anno senza ulteriori crisi. 
    D.8. Gruppo 2 
    D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici  per
tutto il prescritto periodo di dieci anni senza  crisi.  Deve  essere
stato effettuato un controllo medico appropriato con un  approfondito
esame neurologico che non ha rilevato alcuna  patologia  cerebrale  e
alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). 
    D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto  una
crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante
identificabile con scarsa  probabilita'  di  ripetizione  durante  la
guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida  su  base  individuale
per  veicoli  ad  uso  privato  e   non   per   trasporto   terzi   ,
subordinatamente a un parere neurologico. Dopo  l'episodio  acuto  e'
opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato. 
    Un  soggetto  con  una  lesione  strutturale  intracerebrale  che
presenta un rischio accresciuto di crisi  non  deve  guidare  veicoli
appartenenti al gruppo  2  (se  del  caso,  l'idoneita'  deve  essere
certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti
dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol  o
ad altri fattori di morbilita'). 
    D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un  periodo  di  dieci  anni  senza
ulteriori  crisi  senza  il  ricorso  a  farmaci  antiepilettici,   a
condizione  che  sia  stata   effettuata   una   valutazione   medica
specialistica appropriata. 
    D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se
del caso, l'idoneita' deve essere  certificata  tenendo  conto  degli
altri  requisiti  psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con
riferimento, ad esempio, all'uso di  alcol  o  ad  altri  fattori  di
morbilita'). 
    D.8.5. Epilessia:  devono  trascorrere  dieci  anni  senza  crisi
epilettiche, senza l'assunzione di  farmaci  antiepilettici  e  senza
alcuna attivita' epilettiforme  all'elettroencefalogramma  (EEG).  La
stessa regola  si  applica  anche  in  caso  di  epilessia  dell'eta'
pediatrica. In  questi  casi  la  Commissione  dovra'  stabilire  una
validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni. 
    Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa  o
emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,
anche se le crisi non si sono  ancora  verificate.  In  una  siffatta
situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione
medica locale dovra' attentamente valutare tale  rischio,  stabilendo
un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di
guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto. 
    E. ALCOOL 
    Il consumo di alcool costituisce un pericolo  importante  per  la
sicurezza stradale. Tenuto conto  della  gravita'  del  problema,  si
impone una grande vigilanza sul piano medico. 
    E.1. Gruppo 1 
    La patente di guida non deve essere rilasciata ne'  rinnovata  al
candidato  o  conducente  che  si  trovi  in  stato   di   dipendenza
dall'alcool o che non  possa  dissociare  la  guida  dal  consumo  di
alcool. La patente di guida puo' essere  rilasciata  o  rinnovata  al
candidato o conducente che si sia  trovato  in  stato  di  dipendenza
dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa
valutazione della Commissione medica locale. 
 
    E.2. Gruppo 2 
    La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
due anni. 
     F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI 
    F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. 
     La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata  al
candidato o conducente  che  faccia  uso  di  sostanze  psicotrope  o
stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta. 
    F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali. 
    F.2.1. Gruppo 1 
    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'  rinnovata
al candidato  o  conducente  che  abusi  o  faccia  uso  abituale  di
qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui  la
quantita' assunta sia tale  da  avere  influenza  sull'abilita'  alla
guida. La relativa valutazione della  sussistenza  dei  requisiti  di
idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore  e'  demandata
alla Commissione medica locale. 
    F.2.2. Gruppo 2 
    La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
due anni. 
    G. TURBE PSICHICHE 
    G.1. Gruppo 1 
    La patente di guida  non  e'  ne'  rilasciata  ne'  rinnovata  al
candidato o conducente: 
    - colpito da turbe  psichiche  gravi  congenite  o  acquisite  in
seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; 
    - colpito da ritardo mentale grave; 
    - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o  da
turbe gravi della  capacita'  di  giudizio,  di  comportamento  e  di
adattamento connessi con la personalita' salvo nel  caso  in  cui  la
domanda  sia  sostenuta  dal  parere  di  un  medico  autorizzato  ed
eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare 
    salvo i casi che la commissione medica locale  puo'  valutare  in
modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza  specialistica
presso strutture pubbliche. 
    G.2. Gruppo 2 
    La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
estrema severita' i rischi o pericoli  addizionali  connessi  con  la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
due anni.