IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale"; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  228  del   predetto   decreto
legislativo con il quale sono disciplinati i tempi e le modalita'  di
attuazione per ottimizzare il recupero degli  pneumatici  fuori  uso,
per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e secondo
quanto disposto dagli articoli 179 e 180; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209  recante  norme
per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista l'intesa intervenuta  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 novembre 2010
e del 27 gennaio 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed  il  relativo  nulla-osta
n.2782 DAGL/4.3.6.3/1/2011 dell'11 aprile 2011; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Principi generali, esclusioni 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  la  gestione  degli  pneumatici
fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il  recupero,  prevenirne  la
formazione e proteggere l'ambiente. 
  2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: 
  a) gli pneumatici per bicicletta; 
  b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le  guarnizioni
in gomma; 
    c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. 
  3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali  sia  applicabile
il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209  o  il  disposto
dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  si
applica quanto disposto dall'articolo 7. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              Il testo  degli  artt.  228,  179  e  180  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  "Norme  in
          materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          aprile 2006, n. 88, (S.O.)., e' il seguente: 
              "Art. 228. Pneumatici fuori uso. 
              1.  Fermo  restando  il  disposto  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto  di
          cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto,  al  fine
          di  garantire  il  perseguimento  di  finalita'  di  tutela
          ambientale  secondo  le  migliori   tecniche   disponibili,
          ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca,  sviluppo
          e formazione, il recupero dei pneumatici fuori  uso  e  per
          ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione  e'
          fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici  di
          provvedere,  singolarmente  o  in  forma  associata  e  con
          periodicita' almeno annuale, alla gestione di  quantitativi
          di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi  immessi
          sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul   territorio
          nazionale,  provvedendo  anche  ad  attivita'  di  ricerca,
          sviluppo  e  formazione  finalizzata  ad   ottimizzare   la
          gestione   dei   pneumatici   fuori   uso   nel    rispetto
          dell'articolo 177, comma 1. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio,   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanarsi  nel
          termine di giorni  centoventi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          disciplinati i tempi e le modalita' attuative  dell'obbligo
          di   cui   al   comma   1.   In   tutte   le   fasi   della
          commercializzazione dei pneumatici e' indicato  in  fattura
          il contributo a  carico  degli  utenti  finali  necessario,
          anche in relazione alle diverse  tipologie  di  pneumatici,
          per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui  al
          comma 1. 
              3. Il trasferimento all'eventuale  struttura  operativa
          associata,  da  parte  dei  produttori  e  importatori   di
          pneumatici che ne fanno parte, delle  somme  corrispondenti
          al contributo per la gestione, calcolato  sul  quantitativo
          di pneumatici  immessi  sul  mercato  nell'anno  precedente
          costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1  con
          esenzione del produttore o  importatore  da  ogni  relativa
          responsabilita'. 
              4.  I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici
          inadempienti  agli  obblighi  di  cui  al  comma   1   sono
          assoggettati  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          proporzionata alla  gravita'  dell'inadempimento,  comunque
          non superiore al doppio del  contributo  incassato  per  il
          periodo considerato."; 
              "Art.179.  Criteri  di  priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti. 
              1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della
          seguente gerarchia: 
              a) prevenzione; 
              b) preparazione per il riutilizzo; 
              c) riciclaggio; 
              d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero  di
          energia; 
              e) smaltimento. 
              2. La gerarchia stabilisce, in generale, un  ordine  di
          priorita' di  cio'  che  costituisce  la  migliore  opzione
          ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
          devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le
          opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,
          commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,
          tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
          ivi compresa la fattibilita' tecnica  e  la  praticabilita'
          economica. 
              3. Con riferimento  a  singoli  flussi  di  rifiuti  e'
          consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine  di
          priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia  giustificato,
          nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
          in base ad una specifica analisi degli impatti  complessivi
          della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
          il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
          vita, che  sotto  il  profilo  sociale  ed  economico,  ivi
          compresi la fattibilita'  tecnica  e  la  protezione  delle
          risorse. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro della  salute,  possono  essere  individuate,  con
          riferimento a  singoli  flussi  di  rifiuti  specifici,  le
          opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
          dai commi da 1 a 3, il  miglior  risultato  in  termini  di
          protezione della salute umana e dell'ambiente. 
              5.    Le    pubbliche    amministrazioni    perseguono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette  a  favorire  il  rispetto  della   gerarchia   del
          trattamento dei rifiuti di cui al comma  1  in  particolare
          mediante: 
              a) la promozione dello sviluppo di  tecnologie  pulite,
          che  permettano  un  uso  piu'  razionale  e  un   maggiore
          risparmio di risorse naturali; 
              b)  la  promozione  della  messa  a  punto  tecnica   e
          dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti  in  modo
          da non contribuire o da contribuire il meno possibile,  per
          la loro fabbricazione, il loro uso o il  loro  smaltimento,
          ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
          rischi di inquinamento; 
              c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
          per l'eliminazione di  sostanze  pericolose  contenute  nei
          rifiuti al fine di favorirne il recupero; 
              d) la  determinazione  di  condizioni  di  appalto  che
          prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti  e
          di sostanze e oggetti prodotti, anche solo  in  parte,  con
          materiali recuperati dai rifiuti al  fine  di  favorire  il
          mercato dei materiali medesimi; 
              e)  l'impiego  dei  rifiuti  per   la   produzione   di
          combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in  generale,
          l'impiego  dei  rifiuti  come  altro  mezzo  per   produrre
          energia. 
              6. Nel rispetto della  gerarchia  del  trattamento  dei
          rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti  mediante
          la preparazione per il riutilizzo, il  riciclaggio  o  ogni
          altra operazione di recupero di materia sono  adottate  con
          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
          energia. 
              7. Le pubbliche  amministrazioni  promuovono  l'analisi
          del ciclo di vita dei prodotti sulla  base  di  metodologie
          uniformi per  tutte  le  tipologie  di  prodotti  stabilite
          mediante   linee   guida   dall'ISPRA,   eco-bilanci,    la
          divulgazione di informazioni anche  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
          economici, di criteri in materia di procedure  di  evidenza
          pubblica, e di altre misure necessarie. 
              8.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica."; 
              "Art. 180. Prevenzione della produzione di rifiuti. 
              1.  Al  fine  di  promuovere  in  via  prioritaria   la
          prevenzione  e  la  riduzione  della  produzione  e   della
          nocivita' dei rifiuti, le iniziative  di  cui  all'articolo
          179 riguardano in particolare: 
              a) la promozione di strumenti  economici,  eco-bilanci,
          sistemi  di  certificazione  ambientale,   utilizzo   delle
          migliori tecniche disponibili, analisi del  ciclo  di  vita
          dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
          dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita',  nonche'  lo
          sviluppo del sistema di marchio  ecologico  ai  fini  della
          corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
          sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita  del  prodotto
          medesimo; 
              b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
          d'invito che  valorizzino  le  capacita'  e  le  competenze
          tecniche in materia  di  prevenzione  della  produzione  di
          rifiuti; 
              c) la promozione di accordi e contratti di programma  o
          protocolli d'intesa  anche  sperimentali  finalizzati  alla
          prevenzione ed  alla  riduzione  della  quantita'  e  della
          pericolosita' dei rifiuti; 
              d) 
              1-bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre  2013,  a
          norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un  programma
          nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
          affinche'  tale  programma  sia  integrato  nei  piani   di
          gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.  In  caso  di
          integrazione  nel  piano  di  gestione,  sono   chiaramente
          identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. 
              1-ter. I programmi di cui al comma  1-bis  fissano  gli
          obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive  le  misure
          di prevenzione esistenti e valuta l'utilita'  degli  esempi
          di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate. 
              1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare individua gli  appropriati  specifici
          parametri qualitativi  o  quantitativi  per  le  misure  di
          prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
          i progressi  realizzati  nell'attuazione  delle  misure  di
          prevenzione  e  puo'  stabilire   specifici   traguardi   e
          indicatori qualitativi o quantitativi. 
              1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare  assicura  la  disponibilita'  di
          informazioni  sulle  migliori  pratiche   in   materia   di
          prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
          per assistere le regioni nella preparazione  dei  programmi
          di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r). 
              1-sexies.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.". 
              Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209  recante
          "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai  veicoli
          fuori uso", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
          2003, n. 182, (S.O.). 
              Si riporta il testo  del  comma  3,  dell'articolo  17,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri.",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".