IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto  dagli
impegni presi in sede  comunitaria,  nonche'  di  emanare  misure  di
stimolo  fiscale  per  favorire  il  rilancio  della   competitivita'
economica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Livellamento remunerativo Italia-Europa 
 
  1.   Il   trattamento   economico    omnicomprensivo    annualmente
corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o
quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e
istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A,  non  puo'
superare la media  degli  analoghi  trattamenti  economici  percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli  altri
Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,
per i componenti del Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati il costo relativo al trattamento  economico  omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta  non  puo'
superare la media del costo relativo  ai  componenti  dei  Parlamenti
nazionali. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai  segretari
generali, ai capi  dei  dipartimenti,  ai  dirigenti  generali  e  ai
titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico omnicomprensivo  si  intende  il  complesso
delle retribuzioni  e  delle  indennita'  a  carico  delle  pubbliche
finanze percepiti dal titolare delle predette cariche,  ivi  compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'
istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell'ISTAT  e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1°
luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e
all'individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al
comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in  corso
sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al
consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La
partecipazione alla commissione e' a  titolo  gratuito.  In  sede  di
prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei
Ministri di cui al primo periodo  e'  adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto
dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a
raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la
individuazione   riferite   all'anno   2010   sono   provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro
il 31 marzo 2012. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di
principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione. 
  5. I componenti degli organi  di  cui  all'allegato  B,  che  siano
dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita,
salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. 
  6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si  applicano  a  decorrere
dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i
compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati  ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.