IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 54 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante
delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° settembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione normativa; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento  regolato  dalle
norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del  codice  di
procedura civile; 
    b) Rito del lavoro: il procedimento regolato  dalle  norme  della
sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del  codice  di
procedura civile; 
    c) Rito sommario di cognizione: il  procedimento  regolato  dalle
norme del capo III bis del titolo I del libro quarto  del  codice  di
procedura civile. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
               -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   76   della
          Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo  54  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art.  54  (Delega  al  Governo  per  la  riduzione   e
          semplificazione dei procedimenti civili) - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi in materia di riduzione e  semplificazione  dei
          procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito
          della giurisdizione ordinaria e  che  sono  regolati  dalla
          legislazione speciale. 
              2. La riforma realizza il necessario coordinamento  con
          le altre disposizioni vigenti. 
              3. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  previsti  dal
          presente articolo sono adottati su  proposta  del  Ministro
          della giustizia e successivamente trasmessi al  Parlamento,
          ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da   parte   delle
          Commissioni competenti per materia, che sono resi entro  il
          termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso il quale i decreti sono emanati anche  in  mancanza
          dei pareri. Qualora  detto  termine  venga  a  scadere  nei
          trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
          dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
          e' prorogata di sessanta giorni. 
              4. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) restano fermi i criteri  di  competenza,  nonche'  i
          criteri di composizione  dell'organo  giudicante,  previsti
          dalla legislazione vigente; 
              b)  i  procedimenti  civili   di   natura   contenziosa
          autonomamente regolati  dalla  legislazione  speciale  sono
          ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti
          dal codice di procedura civile: 
              1) i procedimenti in cui sono prevalenti  caratteri  di
          concentrazione   processuale,   ovvero   di    officiosita'
          dell'istruzione, sono ricondotti al rito  disciplinato  dal
          libro secondo, titolo IV, capo I, del codice  di  procedura
          civile; 
              2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio,  in
          cui sono  prevalenti  caratteri  di  semplificazione  della
          trattazione o dell'istruzione della causa, sono  ricondotti
          al procedimento sommario di  cognizione  di  cui  al  libro
          quarto, titolo I, capo III-bis,  del  codice  di  procedura
          civile, come introdotto dall' articolo  51  della  presente
          legge, restando tuttavia esclusa per tali  procedimenti  la
          possibilita' di conversione nel rito ordinario; 
              3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito
          di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo  II,
          del codice di procedura civile; 
                c) la riconduzione ad uno dei riti di cui  ai  numeri
          1), 2) e 3) della lettera  b)  non  comporta  l'abrogazione
          delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che
          attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle
          finalizzate a produrre effetti che non possono  conseguirsi
          con le norme contenute nel codice di procedura civile; 
                d)  restano  in  ogni  caso  ferme  le   disposizioni
          processuali  in  materia  di  procedure   concorsuali,   di
          famiglia e  minori,  nonche'  quelle  contenute  nel  regio
          decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,  nel  regio  decreto  21
          dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300,
          nel codice della proprieta' industriale di cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e  nel  codice  del
          consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206. 
              5. Gli articoli da 1 a  33,  41,  comma  1,  e  42  del
          decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati. 
              6. Gli articoli da 1 a  33,  41,  comma  1,  e  42  del
          decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.  5,  continuano  ad
          applicarsi alle controversie pendenti alla data di  entrata
          in vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».