IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 28; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante norme concernenti l'attivita' di acquacoltura; Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima; Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008; Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 dicembre 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e obiettivi 1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. - La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009),e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S. O. - La legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, S.O., cosi' recita: «Art. 7 (Classi di pesca). - L'attivita' di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva. La pesca professionale e' l'attivita' economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo. La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.». - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attivita' di acquicoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, cosi' recita: «Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge per attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.». - Il testo dell'art. 8, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1998, n. 298, cosi' recita: «Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita'). - 1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.». - Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'art. 3. 2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico. 6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto." 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.». «Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pesca turismo"; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo"; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione. 2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. 3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.». - Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358. - Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2004, n. 145, cosi' recita: «2. La pesca marittima e' l'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalita' professionali o sportive. 3. Il sistema di controllo sulle attivita' di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale e' disciplinato con il regolamento di cui all'art. 10.». - Il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004, cosi' recitano: «Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili. 2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare. 3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.». «Art. 7 (Vigilanza sulla pesca). - 1. L'attivita' amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.». «Art. 8 (Responsabilita' civile). - 1. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.». «Art. 9 (Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689). - 1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.». - Il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146, cosi' recita: «2. L'imprenditore ittico di cui all'art. 6, titolare di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi. 2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.». - Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223. - Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409. - Il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita: «120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' altresi' destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.». - Il Regolamento (CE) n. 1005/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2008, n. L 286. - Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343. - Il Regolamento (CE) n. 404/2011 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2011, n. L 112. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 28, comma 1, della citata legge n. 96 del 2010, cosi' recita: «Art. 28 (Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura). - 1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonche' del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura; c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalita' dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio; e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.». - Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1198/2006, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1005/2008, si veda nelle note alle premesse.