IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 33 della legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2009; 
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato 'B'; 
  Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre  2002,
che  modifica  la  direttiva  2000/29/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi  nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione  nella
Comunita'; 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva 2004/103/CE della  Commissione,  del  7  ottobre
2004,  concernente  i  controlli  di  identita'  e  fitosanitari   su
vegetali, prodotti vegetali e altre voci  elencati  nell'allegato  V,
parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere
svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunita' o  in
un luogo vicino  e  che  specifica  le  condizioni  relative  a  tali
controlli; 
  Vista la direttiva, 2008/61/CE della  Commissione,  del  17  giugno
2008, che  stabilisce  le  condizioni  alle  quali  taluni  organismi
nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti  elencati  negli
allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del  Consiglio
possono essere introdotti o trasferiti da un  luogo  all'altro  nella
Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici
e per lavori di selezione varietale; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che  istituisce  un  codice  doganale  comunitario  di  seguito
denominato Codice doganale comunitario; 
  Visto il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23  aprile  2008  che  istituisce  il  codice  doganale
comunitario, Codice doganale aggiornato, con particolare  riferimento
alle disposizioni contenute nell'articolo 188; 
  Visto l'articolo 4, comma 57, legge 24 dicembre 2003, n.  350,  che
istituisce lo sportello unico doganale per semplificare le operazioni
di importazione ed esportazione e per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni, nonche' i commi 58 e 59; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
novembre  2010,  n.  242,  recante  la  definizione  dei  termini  di
conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   che    concorrono
all'assolvimento delle  operazioni  doganali  di  importazione  e  di
esportazione; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o prodotti vegetali; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  151,  recante
attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali; 
  Visto il decreto legislativo 10  novembre  2003,  n.  386,  recante
attuazione    della    direttiva    1999/105/CE     relativa     alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 
  Visto il decreto  legislativo  25  giugno  2010,  n.  124,  recante
attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla  commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle  piante  da  frutto  destinate
alla produzione di frutti; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  124,  recante
attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio,  del  15  luglio
2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e
dei materiali di  moltiplicazione  di  ortaggi,  ad  eccezione  delle
sementi; 
  Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
29 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, sul  potenziamento  del  Servizio  fitosanitario
nazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 dicembre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso il 2 febbraio 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali e del Ministro per gli affari europei, di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifica dell'articolo 2 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  214,
dopo la lettera t) del comma 1, e' inserita la seguente: 
  «t-bis) campo di produzione: unita' produttiva,  anche  temporanea,
dipendente da un centro aziendale». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'articolo 117 della  Costituzione  stabilisce  che  La
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Il testo dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita 
              "Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete". 
              Il testo dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n.
          96 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              " Art. 33  (Delega  al  Governo  per  la  modifica  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  di  attuazione
          della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del  28  novembre
          2002,  concernente   le   misure   di   protezione   contro
          l'introduzione  nella  Comunita'  di  organismi  nocivi  ai
          vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
          nella Comunita') - 1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi generali di cui all' articolo  2,  previo  parere
          dei competenti organi parlamentari e secondo  le  procedure
          di cui all' articolo 1, commi 2, 3 e  4,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  e
          del  Ministro  per  le  politiche   europee,   disposizioni
          integrative e correttive del decreto legislativo 19  agosto
          2005, n. 214. Tali  disposizioni  devono  contenere  misure
          efficaci  per   garantire   l'omogenea   applicazione   dei
          controlli all'importazione  da  effettuarsi  nei  punti  di
          entrata, anche  mediante  la  definizione  delle  dotazioni
          minime necessarie. 
              2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1
          le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica". 
              Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della  legge
          31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita'  europee.  Legge  comunitaria  2003),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003,  n.  266,  S.O.,
          cosi' recitano: 
              "Art.1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, i decreti legislativi  recanti
          le norme occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso tale termine i decreti  sono  emanati
          anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  previsto
          per il parere dei competenti organi parlamentari scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 o 4 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              5. In relazione a quanto  disposto  dall'articolo  117,
          quinto comma, della  Costituzione,  i  decreti  legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del
          termine  stabilito   per   l'attuazione   della   normativa
          comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione
          adottata da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dei principi fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione
          dello Stato." 
          "Allegato B 
          (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              96/61/CE del Consiglio, del 24  settembre  1996,  sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 
              1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo  1999,  relativa
          alla  custodia  degli  animali   selvatici   nei   giardini
          zoologici. 
              1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999,  relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente di mare  concluso  dall'Associazione  armatori  della
          Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei  sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 
              2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria in materia di acque. 
              2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. 
              2000/79/CE  del  Consiglio,  del  27   novembre   2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale  di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European     Airlines     (AEA),     European     Transport
          Workers'Federation  (ETF),  European  Cockpit   Association
          (ECA),  European  Regions  Airline  Association   (ERA)   e
          International Air Carrier Association (IACA). 
              2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'  del  sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale. 
              2001/86/CE del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001,  che
          completa lo  Statuto  della  Societa'  europea  per  quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 
              2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  marzo  2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione  di  restrizioni  operative  ai   fini   del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. 
              2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,  paragrafo
          1, della direttiva 89/391/CEE). 
              2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  giugno  2002,  relativa  alla  determinazione  e   alla
          gestione del rumore ambientale. 
              2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati  personali
          e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore   delle
          comunicazioni elettroniche (direttiva  relativa  alla  vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche). 
              2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 settembre 2002,  concernente  la  commercializzazione  a
          distanza  di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e   che
          modifica  la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e   le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE. 
              2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio  relativa  all'attuazione  del  principio   della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro. 
              2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio concernente il ravvicinamento delle  legislazioni
          degli Stati membri  relative  alla  tutela  dei  lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. 
              2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 novembre 2002, che modifica le direttive  in  materia  di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi. 
              2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 dicembre 2002,  relativa  alla  vigilanza  supplementare
          sugli enti creditizi,  sulle  imprese  di  assicurazione  e
          sulle  imprese   di   investimento   appartenenti   ad   un
          conglomerato  finanziario  e  che  modifica  le   direttive
          73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE,  92/96/CEE,  93/6/CEE  e
          93/22/CEE  del  Consiglio  e  le   direttive   98/78/CE   e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
              2002/89/CE del Consiglio, del  28  novembre  2002,  che
          modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le  misure  di
          protezione  contro  l'introduzione   nella   Comunita'   di
          organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e
          contro la loro diffusione nella Comunita'. 
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire il favoreggiamento dell'ingresso, del  transito  e
          del soggiorno illegali. 
              2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa. 
              2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di  determinate
          sostanze pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche. 
              2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature  elettriche
          ed elettroniche (RAEE). 
              2003/4/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale  e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE   del
          Consiglio, del 7 giugno 1990." 
              2003/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          28  gennaio  2003,  relativa  all'abuso   di   informazioni
          privilegiate e alla manipolazione  del  mercato  (abusi  di
          mercato). 
              2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 marzo 2003, che modifica la direttiva  98/70/CE  relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. 
              2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14 aprile 2003, che  modifica  la  direttiva  98/18/CE  del
          Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni  e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 
              2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14  aprile  2003,  concernente   requisiti   specifici   di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri. 
              2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  maggio  2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati
          membri in materia di pubblicita' e  di  sponsorizzazione  a
          favore dei prodotti del tabacco. 
              2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio  2003,  recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari e alle importazioni di  sperma  di  animali
          della specie bovina. 
              2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 giugno 2003, che  modifica  la  direttiva  94/25/CE  sul
          ravvicinamento     delle     disposizioni      legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto. 
              2003/50/CE del  Consiglio,  dell'11  giugno  2003,  che
          modifica la direttiva  91/68/CEE  per  quanto  riguarda  il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.". 
              La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          dicembre 2002, n. L 355. 
              La direttiva 2000/29/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10
          luglio 2000, n. L 169. 
              La direttiva 2004/103/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          12 ottobre 2004, n. L 313. Entrata in vigore il 1° novembre
          2004. 
              La direttiva 2008/61/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
          giugno 2008, n. L 158. 
              La direttiva 2009/128/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          24 novembre 2009, n. L 309. 
              Il  regolamento  (CE)  2913/92  e'   pubblicato   nella
          G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302. Entrato in vigore il 22
          ottobre 1992. 
              Il  regolamento  (CE)  450/2008  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 4 giugno 2008, n. L 145. 
              Il testo dei commi 57, 58 e 59, dell'articolo  4  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazz.  Uff.
          27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 
              57. Presso gli uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo «sportello unico doganale»,  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni. 
              58. Ferme tutte le competenze di  legge,  lo  sportello
          unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche  in
          via telematica dagli  operatori  interessati  e  inoltra  i
          dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate  per
          un coordinato svolgimento dei  rispettivi  procedimenti  ed
          attivita'. 
              59.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con  i  Ministri  interessati  e  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti  i  termini  di   conclusione   dei   procedimenti
          amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento  delle
          operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
          fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
          a stabilirli, in una durata comunque non superiore,  con  i
          regolamenti di cui all'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241.". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  4
          novembre  2010,  n.  242  (Definizione   dei   termini   di
          conclusione dei procedimenti amministrativi che  concorrono
          all'assolvimento delle operazioni doganali di  importazione
          ed esportazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          gennaio 2011, n. 10. 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   214
          (Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente   le
          misure di protezione contro l'introduzione e la  diffusione
          nella Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
          prodotti vegetali), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2005, n. 248, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  19  maggio   2000,   n.   151
          (Attuazione  della   direttiva   98/56/CE   relativa   alla
          commercializzazione dei materiali di moltiplicazione  delle
          piante ornamentali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 giugno 2000, n. 137. 
              Il  decreto  legislativo  10  novembre  2003,  n.   386
          (Attuazione  della  direttiva  1999/105/CE  relativa   alla
          commercializzazione    dei    materiali    forestali     di
          moltiplicazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
          gennaio 2004, n. 23, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  25  giugno   2010,   n.   124
          (Attuazione   della   direttiva   2008/90   relativa   alla
          commercializzazione dei materiali di moltiplicazione  delle
          piante da frutto destinate alla produzione di frutti) ,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2010, n. 180. 
              Il  decreto  legislativo  7   luglio   2011,   n.   124
          (Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15
          luglio  2008  relativa   alla   commercializzazione   delle
          piantine di ortaggi e dei materiali di  moltiplicazione  di
          ortaggi, ad eccezione delle sementi), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
          n. 214 del 2005,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art. 2 (Definizioni).  -  1.  Ai  sensi  del  presente
          decreto si intende per: 
              a) vegetali: 
              1) le piante vive; 
              2) le parti di piante vive che comprendono: 
              a) i frutti,  in  senso  botanico,  diversi  da  quelli
          conservati con surgelamento; 
              b)  le  verdure,  diverse  da  quelle  conservate   con
          surgelamento; 
              c) i tuberi, i bulbi, i rizomi; 
              d) i fiori recisi; 
              e) i rami con foglie; 
              f) gli alberi tagliati, con foglie; 
              g) le foglie e il fogliame; 
              h) le colture di tessuti vegetali; 
              i) il polline vivo; 
              l) le gemme, le talee, le marze; 
              3) le sementi, intese in senso botanico,  come  i  semi
          destinati alla piantagione; 
              b) prodotti vegetali: i prodotti  di  origine  vegetale
          non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice,
          purche' non si tratti di vegetali; 
              c) piantagione: qualsiasi operazione  per  la  messa  a
          dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita  o
          la riproduzione o la moltiplicazione; 
              d) vegetali destinati alla piantagione: 
              1)  vegetali  gia'  piantati  e  destinati  a  rimanere
          piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione; 
              2) vegetali non ancora piantati al momento  della  loro
          introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito; 
              e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o  biotipo
          di vegetale,  animale  o  agente  patogeno  dannoso  per  i
          vegetali o i prodotti vegetali; 
              f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta  a
          dimostrare  che  le  disposizioni  previste  dal   presente
          decreto sono state rispettate; 
              g) zona protetta: una zona  del  territorio  nazionale,
          riconosciuta dall'Unione europea, nella quale: 
              1)   nonostante   condizioni   favorevoli    al    loro
          insediamento, non abbiano  carattere  endemico,  ne'  siano
          insediati, uno  o  piu'  organismi  nocivi  menzionati  nel
          presente decreto e  insediati  in  una  o  piu'  parti  del
          territorio nazionale o dell'Unione europea; 
              2)  esista  il  pericolo  di  insediamenti  di   taluni
          organismi  nocivi  a  motivo   di   condizioni   ecologiche
          favorevoli  per  quanto   riguarda   colture   particolari,
          nonostante  che  tali  organismi  non   abbiano   carattere
          endemico, ne' siano insediati  in  altre  aree  dell'Unione
          europea; 
              h) constatazione o misura ufficiale: una  constatazione
          effettuata, o un provvedimento adottato: 
              1)  da  rappresentanti  dell'organizzazione   nazionale
          ufficiale per la protezione delle piante di un Paese  terzo
          o,  sotto  la  loro  responsabilita',  da  altri   pubblici
          ufficiali   tecnicamente    qualificati    e    debitamente
          autorizzati da detto ufficio  nazionale  ufficiale  per  la
          protezione delle piante, nel caso di affermazioni o  misure
          connesse con il  rilascio  di  certificati  fitosanitari  e
          certificati  fitosanitari  di  riesportazione,  o  il  loro
          equivalente elettronico; 
              2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario
          nazionale; 
              i) punto di entrata: il luogo di  introduzione  per  la
          prima  volta  nel  territorio  doganale   comunitario   dei
          vegetali, prodotti vegetali  o  altre  voci,  ufficialmente
          riconosciuto. Puo'  trattarsi  dell'aeroporto  in  caso  di
          trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o
          fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e
          del luogo in cui si  trova  l'ufficio  doganale  competente
          della  zona  in  cui  e'  valicata  la  frontiera   interna
          comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto; 
              l)  organismo  ufficiale  del  punto  di  entrata:   il
          Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; 
              m) organismo  ufficiale  di  destinazione:  l'organismo
          ufficiale  responsabile  per   il   settore   fitosanitario
          nell'area   di   competenza   dell'ufficio   doganale    di
          destinazione; 
              n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del
          punto di entrata quale definito alla lettera i); 
              o)  ufficio  doganale  di  destinazione:  l'ufficio  di
          destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter,  paragrafo  3,
          del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione europea,
          e successive modificazioni; 
              p) partita: un numero di unita' di una  singola  merce,
          identificabile  per  l'omogeneita'  della  composizione   e
          dell'origine e facente parte di una spedizione; 
              q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da  un
          unico documento necessario per le formalita' doganali o per
          altre formalita', quale un certificato fitosanitario  unico
          o un documento o marchi alternativi  unici;  la  spedizione
          puo' essere composta da una o piu' partite; 
              r) destinazione doganale: la destinazione  doganale  ai
          sensi dell'articolo 4, punto 15 del  regolamento  (CEE)  n.
          2913/92 del 12 ottobre 1992 del Consiglio,  che  istituisce
          un codice doganale comunitario, e successive modificazioni,
          di seguito denominato «Codice doganale comunitario»; 
              s) transito: la circolazione  delle  merci  soggette  a
          controllo doganale da un  punto  all'altro  del  territorio
          doganale  di  cui  all'articolo  91  del  Codice   doganale
          comunitario; 
              t)  centro  aziendale:   unita'   produttiva   autonoma
          stabilmente  costituita  presso  la  quale  sono  tenuti  i
          registri ed i documenti previsti; 
              t-bis) campo di produzione:  unita'  produttiva,  anche
          temporanea, dipendente da un centro aziendale". 
              u) mercato locale: commercializzazione  effettuata  dai
          «piccoli  produttori»  nell'ambito  del  territorio   della
          provincia ove e' ubicata l'azienda; 
              v) vegetali  preparati  e  pronti  per  la  vendita  al
          consumatore finale: le piante o le  loro  parti  destinate,
          direttamente o tramite la rete commerciale, al  consumatore
          finale  non  coinvolto   professionalmente   nel   processo
          produttivo.".