IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  favorire   la   crescita,   lo   sviluppo   e   la
competitivita' nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e  dei
trasporti, nonche' per il riordino degli incentivi per la crescita  e
lo  sviluppo  sostenibile  finalizzate  ad  assicurare,  nell'attuale
situazione  di  crisi  internazionale  ed  in  un'ottica  di   rigore
finanziario e di effettivo  rilancio  dello  sviluppo  economico,  un
immediato e significativo sostegno e  rinnovato  impulso  al  sistema
produttivo del Paese, anche al fine di garantire  il  rispetto  degli
impegni assunti in sede europea indispensabili,  nell'attuale  quadro
di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento  dei  connessi
obiettivi di stabilita' e di crescita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dello  sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  giustizia,   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  per  la  cooperazione
internazionale e  l'integrazione  e  per  gli  affari  regionali,  il
turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di  obbligazioni
e di titoli di debito da parte  delle  societa'  di  progetto-project
                                bond 
  1. Gli  interessi  delle  obbligazioni  di  progetto  emesse  dalle
societa' di cui all'articolo 157 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i
titoli del debito pubblico. 
  2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti:  «e
dalle societa' di cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163». 
  3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate in relazione alle emissioni  di  obbligazioni  e  titoli  di
debito da parte delle societa' di cui all'articolo  157  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.  163,  nonche'  le  relative  eventuali
surroghe,  postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni   anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro,  ipotecarie
e catastali in misura fissa di cui  rispettivamente  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3,  si  applicano  alle
obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni  ai  sensi  dell'articolo
157 anche ai fini  del  rifinanziamento  del  debito  precedentemente
contratto per la  realizzazione  dell'infrastruttura  o  delle  opere
connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare.