(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  18
                         MAGGIO 2012, N. 63 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n.  250,»e'  inserita
la seguente: «nonche'»  e  le  parole:  «che  la  testata  edita  sia
venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il  30  per
cento delle copie distribuite» sono sostituite dalle  seguenti:  «che
la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella  misura
di almeno il 25 per cento delle copie distribuite»; 
    al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «cinque  regioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre regioni»; 
    al comma 4, lettera a), la  parola:  «dipendente»  e'  sostituita
dalla  seguente:  «dipendenti»  e  dopo  le  parole:  «mantenendo  il
requisito della prevalenza dei giornalisti»e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «. Le cooperative devono comunque  essere  in  possesso  del
requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di  riferimento
dei contributi»; 
    dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. A decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2012,  il
requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere  a)  e
b), della legge  7  agosto  1990,  n.  250,  non  e'  richiesto  alle
cooperative di  giornalisti  che  si  costituiscono  ai  sensi  degli
articoli 5 e 6 della legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al  contratto  di
cessione in uso ovvero acquistino la testata  che  ha  avuto  accesso
entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
novembre 2010, n. 223. Le cooperative di  giornalisti  sono  esentate
dalla condizione prevista dall'articolo 1,  comma  460,  lettera  a),
della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  nel  caso  di  subentro  al
contratto di cessione in uso della testata. 
  7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  17  maggio
1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite  le
seguenti:  ",  delle  cooperative  che  operano  nel  settore   dello
spettacolo, dell'informazione e del tempo libero"». 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis (Contributi a favore di periodici  italiani  pubblicati
all'estero). - 1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul  pertinente
capitolo del bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1,  a
decorrere dai contributi relativi all'anno 2012,  e'  autorizzata  la
corresponsione dell'importo complessivo di  2  milioni  di  euro,  in
ragione  d'anno,  di  contributi  a  favore  di  periodici   italiani
pubblicati all'estero da almeno  tre  anni  e  di  pubblicazioni  con
periodicita'  almeno  trimestrale   edite   in   Italia   e   diffuse
prevalentemente  all'estero  da  almeno  tre  anni,   anche   tramite
abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. 
  2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma  1
e'  determinata  tenendo  conto  della  loro  diffusione  presso   le
comunita' italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della
lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla  promozione
del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 
  3.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli  affari
esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e  le
modalita' per la concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1,
tenendo conto del numero  di  uscite  annue,  del  numero  di  pagine
pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale,  e
riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo  di  cui
al  comma  1  alle  testate  che  esprimono  specifiche  appartenenze
politiche, culturali e religiose. 
  4.  E'  istituita  una  commissione  incaricata  di  accertare   la
sussistenza dei requisiti di  ammissione  ai  contributi  di  cui  al
presente articolo e  di  deliberarne  la  liquidazione,  composta  da
rappresentanti della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministero  degli  affari  esteri,  in   pari   numero,   nonche'   da
rappresentanti del  Consiglio  generale  degli  italiani  all'estero,
della Federazione unitaria della stampa  italiana  all'estero,  della
Federazione  nazionale  della  stampa  italiana  e   della   Consulta
nazionale delle associazioni  di  emigrazione.  Ai  componenti  della
commissione non spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese  comunque
denominato ed  alle  spese  di  funzionamento  si  provvede  con  gli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri  per
il bilancio dello Stato». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «dei  Ministri»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  salvo  quanto  disposto  dal  comma  4  del   presente
articolo»; 
    al comma 2, lettera  a),  le  parole  da:  «una  quota»  fino  a:
«distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50
per  cento  esclusivamente  dei  costi  sostenuti  per  il  personale
dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro  annui  e
di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per  ogni
poligrafico assunti con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato,
per l'acquisto della carta, per la stampa,  per  gli  abbonamenti  ai
notiziari delle agenzie di stampa e per la  distribuzione»,  l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'importo  complessivo  di  tale
quota non puo' comunque essere  superiore  a  2.500.000  euro  per  i
quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e  per
le imprese editrici di giornali quotidiani  di  cui  all'articolo  3,
comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 euro per
i periodici» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le  condizioni,  i
termini e le modalita' di applicazione della presente lettera»; 
    al comma 2, lettera b), le parole da: «una quota» fino  a:  «0,35
euro per i periodici» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino
a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20
euro per i quotidiani locali e a  0,40  euro  per  i  periodici»,  le
parole:  «3.500.000  di  euro»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«3.500.000 euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le  condizioni,  i
termini e le modalita' di applicazione della presente lettera»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma  1,  lettera  b-bis),  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno
2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il contributo  fino
al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla  legge
14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in  tal  caso  prioritariamente
nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  per  il  riparto
percentuale fra gli aventi diritto»; 
    al comma 6, le parole:  «80  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «l'80  per  cento»  e  le  parole:  «50  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, al primo periodo, le parole: «che  abbiano  percepito
per l'anno 2011 i contributi» sono  soppresse,  dopo  le  parole:  «e
successive modificazioni,» sono inserite le  seguenti:  «che  abbiano
percepito i contributi per l'anno 2011,»  e  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «La testata deve comunque essere accessibile
on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione
quotidiana composta da informazione  autoprodotta  per  almeno  dieci
articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per
i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite  per
i quindicinali e 9 per i mensili»; 
    al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai  fini
degli adempimenti relativi all'iscrizione della  testata  in  formato
digitale al registro degli operatori  di  comunicazione,  si  applica
l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima  esenzione
ivi prevista si applica anche con riferimento agli  obblighi  di  cui
all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata
sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con
lo stesso marchio editoriale, l'impresa non e' tenuta  all'iscrizione
di entrambe le testate ma  solo  a  dare  apposita  comunicazione  al
registro degli operatori di comunicazione»; 
    al  comma  3,  le  parole:   «nell'ambito   del   tetto   globale
specificato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'importo
complessivo di cui»; 
    al  comma  4,  terzo  periodo,  le  parole:  «e'  oggetto»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono oggetto»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei  servizi  di
media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, dopo le  parole:  "dall'editoria  elettronica  e
annuaristica anche per il  tramite  di  internet"  sono  inserite  le
seguenti: ", da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche
in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori  di  ricerca,
da piattaforme sociali e di condivisione,". 
  5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della  legge
31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di
pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi
o da diffondere su giornali quotidiani o periodici," sono inserite le
seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,"». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art.  3-bis  (Semplificazioni  per  periodici   web   di   piccole
dimensioni). - 1. Le  testate  periodiche  realizzate  unicamente  su
supporto informatico e diffuse unicamente per via  telematica  ovvero
on line, i cui editori non  abbiano  fatto  domanda  di  provvidenze,
contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui  da
attivita' editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono  soggette
agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio  1948,
n. 47,  dall'articolo  1  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e
successive modificazioni, e dall'articolo  16  della  legge  7  marzo
2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di  cui  alla
delibera  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n.
666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 
  2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale  si
intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e  vendita  in  qualsiasi
forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti  a  pagamento,  da
pubblicita'  e  sponsorizzazioni,  da  contratti  e  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «La
gestione degli strumenti  informatici  e  della  rete  telematica  e'
svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con  la  partecipazione  di
tutti i componenti della filiera distributiva, editori,  distributori
e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo  sviluppo  della
rete, la gestione dati e i costi di collegamento»; 
    al comma 3, al primo periodo,  le  parole:  «dal  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico»  e  il  terzo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: «Dall'applicazione del presente comma devono
derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente,
e' ridotta  l'autorizzazione  di  spesa  relativa  allo  stanziamento
accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri,  ai   sensi   dell'articolo   10-sexies,   comma   2,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2010,  n.  25.  I  risparmi
derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
precedente periodo, da accertarsi con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato,  sono
destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  le
finalita' di cui al comma 1, nonche' per le  ulteriori  politiche  di
sostegno e sviluppo del settore editoriale»; 
    al comma 6, dopo la parola: «derivare» sono inserite le seguenti:
«nuovi o maggiori». 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art.  5-bis  (Semplificazioni  in  materia  di  editoria  per   le
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le  associazioni
d'arma e combattentistiche). - 1. Al fine di semplificare  il  quadro
normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti
editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle
spedizioni postali di stampe promozionali e  propagandistiche,  anche
finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in  abbonamento  postale,
effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini  di  lucro
individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  24  dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni  d'arma
e combattentistiche, puo' essere applicato  il  medesimo  trattamento
tariffario previsto, a favore dei soggetti  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del  2003,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto  del  Ministro
delle  comunicazioni  13  novembre  2002,  recante  "Prezzi  per   la
spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al  registro
nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  291  del  12  dicembre  2002.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non  si  applica  la
disposizione  relativa  ai  rimborsi  alla  societa'  Poste  italiane
S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2004, n. 46». 
  All'articolo 6, comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
lettere: 
    «d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416; 
    d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62; 
    d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio
1983, n. 48».