IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 35, comma 2, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503; 
  Vista la raccomandazione n.  98/376/CE  del  Consiglio  dell'Unione
europea del 4 giugno 1998; 
  Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche  all'articolo  381  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica dopo la  parola:  «Strutture»  e'  inserita  una
virgola e la parola: «contrassegno»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione
e la  sosta  dei  veicoli  a  servizio  delle  persone  invalide  con
capacita' di deambulazione  impedita,  o  sensibilmente  ridotta,  il
comune rilascia apposita autorizzazione in deroga,  previo  specifico
accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa  nota   mediante
l'apposito  contrassegno  invalidi   denominato:   "contrassegno   di
parcheggio  per  disabili"  conforme  al   modello   previsto   dalla
raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del  4
giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno  e'  strettamente
personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore  su
tutto il territorio nazionale. In caso di  utilizzazione,  lo  stesso
deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo,
in modo che sia chiaramente visibile per i  controlli.  L'indicazione
delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota  mediante  il
segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»; 
    c) al comma 3: 
      1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria
Locale» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'ufficio  medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale»; 
      2) dopo le parole: «capacita' di deambulazione»  sono  inserite
le seguenti: «impedita o»; 
      3) gli ultimi due periodi sono soppressi; 
    d) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Trascorso  tale  periodo  e'  consentita  l'emissione  di  un  nuovo
contrassegno a tempo  determinato,  previa  ulteriore  certificazione
medica rilasciata dall'ufficio medico-legale  dell'Azienda  Sanitaria
Locale di appartenenza che attesti che le  condizioni  della  persona
invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Nei  casi  in  cui
ricorrono  particolari  condizioni  di  invalidita'   della   persona
interessata, il comune  puo',  con  propria  ordinanza,  assegnare  a
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato  da  apposita
segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per
disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale
agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di
sosta privato accessibile, nonche'  fruibile,  puo'  essere  concessa
nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro  specifica  richiesta
da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
Il comune  puo'  inoltre  stabilire,  anche  nell'ambito  delle  aree
destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un  numero
di posti destinati alla  sosta  gratuita  degli  invalidi  muniti  di
contrassegno superiore al limite minimo  previsto  dall'articolo  11,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1996,
n. 503, e prevedere, altresi',  la  gratuita'  della  sosta  per  gli
invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati  o
indisponibili gli stalli a loro riservati.»; 
    f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori  pubblici  sentito
il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sentito  il  Ministro  della
salute». 
 
          Avvertenze: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
                «2. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          e' autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme  del
          regolamento  per  l'esecuzione  del  presente  codice  alle
          direttive comunitarie ed  agli  accordi  internazionali  in
          materia. Analogamente il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' autorizzato ad adeguare con propri decreti
          le norme regolamentari relative alle  segnalazioni  di  cui
          all'art. 44.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1996,  n.  503  recante:  Regolamento  recante  norme   per
          l'eliminazione   delle   barriere   architettoniche   negli
          edifici, spazi e  servizi  pubblici,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1996, n. 227, S.O; 
              La   raccomandazione   n.   98/76/CE   del    Consiglio
          dell'Unione   europea   del   4   giugno   1998,   recante:
          Raccomandazione  del  Consiglio  su  un   contrassegno   di
          parcheggio per disabili, e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  12
          giugno 1998, n. L 167. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                «Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a  centri
          storici. 
              1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per  la
          circolazione e la sosta di veicoli a  servizio  di  persone
          invalide, ovvero per il transito  e  la  sosta  in  zone  a
          traffico limitato, e che devono essere esposti su  veicoli,
          contengono  i  soli  dati  indispensabili  ad   individuare
          l'autorizzazione  rilasciata  e  senza   l'apposizione   di
          diciture dalle quali puo'  essere  individuata  la  persona
          fisica interessata. 
              2. Per fini  di  cui  al  comma  1,  le  generalita'  e
          l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
          sui contrassegni con modalita' che non consentono  la  loro
          diretta  visibilita'  se  non  in  caso  di  richiesta   di
          esibizione o di necessita' di accertamento. 
              3. La disposizione di cui al comma 2 si  applica  anche
          in caso di fissazione a qualunque titolo di un  obbligo  di
          esposizione  sui  veicoli  di   copia   del   libretto   di
          circolazione o di altro documento. 
              4.  Per  il  trattamento  dei  dati  raccolti  mediante
          impianti per la rilevazione degli  accessi  di  veicoli  ai
          centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano,
          altresi', ad applicarsi le  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  58  della  legge  29
          luglio 2010, n. 120: 
                «Art.  58.  (Modifiche  all'art.  74  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo   30   giugno   2003,   n.   196,   concernente
          contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide) 
              1. All'art. 74 del codice in materia di protezione  dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture  dai
          quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione
          per effetto  della  sola  visione  del  contrassegno»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di diciture  dalle  quali  puo'
          essere individuata la persona fisica interessata»; 
                b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «2. Per fini di cui al comma 1,  le  generalita'  e
          l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
          sui contrassegni con modalita' che non consentono  la  loro
          diretta  visibilita'  se  non  in  caso  di  richiesta   di
          esibizione o di necessita' di accertamento».". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
          1992, n. 495,  recante:  Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice  della  strada,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) (abrogata) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si riporta il testo dell'art. 381 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  381.   (Art.   188   Cod.   Str.)   Strutture,
          contrassegno e segnaletica per la mobilita'  delle  persone
          invalide. 
              1. Ai fini di cui all'art. 188, comma  1,  del  codice,
          gli  enti  proprietari  della  strada  devono  allestire  e
          mantenere funzionali ed efficienti tutte le  strutture  per
          consentire  ed  agevolare  la   mobilita'   delle   persone
          invalide. 
              2. Per  la  circolazione  e  la  sosta  dei  veicoli  a
          servizio  delle   persone   invalide   con   capacita'   di
          deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il  comune
          rilascia  apposita   autorizzazione   in   deroga,   previo
          specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e'  resa
          nota mediante l'apposito contrassegno invalidi  denominato:
          "contrassegno per  parcheggio  per  disabili"  conforme  al
          modello previsto dalla  raccomandazione  n.  98/376/CE  del
          Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla
          figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale,  non
          e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto
          il territorio  nazionale.  In  caso  di  utilizzazione,  lo
          stesso deve  essere  esposto,  in  originale,  nella  parte
          anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile
          per i controlli. L'indicazione delle strutture  di  cui  al
          comma 1 deve  essere  resa  nota  mediante  il  segnale  di
          "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5. 
              3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma
          2, l'interessato deve presentare  domanda  al  sindaco  del
          comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare  sotto
          la propria responsabilita' i dati personali e gli  elementi
          oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la
          certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale
          dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla  quale
          risulta che nella  visita  medica  e'  stato  espressamente
          accertato  che  la  persona  per  la  quale  viene  chiesta
          l'autorizzazione ha effettiva  capacita'  di  deambulazione
          impedita  o  sensibilmente  ridotta.  L'autorizzazione   ha
          validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con  la  presentazione
          del  certificato  del  medico  curante  che   confermi   il
          persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato  luogo
          al rilascio. 
              4 . Per le persone  invalide  a  tempo  determinato  in
          conseguenza di infortunio o per  altre  cause  patologiche,
          l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato
          con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso,  la
          relativa  certificazione   medica   deve   specificare   il
          presumibile periodo di durata della invalidita'.  Anche  le
          autorizzazioni temporanee possono  essere  rinnovate  cosi'
          come previsto  dal  comma  3.  Trascorso  tale  periodo  e'
          consentita l'emissione di un  nuovo  contrassegno  a  tempo
          determinato,   previa   ulteriore   certificazione   medica
          rilasciata    dall'ufficio    medico-legale    dell'Azienda
          Sanitaria  Locale  di  appartenenza  che  attesti  che   le
          condizioni   della   persona   invalida    danno    diritto
          all'ulteriore rilascio. 
              5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni  di
          invalidita' della persona interessata, il comune puo',  con
          propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un  adeguato
          spazio  di  sosta  individuato  da   apposita   segnaletica
          indicante gli estremi del "contrassegno di  parcheggio  per
          disabili" del soggetto autorizzato ad  usufruirne  (fig.II.
          79/a).  Tale  agevolazione,   se   l'interessato   non   ha
          disponibilita' di uno spazio di sosta  privato  accessibile
          nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone  ad  alta
          densita' di traffico, dietro specifica richiesta  da  parte
          del  detentore  del   "contrassegno   di   parcheggio   per
          disabili".  Il  comune  puo'   inoltre   stabilire,   anche
          nell'ambito delle aree destinate a parcheggio  a  pagamento
          gestite in concessione, un numero di posti  destinati  alla
          sosta  gratuita  degli  invalidi  muniti  di   contrassegno
          superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma  5,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
          n. 503, e prevedere altresi' la gratuita' della  sosta  per
          gli invalidi nei parcheggi a  pagamento  qualora  risultino
          gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. 
              6.  Gli  schemi  delle  strutture  e  le  modalita'  di
          segnalamento  delle  stesse,  nonche'   le   modalita'   di
          apposizione  della  segnaletica  necessaria  e  quant'altro
          utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma  1,
          sono  determinati  con   apposito   disciplinare   tecnico,
          approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          sentito il Ministro della salute.