( (Articolo 1, comma 1, lettera b) ) ALLEGATO 4 PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovra' essere determinata riferendosi alla totalita' dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Il set di parametri analitici da ricercare dovra' essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attivita' antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonche' di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare e' quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare puo' essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorita' competente in considerazione delle attivita' antropiche pregresse. Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non e' richiesto che, nella totalita' dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'Allegato 1, potra' selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. I parametri da considerare sono i seguenti: -------------------------------------------------- Arsenico; | -------------------------------------------------| Cadmio; | -------------------------------------------------| Cobalto; | -------------------------------------------------| Nichel; | -------------------------------------------------| Piombo; | -------------------------------------------------| Rame; | -------------------------------------------------| Zinco; | -------------------------------------------------| Mercurio; | -------------------------------------------------| Idrocarburi C>12; | -------------------------------------------------| Cromo totale; | -------------------------------------------------| Cromo VI; | -------------------------------------------------| Amianto; | -------------------------------------------------| BTEX* | -------------------------------------------------| IPA* | -------------------------------------------------| * Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo | si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture | viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti| che possono aver influenzato le caratteristiche| del sito mediante ricaduta delle emissioni in| atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli| elencati nella abella 1 Allegato 5 Parte Quarta,| Titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006 e| s.m.i.. | -------------------------------------------------- Tabella 4.1 I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilita' di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il piu' prossimo ai valori di cui sopra. Il rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, e' garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava: - se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione - se la concentrazione di inquinanti e' compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale). Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant'altro, e nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, si dovra' tenere conto della normativa previgente in materia, ovvero l'art. 5, comma 11-bis, della legge n. 84 del 1994 e s.m.i.. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per nuove attivita' di riempimenti e reinterri, ad esempio ritombamento di cave, in condizioni di falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale si dovra' utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda piu' un metro di franco materiale da scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica gia' avviati, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Per ritombamenti e reinterri pregressi rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento, in condizioni di falda affiorante e subaffiorante non si applica quanto descritto nel paragrafo precedente. Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti e' compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e' possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali. Qualora si rilevi il superamento di uno o piu' limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e' fatta salva la possibilita' del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi gia' valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale. In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sara' consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualita' del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale e' stato verificato che il superamento dei limiti e' dovuto a fondo naturale.