La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione 
 
  1.   In    attuazione    dell'articolo    6    della    Convenzione
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro   la   corruzione,
adottata dalla Assemblea generale  dell'ONU  il  31  ottobre  2003  e
ratificata ai sensi della legge  3  agosto  2009,  n.  116,  e  degli
articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,  fatta  a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi  della  legge  28
giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale,
l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di
svolgere,  con  modalita'  tali  da  assicurare  azione   coordinata,
attivita'  di  controllo,  di  prevenzione  e  di   contrasto   della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
  2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita'
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e  successive  modificazioni,  di
seguito denominata «Commissione»,  opera  quale  Autorita'  nazionale
anticorruzione, ai sensi  del  comma  1  del  presente  articolo.  In
particolare, la Commissione: 
    a)  collabora  con  i  paritetici  organismi  stranieri,  con  le
organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
    b) approva il  Piano  nazionale  anticorruzione  predisposto  dal
Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c); 
    c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli
interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 
    d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e  a  tutte
le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
in materia di conformita' di  atti  e  comportamenti  dei  funzionari
pubblici alla legge, ai  codici  di  comportamento  e  ai  contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
    e) esprime pareri facoltativi in materia  di  autorizzazioni,  di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165,  e
successive modificazioni, allo svolgimento di  incarichi  esterni  da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti  pubblici
nazionali, con particolare  riferimento  all'applicazione  del  comma
16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo; 
    f)  esercita  la  vigilanza   e   il   controllo   sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate  dalle  pubbliche
amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e  sul
rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa
previste dai commi da 15 a 36 del presente  articolo  e  dalle  altre
disposizioni vigenti; 
    g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31
dicembre  di  ciascun  anno,  sull'attivita'   di   contrasto   della
corruzione  e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione   e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la
Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di  notizie,
informazioni, atti e  documenti  alle  pubbliche  amministrazioni,  e
ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di  cui
ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza
dell'attivita' amministrativa previste dai  commi  da  15  a  36  del
presente articolo e  dalle  altre  disposizioni  vigenti,  ovvero  la
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le  amministrazioni
interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma. 
  4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee  di
indirizzo  adottate  dal  Comitato  interministeriale   istituito   e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
    a)  coordina  l'attuazione  delle  strategie  di  prevenzione   e
contrasto  della  corruzione  e   dell'illegalita'   nella   pubblica
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 
    b) promuove  e  definisce  norme  e  metodologie  comuni  per  la
prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi
e i progetti internazionali; 
    c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di
assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui  alla  lettera
a); 
    d) definisce modelli  standard  delle  informazioni  e  dei  dati
occorrenti  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dalla
presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione  ed
analisi informatizzata; 
    e) definisce criteri per assicurare la  rotazione  dei  dirigenti
nei settori particolarmente esposti  alla  corruzione  e  misure  per
evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi  nominativi
in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 
  5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e  trasmettono
al Dipartimento della funzione pubblica: 
    a) un piano di prevenzione  della  corruzione  che  fornisce  una
valutazione del  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi  volti  a
prevenire il medesimo rischio; 
    b)  procedure  appropriate  per   selezionare   e   formare,   in
collaborazione   con   la    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in   settori
particolarmente esposti alla  corruzione,  prevedendo,  negli  stessi
settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 
  6. Ai fini della predisposizione del  piano  di  prevenzione  della
corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle
linee  guida  contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla
Commissione. 
  7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua,  di  norma
tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in  servizio,
il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti
locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   e'
individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata
determinazione. 
  8. L'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di  ogni  anno,
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,  curandone
la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.  L'attivita'
di elaborazione  del  piano  non  puo'  essere  affidata  a  soggetti
estranei  all'amministrazione.  Il  responsabile,  entro  lo   stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui
al comma 11. La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata
adozione delle  procedure  per  la  selezione  e  la  formazione  dei
dipendenti    costituiscono    elementi    di    valutazione    della
responsabilita' dirigenziale. 
  9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: 
    a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al  comma
16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione,
anche   raccogliendo   le   proposte   dei    dirigenti,    elaborate
nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16,  comma  1,
lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
    b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera
a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle  decisioni
idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
    c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate
ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del
responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato  a  vigilare
sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 
    d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
    e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i  soggetti  che
con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono   interessati   a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di  vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni
di  parentela  o  affinita'   sussistenti   tra   i   titolari,   gli
amministratori, i soci e i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 
    f)  individuare  specifici  obblighi  di  trasparenza   ulteriori
rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
  10. Il responsabile individuato  ai  sensi  del  comma  7  provvede
anche: 
    a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e  della  sua
idoneita', nonche' a proporre la modifica dello  stesso  quando  sono
accertate significative violazioni delle prescrizioni  ovvero  quando
intervengono   mutamenti   nell'organizzazione    o    nell'attivita'
dell'amministrazione; 
    b)  alla  verifica,  d'intesa  con   il   dirigente   competente,
dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici  preposti  allo
svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio
che siano commessi reati di corruzione; 
    c) ad individuare il  personale  da  inserire  nei  programmi  di
formazione di cui al comma 11. 
  11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  utilizzando  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione  dei
dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni   statali   sui   temi
dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti  pubblici
chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'  elevato,  sulla  base
dei piani adottati dalle  singole  amministrazioni,  il  rischio  che
siano commessi reati di corruzione. 
  12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un
reato di corruzione accertato con sentenza passata in  giudicato,  il
responsabile individuato ai sensi del comma 7 del  presente  articolo
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.165,  e  successive   modificazioni,   nonche'   sul   piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale  e  all'immagine  della
pubblica  amministrazione,  salvo  che  provi   tutte   le   seguenti
circostanze: 
    a) di avere predisposto, prima della commissione  del  fatto,  il
piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai
commi 9 e 10 del presente articolo; 
    b) di aver  vigilato  sul  funzionamento  e  sull'osservanza  del
piano. 
  13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile  individuato
ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla  sospensione  dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad
un massimo di sei mesi. 
  14. In caso di ripetute  violazioni  delle  misure  di  prevenzione
previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma  7
del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  e  successive   modificazioni,
nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione,
da  parte  dei  dipendenti  dell'amministrazione,  delle  misure   di
prevenzione previste dal  piano  costituisce  illecito  disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai  sensi
del  comma  7  del  presente   articolo   pubblica   nel   sito   web
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta   e   la   trasmette   all'organo   di   indirizzo    politico
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo  politico
lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,
quest'ultimo riferisce sull'attivita'. 
  15. Ai fini della presente  legge,  la  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa, che costituisce livello essenziale delle  prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai  sensi  dell'articolo  117,
secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  secondo   quanto
previsto all'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,
n.150,  e'  assicurata  mediante  la  pubblicazione,  nei  siti   web
istituzionali delle  pubbliche  amministrazioni,  delle  informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, secondo  criteri  di  facile
accessibilita',  completezza  e  semplicita'  di  consultazione,  nel
rispetto delle disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di
segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.  Nei  siti  web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
relativi bilanci e conti  consuntivi,  nonche'  i  costi  unitari  di
realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi
erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la  vigilanza  sui
contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,  che  ne  cura
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 
  16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  da  ultimo  modificato  dal
comma  42  del  presente  articolo,  nell'articolo  54   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11
del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  le  pubbliche
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui  al  comma  15
del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: 
    a) autorizzazione o concessione; 
    b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
    c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonche'  attribuzione  di  vantaggi  economici  di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
    d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del  personale  e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24  del  citato  decreto
legislativo n.150 del 2009. 
  17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di
gara o lettere di invito  che  il  mancato  rispetto  delle  clausole
contenute nei protocolli di  legalita'  o  nei  patti  di  integrita'
costituisce causa di esclusione dalla gara. 
  18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili  e  militari,
agli avvocati  e  procuratori  dello  Stato  e  ai  componenti  delle
commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli  incarichi
e la nullita'  degli  atti  compiuti,  la  partecipazione  a  collegi
arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico. 
  19. Il comma 1 dell'articolo 241  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.   Le   controversie   su   diritti   soggettivi,    derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi,
forniture, concorsi di  progettazione  e  di  idee,  comprese  quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo  bonario  previsto
dall'articolo  240,  possono  essere  deferite  ad  arbitri,   previa
autorizzazione   motivata   da   parte   dell'organo    di    governo
dell'amministrazione.  L'inclusione  della  clausola  compromissoria,
senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con  cui  e'
indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito,  o
il  ricorso  all'arbitrato,  senza  preventiva  autorizzazione,  sono
nulli». 
  20.  Le  disposizioni  relative  al  ricorso  ad  arbitri,  di  cui
all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n.163, come sostituito  dal  comma  19  del  presente
articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni
e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una
societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata  o
collegata  a  una  societa'  a  partecipazione  pubblica,  ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice  civile,  o  che  comunque  abbiano  ad
oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci
pubblici.   A   tal   fine,    l'organo    amministrativo    rilascia
l'autorizzazione di cui al  citato  comma  1  dell'articolo  241  del
codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come  sostituito
dal comma 19 del presente articolo. 
  21. La nomina degli arbitri per la risoluzione  delle  controversie
nelle  quali  e'  parte  una  pubblica  amministrazione  avviene  nel
rispetto dei principi di pubblicita' e  di  rotazione  e  secondo  le
modalita' previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre
che nel rispetto delle disposizioni del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili. 
  22.  Qualora  la  controversia  si   svolga   tra   due   pubbliche
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente
tra dirigenti pubblici. 
  23.  Qualora  la  controversia  abbia  luogo   tra   una   pubblica
amministrazione e un privato, l'arbitro  individuato  dalla  pubblica
amministrazione e' scelto preferibilmente tra i  dirigenti  pubblici.
Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione  nominare
un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la  nomina  e'  disposta,
con provvedimento  motivato,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 
  24. La pubblica amministrazione  stabilisce,  a  pena  di  nullita'
della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente  pubblico  per
l'attivita' arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante
agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il  dirigente
e' acquisita  al  bilancio  della  pubblica  amministrazione  che  ha
indetto la gara. 
  25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a  24  non  si  applicano
agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge. 
  26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano  anche  ai
procedimenti posti in essere in deroga alle  procedure  ordinarie.  I
soggetti che operano in deroga e che non dispongono  di  propri  siti
web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai  citati  commi
15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle  quali
sono nominati. 
  27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei  commi  15  e  16  sono
trasmesse in via telematica alla Commissione. 
  28.  Le  amministrazioni  provvedono   altresi'   al   monitoraggio
periodico  del  rispetto  dei  tempi  procedimentali  attraverso   la
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del  monitoraggio
sono  consultabili   nel   sito   web   istituzionale   di   ciascuna
amministrazione. 
  29. Ogni amministrazione pubblica rende noto,  tramite  il  proprio
sito web istituzionale, almeno  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze
ai  sensi  dell'articolo  38  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre  2000,  n.445,  e  successive  modificazioni,   e   ricevere
informazioni circa i provvedimenti e  i  procedimenti  amministrativi
che lo riguardano. 
  30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina  del  diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7
agosto  1990,  n.241,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di  rendere  accessibili
in   ogni   momento   agli   interessati,   tramite   strumenti    di
identificazione informatica di cui  all'articolo  65,  comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive
modificazioni,  le  informazioni  relative  ai  provvedimenti  e   ai
procedimenti amministrativi che li riguardano,  ivi  comprese  quelle
relative allo  stato  della  procedura,  ai  relativi  tempi  e  allo
specifico ufficio competente in ogni singola fase. 
  31.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per le  materie  di  competenza,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuate le informazioni  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione dei commi 15  e  16  del  presente  articolo  e  le
relative modalita' di pubblicazione, nonche' le indicazioni  generali
per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme  le  disposizioni
in materia di pubblicita' previste  dal  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163. 
  32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),
del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso
tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura
proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a
presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i
tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo
delle somme liquidate.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali
informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in
tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato
digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare,
anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le  amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni  all'Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture,
che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia
di stazione appaltante  e  per  regione.  L'Autorita'  individua  con
propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le   relative
modalita' di trasmissione.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco  delle
amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in
tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma  11,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni di cui al  comma  31  costituisce
violazione  degli  standard  qualitativi  ed   economici   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20  dicembre  2009,
n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.
Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei  contenuti  sugli  strumenti
informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. 
  34. Le disposizioni  dei  commi  da  15  a  33  si  applicano  alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  agli
enti pubblici nazionali,  nonche'  alle  societa'  partecipate  dalle
amministrazioni  pubbliche  e  dalle  loro  controllate,   ai   sensi
dell'articolo  2359  del  codice  civile,  limitatamente  alla   loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
dell'Unione europea. 
  35. Il Governo e' delegato ad  adottare,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  per  il
riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,  mediante  la  modifica   o   l'integrazione   delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di
pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che  prevedono
obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche; 
    b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle
risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle
funzioni amministrative; 
    c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o  comunque  di
esercizio di  poteri  di  indirizzo  politico,  di  livello  statale,
regionale  e  locale.  Le  dichiarazioni  oggetto  di   pubblicazione
obbligatoria di cui alla  lettera  a)  devono  concernere  almeno  la
situazione  patrimoniale  complessiva   del   titolare   al   momento
dell'assunzione  della  carica,  la  titolarita'   di   imprese,   le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro  il
secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da'  diritto
l'assunzione della carica; 
    d)   ampliamento   delle   ipotesi   di   pubblicita',   mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai
titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  sia  con  riferimento  a
quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con
riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta
collaborazione; 
    e)   definizione   di   categorie   di   informazioni   che    le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita'  di  elaborazione
dei relativi formati; 
    f) obbligo di  pubblicare  tutti  gli  atti,  i  documenti  e  le
informazioni di cui al presente comma anche  in  formato  elettronico
elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di  dati  aperti
si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line
in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il  piu'
ampio riutilizzo anche a fini statistici e la  ridistribuzione  senza
ulteriori  restrizioni  d'uso,  di  riuso  o  di  diffusione  diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'; 
    g) individuazione, anche mediante  integrazione  e  coordinamento
della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento
per ciascuna pubblicazione obbligatoria; 
    h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione  della
disciplina vigente, delle responsabilita' e  delle  sanzioni  per  il
mancato,  ritardato  o  inesatto  adempimento   degli   obblighi   di
pubblicazione. 
  36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi
del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale  delle
prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche  a  fini   di
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della  cattiva
amministrazione, a norma dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera
m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'  esercizio  della
funzione di coordinamento informativo statistico  e  informatico  dei
dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale,  di   cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 
  37. All'articolo 1 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al  comma
1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con  un  livello
di garanzia non inferiore a  quello  cui  sono  tenute  le  pubbliche
amministrazioni in forza delle  disposizioni  di  cui  alla  presente
legge». 
  38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se  ravvisano  la  manifesta
irricevibilita', inammissibilita',  improcedibilita'  o  infondatezza
della   domanda,   le   pubbliche   amministrazioni   concludono   il
procedimento  con  un  provvedimento  espresso   redatto   in   forma
semplificata, la cui motivazione  puo'  consistere  in  un  sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo». 
  39. Al fine di  garantire  l'esercizio  imparziale  delle  funzioni
amministrative  e  di  rafforzare  la  separazione  e  la   reciproca
autonomia tra organi di indirizzo politico e  organi  amministrativi,
le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le  aziende  e  le
societa' partecipate dallo Stato e  dagli  altri  enti  pubblici,  in
occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo  36,
comma 3,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
successive modificazioni, comunicano al Dipartimento  della  funzione
pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione,
tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite  a
persone, anche esterne alle  pubbliche  amministrazioni,  individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico  senza  procedure
pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono  nella  relazione
annuale al Parlamento di cui al citato  articolo  36,  comma  3,  del
decreto legislativo  n.  165  del  2001,  e  vengono  trasmessi  alla
Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14  del  presente
articolo. 
  40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma  39
si intendono parte integrante dei  dati  comunicati  al  Dipartimento
della funzione pubblica. 
  41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo  l'articolo
6 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del
procedimento e i titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i
pareri, le valutazioni tecniche, gli  atti  endoprocedimentali  e  il
provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di
interessi,   segnalando   ogni   situazione   di   conflitto,   anche
potenziale». 
  42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi  regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  interessati,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri
differenziati  in  rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli
professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»; 
    b) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «o
situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di   interessi,   che
pregiudichino l'esercizio imparziale  delle  funzioni  attribuite  al
dipendente»; 
    c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito  il
seguente: 
      «Ai  fini   dell'autorizzazione,   l'amministrazione   verifica
l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di
interessi»; 
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. L'omissione del versamento del compenso  da  parte  del
dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce  ipotesi   di
responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte  dei
conti»; 
    e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi  erogati
ai dipendenti pubblici»; 
    f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o  autorizzano  incarichi,
anche a titolo gratuito,  ai  propri  dipendenti  comunicano  in  via
telematica, nel termine di quindici  giorni,  al  Dipartimento  della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e  del  compenso
lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al  secondo  periodo,  le
parole: «L'elenco e' accompagnato» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo  periodo,  le  parole:
«Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  il  30
giugno di ciascun anno»; 
    g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso  termine  di  cui  al
comma 12» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro  il  30  giugno  di
ciascun anno»; 
    h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:  «l'oggetto,  la
durata e  il  compenso  dell'incarico»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza  di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; 
    i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Le informazioni relative a consulenze e incarichi  comunicate  dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica,  nonche'  le
informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle  proprie  banche  dati
accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi  del  presente
articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese
liberamente scaricabili in un formato digitale  standard  aperto  che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il  Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in
tutto o in parte,  le  informazioni  di  cui  al  terzo  periodo  del
presente comma in formato digitale standard aperto»; 
    l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: 
      «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni  di  servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di
pubblico impiego,  attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
soggetti   privati   destinatari   dell'attivita'   della    pubblica
amministrazione svolta attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di  contrattare  con  le  pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». 
  43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma  16-ter,  secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal
comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo  definisce
un  codice  di   comportamento   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la  qualita'  dei  servizi,  la
prevenzione dei  fenomeni  di  corruzione,  il  rispetto  dei  doveri
costituzionali  di  diligenza,  lealta',  imparzialita'  e   servizio
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice  contiene  una
specifica sezione dedicata ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in
relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede  per  tutti  i
dipendenti  pubblici  il  divieto  di  chiedere  o  di  accettare,  a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione
con l'espletamento delle proprie funzioni  o  dei  compiti  affidati,
fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico  valore  e  nei  limiti
delle normali relazioni di cortesia. 
    2.  Il  codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al  dipendente,  che
lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 
    3.  La  violazione   dei   doveri   contenuti   nel   codice   di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del  Piano  di
prevenzione   della   corruzione,   e'   fonte   di   responsabilita'
disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai  fini
della   responsabilita'   civile,    amministrativa    e    contabile
ogniqualvolta  le  stesse  responsabilita'   siano   collegate   alla
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi
o reiterate del codice comportano l'applicazione  della  sanzione  di
cui all'articolo 55-quater, comma 1. 
    4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato,  gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui
devono aderire gli appartenenti  alla  magistratura  interessata.  In
caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 
    5. Ciascuna pubblica  amministrazione  definisce,  con  procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio  del  proprio
organismo  indipendente  di  valutazione,  un   proprio   codice   di
comportamento che integra e specifica il codice di  comportamento  di
cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al  presente  comma
si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri,  linee  guida  e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 
    6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente  articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture
di controllo interno e gli uffici di disciplina. 
    7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente  lo  stato
di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione  del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi». 
  45. I codici di cui all'articolo 54,  commi  1  e  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono
approvati entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e' inserito il seguente: 
    «Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione  nella
formazione di commissioni e nelle  assegnazioni  agli  uffici)  -  1.
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non  passata  in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo  II  del  libro
secondo del codice penale: 
      a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria,  di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
      b) non possono essere assegnati, anche con funzioni  direttive,
agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie,
all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   forniture,   nonche'   alla
concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
ausili finanziari o attribuzioni di  vantaggi  economici  a  soggetti
pubblici e privati; 
      c) non possono fare parte delle commissioni per la  scelta  del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,  per  la
concessione  o  l'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di  vantaggi  economici
di qualunque genere. 
    2. La disposizione  prevista  al  comma  l  integra  le  leggi  e
regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina
dei relativi segretari». 
  47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  2,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli  accordi  di  cui  al
presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3». 
  48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la  disciplina  organica  degli   illeciti,   e   relative   sanzioni
disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei
procedimenti amministrativi, secondo i seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo,  superando  le
logiche   specifiche   dei   differenti   settori   delle   pubbliche
amministrazioni; 
    b) omogeneita' dei controlli da  parte  dei  dirigenti,  volti  a
evitare ritardi; 
    c) omogeneita', certezza e cogenza nel  sistema  delle  sanzioni,
sempre in relazione al mancato rispetto dei termini. 
  49. Ai fini della prevenzione e  del  contrasto  della  corruzione,
nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il  Governo  e'
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti  a  modificare
la  disciplina  vigente  in  materia  di  attribuzione  di  incarichi
dirigenziali e di  incarichi  di  responsabilita'  amministrativa  di
vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo
pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione
di beni e servizi a  favore  delle  amministrazioni  pubbliche  o  di
gestione di servizi pubblici,  da  conferire  a  soggetti  interni  o
esterni alle pubbliche amministrazioni, che  comportano  funzioni  di
amministrazione  e  gestione,  nonche'  a  modificare  la  disciplina
vigente in materia di incompatibilita' tra i  detti  incarichi  e  lo
svolgimento di  incarichi  pubblici  elettivi  o  la  titolarita'  di
interessi privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
  50. I decreti legislativi di cui  al  comma  49  sono  emanati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione  e  del
contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi
dirigenziali,  adottando  in  via  generale  il  criterio  della  non
conferibilita' per  coloro  che  sono  stati  condannati,  anche  con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  dal  capo  I
del titolo II del libro secondo del codice penale; 
    b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione  e  del
contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi
dirigenziali,  adottando  in  via  generale  il  criterio  della  non
conferibilita' per coloro che per un congruo periodo  di  tempo,  non
inferiore ad un anno,  antecedente  al  conferimento  abbiano  svolto
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione  che  conferisce
l'incarico; 
    c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi  di  non
conferibilita' di incarichi dirigenziali ai  soggetti  estranei  alle
amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo,  non  inferiore
ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.
I casi di non conferibilita' devono essere  graduati  e  regolati  in
rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche   di   carattere   politico
ricoperte,  all'ente  di  riferimento  e   al   collegamento,   anche
territoriale, con l'amministrazione  che  conferisce  l'incarico.  E'
escluso  in  ogni  caso,  fatta  eccezione  per  gli   incarichi   di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli  organi  di
indirizzo politico,  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a
coloro  che  presso  le  medesime  amministrazioni   abbiano   svolto
incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive  nel  periodo,  comunque   non   inferiore   ad   un   anno,
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; 
    d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 
      1)  gli  incarichi  amministrativi  di  vertice   nonche'   gli
incarichi dirigenziali, anche  conferiti  a  soggetti  estranei  alle
pubbliche  amministrazioni,  che  comportano   l'esercizio   in   via
esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 
      2)  gli  incarichi   di   direttore   generale,   sanitario   e
amministrativo  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle   aziende
ospedaliere; 
      3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e  di  enti
di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; 
    e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli  incarichi  di
cui alla lettera d) gia' conferiti e  lo  svolgimento  di  attivita',
retribuite  o  no,  presso  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a
regolazione, a controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione
che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di  attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti  a
regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione; 
    f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli  incarichi  di
cui alla lettera d) gia' conferiti e  l'esercizio  di  cariche  negli
organi di indirizzo politico. 
  51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e' inserito il seguente: 
    «Art. 54-bis. -  (Tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala
illeciti). - 1.  Fuori  dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di
calunnia o  diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso  titolo  ai  sensi
dell'articolo 2043 del codice  civile,  il  pubblico  dipendente  che
denuncia all'autorita' giudiziaria o alla  Corte  dei  conti,  ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte  illecite  di  cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,  non  puo'
essere  sanzionato,   licenziato   o   sottoposto   ad   una   misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
di lavoro per motivi collegati  direttamente  o  indirettamente  alla
denuncia. 
    2. Nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  del
segnalante non puo' essere rivelata, senza il  suo  consenso,  sempre
che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora
la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   parte,   sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua  conoscenza
sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
    3.  L'adozione  di  misure  discriminatorie   e'   segnalata   al
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i   provvedimenti   di
competenza,  dall'interessato  o   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  le
stesse sono state poste in essere. 
    4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto  dagli  articoli
22 e seguenti della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni». 
  52.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nelle   attivita'
imprenditoriali di  cui  al  comma  53,  presso  ogni  prefettura  e'
istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa  operanti
nei medesimi settori. L'iscrizione  negli  elenchi  della  prefettura
della provincia in cui l'impresa ha sede  soddisfa  i  requisiti  per
l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'. La
prefettura  effettua  verifiche  periodiche   circa   la   perdurante
insussistenza dei suddetti rischi  e,  in  caso  di  esito  negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
  53.  Sono  definite  come  maggiormente  esposte   a   rischio   di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
    a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
    b) trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti
per conto di terzi; 
    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
    d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di
bitume; 
    e) noli a freddo di macchinari; 
    f) fornitura di ferro lavorato; 
    g) noli a caldo; 
    h) autotrasporti per conto di terzi; 
    i) guardiania dei cantieri. 
  54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53  puo'  essere
aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con  apposito  decreto
del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri  della
giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e
delle  finanze,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del relativo schema  alle  Camere.  Qualora  le  Commissioni  non  si
pronuncino  entro  il  termine,  il  decreto  puo'  essere   comunque
adottato. 
  55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla
prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario  e
dei propri organi sociali,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
modifica. Le societa' di capitali quotate  in  mercati  regolamentati
comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal  testo
unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  La
mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. 
  56. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture
e dei  trasporti  e  dello  sviluppo  economico,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al
comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica. 
  57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata  in
vigore del decreto di cui al  comma  56  continua  ad  applicarsi  la
normativa vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  58. All'articolo 135,  comma  l,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  dopo  le  parole:  «passata  in
giudicato»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i  delitti  previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,  del  codice  di  procedura
penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche'». 
  59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi
da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del  principio
di imparzialita' di cui  all'articolo  97  della  Costituzione,  sono
applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. 
  60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n.  281,  si  definiscono  gli  adempimenti,  con  l'indicazione  dei
relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli  enti  pubblici  e  dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti  alla
piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,
con particolare riguardo: 
    a) alla definizione, da parte di  ciascuna  amministrazione,  del
piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da  quello
relativo agli anni 2013-2015, e alla sua  trasmissione  alla  regione
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; 
    b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione,  di  norme
regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati  ai
dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma  42,  lettera
a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4
dello stesso articolo 53; 
    c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice
di comportamento  di  cui  all'articolo  54,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma  44  del
presente articolo. 
  61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi'
definiti gli adempimenti attuativi  delle  disposizioni  dei  decreti
legislativi previsti dalla presente legge da parte  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli  enti  locali,
nonche' degli  enti  pubblici  e  dei  soggetti  di  diritto  privato
sottoposti al loro controllo. 
  62. All'articolo l della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  dopo  il
comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: 
    «1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'  del  danno
all'immagine   della   pubblica   amministrazione   derivante   dalla
commissione di un reato contro  la  stessa  pubblica  amministrazione
accertato con sentenza passata in giudicato si presume,  salva  prova
contraria, pari  al  doppio  della  somma  di  denaro  o  del  valore
patrimoniale  di   altra   utilita'   illecitamente   percepita   dal
dipendente. 
    1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto  atti
o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro  conservativo  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.  453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
concesso in tutti i casi di  fondato  timore  di  attenuazione  della
garanzia del credito erariale». 
  63. Il Governo e' delegato ad  adottare,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un  testo
unico della normativa in materia di incandidabilita' alla  carica  di
membro del Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore  della
Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le  cariche  di
presidente e di  componente  del  consiglio  di  amministrazione  dei
consorzi, di presidente e di componente dei consigli e  delle  giunte
delle unioni di  comuni,  di  consigliere  di  amministrazione  e  di
presidente  delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di   cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.267,  e
successive modificazioni, di presidente e di componente degli  organi
esecutivi delle comunita' montane. 
  64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al  riordino
e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di
interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere  che  non  siano
temporaneamente candidabili  a  deputati  o  a  senatori  coloro  che
abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni  di
reclusione per i delitti previsti dall'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale; 
    b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere  che
non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori  coloro
che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni
di reclusione per i delitti previsti nel libro  secondo,  titolo  II,
capo I, del codice penale ovvero per altri delitti  per  i  quali  la
legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni; 
    c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle  lettere
a) e b); 
    d) prevedere  che  l'incandidabilita'  operi  anche  in  caso  di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444  del
codice di procedura penale; 
    e) coordinare le disposizioni relative  all'incandidabilita'  con
le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e  di
riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del  diritto
di elettorato attivo; 
    f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di
deputato e di senatore siano applicate altresi' all'assunzione  delle
cariche di governo; 
    g) operare una completa ricognizione della normativa  vigente  in
materia di incandidabilita' alle  elezioni  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche  di  presidente
della provincia,  sindaco,  assessore  e  consigliere  provinciale  e
comunale, presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale,
presidente  e  componente  del  consiglio  di   amministrazione   dei
consorzi, presidente e componente dei consigli e delle  giunte  delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e  presidente  delle
aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'articolo  114  del
testo unico di cui al citato decreto legislativo  n.  267  del  2000,
presidente  e  componente  degli  organi  delle  comunita'   montane,
determinata da sentenze definitive di condanna; 
    h) valutare per le cariche di cui alla lettera  g),  in  coerenza
con  le  scelte  operate  in  attuazione  delle  lettere  a)  e   i),
l'introduzione di ulteriori ipotesi di  incandidabilita'  determinate
da sentenze definitive di  condanna  per  delitti  di  grave  allarme
sociale; 
    i) individuare, fatta salva la competenza  legislativa  regionale
sul  sistema  di  elezione  e  i  casi  di   ineleggibilita'   e   di
incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta
regionale  nonche'  dei  consiglieri   regionali,   le   ipotesi   di
incandidabilita' alle elezioni regionali e di  divieto  di  ricoprire
cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
sentenze definitive di condanna; 
    l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile
con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63; 
    m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di  diritto
dalle cariche di cui al comma 63 in caso di  sentenza  definitiva  di
condanna per  delitti  non  colposi  successiva  alla  candidatura  o
all'affidamento della carica. 
  65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato
di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  e'  trasmesso  alle  Camere  ai   fini
dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro sessanta giorni dalla data  di  trasmissione  dello  schema  di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di  rispettiva  competenza,  il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
  66.  Tutti  gli  incarichi  presso  istituzioni,  organi  ed   enti
pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali
o  semiapicali,  compresi  quelli  di  titolarita'  dell'ufficio   di
gabinetto,  a  magistrati  ordinari,  amministrativi,   contabili   e
militari, avvocati e procuratori dello Stato,  devono  essere  svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori  ruolo,  che  deve
permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi  in  corso
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di
diritto se nei centottanta giorni successivi non  viene  adottato  il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 
  67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quattro  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche  negli
uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al
comma 66, comportano  l'obbligatorio  collocamento  in  posizione  di
fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle
funzioni  connessi  alla  giurisdizione  ordinaria,   amministrativa,
contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato; 
    b) durata dell'incarico; 
    c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo  connesso
allo svolgimento dell'incarico; 
    d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni
esercitate  presso  l'amministrazione  di   appartenenza   e   quelle
esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo. 
  68. Salvo quanto previsto dal  comma  69,  i  magistrati  ordinari,
amministrativi, contabili e  militari,  gli  avvocati  e  procuratori
dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori  ruolo
per   un   tempo   che,   nell'arco   del   loro   servizio,   superi
complessivamente  dieci  anni,  anche   continuativi.   Il   predetto
collocamento non puo'  comunque  determinare  alcun  pregiudizio  con
riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. 
  69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni  di
cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano  ai
membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi  di
autogoverno, e ai  componenti  delle  Corti  internazionali  comunque
denominate. 
  71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  13  novembre  2008,  n.  181,  anche  se
conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 
  72. I magistrati ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,
nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato  che,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, hanno gia'  maturato  o  che,
successivamente  a  tale  data,  maturino  il  periodo   massimo   di
collocamento in posizione di fuori ruolo, di  cui  al  comma  68,  si
intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino  al  termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura  o  del  mandato
relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora
l'incarico non preveda un termine, il collocamento  in  posizione  di
fuori ruolo si  intende  confermato  per  i  dodici  mesi  successivi
all'entrata in vigore della presente legge. 
  73. Lo schema del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  67  e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono  resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo'  essere
comunque adottato. 
  74. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi  e  criteri
direttivi ivi  stabiliti,  il  Governo  e'  autorizzato  ad  adottare
disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso. 
  75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  32-quater,  dopo  le  parole:  «319-bis,»  sono
inserite le seguenti: «319-quater,»; 
    b) all'articolo 32-quinquies,  dopo  le  parole:  «319-ter»  sono
inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; 
    c)  al  primo  comma  dell'articolo  314,  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «quattro»; 
    d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 317.  -  (Concussione).  -  Il  pubblico  ufficiale  che,
abusando della sua qualita' o dei suoi  poteri,  costringe  taluno  a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»; 
    e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317»  sono  sostituite
dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; 
    f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). -  Il
pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o  altra
utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da  uno
a cinque anni»; 
    g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a otto»; 
    h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono  sostituite
dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 
      2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla
seguente: «cinque»; 
    i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 319-quater. - (Induzione indebita  a  dare  o  promettere
utilita'). - Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,  abusando
della sua qualita' o dei suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare  o  a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni. 
      Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro  o
altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»; 
    l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Le disposizioni degli articoli 318 e 319  si  applicano  anche
all'incaricato di un pubblico servizio»; 
    m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel primo comma, le parole:  «che  riveste  la  qualita'  di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del  suo  ufficio»
sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
        «La pena di  cui  al  primo  comma  si  applica  al  pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita  una
promessa o dazione di denaro o altra utilita' per  l'esercizio  delle
sue funzioni o dei suoi poteri»; 
    n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel secondo comma, dopo le parole:  «Le  disposizioni  degli
articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»; 
      2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono  inserite
le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»; 
    o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo  le  parole:  «a  tale
prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»; 
    p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi  a  tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; 
    q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite  le
seguenti: «319-quater,»; 
    r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente: 
      «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). -  Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei reati  di  cui  agli  articoli  319  e
319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico  ufficiale  o
con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente  fa  dare  o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio  patrimoniale,
come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  il  pubblico
ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico  servizio   ovvero   per
remunerarlo, in relazione al  compimento  di  un  atto  contrario  ai
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di  un  atto  del  suo
ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
      La stessa pena si applica a chi indebitamente  da'  o  promette
denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
      La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro  vantaggio  patrimoniale
riveste la qualifica di pubblico ufficiale  o  di  incaricato  di  un
pubblico servizio. 
      Le pene sono altresi' aumentate se i  fatti  sono  commessi  in
relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie. 
      Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita». 
  76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2635. - (Corruzione tra privati).  -  Salvo  che  il  fatto
costituisca  piu'  grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione  o
della promessa di denaro o altra  utilita',  per  se'  o  per  altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi  inerenti  al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento  alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
    Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi  se
il fatto e' commesso da chi  e'  sottoposto  alla  direzione  o  alla
vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
    Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone  indicate
nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste. 
    Le pene stabilite nei commi precedenti  sono  raddoppiate  se  si
tratta di  societa'  con  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati
italiani o di altri  Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra  il
pubblico in misura rilevante ai sensi  dell'articolo  116  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
modificazioni. 
    Si procede a querela della persona offesa, salvo  che  dal  fatto
derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi». 
  77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25: 
      1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione»  sono  inserite
le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»; 
      2) al comma  3,  dopo  le  parole:  «319-ter,  comma  2,»  sono
inserite le seguenti: «319-quater»; 
    b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)  e'  aggiunta
la seguente: 
      «s-bis) per il delitto di  corruzione  tra  privati,  nei  casi
previsti dal terzo comma dell'articolo 2635  del  codice  civile,  la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote». 
  78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il  comma
2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei  delitti  previsti  dagli
articoli  314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,   319-ter,
319-quater,  primo  comma,  e  320  del  codice  penale,  le   misure
interdittive perdono efficacia decorsi  sei  mesi  dall'inizio  della
loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte  per
esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la  rinnovazione  anche
oltre  sei  mesi  dall'inizio  dell'esecuzione,  fermo  restando  che
comunque la loro efficacia  viene  meno  se  dall'inizio  della  loro
esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei  termini
previsti dall'articolo 303». 
  79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»
sono inserite le seguenti: «, 319-quater». 
  80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  1992,  n.356,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «319-ter,»  sono  inserite  le
seguenti: «319-quater,»; 
    b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,»  sono  inserite  le
seguenti: «319-quater,». 
  81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole:  «(corruzione
per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti:  «(corruzione
per  l'esercizio  della  funzione)»  e  dopo  le   parole:   «319-ter
(corruzione  in  atti  giudiziari),»  sono  inserite   le   seguenti:
«319-quater, primo comma (induzione  indebita  a  dare  o  promettere
utilita'),»; 
    b)  all'articolo  59,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:
«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»; 
    c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole:  «misure
coercitive di cui  agli  articoli  284,  285  e  286  del  codice  di
procedura  penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di   cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando  il
divieto di  dimora  riguarda  la  sede  dove  si  svolge  il  mandato
elettorale». 
  82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo  100,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di
cui al comma 1 del presente articolo, che  si  esprime  entro  trenta
giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace,  salvo  che
l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita'  svolte
dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. 
  83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo
le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art.  13.   Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche. 
              1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera  f),
          della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'   istituita   la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  «Commissione»,  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3. La Commissione  e'  organo  collegiale  composto  da
          cinque   componenti   scelti   tra   esperti   di   elevata
          professionalita', anche  estranei  all'amministrazione  con
          comprovate competenze  in  Italia  e  all'estero,  sia  nel
          settore pubblico che in quello privato in tema  di  servizi
          pubblici,  management,   misurazione   della   performance,
          nonche'  di  gestione  e  valutazione  del   personale.   I
          componenti sono nominati, tenuto conto del principio  delle
          pari opportunita' di genere,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per l'attuazione del programma di Governo,  previo
          parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
          espresso a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti.  I
          componenti della Commissione non possono essere scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere
          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni
          della  Commissione.  I  componenti  sono  nominati  per  un
          periodo di sei anni e possono essere  confermati  una  sola
          volta. In  occasione  della  prima  seduta,  convocata  dal
          componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono  nel
          loro  ambito  il  Presidente  della  Commissione.  All'atto
          dell'accettazione della nomina, se dipendenti  da  pubblica
          amministrazione o magistrati in attivita' di servizio  sono
          collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta,  e  il  posto
          corrispondente       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di appartenenza e' reso  indisponibile
          per  tutta   la   durata   del   mandato;   se   professori
          universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17,  comma
          14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  o  mediante
          personale con contratto a  tempo  determinato.  Nei  limiti
          delle  disponibilita'  di  bilancio  la  Commissione   puo'
          avvalersi  di  non  piu'   di   10   esperti   di   elevata
          professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
          della valutazione della performance e della  prevenzione  e
          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto
          privato di collaborazione autonoma. La Commissione,  previo
          accordo  con  il  Presidente   dell'ARAN,   puo'   altresi'
          avvalersi del personale e delle strutture  dell'ARAN.  Puo'
          inoltre  richiedere  indagini,  accertamenti  e   relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
          Agenzie di valutazione; a tale fine: 
                a) promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati  al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
                b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
                c) confronta le performance rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
                d)  favorisce,  nella  pubblica  amministrazione,  la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
                e) favorisce la cultura delle pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
                a)   fornisce   supporto   tecnico   e   metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
                b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
          del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10; 
                c) verifica la corretta predisposizione del  Piano  e
          della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti
          territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; 
                d) definisce i parametri e i modelli  di  riferimento
          del Sistema di misurazione e valutazione della  performance
          di  cui  all'articolo  7  in  termini   di   efficienza   e
          produttivita'; 
                e) adotta le linee guida per la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'articolo 11, comma 8, lettera a); 
                f) adotta le linee guida  per  la  definizione  degli
          Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
                g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
          dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   di   cui
          all'articolo 14; 
                h) promuove analisi comparate della performance delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
                i)  redige  la  graduatoria  di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui  all'articolo   40,   comma   3-quater,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001; a tale  fine  svolge  adeguata
          attivita'    istruttoria    e    puo'    richiedere    alle
          amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; 
                l) promuove iniziative di confronto con i  cittadini,
          le imprese e le relative associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
          14  e  quelli  di  controllo  interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
                m) definisce un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
                n) predispone una relazione annuale sulla performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
                o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
                p) realizza e  gestisce,  in  collaborazione  con  il
          CNIPA il portale della trasparenza che contiene i  piani  e
          le   relazioni   di   performance   delle   amministrazioni
          pubbliche. 
              7.  La  Commissione  provvede  al   coordinamento,   al
          supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
          all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
          decreto. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e  la  trasparenza  di  cui  articolo  11,  ne
          verifica l'effettiva adozione e vigila sul  rispetto  degli
          obblighi in materia di trasparenza  da  parte  di  ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
          3,  primo  periodo,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito   dell'autorizzazione   di   spesa    di    cui
          all'articolo 4, comma 3, secondo  periodo,  della  legge  4
          marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse  da  destinare
          alle  altre  finalita'  di  cui   al   medesimo   comma   3
          dell'articolo 4.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione. 
              (Art. 1 del D.Lgs. n.  29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 
              1. (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  53.  Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi. 
              (Art. 58 del D.Lgs n.  29  del  1993,  come  modificato
          prima dall'art.  2  del  decreto-legge  n.  358  del  1993,
          convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del
          decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni
          dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,  dall'art.  26  del
          D.Lgs n. 80 del 1998, nonche' dall'art. 16 del D.Lgs n. 387
          del 1998) 
              1. Resta ferma  per  tutti  i  dipendenti  pubblici  la
          disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
          e seguenti  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
          deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente  decreto,
          nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,
          dall'articolo 6, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  17   marzo   1989,   n.   117   e
          dall'articolo  1,  commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre
          1992, n. 498, all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.   412,   ed   ogni   altra   successiva
          modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 
              1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
              3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
              3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
              4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgono
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo  1,  comma   2,   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di  cui  ai
          commi   seguenti,   sono   tutti   gli   incarichi,   anche
          occasionali, non compresi nei compiti e doveri di  ufficio,
          per  i  quali  e'  previsto,  sotto  qualsiasi  forma,   un
          compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: 
                a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o fuori ruolo; 
                f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                f-bis)  da  attivita'  di   formazione   diretta   ai
          dipendenti della pubblica amministrazione. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce
          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
          28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
              Per il personale che presta  comunque  servizio  presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. La comunicazione  e'  accompagnata  da
          una  relazione  nella  quale  sono  indicate  le  norme  in
          applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
          o   autorizzati,   le   ragioni    del    conferimento    o
          dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
          gli incarichi sono  stati  conferiti  o  autorizzati  e  la
          rispondenza dei medesimi  ai  principi  di  buon  andamento
          dell'amministrazione, nonche' le misure  che  si  intendono
          adottare per il  contenimento  della  spesa.  Entro  il  30
          giugno di  ciascun  anno  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni  che,  nell'anno  precedente,   non   hanno
          conferito o autorizzato  incarichi  ai  propri  dipendenti,
          anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano  di  non  aver
          conferito o autorizzato incarichi. 
              13.  Entro  il   30   giugno   di   ciascun   anno   le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento della funzione pubblica, in via  telematica  o
          su apposito supporto magnetico,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato, i compensi, relativi all'anno  precedente,  da
          esse  erogati  o  della  cui   erogazione   abbiano   avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica o su supporto magnetico, entro il 30  giugno  di
          ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti
          anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d'ufficio;
          sono altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della
          ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al
          pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
          dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
          conflitto  di  interessi.  Le   informazioni   relative   a
          consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni  al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le
          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche
          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi
          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in
          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un
          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della
          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco
          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
              16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   per   il   tramite
          dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica.  A  tale  fine
          quest'ultimo opera d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di
          finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato. 
              16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni ed e'  prevista  la  restituzione
          dei compensi eventualmente percepiti e  accertati  ad  essi
          riferiti.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16,   comma   1,
          lett.a-bis), del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001: 
              «Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali. 
              (Art. 16 del D.Lgs. n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art.  9  del  D.Lgs.  n.  546  del  1993  e  poi
          dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 
              1.  I  dirigenti  di  uffici   dirigenziali   generali,
          comunque  denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito
          dall'articolo 4  esercitano,  fra  gli  altri,  i  seguenti
          compiti e poteri: 
              (Omissis). 
                a-bis)   propongono   le   risorse   e   i    profili
          professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 21. Responsabilita' dirigenziale. 
              (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs.  n.  29  del  1993,
          come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs.  n.  546  del
          1993 e poi dall'art.  14  del  D.Lgs.  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificati dall'art. 7 del  D.Lgs.  n.  387
          del 1998) 
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 11. Trasparenza 
              1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
          anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui  siti
          istituzionali  delle   amministrazioni   pubbliche,   delle
          informazioni concernenti ogni aspetto  dell'organizzazione,
          degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e
          all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle
          funzioni istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  di
          misurazione e valutazione svolta dagli  organi  competenti,
          allo scopo di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  del
          rispetto dei principi di buon  andamento  e  imparzialita'.
          Essa  costituisce  livello  essenziale  delle   prestazioni
          erogate   dalle   amministrazioni   pubbliche   ai    sensi
          dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera   m),   della
          Costituzione. 
              2.  Ogni  amministrazione,  sentite   le   associazioni
          rappresentate nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
          degli  utenti,  adotta  un  Programma  triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente,  che
          indica le iniziative previste per garantire: 
                a) un adeguato livello di  trasparenza,  anche  sulla
          base delle linee guida elaborate dalla Commissione  di  cui
          all'articolo 13; 
                b)  la  legalita'  e  lo   sviluppo   della   cultura
          dell'integrita'. 
              3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
          trasparenza in  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della
          performance. 
              4. Ai fini  della  riduzione  del  costo  dei  servizi,
          dell'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul  costo
          del  lavoro,  le   pubbliche   amministrazioni   provvedono
          annualmente ad individuare i servizi erogati,  agli  utenti
          sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10,  comma
          5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
          amministrazioni provvedono altresi' alla  contabilizzazione
          dei costi e all'evidenziazione dei  costi  effettivi  e  di
          quelli imputati al personale  per  ogni  servizio  erogato,
          nonche' al  monitoraggio  del  loro  andamento  nel  tempo,
          pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 
              5.  Al  fine  di  rendere  effettivi  i   principi   di
          trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
          attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
          certificata di cui all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo del 7 marzo 2005,  n.  82,  agli  articoli  16,
          comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e di  cui  all'articolo  34,  comma  1,
          della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
              6.  Ogni  amministrazione  presenta  il  Piano   e   la
          Relazione sulla performance di cui all'articolo  10,  comma
          1, lettere a) e b),  alle  associazioni  di  consumatori  o
          utenti, ai centri di ricerca e  a  ogni  altro  osservatore
          qualificato,  nell'ambito  di   apposite   giornate   della
          trasparenza senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              7.  Nell'ambito  del   Programma   triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
          tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
          verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 
              8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare  sul
          proprio sito istituzionale in apposita  sezione  di  facile
          accesso  e  consultazione,  e   denominata:   «Trasparenza,
          valutazione e merito»: 
                a)  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
          l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; 
                b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; 
                c) l'ammontare complessivo dei premi  collegati  alla
          performance   stanziati    e    l'ammontare    dei    premi
          effettivamente distribuiti; 
                d)  l'analisi  dei  dati   relativi   al   grado   di
          differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per  i
          dirigenti sia per i dipendenti; 
                e) i nominativi ed i curricula dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione  e  del  Responsabile
          delle funzioni di  misurazione  della  performance  di  cui
          all'articolo 14; 
                f) i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari  di
          posizioni organizzative, redatti in conformita' al  vigente
          modello europeo; 
                g)  le  retribuzioni  dei  dirigenti,  con  specifica
          evidenza sulle componenti variabili  della  retribuzione  e
          delle componenti legate alla valutazione di risultato; 
                h) i  curricula  e  le  retribuzioni  di  coloro  che
          rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo; 
                i)  gli  incarichi,  retribuiti  e  non   retribuiti,
          conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
              9. In caso di  mancata  adozione  e  realizzazione  del
          Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o  di
          mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
          ai commi 5  e  8  e'  fatto  divieto  di  erogazione  della
          retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
          coinvolti.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale.): 
              «Art.   54.Contenuto   dei   siti    delle    pubbliche
          amministrazioni. 
              1. I siti delle  pubbliche  amministrazioni  contengono
          necessariamente i seguenti dati pubblici: 
                a) l'organigramma, l'articolazione degli  uffici,  le
          attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
          livello dirigenziale non generale,  i  nomi  dei  dirigenti
          responsabili  dei  singoli  uffici,  nonche'   il   settore
          dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
          svolta,  corredati  dai  documenti   anche   normativi   di
          riferimento; 
                b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
          ciascun ufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il
          termine per la conclusione di ciascun procedimento ed  ogni
          altro termine procedimentale, il nome  del  responsabile  e
          l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria  e  di
          ogni    altro    adempimento    procedimentale,     nonche'
          dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
          sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241; 
                c) le scadenze e  le  modalita'  di  adempimento  dei
          procedimenti individuati ai sensi  degli  articoli  2  e  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                d)  l'elenco  completo   delle   caselle   di   posta
          elettronica istituzionali attive, specificando anche se  si
          tratta di una casella di posta elettronica  certificata  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005, n. 68; 
                e) le pubblicazioni  di  cui  all'articolo  26  della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  nonche'  i  messaggi  di
          informazione e di  comunicazione  previsti  dalla  legge  7
          giugno 2000, n. 150; 
                f) l'elenco di tutti i bandi di gara; 
                g)  l'elenco  dei  servizi  forniti  in   rete   gia'
          disponibili e dei servizi di futura attivazione,  indicando
          i tempi previsti per l'attivazione medesima; 
                g-bis) i bandi di concorso. 
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
          in  via  telematica  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i  dati  di
          cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i
          criteri e le  modalita'  di  trasmissione  e  aggiornamento
          individuati con circolare  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione. I dati di cui  al  periodo
          precedente  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
          Dipartimento   della   funzione   pubblica.   La    mancata
          comunicazione  o  aggiornamento  dei   dati   e'   comunque
          rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione  della
          performance individuale dei dirigenti. 
              2. 
              2-bis. 
              2-ter. Le amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di
          servizi pubblici pubblicano nei propri  siti  un  indirizzo
          istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il
          cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
          del presente codice.  Le  amministrazioni  devono  altresi'
          assicurare un servizio che renda noti al pubblico  i  tempi
          di risposta. 
              2-quater.  Le  amministrazioni   pubbliche   che   gia'
          dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei
          processi automatizzati rivolti al pubblico.  Tali  processi
          devono essere dotati di appositi strumenti per la  verifica
          a distanza da parte del  cittadino  dell'avanzamento  delle
          pratiche che lo riguardano. 
              3. I dati pubblici contenuti nei siti  delle  pubbliche
          amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
          necessita' di identificazione informatica. 
              4. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  che  le
          informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi
          e   corrispondenti   alle   informazioni   contenute    nei
          provvedimenti  amministrativi  originali   dei   quali   si
          fornisce comunicazione tramite il sito. 
              4-bis. La pubblicazione telematica produce  effetti  di
          pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente
          previsti dall'ordinamento.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  21  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art. 21. Trasparenza sulle retribuzioni dei  dirigenti
          e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 
              1. Ciascuna  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, ha  l'obbligo  di
          pubblicare  nel  proprio  sito  internet  le   retribuzioni
          annuali,  i  curricula  vitae,  gli  indirizzi   di   posta
          elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale  dei
          dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonche' di
          rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e
          di maggiore presenza del personale distinti per  uffici  di
          livello dirigenziale. 
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via
          telematica e secondo i criteri e le  modalita'  individuati
          con circolare del Ministro per la pubblica  amministrazione
          e l'innovazione, i dati di cui al comma 1  alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, che li pubblica nel proprio  sito  istituzionale.
          La  mancata  comunicazione  o  aggiornamento  dei  dati  e'
          comunque rilevante ai fini della misurazione e  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti. 
              2. Al comma  52-bis  dell'articolo  3  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: «c) obbligo, per  la  singola  amministrazione  o
          societa' che  conferisca  nel  medesimo  anno  allo  stesso
          soggetto incarichi  che  superino  il  limite  massimo,  di
          assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito
          e  della  trasparenza,  dando  adeguatamente  conto,  nella
          motivazione dell'atto di  conferimento,  dei  requisiti  di
          professionalita' e di esperienza del soggetto in  relazione
          alla tipologia di prestazione richiesta e alla  misura  del
          compenso attribuito». 
              3. Il  termine  di  cui  all'alinea  del  comma  52-bis
          dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'
          differito fino al sessantesimo giorno successivo alla  data
          di entrata in vigore della presente legge.». 
              Il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  reca:
          «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE». 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 24. Progressioni di carriera 
              1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come introdotto  dall'articolo
          62 del presente decreto, le  amministrazioni  pubbliche,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti  disponibili
          nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici,  con
          riserva non superiore al cinquanta per cento a  favore  del
          personale interno, nel rispetto delle disposizioni  vigenti
          in materia di assunzioni. 
              2. L'attribuzione  dei  posti  riservati  al  personale
          interno e'  finalizzata  a  riconoscere  e  valorizzare  le
          competenze  professionali  sviluppate  dai  dipendenti,  in
          relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 
              3. La collocazione nella fascia di merito alta, di  cui
          all'articolo  19,  comma  2,  lettera  a),  per  tre   anni
          consecutivi,  ovvero  per  cinque  annualita'   anche   non
          consecutive, costituisce titolo  rilevante  ai  fini  della
          progressione di carriera.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  241,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «Art. 241. Arbitrato. 
              (art. 81,  direttiva  2004/18/CE;  art.  72,  direttiva
          2004/17/CE; art. 32, L.  n.  109/1994;  artt.  150  -  151,
          D.P.R. n. 554/1999; art. 6, co. 2, L. n. 205/2000; D.M.  n.
          398/2000; art.  12,  D.Lgs.  n.  190/2002;  art.  5,  commi
          16-sexies e 16-septies, D.L. n. 35/2005, conv. nella L.  n.
          80/2005; art. 1, commi 70 e 71, L.  n.  266/2005;  articolo
          44, comma 2, lettera m), n.  2,  3),  4)  e  5),  legge  n.
          88/2009) 
              1. Le controversie  su  diritti  soggettivi,  derivanti
          dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi, forniture, concorsi di progettazione  e  di  idee,
          comprese  quelle  conseguenti  al  mancato   raggiungimento
          dell'accordo bonario previsto  dall'articolo  240,  possono
          essere deferite ad arbitri. 
              (Omissis).». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2359  del  Codice
          civile: 
              «Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 reca: «Proroga di termini in materia di  acque
          di balneazione». 
              Il Capo V della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  reca:
          «Accesso ai documenti amministrativi». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  65,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art.  65.  Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica. 
              1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via
          telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei
          servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi  1  e  3,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante la firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
                b)  ovvero,  quando  l'autore  e'  identificato   dal
          sistema  informatico  con  l'uso  della  carta  d'identita'
          elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
          di quanto stabilito da ciascuna  amministrazione  ai  sensi
          della normativa vigente; 
                c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                c-bis) ovvero se trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato
          dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
          In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione
          vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo
          periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che
          prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997.  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              Si riporta l'articolo 6, comma 11, del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006: 
              «Art. 6.  Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. 
              (art. 81.2, direttiva 2004/18/CE; art. 72.2,  direttiva
          2004/17/CE; art. 4, legge n.  109/1994;  art.  25,  co.  1,
          lett. c), legge n. 62/2005) 
              (Omissis). 
              11. Con provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 20 dicembre 2009,  n.  198  (Attuazione
          dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
          di ricorso per l'efficienza  delle  amministrazioni  e  dei
          concessionari di servizi pubblici.): 
              «Art. 1. Presupposti dell'azione  e  legittimazione  ad
          agire. 
              1. Al fine  di  ripristinare  il  corretto  svolgimento
          della funzione o la corretta erogazione di un  servizio,  i
          titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed  omogenei
          per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in
          giudizio, con le modalita' stabilite nel presente  decreto,
          nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche   e   dei
          concessionari di servizi pubblici, se  derivi  una  lesione
          diretta, concreta ed attuale dei  propri  interessi,  dalla
          violazione di termini o dalla mancata  emanazione  di  atti
          amministrativi generali obbligatori e non aventi  contenuto
          normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e  non  oltre
          un termine fissato da una legge o da un regolamento,  dalla
          violazione degli obblighi contenuti nelle carte di  servizi
          ovvero  dalla  violazione  di   standard   qualitativi   ed
          economici  stabiliti,  per  i  concessionari   di   servizi
          pubblici, dalle autorita' preposte alla regolazione  ed  al
          controllo del settore e, per le pubbliche  amministrazioni,
          definiti dalle stesse in conformita' alle  disposizioni  in
          materia di performance contenute nel decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150,  coerentemente  con  le  linee  guida
          definite  dalla  Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 13 del medesimo decreto  e  secondo  le
          scadenze temporali  definite  dal  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 2  della  citata
          legge n. 241  del  1990,  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              «Art.    1.    Principi     generali     dell'attivita'
          amministrativa. 
              1.   L'attivita'   amministrativa   persegue   i   fini
          determinati  dalla  legge  ed  e'  retta  da   criteri   di
          economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita'
          e  di  trasparenza  secondo  le  modalita'  previste  dalla
          presente legge e dalle altre disposizioni che  disciplinano
          singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento
          comunitario. 
              1-bis. La pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di
          atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
          diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 
              1-ter. I soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di
          attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
          e dei principi di  cui  al  comma  1,  con  un  livello  di
          garanzia  non  inferiore  a  quello  cui  sono  tenute   le
          pubbliche amministrazioni in forza  delle  disposizioni  di
          cui alla presente legge. 
              2. La pubblica amministrazione non  puo'  aggravare  il
          procedimento se non per straordinarie e  motivate  esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.» 
              «Art. 2. Conclusione del procedimento. 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso.   Se
          ravvisano la manifestata irricevibilita',  inammissibilita'
          ,  improcedibilita'  o  infondatezza  della   domanda,   le
          pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  36,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile. 
              (Omissis). 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato. 
              (Omissis).». 
              Il capo II della citata legge n. 241 del 1990, reca: 
              «Capo II - Responsabile del procedimento». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  11,  della  citata
          legge n. 241  del  1990,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  11.  Accordi  integrativi  o   sostitutivi   del
          provvedimento. 
              1.  In  accoglimento   di   osservazioni   e   proposte
          presentate  a  norma  dell'articolo  10,  l'amministrazione
          procedente puo' concludere, senza pregiudizio  dei  diritti
          dei terzi, e in ogni caso nel  perseguimento  del  pubblico
          interesse,  accordi  con  gli  interessati   al   fine   di
          determinare il contenuto  discrezionale  del  provvedimento
          finale ovvero in sostituzione di questo. 
              1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di cui al comma 1, il responsabile  del  procedimento  puo'
          predisporre  un  calendario   di   incontri   cui   invita,
          separatamente  o  contestualmente,  il   destinatario   del
          provvedimento ed eventuali controinteressati. 
              2. Gli accordi di  cui  al  presente  articolo  debbono
          essere stipulati, a pena di  nullita',  per  atto  scritto,
          salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi   si
          applicano, ove non diversamente previsto,  i  principi  del
          codice civile in materia di  obbligazioni  e  contratti  in
          quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo
          devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. 
              3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti   sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
              4.  Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico   interesse
          l'amministrazione  recede   unilateralmente   dall'accordo,
          salvo l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di  un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato. 
              4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon
          andamento dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in
          cui una pubblica  amministrazione  conclude  accordi  nelle
          ipotesi previste al comma l, la  stipulazione  dell'accordo
          e' preceduta da una determinazione dell'organo che  sarebbe
          competente per l'adozione del provvedimento. 
              5.». 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  reca:
          «Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52». 
              Si riporta il testo dell'articolo  135,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  135.  Risoluzione  del   contratto   per   reati
          accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione. 
              (art. 118, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. Fermo  quanto  previsto  da  altre  disposizioni  di
          legge,   qualora   nei   confronti   dell'appaltatore   sia
          intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
          dispone l'applicazione di una o piu' misure di  prevenzione
          di cui all'articolo 3, della legge  27  dicembre  1956,  n.
          1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza  di  condanna
          passata in giudicato per i delitti  previsti  dall'articolo
          51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
          dagli articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  317,  318,
          319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice  penale,  nonche'
          per reati di  usura,  riciclaggio  nonche'  per  frodi  nei
          riguardi della stazione appaltante, di  subappaltatori,  di
          fornitori, di  lavoratori  o  di  altri  soggetti  comunque
          interessati  ai  lavori,  nonche'  per   violazione   degli
          obblighi  attinenti   alla   sicurezza   sul   lavoro,   il
          responsabile  del  procedimento   propone   alla   stazione
          appaltante, in relazione  allo  stato  dei  lavori  e  alle
          eventuali  conseguenze   nei   riguardi   delle   finalita'
          dell'intervento,  di   procedere   alla   risoluzione   del
          contratto. 
              1-bis.  Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore   sia
          intervenuta    la    decadenza     dell'attestazione     di
          qualificazione, per aver prodotto  falsa  documentazione  o
          dichiarazioni   mendaci,    risultante    dal    casellario
          informatico,   la   stazione   appaltante   procede    alla
          risoluzione del contratto. 
              2. Nel caso di risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto
          soltanto al pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei  conti.)  ,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. Azione di responsabilita'. 
              1. La  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla
          giurisdizione  della  Corte  dei  conti   in   materia   di
          contabilita' pubblica e' personale e limitata ai  fatti  ed
          alle omissioni commessi con dolo o con colpa  grave,  ferma
          restando  l'insindacabilita'  nel   merito   delle   scelte
          discrezionali. In ogni caso e' esclusa  la  gravita'  della
          colpa   quando   il   fatto    dannoso    tragga    origine
          dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede  di
          controllo  preventivo  di  legittimita',  limitatamente  ai
          profili  presi   in   considerazione   nell'esercizio   del
          controllo. Il  relativo  debito  si  trasmette  agli  eredi
          secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento
          del dante causa e  di  conseguente  indebito  arricchimento
          degli eredi stessi. 
              1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando
          il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi
          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei
          dipendenti    pubblici    soggetti    al    giudizio     di
          responsabilita'. 
              1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione. 
              1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
              1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater  i  soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
              1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
              1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo  di  cui  all'articolo   5,   comma   2,   del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  e'
          concesso in tutti i casi di fondato timore di  attenuazione
          della garanzia del credito erariale. 
              2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si
          e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta. 
              2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di
          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
              2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio. 
              3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento
          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata. 
              4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  114  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali.): 
              «Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni. 
              1. L'azienda speciale  e'  ente  strumentale  dell'ente
          locale  dotato  di  personalita'  giuridica,  di  autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio comunale o provinciale. 
              2. L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale. 
              3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
              4.  L'azienda  e  l'istituzione   informano   la   loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
          perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei  ricavi,
          compresi i trasferimenti. 
              5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento   ed   il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
              5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende  speciali
          e le istituzioni sono assoggettate al patto  di  stabilita'
          interno secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri  dell'interno  e  per  gli  affari  regionali,  il
          turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'  ed
          autonomie locali, da emanare entro il 30  ottobre  2012.  A
          tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono
          e depositano i propri bilanci al registro delle  imprese  o
          nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun  anno.
          L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e  delle
          finanze,  entro  il  30  giugno,  l'elenco  delle  predette
          aziende speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
          bilancio. Alle aziende  speciali  ed  alle  istituzioni  si
          applicano le disposizioni del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni
          che stabiliscono, a carico degli  enti  locali:  divieto  o
          limitazioni  alle  assunzioni  di  personale;  contenimento
          degli oneri contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura
          retributiva o indennitaria e  per  consulenza  anche  degli
          amministratori;  obblighi  e  limiti  alla   partecipazione
          societaria degli enti  locali.  Gli  enti  locali  vigilano
          sull'osservanza del presente comma da  parte  dei  soggetti
          indicati    ai    periodi    precedenti.    Sono    escluse
          dall'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma
          aziende  speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi
          socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. 
              6. L'ente locale conferisce il capitale  di  dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
              7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
              8. Ai fini di  cui  al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti da sottoporre all'approvazione del  consiglio
          comunale: 
                a) il piano-programma, comprendente un  contratto  di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
                b) i bilanci economici di previsione  pluriennale  ed
          annuale; 
                c) il conto consuntivo; 
                d) il bilancio di esercizio.». 
              Si riporta il testo degli  articoli  444  e  51,  commi
          3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale: 
              «Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.» 
              «Art. 51. Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale 
              (Omissis). 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,
          416-bis e 630 del codice penale,  per  i  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  le  funzioni  indicate  nel  comma  1
          lettera  a)  sono  attribuite  all'ufficio   del   pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              (Omissis) 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              (Omissis).». 
              Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 31  dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              (Omissis).». 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
          in materia di funzionalita' del sistema giudiziario): 
              «Art. 1-bis. Rideterminazione del ruolo organico  della
          magistratura ordinaria 
              1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo
          2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B  prevista
          dall'articolo 5, comma 9, della legge 30  luglio  2007,  n.
          111, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1  del
          presente decreto. 
              2. Il Ministro della giustizia,  sentito  il  Consiglio
          superiore della magistratura, provvede con  propri  decreti
          alla rideterminazione delle piante organiche del  personale
          di magistratura. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13  del
          decreto-legge 12  giugno  2001,  n.  217,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni, la destinazione alle funzioni  di
          cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1  del
          presente decreto non puo' superare  gli  anni  dieci  anche
          continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito  per
          gli incarichi la  cui  durata  e'  prevista  da  specifiche
          disposizioni di legge. 
              4. I limiti di cui al comma 3 e alla  lettera  M  della
          tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto  non  si
          applicano  ai   magistrati   destinati   a   funzioni   non
          giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte
          costituzionale, il Consiglio superiore  della  magistratura
          ed agli incarichi elettivi. 
              5. All'articolo 1, comma 1,  della  legge  13  febbraio
          2001, n. 48, le parole: «delle quali trecento da destinare»
          sono sostituite dalle seguenti:  «assicurando  la  adeguata
          destinazione di magistrati».». 
              Si  riporta  il   testo   degli   articoli   32-quater,
          32-quinquies e 314 del Codice penale, come modificati dalla
          presente legge: 
              «Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna  consegue
          l'incapacita'    di    contrattare    con    la    pubblica
          amministrazione. 
              Ogni condanna per i  delitti  previsti  dagli  articoli
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater,  320,
          321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis,  437,  501,
          501-bis, 640, numero 1) del secondo  comma,  640-bis,  644,
          commessi  in  danno  o   in   vantaggio   di   un'attivita'
          imprenditoriale o comunque in relazione  ad  essa,  importa
          l'incapacita'    di    contrattare    con    la    pubblica
          amministrazione.» 
              «Art.  32-quinquies.  Casi  nei  quali  alla   condanna
          consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. 
              Salvo quanto  previsto  dagli  articoli  29  e  31,  la
          condanna alla reclusione per un tempo non inferiore  a  tre
          anni per i delitti di cui agli articoli 314,  primo  comma,
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 1 comma, e 320  importa
          altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o  di  impiego
          nei confronti del dipendente  di  amministrazioni  od  enti
          pubblici  ovvero  di  enti  a   prevalente   partecipazione
          pubblica.» 
              «Art. 314. Peculato. 
              Il pubblico ufficiale o  l'incaricato  di  un  pubblico
          servizio,  che,  avendo  per  ragione  del  suo  ufficio  o
          servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro
          o di altra cosa mobile altrui , se ne appropria, e'  punito
          con la reclusione da tre a dieci anni. 
              Si applica la pena  della  reclusione  da  sei  mesi  a
          quattro anni quando il colpevole ha agito al solo scopo  di
          fare uso  momentaneo  della  cosa,  e  questa,  dopo  l'uso
          momentaneo, e' stata immediatamente restituita.». 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  317-bis,  319  e
          319-ter del Codice penale, come modificati  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 317-bis. Pene accessorie. 
              La condanna per i reati di cui agli articoli 314,  317,
          319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai  pubblici
          uffici. Nondimeno,  se  per  circostanze  attenuanti  viene
          inflitta la reclusione per un tempo inferiore a  tre  anni,
          la condanna importa l'interdizione temporanea.» 
              «Art. 319. Corruzione per un atto contrario  ai  doveri
          d'ufficio. 
              Il pubblico ufficiale che, per omettere o  ritardare  o
          per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
          per compiere o per  aver  compiuto  un  atto  contrario  ai
          doveri di ufficio, riceve, per se' o per un  terzo,  denaro
          od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito  con
          la reclusione da quattro a otto anni.» 
              «Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari. 
              Se i fatti indicati  negli  articoli  318  e  319  sono
          commessi  per  favorire  o  danneggiare  una  parte  in  un
          processo civile, penale o  amministrativo,  si  applica  la
          pena della reclusione da quattro a dieci anni. 
              Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno  alla
          reclusione non superiore a cinque anni, la  pena  e'  della
          reclusione da cinque a dodici anni;  se  deriva  l'ingiusta
          condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque   anni   o
          all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei  a  venti
          anni.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  320,  1  comma,  del
          Codice penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 320.  Corruzione  di  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio. 
              Le disposizioni degli articoli 318 e 319  si  applicano
          anche all'incaricato di un pubblico servizio 
              In ogni caso,  le  pene  sono  ridotte  in  misura  non
          superiore a un terzo.». 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  322,  322-bis,
          322-ter, 323, e 323-bis del Codice penale, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 322. Istigazione alla corruzione. 
              Chiunque offre o promette denaro od altra utilita'  non
          dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un  incaricato  di  un
          pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
          suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la  promessa  non
          sia  accettata,  alla  pena  stabilita  nel   primo   comma
          dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
              Se l'offerta o la promessa  e'  fatta  per  indurre  un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole
          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia
          accettata, alla pena stabilita nell'articolo  319,  ridotta
          di un terzo. 
              La pena di cui al primo comma si  applica  al  pubblico
          ufficiale o all'incari-cato di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
              La pena di cui al secondo comma si applica al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra
          utilita' da parte di un privato per le  finalita'  indicate
          dall'articolo 319.» 
              «Art.   322-bis.   Peculato,   concussione,   induzione
          indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione   e
          istigazione alla corruzione di membri  degli  organi  delle
          Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e
          di Stati esteri. 
              Le disposizioni degli articoli 319-quater 2 comma, 314,
          316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
          anche: 
                1)  ai  membri  della  Commissione  delle   Comunita'
          europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
          della Corte dei conti delle Comunita' europee; 
                2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto
          a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'
          europee  o  del  regime  applicabile  agli   agenti   delle
          Comunita' europee; 
                3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
                4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
                5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio. 
              Le disposizioni degli  articoli  321  e  322,  primo  e
          secondo comma, si applicano anche  se  il  denaro  o  altra
          utilita' e' dato, offerto o promesso: 
                1) alle persone indicate nel primo comma del presente
          articolo; 
                2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri  o  organizzazioni  pubbliche  internazionali,
          qualora il fatto sia commesso per  procurare  a  se'  o  ad
          altri  un  indebito  vantaggio  in  operazioni   economiche
          internazionali ovvero al fine di ottenere  o  di  mantenere
          un'attivita' economica o finanziaria. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi.» 
              «Art. 322-ter. Confisca. 
              Nel caso di condanna, o di applicazione della  pena  su
          richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del  codice
          di procedura penale, per uno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli da 314 a  320,  anche  se  commessi  dai  soggetti
          indicati nell'articolo  322-bis,  primo  comma,  e'  sempre
          ordinata la confisca  dei  beni  che  ne  costituiscono  il
          profitto o il prezzo,  salvo  che  appartengano  a  persona
          estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
          confisca di beni, di cui il reo ha la  disponibilita',  per
          un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 
              Nel caso di condanna, o di applicazione  della  pena  a
          norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
          il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai
          sensi  dell'articolo  322-bis,  secondo  comma,  e'  sempre
          ordinata la confisca  dei  beni  che  ne  costituiscono  il
          profitto salvo  che  appartengano  a  persona  estranea  al
          reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di
          beni, di cui il reo ha la  disponibilita',  per  un  valore
          corrispondente a quello di detto profitto e, comunque,  non
          inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o
          promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico
          servizio  o  agli  altri  soggetti  indicati  nell'articolo
          322-bis, secondo comma. 
              Nei casi di cui ai commi primo e secondo,  il  giudice,
          con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o
          individua  i  beni  assoggettati  a  confisca   in   quanto
          costituenti il profitto o il prezzo  del  reato  ovvero  in
          quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del
          reato.» 
              «Art. 323. Abuso d'ufficio. 
              Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato,
          il pubblico ufficiale o l'incaricato di  pubblico  servizio
          che, nello svolgimento delle funzioni o  del  servizio,  in
          violazione di norme  di  legge  o  di  regolamento,  ovvero
          omettendo di astenersi in presenza di un interesse  proprio
          o di un prossimo congiunto o negli altri  casi  prescritti,
          intenzionalmente procura a  se'  o  ad  altri  un  ingiusto
          vantaggio patrimoniale ovvero  arreca  ad  altri  un  danno
          ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
              La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o  il
          danno hanno un carattere di rilevante gravita'.» 
              «Art. 323-bis. Circostanza attenuante. 
              Se i fatti previsti dagli articoli 314,  316,  316-bis,
          316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323
          sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2635  del  Codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o
          altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono
          atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
          o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla
          societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
              Si applica la pena della reclusione fino a  un  anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
              Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
          indicate nel primo e nel secondo comma  e'  punito  con  le
          pene ivi previste. 
              Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
          se si tratta di societa'  con  titoli  quotati  in  mercati
          regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
          o diffusi tra il pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi
          dell'articolo 116 del testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. 
              Si procede a querela della persona  offesa,  salvo  che
          dal fatto derivi una distorsione  della  concorrenza  nella
          acquisizione di beni o servizi.». 
              Si riporta il testo degli  articoli  25  e  25-ter  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300),  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 19 giugno 2001, n. 140, come modificati dalla presente
          legge: 
              «Art. 25. Concussione,  induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita' e corruzione. 
              1. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 318, 321 e 322,  commi  1  e  3,  del  codice
          penale, si applica la sanzione pecuniaria fino  a  duecento
          quote. 
              2. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,
          del  codice  penale,  si  applica  all'ente   la   sanzione
          pecuniaria da duecento a seicento quote. 
              3. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui
          agli articoli 317, 319, aggravato  ai  sensi  dell'articolo
          319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito  un  profitto
          di rilevante entita', 319-ter, comma 2,  319-quater  e  321
          del  codice  penale,  si  applica  all'ente   la   sanzione
          pecuniaria da trecento a ottocento quote. 
              4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui
          ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando  tali
          delitti sono stati commessi dalle  persone  indicate  negli
          articoli 320 e 322-bis. 
              5. Nei casi di condanna per uno  dei  delitti  indicati
          nei commi 2 e 3,  si  applicano  le  sanzioni  interdittive
          previste dall'articolo 9,  comma  2,  per  una  durata  non
          inferiore ad un anno.» 
              «Art. 25-ter.Reati societari. 
              1. In relazione ai reati in materia societaria previsti
          dal  codice  civile,  se  commessi   nell'interesse   della
          societa',   da   amministratori,   direttori   generali   o
          liquidatori o da persone sottoposte  alla  loro  vigilanza,
          qualora il fatto non si fosse realizzato se  essi  avessero
          vigilato in conformita' degli obblighi inerenti  alla  loro
          carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: 
                a) per  la  contravvenzione  di  false  comunicazioni
          sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; 
                b) per il delitto di false comunicazioni  sociali  in
          danno dei soci  o  dei  creditori,  previsto  dall'articolo
          2622,  primo  comma,  del  codice   civile,   la   sanzione
          pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 
                c) per il delitto di false comunicazioni  sociali  in
          danno dei soci  o  dei  creditori,  previsto  dall'articolo
          2622,  terzo  comma,  del  codice   civile,   la   sanzione
          pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
                d) per la  contravvenzione  di  falso  in  prospetto,
          prevista  dall'articolo  2623,  primo  comma,  del   codice
          civile,   la   sanzione   pecuniaria    da    duecento    a
          duecentosessanta quote; 
                e) per il delitto di  falso  in  prospetto,  previsto
          dall'articolo 2623, secondo comma, del  codice  civile,  la
          sanzione  pecuniaria  da  quattrocento  a  seicentosessanta
          quote; 
                f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
          o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
          dall'articolo 2624, primo  comma,  del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 
                g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
          comunicazioni  delle  societa'   di   revisione,   previsto
          dall'articolo 2624, secondo comma, del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
                h) per il delitto  di  impedito  controllo,  previsto
          dall'articolo 2625, secondo comma, del  codice  civile,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
                i)  per  il  delitto  di  formazione   fittizia   del
          capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
                l)  per  il  delitto  di  indebita  restituzione  dei
          conferimenti,  previsto  dall'articolo  2626   del   codice
          civile,   la   sanzione   pecuniaria    da    duecento    a
          trecentosessanta quote; 
                m) per la contravvenzione  di  illegale  ripartizione
          degli utili e delle riserve,  prevista  dall'articolo  2627
          del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da  duecento  a
          duecentosessanta quote; 
                n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
          o quote sociali o  della  societa'  controllante,  previsto
          dall'articolo  2628  del   codice   civile,   la   sanzione
          pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
                o) per il delitto di operazioni  in  pregiudizio  dei
          creditori, previsto dall'articolo 2629 del  codice  civile,
          la  sanzione  pecuniaria  da  trecento  a  seicentosessanta
          quote; 
                p) per il delitto di indebita ripartizione  dei  beni
          sociali da parte dei  liquidatori,  previsto  dall'articolo
          2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da  trecento
          a seicentosessanta quote; 
                q)   per   il   delitto   di    illecita    influenza
          sull'assemblea,  previsto  dall'articolo  2636  del  codice
          civile,   la   sanzione   pecuniaria    da    trecento    a
          seicentosessanta quote; 
                r)  per   il   delitto   di   aggiotaggio,   previsto
          dall'articolo 2637 del codice civile e per  il  delitto  di
          omessa comunicazione  del  conflitto  d'interessi  previsto
          dall'articolo  2629-bis  del  codice  civile,  la  sanzione
          pecuniaria da quattrocento a mille quote; 
                s) per i  delitti  di  ostacolo  all'esercizio  delle
          funzioni delle autorita' pubbliche di  vigilanza,  previsti
          dall'articolo 2638,  primo  e  secondo  comma,  del  codice
          civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a  ottocento
          quote; 
              s-bis) per il delitto di corruzione  tra  privati,  nei
          casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice
          civile, la sanzione pecuniaria da duecento  a  quattrocento
          quote; 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo  308  del  Codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art. 308.  Termini  di  durata  massima  delle  misure
          diverse dalla custodia cautelare. 
              1.  Le  misure  coercitive   diverse   dalla   custodia
          cautelare perdono efficacia quando dall'inizio  della  loro
          esecuzione e' decorso un periodo di tempo  pari  al  doppio
          dei termini previsti dall'articolo 303. 
              2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono
          decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
          caso,  qualora  esse  siano  state  disposte  per  esigenze
          probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione  anche
          al  di  la'  di  due  mesi   dall'inizio   dell'esecuzione,
          osservati i limiti previsti dal comma 1. 
              2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti
          dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,  318,  319,
          319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice  penale,
          le misure interdittive perdono efficacia decorsi  sei  mesi
          dall'inizio della loro esecuzione. In  ogni  caso,  qualora
          esse siano  state  disposte  per  esigenze  probatorie,  il
          giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei  mesi
          dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la
          loro  efficacia  viene  meno  se  dall'inizio  della   loro
          esecuzione e' decorso un periodo di tempo  pari  al  triplo
          dei termini previsti dall'articolo 303. 
              3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio
          dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o  ad
          altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie  o  di
          altre misure interdittive.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 133, comma 1-bis, del
          decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale.), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 133. Notificazione del  decreto  che  dispone  il
          giudizio. 
              1. (Omissis). 
              1-bis.  Il  decreto   e'   altresi'   comunicato   alle
          amministrazioni o enti di appartenenza  quando  e'  ammesso
          nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche  o
          di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
          pubblica, per alcuno dei delitti  previsti  dagli  articoli
          314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  320
          del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9  dicembre
          1941, n. 1383.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   12-sexies   del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.   356   e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 12-sexies.Ipotesi particolari di confisca. 
              1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
          richiesta a norma dell' art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  realizzato
          allo scopo di commettere delitti  previsti  dagli  articoli
          473, 474, 517-ter  e  517-quater,  416-bis,  600,  600-bis,
          primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'
          dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
          n. 356,  ovvero  per  taluno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  e'  sempre
          disposta la confisca del denaro, dei  beni  o  delle  altre
          utilita' di cui il  condannato  non  puo'  giustificare  la
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,   risulta   essere   titolare   o    avere    la
          disponibilita' a qualsiasi titolo in valore  sproporzionato
          al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte  sul
          reddito,   o   alla   propria   attivita'   economica.   Le
          disposizioni indicate nel periodo precedente  si  applicano
          anche in caso di condanna e di applicazione della  pena  su
          richiesta, a norma dell'art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti commessi  per  finalita'  di
          terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall' art. 416-bis del codice penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'articolo 295, secondo comma, del testo unico  approvato
          con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 
              2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325  del
          codice penale, si applicano le disposizioni degli  articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
              2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona. 
              2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter del codice penale, nonche'  dall'articolo
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
              3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  la
          gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma  dei
          commi 1  e  2  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute nel D.L. 14  giugno  1989,  n.  230,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  1989,  n.
          282. Il giudice, con la sentenza di condanna o  con  quella
          prevista dall'art. 444, comma 2, del  codice  di  procedura
          penale,  nomina  un  amministratore  con  il   compito   di
          provvedere   alla   custodia,    alla    conservazione    e
          all'amministrazione dei beni confiscati. 
              Non possono essere nominate amministratori  le  persone
          nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
              4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell'art. 321,  comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al custode delle cose predette. 
              4-bis Le disposizioni in materia di  amministrazione  e
          destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  previste
          dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a  2-duodecies  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, e  successive  modificazioni,
          si applicano ai casi di sequestro e confisca  previsti  dai
          commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'  agli  altri
          casi  di  sequestro  e  confisca  di  beni,  adottati   nei
          procedimenti relativi ai delitti di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale. In  tali  casi
          l'Agenzia      coadiuva       l'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni  sequestrati
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in  quanto
          compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca  di  cui
          ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi
          da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice
          di procedura penale. In tali casi il  tribunale  nomina  un
          amministratore. Restano  comunque  salvi  i  diritti  della
          persona  offesa  dal   reato   alle   restituzioni   e   al
          risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.». 
              Si riporta il testo degli articoli 58, comma 1,  e  59,
          comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267
          (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali.): 
              «Art. 58. Cause ostative alla candidatura. 
              1.  Non  possono   essere   candidati   alle   elezioni
          provinciali, comunali  e  circoscrizionali  e  non  possono
          comunque  ricoprire  le   cariche   di   presidente   della
          provincia, sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e
          comunale,   presidente   e   componente    del    consiglio
          circoscrizionale, presidente e componente del consiglio  di
          amministrazione dei consorzi, presidente e  componente  dei
          consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
          di amministrazione e presidente delle  aziende  speciali  e
          delle istituzioni di cui  all'articolo  114,  presidente  e
          componente degli organi delle comunita' montane: 
                a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
          o per il delitto di associazione  finalizzata  al  traffico
          illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui
          all'articolo 74 del testo  unico  approvato  con  D.P.R.  9
          ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui  all'articolo
          73 del citato testo unico, concernente la produzione  o  il
          traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
          fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
          cessione, nonche', nei casi in cui  sia  inflitta  la  pena
          della reclusione non inferiore ad un  anno,  il  porto,  il
          trasporto e la detenzione  di  armi,  munizioni  o  materie
          esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
          reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
                b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          i  delitti  previsti  dagli  articoli  314,   primo   comma
          (peculato), 316  (peculato  mediante  profitto  dell'errore
          altrui), 316-bis (malversazione a danno dello  Stato),  317
          (concussione),  318  (corruzione  per   l'esercizio   della
          funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai  doveri
          d'ufficio),  319-ter  (corruzione  in   atti   giudiziari),
          319-quater,  primo  comma  (induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata
          di un pubblico servizio) del codice penale; 
                c) coloro che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore a sei mesi per uno o piu'  delitti  commessi  con
          abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti  ad
          una pubblica funzione o a un pubblico servizio  diversi  da
          quelli indicati nella lettera b); 
                d) coloro che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo; 
                e)  coloro  nei  cui  confronti   il   tribunale   ha
          applicato, con  provvedimento  definitivo,  una  misura  di
          prevenzione, in quanto  indiziati  di  appartenere  ad  una
          delle associazioni di cui all'articolo  1  della  legge  31
          maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
          legge 13 settembre 1982, n. 646. 
              (Omissis).» 
              «Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto. 
              1. Sono sospesi di diritto dalle  cariche  indicate  al
          comma 1 dell'articolo 58: 
                a)  coloro  che  hanno  riportato  una  condanna  non
          definitiva per uno dei delitti  indicati  all'articolo  58,
          comma 1, lettera a), o per uno dei delitti  previsti  dagli
          articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  317,  318,  319,
          319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; 
                b)  coloro  che,  con  sentenza   di   primo   grado,
          confermata in appello  per  la  stessa  imputazione,  hanno
          riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una
          pena non inferiore a due anni di reclusione per un  delitto
          non colposo; 
                c) coloro nei cui confronti  l'autorita'  giudiziaria
          ha applicato, con provvedimento non definitivo, una  misura
          di prevenzione in quanto indiziati di  appartenere  ad  una
          delle associazioni di cui all'articolo  1  della  legge  31
          maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
          legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di  diritto
          consegue, altresi', quando e'  disposta  l'applicazione  di
          una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
          286  del  codice  di  procedura  penale  nonche'   di   cui
          all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura  penale,
          quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge
          il mandato elettorale. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo  100,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              «Art. 100. Revoca. 
              1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento
          motivato del sindaco  o  del  presidente  della  provincia,
          previa  deliberazione  della  Giunta,  per  violazione  dei
          doveri d'ufficio.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  della
          citata legge n. 97 del 2001, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio. 
              1. Salva l'applicazione della sospensione dal  servizio
          in   conformita'   a   quanto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti, quando  nei  confronti  di  un  dipendente  di
          amministrazioni  o  di  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a
          prevalente partecipazione pubblica e' disposto il  giudizio
          per alcuni dei delitti previsti dagli articoli  314,  primo
          comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del  codice
          penale e dall'articolo 3 della legge 9  dicembre  1941,  n.
          1383, l'amministrazione di appartenenza lo  trasferisce  ad
          un ufficio diverso da quello in cui  prestava  servizio  al
          momento   del   fatto,   con   attribuzione   di   funzioni
          corrispondenti, per inquadramento, mansioni  e  prospettive
          di   carriera,   a    quelle    svolte    in    precedenza.
          L'amministrazione  di  appartenenza,  in   relazione   alla
          propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento  di
          sede, o alla attribuzione  di  un  incarico  differente  da
          quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di  evidenti
          motivi di opportunita' circa la permanenza  del  dipendente
          nell'ufficio   in   considerazione   del   discredito   che
          l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza. 
              (Omissis).».