(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
                  CONTROLLATA E GARANTITA "CHIANTI"

                               Art. 1.
    La  denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e'
riservata  ai  vini  "Chianti",  gia' riconosciuti a denominazione di
origine  controllata  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
9 agosto  1967,  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    I  vini  "Chianti"  devono  essere ottenuti da uve prodotte nella
zona  di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale, la seguente composizione di
vitigni:
      Sangiovese: minimo 75%;
      Canaiolo nero: fino al 10%;
      Trebbiano  toscano  e  Malvasia  del  Chianti  singolarmente  o
congiuntamente: fino al 10%.
    Possono  inoltre  concorrere alla produzione le uve a bacca rossa
provenienti  dai  vitigni  raccomandati  e/o autorizzati nelle unita'
amministrative  della  zona  di  produzione  delle uve e presenti nei
vigneti  nella  misura  massima  del 15% del totale delle viti per il
vino  "Chianti"  e  del 20% per i vini "Chianti" con riferimento alle
sottozone  e  alla  specificazione aggiuntiva "Superiore" purche' non
venga  superato  il  limite  del  10%  per ogni singolo vitigno e non
modifichino  le  caratteristiche  specifiche del "Chianti", anche con
riferimento a sottozone e specificazioni aggiuntive.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  debbono  essere  tali  da non modificare le caratteristiche
peculiari  dell'uva  e del vino. In particolare e' vietata ogni forma
di   allevamento  su  tetto  orizzontale  tipo  tendone.  E'  vietata
qualsiasi pratica di forzatura.
    La  produzione  massima di uve ammesse per la produzione del vino
"Chianti"  non  deve essere in media superiore a kg 4 per ceppo e con
produzione  massima  di  90 quintali per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
    Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata
e  garantita "Chianti" con riferimento alle sottozone "Colli Aretini,
"Colli  Fiorentini",  "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano",
"Rufina" e "Montespertoli", i suddetti limiti sono fissati mediamente
a  kg 3  per  ceppo  e  rispettivamente  a  quintali 80 per ettaro di
coltura specializzata.
    Per  il vino "Chianti Superiore" la resa e' ridotta a quintali 75
per ettaro.
    I  nuovi  impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 viti
per ettaro, e non potranno produrre mediamente piu' di kg 3,00 di uva
per ceppo.
    Per  il  "Chianti  Superiore"  i  nuovi  impianti  devono  essere
realizzati  con  almeno  4000 viti per ettaro e non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,2 di uva per ceppo.
    Per  gli  impianti  esistenti  alla data di entrata in vigore del
presente  disciplinare  di produzione con numero di ceppi inferiore a
3.300 la produzione massima per ceppo e' mediamente kg 5.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  e garantita "Chianti" devono essere riportati nei limiti
di  cui  sopra  purche'  la  produzione  globale non superi del 20% i
limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi.
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al  70%.  Qualora  tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine  controllata  e  garantita;  oltre  detto limite percentuale,
decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita per tutto il prodotto.
    La   regione   Toscana,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni  di  categoria  interessate, puo' stabilire di anno in
anno,  prima  della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva
per  ettaro  inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di
tali  provvedimenti  verra' data comunicazione immediata al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  -  ed  alle  Camere  di
commercio competenti.
    Non  si  potranno  produrre  "Chianti"  e "Chianti Superiore" dai
vigneti iscritti all'albo dei vigneti del "Chianti Classico".
    In   deroga   a   tale   divieto   e'   tuttavia  consentito  che
contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della
produzione  del vino di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992,
n.  164,  e  comunque  entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno del
raccolto,  i  produttori  dell'uva o del vino possano rinunciare alla
specificazione  "Classico" nei confronti della denominazione generale
"Chianti"   e   in   quanto   esista   la   compatibilita'  per  base
ampelografica.  Tale  rinuncia,  che  e' irrevocabile per l'annata di
riferimento, e' relativa a tutta o a parte della produzione aziendale
e  comporta separata annotazione della quantita' e dei vasi vinari in
cui  essa  e'  conservata  nel  registro  di produzione o di carico e
scarico.
    Entro  lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o
del  vino  deve  comunicare  gli  estremi  delle  predette  quantita'
all'Ispettorato   repressione   frodi,   alle   Camere  di  commercio
detentrici   dell'Albo   del  "Chianti"  e  del  "Chianti  Classico",
competenti per territorio.
                               Art. 3.
    La  zona di produzione della denominazione di origine controllata
e  garantita  "Chianti" corrisponde a quella prevista nell'art. 3 del
disciplinare  di  produzione  annesso al decreto del Presidente della
Repubblica  9 agosto  1967  con  il  quale  e'  stata riconosciuta la
denominazione   di   origine  controllata  "Chianti".  Tale  zona  e'
delimitata come appresso:
      ... omissis ...
    Ai  sensi  dell'art.  5  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la
zona  di  origine  piu'  antica  e' disciplinata esclusivamente dalla
regolamentazione separata autonoma per essa prevista.
    La   rispondenza   a   tale  regolamentazione  ed  alle  relative
condizioni  produttive e' comunque obbligatoria, anche nel caso della
scelta  di  cui  al precedente art. 2 per la commercializzazione come
"Chianti" senza specificazioni o menzioni aggiuntive.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Chianti" devono essere quelle tradizionali della
zona  e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed
orientamento  adatti,  i  cui  terreni,  situati ad un'altitudine non
superiore  a  metri  700,  sono costituiti in prevalenza da substrati
arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.
    Sono   da   considerarsi   invece   inadatti,   e   non   possono
conseguentemente essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati
in  pianura  indipendentemente  dalla  quota  altimetrica, in terreni
umidi,  su  fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla
pliocenica e comunque fortemente argillosi.
    Qualora  si  faccia  uso della specificazione "Superiore" o delle
specificazioni geografiche per le quali sono previste caratteristiche
e  condizioni  produttive  particolari, le situazioni ambientali e di
impianto   dei   vigneti  devono  essere  rispondenti  alle  suddette
caratteristiche e condizioni.
    I  vigneti  potranno  essere  adibiti  alla produzione del vino a
denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Chianti" solo a
partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento
alle  sottozone  "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi",
"Colline  Pisane",  "Montalbano", "Rufina" e "Montespertoli" e con la
specificazione "Superiore" solo a partire dal quarto anno.
                               Art. 5.
    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
nell'interno  della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle  situazioni  tradizionali,  e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero
territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta
zona delimitata.
    L'uso  delle  menzioni geografiche relative alle sottozone "Colli
Aretini",  "Colli  Fiorentini",  "Colli  Senesi",  "Colline  Pisane",
"Montalbano",   "Rufina"   e   "Montespertoli",   in   aggiunta  alla
denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  "Chianti"  e'
consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone
delimitate  dall'art.  3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve
raccolte  e  vinificate  nell'interno  dei  rispettivi  territori  di
produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.
    E'  inoltre  consentito,  su  autorizzazione del Ministero per le
politiche   agricole   -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  - sentita la regione Toscana, che le
suddette operazioni per i vini a denominazione di origine controllata
e garantita "Chianti" siano effettuate in cantine situate al di fuori
del   territorio  di  vinificazione  suddetto,  ma  non  oltre  dieci
chilometri  in  linea  d'aria  dal  confine  previsto  per  i  vini a
denominazione  di  origine  controllata e garantita "Chianti" purche'
nell'ambito della regione Toscana.
    Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
e  garantita  "Chianti"  con  riferimento alle sottozone, le suddette
operazioni,  autorizzate  nei  termini  di  cui  al precedente comma,
possono  essere  effettuate  non  oltre  venticinque  chilometri  dal
perimetro delle relative sottozone, purche' all'interno delle zone di
produzione  delimitate  per la denominazione di origine controllata e
garantita  "Chianti"  e per la denominazione di origine controllata e
garantita  "Chianti  Classico",  sempre  che  tali  cantine risultino
preesistenti   al   momento   dell'entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare   e   siano   di  pertinenza  di  aziende  che  in  esse
vinifichino,  singolarmente o collettivamente, per quanto riguarda le
sottozone,  uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti".
    Tuttavia,   tali   operazioni,   anche   se  separatamente,  sono
consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini, sentita la regione Toscana, a cantine preesistenti
da  almeno  5  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
disciplinare  di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione
di  origine  controllata  e  garantita "Chianti" con riferimento alle
sottozone   e   alla   specificazione  "Superiore",  situate  nella/e
provincia/e  interessata/e  e  limitrofe  nell'ambito  della  regione
Toscana.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita
"Chianti" e i vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Chianti"  con  i  riferimenti alle sottozone "Colli Aretini", "Colli
Senesi",  "Colline Pisane" e "Montalbano" non potranno essere immessi
al  consumo  anteriormente al 1 marzo dell'annata successiva a quella
di produzione delle uve.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Chianti"  con  i  riferimenti  alle  sottozone  "Colli  Fiorentini",
"Rufina",  e  alla  specificazione  "Superiore"  non  potranno essere
immessi  al  consumo  prima  del 1 settembre dell'annata successiva a
quella  della produzione delle uve, dopo un periodo di affinamento in
bottiglia di almeno due mesi.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita
"Chianti"  con  il  riferimento  alla  sottozona  "Montespertoli" non
potra'  essere  immesso  al  consumo  prima  del 1 giugno dell'annata
successiva a quella di produzione delle uve.
                               Art. 6.
    Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il vino a
denominazione  di origine controllata e garantita "Chianti", dell'11%
per  il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata e garantita
"Chianti"  con  i  riferimenti alle sottozone "Colli Aretini", "Colli
Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rufina"
e "Montespertoli" e dell'11,5% per il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Chianti" con la specificazione "Superiore".
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto le pratiche locali,
leali  e  costanti,  tra  cui  la  tradizionale pratica enologica del
"governo  all'uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione
del  vino  appena  svinato  con  uve  dei  vitigni di cui all'art. 2,
leggermente appassite.
    Per  i  vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al
consumo  entro  l'anno  successivo  alla  vendemmia,  per  i quali si
intenda  usare in etichetta la specificazione "governato" - o termini
consimili   autorizzati   dal   Ministero   delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini - e' obbligatorio il "governo all'uso
Toscano".
                               Art. 7.
    E'  consentito  l'arricchimento  alle  condizioni stabilite dalle
norme  comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70%
dell'uva in vino, di cui al precedente art. 2.
    I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire
una  eguale  aliquota  di  vino "Chianti" originario, la quale potra'
essere presa in carico come vino da tavola.
                               Art. 8.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Chianti",  all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
      colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
      odore:  intensamente  vinoso, talvolta con profumo di mammola e
con   piu'   pronunziato   carattere   di   finezza   nella  fase  di
invecchiamento;
      sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 g/l di zuccheri
riduttori),  sapido,  leggermente tannico, che si affina col tempo al
morbido vellutato. Il prodotto dell'annata che ha subito il "governo"
presenta vivezza e rotondita';
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% per il vino
a  denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e per i
vini  "Chianti"  con  i  riferimenti  alle sottozone "Colli Aretini",
"Colli  Senesi",  "Colline  Pisane"  e  "Montalbano" e 12% per i vini
"Chianti"  con  i  riferimenti  alle  sottozone  "Colli  Fiorentini",
"Rufina", "Montespertoli" e con la specificazione "Superiore";
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20 g/l per il vino a denominazione
di  origine  controllata  e  garantita "Chianti" e 22 g/l per tutti i
vini  con  i  riferimenti  alle  sottozone  "Colli  Aretini",  "Colli
Fiorentini",   "Colli   Senesi",   "Colline   Pisane",  "Montalbano",
"Rufina",  "Montespertoli" e 23 g/l per il vino con la specificazione
"Superiore".
                               Art. 9.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita
"Chianti", se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni, di cui
almeno  tre  mesi di affinamento in bottiglia, puo' aver diritto alla
qualifica "riserva" purche' all'atto dell'immissione al consumo abbia
un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Chianti"  con  i  riferimenti alle sottozone "Colli Aretini", "Colli
Senesi",  "Colline  Pisane",  "Montalbano",  "Montespertoli" per aver
diritto  alla  qualifica  "riserva", dovranno essere sottoposti ad un
invecchiamento  di  almeno  due  anni,  di  cui  almeno  tre  mesi di
affinamento  in  bottiglia  e  dovranno avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo del 12,5%.
    Inoltre  per  i  vini  a  denominazione  di origine controllata e
garantita   "Chianti"   con   i  riferimenti  alle  sottozone  "Colli
Fiorentini"   e  "Rufina"  l'invecchiamento  previsto  dovra'  essere
effettuato per almeno sei mesi in botte e tre in bottiglia.
    Il  periodo  di  invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1
gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
                              Art. 10.
    Alla  denominazione  di origine controllata e garantita "Chianti"
e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste   nel  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio" e simili.
    E'  tuttavia  consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso
di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano
tali  da trarre in inganno l'acquirente e di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' compresi nella
zona  delimitata  nel  precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
    Nella   designazione   dei  vini  "Chianti",  anche  seguiti  dal
riferimento ad una delle sottozone e alla specificazione "Superiore",
puo'  essere  utilizzata  la  menzione  "vigna"  a condizione che sia
seguita  dal  corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione
e  la  conservazione  del vino avvengano in recipienti separati e che
tale  menzione,  seguita  dal  toponimo,  venga  riportata  sia nella
denuncia  delle  uve  e nella dichiarazione della produzione, sia nei
registri e nei documenti di accompagnamento.
    Per  i  vini  "Chianti"  e'  consentita  l'immissione  al consumo
soltanto in recipienti di vetro.
    L'uso  della  denominazione  di  origine  controllata e garantita
"Chianti" non e' consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per
i  vini  contenuti  in  recipienti  di  volume nominale superiore a 5
litri.
    Le  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  i vini "Chianti"
all'atto   dell'immissione   al  consumo  devono  essere  consoni  ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda
la forma e l'abbigliamento.
    Per  il  confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita  "Chianti"  anche  con  i  riferimenti alle
sottozone  e  specificazioni  aggiuntive,  per  le  capacita'  pari o
superiori  a  litri 0,375 e' consentito l'imbottigliamento solo nella
bottiglia  "bordolese" fino a 5 litri e nel "fiasco toscano" fino a 2
litri.  Solo  per  il  vino  a denominazione di origine controllata e
garantita  "Chianti",  senza  specificazioni geografiche o aggiuntive
recipienti  in vetro diversi potranno essere autorizzati dal Comitato
nazionale  vini,  su  proposta degli organismi di tutela, Consorzio o
Consiglio  interprofessionale,  anche  ai  fini  di eventuali periodi
transitori di uso e/o di smaltimento.
    Qualora  i  vini  "Chianti"  siano  confezionati  in  fiaschi, e'
vietata  l'utilizzazione  di un fiasco diverso da quello tradizionale
all'uso  toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
ed e' inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.
    E'  in  ogni  caso  vietato confezionare i recipienti con tappi a
corona o con capsule a strappo.
    Per  il  confezionamento  e' consentito solo l'uso del tappo raso
bocca ad eccezione dei contenitori di capacita' non superiore a litri
0,375 per i quali e' ammesso l'uso del "tappo a vite".
    Sulle  bottiglie  o altri recipienti contenenti i vini "Chianti",
deve figurare l'annata di produzione delle uve.