(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI -
                  RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

    Visto  l'art.  3  della  convenzione  tra  lo  Stato  e  la RAI -
Radiotelevisione   italiana   S.p.a.,   approvata   con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1994, di seguito denominata
"convenzione",  che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto
di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;
    Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha fatto
salvi  gli  effetti  prodotti  ed i rapporti giuridici conseguiti dal
citato art. 3 della convenzione;
    Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122;
    Visto il messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in
data 23 luglio 2002;
    Accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 e' fissata al
31 dicembre 2002;
    Ritenuta, pertanto, la necessita' di stipulare un nuovo contratto
di   servizio  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni,  di  seguito
denominato  "Ministero",  in  persona  del  segretario generale pref.
Vittorio  Stelo,  e  la  RAI - Radiotelevisione  italiana  S.p.a., di
seguito  denominata "RAI", con sede in Roma, legalmente rappresentata
dal   presidente  del  consiglio  di  amministrazione  prof.  Antonio
Baldassarre, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della
RAI, si conviene e si stipula quanto appresso.

                               Capo I

                          Principi generali

                               Art. 1.
           Missione del servizio pubblico radiotelevisivo

    1.  Il  presente contratto di servizio stabilisce per il triennio
2003-2005  i  diritti  e  gli  obblighi  della  RAI, nel rispetto dei
diritti e delle liberta' garantiti dalla Costituzione, delle norme di
legge   e   di   regolamento  in  materia  di  radiodiffusione  e  di
telecomunicazioni,    del    diritto   comunitario,   degli   accordi
internazionali,  delle norme tecniche vigenti e della convenzione, in
conformita'   con   gli   indirizzi   impartiti   dalla   commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
    2. Il contratto ha ad oggetto l'offerta televisiva, radiofonica e
multimediale,  i  contenuti  editoriali, i servizi tecnologici per la
produzione   e   per   la   trasmissione  del  segnale,  la  gestione
economico-finanziaria  e  i  sistemi  di controllo e di monitoraggio;
individua, altresi', i criteri di determinazione del finanziamento da
canone valevoli per la durata del triennio.
    3.  Le  parti,  di  comune  accordo,  riconoscono  quali  compiti
prioritari   del  servizio  pubblico  radiotelevisivo:  garantire  la
liberta',    il    pluralismo,    l'obiettivita',   la   completezza,
l'imparzialita'  e  la  correttezza  dell'informazione;  favorire  la
crescita  civile  ed  il  progresso  sociale;  promuovere la cultura,
l'istruzione   e   la   lingua  italiana;  salvaguardare  l'identita'
nazionale  e locale; garantire servizi di utilita' sociale; estendere
alla  collettivita'  i  vantaggi  delle nuove tecnologie trasmissive;
assicurare,  inoltre, una programmazione equilibrata e varia in grado
di  mantenere  il  livello  di ascolto idoneo per l'adempimento delle
funzioni  e  garantire  il raggiungimento della qualita' dell'offerta
nell'insieme dei generi della programmazione.
    4.  Per  l'assolvimento di tali compiti la RAI si impegna, con le
modalita' e le condizioni stabilite nel presente contratto, a:
      offrire  un'ampia  gamma di programmi televisivi, radiofonici e
multimediali,  diretti  alla  totalita'  degli utenti, riservando, in
tutte  le  fasce  orarie  anche  di  maggiore  ascolto, un adeguato e
proporzionato   numero   di  ore  di  trasmissione  all'informazione,
educazione, formazione, promozione culturale;
      promuovere le capacita' produttive, imprenditoriali, creative e
culturali  nazionali,  regionali  e  locali,  favorendo  lo  sviluppo
dell'industria nazionale audiovisiva e contribuendo alla crescita del
sistema produttivo europeo;
      favorire  l'accesso  alla  programmazione fondato sul principio
della  pari opportunita', nel piu' rigoroso rispetto della dignita' e
della   centralita'   della   persona  nonche'  delle  culture  delle
diversita';
      dedicare   ai  minori  trasmissioni  che  tengano  conto  delle
esigenze  e  della  sensibilita'  della  prima  infanzia  e dell'eta'
evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione ed in
relazione  all'orario  di  trasmissione, un rigoroso controllo a loro
tutela;
      favorire  la  ricezione  dell'offerta televisiva, radiofonica e
multimediale dei disabili sensoriali;
      assicurare  la diffusione di programmi televisivi e radiofonici
speciali  per l'estero al fine di favorire la conoscenza della lingua
e  della  cultura  italiana  nel  mondo  e  per garantire un adeguato
livello di informazione delle comunita' italiane all'estero;
      rispettare  le  norme  di legge e di regolamento riguardanti la
trasmissione   televisiva   di   eventi  considerati  di  particolare
rilevanza per la societa';
      valorizzare  le culture locali e l'informazione regionale anche
attraverso il potenziamento delle strutture periferiche dei centri di
produzione, qualora cio' sia ritenuto necessario da parte della RAI;
      dedicare    una   specifica   programmazione   alle   minoranze
linguistiche;
      effettuare  servizi  speciali per la diffusione di informazioni
riguardanti le condizioni del traffico e della viabilita';
      assicurare  la  qualita' del segnale televisivo e radiofonico e
la massima copertura del territorio;
      garantire  la  conservazione  e la valorizzazione degli archivi
storici dei programmi;
      sperimentare  tecnologie innovative anche al fine di promuovere
lo  sviluppo industriale del Paese nonche' l'introduzione delle nuove
tecnologie trasmissive, accelerando ed agevolando la conversione alla
trasmissione in tecnica digitale terrestre;
      improntare  la  gestione  economico-finanziaria  a  criteri  di
efficienza  e  di  economicita'  al  fine  di  garantire una adeguata
redditivita'  del  capitale che consenta il progressivo avvicinamento
ai parametri economico-finanziari di mercato;
      predisporre  un  sistema di contabilita' separata allo scopo di
distinguere   i   costi   delle   attivita'   del  servizio  pubblico
radiotelevisivo,  quelli  delle prestazioni a corrispettivo stipulate
con altre amministrazioni e quelli delle attivita' previste dall'art.
5  della  convenzione, con modalita' che consentano di verificare che
le   risorse  di  derivazione  pubblica  siano  destinate  unicamente
all'attivita' di servizio pubblico;
      individuare   un   sistema   di   conoscenza  del  mercato,  di
valutazione  della qualita' della programmazione, di monitoraggio del
rapporto tra domanda e offerta, per l'elaborazione e la comunicazione
dei  risultati  di  certificazione  della  qualita'  con  particolare
attenzione ai metodi di analisi ed ai criteri di verifica.

                               Art. 2.
                      La qualita' dell'offerta

    1.  La  RAI  si  impegna  ad  assicurare,  nell'arco  di tutta la
programmazione  radiofonica  e televisiva, a prescindere dal genere e
dalla   fascia   oraria,   una   diffusa  qualita'  dell'offerta.  In
particolare, la RAI si obbliga a:
      rispettare  e soddisfare le esigenze degli utenti tenendo conto
dei diversi orientamenti, opinioni e gusti;
      osservare  i principi di pluralismo, imparzialita', completezza
e obiettivita';
      promuovere  la  cultura  e  sviluppare  il  senso  critico  dei
telespettatori;
      ispirarsi  nella programmazione ai valori della societa' civile
e  democratica,  offrendo una programmazione interessante, efficace e
di buon gusto;
      assicurare  sempre  il  buon  uso  della  lingua  italiana e la
correttezza dei comportamenti, evitando scene o espressioni volgari o
di cattivo gusto;
      aggiornare  la  programmazione  tenendo conto dell'evoluzione e
dell'innovazione delle tecniche di trasmissione e dei nuovi contenuti
radiotelevisivi;
      valorizzare l'informazione di carattere regionale.
    2.  La  RAI  riconosce,  quale  fine strategico della missione di
servizio  pubblico,  la  qualita'  dell'offerta  radiotelevisiva e si
impegna  affinche'  tale  obiettivo sia perseguito anche nei generi a
piu' ampia diffusione.
    3.  Al  fine del controllo della qualita' dell'offerta, la RAI si
impegna  ad  avviare,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore del
presente  contratto,  un sistema di verifica interna che, avvalendosi
di  appositi  indicatori  e specifici parametri di valutazione basati
sui  criteri  di  cui  al comma 1, accerti il grado di raggiungimento
della  qualita'  dell'offerta  televisiva  e  radiofonica.  La RAI si
impegna, altresi', ad effettuare controlli e verifiche su un campione
rappresentativo   dell'utenza   per   analizzare  la  percezione  del
telespettatore rispetto alla qualita' della propria programmazione.
    4.  La  RAI,  attraverso un apposito centro di ascolto provvede a
recepire  le  opinioni  del  pubblico sulla propria programmazione ai
fini   delle   opportune  valutazioni  sull'erogazione  del  servizio
pubblico   radiotelevisivo.   Tale   servizio   viene   adeguatamente
pubblicizzato dalla RAI.
    5.  Per  verificare  il  raggiungimento degli obiettivi di cui ai
com-mi 1  e  2  del  presente articolo, e' costituita con decreto del
Ministro  delle  comunicazioni  una  commissione  composta da quattro
membri  di  cui due designati dalla RAI e due designati dal Consiglio
nazionale  degli  utenti  tra personalita' di notoria indipendenza di
giudizio   e   di   indiscussa   professionalita'.  Ai  lavori  della
commissione partecipa un rappresentante del Ministero. La commissione
nell'espletamento  dei suoi compiti prendera' in considerazione anche
i  risultati  delle  verifiche  di  cui  ai commi 3 e 4, che dovranno
essere ad essa comunicati a cura della RAI.

                               Capo II

                 L'offerta radiotelevisiva: i generi

                               Art. 3.
                        L'offerta televisiva

    1.  La  RAI si impegna, per quanto riguarda i canali televisivi a
diffusione  terrestre,  a  garantire  un'offerta che, dovendo nel suo
insieme   rispondere   ai   criteri  di  completezza,  imparzialita',
obiettivita',   qualita'  e  pluralismo  che  connotano  il  servizio
pubblico, tenga prioritariamente conto dei seguenti generi:
      a) informazione   d'attualita':  notiziari  con  programmazione
sistematica    o    straordinaria;   trasmissioni   che   documentano
manifestazioni  e  avvenimenti  di attualita' a carattere periodico o
straordinario; pagine di teletext; informazione regionale;
      b) approfondimenti   ed   informazione   a   tema:  supplementi
informativi   alle  edizioni  dei  notiziari  a  cura  delle  testate
giornalistiche;  inchieste e dibattiti di approfondimento solitamente
legate  a  tematiche  sociali,  politiche, territoriali e di costume;
trasmissioni di approfondimento a complemento della programmazione di
film   o  fiction;  trasmissioni  documentative  di  usi,  costumi  e
tradizioni della societa'; trasmissioni retrospettive sulle vicende e
la  vita  di  personaggi  celebri  con intento documentaristico sulla
realta'  dell'epoca;  rubriche  di  approfondimento  su  tematiche  a
carattere religioso;
      c) trasmissioni   a   carattere   istituzionale:   trasmissioni
periodiche  e  straordinarie dedicate all'informazione sull'attivita'
degli  organi  istituzionali  sovranazionali,  nazionali, regionali e
locali;  dibattiti parlamentari e dichiarazioni di alte cariche dello
Stato  e  delle  regioni; trasmissioni e spazi autogestiti dedicati a
partiti  e  movimenti  politici,  liste  referendarie  e sindacati di
livello nazionale e regionale;
      d) trasmissioni  dedicate  a  tematiche  ed eventi di carattere
sociale  e di pubblica utilita': trasmissioni e programmi contenitori
che trattano tematiche di interesse generale con particolare riguardo
ai  bisogni  della collettivita' e delle fasce di persone con bisogni
particolari;   trasmissioni   e   spazi   televisivi   assegnati   ad
associazioni  e  movimenti  della  societa'  civile per la promozione
delle   loro   attivita';   trasmissioni   per   l'informazione   dei
consumatori;  celebrazioni liturgiche; comunicati che offrono servizi
di  pubblica  utilita'  in  ambito  nazionale e regionale (previsioni
metereologiche, bollettini sulla viabilita', ecc.);
      e) trasmissioni   dedicate  a  bambini  e  ragazzi:  cartoni  e
programmi  di  animazione,  compresi  quelli con finalita' formativa;
giochi;  programmi  di  informazione specifici; programmi contenitori
che  tengano  conto  delle  esigenze e della sensibilita' della prima
infanzia  e  dell'eta' evolutiva e che contribuiscano a diffondere la
prevenzione  dall'uso  di sostanze stupefacenti ovvero dannose per la
salute,  nel  rispetto  del diritto dei minori alla tutela della loro
dignita' e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;
      f) trasmissioni  a carattere formativo, educativo, culturale ed
etico:    trasmissioni    divulgative,    di   aggiornamento   e   di
approfondimento  di importanza nazionale, regionale e locale dedicate
a  tematiche  culturali (di carattere storico, artistico, filosofico,
letterario,   filatelico,   ecc.)   anche   con  contributi  filmati,
interviste  e dibattiti; trasmissioni didattiche, formative ed etiche
tra  cui  quelle  dedicate alla diffusione della conoscenza dei danni
prodotti  dall'uso  delle  sostanze stupefacenti e, comunque, dannose
per  la  salute;  trasmissioni  dedicate  ad  eventi relativi ad arti
figurative,   letteratura,   rappresentazioni   teatrali,   musicali,
liriche, cinematografiche e di danza;
      g) trasmissioni dedicate a tematiche scientifiche e ambientali:
trasmissioni a contenuto prevalentemente scientifico e ambientale con
eventuali   parti   espositive,   contributi  filmati,  interviste  e
dibattiti;
      h) trasmissioni  dedicate  a  tematiche  ed eventi di carattere
sportivo:  trasmissioni  di  informazione  sportiva;  contenitori  di
avvenimenti  sportivi  in  diretta  o  registrati riguardanti sia gli
eventi  di principale richiamo sia le discipline cosiddette "minori";
trasmissioni incentrate su avvenimenti di carattere sportivo;
      i) film  di  particolare  livello  artistico: film d'indiscusso
valore artistico compresi quelli sperimentali o cortometraggi;
      j) film    e    fiction   di   produzione   europea:   prodotti
cinematografici  (film  e film di animazione) e di fiction (tv movie,
serie, miniserie, serial, ecc.) di produzione italiana od europea.
    2.  La RAI si impegna a destinare non meno del 65 per cento della
propria  programmazione  annuale  televisiva  compresa  nella  fascia
oraria  tra  le ore 6 e le ore 24 e non meno dell'80 per cento per la
terza  rete,  ai programmi indicati al comma 1, nelle lettere a), b),
c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  j).  La programmazione deve essere
distribuita  sulle  tre reti, in modo equilibrato, in tutti i periodi
dell'anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di "prime time".
    3.  La  RAI  e'  tenuta  a  trasmettere  al Ministero per ciascun
semestre,  entro  i  successivi tre mesi, una dettagliata informativa
relativa  alla  programmazione di ciascuna rete televisiva terrestre,
con  l'indicazione  dei programmi trasmessi e della loro collocazione
oraria  raggruppati  secondo  i generi indicati al comma 1, delle ore
trasmesse  e  della  percentuale  rispetto  alla programmazione nella
fascia  oraria  compresa  dalle  ore 6 alle ore 24 considerata sia in
riferimento  ai  singoli  generi  che al loro insieme, del dato della
diffusione media giornaliera relativo ad ogni genere.

                               Art. 4.
                        L'offerta radiofonica

    1.   La  RAI  si  impegna,  per  quanto  riguarda  i  tre  canali
radiofonici nazionali, a:
      garantire  un'offerta  diversificata  che  realizzi la missione
formativa,  informativa,  culturale,  etica  e di intrattenimento del
servizio  pubblico,  rispettando in tutta la programmazione i criteri
di qualita' dell'offerta indicati all'art. 2;
      ampliare  il  contenuto dell'offerta, anche sperimentando nuovi
format in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza;
      sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialita'.
    2.   La   RAI   potra'  utilizzare  per  la  distribuzione  della
programmazione  radiofonica  anche  le  reti  via  cavo  e  i  canali
satellitari, previa autorizzazione del Ministero.
    3.  La  programmazione  radiofonica  della RAI dovra' garantire i
seguenti generi:
      a) notiziari:  giornali  radio,  anche  sportivi o tematici, di
formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;
      b) informazione:   programmi  o  rubriche  di  approfondimento,
inchieste,  reportage;  dibattiti e fili diretti, anche in formato di
flusso;  radiocronache,  programmi  e  rubriche  dedicati  alle varie
discipline sportive;
      c) cultura:  programmi  di attualita' scientifica, umanistica e
tecnologica,   anche   con   carattere  di  intrattenimento;  fiction
radiofonica;  teatro  (riprese  o  prodotto in studio); documentari e
rievocazioni  storiche  anche  basati su elaborazioni di materiali di
archivio;
      d) societa':  programmi, rubriche e talk show su temi sociali e
di  costume,  anche  rivolti  al  mondo  dei  giovani o realizzati in
formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del
territorio,  e  di  ampliare  il dibattito sull'evoluzione civile del
Paese;
      e) musica:  tutti  i  generi  e sottogeneri di musica colta, di
musica  sinfonica  e  di  musica  leggera;  programmi  e  contenitori
prevalentemente  musicali;  riprese  dal  vivo  o differite di eventi
musicali;  programmi di attualita' sul mondo della musica nazionale e
popolare;
      f) intrattenimento e divulgazione: programmi di intrattenimento
qualificato,  con giochi per gli ascoltatori; varieta', one-man-show,
commedia, satira, sketch, anche realizzati al fine di rappresentare e
divulgare criticamente l'evoluzione civile del Paese;
      g) servizio:  rubriche  e  servizi  sull'attivita' degli organi
istituzionali; programmi, rubriche e radiocronache di tema religioso;
rubriche  tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute,
previdenza)   o   rivolte  a  particolari  target  (minori,  anziani,
disabili, ecc.); programmazione per non vedenti;
      h) pubblica  utilita': notiziari e servizi sulla viabilita', la
sicurezza  stradale  e  le  condizioni  meteo,  specialmente dedicati
all'utenza  mobile;  bollettino  del  mare,  della  neve; messaggi di
emergenza e di protezione civile; segnale orario.
    4.  La  RAI  e'  tenuta  a  trasmettere  al Ministero per ciascun
semestre,  entro  i  successivi tre mesi, una dettagliata informativa
circa  il  numero delle ore trasmesse, con l'indicazione percentuale,
rispetto  al  totale,  per  ciascuno  dei  generi  di cui al comma 3,
nonche',  con  il  medesimo dettaglio, il dato della diffusione media
giornaliera.

                              Capo III

                    L'offerta: profili specifici

                               Art. 5.
                      Programmazione Televideo

    1.  La  RAI  si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio
Televideo  per  la  trasmissione  di  dati  relativi a: informazione,
cultura,  spettacolo,  sport,  economia,  informazioni  di  servizio,
sottotitoli  per  non  udenti e per comunita' straniere e, sulla rete
regionalizzata, anche relativi a servizi regionali o locali.
    2.   La   RAI,  nel  quadro  degli  indirizzi  della  commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi  relativi  alle trasmissioni dell'accesso al servizio
pubblico,  assicurera'  nei  servizi  di  Televideo  una  particolare
attenzione  alle  esperienze  dell'associazionismo e del volontariato
sulla  base  del  regolamento  approvato  dalla  predetta commissione
parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.
    3.  La  RAI  dedichera'  appositi  spazi  a  informazioni dirette
all'uso   consapevole   della   televisione   da  parte  dei  minori,
segnalando,  altresi',  sulle  pagine  di testo dedicate ai programmi
televisivi,  i  programmi  consigliati alla visione dei bambini e dei
ragazzi.
    4.  Gli  eventuali  spazi  pubblicati  a pagamento nei servizi di
Televideo devono essere evidenziati come tali.

                               Art. 6.
               Programmazione televisiva per i minori

    1. Al fine di garantire la tutela dello sviluppo fisico, psichico
e   morale  dei  minori,  nelle  fasce  orarie  di  trasmissione  non
specificamente  dedicate  ai  bambini  e  ai ragazzi ma a una visione
familiare,  comprese  tra le ore 7 e le ore 22,30, la RAI realizzera'
programmi  riguardanti  tutti  i  generi  televisivi  i cui contenuti
rispondano a criteri di responsabilita' e rispetto della dignita' dei
minori,  evitando  pertanto  la  messa  in  onda  di programmi, anche
d'informazione,  e  film  contenenti  scene  di  violenza  gratuita o
episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento. La
RAI  si impegna altresi' ad un controllo qualitativo e preventivo sul
contenuto,  i  tempi  e  le  modalita'  di  trasmissione dei messaggi
pubblicitari,  che  contraddistinguera' sempre mediante l'inserimento
di marchi visivi e sonori.
    Nelle stesse fasce orarie la RAI e' tenuta a realizzare una quota
di  programmazione  annuale  per bambini e ragazzi, che dovra' essere
pari  almeno  al  10 per cento, ed a realizzare programmi che tengano
conto  delle  esigenze  e  della  sensibilita' della prima infanzia e
dell'eta'  evolutiva,  anche  in considerazione degli indirizzi degli
organi  istituzionalmente  preposti in materia di tutela dei minori e
del  vigente  codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra
TV e minori sottoscritto dalla concessionaria.
    I programmi saranno di intrattenimento e di formazione per l'eta'
infantile e per i ragazzi, su tematiche quali l'educazione civica, il
rispetto per le norme ambientali e la natura, le forme divulgative di
studio  della  storia,  delle  scienze  e  delle lingue straniere, le
attivita'   sportive,  l'educazione  sessuale,  la  conoscenza  delle
diversita' etniche, culturali e religiose.
    Immediatamente   prima,   durante   e   immediatamente   dopo  le
trasmissioni  espressamente  dedicate all'infanzia e all'adolescenza,
la  RAI  evitera'  di  trasmettere promo e trailer in contrasto con i
principi descritti e telepromozioni curate da conduttori dei medesimi
programmi.
    2. Per  la  realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la RAI
si  avvarra'  dell'ausilio  di  commissioni,  costituite  dalle parti
congiuntamente,  di  esperti  particolarmente qualificati proposti in
maggioranza  dal  Consiglio  nazionale  degli  utenti. Tali organismi
avranno  anche  il  compito  di esprimere pareri sulla qualita' delle
trasmissioni  di cui al comma 1 nel rispetto degli indirizzi proposti
dagli  organi competenti in materia di tutela dei minori, nonche' del
codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e
minori. La RAI comunichera' inoltre alla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella
relazione   bimestrale  di  cui  all'art.  1,  comma 5,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 650, le linee di programmazione per i minori che
intende realizzare nonche' le iniziative adottate.

                               Art. 7.
Programmazione  sociale  e  programmazione  dedicata alle persone con
                             disabilita'

    1.  La RAI si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta di
programmazione    televisiva,    radiofonica   e   multimediale,   la
comunicazione   sociale   e  la  conseguente  rappresentazione  delle
pluralita'  della  realta'  sociale,  con particolare attenzione alle
persone,  gruppi  e  comunita'  con  bisogni  speciali  negli  ambiti
specifici   legati   ad   ambiente,   salute,  qualita'  della  vita,
consumatori,  diritti  e  doveri  civici, sport sociale, disabilita',
nuove  emergenze  e  mondo  del  lavoro, immigrazione, integrazione e
multiculturalismo,  pari  opportunita',  anziani.  La  RAI si impegna
altresi'  a  definire  e realizzare attivita' e iniziative specifiche
volte  a  sviluppare l'attenzione e la sensibilizzazione del pubblico
in merito alle suddette tematiche, anche attraverso la definizione di
nuovi linguaggi mediali efficaci in termini di ascolto.
    2.  La RAI si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte,
alla  ideazione,  realizzazione  e  diffusione di programmi specifici
diretti  al  contrasto  e  alla  prevenzione  della  pedofilia, della
violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla
conoscenza   delle   conseguenze  prodotte  dall'uso  delle  sostanze
stupefacenti  e psicotrope nonche' al costo sociale che tali fenomeni
comportano per la collettivita'.
    3.  La  RAI,  nel  ribadire il proprio impegno di produzione e di
programmazione  nell'ambito  e  nel rigoroso rispetto delle normative
antidiscriminatorie del Trattato di Amsterdam e delle risoluzioni del
Forum  europeo  delle  persone disabili di Madrid, dedica particolare
attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone
disabili  e  il  superamento  dell'handicap anche attraverso campagne
sociali  mirate  e  programmi  speciali,  in  collaborazione  con  le
istituzioni  competenti nazionali e locali. La RAI si impegna inoltre
a  garantire l'accesso alla propria offerta multimediale alle persone
con  disabilita'  sensoriali,  tramite  le  specifiche programmazioni
audiodescritte  sui  canali  in  OM  e  le  trasmissioni in modalita'
telesoftware  per le persone non vedenti e sottotitolate con speciali
pagine  del Televideo e con traduttori in video per le persone sorde,
attuando, a tal fine, le seguenti iniziative:
      incremento del volume delle offerte specifiche di cui sopra del
10  per  cento annuo rispetto al 2002 sia in termini quantitativi che
di  tipologie di generi di programmazione, anche con riferimento alle
trasmissioni  culturali e a quelle di approfondimento ed informazione
a tema;
      mantenimento  dell'attuale  servizio  di  sottotitolazione  dei
notiziari  e  sua  estensione  ad  almeno  una ulteriore edizione del
telegiornale nelle fasce orarie di buon ascolto;
      miglioramento  qualitativo  del  segnale per l'audiodescrizione
nel   quadro   delle  risorse  trasmissive  dedicate  allo  specifico
servizio;
      promozione  della  ricerca  tecnologica  al  fine  di  favorire
l'accessibilita'  dell'offerta  multimediale  alle persone disabili e
con ridotte capacita' sensoriali;
      comunicazione al pubblico delle iniziative intraprese.

                               Art. 8.
                   Attivita' educative e formative

    1.  La  RAI  si  impegna  a  consolidare  e potenziare la propria
missione  educativa  e  formativa, contribuendo, in particolare, alle
seguenti attivita':
      a) informazione   sull'evoluzione   del   sistema   scolastico,
universitario  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione artistica,
musicale e coreutica;
      b) realizzazione  di  programmi  di  supporto  alla didattica e
formazione   degli   insegnanti,  con  particolare  riferimento  alla
conoscenza delle lingue europee e alla alfabetizzazione informatica;
      c) orientamento  dei  giovani  e sensibilizzazione di giovani e
famiglie   ai  temi  dell'inserimento  professionale  e  del  disagio
giovanile;
      d) valorizzazione   delle   eccellenze   e   delle   iniziative
didattiche innovative;
      e) diffusione della cultura scientifica e umanistica.
    2.  La  RAI  si  impegna  inoltre  a dotare tutte le scuole degli
strumenti  necessari  per  la ricezione dei propri canali satellitari
diffusi in digitale dai satelliti Hot Bird.
    3.  Le  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e 2 verranno definite e
realizzate  sulla  base  di  apposita  convenzione  tra  il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  la RAI, che
individuera'  i  contenuti  fondamentali  della  programmazione delle
attivita'  stesse,  le  modalita'  di  diffusione  anche in chiaro, i
relativi  corrispettivi,  nonche'  l'interfaccia della RAI incaricata
del   coordinamento  delle  attivita'  stesse  e  la  verifica  della
conformita'  della  programmazione  agli  standard  didattici e della
compatibilita' con gli strumenti didattici disponibili nelle scuole.

                               Art. 9.
               Programmazione televisiva per l'estero

    1. La RAI, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza della
lingua,  della  cultura  e  dell'economia  italiane  nel  mondo,  per
assicurare  un  adeguato  livello  di  informazione  delle  comunita'
italiane  all'estero  sull'evoluzione della societa' italiana nonche'
per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato
accesso   all'informazione   e   alla   comunicazione   politica,  in
particolare   nei   periodi  interessati  da  campagne  elettorali  e
referendarie,  trasmettera',  nell'ambito delle convenzioni stipulate
con  la Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre convenzioni,
adeguati  programmi  televisivi,  utilizzando  i  piu'  moderni mezzi
trasmissivi e diffusivi.
    2.  La  RAI  si  impegna  altresi'  a  realizzare  nuove forme di
programmazione  per  l'estero  che  consentano  di portare la cultura
italiana,  anche  di  carattere  regionale, ad un piu' vasto pubblico
internazionale  e  ad  incrementare il numero dei programmi trasmessi
agli italiani all'estero, anche nell'ambito di convenzioni aggiuntive
a quella di cui al precedente comma.
    3.  La  RAI  e'  tenuta  a  comunicare  annualmente al Ministero,
mediante  apposita  relazione,  le  attivita'  e  i  dati relativi ai
programmi trasmessi all'estero.

                              Art. 10.
             Partecipazione a iniziative internazionali

    1.  La  RAI  potra'  partecipare  ai programmi ed alle iniziative
promossi  dall'Unione  europea e dal Consiglio d'Europa e curera' con
tempestivita'   gli  adempimenti  per  l'utilizzazione  dei  relativi
contributi.
    2.  La  RAI  si  impegna a comunicare annualmente al Ministero lo
stato  di  evoluzione  dei  propri  progetti  di  ricerca  e sviluppo
relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1.
    3.  La  RAI  si  impegna  a partecipare a programmi di produzione
nazionale   ed  internazionale,  che  valorizzino  la  cultura  e  il
patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione
alle  iniziative  destinate  al  bacino  del Mediterraneo ed ai Paesi
confinanti con l'Italia.

                              Art. 11.
              Prodotti audiovisivi italiani ed europei

    1.  La  RAI  si  impegna  nella  valorizzazione  delle  capacita'
produttive, imprenditoriali e culturali nazionali al fine di favorire
lo  sviluppo  dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla
crescita  del  sistema  produttivo europeo, privilegiando il rapporto
tra  qualita'  e  mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e
promovendo  la  ricerca  di  nuovi  modelli  produttivi  e  di  nuovi
linguaggi.  In  tali  attivita'  la  RAI  considerera'  interlocutori
privilegiati i produttori indipendenti.
    2.  La  RAI,  nel  periodo  di  durata del presente contratto, e'
tenuta  a destinare almeno il 20 per cento dei proventi dei canoni di
abbonamento  a  investimenti  finalizzati  alla  produzione  di opere
audiovisive  italiane ed europee; dovra', altresi', destinare ai film
almeno   il  40  per  cento  della  suddetta  percentuale  minima  di
investimento,  di  cui una quota non inferiore al 51 per cento dovra'
essere  investita  in  film  destinati all'utilizzo prioritario nelle
sale  cinematografiche;  almeno l'8 per cento annuo della percentuale
minima  di  investimento  dovra' essere dedicata agli investimenti in
cartoni  animati e/o film di animazione appositamente prodotti per la
formazione  dell'infanzia.  Qualora  l'evoluzione del mercato dovesse
evidenziare  tendenze  non  compatibili  con  tale quota, la RAI, con
documentata istanza, potra' richiedere che una commissione paritetica
appositamente    costituita    con   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni, proceda alla sua rideterminazione.
    3. Ai fini della presente norma si intendono:
      a) per  proventi  complessivi  dei  canoni  di  abbonamento, il
gettito   derivante  dalle  quote  sull'ammontare  degli  abbonamenti
ordinari  di  competenza  della  concessionaria  relativi all'offerta
televisiva terrestre, al netto del canone di concessione;
      b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti
su  film,  fiction,  documentari,  cartoni,  lirica,  musica, teatro,
prodotti  o  coprodotti  in  Italia  o  nell'ambito  comunitario, con
particolare  attenzione  ai  produttori  indipendenti  come  definiti
dall'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122;
      c) per  investimenti,  la configurazione di costo che comprende
gli  importi  corrisposti  a  terzi  per  l'acquisto  dei  diritti  e
l'utilizzazione  delle  opere,  i  costi  per  produzione  interna ed
esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonche' i
costi  per  l'edizione  e le spese accessorie relative ai prodotti di
cui sopra.
    4.  La  RAI si impegna a istituire con effetto immediato puntuali
sistemi  di  monitoraggio  e  di  verifica  del  rispetto delle quote
previste  nel  presente  articolo  e  a  comunicarli  annualmente  al
Ministero  delle  comunicazioni e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.

                              Art. 12.
        Iniziative per la valorizzazione delle culture locali

    1.  Nel  quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del
Paese,  la  RAI  valorizza  e  promuove,  nell'ambito  delle  proprie
trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione
con  le  regioni,  le  province,  i comuni, le universita' e gli enti
culturali,  realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore
diffusione in ambito locale.
    2.  Tra le sedi periferiche della concessionaria, le regioni e le
province  autonome possono essere stipulate convenzioni, con onere in
tutto  o  in  parte a carico delle regioni e delle province autonome,
per  il raggiungimento delle finalita' di cui al comma precedente. Il
Ministero,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
la  concessionaria  fissano i criteri e le modalita' di stipula delle
predette  convenzioni e della partecipazione da parte delle emittenti
radiotelevisive    locali    finalizzata   a   creare   rapporti   di
collaborazione produttiva.
    3.  La  RAI  si  impegna ad introdurre nel palinsesto della terza
rete  televisiva  trenta  minuti  di programmazione per ogni regione,
riservata  alla trasmissione di programmi scelti dalle sedi regionali
partendo   dall'ottimizzazione   delle   risorse   esistenti   ed  in
collaborazione col territorio.
    4.  La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  servizi  per le
minoranze  linguistiche,  cosi'  come  previsto dalla legge 14 aprile
1975,   n.   103,   e   si   impegna,  comunque,  ad  assicurare  una
programmazione  rispettosa  dei  diritti delle minoranze linguistiche
nelle zone di appartenenza.
    5.  Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999,
n.  482,  e  dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio  2001  n. 345, la RAI si impegna ad assicurare le condizioni
per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di
loro   appartenenza,   assumendo  e  promuovendo  iniziative  per  la
valorizzazione  delle  lingue  minoritarie  presenti  sul  territorio
italiano,  in collaborazione con le competenti istituzioni locali. La
RAI promuove, altresi', la stipula di convenzioni, con oneri in tutto
o  in  parte  a  carico  degli  enti  locali  interessati,  in ambito
regionale,  provinciale  o  comunale,  per  programmi  o trasmissioni
giornalistiche  nelle  lingue  ammesse  a  tutela,  nell'ambito delle
proprie  programmazioni  radiofoniche  e  televisive regionali. Entro
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente contratto una
commissione  appositamente  costituita  tra  il  Ministero  e  la RAI
individuera'  le  sedi  della  societa'  a  cui  sono  attribuite  le
attivita'  di  tutela  di ciascuna minoranza linguistica riconosciuta
nonche' il contenuto minimo della tutela.

                              Art. 13.
                          Rete parlamentare

    1.  La  RAI  e'  tenuta  all'esercizio  della  rete  riservata  a
trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'art. 24 della
legge  6  agosto  1990,  n.  223, secondo le modalita' della legge 11
luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato
A.
    2.  I  lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire
nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due
rami   del   Parlamento.  Sul  piano  generale  il  palinsesto  e  la
programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei
doveri  di  imparzialita' ed equilibrio propri del servizio pubblico.
La   RAI   e'   impegnata  a  pubblicizzare  l'attivita'  della  rete
parlamentare   anche   attraverso  le  proprie  reti  radiofoniche  e
televisive,   in   particolare   nell'ambito  delle  trasmissioni  di
informazione parlamentare.
    3.  Sulla  base  di  piani  esecutivi  presentati al Ministero, e
previa  autorizzazione  da parte di questo, la rete di cui al comma 1
potra'  essere  soggetta  ad interventi mirati alla razionalizzazione
degli  impianti,  ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso
delle  frequenze  e anche attraverso operazioni di accorpamento degli
impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati
senza  degradare  la  qualita'  del  servizio  offerto  su  base  non
interferenziale   con  altri  legittimi  utilizzatori  dello  spettro
radioelettrico,  e  con  particolare riguardo alla salvaguardia della
salute umana e della tutela del paesaggio.
    4.   La   RAI   potra'  diffondere  le  trasmissioni  della  rete
parlamentare via Internet e via satellite.

                              Art. 14.
                  Servizi speciali per la mobilita'

    1.   La   RAI   si   impegna  a  dedicare  adeguati  spazi  nella
programmazione   televisiva   e  radiofonica  per  la  diffusione  di
informazioni   riguardanti   le   condizioni  del  traffico  e  della
viabilita' e la sicurezza stradale.
    2.  I  notiziari  radiofonici sulle condizioni della viabilita' e
del  traffico  delle  autostrade,  superstrade,  tangenziali  e snodi
cittadini  e  i  consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal
servizio  Isoradio, incrementando il tempo dedicato all'informazione,
nel  corso  di  programmi  ripetuti dalle reti nazionali. Il servizio
Isoradio   viene  svolto  attraverso  la  rete  di  impianti  di  cui
all'allegato B.
    3.  Tali  programmi  devono  essere  trasmessi lungo il tracciato
autostradale, le tangenziali e le zone limitrofe.
    4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio
Isoradio  per  tutte  le  esigenze  di  orientamento  dell'utenza del
Dipartimento della protezione civile.
    5.  L'estensione  del  servizio  Isoradio,  per  quanto possibile
irradiato sul territorio impiegando la stessa frequenza, al tracciato
autostradale,  alle  tangenziali,  e  alle  zone limitrofe non ancora
raggiunte  ed  il  miglioramento della diffusione del servizio stesso
devono  avvenire  mediante  l'installazione  di  impianti  di potenza
irradiata   adeguata,   previa   autorizzazione   del  Ministero  che
assegnera'  le  necessarie  frequenze  tenendo  conto  a tal fine del
carattere specifico di pubblica utilita' del servizio Isoradio.
    6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la
concessionaria  appronta,  anche  sulla base di richieste provenienti
dal  Ministero,  su  indicazione  del  Ministero  dell'interno  e del
Ministero  delle  infrastrutture,  piani  di sviluppo della rete e li
presenta al Ministero.

                               Capo IV

                Tecnologie, ricerca e sperimentazione

                              Art. 15.
           Qualita' e disponibilita' tecnica del servizio

    1.  La  RAI  si  impegna  ad  assicurare un grado di qualita' del
servizio,  salvo  le implicazioni interferenziali non risolvibili con
opere  di  compatibilizzazione  radioelettrica,  non  inferiore  a 3,
riferito  ai  livelli  della scala UIT-R (Unione internazionale delle
telecomunicazioni-radiocomunicazioni).
    2.  Nell'ambito della disponibilita' delle frequenze il Ministero
assicurera'  alla RAI quelle necessarie all'espletamento del servizio
concesso, per risolvere le situazioni interferenziali piu' importanti
e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualita' del servizio.
    3.  La  RAI,  al  fine  di  assicurare la fornitura del servizio,
esercisce  gli  impianti  di  trasmissione  e  diffusione del segnale
televisivo e radiofonico individuati negli allegati C e D.
    4.  La  RAI si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero
tutta  la  documentazione  relativa  al  monitoraggio  della qualita'
tecnica   del   servizio   di  radiodiffusione  e  alle  elaborazioni
statistiche,  con  indicazioni del grado di estensione dei servizi in
funzione, della qualita' di ricezione riferita ai livelli della scala
di qualita' UIT-R e dell'andamento delle situazione interferenziali e
dei  disturbi  dei servizi, nonche' i valori della disponibilita' del
servizio  misurati  utilizzando gli indicatori di qualita' concordati
con  il  Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi
alla copertura la RAI e' tenuta a fornire annualmente al Ministero la
rappresentazione  cartografica  su  supporto  magnetico delle aree di
copertura dei servizi.

                              Art. 16.
        Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

    1.  La  RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di
radiodiffusione  televisiva  analogica  non inferiore al 99 per cento
della  popolazione  per ciascuna delle tre reti televisive nazionali.
La  terza  rete  televisiva  deve  avere  un grado medio di copertura
regionale del 97 per cento della popolazione.
    2.   Ai   fini  dello  sviluppo  delle  reti  di  radiodiffusione
televisiva  analogica,  la  concessionaria  si  impegna,  laddove sia
riscontrata  l'interesse  all'ampliamento  del servizio analogico, ad
estenderne  localmente la copertura ai centri abitati con popolazione
non inferiore a 300 abitanti, a fronte di convenzioni o contratti con
le  regioni, le province, i comuni, le comunita' montane o altri enti
locali  o  consorzi di enti locali nonche' con altri enti e soggetti,
secondo  criteri di economicita' degli investimenti e previo apporto,
da   parte   degli   enti  locali  competenti,  delle  infrastrutture
necessarie   all'installazione  degli  impianti  di  diffusione,  con
particolare  riguardo  agli  aspetti relativi alla salvaguardia della
salute umana ed alla tutela del paesaggio.

                              Art. 17.
Copertura  del  servizio  di radiodiffusione sonora in modulazione di
                              frequenza

    1.  La  RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di
radiodiffusione  sonora  per  ciascuna delle tre reti radiofoniche in
modulazione  di  frequenza  (FM)  non inferiore al 99 per cento della
popolazione  e  di  copertura del territorio non inferiore all'80 per
cento, salvo le implicazioni interferenziali.
    2.  La  RAI si impegna, ove occorra, a migliorare la qualita' del
segnale,  previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie
frequenze.
    3.  La  RAI  e' tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data
System)  sulle  tre  reti  radiofoniche in FM mediante il sistema EON
(Enhanced  Other  Network),  conformemente  alle norme ETSI (European
Telecommunications   Standards   Institute)  e  potra'  estendere  la
sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).
    4.  Nel  corso  dell'attivita'  di  adeguamento  della  rete  per
garantire  il grado di copertura con impianti che rispettino i valori
della  normativa  vigente  in  materia  di tetti elettromagnetici, e'
ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al
comma 1.

                              Art. 18.
Copertura  del  servizio  di radiodiffusione sonora in modulazione di
                              ampiezza

    1. Il  servizio  di  radiodiffusione  sonora  in  modulazione  di
ampiezza  viene  svolto attraverso gli impianti ad onde corte ed onde
medie.
    2. Il servizio ad onde corte viene svolto attraverso gli impianti
di  cui all'allegato E ed e' disciplinato da apposita convenzione con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    3. La  RAI,  anche  al  fine  della  necessaria  attenzione  alla
salvaguardia  della  salute  umana  ed  alla tutela del paesaggio, si
impegna  alla  razionalizzazione delle reti di radiodiffusione sonora
in  modulazione  di  ampiezza ed a presentare entro sei mesi un piano
che  tenga  conto delle necessarie riduzioni di potenza e miri ad una
unica rete che trasmetta programmi delle reti radiofoniche nazionali.

                              Art. 19.
             Autorizzazione all'esercizio degli impianti

    1.  La  RAI,  al  fine  di  realizzare nuovi impianti e apportare
modifiche  od  eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano
esecutivo  per  ciascun  impianto  da  realizzare  o  da  modificare,
contenente i seguenti elementi:
      a) caratteristiche radioelettriche;
      b) area di servizio;
      c) destinazione delle opere;
      d) costi preventivati;
      e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
    2.  Il  Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano
esecutivo,  si  pronuncia  sulla  richiesta. Nel caso di accoglimento
rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.
    3.  Il  periodo  di  sperimentazione,  necessario per la verifica
della  compatibilita'  radioelettrica  dell'impianto  con  gli  altri
impianti  delle  emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai
sensi  della  normativa  vigente,  e'  di  due  mesi  dalla  data  di
comunicazione   da   parte   della   concessionaria  dell'attivazione
dell'impianto.  Se  l'impianto  non  viene  attivato entro i sei mesi
successivi  al  rilascio  dell'autorizzazione,  la  RAI  e'  tenuta a
comunicarne i motivi al Ministero.
    4.    Il    Ministero    rilascia   l'autorizzazione   definitiva
all'esercizio  dell'impianto  dopo  aver verificato la compatibilita'
radioelettrica   e   concluso   il   procedimento   di  coordinamento
internazionale.
    5.  La  RAI  provvede  a  comunicare,  con  cadenza  annuale,  il
consuntivo  delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle
in corso.

                              Art. 20.
                   Impiego dei collegamenti mobili

    1.  La  RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce
collegamenti  mobili  realizzati  con  mezzi  del  tipo trasportabile
installati  anche  a  bordo  di  automezzi  in  sosta  o con mezzi in
movimento,   funzionanti   su  base  non  interferenziale  con  altri
operatori.  A  consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria
indichera'  per  ciascun  collegamento  la  frequenza  impegnata,  la
distanza  delle  tratte  realizzate  ove  si  impieghino mezzi non in
movimento,  la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in
movimento,  la  durata  del  servizio  effettuato  anche  al fine del
pagamento  del  relativo  canone,  secondo  le  norme  legislative  e
regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
    2.  La  RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce
collegamenti  simili  a quelli precedenti per realizzare collegamenti
temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria
indichera' al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove
attivazioni  e  le  avvenute  disattivazioni  di  tali  collegamenti,
indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate
anche  al  fine  del  pagamento del relativo canone, secondo le norme
legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
    3.   Nell'espletamento   dei  suddetti  servizi,  la  RAI  potra'
utilizzare  le  frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione
digitale.

                              Art. 21.
Ruoli  di  "Programme  Booking  Centre"  e di "Accounting Office" per
                       servizi internazionali

    1. La RAI ha facolta' di curare nei confronti dei gestori e degli
operatori  nazionali  ed  internazionali  la raccolta di richieste di
circuiti  per  il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o
in  transito  per  l'estero  e  la  fornitura e supervisione di detti
circuiti   (ruolo   di   "Programme   Booking   Centre")  nonche'  la
corrispondente  contabilita'  (ruolo  di  "Accounting  Office"). Tale
attivita'  non  deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento
del  servizio  pubblico  concesso  e  la RAI ne terra' informato, con
relazione annuale, il Ministero.

                              Art. 22.
             Realizzazione e manutenzione degli impianti

    1. La RAI ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti
necessari  all'esercizio  dei  servizi  in  concessione, nel rispetto
delle   norme   tecniche   nazionali   comunitarie  e  internazionali
concernenti la materia.
    2.  La RAI procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti
alla  telesorveglianza  e  al  telecontrollo  necessari  al loro buon
funzionamento.
    3.  La  RAI  puo'  utilizzare, secondo le disposizioni di legge e
della convenzione, previa autorizzazione del Ministero, in comune con
altri  operatori  i  propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad
una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali,
purche'  cio'  non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del
servizio  pubblico  concesso  e  concorra  alla  equilibrata gestione
aziendale.

                              Art. 23.
Sperimentazione  e introduzione di servizi di diffusione televisiva e
                        radiofonica numerica

    1.  Al  fine  di  promuovere  lo sviluppo industriale del Paese e
l'introduzione  delle nuove tecnologie trasmissive, la RAI si impegna
ad  agevolare la conversione alla trasmissione di programmi e servizi
multimediali in tecnica digitale terrestre.
    2.  A  tal  fine  la RAI e' tenuta entro tre mesi dall'entrata in
vigore  del  presente contratto a presentare al Ministero un progetto
che,  anche  valorizzando  i  risultati  sperimentali  ottenuti ed in
itinere,  definisca  le  successive  fasi di avanzamento del piano di
configurazione  delle  reti  di  trasmissione  in  tecnica numerica e
indichi le compatibilita' finanziarie.
    Il progetto dovra', tra l'altro, contenere i seguenti elementi:
      percentuale di copertura della popolazione;
      opzioni  tecnologiche  di produzione, diffusione/distribuzione,
ricezione;
      tempi di realizzazione;
      piano finanziario.
    Intervenuta  l'approvazione  del progetto da parte del Ministero,
con  successivi  atti  d'intesa  tra le parti verranno individuate le
modalita'  tecniche  e  finanziarie  di  realizzazione  del  progetto
medesimo.
    3.  La  RAI  si  impegna,  altresi',  a  promuovere  progetti  di
produzione  basati  sulle nuove tecnologie di creazione, produzione e
diffusione   nonche'   l'uso  della  televisione  come  strumento  di
informazione   e  alfabetizzazione  multimediale  ed  a  favorire  la
formazione  degli  operatori  del settore audiovisivo, in particolare
nei settori dell'impiego delle nuove tecnologie.

                              Art. 24.
                        Ricerca e innovazione

    1.  La  RAI  si  impegna  a  dedicare particolare attenzione allo
studio   e   alla  sperimentazione  di  mezzi  nuovi  di  produzione,
trasmissione,  diffusione  ed archiviazione nonche' dei nuovi servizi
multimediali   interattivi,   collaborando   in   modo   attivo  alla
definizione  dei  nuovi  standard  internazionali  per la televisione
digitale  interattiva.  A tale scopo la RAI potra' stipulare apposite
convenzioni   sia   con  il  Ministero  sia  con  altri  soggetti  di
riconosciuta   competenza   tecnica.   La  RAI  assicura  la  massima
partecipazione  a  iniziative  e  programmi di ricerca ed innovazione
tecnologica  promosse  dall'Unione europea, dal Consiglio di Europa e
dalle  altre  istituzioni  europee.  La  RAI  e'  tenuta  a  riferire
annualmente  al  Ministero  sulle  iniziative  adottate  ai sensi del
presente articolo.
    2.   La   RAI   si   impegna   ad  implementare  il  progetto  di
audiovideoteca  sviluppato  ai sensi del contratto di servizio per il
triennio   2000-2002   ed  a  realizzare  la  catalogazione  digitale
dell'archivio  storico  registrato  su  nastro  magnetico  analogico.
L'archivio  storico  radiotelevisivo sara' progressivamente aperto al
pubblico,  per  la  consultazione  presso  sedi  della  RAI,  secondo
modalita' e tempi da definire d'intesa con il Ministero.

                              Art. 25.
                        Servizi multimediali

    1. La RAI, di intesa con il Ministero, puo':
      a) sperimentare  nuove forme di produzione multimediale e nuovi
linguaggi televisivi e sonori;
      b) valorizzare  le sinergie fra telecomunicazioni, informatica,
radio,  televisione,  teletext,  anche  con  finalita'  di estensione
dell'offerta  all'estero,  nonche'  di  servizio  rivolto  alle  aree
disagiate del Paese;
      c) sperimentare  i  sistemi  a  larga  banda  e ideare progetti
attinenti allo sviluppo della "societa' dell'informazione";
      d) promuovere   l'alfabetizzazione   informatica  degli  utenti
radiotelevisivi;
      e) sviluppare   le   tecnologie   digitali,   con   particolare
riferimento   alla   intera   catena  di  produzione,  archiviazione,
trasmissione e diffusione di programmi televisivi e radiofonici;
      f) contribuire  alla  definizione  di nuovi sistemi digitali ad
alta qualita' ed alle applicazioni del cinema elettronico.
    2.  La  RAI  puo',  inoltre,  nei  limiti imposti dalla normativa
vigente  e  purche'  non  arrechi  pregiudizio al servizio pubblico e
concorra  ad  una  equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma
dei  servizi  gestiti  in  compartecipazione  con  societa'  e gruppi
nazionali  ed  esteri,  in  modo  da  articolare  il suo carattere di
impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.
    3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi precedenti, la RAI
e'  tenuta  a  trasmettere al Ministero, annualmente, una dettagliata
relazione.

                              Art. 26.
                 Servizi di diffusione via satellite

    1.  Al  fine  di  diffondere  la  conoscenza  della lingua, della
cultura  e  dell'economia  del Paese nel contesto internazionale, con
particolare  riferimento  ai  Paesi  dell'area  balcanica,  del medio
oriente  e del nord Africa, e di promuovere l'innovazione tecnologica
e  industriale,  con  particolare riguardo ai processi di convergenza
multimediali,  la  RAI,  previa  autorizzazione del Ministero, potra'
realizzare,   utilizzando   satelliti  funzionanti  su  frequenze  di
radiodiffusione:
      servizi  televisivi  di canali tematici in chiaro via satellite
con  sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S
(Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea;
      servizi  che  utilizzano  adeguati  sistemi di numerizzazione e
criptaggio  del  segnale  diffuso via satellite per la protezione dei
programmi  televisivi  trasmessi  ma  privi dei diritti di diffusione
all'estero;   tali   programmi   non   potranno,  comunque,  assumere
prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite;
      servizi  radiofonici  mono  e/o stereo in chiaro con sistemi di
numerizzazione del segnale;
      servizi  televisivi  e  radiofonici  mediante  l'uso di sistemi
analogici;  la  concessionaria  provvedera'  a convertire in digitale
tali servizi.
    2. Per programmi di spiccata utilita' sociale del tipo dei canali
"educational"  o  dei  canali  al  servizio  del  volontariato  e dei
portatori  di  handicap, dei canali in difesa dei consumatori in tema
agroalimentare  o ambientale, realizzati dalla RAI direttamente o per
conto  o con la partecipazione di altri Ministeri o delle istituzioni
universitarie  pubbliche la sperimentazione potra' essere autorizzata
dal Ministero anche su appositi canali dedicati.
    3.  La  RAI  si  impegna  a  diffondere, all'interno dell'offerta
trasmessa  via  satellite,  a  rotazione,  programmi  di informazione
regionali gia' trasmessi dalle reti terrestri.

                               Capo V

        Il finanziamento e la gestione economico-finanziaria

                              Art. 27.
                    Criteri economici di gestione

    1.   La   RAI   si   impegna  a  svolgere  il  servizio  pubblico
radiotelevisivo  secondo  criteri  tecnici  ed  economici di gestione
idonei   a   consentire   il   raggiungimento   degli   obiettivi  di
razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di
produttivita' aziendale.
    2. Il finanziamento di tale attivita' e' assicurato con caratteri
di  certezza e congruita', per il triennio di durata del contratto di
servizio,  attraverso  il  canone  di  abbonamento,  i  corrispettivi
derivanti  da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e
le altre entrate consentite dalla legge.
    3.  La  RAI  e'  tenuta  a mantenere un equilibrato e sostenibile
rapporto  tra  indebitamento  finanziario  netto e mezzi propri (D/E)
dedotti  gli  importi  per crediti verso la pubblica amministrazione.
Nell'ambito di un programma triennale di investimenti straordinari si
potra'  tenere  conto  degli  introiti  da  canone  assicurati per il
triennio,  per  stabilire  il  rapporto tra indebitamento finanziario
netto e mezzi propri.
    4.  Al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  del  finanziamento
pubblico,  la  RAI  si impegna a indicare distintamente nella propria
contabilita'  le  risorse  pubbliche,  quelle  derivanti da attivita'
commerciali   consentite  dall'art.  5  della  convenzione  e  quelle
derivanti  dalla  raccolta  pubblicitaria ai sensi dell'art. 15 della
legge  n.  103 del 1975, nonche' i costi delle attivita' del servizio
pubblico radiotelevisivo come definito dalla legge, dalla convenzione
e  dal  presente  contratto  e  quelli  delle  altre  attivita',  con
modalita'  che consentano di verificare che le risorse di derivazione
pubblica   siano   destinate  unicamente  all'attivita'  di  servizio
pubblico.  A  tal  fine  viene  istituita  una commissione paritetica
composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  e  della  RAI, costituita con decreto del Ministro
delle  comunicazioni, che individua i criteri generali e le modalita'
di  attuazione  della  contabilita'  separata  secondo le linee guida
dettate dalla Commissione europea con la comunicazione 2001/C 320/4 e
tenendo  conto  delle esperienze maturate dagli organismi di servizio
pubblico negli Stati membri.
    5.  Al  fine  di fornire una completa informativa sulle dinamiche
della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la RAI e' tenuta
a  trasmettere  al  Ministero  ed  al Ministero dell'economia e delle
finanze   una   relazione   sui   risultati  economici  e  finanziari
dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali,
conterra' informazioni anche in merito:
      alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della
fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani,
periodici, televisione, Internet, ecc.);
      i  ricavi  pubblicitari  della  concessionaria  per mezzo e per
tipologia;
      gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a
livello complessivo.
    6.  La  RAI e', altresi', tenuta a trasmettere al Ministero ed al
Ministero  dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla
loro  approvazione,  i  piani industriali (economici, finanziari e di
investimento e strategici), le previsioni economiche di esercizio e i
bilanci  consuntivi  di  esercizio, nonche', entro il 30 settembre di
ciascun  anno,  una  relazione  contenente  i  risultati  economici e
finanziari consuntivi della societa' al 30 giugno.

                              Art. 28.
                        Canone di abbonamento

    1.  Per  ciascuno degli anni di durata del presente contratto, la
misura  della  variazione  percentuale  del sovrapprezzo dovuto dagli
abbonati  ordinari  alla  televisione  e  del  canone  di abbonamento
speciale  per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi  o  televisivi  e'  determinata  secondo  la  seguente
formula, articolata su tre variabili:
      C = I + - O + V
dove:
      C e' la variazione percentuale del canone per l'anno n;
      I  e' la somma tra l'inflazione programmata fissata dal Governo
per l'anno n e una quota del differenziale tra il tasso di inflazione
tendenziale  (ultimo  valore  disponibile alla data di emanazione del
decreto  ministeriale di cui al successivo comma 3) e programmato per
l'anno n-1;
      O e' la risultante di due componenti:
        1)     penalizzazione    connessa    all'eventuale    mancata
realizzazione dell'ammontare globale degli investimenti/costi inclusi
nella   variabile  V  per  l'anno  n-1;  la  penalizzazione  e'  pari
all'ammontare  della quota del sovrapprezzo riconosciuto per la quota
non realizzata;
        2)  maggiorazione/penalizzazione  legata al raggiungimento di
specifici   e   misurabili  obiettivi  qualitativi  e/o  quantitativi
caratteristici  della missione della RAI, con particolare riguardo al
rispetto    degli    obblighi   nell'offerta   televisiva   e   nella
programmazione per i minori; tale variazione non puo' eccedere il + -
20% dell'incremento complessivo;
      V  e'  l'impatto  economico,  totale  o  parziale, dei progetti
aggiuntivi  eventualmente  previsti  per  l'anno  n  in  rapporto  al
fatturato da canoni di abbonamenti dell'esercizio n-1.
    2.   La  quota  di  recupero  del  differenziale  dell'inflazione
relativa all'anno n-1 la variabile V e la quota di riconoscimento dei
progetti  nonche'  gli  obiettivi  qualitativi  e  quantitativi  e la
relativa  percentuale  non  eccedente  il  20%,  saranno  annualmente
stabiliti  con  decreto ministeriale su proposta della commissione di
cui al successivo comma 3.
    3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da
rappresentanti  del  Ministero,  del  Ministero dell'economia e delle
finanze  e  della concessionaria, costituita con decreto del Ministro
delle  comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese di ottobre di
ogni  anno,  una  motivata  proposta  per  i  valori  di cui al comma
precedente.
    4.   La  commissione  paritetica  potra'  proporre  le  opportune
integrazioni  di  carattere  straordinario  alla  formula definita al
comma 1.
    5.   Le  misure  del  sovrapprezzo  di  cui  al  comma 1  nonche'
l'ammontare  dell'abbonamento  per  i  singoli  tipi  di  utenza sono
determinati  annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni
entro  il  mese  di  novembre  dell'anno precedente a quello a cui si
riferiscono.

                              Art. 29.
                Riscossione del canone di abbonamento

    1.  Per  la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonche' per
la  riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la RAI mettera' a
disposizione dell'Ufficio registro abbonamenti radio e TV (U.R.A.R. -
TV) di Torino, strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonche'
i  locali  occorrenti,  con  le  modalita' ed i costi stabiliti nella
convenzione  approvata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze 23
dicembre  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 25 del 31
gennaio 1988 e successive modificazioni.
    2.   Le   quote   dei   canoni   di  abbonamento  spettanti  alla
concessionaria  saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria,
sulla base delle previsioni complessive di entrata del bilancio dello
Stato  e  delle  riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali
posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.
    3.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le  politiche  fiscali,  provvedera'  ad  emettere apposito ordine di
pagare  a  favore  della  concessionaria,  ai  sensi  dell'art. 6 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 aprile  1994, n. 367,
affinche'  le  suddette  quote  siano accreditate alla concessionaria
entro la fine del trimestre.

                               Capo VI

                 Monitoraggio, vigilanza e sanzioni

                              Art. 30.
      Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

    1.  Entro  tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto
viene  istituita  una sede permanente di confronto fra il Ministero e
la  RAI  che, con carattere consultivo, esamini le iniziative assunte
dalla  concessionaria ai sensi dell'art. 7 del presente contratto. La
sede,  inoltre, verifica il rispetto dei diritti all'accesso, secondo
le   indicazioni   della  commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
    2.  La  sede  e'  composta  da  24 membri, di cui 12 nominati dal
Ministero,  scelti  tra  i  rappresentanti di commissioni, consulte e
organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  di  rilievo  nazionale,  con
competenza  ed  esperienza  sui temi di cui al comma 1, e 12 nominati
della  RAI.  Ai lavori della sede permanente possono partecipare come
invitati i rappresentanti di enti, istituzioni e organizzazioni senza
scopo di lucro.
    3. La sede e' coordinata pariteticamente da un rappresentante del
Ministero  ed  uno della RAI si avvale, per il suo funzionamento, del
personale,  dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa
RAI.   La   sede  procede  entro  tre  mesi  dalla  sua  costituzione
all'approvazione  di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori
spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti
e  dei  materiali  necessari  per  i  lavori della sede, coordinare i
lavori  delle  sessioni,  tenere  i  contatti con istituzioni, enti e
associazioni.  La  sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza
almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la RAI predisporra'
sui temi di cui all'art. 7, ed esprimendo su di esse un parere, anche
in  forma  scritta,  che  verra' inviato al Ministero, alla RAI, alla
commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi   radiotelevisivi,   all'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e alle istituzioni ed enti che hanno competenza o sono
coinvolte sui temi trattati.
    4. I membri della sede durano in carica per il periodo di vigenza
del contratto di servizio.

                              Art. 31.
                        Vigilanza e controllo

    1.  Ferme  restando le competenze previste da norme di legge o di
regolamento,  il  Ministero  svolge  la  vigilanza  ed  il  controllo
sull'osservanza  degli  obblighi  previsti  dal presente contratto di
servizio.
    2.  Il  Ministero, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza, ha la
facolta'  di  disporre  verifiche  ed  ispezioni  e  di richiedere in
qualsiasi momento alla RAI informazioni, dati e documenti utili.
    3.  La  RAI  e'  tenuta  a consentire ai funzionari del Ministero
incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare
la  necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e
personale,  allo svolgimento della attivita' di controllo. Il rifiuto
non  giustificato puo' essere valutato ai fini dell'irrogazione della
sanzione di cui al successivo articolo.
    4.  Il  Ministero  riferisce  alla  commissione  parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni
sei  mesi,  sullo  stato  attuativo  del contratto di servizio, sugli
eventuali inadempimenti riscontrati e sulle sanzioni irrogate.

                              Art. 32.
                              Sanzioni

    1.  Ove  il  Ministero  accerti  l'inadempimento  di  uno  o piu'
obblighi  previsti  dal  presente  contratto,  provvede, entro trenta
giorni   a   contestare  la  violazione  alla  RAI,  in  persona  del
rappresentante  legale,  il  quale,  nei successivi trenta giorni, ha
diritto  di  essere  sentito,  anche a mezzo di procuratore speciale,
ovvero  di  presentare  deduzioni, chiarimenti e documenti. Nel corso
dell'istruttoria,   il   Ministero   puo'   acquisire   documenti  ed
informazioni, anche da terzi, ed esperire sopralluoghi.
    2.   Entro   novanta  giorni  dalla  avvenuta  contestazione,  il
Ministero  emette  un  motivato  provvedimento ed applica l'eventuale
sanzione  che,  salvo  che  l'inadempimento non comporti una sanzione
piu'  grave,  corrisponde  alla penalita' prevista dall'art. 22 della
convenzione.
    3.  Il  pagamento  della  penalita'  deve essere effettuato entro
trenta  giorni  dalla  ricezione  della relativa richiesta; trascorso
inutilmente   tale   termine  l'importo  e'  prelevato  dal  deposito
cauzionale   costituito   dalla  RAI,  a  norma  dell'art.  20  della
convenzione,  che  deve  essere reintegrato con le modalita' previste
dallo  stesso  articolo.  Sono  comunque  fatte salve le disposizioni
previste da norme di legge o di regolamento.

                              Art. 33.
Collaborazione  per  interpellanze  interrogazioni  e  atti ispettivi
                            parlamentari

    1.   La   RAI   fornisce   la   piu'  ampia  collaborazione  alle
amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari
da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.
    2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine
di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

                              Capo VII

                            Norme finali

                              Art. 34.
                Adeguamento del contratto di servizio

    1.  Il  Ministero  e  la RAI si impegnano ad adeguare il presente
contratto  di  servizio  alla  normativa  sopravvenuta  nel corso del
triennio di vigenza.
    2.  Qualora  circostanze  straordinarie determinino intollerabili
squilibri  delle  prestazioni  previste  nel  presente  contratto,  a
richiesta  di  una delle parti potra' procedersi alla revisione degli
obblighi stabiliti.

                              Art. 35.
                    Entrata in vigore e scadenza

    1.  Il  presente  contratto  entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del decreto del Presidente della Repubblica che lo approva e scade il
31 dicembre  2005. Fino alla data di entrata in vigore del successivo
contratto  di  servizio,  i  rapporti  tra  la  concessionaria  e  il
Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente contratto.
    2.  Entro  il  1 luglio 2005 le parti provvederanno ad avviare le
trattative  per  la  stipulazione  del contratto relativo al triennio
2006-2008.
    3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto,
non  sono  soggetti  a  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana.   Tali  allegati  sono  depositati  presso  la
Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero.
    4.  Il  Ministero  e  la  RAI  si  impegnano  a  dare  la massima
diffusione,  attraverso  ogni  mezzo  di  comunicazione,  al presente
contratto.
      Roma, 23 gennaio 2003


                        p. RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
                      Il presidente del consiglio di amministrazione
                                        Baldassarre


p. Ministero delle comunicazioni
     Il segretario generale
             Stelò