(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
        «ALTO CROTONESE» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA.
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La   denominazione   di  origine  protetta  «Alto  Crotonese»  e'
riservata all'olio di oliva extravergine che risponde alle condizioni
ed  ai  requisiti  stabiliti  dal  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 ed
indicati nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
    La denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» puo' essere
attribuita  all'olio  extravergine  di  oliva ottenuto da olive della
varieta'  «Carolea»  che deve essere presente negli oliveti in misura
non  inferiore al 70%. Le altre varieta' presenti negli oliveti e che
possono  concorrere  da  sole o congiuntamente nella produzione della
denominazione «Alto Crotonese» in misura non superiore al 30% sono le
cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    Le  olive  destinate alla produzione dell'olio extravergine della
denominazione  di  origine  protetta  «Alto  Crotonese» devono essere
prodotte,  nell'ambito  della  provincia  di  Crotone,  nei territori
olivati della zona dell'alto crotonese idonei alla produzione di olio
con  le  caratteristiche  a livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare  di  produzione,  che  comprende,  tutto  o in parte, il
territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni:  Castelsilano  (in
parte),  Cerenzia,  Pallagorio,  San  Nicola  dell'Alto  Savelli  (in
parte),  Verzino.  Tale  zona  e'  cosi'  delimitata  in  cartografia
1:25.000: da una linea che, partendo dalla confluenza dei confini tra
i  comuni  di  Caccuri  (escluso dall'area), Cerenzia e Castelsilano,
segue  poi,  in  direzione nord-est delimitando a sud le localita' di
Colimiti,  Fiumarella di Grisuria e Mesudera (incluse nell'area), per
raggiungere  il confme del comune di Savelli ad una altitudine di 340
metri s.l.m.
    Proseguendo  verso  nord-ovest  lungo  il  confine  del comune di
Savelli  fino ad incontrare il ponte che attraversa il fiume Lese. Da
questo  ponte  il confine prosegue lungo il tratto della S.S. 108 ter
fino  al centro abitato del comune di Savelli. Dal centro abitato del
comune  di  Savelli  il  confine  si porta a nord lungo una linea che
passa  attraverso  la localita' Acqua dei Grozzi ad una altitudine di
565  metri  s.l.m.  fino a raggiungere il confine ovest del comune di
Verzino. Che coincide con l'intersecazione del fiume Senapite. Da qui
proseguendo  verso  nord  lungo  il  confine  del  comune di Verzino,
prosegue  delimitando verso est i territori amministrativi dei comuni
di Pallagorio e San Nicola dell'Alto.
    Dal  punto  di confluenza dei confini di questi ultimi due comuni
in localita' Rivista, la linea prosegue a sud dell'area di interesse,
lungo i confini di Pallagorio, Verzino, Castelsilano e Cerenzia, fino
ad  arrivare  al  punto  di  confluenza dal quale la delimitazione ha
avuto inizio.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
    Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle  tradizionali e caratteristiche della zona, per conferire alle
olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
    Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni di
origine  miocenico-pliocenica. di varia natura litologica, porosi con
permeabilita'  nell'insieme elevata, provviste di buona sistemazione,
atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non  modificare  le  caratteristiche  delle  olive  e  dell'olio.  In
particolare,  oltre  alle  forme  tradizionali  di allevamento, per i
nuovi  impianti  sono  consentite  altre forme di allevamento con una
densita' di impianto fino a 400 piante per ettaro.
    La  produzione  massima di olive /Ha non puo' superare i q.li 100
per ettaro negli oliveti specializzati intensivi.
    Per  la  coltura  consociata o promiscua la produzione massima di
olive e' di kg 65 a pianta.
    La  raccolta  delle  olive viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura  e  non  deve  protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni
campagna oleicola.
    La  raccolta delle olive deve avvenire dalla pianta manualmente o
meccanicamente.   Le  olive  devono  risultare  indenni  da  attacchi
parassitari,   devono  essere  trasportate  e  conservate  fino  alla
molitura in recipienti rigidi e fenestrati.
    La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.
                               Art. 5.
                     Modalita' di oleificazione
    Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere  effettuate  nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
    Per   l'estrazione   dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi
meccanici  e  fisici  atti  a  produrre  oli  che presentino, il piu'
fedelmente  possibile,  le  caratteristiche  peculiari originarie del
frutto.
    Le  olive  devono  essere  sottoposte  a  lavaggio  a temperatura
ambiente;  negli  impianti a ciclo continuo durante la gramolatura la
temperatura  della pasta oleosa non deve superare i 25 °C. Ogni altro
trattamento  e'  vietato.  Le  olive  devono  essere molite entro i 2
giorni dalla raccolta.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    L'olio  di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
«Alto   Crotonese»   nell'atto   dell'immissione   al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: giallo paglierino-verde chiaro;
      odore: delicato di oliva;
      sapore: fruttato leggero;
      punteggio minimo al panel test: 6,5;
      acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
      acido oleico: non inferiore al 70%;
      numero perossidi: non superiore a 14 meq/Kg;
      K232: <=2
      K270: <=0,2
      polifenoli totali, minimo: >=100 p.p.m.
    Altri  parametri  chimico-fisici  non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U. E.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista  dal presente
disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
    E'  vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni,
frazioni  e  aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di nomi, ragioni sociali, marchi
privati,  purche'  non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente.
    L'uso  di  nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole  o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e'
consentito  solo  se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive   raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e  se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.  Il  nome  della  denominazione  di  origine protetta «Alto
Crotonese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso delle
indicazioni  che  compaiono  in  etichetta.  I  recipienti  in cui e'
confezionato   l'olio   extravergine   «Alto   Crotonese»   ai   fini
dell'immissione al consumo devono essere di capacita' fino a litri 5,
in vetro o in banda stagnata.
    E'   obbligatoria   l'indicazione   in   etichetta  dell'anno  di
produzione  delle  olive  da cui l'olio e' ottenuto. Dovra' figurare,
inoltre,  il  simbolo  grafico  relativo  all'immagine  del  logotipo
specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la
denominazione di origine protetta.
    Il  simbolo  grafico e' costituito da un'ellisse che racchiude in
primo piano l'antico vescovado vecchia Acherentia su un'altura, sullo
sfondo il cielo.
    I colori utilizzati sono: il marrone pantone 464 C del vescovado,
il  verde  dell'altura  verde  pantone  340  C,  il celeste del cielo
azzurro pantone 2985 G.

               ---->  Vedere marchio di pag. 38  <----

              Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
                  Domanda di registrazione - Art. 5
                        D.O.P. (X) I.G.P. ( )
                  N. Nazionale del fascicolo 7/2001
    1. Servizio competente dello Stato membro:
      nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
      indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;
      recapito telefonico: 06/4819968 - fax 06/42013126;
      e-mail: qualita@politicheagricole.it
    2. Associazione richiedente:
      2.1. nome: Consorzio di tutela olio extravergine di oliva «Alto
Crotonese»;
      2.2 indirizzo: piazza Campo - 88819 Verzino (KR)
      2.3 composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
    3.  Tipo  di prodotto: classe 1.5 - grassi - olio extravergine di
oliva.
    4.  Descrizione  del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di
cui all'art. 4, paragr. 2).
    4.1 nome: «Alto Crotonese».
    4.2  descrizione:  olio  extravergine  di  oliva  con le seguenti
caratteristiche:
      colore: giallo paglierino - verde chiaro;
      odore: delicato di oliva;
      sapore: fruttato leggero;
      panel test: >= 6,5;
      acidita'   totale,  espressa  in  acido  oleico  in  peso,  non
superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
      numero perossidi: max 14 Meq O2/kg;
      acido oleico >= 70%;
      K232 <= 2;
      K270 <= 0,2;
      polifenoli totali >= 100 p.p.m.
    4.3 Zona geografica.
    La  zona  di  produzione  e  trasformazione delle olive destinate
all'ottenimento  dell'olio  extravergine  di  oliva  «Alto Crotonese»
comprende  i  seguenti  comuni  della  provincia di Crotone: (situata
nella   regione   Calabria):   Castelsilano   (in  parte),  Cerenzia,
Pallagorio,  San  Nicola  dell'Alto  Savelli  (in parte), Verzino. La
delimitazione esatta e' riportata nel disciplinare di produzione.
    4.4 Prova dell'origine.
    La  coltivazione  dell'olivo  nella provincia di Crotone risale a
circa  2000 anni prima di Cristo. Le tribu' Enotrie o Pelasgiche, che
risiedevano  nell'entroterra  crotonese,  vissero  in piccole entita'
sparse sul territorio ed erano dedite alla vita agro-pastorale.
    Le  prime  evidenti  tracce risalgono all'epoca bizantina, grazie
all'opera  di monaci dell'ordine Basiliano, i quali verso la fine del
VI   secolo,   rifugiatisi   in  Calabria,  provenienti  dall'Oriente
Ellenico,  iniziarono  a migliorare le tecniche colturali dell'olivo.
La  prova  del  loro operato sta nel ritrovamento di antichi frantoi,
datati  VI-X  secolo  dopo Cristo ed, ancora oggi, nei pressi di loro
insediamenti  abitativi,  vi  sono  piante  di  ulivo secolari quali:
Macchia  di  Alessio  e  Ratto,  in  agro  del  comune di Savelli nel
territorio dell'antica Acherentia, Mennola nel comune di Pallagorio.
    All'inizio  dell'ottocento  un nobile di Cerentia, tale Francesco
Benincasa,  scrivendo  al sig. Intendente di Cosenza ed alla Societa'
agraria  del  Regno  delle  due  Sicilie, a proposito della flora del
circondano,  indicava  l'olivo  come  albero meritevole della massima
attenzione  sia  per  la  facilita'  di  crescita  che per i prodotti
ragguardevoli che si possono ottenere.
    Tale  coltura  nell'ultimo  cinquantennio  ha subito una notevole
espansione  fino  a diventare una coltura di rilevante importanza per
l'economia dell'area consentendo di valorizzare territori poco adatti
ad ospitare altre colture.
    Le  operazioni  di produzione, trasformazione ed imbottigliamento
sono  effettuate  nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per
le  quali  anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuato nella
zona   delimitata  derivano  dalla  necessita'  di  salvaguardare  le
caratteristiche  peculiari  e la qualita' dell'olio «Alto Crotonese»,
garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvengano
sotto  la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la
Denominazione  di origine protetta riveste una importanza decisiva ed
offre,  in  linea  con  gli  obiettivi  e l'orientamento del medesimo
regolamento,  un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale
operazione  e'  tradizionalmente  effettuata  nella  zona  geografica
delimitata.
    Gli agricoltori, molitori ed imbottigliatori, che intendono porre
in  commercio  l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di
assicurare  la  rintracciabilita'  del  prodotto,  devono iscrivere i
propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento,
in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.
    4.5 Metodo di ottenimento.
    L'olio  extravergine  di oliva «Alto Crotonese» e' ottenuto dalle
varieta' di olivo «Carolea» che deve essere presente negli oliveti in
misura non inferiore al 70%. Le altre varieta' presenti negli oliveti
e  che  possono  concorrere da sole o congiuntamente nella produzione
della  denominazione «Alto Crotonese» in misura non superiore al 30%,
sono  le  cultivar:  Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli,
Rossanese.
    Oltre  alle  forme  tradizionali  di  allevamento,  per  i  nuovi
impianti, sono consentite altre forme di allevamento con una densita'
di impianto fino a 400 piante per ettaro.
    La  raccolta  delle olive, effettuata direttamente dalla pianta a
mano o con mezzi meccanici, deve essere conclusa entro il 31 dicembre
di   ogni  anno.  Le  olive  devono  risultare  indenni  da  attacchi
parassitari.
    Le  caratteristiche  pedologiche  ed  altimetriche del territorio
fanno  si'  che  gli  oliveti  siano indenni da attacchi parassitari.
Inoltre,  l'operazione  di  fresatura del terreno elimina il problema
delle erbe infestanti.
    La   produzione  massima  di  olive,  destinate  alla  produzione
dell'olio  extravergine,  non  puo superare q.li 100 per ettaro negli
impianti  a  coltura  specializzata,  mentre  negli oliveti a coltura
promiscua la produzione media di olive per pianta non potra' superare
kg 65.
    La resa massima in olio non puo' superare il 20%.
    Il  trasporto  delle  olive  deve  avvenire  in  modo idoneo alla
perfetta  conservazione  del  frutto. Le olive raccolte devono essere
conservate  e  trasportate, fino alla fase di molitura, in recipienti
rigidi ed areati.
    Le  olive  devono  essere  sottoposte  a  lavaggio  a temperatura
ambiente, negli impianti a ciclo continuo, durante la gramolatura, la
temperatura  della pasta oleosa non deve superare i 25 °C; ogni altro
trattamento  e'  vietato.  Le  olive  devono  essere molite entro i 2
giorni dalla raccolta.
    4.6 Legame.
    Il  territorio  delimitato  si  presenta  omogeneo per condizioni
ecopedologiche   e  varietali  estendendosi  ai  piedi  della  catena
montuosa della Sila grande.
    L'orografia dell'intero comprensorio si caratterizza da una serie
di  colline,  con  pendenze  molto  variabili che si accentuano nella
parte piu' a nord del territorio.
    L'area  geografica,  per l'80% del territorio, supera i 400 metri
sul livello del mare.
    Il  clima e' tipico dell'area mediterranea con piogge concentrate
nel periodo autunno-invernale.
    Tali   condizioni   pedoclimatiche,  unitamente  alla  componente
varietale,   conferiscono   all'olio   extravergine  di  oliva  «Alto
Crotonese» le peculiari caratteristiche qualitative descritte.
    Studi  linguistici  sulla toponomastica dell'area interessata, G.
Alessio e N. Misiti - E. Straface - J. Trumper, hanno evidenziato una
serie  di  toponimi  inerenti  l'esistenza  di  cultivar primitive in
quella area geografica quali «Serra Dera» - ulivo selvatico.
    Il territorio, dove si svilupparono gli antichi paesi di Cerenzia
e  Verzino, si prestava a varie colture agrarie tra le quali l'olivo.
Tale  ricchezza,  fece  scrivere  al  Barzio,  nel XVI secolo che «le
olive,  della  grandezza  delle  mandorle,  grosse e ricche di polpa,
condite in botticella, sono ottime a mangiarsi».
    Le  varieta'  minori  (Pennulara, Tonda di Strongoli e Rossanese)
che concorrono alla produzione della D.O.P. sono tipiche ed esclusive
della  zona  di  produzione  e prendono il nome dai luoghi geografici
dell'area  mentre,  la  varieta'  principale  «Carolea», e' tipica ed
esclusiva della regione Calabria.
    A testimonianza dello storico legame con l'ambiente, si festeggia
da  tempi  immemorabili,  la  sagre  del  Cullurello, della quale, il
letterato  P.  Maone,  vissuto nella seconda meta' dell'ottocento, ne
da' una precisa descrizione: «Friggera' al crepuscolo il gustosissimo
olio  di  oliva  nelle  enormi padelle per cuocere il cullurello, una
rara leccornia». Il cullurello e' una strana ciambella fatta di pasta
fresca,  fritta  ed  arrosolata  nell'olio  nuovo,  mangiata  calda e
accompagnata  dalle  olive  condite.  La  comparsa  sulla  tavola del
cullurello  segna  ancora oggi l'inizio della stagione della raccolta
delle olive.
    L'olivicoltura  rappresenta  il  principale  comparto  produttivo
dell'area,  rivestendo  un  ruolo preminente nell'economia della zona
incidendo per il 30% sulla P.L.V. dell'area interessata.
    4.7 Struttura di controllo.
    Nome:  3  A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.
Cons. a r. 1. - indirizzo: fraz. Pantella - 06050 Todi (PG) - Italy.-
    4.8 Etichettatura.
    L'olio  extravergine  di  oliva  deve  essere commercializzato in
recipienti  o  bottiglie  di capacita' non superiore a litri 5. Sulle
etichette  deve  essere  riportato, a caratteri chiari ed indelebili,
oltre alle indicazioni previste dalle norme di etichettatura, il nome
«Alto Crotonese» denominazione di origine protetta.
    Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo
all'immagine  del  logotipo  specifico  ed  univoco  da utilizzare in
abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.
    Il  simbolo  grafico e' costituito da un'ellisse che racchiude in
un  primo  piano  l'antico  vescovado  della  vecchia  Acherentia  su
un'altura,  sullo  sfondo  il  cielo.  I  colori  utilizzati sono: il
marrone  464  C del vescovado, il verde dell'altura verde pantone 340
C,  il  celeste  del  cielo azzurro pantone 2985 C, come si evidenzia
nell'allegato.
    4.9 Condizioni nazionali.
    (Parte riservata alla Commissione).