(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
             REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
                  DOMANDA DI REGISTRAZIONE - Art. 5
                       DOP(X)         IGP ( )
                 N. Nazionale del fascicolo 11/2000
1. Servizio competente dello Stato membro.
    Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
    Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
    Telefono: 06/4819968 - fax: 06/42013126.
    e-mail: qualita@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente.
    2.1  Nome: Associazione interprovinciale tra produttori olivicoli
di Teramo e di L'Aquila - A.I.Pr.Ol.
    2.2 Indirizzo: Circonvallazione Ragusa, 31 - 64100 Teramo.
    2.3 Composizione: produttori/trasformatori ( x ) altro ( ).
3.  Tipo  di  prodotto:  classe  1.5  - grassi - Olio extravergine di
oliva.
4. Descrizione  del  disciplinare  (riepilogo delle condizioni di cui
all'art. 4, paragr. 2).
    4.1 Nome: Pretuziano delle Colline Teramane.
    4.2  Descrizione:  olio  extravergine  di  oliva  con le seguenti
caratteristiche:
      colore: giallo verdognolo;
      odore: fruttato medio;
      sapore:   medio  fruttato  con  media  sensazione  di  amaro  e
piccante;
      panel test: > 6,5;
      acidita'   totale,  espressa  in  acido  oleico  in  peso,  non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
      numero perossidi: < 12 Meq O2/kg;
      K 232: < 2.00;
      K 270: < 0,20;
      polifenoli: > 120 mmg/kg;
      acido oleico: > 70%.
    4.3 Zona geografica:
      la  zona  di  produzione e trasformazione delle olive destinate
all'ottenimento  dell'olio  extravergine  di  oliva «Pretuziano delle
Colline Teramane» insiste nella fascia collinare che attraversa tutta
la  provincia di Teramo (da nord a sud) situata nella regione Abruzzo
e  che  si  estende dalla prossimita' del mare verso l'entroterra per
km 25-30.  Tale  area  comprende  interamente  i comuni di: Ancarano,
Atri,  Basciano, Bellante, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione
Messer   Raimondo,   Castilenti,   Cellino   Attanasio,   Cermignano,
Colonnella, Controguerra, Corropoli, Montefino, Morro D'Oro, Mosciano
S.  Angelo,  Nereto,  Notaresco,  Penna  S.  Andrea,  S.  Egidio alla
Vibrata,  S.  Omero,  Torano  Nuovo; e parzialmente i comuni di: Alba
Adriatica,  Arsita,  Campli,  Castei  Castagna, Civitella del Tronto,
Colledara,  Giulianova,  Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montorio
al  Vomano,  Pineto,  Roseto degli Abruzzi, Silvi, Teramo, Torricella
Sicura, Tortoreto e Tossicia.
    4.4 Prova dell'origine.
    La  diffusione dell'olivo in provincia di Teramo risale almeno al
X  secolo  a.C.  Fu  per  opera  dei  Romani (III secolo a.C.) che la
coltura dell'olivo si intensifico' e si espanse. Seguirono periodi di
decadenza   alternati   a  periodi  di  espansione,  in  relazione  a
determinati eventi storici.
    Testimonianza  delle alterne vicende, Pancrazio Palma (1781-1850)
«Opere  Complete» - Teramo 1912, scrisse: «Da secoli noi abbiamo dato
olio  allo Stato Romano ed ora stiamo dando piantoni di olivo, da che
quel Governo ha, da febbraio 1836, pressoche' proibito l'introduzione
dell'olio  ed  ha  seriamente  promossa la piantagione dell'albero di
Minerva accordando premi per ogni pianta nuova».
    Nel  Catasto  Napoleonico  del  1809  e' riportata l'entita' e la
diffusione  dell'olio  in provincia di Teramo; confrontato con quella
attuale  (1990)  non  differisce sostanzialmente nonostante, il lungo
periodo trascorso.
    Arturo  Provenzale  nella  «Guida  viticola  ed olearia» - Teramo
1907,   scrive:   «Sincera   ammirazione  desto'  il  constatare  che
all'esposizione   internazionale   di  Vienna  del  1873  i  prodotti
abruzzesi  di olio di oliva, tra centinaia e centinaia di prodotti di
ogni  parte  in  Italia, ben quattro primi premi conquistarono, ... I
vincitori  furono produttori di Loreto, di Montepagano, di Giulianova
e di Teramo».
    Le  operazioni  di produzioni, trasformazione ed imbottigliamento
sono  effettuate  nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per
le  quali  anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuata nella
zona   delimitata  derivano  dalla  necessita'  di  salvaguardare  le
caratteristiche  peculiari  e la qualita' dell'olio «Pretuziano delle
Colline   Teramane»,   garantendo   che   il   controllo   effettuato
dall'Organismo  terzo  avvenga  sotto  la  vigilanza  dei  produttori
interessati.  Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta
riveste  una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi
e   l'orientamento   del   medesimo   regolamento,   un'occasione  di
integrazione    del    reddito.    Inoltre,    tale   operazione   e'
tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.
    I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine
con  tale  denominazione,  al fine di assicurare la rintracciabilita'
del  prodotto,  devono  iscrivere  i  propri oliveti, gli impianti di
trasformazione  e  di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed
aggiornati dall'organismo di controllo.
    4.5 Metodo di ottenimento.
    L'olio  extravergine di oliva «Pretuziano delle Colline Teramane»
e'  ottenuto  dalle  varieta'  di  olivo  Leccino,  Frantoio e Dritta
congiuntamente  fino  al  75%,  il  restante  25% e' rappresentato da
varieta'  locali  minori,  tra  le quali sono maggiormente diffuse il
Tortiglione, la Carboncella e la Castiglionese.
    Gli  oliveti  ammessi  devono  avere  un  sesto  di impianto di 6
m \times   6 m, 6 m \times  7 m, e 7 m \times  7 m, allevati a chioma
bassa (vaso basso, monocono, palmetta libera a ipsilon).
    Sono ammessi sesti di impianti inferiori purche' siano rispettati
i  limiti  di  produzione  di  seguito fissati. Sono ammessi altresi'
oliveti  tradizionali  in  coltura  promiscua  che  hanno un sesto di
impianto  di  20-30 m \times   10 e sono allevati a chioma alta (vaso
semplice, vaso policonico).
    La  raccolta  delle olive, effettuata direttamente dalla pianta a
mano  o  con  mezzi  meccanici,  deve  avvenire  nel periodo compreso
dall'inizio dell'invaiatura fino al 10 dicembre.
    La   produzione  massima  di  olive,  destinate  alla  produzione
dell'olio  extravergine,  non puo' superare kg 6.500 per ettaro negli
impianti  a  coltura  specializzata,  mentre  negli oliveti a coltura
promiscua la produzione media di olive per pianta non potra' superare
kg 50.
    La resa massima in olio non puo' superare il 20%.
    Il  controllo  dei  parassiti  avviene secondo le modalita' della
«lotta integrata» e/o «biologica».
    Il  trasporto  delle olive deve avvenire in cassette finestrate o
bins.  Le  olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di
molitura  che  deve  avvenire  entro  due  giorni  dalla raccolta, in
recipienti rigidi ed areati in locali freschi ed areati.
    Nelle  operazioni di oleificazione devono essere rispettati tempo
e  temperatura dello stadio di frangitura, fissati rispettivamente in
30 minuti ed in 27 gradi centigradi. Tale temperatura non deve essere
superata anche per l'acqua di diluizione.
    4.6 Legame.
    L'olivicoltura  in tale zona ha spiccate finalita' paesaggistiche
e  di  difesa  del  suolo  e  dell'ambiente.  Il  territorio  ha  due
componenti  geografiche  racchiuse  in  breve  spazio: ad est il mare
Adriatico  e  ad  ovest  il  massiccio  del Gran Sasso d'Italia; tali
elementi caratterizzano in modo particolare il clima determinando una
forte   escursione  termica  tra  i  diversi  periodi  dell'anno.  Il
territorio  presenta una orografia piuttosto articolata con una serie
di  colline  disposte  a  pettine  e  solcate  da  corsi di acqua che
scorrono  verso  il  mare,  quasi  paralleli  l'uno  all'altro.  Tali
caratteristiche  pedoclimatiche influiscono in maniera inequivocabile
sulle caratteristiche della DOP «Pretuziano delle Colline Teramane».
    Il  territorio,  indicato come zona di produzione, viene definito
nelle  fonti  letterarie  latine  come  «ager Pretutianus». In questo
territorio vissero i Pretuzi, uno dei popoli italici che continuarono
storicamente  l'orizzonte  paleo-sabellico e che in una data precoce,
coincidente  con l'inizio del III secolo a.C., subirono il dominio di
Roma,  riuscendo  pero' a preservare la propria entita' culturale. Il
processo  di romanizzazione porto' ad una delimitazione dell'area che
a  giudizio di M. P. Guidobaldi, nel periodo augusteo, coincideva con
quella   della   «praefectura   iure  dicundo»,  al  cui  centro  era
«Interamnia Pretuttiorum», l'attuale Teramo.
    Almeno  a partire dal III secolo a.C. e fino al giorni nostri, il
termine  «pretuziano»  ha,  pertanto,  inequivocabilmente indicato il
territorio  delle  genti riconducibili alla provincia di Teramo. Tale
termine  ha  accompagnato  le  rinomate  produzioni  di quest'area; a
titolo di esempio la menzione dei vini pretuziani, di cui Plinio cita
piu' volte nella sua «Naturalis historia».
    Nello  stesso  modo,  l'olio  pretuziano  fu  portato  al proprio
seguito  dai  pastori  del  teramano,  nei  lunghi viaggi da e per il
Tirreno,  attraverso la via del sale o «Salaria», come viene indicato
da Catone nel «De rustica».
    4.7 Struttura di controllo.
    Nome:  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Teramo.
    Indirizzo: via Savini - 64100 Teramo.
    4.8 Etichettatura.
    L'olio  extravergine  di  oliva  deve  essere commercializzato in
recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a litri 5.
    Sulle  etichette  deve  essere  riportato,  a caratteri chiari ed
indelebili,   oltre   alle   indicazioni   previste  dalle  norme  di
etichettatura,   il   nome   «Pretuziano   delle   Colline  Teramane»
denominazione di origine protetta.
    4.9 Condizioni nazionali (parte riservata alla Commissione).
    N. CE.
    Data di ricevimento del fascicolo integrale.

                                ----

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
                 «PRETUZIANO DELLE COLLINE TERAMANE»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine protetta «Pretuziano delle Colline
Teramane»  e'  riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde
alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) n. 2081/92
ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
    La  denominazione  di  origine protetta «Pretuziano delle Colline
Teramane»  e'  riservata  all'olio  extra  vergine di oliva, ottenuto
dalle olive prodotte nella zona delimitata all'art. 3 ed appartenenti
alle seguenti varieta':
      1) Leccino, Frantoio e Dritta congiuntamente fino al 75%;
      2)  il restante 25% e' rappresentato da varieta' locali minori,
tra le quali sono maggiormente diffuse il Tortiglione, la Carboncella
e la Castiglionese.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione delle olive destinate alla produzione di
olio  extra  vergine  di  oliva  «Pretuziano  delle Colline Teramane»
comprende i seguenti comuni:
      comuni compresi interamente:
        Ancarano,   Atri,   Basciano,   Bellante,  Bisenti,  Canzano,
Castellalto,   Castiglione   Messer   Raimondo,  Castilenti,  Cellino
Attanasio,    Cermignano,    Colonnella,   Controguerra,   Corropoli,
Montefino,  Morro D'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna
S. Andrea, S. Egidio alla Vibrata, S. Oniero, Torano Nuovo;
      comuni compresi parzialmente:
        Alba  Adriatica,  Arsita,  Campli, Castel Castagna, Civitella
del   Tronto,   Colledara,   Giulianova,   Isola   del   Gran  Sasso,
Martinsicuro,  Montorio  al  Vomano,  Pineto,  Roseto  degli Abruzzi,
Silvi, Teramo, Torricella Sicura, Tortoreto e Tossicia.
    Pertanto,  la  zona  interessata  dalla D.O.P. risulta delimitata
come segue:
      dall'incrocio  sulla  statale 16 Adriatica con il fiume Tronto,
di  Martinsicuro,  si prosegue a monte dello stesso fino all'incrocio
con  il  fosso  Coste di Nardo, proseguendo, quindi, lungo il confine
regionale  fino  al km 12 della strada statale n. 81. Lungo la stessa
attraverso le frazioni di Villa Lempa, Villa Passo e Campovalano fino
al km 28,500; da qui a quota 488, si sfiora quota 606, di Villa Gesso
e  si prosegue lungo la strada provinciale per Putignano fino a quota
420,  quindi,  si  arriva a quota 474, 423 e quota 514 di Castagneto;
quindi, lungo la strada comunale fino a quota 461, da qui a q. 403 ed
a  q.  506  di  Villa  Tofo.  Si prosegue lungo la strada comunale di
Tizzano,  da  qui  si  arriva  a quota 446 e si prosegue sulla strada
comunale  fino  a quota 494, da cui si raggiunge la confluenza con il
fiume  Tordino; risalendo lo stesso a quota 279 da dove, passando per
la  strada interpoderale per Valle S. Giovanni, si prosegue per quota
498,  q. 651, q. 564, fino a Villa Brozzi, da qui attraverso le quote
520  e 475 si arriva a Villa Vallucci. Da questa frazione seguendo la
strada provinciale si discende a Montorio al Vomano da dove si risale
lungo  la  strada  comunale  per Faiano, fino a quota 580, da dove si
prosegue  per la strada statale n. 491 per Tossicia, fino al bivio di
Frisoni da dove, da quota 406, si prosegue lungo il fiume Mavone fino
a  quota 265.  Quindi,  si  continua  per  la  strada provinciale per
Castagna  Vecchia,  Villa  Ruzzi,  Villa  Chiavoni,  Bivio Saputelli,
Bisenti;  si  continua per la strada provinciale per Arsita fino alla
quota  508  quindi q. 462, q. 505, q. 336, q. 354, q. 344, q. 427, q.
542,  q.  401,  q. 281; fosso Valle Cupa, quindi, lungo il confine di
provincia  (fosso)  Fino,  fosso  Mancini,  fosso dell'Olmo) torrente
Piomba,  fino  all'incrocio  con  la statale n. 16. Dalla s.s. 16 del
comune  di  Silvi  si  prosegue sulla stessa, fino a quota 75, quindi
lungo la carreggiata verso il ponte Concio dove si ricongiunge con la
strada  statale  n. 16. Si prosegue fino al ponte sul fosso Calvano a
quota 17  e quota 16 (zona industriale di Scerne) fino all'incile del
formale  sul  fiume  Vomano.  Ripartendo  dalla  sponda  sinistra del
Vomano,  a quota 20, si' segue la strada per Voltarrosto fino a quota
104,  quindi,  tramite  la  comunale  per Roseto degli Abruzzi fino a
quota  28, poi a quota 30, fino a quota 6 del torrente Borsacchio. Da
questo si prosegue lungo il formale (canale irriguo) quota 11, strada
comunale  di  Cologna  Spiaggia fino al fiume Tordino. Ripartendo dal
lato  sinistro  del  Tordino a quota 9 si arriva alla strada comunale
Parere,  proseguendo  per  casa  Bernardi,  quota 52, quota 51, Villa
Cerulli (q. 96), q. 69, casa Migliori, strada interpoderale, masseria
Giandomenico, fino al fiume Salinello. Da questo seguendo a valle per
un  breve  tratto  si  arriva  alla statale n. 16 (ponte sul torrente
Salinello)  proseguendo sulla stessa, dopo aver attraversato il ponte
sul  torrente  Vibrata, si arriva all'incrocio di Martinsicuro con il
fiume Tronto, da cui siamo partiti.
    In particolare la zona e' delimitata:
      ad  est:  strada  statale  n.  16,  strade comunali e canali di
irrigazione (formali);
      ad  ovest: strada statale n. 81, strade provinciali e comunali,
quote altimetriche sui 500 mt s.l.m. circa;
      a nord: fiume Tronto, confine di provincia;
      a   sud:   strada   provinciale   per   Bisenti-Arsita,   quote
altimetriche e confine di provincia.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  degli  oliveti  destinati  alla  produzione degli oli della
D.O.P.  di  cui  all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli
oli.
    Pertanto, per gli impianti intensivi sono ammessi i sesti 6\times
6,  6\times  7  e  7\times  7  allevati  a  chioma bassa (vaso basso,
monocono,  palmetta libera e ipsilon). Sono ammessi sesti di impianto
inferiori  purche' siano rispettati i limiti di produzione di seguito
fissati. Gli oliveti tradizionali in coltura promiscua hanno un sesto
di  impianto  di  20-30\times  10 e sono allevati a chioma alta (vaso
semplice,  vaso policonico). Tuffi sono assoggettati a tradizionali e
razionali operazioni di coltivazione.
    Le tecniche colturali consistono nelle seguenti operazioni:
      a) potatura:
        normalmente annuale in febbraio, marzo, aprile;
        biennale  in  pochissime  aree  e  per  olivi  vecchi  o poco
produttivi;
      b) concimazione:
        a  fine  inverno  a  base  di  letame con aggiunte di concimi
chimici semplici e complessi;
      c) lavorazione del terreno:
        lavorazioni leggere, almeno due (fresatura o erpicatura) o la
pratica dell'inerbimento;
      d) altri interventi:
        se  necessario  possono  essere  effettuati  altri  specifici
interventi  fitosanitari  con  le modalita' della lotta integrata e/o
biologica.
    La  raccolta delle olive, che deve essere effettuata direttamente
dalla  pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire nel periodo
compreso tra l'inizio dell'invaiatura fino al 10 dicembre.
    La  produzione  massima  di  olive  degli oliveti, destinate alla
produzione  dell'olio  extravergine  di  cui  all'art.  1,  non  puo'
superare kg 6500 per ettaro per gli impianti a coltura specializzata,
mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive
per  pianta  non  potra'  superare  kg  50. In annate eccezionalmente
favorevoli   la   resa   potra'   essere   superiore,  purche'  venga
preventivamente accertata dall'Organismo di controllo.
    Le  rese  massime  in  olio  degli  oliveti  iscritti agli albi a
denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane»
non possono superare il 20%.
    Il  trasporto  delle olive deve avvenire in cassette finestrate o
bins in modo idoneo ad evitare danni al frutto.
    Le  olive  raccolte  devono  essere conservate, fino alla fase di
molitura, in recipienti rigidi ed areati in locali freschi, anch'essi
areati.
    E' vietato l'uso di sacchi per il trasporto e la conservazione.
    Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.
                               Art. 5.
                     Modalita' di oleificazione
    Nella  oleificazione  delle  olive  destinate  alla produzione di
olio,  di  cui  all'art. 1, sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti  atte  a  conservare  agli  oli le loro originarie peculiari
caratteristiche.
    Le  operazioni  di  oleificazione  della D.O.P. «Pretuziano delle
Colline   Teramane»   debbono   essere   effettuate  nell'ambito  del
territorio indicato all'art. 3 del disciplinare di produzione.
    Per  l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1  sono  ammessi  soltanto  i  processi  meccanici  e  fisici  atti a
garantire   l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alterazione  delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
    Devono  essere  rispettati  tempo  e  temperatura dello stadio di
frangitura,  fissati  rispettivamente  in  30  minuti  ed in 27 gradi
centigradi.   Temperatura   non   superabile  anche  per  l'acqua  di
diluizione.
    Il  frantoio  dovra'  essere attrezzato e funzionale nel rispetto
delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    L'olio  extra  vergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1, all'atto
dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
      organolettiche:
        1) colore: giallo verdognolo;
        2) odore: fruttato medio;
        3)  sapore:  medio  fruttato  con media sensazione di amaro e
piccante;
        4) panel test: > 6,5;
      chimico-fisiche:
        5)  acidita':  totale  espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
        6) n. perossidi mcq02/kg < 12;
        7) K232 < 2,0;
        8) K270 < 0,20;
        9) polifenoli > 120 mmg/kg;
        10) acido oleico < 70%.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
    Alla  denominazione  di  origine  protetta  di  cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione geografica aggiuntiva.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali  o  marchi privati
purche'  non  abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre
in  inganno  il  consumatore  e  siano  riportate  in  dimensione non
superiore  alla  meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di cui all'art. 1.
    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
prodotto nella zona di cui all'art. 1 puo' essere commercializzato in
recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a lt. 5.
      Sui recipienti e/o bottiglie contenenti O.E.V.O. contrassegnati
a  D.O.P.,  o  sulle  etichette  apposte  sui medesimi, devono essere
riportate, a caratteri chiari ed indelebili e rispettando le norme di
etichettatura   previste   dalla   vigente   normativa,  le  seguenti
indicazioni:
      a) il  nome  della  D.O.P.,  sotto  la quale l'olio e' posto in
vendita,   seguita   immediatamente   al   di  sotto  dalla  dicitura
«denominazione di origine protetta»;
      b) il nome e cognome o ragione sociale o marchio registrato del
produttore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
      c) la   quantita'  di  prodotto  effettivamente  contenuta  nel
recipiente espressa in conformita' alle norme metodologiche vigenti;
      d) la  dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine»
o  «olio  imbottigliato  nella  zona  di  produzione»  a  seconda che
l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;
      e) la  campagna olearia di produzione delle olive da cui l'olio
e' ottenuto.
    Per  tutto  quello  non previsto da questo disciplinare, si fara'
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.