(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I
                         CRITERI APPLICATIVI
    La  legge  5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell'art. 5, definisce
il  «danno  biologico»,  come «la lesione alla integrita' psicofisica
della   persona,   suscettibile   di   accertamento   medico-legale»,
precisando  che  «il danno biologico e' risarcibile indipendentemente
dalla  sua  incidenza  sulla  capacita'  di produzione di reddito del
danneggiato».
    Inoltre,  al  comma  5 dello stesso articolo, la legge stabilisce
che debba essere predisposta una «specifica tabella delle menomazioni
alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita».
    Scopo  dunque  della  tabella  e'  quello  di  indicare parametri
numerici  da  utilizzare ogni volta che, nell'ambito del risarcimento
del  danno  alla  persona  in  responsabilita' civile auto, vi sia la
necessita'  di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire
in  che  misura  debba essere quantificata una menomazione permanente
alla  integrita'  psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in
un tasso compreso tra l'1% ed il 9%.
    Prima  di  illustrare  le  modalita'  con cui la tabella e' stata
predisposta  e, soprattutto, in che modo essa debba essere utilizzata
nella  pratica  valutativa, va ricordato che il danno alla persona in
ambito responsabilita' civile, per come esso e' stato delineato negli
ultimi venti anni dalla giurisprudenza e dalla dottrina e, da ultimo,
da  due  provvedimenti  legislativi  (decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n.  38,  che  regola  l'attivita'  indennitaria dell'INAIL, e,
appunto, la legge 5 marzo 2001, n. 57) si fonda sul concetto di danno
biologico,  che  consiste nella menomazione temporanea e/o permanente
all'integrita'  psico-fisica  della  persona,  la  quale  esplica una
incidenza   negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
personali    dinamico-relazionali   della   vita   del   danneggiato,
indipendentemente  da  eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di
produrre reddito.
    La tabella, da utilizzare ai fini del risarcimento del danno alla
persona  nello  spirito dell'art. 5 della legge n. 57/2001, indica le
lesioni/menomazioni  che danno luogo ad un danno biologico permanente
valutabile  tra  l'1  ed  il 9%; l'assenza di una voce in tabella non
esclude  la sua considerabilita' valutativa, con riferimento al danno
biologico.
    Ove  la  menomazione  accertata incida in maniera apprezzabile su
particolari  aspetti  dinamico-relazionali  personali, lo specialista
medico  legale  dovra'  fornire  motivate  indicazioni aggiuntive che
definiscano  l'eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni
soggettive  del danneggiato, richiamate dal comma 4 dell'art. 5 della
legge n. 57/2001 come modificato dalla legge n. 273/2002.
    La  tabella  comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie
diverse   che   vanno   dalla  elaborazione  di  voci  relative  alla
compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalita' (ad
esempio, per un arto: motilita', stabilita', asse, potenza, velocita'
e  abilita'  motoria),  alla descrizione di alterazioni anatomiche ed
alla illustrazione di specifiche condizioni cliniche.
    Premesso   che   anche   le  lesioni  da  cui  possono  originare
menomazioni  previste in tabella possono talora guarire senza postumi
permanenti,  i  valori  indicati nella tabella sono riportati con tre
diverse  dizioni:  in  alcuni casi si e' indicato un numero unico, in
altri un intervallo di valori, in altri ancora l'espressione uguale o
minore.
    Il  numero  unico e' stato adottato per quelle voci indicative di
una  lesione  anatomica  o  di una condizione funzionale ben precisa;
detto  parametro numerico previsto e' riferito al danno base teorico,
fermo  restando  che  lo stesso valore deve essere modificato laddove
quella  menomazione  sia  correlata  ad  un quadro clinico-funzionale
diverso.
    Ad  altre  voci  corrispondono  fasce valutative in rapporto alle
possibili  varianti  anatomofunzionali  proprie di quella particolare
fattispecie:
      a) le   indicazioni   date   con  un  range  si  riferiscono  a
menomazioni  che  comunque  sono  responsabili di per se' di un danno
permanente  suscettibile di valutazione, che puo' oscillare a seconda
del quadro clinico cui si correla;
      b) la  dizione uguale o inferiore indica il numero abitualmente
espressivo  del  valore  menomativo  dell'esito  della  lesione  che,
tuttavia,  puo'  essere  inferiore  in  relazione a livelli di minore
pregiudizio.
Danno composito.
    Non  di  rado  gli esiti permanenti di una lesione possono essere
rappresentati  da  piu' voci tabellate. In questi casi la valutazione
del  danno  non  deriva  dalla  sommatoria  delle diverse percentuali
attribuite   alle   singole   componenti  menomative,  ma  deve  fare
riferimento   alla   riduzione   globale  della  integrita'  di  quel
determinato  distretto  anatomo-funzionale,  fermo restando che se il
disvalore  globale  supera  il  9%,  la  tabella  in  oggetto  non e'
utilizzabile.
Danni plurimi monocroni.
    In  caso  di  danno  permanente  da  lesioni  plurime  monocrone,
interessanti  cioe'  piu' organi ed apparati, non si dovra' procedere
alla  valutazione  con  il  criterio  della semplice sommatoria delle
percentuali  previste  per il singolo organo od apparato, bensi' alla
valutazione  complessiva  che  avra'  come riferimento le valutazioni
tabellari  dei  singoli danni e la globale incidenza sulla integrita'
psico-fisica  del soggetto. Nella valutazione medico-legale si terra'
conto,  di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni
fra loro concorrenti o coesistenti.
Menomazioni preesistenti.
    Nel  caso in cui la menomazione interessi organi od apparati gia'
sede  di  patologie  od esiti di patologie, le indicazioni date dalla
tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle
preesistenze rispetto ai valori medi.
Criterio della analogia.
    Nei  casi in cui le voci previste dalla tabella non corrispondano
pienamente  alla  condizione  menomativa  che  il  medico legale deve
valutare,  il  giudizio  va  espresso con il criterio della analogia,
tenendo conto cioe' dei valori indicati per le alterazioni anatomiche
o minorazioni funzionali che, per distretto interessato o per tipo di
pregiudizio che determinano o per grado di disfiunzionalita', piu' si
avvicinano alla specifica situazione che si sta esaminando.
Lesioni dentarie.
    In  caso  di perdita di singoli elementi, i valori proposti dalla
tabella  devono  comunque  essere  adattati  al  risultato funzionale
(compreso  il  danno  estetico)  conseguito  o  conseguibile mediante
terapia  odontoiatrica,  compreso  il trattamento protesico attuato o
attuabile.  In  linea  di  massima, anche in caso di protesi efficace
funzionalmente  ed  esteticamente, ovvero in caso di devitalizzazione
del  singolo  elemento o di sua trasformazione in pilastro, si dovra'
riconoscere  almeno 1/3 del valore previsto per ogni elemento fino al
valore  massimo  tabellato  per la perdita del dente ove si tratti di
elemento in precedenza integro.
    In   caso   di   perdite   dentarie   multiple,   la  valutazione
medico-legale  del  danno permanente biologico deve essere effettuata
considerando  la  residua  riduzione della sua efficienza globalmente
intesa,  anche  sulla  base  della riabilitazione protesica o del suo
attendibile risultato.
Menomazioni dell'apparato visivo.
    In  caso  di  menomazione dell'acuita' visiva, la valutazione del
danno  biologico  permanente e' calcolata in riferimento ai parametri
indicati  dalla  tabella,  sulla  base della acutezza visiva ottenuta
dopo adeguata correzione.
Menomazioni dell'apparato uditivo.
    In   caso  di  menomazioni  della  capacita'  uditiva,  si  fara'
riferimento  alla  tabella  gia' presa a riferimento dalla principali
Guide  alla  valutazione  del  danno permanente biologico e riportata
anche dalla tabella (allegato 1) di cui al citato decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38.
Danni psichici.
    Le  voci  previste  dalla  tabella fanno riferimento a condizioni
psicopatologiche    con    consolidata    connotazione   diagnostica.
L'accertamento medico-legale della loro esistenza e del loro rapporto
causale con l'evento a cui e' attribuito il danno da valutare si basa
sulla  verifica della analisi di compatibilita' fra le manifestazioni
cliniche  accertate  e i contenuti psico-traumatizzanti dell'evento a
cui le stesse manifestazioni si possono far risalire.
Danno estetico.
    Il pregiudizio estetico lieve.
    L'anormalita'  e' limitata ad esiti rilevabili ad un'osservazione
generica, ma che non mutano in assoluto l'espressivita' del soggetto.
Si  tratta  cioe'  di  esiti di minime alterazioni delle strutture di
supporto  del  volto  e/o  alterazioni cutanee limitate. Rientrano in
quest'ambito: piccole cicatrici visibili e/o pigmentazione anomala al
volto,  modeste dismorfie in esito a fratture del massiccio facciale,
perdita  parziale  di  un  padiglione  auricolare, strabismo lieve (a
parte il pregiudizio disfunzionale), lievi esiti di lesione del nervo
facciale, cicatrici lineari al collo bene evidenti, cicatrici lineari
anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti.
    Il pregiudizio estetico da lieve a moderato.
    Il  pregiudizio  estetico  complessivo  e'  piu'  rilevante  e si
accompagna  ad  una  coscienza  della  menomazione resa obiettiva dal
giudizio  negativo  di  chi  osserva  il soggetto. Si tratta cioe' di
esiti  di  perdite circoscritte di strutture di supporto al volto e/o
alterazioni  cutanee  poco  importanti.  Rientrano  in  quest'ambito:
cicatrici  lineari  piane di piccole dimensioni al volto, depressioni
circoscritte   della  fronte  o  della  guancia,  modeste  asimmetrie
facciali,  marcata  deformazione della piramide nasale, perdita di un
padiglione  auricolare,  strabismo  evidente  (a parte il pregiudizio
disfunzionale),  evidenti  esiti  cicatriziali  al collo, estese aree
cicatriziali al tronco o agli arti.
    Se  nella  voce  tabellare non e' segnalata alcuna specificazione
aggiuntiva  inerente  il  danno estetico, quest'ultimo si ritiene non
compreso nella valutazione percentuale indicata.
    Le  voci  tabellate  indicative  di  perdite anatomiche sono gia'
comprensive del pregiudizio estetico salvo i casi di anomalo processo
di cicatrizzazione.
Revisione della tabella.
    Saranno  disposte  eventuali  revisioni  della tabella in caso di
nuove e documentate acquisizioni scientifiche e della dottrina.