LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107, recante: «Disciplina per le
attivita'   trasfusionali   relative  al  sangue  umano  ed  ai  suoi
emocomponenti e per la produzione di plasmaderivati», che all'art. 1,
comma  3,  consente  il  prelievo  di  cellule staminali, midollari e
periferiche,  nel  rispetto  delle  norme indicate per l'emaferesi, a
scopo   di  infusione  per  l'allotrapianto  in  soggetto  diverso  o
l'autotrapianto nello stesso soggetto;
  Vista  la  legge  1° aprile  1999,  n.  91,  recante: «Norme per la
disciplina del trapianto di organi e tessuti»;
  Visto   il   decreto   ministeriale  25 gennaio  2001,  concernente
«Caratteristiche   e   modalita'   per  la  donazione  di  sangue  ed
emocomponenti»,  che  all'art.  5, comma 1, stabilisce che le cellule
staminali  emopoietiche,  in  quanto  cellule  primitive  in grado di
automantenersi,  differenziarsi  e  maturare  lungo  tutte  le  linee
ematiche,  siano utilizzate dai Centri di trapianto di midollo osseo,
dopo  adeguato  condizionamento  del  ricevente,  per un trapianto in
grado di consentire il recupero della normale funzionalita' midollare
con la ricostituzione di tutte le linee ematiche;
  Visto   il   decreto  ministeriale  26 gennaio  2001,  relativo  ai
«Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
ed  emocomponenti»,  che  all'art.  10,  comma 3, prevede il consenso
informato  del  donatore  per  ogni  tipo  di  donazione, compresa la
donazione   di  cellule  staminali  periferiche  nonche'  di  cellule
cordonali  ed  all'art.  13,  comma  2, prevede che, relativamente al
prelievo  di cellule staminali periferiche, in particolari situazioni
di  necessita',  e  per  specifiche  esigenze cliniche possano essere
adottati  criteri di idoneita' diversi, a giudizio del medico esperto
in  medicina  trasfusionale,  nel  rispetto  della  massima  tutela e
protezione della salute del donatore;
  Vista  la  legge  6 marzo 2001, n. 52, a titolo «Riconoscimento del
registro  italiano  dei  donatori  di  midollo  osseo», che regola la
ricerca  del  donatore compatibile e la donazione di midollo osseo ed
istituisce  all'art.  9,  comma  2,  la  Commissione  nazionale per i
trapianti allogenici da non consanguinei;
  Vista  la legge 28 marzo 2001, n. 145 «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  per  la protezione dei diritti
dell'uomo    e    della    dignita'    dell'essere   umano   riguardo
all'applicazione  della  biologia  e  della medicina: Convenzione sui
diritti  dell'uomo  e  sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di donazione di esseri umani»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre  2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria,  confermati  dall'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  che,  al  livello  essenziale  di  cui  al punto 3 - Assistenza
ospedaliera,  lettera  I  -  individua  le  «attivita'  di  prelievo,
conservazione e distribuzione di tessuti»;
  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  recante  attuazione  delle
direttive  comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  Visto  il  documento  di  linee  guida  in  oggetto,  trasmesso dal
Ministero della salute con nota del 4 aprile 2003;
  Considerato che, in sede tecnica il 12 maggio u.s. e' stato avviato
l'esame  del  provvedimento e che, nella riunione del 26 maggio 2003,
l'esame  e' stato rinviato per ulteriori approfondimenti richiesti al
Ministero  della  salute,  in  ordine alla coerenza dei contenuti del
suddetto  accordo  con il quadro normativo e finanziario vigente; che
il  Ministero  della  salute,  con  nota  del  17 giugno, ha espresso
l'avviso  che lo stesso non risulta innovativo ed ampliativo rispetto
ai  livelli  di essenziali di assistenza sanitaria, come definiti dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 29 novembre
2001, confermati dall'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Considerato  che,  in sede tecnica il 17 giugno u.s. alla quale era
presente  anche  un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
finanze,  sono stati partecipati i contenuti della suddetta nota e si
e' convenuto il testo dell'accordo in questione;
  Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza
i   presidenti   delle   regioni  hanno  espresso  avviso  favorevole
all'accordo;
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  il  rappresentante del Ministero dell'economia e finanze
ha  chiesto  di precisare che la istituzione della commissione di cui
alla lettera E) del testo del presente accordo non comporti ulteriori
oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  rispetto a quelli gia'
previsti  dall'ordinamento e che tale precisazione e' stata condivisa
dal  rappresentante del Ministero della salute e dai presidenti delle
regioni;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
                              Sancisce
il  seguente  accordo  tra  il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:
    tenuto   conto  dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del
30 dicembre  2002  che  esprime  l'esigenza  di  esercitare  una piu'
stretta attivita' di controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione
delle  cellule  staminali da cordone ombelicale, che fa espressamente
divieto  alla  conservazione  di  sangue di cordone ombelicale presso
strutture  private  e  che ribadisce il requisito dell'autorizzazione
ministeriale  all'importazione  ed  esportazione di cellule staminali
emopoietiche   da   cordone  ombelicale  sia  per  uso  autologo  che
allogenico;
    preso  atto  che  il  tema  del  trapianto  di  cellule staminali
emopoietiche  e'  stato  inoltre  affrontato,  tra  gli  altri, nella
circolare  del  Ministero  della  sanita'  n. 10 del 22 febbraio 1986
inerente  i  Centri  trapianto  di  midollo; nel parere del Consiglio
superiore  di  sanita' del 16 marzo 1994, sul programma nazionale per
il trapianto di organi e tessuti;
    accertato che l'insieme delle norme citate in premessa disciplina
sostanzialmente  la  donazione  di  cellule staminali e l'accesso dei
pazienti al registro dei donatori di midollo osseo e non concerne, in
particolare, le caratteristiche delle strutture che si occupano della
raccolta,  manipolazione  ed  impiego clinico delle cellule staminali
emopoietiche,  atto  medico  di  carattere  oncoematologico di cui al
decreto  ministeriale 29 gennaio 1992 concernente l'Elenco delle alte
specialita'  e  fissazione  dei  requisiti  necessari  alle strutture
sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita»;
    preso  atto  che  il Consiglio superiore di sanita', nella seduta
del   5 luglio   2001,   oltre  ad  esprimersi  favorevolmente  sulla
stimolazione  della  produzione di cellule staminali emopoietiche con
fattore  di  crescita granulocitario nel donatore non consanguineo in
occasione    della    seconda   donazione,   ha   inoltre   segnalato
l'opportunita'  di predisporre uno schema di provvedimento inerente i
requisiti   strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  relative alle strutture che
effettuano  prelievi  di  cellule  staminali  da  donatore autologo o
allogenico ed ai centri trapianti che le utilizzano nel ricevente;
    ritenuto   pertanto   necessario   garantire  la  qualita'  delle
procedure  di  donazione  conservazione, processazione e trapianto di
cellule  staminali emopoietiche attraverso la definizione di standard
qualitativi  per  i centri di conservazione e trapianto e la raccolta
dei   dati  relativi  a  queste  attivita'  su  tutto  il  territorio
nazionale;
    rilevato  che  nel  settore  specifico  del  trapianto di cellule
staminali  sono attive in campo internazionale specifiche societa' ed
organizzazioni  denominate: EBMT (European Group for Blood and Marrow
Transplantation),  che  si  occupa delle procedure trapiantologiche e
degli   standard  per  i  centri  di  trapianto,  collegata  all'ISCT
(International  Society  for  Cell Therapy), all'IBMTR (International
Bone  Marrow  Transplant  Registry)  e  al JACIE (Joint Accreditation
Committee   of  ISHAGE  and  EBMT  per  l'accreditamento  dei  centri
trapianto  e  le  indicazioni al trapianto stesso); BMDW (Bone Marrow
Donor Worldwide), che raccoglie tutti i donatori non consanguinei del
mondo  in  un  unico  file  telematico collegato con tutti i registri
nazionali  e con WMDA (World Marrow Donor Association), che si occupa
di  standard  e  procedure,  diritti e doveri dei donatori nel mondo;
NETCORD (network internazionale per la raccolta e la conservazione di
sangue  cordonale), che determina le procedure ed i criteri necessari
all'accreditamento   delle   Banche  Cordonali;  ISBT  (International
Society  of Blood Transfusion) che si occupa di standard procedure di
medicina trasfusionale;
    preso  atto  che  le  societa'  ed  organizzazioni internazionali
citate   alla  precedente  alinea  sono  collegate  o  associate  con
corrispondenti gruppi clinico-scientifici ed organizzazioni nazionali
denominati:   GITMO   (Gruppo   italiano  trapianto  midollo  osseo),
associato con EBMT; IBMDR/ADMO (Italian Bone Marrow Donor Registry ed
Associazione  donatori  midollo  osseo, associati rispettivamente con
BMDWW  e WMDA; GRACE (Gruppo raccolta ed amplificazione delle cellule
emopoietiche), associato con NETCORD; ERCBB (Emilia-Romagna Cord Blad
Banf  associato  con  BMDKW);  SIE (Societa' italiana di ematologia);
AIEOP  (Associazione  italiana  di  oncoematologia pediatrica); SIMTI
(Societa'  italiana di medicina trasfusionale e di immunoematologia),
associata con ISBT; SIDE (Societa' italiana di emaferesi);
    viste  le  linee-guida  prodotte  dalle  sopraricordate societa',
organizzazioni  e  gruppi  clinico-scientifici  in  tema di raccolta,
manipolazione    ed   impiego   clinico   delle   cellule   staminali
emopoietiche;
    visto  il  documento  conclusivo  prodotto  dalla  commissione di
studio  sull'utilizzo  delle  cellule staminali in campo terapeutico,
istituita con decreto del Ministro della salute 6 agosto 2001;
    rilevato  che per i trapianti di organi e tessuti la citata legge
1° aprile  1999,  n.  91,  prevede,  tra l'altro, la costituzione del
Centro  nazionale  per  i trapianti ed affida ad esso la raccolta dei
dati  relativi  alle  attivita' di trapianto ed il compito di fissare
parametri  relativi  alla  qualita' del funzionamento delle strutture
trapiantologiche,  senza  escludere  i trapianti da donatore vivente,
tra  cui il trapianto di cellule staminali emopoietiche va certamente
considerato;
  Il  Ministro  della  salute,  le  regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano convengono quanto segue:
    A)  le attivita' di raccolta, manipolazione ed impiego clinico di
cellule staminali emopoietiche devono avvenire secondo le linee-guida
riportate  nell'allegato  documento, che costituisce parte integrante
del  presente  atto, nelle quali sono descritti standard operativi in
accordo con standard internazionali;
    B)  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avviano
procedure  di  accreditamento  dei centri trapianto e delle banche di
cordone ombelicale in base alle indicazioni delle suddette lineeguida
e  nel rispetto delle norme di carattere generale sull'accreditamento
delle strutture sanitarie;
    C)  la  verifica  del  rispetto  dell'applicazione delle suddette
linee-guida e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento
e Bolzano, in collaborazione con il Centro nazionale per i trapianti,
anche   avvalendosi   delle   societa',   organizzazioni   e   gruppi
clinico-scientifici individuati in premessa, almeno ogni tre anni;
    D)  le attivita' di raccolta, manipolazione ed impiego clinico di
cellule  staminali  emopoietiche  e  le  attivita'  di immunogenetica
dedicate  al trapianto di cellule staminali possono avvenire solo nei
centri  accreditati  dalle  regioni  e  province autonome di Trento e
Bolzano;
    E)  con  apposito  provvedimento  del  Ministro  della  salute e'
istituita,   senza   ulteriori   oneri  a  carico  dello  Stato,  una
commissione  composta  da tre rappresentanti delle regioni e province
autonome  di  Trento e Bolzano, da tre esperti designati dal Ministro
della  salute  dei  quali uno dell'Istituto superiore di sanita', dal
direttore  del  Centro  nazionale  trapianti, da un rappresentante di
ciascuna  delle organizzazioni GITMO, IBMDR, GRACE, SIMTI, SIDE, SIE,
AIEOP  e  da  un esperto indicato dal Consiglio superiore di sanita',
incaricata di valutare lo stato di attuazione del presente accordo, e
piu'  in  generale  l'andamento  delle  attivita'  di trapianto delle
cellule staminali emopoietiche, e di riferirne con periodici rapporti
al Ministro ed alle regioni e province autonome;
convengono  sul  documento  allegato  sub A) recante: «Linee-guida in
tema  di  raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico delle cellule
staminali emopoietiche (CSE)».
    Roma, 10 luglio 2003
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino