(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

               ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
              (ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241)

    Tra:
      il  Ministero delle attivita' produttive, con sede in Roma, via
Molise n. 2, c.a.p. 00187, rappresentato dall'ing. Alessandro Ortis;
      il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio, con
sede   in  Roma,  viale  Cristoforo  Colombo  n.  44,  c.a.p.  00147,
rappresentato dall'ing. Bruno Agricola, delegato del Ministro;
      il  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, direzione
generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con sede in Roma,
via  di S. Michele n. 22, c.a.p. 00153, rappresentato dall'architetto
Roberto Cecchi, delegato del Ministro;
      l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi
tecnici  (APAT),  con  sede  in  Roma,  via Vitaliano Brancati n. 48,
c.a.p.  00144,  rappresentata  dall'ing.  Giorgio  Cesari,  nella sua
qualita' di direttore dell'APAT;
      il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari
(O.P.C.M.  n.  3267/2003)  con  sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p.
00184, nella persona del Gen. Carlo Jean;
      la  SO.G.I.N.  S.p.A.,  quale  soggetto  attuatore, con sede in
Roma,   via  Torino  n.  6,  c.a.p.  00184,  rappresentata  dall'ing.
Giancarlo Bolognini, nella sua qualita' di amministratore delegato;
    Premesso che:
      a) con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio  2003  (D.P.C.M.),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003,
e'  stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003,
in  relazione  all'attivita'  di  smaltimento dei rifiuti radioattivi
dislocati  nelle  centrali  nucleari  presenti  sul  territorio delle
regioni  Piemonte,  Emilia-Romagna,  Lazio, Campania e Basilicata, in
condizioni di massima sicurezza;
      b) con  ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 marzo  2003,  n.  3267  (O.P.C.M.  n.  3267/2003,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63
del  17 marzo  2003,  sono state disposte misure urgenti in relazione
all'attivita'  di  smaltimento in condizioni di massima sicurezza dei
materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di
stoccaggio   situati   sul   territorio   delle   regioni   Piemonte,
Emilia-Romagna,  Lazio,  Campania  e  Basilicata,  nell'ambito  delle
iniziative  da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della
sicurezza dello Stato. In tale ordinanza si e' disposto, tra l'altro,
in  merito  alla  messa  in  sicurezza  dei  materiali  nucleari, con
particolare  riferimento  al  combustibile  nucleare irraggiato ed ai
rifiuti  radioattivi  ad alta attivita', nonche' alla predisposizione
di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali
elettronucleari   di   Garigliano   (Caserta),  di  Trino  Vercellese
(Vercelli),  di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche' degli impianti
dell'ente  per  le  nuove  tecnologie  e l'ambiente (ENEA) e Nucleco,
limitatamente  al  settore  del ciclo del combustibile nucleare e dei
depositi  di  materie  radioattive  Eurex  e  Fiat-Avio  di  Saluggia
(Vicenza),  impianto  plutonio  e  impianto  celle  calde di Casaccia
(Roma), Itrec di Trisaia (Matera) nonche' gli impianti nucleari FN di
Bosco Marengo (Alessandria);
      c) il  commissario  delegato,  con  provvedimento n. 1/2003 del
21 marzo  2003,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, ha fra l'altro
individuato  SO.G.I.N.  quale «soggetto attuatore» delle attivita' di
cui alla citata O.P.C.M. n. 3267/2003;
      d) l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  87  del  14 aprile  2003,  ha disposto che SO.G.I.N.
aggiorni i piani e i programmi di dismissione dei propri impianti;
      e) l'art.  15,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, prevede la
possibilita' di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune;
    Ritenuto necessario:
      progredire  nel  processo  di  riduzione del livello di rischio
delle  centrali  e degli impianti oggetti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003,
accelerando  lo  smantellamento  degli  impianti stessi e la messa in
sicurezza dei materiali radioattivi;
      pertanto   avviare   con   urgenza  le  relative  procedure  di
smantellamento   nella  consapevolezza  che  solo  lo  smantellamento
completo  e  la  messa  in  sicurezza  dei materiali radioattivi puo'
eliminare ogni rischio;
      assicurare   uno   svolgimento   sincronico   dei  procedimenti
autorizzativi  per  la  disattivazione  degli  impianti nucleari e la
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), al fine di garantire, nel
rispetto  della  normativa  vigente,  uno svolgimento sinergico delle
attivita'  di  detti  procedimenti, nonche' una tempestiva attuazione
dei relativi provvedimenti autorizzativi;
      tanto  premesso  e  ritenuto,  costituendone parte integrante e
sostanziale, le parti stipulano il seguente accordo di collaborazione
istituzionale.
                               Art. 1.
    Il   coordinamento   dei   procedimenti   autorizzativi   per  la
disattivazione  degli  impianti  nucleari,  ai  sensi  dell'art.  56,
decreto legislativo n. 230/1995, e la relativa valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.), avverra' secondo lo schema riportato in allegato
al presente accordo. In particolare:
      a) procedimento   autorizzativo  per  la  disattivazione  degli
impianti nucleari:
        SO.G.I.N.    S.p.A.    inviera'    per    ciascuna   centrale
l'aggiornamento  del  piano  di  dismissione - documento quest'ultimo
gia'   trasmesso   unitamente   all'istanza  di  autorizzazione  alla
disattivazione per le centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino,
presentato    da   SO.G.I.N.   S.p.A.   alle   competenti   autorita'
rispettivamente  con  lettera  del  2 agosto  2001,  prot.  n.  8212,
2 agosto  2001,  prot.  n.  8213,  28 febbraio  2002, prot. n. 3792 e
31 dicembre   2001,   prot.   n.  11868  -  ai  sensi  dell'ordinanza
commissariale  n.  3/2003,  al  commissario  delegato,  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  al Ministero delle
attivita'  produttive,  al  Ministero  dell'interno, al Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al  Ministero  della  sanita',
all'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) ed alla regione interessata;
        l'APAT  esamina  l'istanza  di  autorizzazione  e la relativa
documentazione  e,  nei  trenta  giorni  successivi alla scadenza del
termine  indicato  all'art.  56,  comma  1 del decreto legislativo n.
230/1995   per   formulare  eventuali  osservazioni,  trasmette  alle
amministrazioni  di  cui all'art. 55 del predetto decreto legislativo
n.   230/1995,  una  relazione  con  le  proprie  valutazioni  e  con
l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare;
        l'APAT,  nei  trenta  giorni  successivi  alla  scadenza  del
termine  indicato  all'art.  56,  comma 3, del decreto legislativo n.
230/1995  per  formulare  eventuali  osservazioni  finali, sentita la
commissione  tecnica,  predispone il proprio parere con l'indicazione
delle eventuali prescrizioni;
      b) procedimento  autorizzativo  per  la  valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) degli impianti nucleari:
        SO.G.I.N.   S.p.A.,   inviera',   per  ciascuna  centrale  al
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero
per  i  beni e le attivita' culturali ed alla regione interessata, la
richiesta  di  pronuncia di compatibilita' ambientale unitamente allo
studio di impatto ambientale, alla sintesi non tecnica ed al progetto
relativo,  predisponendo  lo  stesso  anche  in  formato  elettronico
secondo specifiche concordate con lo stesso Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  pubblichera'  l'annuncio  ai sensi
dell'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1986;
        il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio
conclude  l'istruttoria relativa nei tempi necessari per l'emanazione
del  decreto  di  compatibilita'  ambientale  nel  termine  di  legge
(novanta    giorni)   con   l'indicazione   di   eventuali   relative
prescrizioni;
      c) attivita' di raccordo dei procedimenti sub a) e b):
        i  risultati  dell'istruttoria  APAT  che  in  particolare si
focalizzano  sugli  aspetti  di  natura  radiologica, vengono messi a
disposizione  della  commissione V.I.A. insieme con i risultati delle
istruttorie relative allo studio di impatto ambientale sviluppata dal
Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali e dalla regione di
competenza  che  dovranno essere terminate avuto riguardo ai tempi di
cui al precedente punto b).
    Fatto salvo l'obiettivo di concludere l'intero iter autorizzativo
di  un tempo massimo di centottanta giorni dal suo avvio, l'effettiva
programmazione  temporale  delle  attivita'  sara'  concordata tra le
parti  per ciascuna specifica applicazione. In tale programmazione si
potra'  tener  conto  di  specifiche  situazioni  (sovrapposizioni di
diversi  procedimenti  autorizzativi,  periodi  feriali  o festivita'
ecc.).
    Al termine del procedimento relativo alla V.I.A., sara' emesso il
relativo decreto che, nelle more della registrazione verra' portato a
conoscenza del Ministero delle attivita' produttive e del commissario
delegato.  Si  portera'  quindi  a  conclusione  il  procedimento  di
autorizzazione alla disattivazione dell'impianto nucleare.
    Come  esplicitamente  previsto  dalla  legge n. 349 dell'8 luglio
1986,  art. 6, comma 5, ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera  non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, la questione e' rimessa
al Consiglio dei Ministri.
    I   procedimenti  autorizzativi  prenderanno  in  esame  l'intero
progetto  presentato,  sino  al  raggiungimento  dello  stato  finale
previsto  (per le centrali elettronucleari fino al «rilascio del sito
privo di vincoli di natura radiologica»).
    Specifiche  prescrizioni  relative alla fase di vigilanza saranno
esplicitate dai previsti decreti autorizzativi conclusivi.
                               Art. 2.
    Il  presente  accordo  di collaborazione, in considerazione degli
interessi  pubblici coinvolti e delle finalita' da raggiungere, avra'
efficacia  tra  le  parti  fino  al  completamento delle procedure di
autorizzazione alla disattivazione e di V.I.A. relative alle centrali
di cui al precedente art. 1.
    Allegato schema - «Coordinamento delle procedure autorizzative ex
art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di V.I.A.
    Letto e sottoscritto.
      Roma, 30 ottobre 2003
             p. Il Ministero delle attivita' produttive
                                Ortis
                    p. Il Ministero dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Agricola
                     p. Il Ministero per i beni
                      e le attivita' culturali
                               Cecchi
      Il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
                   e per i servizi tecnici (APAT)
                               Cesari
                       Il commissario delegato
                    e presidente SO.G.I.N. S.p.A.
                                Jean
              SO.G.I.N. S.p.A. amministratore delegato
                              Bolognini

          ---->   Vedere schema a pag. 61 della G.U.  <----