UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata: Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, col quale venne istituito il Ministero dell'Italia occupata; Visto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73, relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Italia occupata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sulla assistenza ai patrioti dell'Italia liberata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'Italia occupata di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Ai patrioti combattenti, che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, e' concesso un premio di solidarieta' nazionale da pagarsi all'atto della smobilitazione in lire mille. Per i patrioti, la cui partecipazione alla guerra di liberazione in formazioni armate abbia avuto una durata di almeno tre mesi anche non continuativi, il premio di solidarieta' nazionale e' elevato a lire cinquemila. Nel computo dei tre mesi si comprenderanno anche i periodi trascorsi, successivamente all'inizio dell'attivita' di patriota combattente in prigionia o internamento o in degenza in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per causa di servizio di guerra.