UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata: 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto Luogotenenziale 12  dicembre  1944,  n.  395,  col
quale venne istituito il Ministero dell'Italia occupata; 
  Visto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73,  relativo
alle  attribuzioni  e  all'ordinamento  del   Ministero   dell'Italia
occupata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158,
sulla assistenza ai patrioti dell'Italia liberata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per l'Italia occupata di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la guerra; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai patrioti combattenti, che abbiano  partecipato  alla  guerra  di
liberazione nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art.  9  del
decreto  legislativo  Luogotenenziale  5  aprile  1945,  n.  158,  e'
concesso un premio di  solidarieta'  nazionale  da  pagarsi  all'atto
della smobilitazione in lire mille. 
 
  Per i patrioti, la cui partecipazione alla guerra di liberazione in
formazioni armate abbia avuto una durata di almeno tre mesi anche non
continuativi, il premio di solidarieta' nazionale e' elevato  a  lire
cinquemila. 
 
  Nel  computo  dei  tre  mesi  si  comprenderanno  anche  i  periodi
trascorsi,  successivamente  all'inizio  dell'attivita'  di  patriota
combattente in prigionia o internamento o in  degenza  in  luoghi  di
cura o in licenza di convalescenza per causa di servizio di guerra.