IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo;
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma  1, della citata legge n.
431/1998,  cosi'  come  modificato  dall'art. 2, comma 1, lettera c),
della  legge  8 gennaio  2002,  n.  2, che stabilisce che il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  convochi, ogni tre anni, le
organizzazioni   della   proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori
maggiormente   rappresentative   a   livello  nazionale  al  fine  di
individuare  i  criteri  generali  da  assumere  a riferimento per la
realizzazione  degli accordi da definire in sede locale tra le stesse
associazioni  ai  fini  della  definizione  dei  canoni  di locazione
relativamente  ai  contratti  agevolati  di  cui all'art. 2, comma 3,
della medesima legge;
  Vista   la   Convenzione   nazionale   in   data  8 febbraio  1999,
sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;
  Visto  il  decreto  interministeriale  lavori pubblici-finnanze del
5 marzo  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999,
serie  generale,  n. 67, con il quale sono stati definiti, sulla base
della   citata   Convenzione   nazionale,  criteri  generali  per  la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
  Visto     il    decreto    interministeriale    infrastrutture    e
trasporti-economia  e  finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, con il
quale  sono  stati  definiti,  in mancanza di un unico accordo tra le
organizzazioni  sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori,
criteri  generali  per  la realizzazione degli Accordi da definire in
sede  locale  per  la  stipula  dei  contratti  di locazione ai sensi
dell'art.  2,  comma  3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche'
dei  contratti  di  locazione transitori e dei contratti di locazione
per  studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della
stessa legge;
  Visto  l'art.  4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che
stabilisce  che  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, fissi con
apposito  decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i
contratti  di  cui all'art. 2 comma 3 della citata legge, nel caso in
cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della
proprieta'  edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti
gli  appositi  accordi di cui al medesimo art. 2, comma 3 della legge
n. 431/1998;
  Considerato  che  per  molti  comuni  non  risultano definiti detti
accordi    sulla    base   del   citato   decreto   interministeriale
infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c);
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, art. 41, comma
3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  177  recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'On.le Ugo Giovanni
Martinat  all'esercizio  delle competenze nelle aree del Dipartimento
per le opere pubbliche e per l'edilizia;
  Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. Nei comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni
della  proprieta'  edilizia  e  dei conduttori ovvero non siano stati
definiti  gli  accordi  di  cui  all'art.  2,  comma  3  della  legge
9 dicembre  1998,  n.  431,  in applicazione del decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  col Ministro
dell'economia  e  delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul
supplemento  ordinario  n. 59 nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2003  -  serie  generale - n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni
sono quelle risultanti dagli accordi previgenti gia' sottoscritti. In
tal  caso  i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione
dei   canoni   sono   incrementati  applicando  le  variazioni  ISTAT
dell'indice  nazionale dei prezzi a consumo per le famiglie di operai
e   impiegati   intervenute   dal   mese   successivo  alla  data  di
sottoscrizione   degli   accordi,  al  mese  precedente  la  data  di
sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
  2. Per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi
ai  sensi  dell'art.  2, comma 3, della legge n. 431/1998, cosi' come
previsto   dal   precedente  comma 1  del  presente  decreto,  si  fa
riferimento  all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo
di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.
  3.  Per  i contratti stipulati in applicazione del presente decreto
si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri accessori allegati
al  decreto  interministeriale  infrastrutture e trasporti-economia e
finanze  del  30 dicembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 aprile  2003,  serie generale, n. 85, ed eventuali successivi
aggiornamenti. I canoni nel corso della locazione verranno aggiornati
nella  misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75%
della  variazione  ISTAT  dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
per   le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatasi  nell'anno
precedente.
  4. Gli accordi integrativi, negli stessi comuni di cui ai commi 1 e
2,  per  le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti
giuridici  o  fisici  detentori  di  piu' di cento unita' immobiliari
destinate  ad  uso  abitativo  anche  se  ubicate  in  modo diffuso e
frazionato   sul  territorio  nazionale,  e  gli  enti  previdenziali
pubblici,   sono  definiti  sulla  base  degli  accordi  territoriali
individuati  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1, con il
relativo  incremento  delle  fasce di oscillazione ivi previsto, e al
comma 2.