(Accordo)
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Petroleos Mexicano 
 
  Il Governo italiano, in nome proprio ed in nome dei Cantieri Navali 
"Ansaldo S. A.",  della  Societa'  "Ital-viscosa"  di  Milano,  della
Societa'  "Montecatini"  di  Milano  e  degli  armatori  delle   navi
ex-italiane, da  una  parte,  e  "Petroleos  Mexicanos",  dall'altra,
convengono di regolare le questioni pendenti tra gli  armatori  e  le
societa' italiane menzionate e Petroleos Mexicanos, e a questo  scopo
hanno designato come loro rappresentanti: 
    il Presidente della Repubblica italiana, il dottor Luigi 
Petrucci, Ambasciatore d'Italia in Messico; 
    Petroleos Mexicanos, il senatore Antonio J. Bermudez, direttore 
generale di Petroleos Mexicanos; i quali, dopo essersi  comunicati  i
rispettivi Pieni Poteri e di averli riscontrati  in  buona  e  debita
forma, hanno convenuto quanto segue: 
 
CLAUSOLA 1ª. 
    a) Il Governo italiano si impegna a consegnare a Petroleos 
Mexicanos, in Genova, nel termine di trenta giorni  a  partire  dalla
data dell'entrata in vigore del presente Accordo, la nave cisterna di
10.500 tonnellate d.vv., denominata "Poza Rica", costruita  nell'anno
1940-1941  nei  Cantieri  Ansaldo  S.  A.,  in  perfetto   stato   di
conservazione  secondo  la  classificazione  100-A-1   del   Registro
italiano  o,  in  caso  di  divergenza,  secondo  la  classificazione
corrispondente del Registro Lloyd's di Londra. 
    b) Il Governo italiano riconosce di dovere a Petroleos Mexicanos 
la somma di Doll. 8.990.013,00 a titolo di  indennita'  per  i  danni
subiti da tale istituzione, a conseguenza della  perdita  delle  navi
cisterna "Panuco" e "Minatitlan" costruite dall'Ansaldo S.  A.;  e  a
qualsiasi altro titolo relativo al  contratto  di  costruzione  delle
navi cisterna "Poza Rica",  "Panuco"  e  "Minatitlan";  o  per  fatti
posteriori relativi a tali navi; in  modo  che  la  somma  menzionata
rappresenti una liquidazione definitiva  tra  Petroleos  Mexicanos  e
Ansaldo S. A., per tutto cio'  che  concerne  le  tre  navi  cisterna
menzionate. 
 
CLAUSOLA 2ª. 
  Il Governo italiano riconosce di dovere a "Petroleos Mexicanos" la 
somma  globale  di  Doll.  496.851,00  per  i  motivi  che  risultano
dettagliati nell'allegato n. 1 del presente Accordo. 
 
CLAUSOLA 3ª. 
    a) Il Governo italiano riconosce al Messico la proprieta' 
esclusiva delle seguenti cinque navi attualmente naviganti che furono
sequestrate dal Governo messicano in base al Decreto in data 8 aprile
1941:  "Poza  Rica"  (ex-Fede);  "Ebano"  (ex-Stelvio);  "Minatitlan"
(ex-Tuscania); "Panuco" (ex-Giorgio Fassio)  e  "Tabasco"  (ex-Marina
O.). 
    b) Il Governo italiano riconosce altresi' che competono al 
Messico gli indennizzi che Compagnie di  Assicurazione  non  italiane
hanno pagato  o  pagheranno,  a  titolo  di  assicurazioni  contratte
durante l'impiego, sotto  bandiera  messicana,  delle  seguenti  navi
cisterna anche esse sequestrate in base al Decreto in data  8  aprile
1941: "Faja de Oro" (ex-Genovano); "Potrero de Liano"  (ex-Lucifero);
"Amatlan"  (ex-Vigor);  "Tuxpan"  (ex-Americano)  e   "Las   Choapas"
(ex-Atlas). 
 
CLAUSOLA 4ª. 
  "Petroleos Mexicanos" e' d'accordo nel dedurre dalla somma 
menzionata nella clausola 1ª del presente Accordo  l'importo  di  una
equa  indennita'  riconosciuta  a  favore  degli  armatori   italiani
ex-proprietari delle 10 navi a cui si riferisce la clausola 3ª. 
  Tale indennita' viene fissata nella somma specificata per ciascuna 
delle navi che figurano nell'allegato n. 2, per un importo totale  di
Doll. 6.458.187,00. 
 
CLAUSOLA 5ª. 
  "Petroleos Mexicanos" riconosce i crediti a favore della Compagnia 
Italviscosa di  Milano,  nonche'  dell'Amministrazione  della  Marina
Militare italiana, della Compagnia  Montecatini  di  Milano  e  della
Compagnia A.G.I.P. di Roma che erano pagabili prima dell'inizio delle
ostilita'; e che si  specificano  nell'allegato  n.  3  del  presente
Accordo, per l'importo totale di Dollari 579.291,00. 
 
  CLAUSOLA 6ª. 
    a) Gli importi dei crediti dei cittadini italiani, indicati nelle 
clausole 4ª  e  5ª  del  presente  Accordo,  si  intendono  pagati  e
liquidati, da parte di "Petroleos Mexicanos",  mediante  cessione,  a
loro favore, a valere sui crediti di Petroleos  Mexicanos,  che  sono
specificati nella clausola 1ª, paragrafo b), e nella clausola 2ª. 
    b) Il saldo dei crediti di "Petroleos Mexicanos", a carico del 
Governo italiano, per Doll. 2.449.386,00,  sara'  coperto  da  questo
esclusivamente mediante il pagamento di una  partecipazione  del  25%
nel prezzo delle ordinazioni che "Petroleos Mexicanos" e  il  Governo
del Messico, o ciascuno di essi, effettueranno presso Ditte  italiane
per coprire l'importo di macchinari, attrezzi e merci  che  siano  di
interesse e utilita' per l'economia del Messico, fino a un totale  di
dollari 10.000.000,00. 
  Le ordinazioni avranno per oggetto quanto segue: 
  Tuberie per "Petroleos Mexicanos", macchinari per cantieri di 
Veracruz, macchinari per la fabbrica "Diesel Nacional", autocarri per
merci, autocarri cisterna per la distribuzione  di  petrolio,  motori
marini e altri  macchinari  per  le  navi  che  si  costruiranno  nei
cantieri   di   Veracruz,   materiale   ferroviario,    barcacce    e
rimorchiatori, e altri materiali, macchinari  e  merci  che  l'Italia
possa offrire e che siano di interesse e utilita' per la economia del
Messico. 
    c) Nell'effettuare la fornitura delle macchine, degli attrezzi e 
delle  merci   sopra   indicate,   le   Ditte   italiane   venditrici
applicheranno, rigorosamente,  i  prezzi  praticati  per  la  normale
esportazione degli stessi prodotti verso terzi Paesi. 
 
CLAUSOLA 7ª. 
  Il Governo italiano, da una parte, e "Petroleos Mexicanos" 
dall'altra, rinunciano agli interessi sulle somme che  si  addebitano
l'uno all'altro, in  base  a  quanto  viene  stipulato  nel  presente
Accordo,  come  pure  a   qualunque   indennita'   per   la   mancata
disponibilita' dei beni di loro rispettiva proprieta',  salvo  quanto
stipulato nella clausola 1ª. 
 
  In fede di che, i sottoscritti firmano e muniscono dei loro sigilli 
il presente Accordo,  in  due  esemplari,  nelle  lingue  italiana  e
spagnola, entrambi ugualmente autentici, a Citta' del  Messico  addi'
dieci del mese di luglio millenovecentocinquantadue. 
 LUIGI PETRUCCI A. J. BERMUDEZ 
 
           Visto d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                             DE GASPERI