(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
   Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
     di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»
                               Art. 1.
    La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di
Vittoria»  gia'  riconosciuta a denominazicine di origine controllata
con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica  29 maggio  1973
(modificato  il  6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare.
                               Art. 2.
                      Piattaforma ampelografica
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono
essere  ottenuti  da  vigneti  che  in  coltura mono o plurivarietale
nell'ambito  aziendale  hanno  la seguente proporzione ampelografica:
dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
comprende  una  vasta  area  che  include  territori ricadenti in tre
province   limitrofe:  Ragusa,  Caltanissetta  e  Catania  e  risulta
delimitata come appresso:
      a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione
comprende  tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate,
Chiaramonte  Gulfi,  Santa  Croce  Camerina  e  parte  del territorio
comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa
e'  delimitata  tra  i  limiti  territoriali  di  S. Croce Camerina e
Vittoria,  e  tra  il  mare  e  la  strada  provinciale  Castello  di
Donnafugata  e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della
strada  ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la
C.  da  Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo
che  attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada
provinciale   S. Croce   Camerina-Comiso   (   al  km  9,600  circa),
proseguendo  fino  ad  innestarsi con la stradella inter-poderale per
case  Tommasi  ed  arrivare  al  limite territoriale con il comune di
Vittoria;
      b) provincia  di  Caltanissetta:  in  tale provincia la zona di
produzione  comprende  parte  del  territorio  dei  seguenti  comuni:
Niscemi,  Gela,  Riesi,  Butera  e  Mazzarino  ed  e' delimitata come
appresso:
        comune  di  Niscemi:  parte  del  territorio  comunale  cosi'
delimitata:   iniziando   a   sud-est,   dalla   strada   provinciale
Caltagirone-Niscemi,  a  partire  dal  bivio con la strada consortile
Valle  Pileri-Ponte  Gallo  (al  km  13  da Caltagirone), seguendo il
vallone  Terrana  (limite tra le province di Catania e Caltanissetta)
sino  a  Monte Paolo e risalendo a sud-ovest; fino ad arrivare a Case
Iacona  e  raccordarsi  con la strada consortile Mortelluzzo-Giardino
del    Fico,    sino    all'innesto   con   la   strada   provinciale
Caltagirone-Niscemi  (esattamente al km 15 da Niscemi ) e seguendo la
medesima  fino  a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada
consortile Valle Pileri-Ponte Gallo;
        comune di Gela: parte del territorio comprendente le contrade
« Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo
Sottano»,  «Farello»,  «Monacella»,  «Piano  Stella»,  «Valle Ambra»,
«Mignechi»  e  «Priolo  Soprano»; cosi' delimitate: iniziando da nord
dalla   regia   trazzera   Gela-Niscemi   all'altezza   del   confine
intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a
raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui
percorrendolo   verso   sud,   fino   al   confine   interprovinciale
Caltanissetta  Ragusa  e  lungo  esso sino al Mare Mediterraneo; indi
verso   ovest  per  un  breve  tratto  di  costa,  sino  alla  strada
interpoderale  Mignechi  e  lungo  essa  in direzione nord, sino alla
strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest,
lungo  la  stessa  sino  all'incrocio  con  la  strada vicinale Spina
Santa-Rizzuto,  percorrendola  per  un breve tratto sino all'incrocio
con  la  s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo
la  strada  vicinale  Piana del Signore- Spina Santa sino all'innesto
con  la  regia  trazzera  Gela-Niscemi  e  lungo  la  strada poderale
Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci
e  percorrendola  verso  sud-ovest,  sino  all'incrocio con la strada
vicinale  Ponte  Grande-Niscemi  e  da  essa in direzione nord sino a
raggiungere  il  fiume  Maroglio;  seguendo  il corso del fiume verso
sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il
corso  del  fiume  Gela in direzione nord, fino alla presa della diga
Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla
diga  sino  all'innesto  con  la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e
lungo  essa,  a  sud-est,  fino  al  crocevia  con  la regia trazzera
Gela-Niscemi,  la  quale  si  percorre  verso  nord  fino  al confine
intercomunale Gela-Niscemi;
        comune  di  Riesi: parte del territorio comunale comprendente
la   contrada  Castellazzo,  cosi'  delimitata:  a  sud  la  trazzera
Riesi-Mazzarino-Pietraperzia,   a   nord-ovest   la  strada  vicinale
Allampato-Castellazzo  e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che
interseca entrambe;
        comuni  di Butera e Mazzarino: parte dei rispettivi territori
comunali  comprendenti  le  contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di
Butera;  Favara  e  Mulara  di Mazzarino costituenti un corpo unico e
cosi'  delimitata: iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della
s.s.  n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile,
in  direzione  nord-est  fino  al  confine inter-comunale di Butera e
Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada
vicinale  Pantano  - Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s.
n.  190 in prossimita' del km 2, che si percorre in direzione est per
circa    m   200   sino   all'incrocio   con   la   strada   vicinale
Favara-Abbeveratoio  Mastra  e  lungo quest'ultima in direzione sud e
poi  ovest  sino  all'innesto  con  la  strada  vicinale  San Giacomo
all'altezza   del   bevaio,  indi  si  segue  il  tratto  di  confine
inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale
Punturo  -  Favara  la quale si percorre verso ovest sino all'innesto
con  la trazzera Butera - Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada
di  bonifica  n.  32  e  seguendo  la  stessa chiude la delimitazione
incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190.
      c) Provincia   di   Catania:  in  tale  provincia  la  zona  di
produzione  comprende  parte  del  territorio  dei  seguenti  comuni:
Caltagirone,  Licodia  Eubea  e  Mazzarrone  ed  e'  delimitata  come
appresso:
          inizia  a  nord,  al km 5, della strada vicinale Portosalvo
Moschitta  San  Mauro,  in  prossimita'  dell'abbeveratoio nella zona
archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello
473)  sino  alla  strada  provinciale  San Mauro di Sotto e da questa
prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
    Segue  un  tratto  di  quest'ultima  sino a lambire alla curva di
livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata
Gela  Caltagirone,  in  direzione  della  contrada Piano Carbone sino
all'attraversamento  della  strada  vicinale  Balatazze  Saracena nei
pressi  della  Villa  Marotta,  prosegue  superando l'incrocio con la
strada  vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena
-  Commenda  e  da  questa  alla strada vicinale Commenda - Piano San
Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
    Dall'anzidetta  strada  provinciale  n.  34  Vittoria Caltagirone
prosegue  in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n.
63  Caltagirone  - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima
sino  al  bivio  della  strada  per Grammichele sino a Case De Blasi,
taglia  a  nord-est  in  prossimita'  delle Case Forno e sfiorando la
curva  di  livello  381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia
Eubea,  segue  un  tratto  del  confine tra i comuni di Caltagirone e
Licodia  Eubea,  taglia  la  curva di livello 394 e prosegue lungo la
strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti;
ad  est  il  fiumicello  Mangaliviti  sino  al bivio della strada per
Licodia  Eubea  (in  prossimita'  della  curva di livello 348), segue
quest'ultimo  a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo
la  strada  per  Chiaramonte  Gulfi, fino al limite delle province di
Catania e Ragusa; a sud, segue il predetto limite provinciale fino al
fiume  Acata,  prosegue  lungo  il  medesimo,  attraverso  il  ponte,
continua  ancora  lungo  il fiume che e' anche il limite provinciale,
risale  al  nord  sul  confine  tra  i comuni di Caltagirone ed Acate
raggiunge  le  Quattro  Finaite  e prosegue ad ovest ancora il limite
provinciale,  lungo  la  strada  Piano  Chiazzina  Borgo  Ventimiglia
prosegue  lungo  il  confine  tra i comuni di Caltagirone ed Acate in
contrada   Piano  Stella,  sino  al  torrente  Ficuzza,  in  contrada
Baudarello;  ad  ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino
al  raccordo  con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che e'
anche  limite  tra  le  province  di  Catania e Caltanissetta, sino a
raggiungere  la  contrada  Gallo, prosegue lungo la strada consortile
Valle  Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e
Niscemi,  raggiunge  il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone
Niscemi  (al  Km  13  da  Caltagirone), taglia ad est, in prossimita'
della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada
provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la
contrada  «Il  Mandorlo»,  sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da
qui  si  raccorda  con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino
all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
    La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' riservata
al  territorio gia' delimitato con il primo decreto di riconoscimento
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 maggio  1973  e
comprende  tutto  il  territorio  comunale  dei  seguenti  comuni  in
provincia  di  Ragusa:  Vittoria,  Comiso,  Acate, Chiaramonte Gulfi,
Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:
      Niscemi,  in  provincia  di  Caltanissetta,  limitatamente alle
contrade:  Priolo  Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di
Gela,  foglio  163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone,
ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);
      Gela,   in   provincia  di  Caltanissetta,  limitatamente  alle
contrade:  Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C. da
Feudo  Nobile  (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207,
208,  209,  211,  212,  213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247),
Spina  Santa  (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai
fogli  203,  219,  220,  221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai
fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197,
198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai fogli 232,
233,  234,  235,  242,  244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243,
250);
      Caltagirone,   in   provincia  di  Catania  limitatamente  alle
contrade:  Santo  Pietro  (ai  fogli  281,  282, 283, 284, 285, 289),
Ficuzza  (ai  fogli 286, 299, 301, 302, 303) C. de Mazzarrone - Piano
Chiesa   -  Botteghelle,  (oggi  in  catasto:  comune  di  Mazzarrone
istituito con legge regionale n. 55/1976, codice U4CJA ai fogli 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);
      Licodia  Eubea,  in  provincia  di  Catania, limitatamente alle
contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30)
e  Sciri  Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone, codice U4CJB
ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»,
devono  essere  atte  a  conferire  alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualita'.
    I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono
essere  quelli  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e
del vino.
    Per  gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore
del  presente  disciplinare  sono  ammesse esclusivamente le forme di
allevamento ad alberello ed a spalliera semplice.
    Il  numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
    I  vigneti  hanno  diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo
anno di produzione.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di  soccorso.  Per  i  vini  a denominazione di origine controllata e
garantita  «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
la   produzione  massima  di  uva  non  deve  essere  superiore  a  8
tonnellate per ettaro in coltura specializzata.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e «Cerasuolo di
Vittoria  Classico»,  devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino per il quantitativo di cui
trattasi.
    La  Regione  siciliana  con proprio decreto, sentito il Consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un
limite   massimo  di  utilizzazione  delle  uve  per  ettaro  per  la
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone
comunicazione  immediata  al  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali  -  Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di
Vittoria»  e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50% vol.
    I  conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno,
tenuto  conto  delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla
base  anche  dell'evoluzione  dei  mercati, possono, al momento della
vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la D.O.C.G. «Cerasuolo
di  Vittoria»  per  i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico»
oppure, per tutti i produttori della D.O.C.G. «Cerasuolo di Vittoria»
e  «Cerasuolo  di  Vittoria  Classico»,  la  denominazione di origine
controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le  operazioni  di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento
devono   essere  effettuate  nell'intero  territorio  della  zona  di
produzione delimitata all'art. 3.
  Tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero
territorio  della  provincia  di  Ragusa  e  negli  interi  territori
amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino
in  provincia  di  Caltanissetta;  e  di Caltagirone, Licodia Eubea e
Mazzarrone in provincia di Catania.
  La  resa  massima  di uva in vino non deve essere superiore al 65%,
pari  a  52  hl  per  ettaro  per  i  vini a denominazione di origine
controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e «Cerasuolo di
Vittoria Classico».
  Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
  Oltre  il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita
«Cerasuolo  di  Vittoria» deve essere immesso al consumo solo dopo un
periodo  di  affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non
prima  del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia. Per il vino
a   denominazione  di  origine  controllata  «Cerasuolo  di  Vittoria
Classico»,  il  periodo di affinamento in bottiglia non potra' essere
inferiore  ad  8  mesi  e l'immissione al consumo non potra' avvenire
prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
  I   vini   a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Cerasuolo  di  Vittoria»  all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      «Cerasuolo di Vittoria»:
        colore: da rosso ciliegia a violaceo;
        odore: da floreale a fruttato;
        sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;
        acidita' totale minima 5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
      «Cerasuolo di Vittoria Classico»:
        colore: rosso ciliegia tendente al granato;
        odore:  di  ciliegia,  che  nei vini invecchiati puo' tendere
anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;
        sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione, presentazione
    Alla  denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' vietata l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi e gli attributi «extra»,
«fine», «scelto», «selezionato» e simili.
  E'   consentito  l'uso  di  indicazioni  aggiuntive  geografiche  e
toponomastiche,  che  facciano  riferimento ad unita' amministrative,
frazioni,    contrade,    aree,   fattorie   e   localita',   nonche'
geopedologiche,  dalle  quali  provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato   e'  stato  ottenuto.  Nella  designazione  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di
Vittoria»  e  «Cerasuolo di Vittoria Classico» puo' essere utilizzata
la  menzione  «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente
toponimo,  che  la  relativa superficie sia distintamente specificata
nell'albo  dei  vigneti,  che  la  vinificazione  l'elaborazione e la
conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale
menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 8.
                         Annata, contenitori
    Per  i  vini  a  denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo  di  Vittoria  Classico»  e'
obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
  I   vini   a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono
essere   immessi  al  consumo  unicamente  in  contenitori  di  vetro
tradizionali fino a litri 5.