Allegato 1) TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Finalita' ed autonomia dell'Universita' Al comma 1) dopo la parola conoscenze e' aggiunta la parola umanistiche. TITOLO I ORGANI DELL'UNIVERSITA' Art. 6 - Organi dell'Universita' Al comma 1) dopo le parole "Consiglio di Amministrazione" sono aggiunte le parole "Il Collegio dei Direttori di dipartimento" Il comma 3) e' modificato come nel seguito: "3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti sono Organi consultivi con poteri di proposta". Art. 7 - Rettore Al comma 1) lettere b) ed i) le parole "Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica"^e "Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" sono rispettivamente sostituite con le parole: "Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca" e "Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca". Al comma 4) dopo la parola "funzioni" e' inserita la seguente frase: "Il Rettore rende noto al Senato Accademico le deleghe conferite." Dopo il comma 6) e' inserito il seguente comma 7): "7) Il Corpo elettorale e' convocato dal Decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari e' il professore piu' anziano in ruolo. L'anzianita' e' determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parita' di anzianita' in ruolo, prevale l'eta'." Il comma 7) viene rinumerato quale comma 8) e dopo la parola accademico si aggiungono: "che provvede a convocare il corpo elettorale". Dopo il comma 8) e' inserito il seguente comma 9): "9) Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del Rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrera' dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale e' avvenuta la nomina." Dopo il comma 9) e' inserito il seguente comma 10): "10) Nel caso di raggiungimento del limite di eta' il Rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato." Art. 8 Senato Accademico Il comma 3 dell'art. 8 e' modificato come segue: "d) una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in numero non superiore a quello dei Presidi di Facolta'; e) una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% del numero complessivo delle componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) arrotondato all'unita' superiore. La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento e' eletta dalla rispettiva categoria. Non si dara' luogo alle elezioni qualora il numero dei Direttori di Dipartimento sia pari o inferiore a quello dei Presidi di Facolta'. I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di Direttore subentra il primo dei non eletti." Art. 9 Consiglio di Amministrazione Il comma 3 dell'art. 9 e' modificato e integrato come segue: "3) Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da: a) il Rettore; b) il Pro-Rettore; c) il Direttore Amministrativo o in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario piu' alto in grado; d) il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento; e) quattro professori di ruolo di prima fascia; f) tre professori di ruolo di seconda fascia; g) due ricercatori; h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; i) quattro rappresentanti degli studenti; l) il Presidente della Regione Campania; m) il Presidente della Provincia di Napoli; n) il Sindaco del Comune di Napoli; o) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli; p) un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; q) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi, non finalizzati, per un importo annuo non inferiore a 50.000,00, per tutta la durata in carica del Consiglio." Il comma 4 e' modificato come di seguito: "4) I membri di cui alle lettere l), m), n) possono delegare a rappresentarli nelle sedute del Consiglio un assessore." Il comma 5 e' modificato come di seguito: "5) I membri di cui alle lettere l), m), n) o), p), non concorrono alla determinazione del quorum per la sussistenza del numero legale per la validita' delle adunanze e, pertanto, l'eventuale mancata designazione o partecipazione di uno o piu' di loro ai lavori dell'Organo non inficia la validita' della costituzione ne' dell'attivita' del medesimo" Il comma 7 e' modificato come di seguito: "7) La compatibilita' con la carica di Consigliere d'Amministrazione del regime prescelto dai candidati di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 3 e' stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti." TITOLO III STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' Art. 14 Strutture didattiche e di ricerca Il comma 2 dell'art. 14 e' modificato come segue: "2) Le strutture didattiche sono: a) le Facolta' b) le Scuole di specializzazione, c) i Corsi di master universitario di I e Il livello, d) i Corsi di dottorato di ricerca. L'elenco delle Facolta', dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica o magistrale, dei corsi di master universitario di I e Il livello, dei corsi delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, e' riportato nella tabella A) allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo." Il comma 3 dell'art. 14 e' modificato come segue: "3) Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti. L'elenco dei Dipartimenti e' riportato nella tabella B) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo." Al comma 4 sono soppresse le parole "e Istituti". Il comma 5 e' modificato come segue: "5) Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione ed il mantenimento dei Dipartimenti e' di ventuno unita' di cui almeno un terzo professori di ruolo." Il comma 6) e' soppresso. Il comma 7) assume la numerazione 6). Art. 15 Facolta' Il comma 3 lettera o) dell'art. 15 e' modificato come segue: "o) approvare la relazione tecnica predisposta dal Consiglio di coordinamento didattico in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea e di laurea specialistica o magistrale;" Art. 18 Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica L'art. 18 assume la rubrica "Consigli di coordinamento didattico" Il comma 1) ed il comma 2) dell'art. 18 risultano come nel seguente testo: "1) I Regolamenti delle singole Facolta' (nel caso di corsi interfacolta' i Regolamenti di ciascuna delle Facolta' interessate) stabiliscono le modalita' di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale da esse attivati da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato Consiglio di coordinamento didattico, composto dai docenti che prestano la loro attivita' didattica per insegnamenti dei corsi secondo quanto specificato al successivo comma 3. 2) I consigli di coordinamento didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che assumano la diretta responsabilita': a) di un singolo corso di laurea e/o di laurea specialistica o magistrale; b) di piu' corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a piu' classi affini; c) di piu' corsi di laurea specialistica o magistrale riferiti alla medesima classe o a piu' classi affini; d) di piu' corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale riferiti a classi affini" Il comma 1) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 3) e risulta come di seguito: "3) I Consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti il corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unita' superiore, del totale dei membri di diritto; e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in numero di uno ogni 20 componenti il Consiglio." Il comma 2 della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 4) e risulta come di seguito: "4) Il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente del Consiglio e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici." Il comma 3) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 5) e risulta come di seguito: "5) I Consigli di Coordinamento didattico hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio." Il comma 4) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 6) e risulta come di seguito: "6) I Consigli di Coordinamento didattico formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Essi svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Facolta'." Il comma 5) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la numerazione di comma 7) e risulta come di seguito: "7) I Consigli di Coordinamento didattico possono formulare al Consiglio di Facolta' proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Universita', anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore. I Consigli di Coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della Facolta' secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Facolta'. I professori di ruolo ed i ricercatori, nel caso che i loro insegnamenti afferiscano a piu' corsi di Laurea e/o di Laurea specialistica o magistrale, devono optare per il Consiglio al quale desiderano partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire ad altro Consiglio con voto consultivo." Art. 19 Scuole di Specializzazione Il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 19 sono soppressi. Il comma 3 dell'art. 19 della precedente formulazione assume la numerazione di comma 1. Il comma 4 dell'art. 19 della precedente formulazione e' soppresso. Il comma 5 dell'art. 19 della precedente formulazione assume la numerazione di comma 2 ed e' modificato come di seguito: "2) Organi della Scuola di specializzazione sono: il Direttore il Consiglio della Scuola " Il comma 6) dell'art. 19 della precedente formulazione assume la numerazione di comma 3 ed e' modificato come di seguito: "3) Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola, ne promuove e coordina le attivita', presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni. Il Direttore e' eletto fra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola. Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti. Fanno parte del Consiglio: a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella Scuola; b) tre rappresentanti degli specializzandi eletti secondo le modalita' indicate nel regolamento generale di ateneo." Il comma 7 dell'art. 19 della precedente formulazione e' soppresso. Art. 20 Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione L'art. 20 e' soppresso. Art. 23 Organi del Dipartimento Il Comma 8 dell'art. 23 e' integrato come di seguito: " 8) La Giunta e' composta di norma da due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal Regolamento. Ne fanno parte il Direttore, che la presiede, il vice-direttore ed il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di Segretario." Art. 24 Organizzazione Dipartimentale dell'Universita' Il comma 2 dell'art. 24 e' soppresso. Dopo l'art. 24 e' inserito il seguente nuovo articolo 24 bis "Art. 24 bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento 1) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' organo centrale ed e' composto dai Direttori di tutti i Dipartimenti costituiti ed attivati nell'ambito dell'Universita' degli Studi di Napoli "Parthenope". 2) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento : a) svolge funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore o altri Organi dell'Universita' intendano acquisire il suo parere; b) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i Dipartimenti; c) favorisce la collaborazione fra i Dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti il coordinamento delle attivita' di ricerca; d) esercitale altre attribuzioni che sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti. 3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento elegge i propri rappresentanti nel Senato Accademico. 4) Il Collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. 5) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' presieduto da un Direttore di Dipartimento con funzioni di Coordinatore, eletto nel suo seno, a scrutinio segreto. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. 6) Il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento e' membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo." TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 44 Norme di attuazione L'art. 44 e' modificato come di seguito: "Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento generale d'Ateneo e agli altri Regolamenti previsti dallo Statuto" Art. 45 Indennita' Il comma 1 dell'art. 45 e' modificato come nel seguito: "1) Compatibilmente con l'apposito stanziamento di bilancio al Rettore, al Pro-Rettore, al Preside di Facolta', al Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, al Direttore della Scuola di Specializzazione, al Direttore di Dipartimento, ai Responsabili delle Strutture di cui all'art. 26) spetta un'indennita' annuale a carico del bilancio dell'Universita', determinata dal Consiglio di Amministrazione." Art. 46 Cariche elettive Il comma 1 dell'art. 46 e' modificato come nel seguito: "1) Le cariche di Rettore, di Preside di Facolta', Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata sono elettive." Il comma 4 dell'art. 46 e' modificato come nel seguito: "4) Nel caso di indisponibilita' documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Presidente di Consiglio di Coordinamento didattico la stessa e' assunta ad interim dal Preside di Facolta' per la durata di un anno." Art. 47 Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali Il comma 1 dell'art. 47 e' modificato come nel seguito: "1) Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Per la validita' delle adunanze degli Organi Collegiali e' comunque necessario che intervengano almeno nove componenti per il Consiglio d'Amministrazione ed almeno sette per il Senato Accademico. I componenti di diritto in seno agli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo, qualora conseguano, nei medesimi Organi, anche lo status di Componente elettivo, partecipano agli stessi Organi esclusivamente quali componenti di diritto ai fini della validita' delle adunanze dell'organo e delle relative deliberazioni." Art. 50 Limitazione dell'attivita' didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche Il comma 1 dell'art. 50 e' modificato come nel seguito: "1) Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di Rettore, Prorettore, Preside di Facolta', Direttore di Dipartimento." Il comma 2 dell'art. 50 e' soppresso. Art. 55 Norme transitorie Il comma 1 dell'art. 55 e' modificato come nel seguito: " 1) Fino allo scadere dell'anno accademico 2006/07 sono componenti del Senato Accademico i Direttori dei Dipartimenti istituiti ed attivati a far data dall'anno accademico 2004/05". Il comma 2) dell'art. 55 e' modificato come nel seguito: "2) Si dara' luogo alla disattivazione dei Dipartimenti di cui al precedente comma 1) qualora non conseguano, allo scadere dell'anno accademico 2006/2007, i requisiti numerici minimi di cui al comma 5) del precedente art. 14." Il comma 3) dell'art. 55 e' modificato come nel seguito: " 3) I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale." Il comma 4 dell'art. 55 della precedente formulazione assume la numerazione di comma 1) del successivo art. 56. Dopo l'art. 55 e' inserito il seguente art. 56: "Art. 56 - Norme finali" Dopo il comma 1) dell'art. 56 e' inserito il seguente comma 2): "2) Le modifiche del presente Statuto, adottate con le procedure e le modalita' previste dall'art. 54 dello stesso Statuto, sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del Senato Accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A ) e B) conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore."