(all. 1 - art. 1)
                                                          Allegato 1)


                              TITOLO I
                          PRINCIPI GENERALI


Art. 1 - Finalita' ed autonomia dell'Universita'

Al   comma  1) dopo  la  parola  conoscenze  e'  aggiunta  la  parola
umanistiche.


                              TITOLO I
                       ORGANI DELL'UNIVERSITA'


Art. 6 - Organi dell'Universita'
   Al  comma  1) dopo  le  parole "Consiglio di Amministrazione" sono
aggiunte le parole "Il Collegio dei Direttori di dipartimento"
   Il comma 3) e' modificato come nel seguito:
   "3) Il  Collegio  dei  Direttori  di  Dipartimento ed il Consiglio
degli Studenti sono Organi consultivi con poteri di proposta".


   Art. 7 - Rettore

   Al comma 1) lettere b) ed i) le parole "Ministero dell'Universita'
e    della    Ricerca    Scientifica   e   Tecnologica"^e   "Ministro
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e Tecnologica" sono
rispettivamente sostituite con le parole: "Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita'   e  della  Ricerca"  e  "Ministro  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca".
   Al  comma  4) dopo  la  parola  "funzioni" e' inserita la seguente
frase:  "Il  Rettore  rende  noto  al  Senato  Accademico  le deleghe
conferite."
   Dopo il comma 6) e' inserito il seguente comma 7):
   "7) Il  Corpo  elettorale  e'  convocato dal Decano dei professori
ordinari.  Decano  dei  professori  ordinari  e'  il  professore piu'
anziano   in   ruolo.  L'anzianita'  e'  determinata  dalla  data  di
assegnazione   al   ruolo  dei  professori  ordinari;  a  parita'  di
anzianita' in ruolo, prevale l'eta'."
   Il  comma  7) viene  rinumerato  quale  comma  8) e dopo la parola
accademico   si  aggiungono:  "che  provvede  a  convocare  il  corpo
elettorale".
   Dopo il comma 8) e' inserito il seguente comma 9):
   "9) Nel  caso  di  anticipata  cessazione,  la  nomina del Rettore
subentrante  ha  effetto  immediato  e  in  tal  caso  il quadriennio
decorrera' dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo
a quello nel quale e' avvenuta la nomina."
   Dopo il comma 9) e' inserito il seguente comma 10):
   "10) Nel  caso  di  raggiungimento  del  limite di eta' il Rettore
rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato."


   Art. 8
   Senato Accademico

   Il comma 3 dell'art. 8 e' modificato come segue:
   "d) una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in numero non
superiore a quello dei Presidi di Facolta';
   e) una  rappresentanza  degli  studenti  in numero pari al 15% del
numero  complessivo  delle  componenti di cui alle precedenti lettere
a), b), c), d) arrotondato all'unita' superiore.
   La  rappresentanza  dei  Direttori di Dipartimento e' eletta dalla
rispettiva  categoria.  Non  si  dara' luogo alle elezioni qualora il
numero  dei  Direttori  di Dipartimento sia pari o inferiore a quello
dei Presidi di Facolta'.
   I  rappresentanti  dei  Direttori di Dipartimento durano in carica
tre  anni  accademici;  nell'ipotesi  di  decadenza  dalla  carica di
Direttore subentra il primo dei non eletti."


   Art. 9
   Consiglio di Amministrazione

   Il comma 3 dell'art. 9 e' modificato e integrato come segue:
   "3) Il  Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del
Rettore ed e' composto da:
    a) il Rettore;
    b) il Pro-Rettore;
    c) il   Direttore   Amministrativo  o  in  caso  di  assenza  e/o
impedimento dal funzionario piu' alto in grado;
    d) il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
    e) quattro professori di ruolo di prima fascia;
    f) tre professori di ruolo di seconda fascia;
    g) due ricercatori;
    h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
    i) quattro rappresentanti degli studenti;
    l) il Presidente della Regione Campania;
    m) il Presidente della Provincia di Napoli;
    n) il Sindaco del Comune di Napoli;
    o) il   Presidente   della   Camera   di   Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura di Napoli;
    p) un    membro    designato   dal   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca;
    q) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o
privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione
di  fondi,  non  finalizzati,  per un importo annuo non inferiore a €
50.000,00, per tutta la durata in carica del Consiglio."
   Il comma 4 e' modificato come di seguito:
   "4) I  membri  di  cui  alle lettere l), m), n) possono delegare a
rappresentarli nelle sedute del Consiglio un assessore."
   Il comma 5 e' modificato come di seguito:
   "5) I membri di cui alle lettere l), m), n) o), p), non concorrono
alla  determinazione  del quorum per la sussistenza del numero legale
per  la  validita'  delle  adunanze  e, pertanto, l'eventuale mancata
designazione  o  partecipazione  di  uno  o  piu'  di  loro ai lavori
dell'Organo   non   inficia   la  validita'  della  costituzione  ne'
dell'attivita' del medesimo"
   Il comma 7 e' modificato come di seguito:
   "7) La    compatibilita'    con    la    carica   di   Consigliere
d'Amministrazione  del  regime  prescelto  dai  candidati di cui alle
lettere   e),  f) e  g) del  precedente  comma  3  e'  stabilito  con
riferimento alle disposizioni legislative vigenti."


                             TITOLO III
                     STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'


   Art. 14
   Strutture didattiche e di ricerca

   Il comma 2 dell'art. 14 e' modificato come segue:
   "2) Le strutture didattiche sono:
   a) le Facolta'
   b) le Scuole di specializzazione,
   c) i Corsi di master universitario di I e Il livello,
   d) i Corsi di dottorato di ricerca.
   L'elenco  delle Facolta', dei corsi di laurea, dei corsi di laurea
specialistica  o magistrale, dei corsi di master universitario di I e
Il livello, dei corsi delle scuole di specializzazione e dei corsi di
dottorato  di  ricerca,  e'  riportato  nella  tabella A) allegata al
presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo."
   Il comma 3 dell'art. 14 e' modificato come segue:
   "3) Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti.
   L'elenco  dei  Dipartimenti e' riportato nella tabella B) allegata
al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo."
   Al comma 4 sono soppresse le parole "e Istituti".
   Il comma 5 e' modificato come segue:
   "5) Il  numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione
ed  il  mantenimento  dei  Dipartimenti  e'  di ventuno unita' di cui
almeno un terzo professori di ruolo."
   Il comma 6) e' soppresso.
   Il comma 7) assume la numerazione 6).


   Art. 15
   Facolta'

   Il comma 3 lettera o) dell'art. 15 e' modificato come segue:
   "o) approvare  la  relazione  tecnica predisposta dal Consiglio di
coordinamento  didattico in merito alla ipotesi di determinazione del
numero  massimo  di  iscrizioni  ad  un  corso  di laurea e di laurea
specialistica o magistrale;"


   Art. 18
   Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica

   L'art. 18 assume la rubrica "Consigli di coordinamento didattico"
   Il  comma  1) ed  il  comma  2) dell'art.  18  risultano  come nel
seguente testo:
   "1) I  Regolamenti  delle  singole  Facolta'  (nel  caso  di corsi
interfacolta'    i    Regolamenti    di   ciascuna   delle   Facolta'
interessate) stabiliscono le modalita' di coordinamento didattico dei
corsi  di  laurea  e  di  laurea  specialistica  o magistrale da esse
attivati  da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato
Consiglio  di  coordinamento  didattico,  composto  dai  docenti  che
prestano  la  loro  attivita'  didattica  per  insegnamenti dei corsi
secondo quanto specificato al successivo comma 3.
   2) I  consigli  di  coordinamento  didattico  possono assumere una
diversa   configurazione   a   seconda   che   assumano   la  diretta
responsabilita':
    a) di  un  singolo  corso di laurea e/o di laurea specialistica o
magistrale;
    b) di piu' corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a piu'
classi affini;
    c) di  piu'  corsi  di laurea specialistica o magistrale riferiti
alla medesima classe o a piu' classi affini;
    d) di piu' corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale
riferiti a classi affini"
   Il  comma  1) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la
numerazione di comma 3) e risulta come di seguito:
   "3) I  Consigli  di  coordinamento  didattico  sono costituiti dai
professori  di  ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali
afferenti  il  corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti
al  corso  pari  ad  un  quinto  dei  professori  di  ruolo,  da  una
rappresentanza  degli  studenti  iscritti  in numero pari al 15%, con
arrotondamento   all'unita'  superiore,  del  totale  dei  membri  di
diritto;     e     da     una     rappresentanza     del    personale
tecnico-amministrativo,  in  numero  di  uno  ogni  20  componenti il
Consiglio."
   Il  comma  2  della precedente formulazione dell'art. 18 assume la
numerazione di comma 4) e risulta come di seguito:
   "4) Il  Presidente  del Consiglio di coordinamento didattico viene
eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a
maggioranza   assoluta   dei   votanti  in  prima  convocazione  e  a
maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente del
Consiglio  e'  nominato  con  Decreto del Rettore, dura in carica tre
anni accademici."
   Il  comma  3) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la
numerazione di comma 5) e risulta come di seguito:
   "5) I  Consigli  di  Coordinamento  didattico  hanno il compito di
provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei
piani di studio."
   Il  comma  4) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la
numerazione di comma 6) e risulta come di seguito:
   "6) I  Consigli  di Coordinamento didattico formulano proposte per
la  copertura  degli  insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle
altre  attivita' didattiche. Essi svolgono, altresi', tutti gli altri
compiti previsti dal Regolamento di Facolta'."
   Il  comma  5) della precedente formulazione dell'art. 18 assume la
numerazione di comma 7) e risulta come di seguito:
   "7) I  Consigli  di  Coordinamento  didattico possono formulare al
Consiglio  di  Facolta'  proposte  in  ordine  ai  piani  di sviluppo
dell'Universita',  anche  con  riguardo  alle  richieste di personale
docente e ricercatore.
   I  Consigli  di  Coordinamento didattico possono assumere funzioni
deliberative  su  delega  della  Facolta' secondo quanto stabilito in
ciascun Regolamento di Facolta'.
   I  professori  di  ruolo  ed  i  ricercatori,  nel caso che i loro
insegnamenti  afferiscano  a  piu'  corsi  di  Laurea  e/o  di Laurea
specialistica  o  magistrale, devono optare per il Consiglio al quale
desiderano  partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso
intervenire ad altro Consiglio con voto consultivo."


   Art. 19
   Scuole di Specializzazione

   Il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 19 sono soppressi.
   Il  comma  3  dell'art. 19 della precedente formulazione assume la
numerazione di comma 1.
   Il   comma   4  dell'art.  19  della  precedente  formulazione  e'
soppresso.
   Il  comma  5  dell'art. 19 della precedente formulazione assume la
numerazione di comma 2 ed e' modificato come di seguito:
   "2) Organi della Scuola di specializzazione sono: il Direttore
   il Consiglio della Scuola "
   Il  comma  6) dell'art. 19 della precedente formulazione assume la
numerazione di comma 3 ed e' modificato come di seguito:
   "3) Il  Direttore  ha  la  responsabilita' del funzionamento della
Scuola,  ne promuove e coordina le attivita', presiede il Consiglio e
cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.
   Il  Direttore  e' eletto fra i professori di ruolo che fanno parte
della Scuola, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
   In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono
assunte dal Decano della Scuola.
   Il  Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza,
le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.
   Fanno parte del Consiglio:
    a) i  professori,  ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono
affidate attivita' didattiche nella Scuola;
    b) tre  rappresentanti  degli  specializzandi  eletti  secondo le
modalita' indicate nel regolamento generale di ateneo."
   Il   comma   7  dell'art.  19  della  precedente  formulazione  e'
soppresso.


   Art. 20
   Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione

   L'art. 20 e' soppresso.


   Art. 23
   Organi del Dipartimento

   Il Comma 8 dell'art. 23 e' integrato come di seguito:
   " 8) La Giunta e' composta di norma da due professori ordinari, un
professore   associato,   un  ricercatore  e  un  rappresentante  del
personale   tecnico-amministrativo,   eletti   come   stabilito   dal
Regolamento.  Ne  fanno  parte  il  Direttore,  che  la  presiede, il
vice-direttore ed il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e
con funzioni di Segretario."


   Art. 24
   Organizzazione Dipartimentale dell'Universita'

   Il comma 2 dell'art. 24 e' soppresso.
   Dopo l'art. 24 e' inserito il seguente nuovo articolo 24 bis
   "Art. 24 bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento
   1) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' organo centrale ed
e'  composto  dai  Direttori  di  tutti  i Dipartimenti costituiti ed
attivati   nell'ambito   dell'Universita'   degli   Studi  di  Napoli
"Parthenope".
   2) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento :
    a) svolge funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore
o altri Organi dell'Universita' intendano acquisire il suo parere;
    b) avanza  proposte  ed  esprime  pareri in merito alle questioni
riguardanti i Dipartimenti;
    c) favorisce  la  collaborazione  fra  i Dipartimenti per tutti i
temi  di  competenza,  tra  cui  in particolare quelli riguardanti il
coordinamento delle attivita' di ricerca;
    d) esercitale altre attribuzioni che sono demandate dallo Statuto
e dai Regolamenti.
   3) Il  Collegio  dei  Direttori  di  Dipartimento  elegge i propri
rappresentanti nel Senato Accademico.
   4) Il  Collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal
Consiglio di Amministrazione.
   5) Il  Collegio  dei Direttori di Dipartimento e' presieduto da un
Direttore  di  Dipartimento  con funzioni di Coordinatore, eletto nel
suo  seno,  a  scrutinio  segreto. Il Coordinatore dura in carica tre
anni accademici ed e' rieleggibile.
   6) Il  Coordinatore  del Collegio dei Direttori di Dipartimento e'
membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo."


                              TITOLO VI
                     NORME FINALI E TRANSITORIE


   Art. 44
   Norme di attuazione

   L'art. 44 e' modificato come di seguito:
   "Le  norme  di  attuazione  del presente Statuto sono demandate al
Regolamento generale d'Ateneo e agli altri Regolamenti previsti dallo
Statuto"


   Art. 45
   Indennita'

   Il comma 1 dell'art. 45 e' modificato come nel seguito:
   "1) Compatibilmente  con  l'apposito  stanziamento  di bilancio al
Rettore,  al  Pro-Rettore,  al Preside di Facolta', al Presidente del
Consiglio  di  Coordinamento  didattico, al Direttore della Scuola di
Specializzazione, al Direttore di Dipartimento, ai Responsabili delle
Strutture  di  cui all'art. 26) spetta un'indennita' annuale a carico
del   bilancio   dell'Universita',   determinata   dal  Consiglio  di
Amministrazione."


   Art. 46
   Cariche elettive

   Il comma 1 dell'art. 46 e' modificato come nel seguito:
   "1) Le  cariche di Rettore, di Preside di Facolta', Presidente del
Consiglio  di Coordinamento didattico, Direttore di Dipartimento o di
struttura equiparata sono elettive."
   Il comma 4 dell'art. 46 e' modificato come nel seguito:
   "4) Nel  caso  di  indisponibilita'  documentata  di professori di
ruolo  di  prima  fascia  per la carica di Presidente di Consiglio di
Coordinamento  didattico  la stessa e' assunta ad interim dal Preside
di Facolta' per la durata di un anno."


   Art. 47
   Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

   Il comma 1 dell'art. 47 e' modificato come nel seguito:
   "1) Nel  computo per determinare la maggioranza non si tiene conto
di  quanti  abbiano giustificato la propria assenza. Per la validita'
delle  adunanze  degli  Organi  Collegiali e' comunque necessario che
intervengano    almeno    nove    componenti    per    il   Consiglio
d'Amministrazione ed almeno sette per il Senato Accademico.
   I  componenti di diritto in seno agli Organi Collegiali di Governo
dell'Ateneo, qualora conseguano, nei medesimi Organi, anche lo status
di Componente elettivo, partecipano agli stessi Organi esclusivamente
quali  componenti  di  diritto ai fini della validita' delle adunanze
dell'organo e delle relative deliberazioni."


   Art. 50
   Limitazione dell'attivita' didattica dei professori di ruolo
   che ricoprono cariche accademiche

   Il comma 1 dell'art. 50 e' modificato come nel seguito:
   "1) Hanno  diritto  a  richiedere  una  limitazione dell'attivita'
didattica  i  professori di ruolo che ricoprano la carica di Rettore,
Prorettore, Preside di Facolta', Direttore di Dipartimento."
   Il comma 2 dell'art. 50 e' soppresso.


   Art. 55
   Norme transitorie

   Il comma 1 dell'art. 55 e' modificato come nel seguito:
   "   1) Fino   allo   scadere  dell'anno  accademico  2006/07  sono
componenti   del  Senato  Accademico  i  Direttori  dei  Dipartimenti
istituiti ed attivati a far data dall'anno accademico 2004/05".
   Il comma 2) dell'art. 55 e' modificato come nel seguito:
   "2) Si  dara' luogo alla disattivazione dei Dipartimenti di cui al
precedente  comma  1) qualora  non conseguano, allo scadere dell'anno
accademico  2006/2007,  i  requisiti  numerici minimi di cui al comma
5) del precedente art. 14."
   Il comma 3) dell'art. 55 e' modificato come nel seguito:
   "  3) I  mandati  elettivi  in  organi  che  modificano la propria
composizione cessano alla scadenza naturale."
   Il  comma  4  dell'art. 55 della precedente formulazione assume la
numerazione di comma 1) del successivo art. 56.
   Dopo l'art. 55 e' inserito il seguente art. 56:


   "Art. 56 - Norme finali"
   Dopo il comma 1) dell'art. 56 e' inserito il seguente comma 2):
   "2) Le modifiche del presente Statuto, adottate con le procedure e
le  modalita'  previste  dall'art.  54  dello  stesso  Statuto,  sono
trasmesse  al  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e della
Ricerca  per  un  parere  da  esprimersi entro il termine di sessanta
giorni,  trascorso  inutilmente  il quale vengono emanate con decreto
del  Rettore  da  pubblicarsi  sulla  Gazzetta  Ufficiale. In caso di
osservazioni  o  di  parere  negativo del Ministro, le modifiche sono
sottoposte  a  nuova deliberazione del Senato Accademico adottata con
le  medesime  maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate
con decreto del Rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
   Le  modifiche  dello  Statuto  entrano  in vigore dal quindicesimo
giorno   successivo   alla   data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
   Non  costituiscono  modifiche  dello  Statuto  le variazioni degli
allegati A ) e B) conseguenti all'espletamento delle procedure di cui
agli  articoli  precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni
dal provvedimento finale, con decreto del Rettore."