(all. 2 - art. 1)
                      DISCIPLINA DI PRODUZIONE
                DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
                           «MELA CAMPANA»

                               Art. 1.
    L'indicazione  geografica  protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana»
e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti   dal   regolamento  (CEE)  n.  2081/1992  e  dal  presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    L'indicazione  geografica  protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana»
designa  i  frutti  dei  biotipi  riferibili  alle  cultivar  di melo
«Annurca»   e «Annurca   Rossa  del  Sud»,  prodotti  nel  territorio
ricadente nella regione Campania e definito nel successivo art. 3.
                               Art. 3.
    La   zona   di  produzione  della  I.G.P.  «Melannurca  Campana»,
comprende  i  territori,  interi  o  parziali,  dei  seguenti  comuni
ricadenti  nelle  province  di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e
Salerno.
Provincia di Avellino.
    Comuni parzialmente interessati:
      Cervinara, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine
con  il  comune  di  Montesarchio;  est  dal confine con il comune di
S. Martino  V.  Caudina  fino  all'altezza  della  strada provinciale
Rotondi-S.    Martino    V.C.;    sud    dalla   strada   provinciale
Rotondi-S. Martino  V.C.;  ovest dal confine con il comune di Rotondi
fino alla provinciale Rotondi-S. Martino V.C.;
      Montoro  Inferiore,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord
dalla  via  Pescarola  per  l'intero  tratto tra l'innesto con la via
Marconi  della  frazione  Preturo  e  l'innesto con la via Mercatello
della  frazione  Borgo,  inoltre,  dalla  via  Marconi della frazione
Preturo   per  il  tratto  che  va  dall'innesto  con  via  Pescarola
all'innesto  con  la  via  Variante;  est dalla s.p. 90 (detta Borgo)
dall'innesto  con  via  Pescarola  fino al congiungimento con la s.p.
Turci  nella  frazione  piazza di Pandola e seguendo tale strada fino
alla   frazione   Misciano   all'altezza   del   ponte  del  raccordo
autostradale  SA-AV;  sud dal confine con la provincia di Salerno nel
tratto  compreso  tra  la  s.p. Turci e la s.s. 18; ovest dalla linea
ferroviaria  BN-AV-SA nel tratto compreso tra il punto d'intersezione
di  questa  con  via  Granaro  fino  al  passaggio  a livello di Casa
Pellecchia e da qui lungo la s.s. 18 fino al confine con la provincia
di Salerno;
      Montoro  Superiore,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord
dalla  strada  vicinale  «Vallone delle Macchie», nel tratto compreso
dall'incrocio  con  la  s.p. 90 fino all'incrocio con la s.p. 104 che
collega  la  frazione  Banzano;  est  dalla s.p. 104 tra l'innesto di
questa  con  la via vicinale «Vallone delle Macchie» fino all'altezza
di  via dell'Aia della frazione Caliano e da questa fino all'incrocio
con la s.p. Piano-S. Pietro, quindi, partendo da quest'incrocio lungo
via  Leone  fino  al congiungimento con via Turci; ovest dalla strada
provinciale  Borgo nel tratto compreso dall'innesto con via Pescarola
fino a quello con via Turci;
      Rotondi,  l'area  interessata e' delimitata a: nord dal confine
con  la  provincia  di  Benevento;  est  dal confine con il comune di
Cervinara fino all'altezza della strada ex s.s. 374; sud dalla strada
ex  s.s.  374;  ovest  dal  confine  con  il  comune  di Paolisi fino
all'altezza della linea ferroviaria Valle Caudina;
      S.  Lucia  di  Serino,  l'area  interessata  e'  delimitata  a:
nord-est dalla strada provinciale che attraversa il centro abitato di
S.  Lucia  collegandolo  con  Atripalda;  sud dal confine comunale di
Serino;  ovest  dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S.
Stefano del Sole;
      S.  Martino  Valle Caudina, l'area interessata e' delimitata a:
nord  dal  confine con la provincia di Benevento; est dal confine con
il  comune  di  Pannarano  fino  all'altezza della strada provinciale
Rotondi-Pannarano;  sud  dalla  strada provinciale Rotondi-Pannarano;
ovest dal confine con il comune di Cervinara;
      S.  Michele di Serino, l'area interessata e' delimitata a: nord
dal  confine  con il comune di Cesinali; est dai confini con i comuni
di  S. Stefano  del Sole e S. Lucia di Serino; sud dal confine con il
comune  di  Serino; ovest dalla linea ferroviaria Avellino-Mercato S.
Severino;
      S.  Stefano  del Sole, l'area interessata e' delimitata a: nord
dal  confine  con il comune di Cesinali; est dalla strada provinciale
che  collega  S. Lucia ad Atripalda; sud dal confine con il comune di
S.  Lucia  di  Serino;  ovest  dal confine comunale con S. Michele di
Serino;
      Serino,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dai confini
con  i comuni di S. Michele di Serino e S. Lucia di Serino; est dalla
s.p.  28 che collega la frazione Ponte del comune di Serino al comune
di  S. Lucia  di  Serino;  sud  dal punto di confluenza della s.p. 28
«frazione  Ponte  di  Serino-S.  Lucia  di  Serino»  e  della  strada
provinciale  «frazione  Ponte  di Serino-S. Michele di Serino»; ovest
dalla  strada  che  collega la frazione Ponte del comune di Serino al
centro abitato di S. Michele di Serino.
Provincia di Benevento.
    Comuni   interamente  interessati:  Amorosi,  Dugenta,  Limatola,
Puglianello, S. Salvatore Telesino, Telese.
    Comuni parzialmente interessati:
      Airola,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dal confine
con  i  comuni  di  Moiano  e  Bucciano,  a  partire  dalla  rotabile
Moiano-Airola;  est dal confine comunale con il comune di Bonea e dal
confine  amm.vo  provinciale;  sud dal confine col comune di Paolisi;
ovest dalla rotabile Moiano-Airola e dalla strada provinciale Caudina
per  il  tratto  che  collega  il  centro  abitato  di  Airola con la
nazionale  Appia  nei  pressi  del cavalcavia della linea ferroviaria
«Valle Caudina»;
      Bonea,  l'area  interessata  e'  delimitata  a:  nord nel primo
tratto  dalla  strada  comunale  che dalla C.da Fizzo porta al centro
abitato passando per le localita' «Cavarena», «Guide» e «San Biagio»;
nel  secondo  tratto  dalla  strada comunale che collega il comune di
Bonea  con  la  C.da «Varoni» del comune di Montesarchio passando per
C.da  «Mosca»;  est  dal  confine col comune di Montesarchio partendo
dall'intersezione   della   strada   Bonea-Varoni   fino   al  limite
provinciale;  sud  dal  confine  amm.vo con la provincia di Avellino;
ovest  dal confine col comune di Airola fino all'intersecazione della
strada Bucciano-Montesarchio;
      Bucciano, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada
provinciale  Frasso  Telesino-Bucciano-Montesarchio;  est  e  sud dal
confine col comune di Airola; ovest dal confine col comune di Moiano;
      Durazzano,    l'area   interessata   comprende   tutta   l'area
pianeggiante      adiacente      la     strada     Sant'Agata     de'
Goti-Durazzano-Cervino, delimitata a: nord dal rilievo di M. Longano;
a  est dal confine con il comune di Sant'Agata dei Goti e dai rilievi
di  M.  Buzzano  e M. Aglio, a sud ed ovest dal confine amm.vo con la
provincia di Caserta;
      Faicchio, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada
statale  che  collega  Gioia  Sannitica  con  Faicchio fino al centro
abitato,  successivamente  del torrente Titerno nel tratto che va dal
centro  abitato  al  confine  col  comune  di  S. Lorenzello; est dal
confine  col  comune di S. Lorenzello; sud dal confme con i comuni di
S.  Salvatore Telesino e Puglianello; ovest dal confine amm.vo con la
provincia di Caserta;
      Frasso  Telesino,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal
confine  col  comune di Melizzano; est dalla rotabile Solopaca-Frasso
Telesino-Bucciano;  sud  dal confine col comune di S. Agata dei Goti;
ovest dal confine col comune di Dugenta;
      Melizzano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine
con  i  comuni  di  Amorosi,  Telese e Solopaca; est dalla strada che
collega Solopaca con Frasso Telesino; sud dal confine con i comuni di
Frasso  Telesino e Dugenta; ovest dal confine amm.vo con la provincia
di Caserta;
        Moiano,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine
col  comune  di  S. Agata de' Goti; nord-est dalla strada provinciale
Frasso  T.-Bucciano;  est dal confine col comune di Bucciano; sud dal
confine    col    comune   di   Airola;   ovest   dalla   provinciale
Airola-Moiano-S. Agata de' Goti;
      Montesarchio,  l'area interessata e' delimitata a: nord-est per
un  primo  tratto  dal  confine  con  Bonea  ed  il centro abitato di
Montasarchio,   dalla  strada  che  collega  Bonea  con  Montesarchio
passando  per  C.da Varoni; per un secondo tratto dalla statale Appia
fino  al  limite provinciale; sud dal confine amm.vo con la provincia
di Avellino; ovest dal confine col comune di Bonea;
      Paolisi,  l'area  interessata  e' delimitata a: dal confine col
comune  di  Airola;  est  dal  confine  amm.vo  con  la  provincia di
Avellino;  sud  dalla  linea  ferroviaria  «Valle Caudina»; ovest dal
confine col comune di Arpaia;
      S.  Lorenzello,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dal
torrente  Titerno;  est dal confine con i comuni di Cerreto Sannita e
Guardia  Sanframondi;  sud dal confine con il comune di Castelvenere;
ovest dal confine con i comuni di Faicchio e S. Salvatore Telesino;
      Sant'Agata  Dei  Goti, l'area interessata e' delimitata a: nord
dal  confine  con  i  comuni  di Frasso Telesino e Dugenta; est dalla
strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano, da un tratto del confine
con il comune di Moiano e dalle strade provinciali Durazzano-S. Agata
de Goti  e  S.  Agata  de'  Goti-Moiano;  sud  dal confine col comune
di Durazzano; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta.
Provincia di Caserta:
    Comuni interamente interessati: Aversa, Bellona, Caianello, Calvi
Risorta,   Camigliano,   Carinaro,   Casal   Di  Principe,  Casaluce,
Casapesenna,  Cesa,  Frignano, Grazzanise, Gricignano, Lusciano, Orta
di  Atella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, Riardo, S. Arpino,
S.  Cipriano  D'Aversa, S. Maria la Fossa, S. Marcellino, S. Tammaro,
Sparanise,  Succivo,  Teano,  Teverola,  Trentola-Ducenta,  Villa  di
Briano, Vitulazio.
    Comuni parzialmente interessati:
      Ailano,  l'area  interessata  e'  delimitata  a: nord-est dalla
strada  comunale  S.  Maria  Zanneto  lungo la curva livello di 275 m
s.l.m.,  sino  al  nucleo  abitato di Ailano e da qui lungo la strada
comunale  del  comune  di  Raviscanina  sino  a raggiungerlo; sud dal
confine col comune di Vairano Patenora;
      Alvignano,  l'area  interessata  e'  delimitata  a:  nord dalla
vicinale  che  collega  masseria Melone con mass. la Vecchia; est dal
confine  col  comune  di  Ruviano;  sud  dai  confini con i comuni di
Ruviano  e Caiazzo;  ovest  seguendo  la  curva  di livello del monte
Caracciolo,  quota  108  m  s.l.m.,  fino  alla  strada s.s. 158, poi
seguendo il rio Tella fino a mass. Melone;
      Baia  e  Latina, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest
dalla  strada  vicinale  che  staccandosi  dalla  prov.  Dragoni-Baia
e Latina  collega  mass. Burrelli a mass. le Morecine fino al confine
com.le  con  Alife; nord-est dal confine col comune di Alife; sud-est
dal  confine  col  comune  di  Dragoni;  sud-ovest dalla strada prov.
Dragoni-Baia e Latina nel tratto dal confine con Dragoni fino a ponte
Murato;
      Caiazzo,  l'area  interessata e' delimitata a: nord dal confine
col  comune  di  Alvignano;  est  dal  confine col comune di Ruviano;
sud-est  dalla  strada s.s. 78 Sannitica nel tratto da mass. Fasulo a
mass.   Pisciacchione;   si   segue   poi   la   comunale  per  mass.
Pietramarino-la  Torre-  mass.  Santoro,  da  qui  si segue la strada
Caiazzo-Alvignano  fino  a mass. Pescara, proseguendo in direzione S.
Pietro-Trappeto fino a Mondrone;
      Capua, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con
i  comuni di Vitulazio, Bellona e Pontelatone; est dalla vicinale che
dal  Volturno  porta  a  mass.  Conte  Mauro, da qui seguendo la s.s.
Sannitica  n.  87  in  direzione  c.da Mazzarella fino a S. Angelo in
Formis;  da  qui,  in  direzione sud, seguendo la curva di livello, a
quota  50 m  s.l.m.,  del monte Tifata fino al confine con S. Prisco;
sud  dai  confini  con  i comuni di S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S.
Maria  C.V.  e  S. Prisco;  ovest  dal confine col comune di Cancello
Arnone;
      Carinola,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine
con  Sessa A. lungo la s.s. Appia fino all'incrocio per Ventaroli, da
qui  seguendo  la  strada per S. Ianni, risalendo lungo la strada per
Cappelle  fino  al confine con Teano; est dai confini con i comuni di
Teano  e  Francolise;  sud dalla Ciamprisco-Nocelleto-Carinola; ovest
dalla strada Carinola-Cascano;
      Castel  di  Sasso, l'area interessata e' delimitata a: nord dal
confine    con    il   comune   di   Pontelatone   e   dalla   strada
Cisterna-Strangolagalli      nel     tratto     mass.     Adinolfi-S.
Marco-Strangolagalli;  est dalla strada Strangolagalli-mass. Lombardi
fino al confine con Piana di Caiazzo, seguendo poi questo confine (in
direzione  sud)  fino alla strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo; sud
lungo la strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo nel tratto da mass. S.
Berardino   a  mass.  Castagna;  ovest  dal  confine  col  comune  di
Pontelatone;
      Cellole,  l'area interessata e' delimitata a: nord, est e ovest
dal confine con il comune di Sessa Aurunca; a sud-ovest dalla s.s. n.
7-quater Domitiana fino ad incontrare il comune di Sessa Aurunca;
      Conca  Della  Campania,  l'area  interessata  e'  delimitata a:
nord-est con la s.s. 6 Casilina; nord-ovest dal confine col comune di
Mignano  Montelungo; ovest dal confine col comune di Galluccio; sud a
partire dal confine com.le con Galluccio in loc. Selva Seggi lungo la
vicinale che porta a Vezzuola, loc. Pantanello, loc. Gli Stagli, loc.
Viapiano; da qui lungo la strada Orchi-Tuoro di Teano fino al confine
comunale con Tora e Piccilli;
      Dragoni,  l'area  interessata  e'  delimitata a: nord-ovest dal
confine  col comune di Baia e Latina; nord-est dal confine col comune
di  Alife;  sud-est  dalla  s.s. 158 nel tratto da ponte Margherita a
loc.  Pantano;  sud-ovest  dalla  strada  provinciale  Dragoni-Baia e
Latina, nel tratto loc. Pantano-confine com.le di Baia e Latina;
      Formicola,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord/nord-est
dalla  strada  che  collega  Rocchetta  e Croce a Fondola, Cavallari,
Formicola  fino  in  loc.  mass.  Campo  ad incontrare il confine con
Pontelatone;  sud  dal  confine  col comune di Pontelatone; ovest dai
confini con i comuni di Giano Vetusto, Camigliano e Bellona;
      Francolise,  l'area  interessata  e'  delimitata  a:  nord  dal
confine con i comuni di Teano e Sparanise; est dal confine col comune
di  Sparanise;  sud  dal  confme  con  il  comune di Cancello A. fino
all'incrocio  con  la  strada  Brezza-S.  Andrea-Pizzone-Ciamprisco e
dalla suddetta strada fino al confine con Carinola; ovest dai confini
con i comuni di Carinola e Teano;
      Galluccio, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine
con  i  comuni  di  Rocca d'Evandro e Mignano M.; est dal confine col
comune  di  Conca della Campania; sud a partire dal confine con Conca
della   Campania  dalla  vicinale  che  congiunge  loc.  Madonna  del
Sorbello,  Fortinelli,  Spicciano e Fulighi; e dal confine col comune
di Sessa Aurunca; ovest dal confine col comune di Rocca d'Evandro;
      Giano  Vetusto,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dal
confine  con  il  comune di Rocchetta fino all'incrocio con la strada
comunale  Selva  a quota 275 m s.l.m.; nord-est dalla strada comunale
Selva  e  dalla  strada  comunale  Capitolo fino al centro abitato di
Giano.  Si prosegue  lungo la strada vicinale Fontana e per la strada
comunale  che  collega  Giano  a Camigliano sino al confine amm.vo di
tale  comune;  sud-ovest  dai  confini  con  i  comuni di Pignataro e
Pastorano; ovest dal confine col comune di Calvi Risorta;
      Maddaloni, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine
col comune di Valle di Maddaloni; est/sud-est dalla curva di livello,
quota 200 m s.l.m., del colle Castellone passando per mass. Garofalo,
loc.  la  Crocella,  e si chiude in corrispondenza della intersezione
della via Sannitica con la strada che porta alla stazione ferroviaria
di  Maddaloni  Inferiore;  ovest  dalla curva di livello, quota 195 m
s.l.m., del monte S. Michele;
      Marzano  Appio,  l'area interessata e' delimitata a: nord ovest
dal  confine  con  i  comuni di Tora e Piccilli e Presenzano; est dal
confine  col  comune  di  Vairano  P.;  sud dal confine col comune di
Caianello;  ovest  dal  confine col comune di Caianello, poi da Tuoro
Casale  dalla strada per Fragoni, Piedituoro, mass. Vespasiano, mass.
Santi,  Boiani, Ameglio, Centella, mass. Ciorlano fino alla s.s. n. 6
e  proseguendo  in  direzione nord lungo la vicinale che costeggia la
loc. Castagneto fino al confine col comune di Tora e Piccilli;
      Mignano  Montelungo,  l'area  interessata e' delimitata a: nord
dalla  strada  ferrata,  dal  fiume  Peccia  fino  a  Vaco, poi dalla
vicinale  costeggiando  loc.  Romano  fino alla s.s. Casilina; da qui
lungo la curva di livello del monte Rotondo a quota 150 m s.l.m. fino
a  mass.  Porcaro; est da mass. Porcaro lungo la curva di livello del
monte  Cavallo,  monte Cesina, quota 200 m s.l.m., e del colle Amato;
sud dai  confini  con  i  comuni di Conca della Campania e Galluccio;
ovest  dal  confine  con  Galluccio lungo la vicinale per Caspoli, la
strada  per Campo, Casale, loc. Teroni, di qui seguendo Fosso Camponi
ed il Fosso del Lupo fino al confine regionale col Lazio;
      Mondragone,  l'area  interessata  e'  delimitata ad ovest dalla
strada  che congiunge la localita' Masseria del Papa con la localita'
Casino  della Starza; di qui al confine nord prosegue lungo la strada
per  Falciano  del  Massico,  fino  al  relativo  confine comunale; a
nord-est dal confine con il comune di Falciano del Massico; a sud dal
canale  Savane  nel  tratto  compreso tra il confine con detto comune
e la localita' Masseria del Papa;
      Pietramelara,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dalla
strada  Riardo-Pietramelara-Baia;  est  dal  confine  col  comune  di
Roccaromana;  ovest dal confine del comune di Riardo; sud dalla curva
di  livello  di 300 m s.l.m. sino a localita' Ceraselle e da qui sino
alla localita' di Valle di Trabucco, lungo la curva di livello di 400
m  s.l.m.,  quindi  lungo  la  strada comunale tra Pietramelara ed il
comune  di  Rocchetta,  in  direzione  di  quest'ultimo a quota 500 m
s.l.m.  e  infine,  lungo la curva di livello di 300 m s.l.m. fino al
confine con il comune di Riardo;
      Pietravairano,  l'area  interessata e' delimitata a: nord-ovest
dal  confine  col  comune  di Vairano P.; nord-est: dai confini con i
comuni  di  Raviscanina, S. Angelo d'Alife; sud-est dal confine con i
comuni  di  Pietramelara, Roccaromana, Baia e Latina; dal confine col
comune di Baia e Latina - in loc. Santoianni - si segue la vicinale a
quota  133 m  s.l.m. per mass. Vaccareccia, questa costeggia il bosco
di  monte  Fossato,  per raggiungere poi mass. Brunori, mass. Starze,
loc.  Puglianello,  loc.  Bocca della Petrosa, infine costeggia monte
Monaco  fino ad incontrare il confine col comune di Pietramelara; sud
dal confine con i comuni di Riardo e Pietramelara;
      Pontelatone, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest dal
confine  col  comune  di  Formicola;  est  partendo  dal  confine con
Formicola  seguendo la strada per Savignano-Casalicchio, da qui lungo
la  vicinale  per  mass. Corterosa, poi lungo la curva di livello del
monte  Nizzola, quota 130 m s.l.m. fino a Prea; da Prea a Cisterna si
segue  il confine con comune di Castel di Sasso; da Cisterna si segue
la  strada  per  mass.  Aia Vecchia-mass. Adinolfi fino ad incontrare
nuovamente  e  seguire  (verso  sud) il confine comunale di Castel di
Sasso  fino a mass. Castagna; sud dalla strada che, proveniente dalla
Fagianeria  congiunge  mass. Castagna-Taverna Nuova-mass. Uranno fino
al  confine  con Bellona; ovest dal confine con i comuni di Bellona e
Camigliano;
      Pratella, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla strada
che  collega  la  localita'  mass.  Quattro  Stradoni  con  localita'
Mastrati  per poi proseguire per il vallone che costeggia il colle di
Mastrati  sino  al  crinale  del Monte Cappella a quota 650 m s.l.m.,
continuando  lungo  il  vallone Rava della Stella fino in prossimita'
dell'abitato di Pratella ed infine verso localita' Colle Pizzuto sino
al  confine  del  comune di Ailano; sud-est dal confine del comune di
Ailano;  sud  dal  confine  col comune di Vairano-Patenora; ovest dai
confini con i comuni di Sesto Campano e Presenzano;
      Presenzano,  l'area  interessata  e'  delimitata  a: nord-ovest
dalla  strada  comunale che parte dal km 164 della s.s. n. 6 Casilina
sino  alla  localita'  mass. Quercia al centro abitato di Presenzano,
per  poi  seguire  la  curva  di  livello  di 300 m s.l.m., sino alle
condotte della centrale idroelettrica di Presenzano e da qui lungo la
curva  di  livello  di 200 m s.l.m. fino al confine comunale di Sesto
Campano;  nord-est  dai  confini  con  i  comuni  di  Sesto Campano e
Pratella;  est/sud-est  dal confine col comune di Vairano P.; sud dal
confine col comune di Marzano Appio; sud-ovest dal confine col comune
di Tora e Piccilli;
      Rocca  D'Evandro,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal
confine  regionale  con il Lazio (comune di Cassino); est dal confine
col  comune  di  Mignano  M.,  seguendo poi il fiume Peccia fino alla
vicinale  che  porta  a loc. Colli e da qui a Rocca d'Evandro; da qui
lungo  la  strada  vicinale per Campolongo, Cucuruzzo, loc. Campanara
fino  al  confine  con Galluccio; sud dal confine col comune di Sessa
Aurunca;  ovest  dal  confine  regionale  con  il  Lazio  (comuni  di
Castelforte, S. Andrea, S. Ambrogino, S. Apollinare);
      Roccamonfina,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dalla
strada Fontanafredda-S. Domenico-Roccamonfina-Tavola-Tuoro di Tavola;
est dal confine col comune di Marzano Appio, poi dalla vicinale Tuoro
di  T.-Garofali fino ad incontrare e seguire il confine con il comune
di Teano; sud dalla vicinale che staccandosi dal confine con Teano in
loc.  Cambre  giunge,  lambendo  il  monte Torrecastiello fino a loc.
mass.  Perrotta; da qui segue il confine comunale con Sessa A. fino a
loc.  «le  Forche»; ovest dalla vicinale che congiunge «le Forche»-m.
di Sotto-Fontanafredda;
      Roccaromana,  l'area interessata e' delimitata a: est e sud dal
confine  amministrativo,  al  1994,  della  Comunita'  montana  Monte
Maggiore; ovest dal confine col comune di Petramelara;
      Ruviano,  l'area  interessata e' delimitata a: nord dal confine
col  comune di Alvignano; est dalla vicinale che collega mass. Franco
a loc. Ponte Nuovo; sud-est dalla strada s.s. 87 Sannitica nel tratto
Ponte Nuovo-Mass. Fasulo; ovest dal confine con i comuni di Alvignano
e Caiazzo;
      S.  Pietro Infine, l'area interessata e' delimitata a: nord-est
dal  confine  amministrativo,  al 1994, della Comunita' montana Monte
S. Croce;  sud  dal  confine col comune di Mignano M.; nord-ovest dal
confine regionale con il Lazio (comune di S. Vittore);
      Sessa  Aurunca,  l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest
dal  confine  regionale  col  Lazio; nord-est dal fiume Garigliano in
loc.  Taverna  Vecchia  lungo  la  mulattiera Taverna V.-mass. Tonda,
Aconursi,  Corigliano;  da  Corigliano  lungo la strada che congiunge
Corigliano-Li   Paoli-Fontanaradina-Ponte;   est   dalla  strada  che
congiunge  Ponte-Sessa A. fino all'incrocio con la s.s. Appia in loc.
S. Rocco; sud dalla strada che staccandosi dalla s.s. Appia raggiunge
la  frazione Avezzano e prosegue verso le frazioni Corbello, Carano e
Piedimonte  Massicano,  fino  all'incrocio  con  la  s.s. n. 7-quater
Domiziana, da qui il confine ovest prosegue lungo la medesima s.s. n.
7-quater Domiziana fino al confine con il comune di Cellole;
      Tora e Piccilli, l'area interessata e' delimitata a: nord-ovest
dal  confine  con  il  comune  di  Conca della Campania; nord-est dal
confine  col  comune  di  Presenzano;  sud  dalla  strada Conca della
Campania-Tuoro di Teano-Piccilli fino a loc. Convento S. Antonio; poi
lungo  la  vicinale che da Convento S. Antonio raggiunge Piccilli; da
qui  lungo  la strada che da Piccilli lambisce loc. Fontana Caponi, e
poi lungo la vicinale che raggiunge il confine di Marzano Appio;
      Vairano  Patenora, l'area interessata e' delimitata a: nord dai
confini  con  i  comuni  di Pratella e Ailano; est dal confine con il
comune di Pietravairano, poi da mass. S. Pasquale segue la strada per
Cirelli,  Marzanello,  Acquarelli;  da qui segue la vicinale per loc.
il Palazzone,  loc.  Cava,  contrada  Pizzomonte  fino  a costeggiare
l'abitato di Vairano P.; da qui segue la strada per Greci fino a loc.
Marcone;  da  loc.  Marcone  segue  la  curva di livello, quota 144 m
s.l.m.,  costeggiando  mass.  Pacchiadiello,  mass.  del Parco, mass.
Ferraro,  loc.  Falso Piano, fino a Scafa di Vairano; da qui lungo il
tratturo,  a  quota  112  m s.l.m., fino ad incontrare il confine col
comune  di  Ailano;  sud  dal confine con i comuni di Pietravairano e
Riardo;  ovest  dai confini con i comuni di Caianello, Marzano Appio,
Presenzano;
      Valle  di  Maddaloni,  l'area interessata e' delimitata a: nord
dal  confine  col  comune  di  Caserta; est dal confine amm.vo con la
provincia di Benevento fino alla strada pedemontana che collega mass.
Benzi  a mass. Papa; sud-est dalla pedemontana mass. Pepe-mass. Benzi
in  direzione  loc.  Molino;  poi  dalla  curva  di livello del monte
Airola,  quota  200  m s.l.m., fino alla intersezione col confine con
Maddaloni;  sud  dal  confine  col  comune  di  Maddaloni; nord-est a
partire  dal  confine  con Maddaloni lungo la curva di livello, quota
195 m  s.l.m.,  della  dorsale  monte  Calvi,  monte  Manio,  fino da
incontrare il confine con il comune di Caserta;
      Villa  Literno,  l'area  interessata  e' delimitata a: nord dal
confine  col  comune di Cancello Arnone; est dai confini con i comuni
di  Casal  di  Principe  e  S. Cipriano d'Aversa; sud dal confine col
comune  di  Qualiano;  ovest dalla strada di bonifica proveniente dal
lago  Patria,  che  a  partire da loc. Scorza di Radice, in direzione
nord  incrocia  le provinciali Trentola-Ischitella in loc. «le Trenta
moggia»,  e  Villa  Litemo-Domitiana  in  loc.  «Giardino»,  fino  al
raggiungimento  dei  Regi  Lagni,  al  confine con comune di Cancello
Arnone.
Provincia di Napoli.
    Comuni   interamente  interessati:  Acerra,  Brusciano,  Caivano,
Calvizzano,  Castello  di  Cisterna, Marano di Napoli, Mariglianella,
Marigliano,  Mugnano  di  Napoli,  Nola, Pomigliano D'Arco, Qualiano,
Quarto, Saviano, S. Antimo, S. Vitaliano, Villaricca.
    Comuni parzialmente interessati:
      Bacoli, l'area interessata e' delimitata a: nord dalla masseria
Strigari,  est  dalle masserie Baccala', Coppola e Salemme, sud dalla
C.  Scamardella  proseguendo  per  la  cava di tufo, ovest dalla loc.
Trippitello e dal Castello di Baia;
      Cercola,  l'area  interessata e' delimitata a: nord dal confine
con  i comuni di Volla e Pollena-Trocchia; est dal confine col comune
di Pollena-Trocchia; sud dal confine con il comune di Massa di Somma;
ovest  dal  confine  col  comune  di  S. Sebastiano al Vesuvio, dalla
strada  che congiunge Massa di Somma a S. Sebastiano al Vesuvio e dal
confine col comune di Napoli;
      Giugliano, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine
amm.vo  con  la provincia di Caserta; est dai confini con i comuni di
S. Antimo,   Melito,   Mugnano,  Villaricca,  Qualiano,  Frazione  di
Villaricca e Quarto; sud dal confine col comune di Pozzuoli; ovest il
limite  e'  costituito  dal  Canale  Vico  Patria,  dal  punto in cui
incontra  il confine con la provincia di Caserta fin dove incrocia la
tangenziale  di Napoli; dalla tangenziale di Napoli, dal punto in cui
incontra   il   canale   suddetto   al  Quadrivio  di  Patria;  dalla
circumvallazione  esterna  di  Napoli  dal  Quadrivio  di Patria fino
all'incrocio  con  la  via  Domitiana;  dalla  stessa  via Domitiana,
dall'incrocio  con  la  circumvallazione di Napoli, in direzione sud,
fino  al punto in cui la stessa incrocia la via Madonna di Pantano in
localita' Licola;
      Massa  Di  Somma,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal
confine con il comune di Cercola; est dal confine con Pollena T. fino
alla  s.s.  n.  268;  sud dalla s.s. n. 268; ovest dal confine con il
comune di S. Sebastiano al Vesuvio;
      Ottaviano,  l'area interessata e' delimitata a: nord ed est dal
confine  con i comuni di Nola e S. Gennaro Vesuviano; sud dal confine
con  il  comune  di S. Giuseppe Vesuviano; ovest dalla statale n. 268
variante del Vesuvio e dal confine col comune di Somma Vesuviana;
      Napoli,  la  prima  area  interessata e' delimitata a: nord dal
confine  con  i  comuni  di  Marano  e  di  Quarto;  est dalla strada
provinciale  Marano-Pianura;  sud  da  via  Pallucci, via Provinciale
Pianura  fino al confine con il comune di Pozzuoli; ovest dal confine
col  comune  di Pozzuoli. La seconda area interessata confina a: nord
con  il confine del comune di Mugnano di Napoli passando per via Cupa
della  Filanda  proseguendo  in  direzione sud-est per via Piedimonte
d'Alife,  via  Vicinale Vecchia Miano-Piscinola, in direzione sud per
via   Miano,  in  direzione  est  per  viale  Colli  Aminei,  via  M.
Pietravalle,  in  direzione  sud  per  via Pansini, via Montesano, in
direzione  nord per via G. Quagliariello, strada comunale Santa Croce
ad  Orsolone,  via  Cupa  della Paradina, strada comunale Margherita,
Cupa 1° Vrito sino ad incontrare il comune di Marano di Napoli;
      Pollena  Trocchia, l'area interessata e' delimitata a: nord dal
confine  con  i  comuni di Volla e Casalnuovo; est dal confine con il
comune  di  S.  Anastasia;  sud  dalla  statale  n.  268 variante del
Vesuvio; ovest dal confine con il comune di Massa di Somma;
      Pozzuoli,  l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine
col  comune  di  Quarto; est dal confine col comune di Napoli; sud il
limite  e'  costituito  da via Cofanara, dal punto in cui incontra il
confine  con  il  comune  di  Napoli  fino alla sua immissione in via
Pietrarsa;  da via Pietrarsa fino alla sua immissione in via S. Vito;
da via S. Vito fino alla sua immissione sulla via Campana all'altezza
del  raccordo  della  Tangenziale  di  Napoli;  ovest  da via Campana
dall'incrocio  con  il  raccordo  della tangenziale di Napoli fino al
confine col comune di Quarto;
      S.  Anastasia,  l'area  interessata  e'  delimitata a: nord dal
confine  con i comuni di Casalnuovo e Pomigliano; est dal confine col
comune  di  Somma Vesuviana; sud dalla strada statale n. 286 variante
del Vesuvio; ovest dal confine col comune di Pollena Trocchia;
      S. Giuseppe Vesuviano, l'area interessata e' delimitata a: nord
dal  confine col comune di Ottaviano; est dal confine con i comuni di
S.  Gennaro  V.  e  Poggiomarino;  sud  dal  confine  con i comuni di
Poggiomarino  e  Terzigno;  ovest  dalla  statale n. 268 variante del
Vesuvio;
      S.  Sebastiano  al Vesuvio, l'area interessata e' delimitata a:
nord  dal confine col comune di Cercola; est dal confine con Massa di
Somma; sud ed ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio;
      Somma   Vesuviana,   l'area   di  interesse  e'  delimitata  a:
nord-ovest  dal  confine  con  i  comuni  di  Castello  di Cisterna e
Brusciano;   nord  dal  confine  con  i  comuni  di  Mariglianella  e
Marigliano;  est dal confine con i comuni di Scisciano, Saviano, Nola
e  Ottaviano;  sud  dalla strada statale n. 268 variante del Vesuvio;
ovest dal confine col comune di S. Anastasia.
Provincia di Salerno.
    Comuni interamente interessati: Bellizzi, Montecorvino Pugliano.
     Comuni parzialmente interessati:
      Baronissi, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine
comunale  con  Fisciano - tratto che, partendo dal km - 10 della s.s.
n.  88,  costeggia  Bolano fino a giungere poco sopra Orignano -; est
dalla  strada che da sopra Orignano costeggia Caprecano e Fusara; sud
dalla curva di livello che da Fusara costeggia Ervanita, Vissiniello,
quindi da strada che attraversa Aiello giunge sulla s.s. n. 88 tra il
km 6 e il km 7; ovest dalla strada che, partendo dalla statale n. 88,
nei  pressi  di Acquamela, attraversa Saragnano, Capo Saragnano, Casa
Napoli,  si  immette  sulla  s.s.  88 all'altezza di Baronissi fino a
giungere al confine comunale con Fisciano;
      Battipaglia,  l'area interessata e' delimitata a: sud, partendo
dal  punto  nei  pressi  del podere S. Donato, dal fiume Tusciano che
passa  sotto Cifariello, si immette, prima di Fosso, sulla strada che
attraversa Tavernola, Tenente Santa Lucia, S. Lucia inferiore, risale
fino a S. Lucia superiore, si immette sulla s.s. n. 18 tra il km 76 e
il  km  77,  risale  lungo  la  s.s. 18 fino al km 73, prosegue verso
Battipaglia che costeggia immettendosi sulla s.s. n. 19 tra il km 1 e
il  km  2  fino  al confine con il comune di Eboli dopo il km 3 della
s.s.   19;  est  lungo  il  confine  con  il  comune  di  Eboli  fino
all'intersezione dei comuni di Eboli e Olevano; nord lungo il confine
con   il   comune   di   Olevano   e  di  Montecorvino  Rovella  fino
all'intersezione   tra   i  comuni  di  Montecorvino R.,  Bellizzi  e
Battipaglia;  ovest  lungo il confine con il comune di Bellizzi e poi
di  Pontecagnano  lungo il torrente Lama fino ad immettersi nel fiume
Tusciano;
      Campagna, l'area interessata e' delimitata a: nord dal punto di
intersezione  tra  la  s.s.  n.  91  al  km  126  e la strada prov.le
proveniente   da   Verticelli   e  Rofigliani  in  corrispondenza  di
Quadrivio;  ovest  dalla  s.s. n. 91 da Quadrivio fino al confine del
comune  di  Eboli  e  da  questo  fino all'intersezione dei comuni di
Eboli,  Serre  e  Campagna  sul  fiume Sele nei pressi della piana di
Vicario;  sud dal fiume Sele attraverso il Ponte Sele lungo la strada
che  immette  alla  localita' Verticelli; est da localita' Verticelli
lungo la strada provinciale fino a loc. Quadrivio;
      Eboli, l'area interessata e' delimitata a: nord dal confine con
il  comune  di  Olevano  al  di  sotto di Monticelli dalla strada che
passando  al  di sopra di Vallone del Lupo costeggia Melito, Tranna e
giunge  ad Eboli si immette alla s.s. n. 19 tra il km 8 e il km 9, si
immette  sulla s.s. 91 sino al confine con il comune di Campagna; est
dal  confine  con  il  comune  di  Campagna sino all'intersezione dei
comuni  di  Campagna, Serre ed Eboli; sud dal confine con Serre lungo
il  fiume Sele da cui, all'altezza di Lagaro, si immette sulla strada
in  direzione Le Chiuse che, poi, attraversa Masseria Rosale di sopra
e  le  Canoniche  fino a Consiglio, da qui costeggiando Scorziello di
sotto,  giunge  nei  pressi  della  Cava di Rena; ovest da Cava di R.
lungo  la  strada che costeggia la Francesia fino alla s.s. 19 in cui
si  immette  all'altezza  del  km 5 per poi ripiegare sempre lungo la
s.s.  19  fino al confine con il comune Battipaglia che segue fino al
confine con Olevano;
      Fisciano,  l'area  interessata e' delimitata a: sud dal confine
comunale  con Baronissi, dal tratto che partendo dal km 10 della s.s.
n.  88 costeggia Bolano fino a giungere a Orignano; ovest dal confine
comunale  con  Mercato  S.  Severino;  nord  dal confine comunale con
Montoro Inferiore da piazza di Pandola sino al confine con Mercato S.
Severino;  est dalla strada che partendo da Orignano costeggia Penta,
Fisciano,  Carpineto,  Villa, Pizzolano, Madonna del Soccorso fino al
confine con Montoro Inferiore;
      Giffoni  Sei  Casali,  l'area interessata e' delimitata a: nord
dalla  strada  provinciale  che  da  S.  Cipriano Picentino passa per
Prepezzano,  Capitignano,  fino  al  confine con il comune di Giffoni
Valle  Piana;  est  dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana;
sud  dal  confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume
Picentino; ovest dal confine con il comune di S. Cipriano Picentino;
      Giffoni  Valle  Piana, l'area interessata e' delimitata a: nord
dalla strada provinciale che da Capitignano passando per Mercato s.s.
fino al confine con il comune di Montecorvino R.; est dal confine con
il comune di Montecorvino R. fino all'intersezione dei confini tra il
comune  di  Montecorvino Pugliano, di Montecorvino R. e di Giffoni V.
P.;  sud  dal  confine  con  Montecorvino P., di Pontecagnano fino al
punto  in cui si intersecano i confini dei comuni di Giffoni V.P., di
Salerno  e  di Ponecagnano; ovest dal suddetto punto di intersezione,
dal  confine con Salerno, di S. Cipriano (lungo il fiume Picentino) e
di Giffoni Sei Casali;
      Mercato  S.  Severino,  l'area interessata e' delimitata a: sud
dalla  strada  provinciale  che  partendo  tra il km 11 e km 12 della
statale  n.  88  costeggia  le frazioni di Corticelle e Spiano; ovest
dalla  strada provinciale che da Spiano prosegue per Oscato, Curteri,
Mercato S. Severino, Pandola, Acigliano fino al confine con il comune
di  Montoro  Inferiore;  nord  dal  confine  con il comune di Montoro
Inferiore  -tra  il  km  16 e 17 della s.s. n. 88; est confine con il
comune di Fisciano;
      Montecorvino  Rovella, l'area interessata e' delimitata a: nord
dalla  strada  provinciale  che  da  Montecorvino  Rovella  arriva al
confine  con il comune di Olevano sul Tusciano; ovest dal confine con
il  comune di Montecorvino Pugliano e di Giffoni Valle Piana; sud dal
confine  con  il  comune  di  Bellizzi  e,  poi,  di Battipaglia fino
all'intersezione  con  il  comune  di  Bellizzi,  Montecorvino  P.  e
Montecorvino  R.;  ad  est  dal  confine con il comune di Olevano sul
Tusciano  fino all'intersezione dei confini di Olevano, Battipaglia e
Montecorvino R.;
      Olevano  Sul Tusciano, l'area interessata e' delimitata a: nord
dalla   strada   provinciale   che  dal  confine  con  il  comune  di
Montecorvino  Rovella arriva fino alla frazione di Salitto; est dalla
strada  provinciale che da Salitto, passando per frazione Monticelli,
e per un tratto del confine con Eboli arriva al confine con il comune
di  Battipaglia;  ovest  dal  confine  con il confine di Montecorvino
Rovella; sud dal confine con Battipaglia;
      Pontecagnano  Faiano,  l'area interessata e' delimitata a: nord
dal confine col comune di Giffoni Valle Piana; est dal confine con il
comune   di   Bellizzi   e   poi   di   Montecorvino   Pugliano  fino
all'intersezione  dei  confini  di  Montecorvino  P., Giffoni V. P. e
Pontecagnano;  ovest dal confine con il comune di Salerno e, salendo,
dal  confine  con  il  comune  di Giffoni Valle Piana fino alla linea
ferroviaria f.f.s.s., segue tale linea ferroviaria immettendosi sulla
strada che va in direzione della litoranea, attraversando la C.da Fra
Diavolo  quindi  prosegue  parallelamente alla litoranea a partire da
Piantanova  in  direzione  Picciola e del confine con Battipaglia sul
fiume Tusciano al podere S. Donato; sud dal confine con Battipaglia;
      Salerno,    l'area    interessata   e'   delimitata   a:   nord
dall'intersezione del confine tra il comune di S. Cipriano Picentino,
Giffoni  Valle  Piana  e Salerno; ovest da tale punto lungo la strada
provinciale  che  passa  per  Staglio  e  giunge  a Fuorni; sud dalla
statale n. 18 - km 61/62 - da Fuorni sino al confine con il comune di
Pontecagnano  Faiano;  est dal confine con Pontecagnano con il comune
di Giffoni V. P. sino al punto di intersezione sopra menzionato;
      S.  Cipriano Picentino, l'area interessata e' delimitata a: sud
dalla  strada  provinciale  che  costeggia  Porte  di Ferro, Contrada
Alfani  fino  al  confine  con  S. Mango Piemonte; ovest dalla strada
provinciale che da S. Mango Piemonte costeggia la frazione di Pezzano
fino  a  S. Cipriano Picentino; nord fino al confine con il comune di
Giffoni  Sei  Casali;  sud-est  dal  confine con il comune di Giffoni
Valle Piana lungo il fiume Picentino.
      S. Mango Piemonte, l'area interessata e' delimitata a: ovest ed
a  sud dal confine con il comune di Salerno lungo il Rio Sordina; est
confine  con il comune di S. Cipriano Picentino fino all'intersezione
con  il  comune  di  Salerno;  nord  dalla strada provinciale che dal
confine con Salerno, sopra Sordina, attraversa S. Mango e giunge fino
al confine con S. Cipriano.
                               Art. 4.
    Le  condizioni  e  i sistemi di coltivazione dei meleti destinati
alla  produzione  della  I.G.P. «Melannurca Campana» tradizionalmente
attuati  nel  comprensorio tendono ad ottenere produzioni di qualita'
e,  in  special  modo  per  i nuovi impianti atti a non modificare le
specifiche caratteristiche qualitative dei frutti.
    Nei  meleti  e'  ammessa  la  presenza di altre varieta' di melo,
oltre  l'Annurca  e  l'Annurca  Rossa  del  sud,  ai  fini  di idonea
impollinazione, nella misura massima del 10 % delle piante.
    Oltre  al  Franco  di  melo e alle forme di allevamento «a vaso a
pieno  vento»,  sono considerati idonei anche i portinnesti clonali e
le  forme di allevamento «a parete» o obbligate (palmetta, fusetto, e
forme  simili),  con  un  numero  di  piante per ettaro variabile, ma
comunque mai superiore a 1200 piante/Ha.
    La  produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto
alla  I.G.P.  «Melannurca  Campana»,  pur con le variabili annuali in
funzione  dell'andamento  climatico,  e'  fissata in 33 tonnellate ad
ettaro.
    Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra indicato, la resa per
ettaro  di  un meleto in coltura promiscua dovra' essere calcolata in
rapporto alla superficie effettivamente investita a melo.
    L'acqua  di  irrigazione  deve presentare valori di salinita' non
superiori  a  1,1  ECW;  non  e'  ammesso  il diradamento chimico dei
frutti.
    La  raccolta  dei  frutti  dalla  pianta deve essere effettuata a
mano.
    Successivamente   alla   raccolta,   al  fine  di  completare  la
colorazione  rossa  dei  frutti,  questi  vengono  posti  in  «melai»
costituiti    da   piccoli   appezzamenti   di   terreno,   sistemati
adeguatamente  in  modo  da evitare ristagni idrici, di larghezza non
superiore  a metri 1,50 su cui sono stesi strati di materiale soffice
vario.  I  frutti  sono disposti su file esponendo alla luce la parte
meno  arrossata,  i  melai sono protetti dall'eccessivo irraggiamento
solare con apprestamenti di varia natura.
    Le  operazioni  di arrossamento sono obbligatorie per entrambe le
varieta'.
    Non  sono  ammessi  trattamenti fitosanitari alle mele durante la
fase di arrossamento.
    Le  operazioni  di  raccolta  e  di arrossamento dei frutti vanno
completate entro il 15 dicembre.
    Le  mele  raccolte  devono  presentarsi sane, indenni da attacchi
parassitari,  prive  di  residui antiparassitari, come per legge e di
sapori estranei.
                               Art. 5.
    Gli  impianti  idonei  alla  produzione  della I.G.P. «Melannurca
Campana»  sono  iscritti  nell'apposito  elenco,  attivato,  tenuto e
aggiornato  da  un  apposito  organismo di controllo, che risponda ai
requisiti  di  cui  alle vigenti norme in materia; questi e' tenuto a
verificare,  attraverso  opportuni sopralluoghi, la sussistenza delle
condizioni  tecniche  e  dei  requisiti  richiesti  per  l'iscrizione
all'elenco di cui sopra.
    Qualora  l'iniziativa  di tenere un analogo elenco sia gia' stata
assunta,  per  altri  scopi  da  un soggetto pubblico, l'organismo di
controllo  potra' avvalersi delle informazioni e delle risultanze dei
relativi accertamenti in esso contenute.
    L'accertamento  della  sussistenza  delle  condizioni tecniche di
idoneita'  delle  produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art.
l0  del  regolamento  (CEE) n. 2081/1992, saranno comunque effettuati
dall'organismo di controllo all'uopo designato.
    Le  strutture  di  condizionamento  del prodotto devono risiedere
operativamente  nel  territorio  delimitato  nell'art.  3  ed  essere
iscritte   in   altro   apposito   Elenco,   tenuto   ed   aggiornato
dall'organismo  di  controllo,  secondo  le modalita' di cui al primo
comma.
                               Art. 6.
    All'atto  dell'immissione  al  consumo,  il  prodotto, allo stato
fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche:
    Per la varieta' «Annurca»:
      forma  del  frutto:  appiattita-rotondeggiante  o tronco conico
breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;
      dimensioni:  60  mm  di  diametro  ed un peso di 100 g a frutto
(valori  minimi  ammessi); nel caso sia prodotto su Franco e' ammesso
un  diametro  di  55  mm  ed  un peso di 80 g a frutto (valori minimi
ammessi);
      buccia:  di  medio spessore o spessa; di colore, alla raccolta,
giallo-verdastro  con  striature  rosse sul 50-80% della superficie e
con  sovraccolore  rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo
di  arrossamento  a terra; nel caso sia prodotto su Franco e' ammessa
una  buccia  di  medio  spessore  o spessa, di colore, alla raccolta,
giallo-verdastro  con  striature  rosse sul 40-70% della superficie e
con sovraccolore rosso sul 85-95% della superficie dopo il periodo di
arrossamento a terra;
      epidermide:  liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma
poco  evidenti,  mediamente  rugginosa,  in particolare nella cavita'
peduncolare;
      polpa:    bianca,   molto   compatta,   croccante,   mediamente
dolce-acidula,  abbastanza  succosa, aromatica e profumata, di ottime
qualita' gustative;
      resistenza alle manipolazioni: ottima;
      durezza  al penetrometro (con puntale di 11 mm): alla raccolta:
8,5  kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi); nel caso
sia  prodotto  su  Franco e' ammessa una durezza al penetrometro alla
raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi);
residuo refrattometrico: alla raccolta 11,5° Bx; a fine conservazione
12°  Bx (valori medi); acidita' titolabile: alla raccolta 9,0 meq/100
ml  di  succo;  a  fine conservazione 5,6 meq/l00 ml di succo (valori
minimi ammessi).
    Per la varieta' «Rossa del sud»:
      forma  del  frutto:  appiattita-rotondeggiante  o tronco conico
breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;
      dimensioni:  60  mm  di  diametro  ed un peso di 100 g a frutto
(valori  minimi ammessi); buccia: di medio spessore, di colore giallo
con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie;
      epidermide:  liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma
poco  evidenti,  con  tracce  di  rugginosita',  in particolare nella
cavita' peduncolare;
      polpa:  bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e
succosa, aromatica e profumata, di buone qualita' gustative;
      resistenza alle manipolazioni: ottima;
      durezza al penetrometro: (con puntale di 11 mm): alla raccolta:
8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi);
      residuo   refrattometrico:   alla   raccolta  12°  Bx;  a  fine
conservazione  12,5°  Bx  (valori  medi);  acidita'  titolabile: alla
raccolta 7,7 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,0 meq/l00 ml
di succo (valori minimi ammessi).
                               Art. 7.
    L'immissione  al consumo della «Melannurca Campana» deve avvenire
solo   con   il   logotipo   di  seguito  descritto,  in  abbinamento
inscindibile  con  la  Indicazione  Geografica  Protetta e solo se il
prodotto  risulta  confezionato  nel  rispetto delle norme generali e
metrologiche del commercio ortofrutticolo.
    Il  logotipo della «Melannurca Campana» (IGP) e' il seguente: una
mela  stilizzata  su  fondo  bianco,  il  cui  bordo  inferiore  e il
superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro e' verde (e
non  chiude  la  mela); la mela e' sormontata dal picciolo verde e da
una foglia bianca bordata di verde; nel corpo della mela e' riportata
la  sigla  I.G.P. in nero. Il bordo esterno superiore del logotipo e'
di  colore  rosso  ed  internamente  riporta  la  scritta «Melannurca
Campana» in bianco; il bordo esterno inferiore e' di colore bianco e,
a  seconda dei casi, riporta la dicitura varietale «Annurca» o «Rossa
del  sud».  I colori, di riferimento sono: rosso pantone 485 C; verde
pantone 348 C; per la scritta I.G.P.: Pantone, Process, Black C.
    Sulle  confezioni  contrassegnate  ad  I.G.P.,  o sulle etichette
apposte  sulle  medesime,  devono  essere  riportate, in caratteri di
stampa  chiari,  indelebili,  delle  medesime dimensioni e nettamente
distinguibili da ogni altra scritta, le seguenti indicazioni:
      a) la  dicitura  «Melannurca  Campana»,  immediatamente seguita
dall'indicazione varietale «ANNURCA» o «ROSSA DEL SUD».
      Nello  spazio  immediatamente  sottostante  deve  comparire  la
menzione «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.);
      b) il  nome,  la  ragione  sociale,  e l'indirizzo dell'azienda
confezionatrice e/o produttrice;
      c) la  quantita'  di  prodotto  effettivamente  contenuta nella
confezione, espressa in conformita' alle norme mercelogiche vigenti.
    All'Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo,
gusto, uso, selezionato, scelto, fine extra, superiore e similari.
    E' altresi' vietato utilizzare nomi di varieta' diverse da quelle
espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,
consorzi,  non aventi significato laudativo e non siano stati tali da
trarre  in  inganno  l'acquirente.  Tali  indicazioni potranno essere
riportate  in  etichetta  con caratteri di altezza e di larghezza non
superiori  alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione
Geografica  Protetta.  I prodotti trasformati potranno utilizzare, in
etichetta, il riferimento alla denominazione a patto che:
      1)  i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al
presente  disciplinare  ad  eccezione  dei valori di calibratura e di
residuo   refrattometrico  che  possono  essere  inferiori  a  quelli
dell'art.  6,  ma  mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei
10,5° Bx per il residuo;
      2)  sia  esattamente  indicato  il  rapporto  ponderale  tra la
quantita'  utilizzata  della I.G.P. Melannurca Campana e quantita' di
prodotto elaborato ottenuto;
      3)  venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana
mediante  l'acquisizione  delle ricevute di produzione rilasciate dai
competenti organi.
      4)  gli  utilizzatori  del  prodotto  a  Indicazione Geografica
Tipica  siano  autorizzati  dai  titolari  del  diritto di proprieta'
intellettuale  conferito  dalla registrazione della I.G.P. riuniti in
Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche
agricole.   Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
Indicazione  Geografica  Tipica. In assenza di un Consorzio di tutela
incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto
autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

            ----> Vedere LOGO a pag. 41 della G.U. <----