Art. 1. Oggetto della disciplina 1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto dell'art. 18 del vigente regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito INAF), in conformita' al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e alla legge n. 633/1941, disciplina tutte le invenzioni industriali, i modelli di utilita', e ogni altra soluzione inventiva di problemi tecnici, che possono formare oggetto di un brevetto industriale, nonche' le opere d'ingegno, conseguite da uno o piu' soggetti, tra quelli individuati nel successivo comma 2, nel corso dell'attivita' svolta all'interno dell'INAF, e rientrante nell'ambito dell'attivita' istituzionale cui il suddetto personale e' adibito nello svolgimento delle proprie mansioni. 2. Il presente regolamento si applica al personale di ricerca, tecnologo, tecnico e amministrativo che presta la propria attivita' lavorativa presso l'INAF: a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale; b) con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di particolari progetti a tempo pieno o a tempo parziale; c) attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attivita' dell'INAF; d) a seguito di procedure di trasferimento. 3. Il presente regolamento si applica altresi' al personale associato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del personale dell'INAF, e ai soggetti titolari di assegni di ricerca, borse di studio e ogni altra forma di collaborazione affine alle precedenti.