Repertorio n. 237 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE Modifica alla convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' di Trieste. REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge L'anno 1970 (millenovecentosettanta) il giorno 9 (nove) del mese di dicembre, alle ore 11 in Trieste, presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Trieste, davanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Trieste e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilita' delle universita' emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori: 1. prof. Francesco Ramponi, ordinario di "Idraulica" e preside della facolta' d'ingegneria; 2. prof. Giovanni Rinaldi, ordinario di "Storia delle religioni", preside della facolta' di magistero e presidente del comitato tecnico della facolta' di lingue e letterature straniere con sede di Udine; testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: il prof. Agostino Origone, nato a Genova il 9 maggio 1906, rettore dell'Universita' degli studi di Trieste ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste in data 12 novembre 1970 (allegato A); il prof. Bruno Cadetto, nato a Varmo (Udine) il 25 ottobre 1919, presidente del "Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine" ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 6 aprile 1970 (allegato B); persone della cui identita' personale, capacita' giuridica e poteri sono personalmente certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale, Premesso che il comitato tecnico della facolta' di lingue e letterature straniere con sede in Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine hanno convenuto di aumentare il numero dei posti di assistente per assicurare la funzionalita' e l'efficienza degli insegnamenti impartiti presso la facolta'; che il senato accademico, nella seduta del 29 ottobre 1970 (allegato C) ed il consiglio d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste, nella seduta del 12 novembre 1970 (allegato A predetto) hanno approvato la deliberazione del comitato tecnico della facolta' di lingue e letterature straniere con sede in Udine del 23 febbraio 1970 (allegato D); che il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine ha accolto la richiesta della facolta' di lingue e letterature straniere con sede in Udine con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 6 aprile 1970 (allegato B predetto). Tutto cio' premesso, l'Universita' degli studi di Trieste ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue: Articolo unico E' modificato l'art. 3 della convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' degli studi di Trieste, repertorio numero 167 del 29 febbraio 1968, registrata a Trieste il 4 marzo 1968 al n. 1365, mod. I, vol. 150, nel senso che il numero dei posti di assistente ordinario e' portato da quattordici a trentaquattro. Di conseguenza il testo del primo e del secondo capoverso del predetto articolo e' cosi' formulato: Art. 3. - Per il funzionamento della facolta' saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione: cinque posti di ruolo di professore; trentaquattro posti di assistente ordinario. Potranno, inoltre, essere conferiti tredici incarichi d'insegnamento, elevabili fino a diciotto in caso di vacanza dei posti di ruolo di professore. Il resto dell'art. 3 della convenzione rimane inalterato. Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, prima di sottoscrivere hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'. Il presente atto consta di due fogli di carta bollata, dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, decreto ministeriale 14 dicembre 1959 su cinque facciate intere e tre righe della sesta facciata. La presente modifica alla convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Trieste, sara' registrata in esenzione dalle tasse di registro e di bollo a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Il rettore dell'Universita' degli studi di Trieste prof. Agostino ORIGONE Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine prof. Bruno CADETTO Il 1° testimone prof. Francesco RAMPONI Il 2° testimone prof. Giovanni RINALDI Il direttore amministrativo - ufficiale rogante dott. Oberdan MARCHETTI Registrato a Trieste il 10 dicembre 1970, al n. 7464, Mod. I, Vol. 161 - Esatte L. 11.125, di cui L. 100 per D.S. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI Repertorio n. 245 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE Modifica alla convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' di Trieste. REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge L'anno 1971 (millenovecentosettantuno) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile, alle ore 17 in Trieste, presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Trieste, davanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Trieste e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilita' delle universita' emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori: 1. prof. Francesco Ramponi, ordinario di "Idraulica" e preside della facolta' di ingegneria; 2. prof. Giovanni Rinaldi, ordinario di "Storia delle religioni", preside della facolta' di magistero e presidente del comitato tecnico della facolta' di lingue e letterature straniere con sede in Udine; testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: il prof. Agostino Origone, nato a Genova il 9 maggio 1906, rettore dell'Universita' degli studi di Trieste ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste in data 12 novembre 1970 (allegato A); il prof. Bruno Cadetto, nato a Varmo (Udine) il 25 ottobre 1919, presidente del "Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine" ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 17 aprile 1971 (allegato B); persone della cui identita' personale, capacita' giuridica e poteri sono personalmente certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale, Premesso che il comitato tecnico della facolta' di lingue e letterature straniere con sede in Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine hanno convenuto di aumentare il numero dei posti di docente per assicurare la funzionalita' e l'efficienza degli insegnamenti impartiti presso la facolta'; che il senato accademico, nella seduta del 31 marzo 1971 (allegato C) ed il consiglio d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste, nella seduta dell'8 aprile 1971 (allegato A predetto) hanno approvato la deliberazione del comitato tecnico della facolta' di lingue e letterature straniere con sede in Udine del 30 marzo 1971 (allegato D); che il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine ha accolto la richiesta della facolta' di lingue e letterature straniere con sede in Udine con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 17 aprile 1971 (allegato B predetto). Tutto cio' premesso, l'Universita' degli studi di Trieste ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue: Articolo unico E' modificato l'art. 3 della convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' degli studi di Trieste, repertorio n. 167 del 29 febbraio 1968, registrato a Trieste il 4 marzo 1968 al n. 1365, Mod. I, vol. 150, gia' modificato con atto di repertorio n. 237 in data 9 dicembre 1970, registrato a Trieste il 10 dicembre 1970, al n. 7464, Mod. I, Vol. 161. Di conseguenza il testo del primo e del secondo capoverso del predetto articolo e' cosi' formulato: Art. 3. - Per il funzionamento della facolta' saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione: cinque posti di ruolo di professore; trentaquattro posti di assistente o lettore. Inoltre, potranno essere conferiti diciassette incarichi di insegnamento, elevabili fino a ventidue in caso di vacanza dei posti di ruolo di professore. Il resto dell'art. 3 della convenzione rimane inalterato. Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alte parti contraenti, le quali da me interpellate, prima di sottoscrivere hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'. Il presente atto consta di due fogli di carta bollata, dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, decreto ministeriale 14 dicembre 1959 su cinque facciate intere e quattro righe della sesta facciata. La presente modifica alla convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Trieste, sara' registrata in esenzione dalle tasse di registro e di bollo a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Il rettore dell'Universita' degli studi di Trieste prof. Agostino ORIGONE Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine prof. Bruno CADETTO Il 1° testimone prof. Francesco RAMPONI Il 2° testimone prof. Giovanni RINALDI Il direttore amministrativo - ufficiale rogante dott. Oberdan MARCHETTI Registrato a Trieste il 27 aprile 1971 n. 3663, Mod. II, Vol. 153 - Esatte L. 200. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI Repertorio n. 280 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione e il funzionamento in Udine della facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' degli studi di Trieste. REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge. L'anno 1972 (milllenovecentosettantadue) il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio alle ore 12 in Trieste, presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Trieste, davanti a me dott. Francesco Brunetti, nato a Gravina di Puglia il giorno 11 maggio 1920 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo e come tale delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale 139 del 24 gennaio 1972, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio-decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dello art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilita' delle universita' emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori: 1. prof. Giorgio Valussi, straordinario di geografia e preside della facolta' di lingue e letterature straniere con sede in Udine; 2. prof. Arduino Agnelli, straordinario di storia delle dottrine politiche; testimoni idonei e a me personalmente noti, si sono costituiti: il prof. Agostino Origone, nato a Genova il 9 maggio 1906, rettore dell'Universita' degli studi di Trieste, ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste in data 5 maggio 1972 (Allegato A); il prof. Bruno Cadetto, nato a Varmo (Udine) il 25 ottobre 1919, presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 17 aprile 1972 (Allegato B); persone della cui identita' personale e capacita' giuridica e poteri sono personalmente certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale; Premesso che la facolta' di lingue e letterature straniere con sede in Udine, con deliberazione del 17 aprile 1972 (allegato C), ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, con deliberazione dell'assemblea consorziale del 17 aprile 1972 (allegato B predetto), nel confermare la necessita' di un aumento del numero dei posti di docente incaricato e di assistente ordinario, per assicurare la funzionalita' e l'efficienza degli insegnamenti impartiti presso la facolta' di lingue e letterature straniere, hanno deliberato di attenersi alle osservazioni fatte in proposito dalla Ragioneria generale dello Stato; che il senato accademico nell'adunanza del 29 aprile 1972 (allegato D) ed il consiglio d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste nella seduta del 5 maggio 1972 (allegato A predetto) hanno accolto i voti sopra riportati; tutto cio' premesso, l'Universita' degli studi di Trieste e il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue. Artt. 3 e 5: Sono modificati gli articoli 3 e 5 della convenzione per la istituzione e il funzionamento in Udine della facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' degli studi di Trieste, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1968, n. 1170, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1968, n. 297. Di conseguenza il testo dell'art. 3 e dell'art. 5 risulta cosi' modificato: Art. 3. - Per il funzionamento della facolta' saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione: cinque posti di ruolo di professore; trentaquattro posti di assistente ordinario. Potranno inoltre essere conferiti diciassette incarichi di insegnamento, elevabili fino a ventidue in caso di vacanza di posti di ruolo di professore. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e di biblioteca, addetto alla facolta' sara' fornito da parte del Consorzio in accordo con l'Universita' di Trieste e in relazione alle necessita'. Il trattamento economico di detto personale non dovra' essere inferiore a quello di pari grado delle corrispondenti categorie di personale statale. In relazione al primo e al secondo comma del presente articolo, l'Universita' di Trieste si obbliga a versare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo, agli assistenti ordinari e ai professori incaricati che saranno nominati, piu' il 20% del costo medio dei posti ed incarichi previsti nei due detti commi per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare ai titolari dei detti posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 10, nonche' il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. Art. 5. - Tutte le spese necessarie al funzionamento della facolta' di lingue e letterature straniere, secondo le previsioni del piano finanziario di massima allegato alle proposte di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, in conseguenza dell'istituzione della medesima, e successive eventuali integrazioni saranno a carico del Consorzio. Agli effetti del presente articolo il Consorzio si impegna a versare all'Universita' di Trieste: a) lire 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, per ciascun posto di professore ordinario; b) lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, per ciascun posto di ruolo di assistente; c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, per ciascun incarico esterno di insegnamento. d) lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, per ciascun incarico interno di insegnamento. Il Consorzio si impegna, inoltre, a versare un contributo pari al 20% dei costi medi di cui alle lettere a), b), c). Il Consorzio medesimo versera' all'Universita' degli studi di Trieste l'ammontare delle spese preventivate in due rate uguali scadenti il 1 novembre e il 1 marzo di ogni anno, salvo conguaglio in sede consuntiva. Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto dandone lettura a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, prima di sottoscrivere hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'. Il presente atto consta di due fogli di carta bollata dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, e decreto ministeriale 14 dicembre 1959, su sei facciate intere e ventiquattro righe della settima facciata. La presente modifica alla convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Trieste, sara' registrata in esenzione dalle tasse di registro e di bollo a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Il rettore dell'Universita' degli studi di Trieste prof. Agostino ORIGONE Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine prof. Bruno CADETTO Il 1° testimone prof. Giorgio VALUSSI Il 2° testimone prof. Arduino AGNELLI Il direttore amministrativo - ufficiale rogante dott. Francesco BRUNETTO Registrato a Trieste il 19 maggio 1972, n. 3032, Mod. D, Vol. 166 - Esatte lire: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI