TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI Gli Stati parti della presente convenzione, Considerando l'importanza fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, Riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati quale fonte di diritto internazionale e quale mezzo per sviluppare la collaborazione pacifica fra le Nazioni, quali che siano i loro regimi costituzionali e sociali, Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede nonche' le norme pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti, Affermando che le controversie relative ai trattati devono, cosi' come le altre controversie internazionali, essere composte con mezzi pacifici e secondo principi della giustizia e del diritto internazionale, Ricordando la decisione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi sorti dai trattati, Coscienti dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il diritto di disporre di se stessi, l'eguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non-ingerenza negli affari interni degli Stati, il divieto di fare uso di minacce o dell'uso della forza ed il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per tutti, Convinti che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto dei trattati relizzati dalla presente convenzione gioveranno ai fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, di sviluppare delle relazioni amichevoli tra le Nazioni e di porre in atto la collaborazione internazionale, Affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni che non vengono regolate dalle disposizioni della presente convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Campo di applicazione della presente convenzione La presente convenzione si applica ai trattati tra Stati.