(Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 1)
           ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO MARCHIGIANO 
                       SEZIONE OPERE PUBBLICHE 

 
                               Art. 1. 

 
  In   conformita'   all'autorizzazione   accordata    con    decreto
ministeriale 13 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958,  n.
238, l'Istituto di credito fondiario della regione  marchigiana,  ora
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale con sede
in Ancona, esercente il credito  fondiario,  istituisce  una  sezione
autonoma per il finanziamento di opere pubbliche  e  di  impianti  di
pubblica utilita', avente gestione, contabilita' e bilancio distinti. 
  La sezione viene denominata "Istituto di  credito  fondiario  umbro
marchigiano - Sezione opere pubbliche" ed ha sede  in  Ancona  presso
l'Istituto. 
  La competenza territoriale della sezione si identifica  con  quella
dell'Istituto.