ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO MARCHIGIANO SEZIONE OPERE PUBBLICHE Art. 1. In conformita' all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 13 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ora Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale con sede in Ancona, esercente il credito fondiario, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', avente gestione, contabilita' e bilancio distinti. La sezione viene denominata "Istituto di credito fondiario umbro marchigiano - Sezione opere pubbliche" ed ha sede in Ancona presso l'Istituto. La competenza territoriale della sezione si identifica con quella dell'Istituto.