(Regolamento)
 REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE - 1972 
 
                       PARTE A. - GENERALITA' 
 
                              Regola 1 
                            Applicazione 
 
  a) Le presenti Regole si applicano a tutte le navi in alto mare  ed
in tutte le acque con esso comunicanti accessibili  alla  navigazione
marittima. 
  b) Nessuna delle presenti Regole deve ostacolare l'applicazione  di
speciali   disposizioni   emanate    dalle    autorita'    competenti
relativamente, alla navigazione nelle rade, nei porti, nei fiumi, nei
laghi o nelle vie d'acqua  interne  comunicanti  con  l'alto  mare  e
accessibili alla navigazione marittima. Tuttavia queste  disposizioni
speciali devono essere  conformi  il  piu'  possibile  alle  presenti
Regole. 
  c) Nessuna delle presenti Regole deve ostacolare l'applicazione  di
disposizioni speciali emanate dal Governo di uno Stato  relativamente
ad un maggior numero di fanali di posizione, di  segnali  luminosi  o
segnali mediante fischio da usarsi a bordo di navi  da  guerra  o  di
navi naviganti in convoglio, o relativamente ad un maggior numero  di
fanali di posizione o di segnali luminosi da usarsi a bordo  di  navi
da pesca intente a pescare in flottiglia. Tali fanali di posizione  o
segnali luminosi  o  segnali  mediante  fischio  devono,  per  quanto
possibile, essere tali da non poter essere confusi con  nessun  altro
fanale o segnale autorizzati altrove nelle presenti Regole. 
  d) Schemi di  separazione  del  traffico  possono  essere  adottati
dall'Organizzazione a fini delle presenti Regole. 
  e)  Qualora  un  Governo  interessato  ritenga  che  una  nave   di
costruzione speciale  o  adibita  a  operazioni  speciali  non  possa
attenersi completamente a quanto disposto dalle presenti Regole circa
il numero, la posizione, la portata o i settori  di  visibilita'  dei
fanali  o  dei  segnali,  oppure   circa   la   disposizione   e   le
caratteristiche di impiego degli strumenti  di  segnalazione  sonora,
senza che cio' intralci la funzione speciale dell'unita', tale unita'
deve attenersi ad altre disposizioni, relativamente a  quanto  sopra,
che siano giudicate dal Governo  interessato  il  meno  possibile  in
contrasto con le presenti norme. 
 
                              Regola 2 
                           Responsabilita' 
 
  a) Nessuna delle  presenti  Regole  puo'  esonerare  una  nave,  il
proprietario, il comandante o l'equipaggio stesso, dalle  conseguenze
di qualsiasi negligenza nell'applicazione delle Regole stesse  ovvero
nell'attenersi  a  tutte  le  precauzioni  richieste   dall'ordinaria
esperienza dei naviganti o dalle speciali circostanze del caso. 
  b) Nell'interpretazione e nell'applicazione delle  presenti  Regole
si debbono tenere nel debito conto tutti i pericoli della navigazione
e i rischi di abbordaggio, incluse le difficolta'  in  cui  una  nave
puo' trovarsi, per le quali e' necessario  discostarsi  dalle  Regole
stesse allo scopo di evitare un immediato pericolo. 
 
                              Regola 3 
                        Definizioni generali 
 
  Ai  fini  delle  presenti  Regole,  salvo  disposizioni   contrarie
risultanti dal contesto: 
    a) La parola "nave" designa qualsiasi tipo di  natante,  compresi
quelli non dislocanti e gli idrovolanti, usati o in grado  di  essere
usati come mezzo di trasporto sull'acqua. 
    b) L'espressione "nave a propulsione meccanica" designa qualsiasi
nave mossa da macchine. 
    c) L'espressione "nave a vela" designa qualsiasi nave che navighi
a vela, anche se dotata di propulsione meccanica purche'  questa  non
sia usata in quel momento. 
    d) L'espressione "nave intenta alla pesca" designa qualsiasi nave
che pesca con reti, lenze, sciabiche od altri sistemi di pesca che ne
diminuiscano la manovrabilita', ma non  include  le  navi  intente  a
pescare con lenze trainate od altri  sistemi  di  pesca  che  non  ne
riducono la manovrabilita'. 
    e) La parola "idrovolante" designa qualsiasi  aereo  destinato  a
manovrare sull'acqua. 
    f) L'espressione "nave che non puo' governare" designa  una  nave
che per circostanze eccezionali e' impossibilitata a  manovrare  come
richiesto dalle presenti Regole e non e' percio' in grado di  lasciar
libera la rotta ad un'altra nave. 
    g)  L'espressione  "nave  con  manovrabilita'  limitata"  designa
qualsiasi nave che per la natura delle operazioni che  sta  svolgendo
in quel momento ha  una  minor  possibilita'  di  manovra  di  quella
richiesta da queste Regole e non  e'  percio'  in  grado  di  lasciar
libera la rotta ad altra nave. 
  Le  seguenti  navi  devono  essere  considerate   come   navi   con
manovrabilita' limitata: 
        i) una nave intenta a  stendere,  riparare  o  ricuperare  un
segnale di navigazione, un cavo sottomarino od un oleodotto; 
       ii) una nave intenta a dragare, eseguire rilievi od operazioni
subacquee; 
      iii) una nave impegnata in  operazioni  di  rifornimento  o  di
trasferimento di  persone,  di  provviste  o  di  carico  durante  la
navigazione; 
       iv) una nave impegnata in operazioni di decollo od appontaggio
di aerei; 
        v) una nave impegnata in operazioni di dragaggio di mine; 
       vi) una nave impegnata in operazione di rimorchio, tale che la
possibilita' di manovra sia notevolmente diminuita sia  per  la  nave
stessa che per il suo rimorchio. 
    h) L'espressione "condizionata dalla sua immersione" designa  una
nave a propulsione meccanica che a causa del suo forte pescaggio,  in
relazione alla profondita' delle  acque  circostanti,  e'  fortemente
limitata nella possibilita' di deviare dalla sua rotta. 
    i) Una nave si dice "in navigazione" quando  non  e'  all'ancora,
non e' ormeggiata alla riva e non e' incagliata. 
    j) Le parole "lunghezza" e "larghezza" della  nave  designano  la
sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima. 
    k) Due  navi  si  devono  intendere  in  vista  l'una  dell'altra
soltanto quando l'una puo' essere osservata visualmente dall'altra. 
    l) L'espressione "visibilita' ridotta" designa ogni condizione in
cui la visibilita' e' ridotta  da  nebbia,  bruma,  caduta  di  neve,
violenti acquazzoni, tempeste  di  sabbia  o  qualsiasi  altra  causa
simile. 
 
               PARTE B. - REGOLE DI GOVERNO E MANOVRA 
 
                              Sezione I 
     CONDOTTA DELLE NAVI IN QUALSIASI CONDIZIONE DI VISIBILITA' 
 
                              Regola 4 
                            Applicazione 
 
  Le Regole riportate in questa sezione  si  applicano  in  qualsiasi
condizione di visibilita'. 
 
                              Regola 5 
                         Servizio di vedetta 
 
  Ogni nave deve mantenere sempre un appropriato servizio di  vedetta
visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a  disposizione  adatti
alle circostanze ed alle condizioni del momento in modo da consentire
una  completa  valutazione  della  situazione  e   del   rischio   di
abbordaggio. 
 
                              Regola 6 
                       Velocita' di sicurezza 
 
  Ogni nave deve sempre procedere a velocita' di sicurezza in modo da
poter  agire  in  maniera  appropriata  ed  efficiente  per   evitare
abbordaggi e di essere arrestata entro  una  distanza  adeguata  alle
circostanze ed alle condizioni del momento. 
  Nel determinare  la  velocita'  di  sicurezza  i  seguenti  fattori
dovranno essere tra quelli tenuti in considerazione: 
    a) Per tutte le navi: 
        i) la visibilita': 
        ii) la densita' del traffico, inclusa  la  concentrazione  di
navi da pesca e di altri tipi di navi; 
        iii) la manovrabilita' della nave  con  speciale  riferimento
alla distanza  di  arresto  ed  alle  sue  qualita'  evolutive  nelle
condizioni del momento; 
        iv) di notte la presenza di luci di sfondo come quelle dovute
a luci costiere ed al bagliore delle proprie luci; 
        v) lo stato del vento, del mare e della corrente e la 
           vicinanza di pericoli per la navigazione; 
       vi) il pescaggio in relazione ai fondali esistenti nella zona. 
    b) Inoltre, per le navi dotate di radar: 
        i) le caratteristiche, l'efficienza ed i limiti dell'apparato
radar; 
       ii) le limitazioni imposte dalla scala del radar in uso; 
      iii)  l'effetto  sulla  rilevazione  radar   delle   condizioni
meteorologiche e di altre sorgenti d'interferenza; 
       iv)  il  fatto  che  piccole  unita',  icebergs  di   limitate
dimensioni ed altri oggetti galleggianti possono non essere  rivelati
dal radar; 
        v) il numero, la posizione e il movimento delle navi rivelate
dal radar; 
       vi) la maggiore probabilita' di avvistamento  che  si  ottiene
quando il radar e' usato per determinare la distanza di navi od altri
oggetti vicini. 
 
                              Regola 7 
                       Rischio di abbordaggio 
 
  a) Ogni nave deve usare tutti i mezzi a  disposizione  adatti  alle
circostanze ed alle condizioni del momento per stabilire se esiste il
rischio di abbordaggio. In caso di dubbio il rischio  deve  ritenersi
esistente. 
  b) Se esiste a bordo un apparato radar in funzione esso deve essere
usato in modo appropriato ricorrendo all'esplorazione a lunga portata
al  fine  di  ottenere  quanto  prima  indicazioni  sul  rischio   di
abbordaggio, per eseguire il tracciamento delle  rotte  (plotting)  o
equivalenti osservazioni sistematiche degli oggetti rilevati. 
  c)  Si  deve  evitare  di  trarre  conclusioni   da   insufficienti
informazioni, specialmente da insufficienti informazioni radar. 
  d) Nel valutare l'esistenza del  rischio  di  abbordaggio  dovranno
essere tenute in debito conto le seguenti considerazioni: 
      i)  tale  rischio  deve  essere  giudicato  esistente   se   il
rilevamento bussola di una nave che si avvicina non cambia in maniera
apprezzabile; 
      ii) tale rischio  puo',  talvolta,  esistere  anche  quando  si
osserva un'apprezzabile variazione di rilevamento, particolarmente se
si avvicina una grande nave od un rimorchio, oppure  quando  la  nave
che si avvicina e' a distanza molto breve. 
 
                              Regola 8 
                  Manovra per evitare l'abbordaggio 
 
  a) Ogni manovra intrapresa allo scopo di evitare un abbordaggio, se
le circostanze del caso  lo  permettono,  deve  essere  eseguita  con
decisione ed ampio margine di tempo e con il  dovuto  rispetto  delle
buone regole dell'arte marinara. 
  b) Ogni variazione di rotta  o  di  velocita'  o  di  entrambe  per
evitare l'abbordaggio deve, se le circostanze del caso lo consentono,
essere abbastanza ampia da  risultare  evidente  all'altra  nave  che
osserva visualmente o  con  il  radar;  una  successione  di  piccole
variazioni di rotta o di velocita' o di entrambe dev'essere evitata. 
  c) Se lo specchio d'acqua e' sufficientemente ampio, la  variazione
di rotta da sola puo' essere la manovra  piu'  efficace  per  evitare
avvicinamenti pericolosi, purche'  sia  fatta  in  tempo  utile,  sia
decisa e non causi altra situazione di eccessiva vicinanza con  altre
navi. 
  d) La manovra intesa ad evitare  l'abbordaggio  con  un'altra  nave
deve essere tale da condurre  a  passare  a  distanza  di  sicurezza.
L'efficacia della manovra deve essere attentamente controllata fino a
che l'altra nave non sia passata e disimpegnata. 
  e) Se necessario, per evitare un abbordaggio o per guadagnare tempo
e  valutare  meglio  la  situazione,  una  nave  deve  diminuire   la
velocita', fermare od invertire la rotta. 
 
                              Regola 9 
                           Canali stretti 
 
  a) Una nave che naviga lungo un canale od un passo  stretti,  deve,
quando cio' e' possibile e non comporta pericolo,  mantenersi  vicino
al limite di destra del canale o del passaggio, rispetto alla propria
rotta. 
  b) Una nave di lunghezza inferiore a m. 20 od una nave a  vela  non
devono ostacolare il passaggio di una  nave  che  puo'  navigare  con
sicurezza solo in tale canale o passo stretti. 
  c) Una nave intenta alla pesca non deve ostacolare il  transito  di
altre navi che navighino entro un canale o passo stretti. 
  d) Una nave non deve attraversare un canale o passo stretti se tale
attraversamento ostacola il transito di una nave  che  puo'  navigare
con sicurezza solo in quel canale o  passo.  Quest'ultima  nave,  nel
dubbio sulle intenzioni della prima,  puo'  usare  i  segnali  sonori
prescritti nella Regola 34 d). 
  e) i) In un canale o in un passo stretti, quando il  sorpasso  puo'
aver luogo solamente se la nave raggiunta esegue una manovra intesa a
permettere il passaggio dell'altra in sicurezza, la nave che  intende
sorpassare deve manifestare le sue intenzioni emettendo l'appropriato
segnale sonoro di cui alla Regola 34 c)  i).  La  nave  raggiunta  se
d'accordo, deve emettere l'appropriato segnale  sonoro  di  cui  alla
Regola 34  c)  ii)  e  manovrare  opportunamente  per  permettere  il
sorpasso in sicurezza. In caso di dubbio  puo'  emettere  il  segnale
sonoro di cui alla Regola 34 d); 
     ii) questa Regola non esime la nave che sorpassa dagli  obblighi
di cui all'articolo 13. 
  f) Una nave che si avvicina ad un gomito o ad una zona del canale o
passo stretto dalla quale non e' possibile vedere altre navi  che  si
avvicinano in senso opposto, deve navigare con  particolare  prudenza
ed emettere l'appropriato segnale sonoro di cui alla Regola 34 e). 
  g) Ogni nave deve, qualora le circostanze lo permettono, evitare di
ancorarsi in un canale stretto. 
 
                              Regola 10 
                 Schemi di separazione del traffico 
 
  a) Questa Regola si applica agli schemi di separazione del traffico 
adottati dall'Organizzazione 
  b) Una nave che usa lo schema di separazione del traffico deve: 
      i) procedere nell'apposita corsia di traffico  nella  direzione
generale del flusso del traffico per quella corsia; 
      ii) tenersi discosta, se possibile, dalla linea o dalla zona di
separazione del traffico; 
      iii) in linea generale  inserirsi  o  lasciare  una  corsia  di
traffico alle sue estremita', ma, se  questo  non  e'  possibile,  e'
opportuno entrare od uscire seguendo una rotta che abbia  un  piccolo
angolo rispetto alla direzione generale del flusso di traffico. 
  c) Una nave deve evitare, se possibile, di attraversare  le  corsie
di traffico, ma se obbligata a farlo deve attraversarle,  per  quanto
consentito dalle circostanze, con rotta perpendicolare alla direzione
generale del flusso del traffico. 
  d) Le zone di traffico costiero non devono essere in generale usate
dalle navi  che  possono  usufruire  con  sicurezza  dell'appropriata
corsia entro l'adiacente schema di separazione del traffico. 
  e) Una nave che non stia attraverso uno schema di  separazione  del
traffico non deve in generale entrare nella  zona  di  separazione  o
attraversare la linea di separazione eccetto nei seguenti casi: 
      i) in caso di emergenza per evitare un pericolo immediato; 
      ii)  per  effettuare  operazioni  di  pesca   nella   zona   di
separazione. 
  f) Una nave che naviga nelle zone  prossime  alle  parti  terminali
dagli  schemi  di  separazione  del  traffico  deve   procedere   con
particolare prudenza. 
  g) Una nave deve per quanto e' possibile evitare di ancorare in uno
schema di separazione del traffico o presso le sue zone terminali. 
  h) Una nave che non utilizza lo schema di separazione del  traffico
deve mantenersi alla maggiore distanza possibile da esso. 
  i) Una nave intenta a pescare non  deve  intralciare  il  passaggio
delle navi che seguono una corsia di traffico. 
  j) Una nave di lunghezza inferiore ai m. 20 o una nave a  vela  non
deve intralciare il passaggio di una nave a propulsione meccanica che
segue una corsia di traffico. 
 
                             Sezione II 
            CONDOTTA DELLE NAVI IN VISTA L'UNA DELL'ALTRA 
 
                              Regola 11 
                            Applicazione 
 
  Le Regole di questa sezione si applicano alle navi in  vista  l'una
dell'altra. 
 
                              Regola 12 
                             Navi a vela 
 
  a) Quando due navi a vela si avvicinano l'una all'altra,  cosi'  da
correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare  per
lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: 
     i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati  diversi,  la
nave che ha il vento sulla sinistra deve  lasciare  libera  la  rotta
all'altra; 
     ii) quando tutte due le navi hanno il vento dallo  stesso  lato,
la nave che e' sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che
e' sottovento; 
     iii) se una nave con il  vento  sulla  sinistra  vede  una  nave
sopravento e non puo' stabilire con sicurezza se l'altra nave  ha  il
vento sulla sinistra  o  sulla  dritta  deve  manovrato  in  modo  da
lasciare libera la rotta all'altra. 
  b) Ai fini della presente Regola si considera  sopravento  il  lato
opposto a quella in cui e' bordato il boma della randa o, nel caso di
navi a vele quadre, il lato opposto a quello in  cui  e'  bordata  la
piu' grande vela di strallo. 
 
                              Regola 13 
                   Nave che ne raggiunge un'altra 
 
  a) Fermo restando quanto  stabilito  dalle  regole  della  presente
sezione, una nave che ne raggiunge un'altra deve  lasciar  libera  la
rotta alla nave raggiunta. 
  b) Una nave deve essere considerata come una nave che ne  raggiunge
un'altra, quando si avvicina all'altra venendo da  una  direzione  di
piu' di 22,5 gradi a poppavia del traverso di  quest'ultima,  che  si
trova  cioe',  relativamente  alla  nave  che  sta  raggiungendo,  in
posizione tale che di notte  potrebbe  scorgere  solo  il  fanale  di
coronamento, ma nessuno dei fanali laterali di questa ultima. 
  c) Quando una nave non  puo'  stabilire  con  certezza  se  ne  sta
raggiungendo un'altra, deve ritenere che questa  situazione  si  stia
verificando ed agire di conseguenza. 
  d) Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento  tra  le  due  navi
potra' far considerare la nave che raggiunge l'altra come una che  ne
incrocia la rotta ai termini  delle  presenti  Regole  ed  esonerarla
dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave  raggiunta  fino  a
che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa. 
 
                              Regola 14 
                     Situazione di rotte opposte 
 
  a) Quando due navi a propulsione meccanica si  vanno  incontro  con
rotte direttamente opposte o quasi  opposte,  in  modo  da  implicare
rischio di abbordaggio, ciascuna di esse deve accostare a  dritta  in
modo da passare sulla sinistra dell'altra. 
  b) Tale situazione e' da ritenersi esistente  quando  una  nave  si
muove incontro all'altra dritta di prora o  quasi  e  di  notte  puo'
vedere i fanali di testa d'albero dell'altra in allineamento o  quasi
e/o  entrambi  i  fanali  laterali,  mentre   di   giorno   vede   il
corrispondente aspetto dell'altra. 
  c) Quando una nave non puo' stabilire  con  certezza  se  una  tale
situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed  agire  di
conseguenza. 
 
                              Regola 15 
                   Situazione di rotte incrociate 
 
  Quando due navi a propulsione  meccanica  navigano  con  rotte  che
s'incrociano in modo da implicare rischio di abbordaggio, la nave che
vede l'altra sulla propria dritta,  deve  lasciare  libera  la  rotta
all'altra e, quando le circostanze lo  permettono,  deve  evitare  di
passarle di prora. 
 
                              Regola 16 
      Comportamento della nave che deve lasciar libera la rotta 
 
  Una nave che deve lasciar libera la rotta  ad  un'altra  deve,  per
quanto e' possibile,  manovrare  in  modo  deciso  e  tempestivo  per
ottemperare a tale obbligo e lasciare ben libera la rotta. 
 
                              Regola 17 
           Comportamento della nave che non deve manovrare 
 
  a) i) Quando una delle due  navi  deve  lasciar  libera  la  rotta,
l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocita'. 
     ii) quest'ultima nave puo'  tuttavia  prendere  l'iniziativa  di
manovrare per evitare l'abbordaggio, non appena risulti evidente  che
la nave tenuta a lasciar  libera  la  rotta  non  sta  manovrando  in
maniera opportuna in conformita' con le presenti regole. 
  b) Quando, per qualche motivo, la nave tenuta a  mantenere  la  sua
rotta e la  sua  velocita'  si  viene  a  trovare  a  distanza  cosi'
ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciar libera
la rotta, insufficiente per evitare l'abbordaggio, deve manovrare nel
modo piu' opportuno per evitare l'abbordaggio stesso. 
  c) Una nave a propulsione meccanica che, in una situazione di rotte
che si incrociano, manovra in conformita' con il paragrafo a) ii)  di
questa  regola  per  evitare  l'abbordaggio  con  un'altra   nave   a
propulsione meccanica, non deve  se  le  circostanze  lo  permettono,
accostare a sinistra se l'altra nave si trova alla sua sinistra. 
  d) Questa Regola non esonera la nave che  deve  manovrare  dal  suo
obbligo di lasciar libera la rotta. 
 
                              Regola 18 
                      Responsabilita' tra navi 
 
  Salvo disposizioni contrarie degli articoli 9, 10 e 13: 
    a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione  deve  lasciar
libera la rotta: 
        i) ad una nave che non governa; 
        ii) ad una nave con manovrabilita' limitata; 
        iii) ad una nave intenta a pescare; 
        iv) ad una nave a vela. 
    b) Una nave a vela durante la navigazione deve lasciar libera  la
rotta: 
        i) ad una nave che non governa; 
        ii) ad una nave con manovrabilita' limitata; 
        iii) ad una nave intenta a pescare. 
    c) Una nave intenta alla pesca, quando e' in  navigazione,  deve,
per quanto e' possibile, lasciar libera la rotta: 
        i) ad una nave che non governa; 
        ii) ad una nave con manovrabilita' limitata. 
    d) i) Tutte le navi,  tranne  quelle  che  non  governano  o  con
manovrabilita' limitata, devono, se  le  circostanze  lo  permettono,
evitare  di  impedire  il  passaggio  in  sicurezza   di   una   nave
condizionata dal suo pescaggio che esibisce i  segnali  di  cui  alla
Regola 28; 
        ii) una nave condizionata dal suo pescaggio deve navigare con
particolare precauzione tenendo nel  dovuto  conto  la  sua  speciale
condizione. 
    e) Un idrovolante in flottaggio deve, in generale, mantenersi ben
lontano  da  tutte  le  navi  ed  evitare  di  ostacolare   la   loro
navigazione. Tuttavia, nei casi in cui esiste rischio di abbordaggio,
deve attenersi alle Regole della presente parte. 
 
                             Sezione III 
            CONDOTTA DELLE NAVI CON VISIBILITA' LIMITATA 
 
                              Regola 19 
            Condotta delle navi con visibilita' limitata 
 
  a) Queste Regole si applicano alle navi che non sono in vista l'una
dell'altra, quando navigano entro un'area  o  vicino  ad  un'area  di
visibilita' limitata. 
  b) Ogni nave deve procedere ad una velocita' di sicurezza  relativa
alle circostanze  del  momento  ed  alle  condizioni  di  visibilita'
limitata. Una nave a propulsione meccanica deve  tenere  le  macchine
pronte per una manovra immediata. 
  c) Ogni nave deve tenere nella dovuta considerazione le circostanze
del momento e le condizioni di visibilita' limitate in accordo con le
Regole della sezione I di questa parte. 
  d) Una nave che rileva la presenza di un'altra nave solo per  mezzo
del radar  deve  stabilire  se  si  sta  creando  una  situazione  di
eccessiva vicinanza e/o se  vi  e'  rischio  di  abbordaggio.  Se  il
rischio esiste, la manovra  per  evitare  l'abbordaggio  deve  essere
fatta in tempo utile, tenendo presente che quando  una  tale  manovra
consiste in una deviazione di  rotta,  bisogna  evitare,  per  quanto
possibile, le manovre seguenti: 
      i) una accostata  a  sinistra,  se  l'altra  nave  si  trova  a
proravia del traverso, a meno che questa non sia una nave  che  viene
raggiunta; 
      ii) un cambiamento di rotta verso una nave  al  traverso  od  a
poppavia del traverso. 
  e) A meno che non sia stato stabilito che non esiste alcun  rischio
di abbordaggio una nave che oda, apparentemente a  proravia  del  suo
traverso, il segnale da nebbia di un'altra  nave,  o  che  non  possa
evitare una situazione di eccessiva vicinanza con un'altra  nave  che
si trova a proravia del suo traverso, deve ridurre la  sua  velocita'
al minimo indispensabile per mantenere la sua  rotta.  Se  necessario
deve fermare le  macchine  ed  in  ogni  caso  navigare  con  estrema
precauzione fino a quando il rischio di abbordaggio sia passato. 
 
                     PARTE C. - FANALI E SEGNALI 
 
                              Regola 20 
                            Applicazione 
 
  a) Le Regole di questa parte devono essere osservate  in  qualsiasi
condizione di tempo. 
  b) Le Regole riguardanti  i  fanali  devono  essere  osservate  dal
tramonto al sorgere del sole. Durante  questo  periodo  non  si  deve
mostrare nessuna altra luce che possa essere  confusa  con  i  fanali
prescritti dalle presenti Regole o che danneggi la loro visibilita' e
alteri  il  loro  carattere  distintivo  o  che  possa  impedire   un
appropriato servizio di vedetta. 
  c) I fanali prescritti  da  queste  Regole,  se  sistemati,  devono
essere esposti anche dal sorgere del sole  al  tramonto  in  caso  di
visibilita' ridotta e possono  essere  mostrati  in  tutte  le  altre
circostanze se lo si ritiene necessario. 
  d) Le Regole riguardanti i segnali devono essere osservate  durante
il giorno. 
  e) I  fanali  ed  i  segnali  descritti  in  queste  Regole  devono
conformarsi  alle  disposizioni  dell'Allegato  I  annesso  a  questo
Regolamento. 
 
                              Regola 21 
                             Definizioni 
 
  a) L'espressione: "Fanale di testa d'albero" designa  un  fanale  a
luce bianca sistemato al di sopra dell'asse longitudinale della nave,
costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su di un arco  di
orizzonte di 225 gradi e fissato in modo da mostrare la sua  luce  da
proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso  di  ciascun  lato
della nave. 
  b) L'espressione: "Fanali laterali" designa un fanale a luce  verde
sul lato dritto della nave  ed  un  fanale  a  luce  rossa  sul  lato
sinistro, ciascuno dei quali mostra una luce ininterrotta  su  di  un
arco di orizzonte di 112,5 gradi e fissato in modo da mostrare la sua
luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso  del  loro
rispettivo lato. In una nave di lunghezza  inferiore  a  20  metri  i
fanali laterali possono essere combinati in un unico  fanale  fissato
sul piano longitudinale della nave. 
  c) L'espressione: "Fanale di poppavia" designa  un  fanale  a  luce
bianca situato il  piu'  possibile  a  poppa,  che  mostra  una  luce
ininterrotta su di un arco di orizzonte di 135  gradi  e  fissato  in
modo da mostrare la sua luce da poppa fino a 67,5  gradi  su  ciascun
lato della nave. 
  d) L'espressione "Fanale di rimorchio" designa  un  fanale  a  luce
gialla avente le stesse caratteristiche del fanale di poppa  definito
nel paragrafo c) di questo articolo. 
  e) L'espressione "Fanale visibile per tutto l'orizzonte" designa un
fanale che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di
360 gradi. 
  f) L'espressione "Fanale a lampi" indica un fanale che lampeggia ad
intervalli regolari ad una frequenza di 120 o piu' lampeggiamenti  al
minuto. 
 
                              Regola 22 
                       Visibilita' dei fanali 
 
  I fanali prescritti da  queste  Regole  devono  avere  l'intensita'
specificata nella sezione 8 dell'Allegato  I  di  questo  Regolamento
tali cioe' da essere visibili alle seguenti distanze minime: 
    a) Per le navi di lunghezza uguale o superiore ai m. 50: 
       - fanale di testa d'albero: 6 miglia 
       - fanali laterali: 3 miglia 
       - fanale di poppa: 3 miglia 
       - fanale di rimorchio: 3 miglia 
       - fanale a luce bianca, rossa,  verde  o  gialla  visibile  su
tutto l'orizzonte: 3 miglia 
    b) Per le navi di lunghezza uguale o  superiore  a  12  metri  ma
inferiore a m. 50: 
       - fanale di testa d'albero: 5 miglia (se  la  lunghezza  della
nave e' inferiore a 20 metri: 3 miglia) 
       - fanali laterali: 2 miglia 
       - fanale di poppa: 2 miglia 
       - fanale di rimorchio: 2 miglia 
       - fanale a luce bianca, rossa,  verde  o  gialla  visibile  su
tutto l'orizzonte: 2 miglia 
    c) Per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri: 
       - fanale di testa d'albero: 2 miglia 
       - fanali laterali: 1 miglio 
       - fanale di poppa: 2 miglia 
       - fanale di rimorchio: 2 miglia 
       - fanale a luce bianca, rossa,  verde  o  gialla  visibile  su
tutto l'orizzonte: 2 miglia. 
 
                              Regola 23 
             Navi a propulsione meccanica in navigazione 
 
  a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve mostrare: 
     i) un fanale di testa d'albero a proravia; 
     ii) un secondo fanale di  testa  d'albero  piu'  in  alto  ed  a
poppavia del primo; fanno eccezioni le navi di lunghezza inferiore  a
50 metri che non sono obbligati a mostrare questo fanale, ma  possono
farlo; 
    iii) due fanali laterali; 
     iv) un fanale di poppavia. 
  b) Una nave a cuscino d'aria, quando opera  in  condizioni  di  non
dislocamento, in addizione ai fanali prescritti nel paragrafo  a)  di
questa Regola, deve mostrare un fanale giallo  lampeggiante  visibile
per tutto l'orizzonte. 
  c) Una nave a propulsione meccanica  di  lunghezza  inferiore  a  7
metri e la cui velocita' massima non supera i 7 nodi,  in  luogo  dei
fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola puo' mostrare  un
fanale bianco visibile  per  tutto  l'orizzonte.  Tale  nave  inoltre
dovra', se possibile, mostrare i fanali laterali. 
 
                              Regola 24 
                   Nave che rimorchia o che spinge 
 
  a) Una nave a propulsione meccanica quando rimorchia deve mostrare: 
      i) invece del fanale prescritto dalla  Regola  23  a)  i),  due
fanali di testa d'albero a proravia allineati  verticalmente.  Quando
la lunghezza del rimorchio,  misurata  dalla  poppa  della  nave  che
rimorchia fino all'estremita' poppiera del rimorchio,  supera  i  200
metri, i fanali allineati verticalmente devono essere tre; 
      ii) i fanali laterali; 
      iii) il fanale di poppa; 
      iv) il fanale di rimorchio disposto in linea  verticale  al  di
sopra del fanale di poppa; 
      v) quando la lunghezza del rimorchio supera  i  200  metri,  un
segnale biconico  nel  punto  in  cui  puo'  essere  piu'  facilmente
visibile. 
  b) Quando una nave che spinge ed  una  nave  che  viene  spinta  in
avanti sono rigidamente connesse in una unita' composta, esse  devono
essere considerate come una unica  nave  a  propulsione  meccanica  e
devono mostrare i fanali prescritti dalla Regola 23. 
  c) Una nave a propulsione meccanica se spinge in avanti o rimorchia
lateralmente, salvo il caso dell'unita' composta, deve mostrare: 
     i) invece del fanale prescritto dalla Regola 23 a) i) due fanali
di testa d'albero a proravia allineati verticalmente; 
     ii) i fanali laterali; 
    iii) il fanale di poppa. 
  d) Le navi a propulsione meccanica a cui si riferiscono i paragrafi
a) e c) di questo articolo devono  osservare  anche  le  disposizioni
della Regola 23 a) ii). 
  e) Una nave od un oggetto rimorchiato deve mostrare: 
     i) i fanali laterali; 
     ii) il fanale di poppa; 
     iii) quando la lunghezza del rimorchio supera i  200  metri,  un
segnale biconico nel punto in cui puo' essere visto piu' facilmente. 
  f) Dato per scontato che un qualsiasi numero di  navi  che  vengono
rimorchiate lateralmente o spinte in gruppo devono mostrare i  fanali
come se fossero un'unica unita': 
     i) una nave che viene spinta in avanti e che non fa parte di una
unita' composta, deve mostrare verso prora i fanali laterali; 
     ii) una nave che viene rimorchiata lateralmente deve mostrare il
fanale di poppa e verso prora i fanali laterali. 
  g) Quando, per una qualsiasi plausibile ragione, e' impossibile per
una nave od un oggetto rimorchiato mostrare i fanali  prescritti  nel
paragrafo e) di questa Regola, devono essere prese tutte le possibili
misure per illuminare la nave o l'oggetto rimorchiato  o  almeno  per
segnalare la presenza della nave o dell'oggetto privo di fanali. 
 
                              Regola 25 
             Navi a vela in navigazione e barche a remi 
 
  a) Una nave a vela in navigazione deve mostrare: 
      i) i fanali laterali; 
     ii) il fanale di poppa. 
  b) In una nave a vela di lunghezza inferiore a 12  metri  i  fanali
prescritti nel paragrafo a) di questa Regola possono essere combinati
in un unico fanale fissato in testa o vicino alla  testa  dell'albero
dove possa essere meglio visto. 
  c) Una nave a vela in navigazione oltre ai  fanali  prescritti  nel
paragrafo a) di questa Regola, puo' mostrare in  testa  o  presso  la
testa d'albero, dove possono essere meglio visti, due fanali visibili
per tutto l'orizzonte,  allineati  verticalmente,  dei  quali  quello
superiore a luce rossa e l'altro a luce verde.  Questi  fanali  pero'
non devono essere mostrati insieme al fanale permesso  dal  paragrafo
b) di questa Regola. 
  d) i) Una nave a vela di lunghezza inferiore a  7  metri  deve,  se
possibile, mostrare le luci prescritte  nel  paragrafo  a)  o  b)  di
questa Regola, ma se cio' non e'  possibile,  deve  aver  pronta  una
torcia elettrica od un fanale a luce  bianca  da  mostrare  in  tempo
sufficiente per prevenire l'abbordaggio; 
     ii) una barca a remi puo' mostrare i fanali prescritti in questa
Regola per le navi a vela, ma se cio' non  e'  possibile,  deve  aver
pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in
tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio. 
  e) Una nave che procede contemporaneamente a vela ed a motore  deve
mostrare a prora, in maniera ben visibile, un segnale conico  con  il
vertice in basso. 
 
                              Regola 26 
                            Navi da pesca 
 
  a) Una nave intenta a pescare, sia in navigazione  che  all'ancora,
deve mostrare solo i fanali ed i segnali prescritti in questa Regola. 
  b) Una nave intenta alla pesca a strascico, ossia che rastrella  il
fondo con una  rete  dragante  od  altro  apparecchio  immerso,  deve
mostrare: 
      i)  due  fanali  visibili  per  tutto  l'orizzonte,  in   linea
verticale, dei quali quello superiore a luce verde e l'altro  a  luce
bianca, oppure un segnale costituito da due coni  sovrapposti  con  i
vertici uniti in linea verticale; una nave di lunghezza  inferiore  a
20 metri invece di questo segnale puo' mostrare un cesto; 
      ii) un  fanale  di  testa  d'albero  disposto  ad  una  altezza
superiore a quello a luce verde visibile per tutto  l'orizzonte  e  a
poppavia di questo; una nave di lunghezza inferiore a 50 metri non e'
obbligata a mostrare quest'ultimo fanale, ma puo' farlo; 
      iii) quando la nave e'  in  movimento,  cioe'  ha  abbrivo,  in
aggiunta ai fanali prescritti  da  questo  paragrafo,  deve  avere  i
fanali laterali ed il fanale di poppa. 
  c) Una nave intenta a  pescare,  salvo  che  non  stia  pescando  a
strascico, deve mostrare: 
      i) due fanali visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea
verticale, dei quali quello superiore rosso e l'altro bianco,  oppure
un segnale costituito da due coni sovrapposti con i  vertici  riuniti
in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece
di questo segnale puo' mostrare un cesto; 
      ii) quando una nave da pesca ha  un  attrezzo  esterno  che  si
estende orizzontalmente fuori bordo per oltre 150 metri, un fanale  a
luce bianca visibile per tutto l'orizzonte  oppure  un  cono  con  il
vertice in alto nella direzione dell'attrezzo; 
      iii) quando la nave e'  in  movimento,  cioe'  ha  abbrivo,  in
aggiunta ai fanali prescritti in questo paragrafo, i fanali  laterali
ed il fanale di poppa. 
  d) Una nave intenta a pescare nelle immediate  vicinanze  di  altre
navi che  pescano,  puo'  mostrare  i  fanali  addizionali  descritti
nell'Allegato II di questo Regolamento. 
  e) Una nave non intenta alla pesca non deve mostrare i fanali ed  i
segnali prescritti in questo articolo, ma solo quelli prescritti  per
una nave di uguale lunghezza. 
 
                              Regola 27 
    Navi che non possono governare o con manovrabilita' limitata 
 
  a) Una nave che non puo' governare deve mostrare: 
      i) due fanali rossi visibili per tutto l'orizzonte, disposti in
linea verticale dove siano piu' facilmente visibili; 
      ii) due palloni o segnali simili disposti  in  linea  verticale
dove siano piu' facilmente visibili; 
      iii) quando e' in movimento, cioe' ha abbrivo, in  aggiunta  ai
fanali prescritti in questo paragrafo, i fanali laterali e quello  di
poppa. 
  b) Una nave con manovrabilita' limitata, salvo che non sia  intenta
al dragaggio di mine, deve mostrare: 
      i) tre fanali visibili per tutto l'orizzonte disposti in  linea
verticale, dove siano piu' facilmente visibili. Il piu'  alto  ed  il
piu' basso di questi fanali devono essere rossi  e  quello  di  mezzo
bianco; 
      ii) tre segnali disposti in linea verticale, dove siano  meglio
visibili. Il piu' alto ed il piu'  basso  di  questi  segnali  devono
essere palloni e quello di mezzo un biconico; 
      iii) quando la nave ha abbrivo, i  fanali  di  testa  d'albero,
laterali  e  di  poppa,  in  aggiunta   a   quelli   prescritti   dal
sottoparagrafo i); 
      iv) quando la nave e all'ancora,  oltre  ai  fanali  o  segnali
prescritti nei sottoparagrafi i) e ii), i fanali o segnali prescritti
nell'articolo 30. 
  c) Una nave impegnata in operazione di rimorchio  tale  da  rendere
impossibile un cambiamento di rotta, in aggiunta ai fanali o  segnali
prescritti nel paragrafo b) i) e ii) di questa Regola, deve  mostrare
i fanali o il segnale prescritti nella Regola 24 a). 
  d) Una nave intenta a dragare o ad eseguire  operazioni  subacquee,
con  manovrabilita'  limitata,  deve  mostrare  i  fanali  e  segnali
prescritti nel paragrafo b) di  questa  Regola  e  deve  mostrare  in
aggiunta qualora esista una ostruzione: 
      i) due fanali  rossi  visibili  per  tutto  l'orizzonte  o  due
palloni disposti in linea verticale per  indicare  il  lato  dove  si
trova l'ostruzione; 
      ii) due fanali verdi  visibili  per  tutto  l'orizzonte  o  due
biconi disposti in linea  verticale  per  indicare  il  lato  da  cui
un'altra nave puo' passare; 
      iii) quando la nave e'  in  movimento,  cioe'  ha  abbrivo,  in
aggiunta ai fanali prescritti in questo paragrafo, i fanali di  testa
d'albero, laterali e quello di poppa; 
      iv) una  nave  cui  si  applica  questo  paragrafo,  quando  e'
all'ancora, deve mostrare  i  fanali  od  i  segnali  prescritti  nei
sottoparagrafi i) e  ii)  invece  dei  fanali  o  segnali  prescritti
all'articolo 30. 
  e) Qualora le dimensioni di una nave impegnata  in  operazioni  con
palombari rendono impossibile l'esposizione  dei  segnali  prescritti
nel paragrafo d) di questa Regola,  detta  nave  deve  esporre  copia
rigida, di almeno un metro di altezza, della bandiera "A" del  Codice
internazionale assicurandosi che il segnale sia  visibile  per  tutto
l'orizzonte. 
  f) Una nave impegnata nel dragaggio di mine, in aggiunta ai  fanali
prescritti per una nave a propulsione meccanica dalla Regola 23, deve
mostrare tre fanali verdi, visibili per tutto l'orizzonte, oppure tre
palloni. Uno di questi fanali o segnali deve essere sistemato sopra o
vicino alla testa d'albero prodiero e gli altri due, uno  a  ciascuna
estremita' del pennone dello stesso albero. Questi fanali  o  segnali
indicano che e' pericoloso per un'altra nave avvicinarsi  a  meno  di
1.000 metri dalla poppa e a meno di 500 metri  da  ciascun  lato  del
dragamine. 
  g) Le navi di lunghezza inferiore a 7 metri non hanno l'obbligo  di
mostrare i fanali prescritti in questa Regola. 
  h) I segnali prescritti in questa Regola non sono segnali  di  navi
in pericolo o bisognose di  soccorso.  Tali  segnali  sono  contenuti
nell'Allegato IV di questo Regolamento. 
 
                              Regola 28 
               Navi condizionate dalla loro immersione 
 
  Una nave condizionata dalla sua immersione, in aggiunta  ai  fanali
prescritti per le navi a propulsione meccanica dalla Regola 23,  puo'
mostrare, dove siano meglio visibili, 3 fanali  rossi,  visibili  per
tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, oppure un  segnale  a
cilindro. 
 
                              Regola 29 
                             Navi pilota 
 
  a) Una  nave  pilota  impegnata  in  servizio  di  pilotaggio  deve
mostrare: 
      i) sopra o vicino alla testa d'albero due  fanali  disposti  in
linea verticale, visibili per tutto  l'orizzonte,  dei  quali  quello
superiore a luce bianca e quello inferiore a luce rossa; 
      ii) quando l'unita' e' in navigazione, anche i fanali  laterali
e quello di poppa; 
    iii) quando l'unita' e' all'ancora, oltre  ai  fanali  prescritti
nel  sottoparagrafo  i),  il  fanale,  i  fanali  o  il  segnale   di
ancoraggio. 
  b)  Una  nave  pilota  quando  non  e'  impegnata  in  servizio  di
pilotaggio deve mostrare i fanali o segnali prescritti per  una  nave
della sua lunghezza. 
 
                              Regola 30 
                  Navi all'ancora e navi incagliate 
 
  a) Una nave all'ancora deve mostrare  dove  possono  essere  meglio
visibili: 
      i) a proravia un  fanale  a  luce  bianca  visibile  per  tutto
l'orizzonte, oppure un pallone; 
      ii) a poppa o vicino alla poppa ed a un livello  inferiore  del
fanale prescritto nel sottoparagrafo i),  un  fanale  a  luce  bianca
visibile per tutto l'orizzonte. 
  b) Una nave all'ancora di  lunghezza  inferiore  a  50  metri  puo'
mostrare nel punto piu' visibile un fanale a luce bianca visibile per
tutto l'orizzonte, invece dei fanali prescritti nel paragrafo  a)  di
questa Regola. 
  c) Una nave all'ancora puo' usare i  fanali  di  servizio  o  altri
fanali equivalenti per illuminare i  ponti.  Questa  disposizione  e'
obbligatoria per navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri. 
  d) Una nave  incagliata  deve  mostrare  i  fanali  prescritti  nei
paragrafi a) o b) di questa Regola ed inoltre nel  punto  dove  siano
piu' facilmente visibili: 
      i) due fanali  a  luce  rossa,  disposti  in  linea  verticale,
visibili per tutto l'orizzonte; 
      ii) tre palloni disposti in linea verticale. 
  e) Una nave di lunghezza inferiore a 7 metri, quando e'  all'ancora
oppure e' incagliata, ma non in  un  canale  ristretto  o  nelle  sue
vicinanze,  ne'  in  un  passaggio  od  ancoraggio  dove  altre  navi
generalmente navigano, non e' tenuta a mostrare i  fanali  o  segnali
prescritti nei paragrafi a), b) o d) di questo articolo. 
 
                              Regola 31 
                             Idrovolanti 
 
  Qualora sia impossibile per un idrovolante mostrare i fanali  ed  i
segnali con le caratteristiche e  nelle  posizioni  prescritte  nelle
Regole di questa parte, esso dovra' mostrare i fanali  e  segnali  il
piu' possibile simili a questi. 
 
                PARTE D. - SEGNALI SONORI E LUMINOSI 
 
                              Regola 32 
                             Definizioni 
 
  a)  La  parola   "fischio"   designa   qualsiasi   dispositivo   di
segnalazione sonora capace di produrre i suoni prescritti e  conformi
alle norme dell'Allegato III di questo Regolamento. 
  b) L'espressione "suono breve" designa un  suono  della  durata  di
circa un secondo. 
  c) L'espressione "suono prolungato" designa un suono  della  durata
da quattro a sei secondi. 
 
                             Articolo 33 
                Apparecchiatura per i segnali sonori 
 
  a) Una nave di lunghezza uguale o superiore a 12 metri deve  essere
provvista di un fischio e di  una  campana;  una  nave  di  lunghezza
uguale o superiore a 100 metri deve inoltre essere  provvista  di  un
gong di suono e timbro tali da non essere confusi  con  quelli  della
campana. Il fischio, la campana ed il gong  devono  conformarsi  alle
norme dell'Allegato III di questo Regolamento. La campana o il gong o
entrambi possono essere rimpiazzati da un  altro  dispositivo  avente
rispettivamente le  stesse  caratteristiche  di  suono,  purche'  sia
sempre possibile azionare a mano i segnali prescritti. 
  b) Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non e'  obbligata  ad
avere i dispositivi di segnalazione sonora prescritti  nel  paragrafo
a) di questa Regola ma se ne e' sprovvista, deve  essere  fornita  di
qualche altro mezzo in grado di produrre un efficace segnale sonoro. 
 
                              Regola 34 
                Segnali di manovra e di avvertimento 
 
  a) Quando due navi sono  in  vista  luna  dell'altra,  una  nave  a
propulsione meccanica in navigazione, quando manovra  in  conformita'
di quanto e' autorizzato e prescritto  dalle  presenti  Regole,  deve
indicare la sua manovra mediante i seguenti segnali sonori emessi con
il fischio: 
         - un suono breve per significare: "sto accostando a dritta"; 
         -  due  suoni  brevi  per  significare:  "sto  accostando  a
sinistra"; 
         - tre suoni brevi per significare:  "vado  indietro  con  le
macchine". 
  b)  Ogni  nave,  in  aggiunta  ai  segnali  sonori  prescritti  nel
paragrafo a) di  questa  Regola  puo'  usare  dei  segnali  luminosi,
ripetuti in modo appropriato, durante tutta la durata della manovra: 
      i) questi segnali luminosi hanno il seguente significato: 
         - un lampo per significare: "sto accostando a dritta"; 
         - due lampi per significare: "sto accostando a sinistra"; 
         - tre lampi per significare: "sto andando indietro con le 
           macchine"; 
     ii) la durata di ogni lampo deve essere  di  circa  un  secondo,
l'intervallo tra  due  lampi  deve  essere  di  circa  un  secondo  e
l'intervallo tra due successivi segnali non deve essere  inferiore  a
10 secondi; 
     iii) il fanale usato per questo segnale, se fissato,  dev'essere
a luce bianca o visibile per tutto l'orizzonte ad una distanza minima
di 5 miglia e deve conformarsi con le disposizioni dell'Allegato I. 
  c) Quando due navi sono in vista l'una dell'altra in  un  canale  o
passo stretti: 
      i) una nave che intende sorpassare l'altra deve, in conformita'
con la Regola 9 e) i), indicare la  sua  intenzione  con  i  seguenti
segnali a fischio: 
         - due suoni prolungati seguiti da uno breve per significare: 
           "ho intenzione di sorpassarvi dal lato dritto"; 
         - due suoni prolungati seguiti da due brevi per significare: 
           "ho intenzione di sorpassarvi dal lato sinistro". 
     ii) la nave che sta per essere  sorpassata,  quando  manovra  in
conformita' con la Regola 9e) i), deve indicare il suo benestare  con
il seguente segnale a fischio: 
         - un suono prolungato, uno  breve,  uno  prolungato  ed  uno
breve emessi in tale ordine, 
  d) Quando due navi in vista l'una dell'altra si stanno  avvicinando
e per qualche motivo una delle due non riesce a capire le  intenzioni
o le manovre dell'altra, oppure non sa se l'altra sta  manovrando  in
modo adeguato per evitare l'abbordaggio, la nave  che  ha  dei  dubbi
deve immediatamente indicare tali dubbi emettendo con il fischio  una
serie rapida di almeno 5 suoni brevi. Un  tale  segnale  puo'  essere
accompagnato da un segnale luminoso costituito da almeno cinque lampi
brevi e rapidi. 
  e) Una nave che si avvicina ad un gomito o ad una zona  del  canale
dove non e' possibile vedere altre navi che si  avvicinano  in  senso
opposto, deve emettere un suono prolungato. Una nave che si  trovasse
al di  la'  del  gomito  nel  sentire  questo  segnale  e'  tenuta  a
rispondere con un suono prolungato. 
  f) Se su una nave sono fissati dei fischi distanziati fra  di  loro
di oltre 100 metri, un solo fischio dev'essere usato per i segnali di
manovra e di avvertimento. 
 
                              Regola 35 
         Segnali sonori in condizioni di visibilita' ridotta 
 
  In un'area di visibilita' ridotta o nei  pressi  di  essa,  sia  di
giorno che di notte, i segnali prescritti  in  questa  Regola  devono
essere usati come segue: 
    a)  Una  nave  a  propulsione  meccanica  che  ha  abbrivo,  deve
emettere,  ad  intervalli  non  superiori  a  2  minuti,   un   suono
prolungato. 
    b) Una nave  a  propulsione  meccanica  in  navigazione,  ma  con
macchine ferme e senza abbrivo,  deve  emettere,  ad  intervalli  non
superiori a  2  minuti,  due  suoni  prolungati  in  successione  con
intervallo tra di loro di circa 2 secondi. 
    c) Una nave che non governa,  una  nave  che  ha  difficolta'  di
manovra, una nave vincolata dal suo pescaggio, una nave a  vela,  una
nave intenta alla  pesca  e  una  nave  impegnata  in  operazione  di
rimorchio o di spinta di altra nave, invece  dei  segnali  prescritti
nei paragrafi a) e b) di questa Regola, deve emettere, ad  intervalli
non superiori a 2 minuti, tre suoni in successione e precisamente uno
prolungato seguito da due brevi. 
    d) Una  nave  rimorchiata  o,  se  sono  rimorchiate  piu'  navi,
l'ultima del rimorchio, se ha equipaggio a bordo deve, ad  intervalli
non  superiori  a  2  minuti,  emettere  4  suoni   in   successione,
precisamente uno prolungato seguito da tre brevi; ove sia  possibile,
questo segnale deve essere fatto immediatamente  dopo  quello  emesso
dalla nave che rimorchia. 
    e) Una nave che spinge e  una  nave  che  viene  spinta  se  sono
rigidamente unite in modo da  formare  una  unita'  composta,  devono
essere considerate come una nave a  propulsione  meccanica  e  devono
emettere i segnali prescritti nei paragrafi a) o b) di questa Regola. 
    f) Una nave all'ancora deve ad intervalli  non  superiori  ad  un
minuto suonare la campana rapidamente per circa  5  secondi.  Su  una
nave  di  lunghezza  uguale  o  superiore  a  100  metri  la  campana
dev'essere suonata a prora ed  immediatamente  dopo  il  suono  della
campana deve essere suonato rapidamente il gong per circa  5  secondi
nella  parte  poppiera  della  nave.  Una  nave  all'ancora  puo'  in
aggiunta, emettere tre suoni in successione, precisamente uno  breve,
uno prolungato ed uno  breve,  per  segnalare  ad  una  nave  che  si
avvicina la propria posizione ed il rischio di abbordaggio. 
    g) Una nave incagliata deve emettere il segnale con la campana e,
se richiesto, il segnale con il gong prescritto nel paragrafo  f)  di
questa Regola. Inoltre deve dare tre  colpi  di  campana  separati  e
distinti, immediatamente prima e dopo il rapido  suono  di  essa.  La
nave incagliata puo' in aggiunta emettere un appropriato segnale  con
il fischio. 
    h) Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non ha l'obbligo di
emettere i segnali sopra menzionati, ma, se non lo fa, deve  emettere
ad intervalli non maggiori di 2 minuti qualche altro  segnale  sonoro
efficace. 
    i) Una nave pilota, quando e' in servizio di pilotaggio, oltre ai
segnali prescritti ai paragrafi a), b) o f)  di  questa  Regola  puo'
emettere un segnale di riconoscimento consistente  in  quattro  suoni
brevi. 
 
                              Regola 36 
                  Segnali per attirare l'attenzione 
 
  Se necessario, per attirare l'attenzione di  un'altra  unita',  una
nave puo' emettere dei segnali luminosi  o  sonori  che  non  possano
essere scambiati per qualche segnale autorizzato  altrove  in  queste
Regole,  oppure  puo'  dirigere  il  raggio  del  suo  riflettore  in
direzione di un pericolo, in modo tale da  non  disturbare  le  altre
navi. 
 
                              Regola 37 
                         Segnali di pericolo 
 
  Quando una nave e' in pericolo ed ha bisogno di soccorso deve usare
o  mostrare  i  segnali  prescritti  nell'Allegato   IV   di   questo
Regolamento. 
 
                         PARTE E - ESENZIONI 
 
                              Regola 38 
                              Esenzioni 
 
  Ogni nave (o classe di navi) che  soddisfi  alle  prescrizioni  del
Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1960
e la  cui  chiglia  e'  impostata,  o  si  trova  ad  uno  stadio  di
costruzione equivalente,  prima  dell'entrata  in  vigore  di  questo
Regolamento, puo' essere esentata dal rispettarlo riguardo a cio' che
segue: 
    a) Installazione dei fanali la cui portata luminosa e' prescritta
dalla Regola 22: quattro anni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente Regolamento. 
    b) Installazione dei fanali  con  le  caratteristiche  di  colore
prescritte nella sezione 7 dell'Allegato I del presente  Regolamento:
quattro anni dalla entrata in vigore del Regolamento stesso. 
    c) Risistemazione dei fanali in  conseguenza  del  passaggio  dal
sistema di misura inglese a quello decimale e dell'arrotondamento dei
valori delle misure: esenzione permanente. 
    d) i) Risistemazione dei fanali di testa d'albero sulle  navi  di
lunghezza inferiore a 150 metri  in  conseguenza  delle  disposizioni
della sezione 3 a) dell'Allegato I: esenzione permanente. 
       ii) Risistemazione dei fanali di testa d'albero sulle navi  di
lunghezza uguale  o  superiore  a  150  metri  in  conseguenza  delle
disposizioni  della  sezione  3  a)  dell'Allegato  I  del   presente
Regolamento:  nove  anni  dalla  data  di  entrata  in   vigore   del
Regolamento stesso. 
    e) Risistemazione dei fanali di  testa  d'albero  in  conseguenza
delle disposizioni della sezione 2  b)  dell'Allegato  I:  nove  anni
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 
    f)  Risistemazione  dei  fanali  laterali  in  conseguenza  delle
disposizioni delle sezioni 2 g) e 3 b)  dell'Allegato  I:  nove  anni
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 
    g) Requisiti dell'apparecchiatura per  segnali  sonori  richiesti
nell'Allegato III: nove anni dalla entrata  in  vigore  del  presente
Regolamento.