(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A


   Premessa

   Il presente documento, relativo al settore dei molluschi, e' stato
predisposto  per  garantire  un coordinamento generale della materia,
per  favorire  l'applicazione  uniforme  dei  regolamenti di igiene a
livello nazionale e per facilitare il lavoro operativo introdotto con
la nuova regolamentazione comunitaria.

   Tale  impostazione  e'  il risultato finale di riunioni di lavoro,
quesiti,  osservazioni,  richieste di chiarimenti, obblighi derivanti
dalla   legislazione,  per  fornire  agli  operatori  interessati  un
orientamento di facile consultazione sulle tematiche in materia.

   I  Regolamenti comunitari, in particolare i Regolamenti 852 (CE) e
853   (CE)   del   2004,  introducono  alcune  nozioni  di  carattere
teorico-pratico  che si ritiene importante evidenziare per comunicare
il  cambiamento  che impongono le normative riguardo il trasferimento
della  responsabilita' primaria in materia di sicurezza alimentare, a
carico  del  produttore, che dovra' esercitarla per il raggiungimento
degli obiettivi generali della legislazione a tutela della protezione
della salute del consumatore.

   L'innovazione  legislativa  prefigura  nuove  regole  nel  settore
alimentare  in  sostituzione  dei  vecchi  modelli di riferimento. La
prassi  formale dei controlli e' di tipo preventivo e viene applicata
in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei
prodotti  attraverso  il  piano  di  autocontrollo  che si avvale del
sistema  di  analisi  dei  rischi  e  di  controllo dei punti critici
(HACCP). Al fine di realizzare questi obiettivi si e' reso necessario
disporre  sia  di  strumenti  legislativi  che  tecnici  in  grado di
assicurare una omogenea operativita' delle procedure e di adattarle a
qualsiasi situazione lavorativa per garantire attraverso i fattori di
flessibilita'  il governo del sistema in ambito comunitario. Si e' in
proposito  evidenziata  la  necessita' della formalizzazione omogenea
dei  comportamenti e delle prassi lavorative per realizzare a livello
nazionale  e  regionale  una  adeguata  e  univoca applicazione degli
adempimenti  comunitari  nel  rispetto della libera concorrenza delle
regole di mercato.

   I   principi   che  evidenziano  il  cambiamento,  sono  riportati
nell'articolo   1   del   regolamento   852/04,   che  prevede  nuovi
orientamenti  sui  criteri  microbiologici  ed  importanti  forme  di
consolidamento sui temi:
    - della   responsabilita'   principale  per  la  sicurezza  degli
alimenti da parte dei produttori;
    - della sicurezza alimentare lungo la filiera alimentare compresa
la produzione primaria;
    - della  catena  del  freddo  per gli alimenti che necessitano di
temperature controllate;
    - della   applicazione   delle   procedure   del  sistema  HACCP,
unitamente alle norme di corretta prassi;
    - dei manuali di corretta prassi igienica;
    - della   determinazione   dei  criteri  microbiologici  e  delle
temperature sulla base della valutazione scientifica dei rischi.

   I  criteri  microbiologici  di  cui al regolamento (CE) 2073/2005,
indicano,   ai   soggetti  interessati,  come  orientarsi  per  poter
stabilire  l'accettabilita'  di  un  prodotto  o  di  un  processo di
lavorazione in senso generale. L'applicazione di tali criteri, dovra'
essere  parte  integrante  delle  procedure  HACCP  e delle misure di
controllo dell'igiene, per le quali, a norma dell'articolo 4 del Reg.
(CE) 852/04, si dovra' accertare il rispetto dei valori fissati per i
criteri,  le  analisi,  i  provvedimenti correttivi nei casi in cui i
criteri non siano soddisfatti e individuare i prodotti alimentari e i
punti  della  catena  alimentare, ai quali tali criteri si applicano.
Nell'articolo 3, del regolamento indicato, si prescrive la necessita'
di  produrre  alimenti conformi ai criteri di cui all'allegato I. Gli
operatori,  nell'ambito  del  ciclo di lavorazione e della vendita al
dettaglio,  garantiranno  l'attuazione  dei  criteri  di  igiene  del
processo  e dei criteri in materia di sicurezza alimentare.


                       MOLLUSCHI BIVALVI VIVI


   1. Campo di applicazione

   Il   regolamento   (CE)   852/2004,   ha   esteso   il   controllo
igienico-sanitario  degli  alimenti  e  mangimi anche alla produzione
primaria   e   pertanto,  nell'ambito  della  nuova  legislazione,  i
molluschi  bivalvi  vivi,  gli  echinodermi vivi, i tunicati vivi e i
gasteropodi marini vivi vengono ad essere disciplinati lungo tutta la
filiera alimentare fino al consumatore finale.


   Produzione primaria

   Per  produzione primaria in relazione ai molluschi bivalvi vivi si
intende:
    la  produzione,  la  raccolta  e le operazioni connesse che hanno
luogo  prima  che  i  MBV arrivino ad un centro di spedizione o ad un
centro di depurazione.

   La  sgusciatura  dei  pettinidi  a  bordo  delle  navi da pesca e'
trattata nella guida applicativa dei prodotti della pesca.

   Si  ritiene utile chiarire, sin da ora, che i MBV, gli echinodermi
vivi,  i  tunicati  vivi e i gasteropodi marini vivi, potranno essere
immessi  sul  mercato  per la vendita al dettaglio, solo attraverso i
centri   di  spedizione,  al  fine  di  garantire  le  operazioni  di
etichettatura  e  di  controllo come previsto dal regolamento 853/04,
allegato III, sez. VII cap. I, e di seguito meglio approfondito.

   Gli operatori che effettuano la produzione primaria saranno tenuti
a  rispettare  i  requisiti  generali  di  igiene dell'allegato 1 del
regolamento  852/2004  e  le  attivita'  connesse nonche' i requisiti
specifici del regolamento comunitario 853/2004.

   L'allegato   1   in  questione,  prevede  che  gli  operatori  che
effettuano la produzione primaria:

    1)  rispettino  i  requisiti  di  igiene  dei prodotti di origine
animale;
    2)  osservino  la  corretta  tenuta  delle  registrazioni  per  i
prodotti indicati;
    prevede,  inoltre, raccomandazioni inerenti i manuali di corretta
prassi  igienica,  che  e'  auspicabile che gli operatori del settore
alimentare adottino e applichino.

   Il  punto  1,  richiama  gli  operatori del settore a garantire la
protezione  dei  prodotti  dalle  contaminazioni  e raccomanda, nello
specifico, di tenere conto delle successive trasformazioni alimentari
cui  vanno  soggetti.  Nella  produzione  primaria e nelle operazioni
associate,  gli  operatori  operano il controllo delle contaminazioni
come  misura generale, ed il rispetto delle misure sulla salute ed il
benessere  degli animali, dei programmi di monitoraggio, il controllo
delle zoonosi e degli agenti zoonosici.

   Gli  operatori  che  lavorano  nella  fase  primaria i prodotti di
origine animale, devono:

    - adottare  le  misure  igienico-sanitarie  per tenere puliti gli
impianti  di raccolta e allevamento, le attrezzature di supporto alla
pesca, i veicoli e le imbarcazioni;
    - utilizzare l'acqua potabile e/o pulita;
    - assicurare  che  il  personale  addetto  alla manipolazione dei
molluschi bivalvi vivi sia in buona salute e segua una formazione sui
rischi sanitari;
    - evitare  la contaminazione da parte di animali ed altri insetti
nocivi;
    - prevenire    la    propagazione   delle   malattie   contagiose
trasmissibili  all'uomo,  comunicando  i  focolai  sospetti  di dette
malattie alle autorita' competenti;
    - tenere conto dei risultati delle analisi di laboratorio;
    - adottare  le  opportune misure correttive quando sono informati
di eventuali problemi individuati nel corso dei controlli ufficiali.

   Il  punto  2,  relativamente alle misure adottate per il controllo
dei  pericoli  precisa  che gli operatori sono tenuti a conservare le
registrazioni  effettuate  per un periodo di tempo proporzionato alla
dimensione  dell'impresa  e  mettono  a  disposizione  dell'autorita'
competente  e dell'operatore acquirente le informazioni richieste. Il
tempo  di  conservazione  delle  registrazioni da mantenere agli atti
relativamente  alle  misure adottate per il controllo dei pericoli e'
di almeno 12 mesi.

   Il  Reg.  CE  853/04 all. III, sez. VII cap. I punto 6 prevede che
gli  operatori  del  s.a.  devono conservare una copia del D.D.R. per
ciascun  lotto  inviato  o  ricevuto  per almeno 12 mesi dall'invio o
dalla  ricezione  salvo quanto diversamente stabilito dalla Autorita'
competente.  Ciascun  lotto  di  MBV  deve  essere  identificabile ed
associabile al relativo DDR.

   Le  registrazioni,  in  particolare,  devono contenere le seguenti
misure per i prodotti di origine animale:

    - i   risultati  di  tutte  le  analisi  effettuate  su  campioni
prelevati da animali che abbiano rilevanza sulla salute umana;
    - le  segnalazioni  dei  controlli effettuati sugli animali o sui
prodotti di origine animale.

   Gli  operatori  del  settore  primario possono essere assistiti da
altre  persone,  quali veterinari, agronomi e tecnici agricoli, nella
tenuta  delle  registrazioni  (Allegato I, Parte A, Cap. III punto 10
del  Reg.  852/04).  In  questo  contesto e' consentito considerare e
prevedere l'intervento di altre figure - in quanto l'elenco di cui al
Reg.   852  ha  valore  esemplificativo  -  (es.  biologi;  tecnologi
alimentari)  o Enti a supporto dell'attivita' di autocontrollo, quali
i  Consorzi  di Gestione per il settore molluschi, le associazioni di
categoria,  le  cooperative  e i consulenti delle associazioni per il
settore ittico, che potrebbero coadiuvare i produttori nella gestione
della rintracciabilita' e ritiro/richiamo del prodotto e nella tenuta
delle registrazioni.

   Il  punto 3, raccomanda, che i manuali di corretta prassi igienica
di  cui  capo  III,  agli articoli da 7 e 9 del regolamento 852/2004,
contengano  orientamenti  sul  controllo  dei rischi nella produzione
primaria  e  nelle  operazioni  associate. I manuali di C.P. dovranno
inoltre,  contenere,  le  informazioni sulle azioni del controllo dei
pericoli  e  le  misure  pertinenti  previste  nei  programmi e nella
normativa nazionale e comunitaria.

   Tra questi rischi e le misure di controllo compaiono:

    - controllo   dei   contaminanti  ambientali  di  natura  fisica,
chimica, biologica;
    - misure protettive per evitare malattie contagiose trasmissibili
all'uomo  tramite  gli  alimenti e obbligo di informarne le autorita'
competenti;
    - procedure  prassi  e  metodi  per  garantire che l'alimento sia
prodotto   manipolato   imballato   immagazzinato  e  trasportato  in
condizioni igieniche;
    - le misure concernenti la tenuta delle registrazioni.

   Particolare attenzione viene riservata dalla normativa comunitaria
ai  manuali di corretta prassi igienica, per incoraggiare l'uso delle
procedure  sanitarie  specifiche  e i requisiti di igiene nell'ambito
della  produzione  primaria.  Sebbene  il  controllo per la sicurezza
degli  alimenti  sia  stato previsto sin dalla produzione primaria, i
principi  del  sistema  HACCP  non sono ancora pratica applicabile su
base generalizzata alla produzione stessa, anche se l'estensione alla
pratica,  nel  contesto  richiamato,  sara'  uno  degli  elementi del
riesame  documentale che la Commissione effettuera' a scadenze brevi.
Sarebbe  tuttavia  opportuno  da  parte  degli operatori, attuare per
quanto  possibile  i  principi del sistema HACCP, coadiuvando il loro
lavoro  attraverso l'adozione ed applicazione dei manuali di corretta
prassi a supporto della produzione primaria.

   Nei  manuali  elaborati,  si  dovra'  tenere  conto dell'attivita'
propria  del settore approfondendo i sistemi di reperimento del seme,
raccolta e di allevamento e/o altre forme di trattamento dei prodotti
nell'ambito  delle specifiche lavorazioni, per consentire ai soggetti
direttamente  o  indirettamente  interessati,  una  conoscenza ed una
formazione piu' specifica.

   I  punti  2  e  3  sopra indicati, evidenziano che l'operatore del
settore  alimentare  dovra' prevedere la raccolta, la registrazione e
l'archiviazione   dei   dati   prodotti   nelle   fasi  di  attivita'
dell'impresa.  Cio'  al  fine  di  mantenere in memoria le operazioni
svolte  all'interno della azienda e fuori della stessa, allo scopo di
documentare  gli scambi commerciali e/o di distribuzione dei prodotti
alimentari  che  saranno  soggetti  alle applicazioni del Regolamento
(CE)   178/02,   per   la  tracciabilita'  ai  fini  della  sicurezza
alimentare.  L'attivita'  di  verifica  dei  dati  registrati risulta
indispensabile anche per gli aspetti legati al controllo ufficiale di
cui al regolamento 882/04. Si ritiene utile far presente che nel Reg.
(CE)  853/04  allegato  III,  sezione  VII,  capitolo  1,  si prevede
l'adozione  dei  requisiti  generali  per  l'immissione  dei  MBV sul
mercato e l'uso del "documento di registrazione ufficiale" necessario
a  giustificare  gli  spostamenti  dei  lotti  per  le  attivita' ivi
descritte  e  per  attestare  la regolarita' delle corrette prassi da
parte degli stessi produttori primari.


   FASI SUCCESSIVE ALLA PRODUZIONE PRLMARIA

   Gli  operatori  che  svolgono  le  fasi successive alla produzione
primaria  dovranno  invece  attenersi  ai  requisiti di igiene di cui
all'allegato  II  del regolamento 852/2004, ed ai requisiti specifici
del regolamento 853/2004.

   Tale  allegato  prevede  l'applicazione  dei requisiti generali in
materia  di  igiene  da  parte  di  tutti  gli operatori che svolgono
attivita'  successive  alla produzione primaria e che interessano nel
dettaglio:

    - il  capitolo  I i requisiti generali applicabili alle strutture
destinate agli alimenti;
    - il  capitolo  II i requisiti specifici applicabili ai locali in
cui gli alimenti vengono lavorati, preparati o trasformati;
    - il capitolo III si applica alle strutture mobili e/o temporanee
e alle mense;
    - il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto;
    - il  capitolo  V  fino  al capitolo XII, si applica ai requisiti
delle  attrezzature  che  vengono  in contatto con gli alimenti nelle
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione;
    - il capitolo VI ai requisiti per i rifiuti alimentari;
    - il capitolo VII al rifornimento idrico;
    - il capitolo VIII all'igiene del personale;
    - il   capitolo   IX.   ai   requisiti  applicabili  ai  prodotti
alimentari;
    - il  capitolo X applicabili al confezionamento e all'imballaggio
dei prodotti alimentari;
    - il capitolo XI al trattamento termico;
    - il capitolo XII alla formazione.

   Il  capitolo VII, di questo allegato, fornisce alcune informazioni
sul  rifornimento  idrico  e chiarisce le circostanze in cui andrebbe
usata  l'acqua  potabile  al  fine  di  evitare le contaminazioni dei
prodotti   alimentari.   Ad   esempio,   per   i  molluschi  bivalvi,
echinodermi,  tunicati  e  gasteropodi  marini vivi puo' essere usata
acqua di mare pulita; l'acqua pulita puo' essere utilizzata anche per
lavaggi esterni.

   Nel  regolamento viene sottolineata l'opportunita' di chiarire che
la  fornitura  di  tali  acque  andrebbe  assicurata con attrezzature
adeguate


   FORMAZIONE

   Il   capitolo   XII,   del   prospetto  sopra  riportato  relativo
all'allegato  II  del  regolamento  (CE) 852/04, prevede l'obbligo da
parte  degli  operatori di formare e addestrare personale consapevole
relativamente  al  lavoro  che svolge e di fornire garanzie sulle sue
condizioni  igieniche e sul suo stato di salute. I responsabili della
elaborazione  e  della gestione delle procedure permanenti basate sui
principi  del  sistema  HACCP  di cui all'articolo 5, paragrafo I del
regolamento  (CE) 852/04, o del funzionamento delle pertinenti guide,
devono  ricevere  una  adeguata formazione sulle fasi preliminari che
precedono l'applicazione del sistema HACCP relative ai principi delle
buone  pratiche  di igiene alimentare, di produzione e di lavorazione
ed  una  altrettanto  specifica conoscenza del piano di autocontrollo
che  reca i principi generali di analisi dei rischi e delle misure da
adottare  per controllarli. Le associazioni di categoria potranno, su
base  volontaria  e  secondo  le  modalita' previste nella normativa,
divulgare  l'uso  dei manuali di corretta prassi di cui agli articoli
7-8-9  del  regolamento 852/04 e richiedere assistenza alle autorita'
competenti  nell'attivita'  di formazione del personale che opera nel
settore  per  lo  svolgimento  di  corsi  o  seminari  previsti dalla
legislazione.   La   legislazione   comunitaria   invita  i  soggetti
interessati  a  predisporre  i  manuali di corretta prassi al fine di
poterli  utilizzare  come guida aziendale per l'attuazione delle GMP.
La   richiesta  di  validazione  degli  stessi,  dovra'  afferire  al
Ministero   della   salute,  secondo  le  modalita'  riportate  nella
linea-guida dell'Accordo Stato-Regioni del regolamento(CE) 852/2004.

   La  formazione del personale dovra' essere chiaramente organizzata
secondo quanto gia' sommariamente enunciato nel documento applicativo
dei  prodotti  della  pesca.  Indicazioni  piu'  dettagliate  saranno
successivamente   e   appositamente   richiamate  nelle  disposizioni
attuatine in materia, da parte del Ministero della Salute.


   COMMERCIO AL DETTAGLIO

   Secondo  il  Reg.  178/02,  articolo  3, punto 7, per commercio al
dettaglio  si  intende  la  movimentazione  e/o  trasformazione degli
alimenti  e  il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al
consumatore  finale,  compresi  i  terminali  di  distribuzione,  gli
esercizi  di  ristorazione,  le  mense  di  aziende  e istituzioni, i
ristoranti  e  altre  strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i
centri  di  distribuzione  per  supermercati  e  i  punti  di vendita
all'ingrosso.

   Il regolamento 853/2004 (CE), articolo 1, comma 5, recita:

    a)  salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento
non si applica al commercio al dettaglio;
    b) il presente regolamento, si applica, tuttavia, al commercio al
dettaglio  quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire
alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:

     i)  quando  le  operazioni  si  limitano  al  magazzinaggio o al
trasporto,  nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici
di temperatura stabiliti nell'allegato III;

   oppure

     ii)  quando  la  fornitura  di  alimenti  di  origine animale e'
effettuata  unicamente  da  un  laboratorio  annessa all'esercizio di
commercio  al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio
di   commercio   al  dettaglio  e,  conformemente  alla  legislazione
nazionale,   tale   fornitura   costituisce  un'attivita'  marginale,
localizzata e ristretta.

   Si ritiene opportuno far presente che nell'ambito del commercio al
dettaglio,  viene  fatto  salvo  ai  fini  del piano di autocontrollo
aziendale  ed  in  attuazione delle disposizioni del Regolamento (CE)
178/2002 sulla sicurezza alimentare, l'obbligo di conservazione della
documentazione   attestante   qualsiasi   operazione  effettuata  e/o
cambiamento   di   processo  intervenuto  nelle  fasi  della  filiera
alimentare.  Tale  documentazione dovra' essere conservata per almeno
12 mesi dallo svolgimento delle relative procedure.

   Resta  inteso,  inoltre,  che le procedure di gestione della merce
opportunamente documentate dovranno essere messe a disposizione degli
organi sanitari del controllo ufficiale nell'ambito degli adempimenti
di competenza.


   ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

   Alla luce delle caratteristiche peculiari di questi prodotti e dei
rischi  ad  essi connessi, si ritiene che non possano essere previste
deroghe.


   2. DEFINIZIONI

   MOLLUSCHI BIVALVI: i molluschi lamellibranchi filtratori;

   MOLLUSCO   VIVO   e  VITALE:  il  mollusco  che  offre  resistenza
all'apertura;

   ANIMALI   VIVI   CONSIDERATI   ALIMENTO:  molluschi  bivalvi  vivi
echinodermi  vivi,tunicati  vivi gasteropodi marini vivi destinati al
consumo umano;

   PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica che raccoglie o alleva i
molluschi  bivalvi  con  qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo
scopo di trattarli e immetterli sul mercato;

   OPERATORE  SETTORE  ALIMENTARE:  la  persona  fisica  o  giuridica
responsabile  di  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni  della
legislazione  alimentare  nella impresa alimentare posta sotto il suo
controllo;

   IMPRESA  ALIMENTARE: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza
fini  di  lucro, che svolge una qualsiasi delle attivita' connesse ad
una  delle  fasi  di produzione, trasformazione e distribuzione degli
alimenti;

   STABILIMENTO: ogni unita' di un'impresa del settore alimentare;

   CONSUMATORE   FINALE:   il   consumatore  finale  di  un  prodotto
alimentare   che   non   utilizzi   tale   prodotto   nell'ambito  di
un'operazione o attivita' di un'impresa del settore alimentare;

   AUTORITA' CENTRALE COMPETENTE: il Ministero della Salute;

   Autorita'  locale  competente: L'autorita' delle Regioni, Province
Autonome,  Aziende  sanitarie  locali,  responsabile  per  effettuare
controlli veterinari;

   PRODOTTI  PRIMARI: i prodotti della produzione primaria compresi i
prodotti di allevamento, pesca e raccolta;

   IMMISSIONE  SUL  MERCATO:  la  detenzione  di alimenti e mangimi a
scopo  di  vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma,
gratuita  o  a  pagamento, di cessione, nonche' la vendita stessa, la
distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;

   RINTRACCIABILITA':  la  possibilita'  di  ricostruire,  seguire il
percorso  di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a
far  parte  di  un  alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

   LOTTO: quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato in zona di
produzione  e  destinato  successivamente ad essere consegnato, sulla
base   dei   criteri  stabiliti  dal  regolamento  ad  un  centro  di
spedizione, ad un centro di depurazione o ad una zona di stabulazione
riconosciuti o ad uno stabilimento di trasformazione;

   PARTITA: un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti
mediante   un   determinato   processo  in  circostanze  praticamente
identiche  e  prodotti  in  un  luogo determinato entro un periodo di
produzione definito;

   CONFEZIONAMENTO:  l'operazione mediante la quale MBV sono posti in
materiali  d'imballaggio  idonei  allo  scopo, sulla base dei criteri
stabiliti dalla legislazione comunitaria;

   PRODOTTO ALIMENTARE PRECONFEZIONATO: l'unita' di vendita destinata
ad  essere  presentata  come  tale  al  consumatore  finale  ed  alle
collettivita',    costituita    da    un    prodotto   alimentare   e
dall'imballaggio  in  cui  e'  stato immesso prima di essere posto in
vendita,  avvolta  interamente  o  in  parte  da  tale imballaggio ma
comunque  in  modo che il contenuto non possa essere modificato senza
che la confezione sia aperta o alterata;

   ZONE  DI  PRODUZIONE:  aree  marine,  lagunari  o  di estuario con
giacimenti   naturali   di   molluschi  bivalvi  vivi  oppure  luoghi
utilizzati per allevarli e raccoglierli vivi;

   ZONE   DI   STABULAZIONE:  aree  marine,  lagunari  o  di  estuari
chiaramente  delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi
altro  strumento  fisso  e  destinate esclusivamente alla depurazione
naturale dei molluschi bivalvi vivi;

   CENTRO  DI  SPEDIZIONE:  lo  stabilimento  a  terra o galleggiante
riservato al ricevimento, rifinitura, lavaggio, pulitura, calibratura
e  al  confezionamento  dei  molluschi bivalvi vivi idonei al consumo
umano;

   CENTRO   DI   DEPURAZIONE:  lo  stabilimento  comprendente  bacini
alimentati  con acqua di mare pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi
sono   collocati   per   il   tempo  necessario  alla  riduzione  dei
contaminanti affinche' diventano idonei al consumo umano;

   STABULAZIONE:  trasferimento  di  molluschi  bivalvi  vivi in aree
marine,  lagunari o di estuari per il tempo necessario alla riduzione
di contaminanti affinche' diventino idonei al consumo umano; cio' non
include  l'operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi
in zone piu' adatte ad una crescita o un ingrasso ulteriori;

   RIFINITURA:  la conservazione di molluschi bivalvi, provenienti da
zone  di produzione di classe A, da centri di depurazione o centri di
spedizione,  in  bacini  o  in qualsiasi altro impianto contenente un
flusso  acqua  di  mare  pulita  o  in  bacini naturali allo scopo di
asportarne   sabbia,  fanghi  o  muco  preservare  o  migliorarne  le
proprieta'  organolettiche  e  assicurare un buono stato di vitalita'
prima del loro confezionamento, riconfezionamento o imballaggio;

   ACQUA  POTABILE:  l'acqua  rispondente ai requisiti minimi fissati
nella  direttiva  98/83  CE  del Consiglio del 3 novembre 1998, sulla
qualita' delle acque destinate al consumo umano;

   ACQUA  PULITA:  Acqua  di  mare  pulita  e acqua dolce di qualita'
analoga;

   ACQUA  DI  MARE  PULITA  l'acqua  di  mare  o  salmastra naturale,
artificiale  o  depurata  che  non  contiene  microrganismi, sostanze
nocive  o  plancton  marino  tossico  in  quantita'  tali da incidere
direttamente   o   indirettamente   sulla  qualita'  sanitaria  degli
alimenti;

   BIOTOSSINE  MARINE:  sostanze  tossiche  accumulate  dai molluschi
bivalvi  quale  risultato  dell'assorbimento  di  plancton contenente
tossine;

   ESCHERICHIA  COLI:  indicatore di contaminazione fecale rilevabile
con metodo ISO TS 16649-3;

   MICRORGANISMI:  i batteri, i virus, i lieviti, le muffe, le alghe,
i  protozoi  parassiti,  gli  elminti parassiti microscopici, le loro
tossine e i loro metabolici;

   CRITERIO     MICROBIOLOGICO:    un    criterio    che    definisce
l'accettabilita'   di   un  prodotto,  di  una  partita  di  prodotti
alimentari  o di un processo, in base all'assenza, alla presenza o al
numero  di  microrganismi  e/o  in base alla quantita' delle relative
tossine/metaboliti, per unita' di massa, volume, area o partita;

   CRITERIO  DI  SICUREZZA  ALIMENTARE:  un  criterio  che  definisce
l'accettabilita'  di  un  prodotto  o  di  una  partita  di  prodotti
alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato;

   CRITERIO  DI  IGIENE  DEL  PROCESSO:  un criterio che definisce il
funzionamento   accettabile   del   processo  di  produzione.  Questo
criterio,  non  si  applica ai prodotti immessi sul mercato, fissa un
valore  indicativo  di  contaminazione  al  di  sopra  del quale sono
necessarie  misure correttive volte a mantenere l'igiene del processo
di  produzione  in  ottemperanza  alla  legislazione  in  materia  di
prodotti alimentari,

   CONSERVABILITA': il periodo che corrisponde al periodo che precede
il  termine  minimo  di  conservazione  o  la  data di scadenza, come
definiti  rispettivamente  agli  articoli  9  e  10  della  direttiva
2000/33/CE;

   CAMPIONE:  una  serie composta di una o piu' unita' o una porzione
di  materia  selezionate tramite modi diversi in una popolazione o in
una   quantita'  significativa  di  materia  e  destinate  a  fornire
informazioni  su  una  determinata caratteristica della popolazione o
della materia oggetto di studio e a costituire la base su cui fondare
una decisione relativa alla popolazione o alla materia in questione o
al processo che le ha prodotte;

   CAMPIONE  RAPPRESENTATIVO: un campione nel quale sono mantenute le
caratteristiche   della   partita   dalla   quale  e'  prelevato,  in
particolare  nel  caso  di  un  campionamento  casuale semplice, dove
ciascun componente o aliquota della partita ha la stessa probabilita'
di figurare nel campione;

   CONFORMITA'  AI CRITERI MICROBIOLOGICI: l'ottenimento di risultati
soddisfacenti  o  accettabili  di  cui  all'allegato  1 del Reg. (CE)
2073/2005   sui   criteri  microbiologici,  nei  controlli  volti  ad
accertare  la conformita' ai valori fissati per i criteri mediante il
prelievo  di  campioni,  l'effettuazione di analisi e l'attuazione di
misure  correttive  conformemente  alla  legislazione  in  materia di
prodotti alimentari e alle istruzioni dell'autorita' competente.


   INFORMAZIONI        GENERALI       SUI       PROCEDIMENTI       DI
REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO

   Le   autorita'  sanitarie  competenti  delle  Regioni  e  Province
Autonome  e  delle  AASSLL  mettono  in  atto le procedure che devono
seguire  gli  operatori  del settore dei mangimi e degli alimenti che
richiedono   la   registrazione   dello  stabilimento  ai  sensi  del
regolamento   (CE)   852/2004   o  il  riconoscimento  ai  sensi  dei
Regolamenti (CE) nn. 852, 853, 882.

   Al  ricevimento  di  una  domanda di riconoscimento da parte di un
operatore  del settore alimentare l'autorita' competente effettua una
visita   in   loco,   il  cui  esito  determinera'  il  rilascio  del
riconoscimento.

   Ai  sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) 882/04 l'autorita'
competente  puo'  concedere  un  riconoscimento  condizionato qualora
risulti  che lo stabilimento soddisfi tutti i requisiti relativi alle
infrastrutture  ed  alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento
definitivo  soltanto qualora da un nuovo controllo dello stabilimento
effettuato  entro  tre  mesi  dalla  concessione  del  riconoscimento
condizionato,   risulti   che  lo  stabilimento  soddisfa  gli  altri
requisiti  della  normativa  in  materia  di  alimenti. Se sono stati
compiuti  progressi  evidenti  ma lo stabilimento non soddisfa ancora
tutti i requisiti in questione, l'autorita' competente puo' prorogare
il  riconoscimento  condizionato,  la  cui  durata  non puo' tuttavia
superare in totale sei mesi.

   Sara'  cura  delle  autorita'  competenti  indicate aggiornare gli
elenchi degli stabilimenti riconosciuti che dovranno essere trasmessi
alla  Commissione  europea  per renderli accessibili agli altri Stati
membri.  In  proposito  il Regolamento 2074/2005, allegato V, prevede
per  la  messa  a  disposizione  degli  Stati  membri  e del pubblico
l'elenco  degli  stabilimenti riconosciuti, attraverso l'istituzione,
da  parte  della  Commissione,  di  un sito web per il quale lo Stato
membro fornisce un link al proprio sito web nazionale.


                  RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

   Gli  stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i
quali   sono  previsti  i  requisiti  di  cui  all'allegato  III  del
regolamento 853/04, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto Regolamento
devono essere riconosciuti dall'Autorita' sanitaria competente. Nello
specifico settore sono soggetti a riconoscimento:

    - CENTRI DI SPEDIZIONE (compresi quelli a bordo dei pescherecci);
    - CENTRI DI DEPURAZIONE.

   Ai  fini del riconoscimento di idoneita' gli operatori che operano
nel  settore  in  esame  dovranno  presentare  istanza  all'Autorita'
sanitaria  competente  come  individuata  dalla Regione e o Provincia
Autonoma.

   La   domanda   dovra'   essere   corredata   dalla  documentazione
comprovante  il rispetto dei requisiti strutturali, igienico sanitari
e   delle   attrezzature  nonche'  la  predisposizione  di  procedure
HACCP/SSOP di cui ai Regolamenti (CE) n. 852/853/2004.

   Ulteriori  dettagli  sono  riportati nelle linee-guida applicative
del  regolamento  (CE)  n.  852/2004/CE/ del Parlamento Europeo e del
Consiglio  sull'igiene  dei  prodotti  alimentari e sulle linee-guida
applicative  del  regolamento  (CE)  n.  853/2004/CE  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale.


                            REGISTRAZIONE

   Secondo  le linee guida del regolamento n. 852/04 (CE) dell'Unione
europea,   sono  soggette  a  registrazione  tutte  le  attivita'  di
produzione,       trasformazione,      trasporto,      magazzinaggio,
somministrazione e vendita qualora non sia previsto il riconoscimento
di cui al Regolamento 853/04.

   Gli  operatori del settore notificano all'autorita' competente, al
fine  della  registrazione,  gli  stabilimenti  posti  sotto  il loro
controllo.

   Sono registrati secondo le linee guida del Regolamento (CE) 852/04
della Commissione europea e sottoposti a controllo ufficiale ai sensi
del  reg. 882/04, tutti gli stabilimenti e/o pescherecci non soggetti
al riconoscimento di cui al regolamento (CE) 853/04.

   La  registrazione  non  necessita di ispezione preventiva da parte
dell'ASL competente e la procedura amministrativa da applicare per la
registrazione fa riferimento alla legge 241/90 e successive modifiche
che   prevede   la   denuncia   di  inizio  attivita'  (DIA).  Se  la
registrazione   riguarda   allevamenti   di  molluschi  bivalvi  vivi
l'azienda UISS comunque dovra' accertarsi, prima della registrazione,
che  l'allevamento/banco naturale si trovi in zone di produzione gia'
classificate  per  la  specie  per  la quale si intende esercitare la
raccolta  ai fini del consumo umano. Le attivita' gia' in possesso di
autorizzazione  o  nulla  osta sanitario o di registrazione non hanno
necessita'  di  effettuare  una  ulteriore  notifica  ai  fini  della
registrazione   (Reg.   (CE)   852/04).   Salvo   diversa   specifica
determinazione  della  Regione  o Provincia Autonoma l'anagrafe delle
registrazioni e' di competenza delle Aziende Sanitarie Locali.

   La  registrazione  puo' essere effettuata a seguito di una DIA che
puo'  essere:  semplice  (dichiarazione  inizio attivita) o differita
(inizio dell'attivita' e' differita di 45 giorni dalla notifica).

   A questo proposito sara' previsto che l'elenco di tutte le imprese
registrate  presso  i  competenti Enti, che effettuano la raccolta in
banchi  naturali  marini  o  in  acque  interne  o  che effettuano la
raccolta   di   molluschi   bivalvi  vivi,  tunicati,  echinodermi  e
gasteropodi  in  allevamenti a mare o in acque interne, venga inviato
ai  servizi  del Dipartimento di prevenzione dell'AUSL competente per
territorio entro il 31.12.2006.

   Successivamente,  gli operatori del settore alimentare interessati
ai   fini  dell'aggiornamento  dell'archivio  invieranno  secondo  le
procedure  DIA  richiamate le nuove iscrizioni e/o le cancellazioni e
comunque   le  eventuali  modifiche  e  integrazioni  alle  autorita'
sanitarie locali competenti.

   Sono  fatte salve le comunicazioni relative alle imbarcazioni gia'
trattate nella guida applicativa dei prodotti della pesca.

   Ulteriori  dettagli sulle modalita' applicative della notifica per
l'inizio  di  nuove  attivita'  o  per  le  modifiche  sostanziali di
attivita'  gia'  avviate,  sono  riportati  nella  linea  guida sopra
indicata.  Si ritiene tuttavia opportuno far presente che entro il 31
dicembre  del  2009  dovranno  essere  completate le registrazioni di
tutte le attivita'.


                        3. REQUISITI GENERALI


                             Capitolo I

   REQUISITI  GENERALI  PER  L'IMMISSIONE  SUL  MERCATO DEI MOLLUSCHI
BIVALVI VIVI

   I   requisiti   in  esame  sono  previsti  nell'allegato  III  del
regolamento  (CE)  853/04,  sezione  VII  e si applicano oltre che ai
molluschi  bivalvi vivi anche agli echinodermi, tunicati, gasteropodi
marini  vivi,  tranne  le  disposizioni relative alla depurazione che
interessano  invece esclusivamente i molluschi bivalvi. I capitoli da
I  a VIII si applicano agli animali raccolti nelle zone di produzione
che  l'autorita'  competente ha classificato ai sensi del regolamento
854/2004,  mentre  i  punti da 3 a 7 di seguito indicati si applicano
anche ai Pettinidi, laddove applicabili.

   1. I molluschi bivalvi vivi non possono essere immessi sul mercato
per   la  vendita  al  dettaglio  se  non  attraverso  un  centro  di
spedizione,  in cui deve essere apposto un marchio di identificazione
ed etichettatura a norma del successivo capitolo VII.

   2. Gli operatori del settore alimentare possono accettare lotti di
molluschi   bivalvi   vivi  solo  se  sono  soddisfatti  i  requisiti
documentali di cui ai successivi punti da 3 a 7.

   3.  In  caso  di trasferimento da uno stabilimento all'altro di un
lotto  di  molluschi  vivi,  da  parte  di  un  operatore del settore
alimentare,  un documento di registrazione deve accompagnare il lotto
dal  momento  dell'invio  fino  a  quello  dell'arrivo  al  centro di
spedizione o di trasformazione.

   Tale  D.d.R.  e' compilato e rilasciato a cura degli operatori del
settore  alimentare,  i quali devono prevedere nell'ambito delle loro
registrazioni  (produzione  primaria) o nel piano di autocontrollo un
sistema  oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R (numerazione,
registrazione,  conservazione per 12 mesi, modalita' di rilascio e di
trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilita'. Il D.d.R
deve  essere  redatto  almeno  in  duplice  copia  di  cui  una resta
all'operatore  del  settore alimentare che cede il prodotto e l'altra
copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario.

   In  relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del
Regolamento  e  senza  creare  ostacolo  allo  scambio  con  le altre
Regioni,  disciplineranno  le  modalita'  organizzative ritenute piu'
idonee alle specifiche realta' territoriali.

   4. Il documento di registrazione deve essere redatto in almeno una
delle  lingue  ufficiali  dello  Stato  membro  in  cui e' situato lo
stabilimento   ricevente   e   deve   contenere  almeno  le  seguenti
indicazioni:

    a) in  caso  di  un  lotto  di  molluschi bivalvi vivi inviato da
un'area  di  PRODUZIONE, il documento di registrazione deve contenere
almeno le seguenti informazioni:

     - identita' e indirizzo del produttore;
     - data di raccolta;
     - ubicazione  della  zona  di produzione, definita nel modo piu'
circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
     - status sanitario della zona di produzione;
     - specie di molluschi e quantita' ispettiva;
     - destinazione del lotto.

    b) In caso di lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da una zona
di  STABULAZIONE, il documento di registrazione deve contenere almeno
le informazioni di cui alla lettera a) e le seguenti:

     - ubicazione della zona di stabulazione;
     - durata della stabulazione.

    c) In  caso di un lotto di molluschi bivalvi inviato da un centro
di  DEPURAZIONE,  il documento di registrazione deve contenere almeno
le informazioni di cui alla lettera a) e le seguenti:

     - indirizzo del centro di depurazione e numero di riconoscimento
CE;
     - durata della depurazione;
     - date  in  cui  il  lotto  e'  entrato  e  uscito dal centro di
depurazione.

    d)  In caso di un lotto di molluschi bivalvi inviato da un centro
di SPEDIZIONE, il documento di registrazione deve contenere almeno le
informazioni di cui alla lettera a) e le seguenti:

     - indirizzo  del centro di spedizione e numero di riconoscimento
CE;
     - data in cui il lotto e' entrato nel centro di spedizione.

   5.  Gli  operatori  del  settore  alimentare  che inviano lotti di
molluschi  bivalvi  vivi  devono  compilare le pertinenti sezioni dei
documento  di  registrazione  in  maniera  facilmente leggibile e non
alterabile. Gli operatori del settore alimentare che ricevono i lotti
devono apporre sul documento un timbro con la data al ricevimento del
lotto o registrare la data di ricevimento in altro modo.

   6.  Gli  operatori  del  settore  alimentare devono conservare una
copia  del  documento  di  registrazione  per ciascun lotto inviato e
ricevuto per almeno 12 mesi dall'invio o dalla ricezione.

   7.  tuttavia  se:  .sp,   a. il  personale che raccoglie molluschi
bivalvi  vivi  gestisce  anche  il  centro di spedizione il centro di
depurazione,   la   zona   di   stabulazione  o  lo  stabilimento  di
trasformazione che riceve i molluschi bivalvi vivi e;
    b. un'unica autorita' competente locale (ASL) controlla tutti gli
stabilimenti  in  questione,  i  documenti  di registrazione non sono
necessari, se tale autorita' competente lo permette.

   Si allega proposta di modello di D.D.R. da adottare.


                             Capitolo II

   REQUISITI  IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALLA
RACCOLTA DI MBV

   A.  I  requisiti  delle  zone  di  PRODUZIONE  (Se  i  dati  o  le
informazioni    ottenute    dal    controllo   ufficiale   consentono
all'autorita'  competente  di classificare i fondali, le disposizioni
del capitolo II, parte A, si applicano anche ai pettinidi).

   1.  I  produttori possono raccogliere i MBV soltanto nelle zone di
produzione   delle   aree   di   categoria  A,  B  o  C  classificate
dall'autorita' competente e la cui ubicazione e i confini siano stati
fissati ai fini del controllo ufficiale del regolamento (CE) 854/04.

   2.  Gli  operatori  del  settore alimentare potranno immettere sul
mercato  i  MBV,  destinati  al  consumo  umano  diretto  che vengono
raccolti  nelle  zone  di produzione di classe A solo se soddisfano i
requisiti  di  cui  al  successivo  capitolo  V  relativo  alle norme
sanitarie applicabili ai molluschi bivalvi vivi.

   3.  Gli  operatori  del  settore alimentare potranno immettere sul
mercato  ai  fini  del  consumo  umano  i  MBV raccolti nelle zone di
produzione  della  classe  B ma soltanto dopo averli sottoposti ad un
trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione.

   4.  Gli  operatori  del  settore alimentare potranno immettere sul
mercato  per il consumo umano i MBV raccolti nelle zone di produzione
della   classe  C  soltanto  previa  stabulazione  di  lunga  durata,
conformemente alla parte C del presente capitolo.

   5.  Dopo la depurazione o la stabulazione, i MBV provenienti dalle
zone  di  produzione  delle  classi  B  o C devono soddisfare tutti i
requisiti   sanitari   previsti  nel  capitolo  V.  Tuttavia,  i  MBV
provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione
o stabulazione possono, se contenenti livelli di biotossine inferiori
ai   limiti   di   legge,   essere  inviati  a  uno  stabilimento  di
trasformazione,  dove  devono essere sottoposti ad un trattamento per
l'eliminazione  dei  microrganismi  patogeni  (se  del  caso,  previa
asportazione  di  sabbia,  fanghi  o  muco nello stesso o in un altro
stabilimento). I metodi di trattamento consentiti sono i seguenti:

    a) trattamento sterilizzante in contenitori ermeticamente chiusi;
    b) trattamenti termici comprendenti:
     - immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare
la  temperatura  interna  della  loro  carne  ad un minimo di 90° C e
mantenimento di questa T° interna minima per almeno 90 secondi;
     - cottura,  da  3  a  5  minuti  in un contenitore chiuso la cui
temperatura sia compresa tra 120 e 160° C e la pressione compresa fra
2  e 5 kg/cm 2, con successiva sgusciatura nonche' congelamento della
carne a -20° C al centro massa;
     - cottura a vapore sotto pressione, in contenitore chiuso in cui
siano  stati rispettati i requisiti di cui al primo puntino nero, per
quanto  riguarda  il  tempo di cottura e la temperatura interna della
carne   dei   molluschi.   Deve  essere  utilizzata  una  metodologia
convalidata. Devono essere definite procedure basate sui principi del
sistema HACCP per verificare la omogenea distribuzione del calore.

   6.  Gli  operatori del settore alimentare non devono produrre, ne'
raccogliere   MBV   in   zone   che  l'autorita'  competente  non  ha
classificato o che sono inadatte per ragioni sanitarie. Gli operatori
del  settore  alimentare  devono  tenere conto di tutte le pertinenti
informazioni  relativamente  all'adeguatezza  delle  zone  per quanto
riguarda  la  produzione  e  la  raccolta,  comprese  le informazioni
ottenute    attraverso   gli   autocontrolli   e   quelle   acquisite
dall'autorita' competente. Essi debbono utilizzare tali informazioni,
segnatamente quelle sulle condizioni ambientali e metereologiche, per
stabilire il trattamento appropriato cui sottoporre i lotti raccolti.


   B   requisiti   per  la  RACCOLTA  ed  il  successivo  TRATTAMENTO
(applicazione anche per pettinidi)

   Gli  operatori  del  settore  che  raccolgono  MBV o li manipolano
immediatamente   dopo   la   raccolta   devono  conformarsi  seguenti
requisiti.

   1.  Le  tecniche  di  raccolta  e  le successive manipolazioni non
devono  provocare  una  contaminazione ulteriore del prodotto o danni
eccessivi  ai  gusci  o  ai  tessuti  dei  MBV, o cambiamenti tali da
comprometterne  la  possibilita'  di  depurazione,  trasformazione  o
stabulazione. In particolare gli operatori del settore alimentare:

    a) devono  proteggere  in  modo  adeguato  i molluschi bivalvi da
compressioni, abrasioni vibrazioni;
    b) non devono esporre i MBV a temperature eccessive;
    c) non  devono  immergere  nuovamente i MBV in acqua che potrebbe
contaminarli ulteriormente;
    d) se la rifinitura avviene in bacini naturali, devono utilizzare
unicamente  le  zone che l'autorita' competente ha definito di classe
A.

   2.  I  mezzi di trasporto devono consentire un adeguato drenaggio,
devono  essere attrezzati in modo da garantire le migliori condizioni
di  sopravvivenza  e devono fornire una protezione efficace contro la
contaminazione.

   I  pettinidi raccolti al di fuori delle zone classificate, possono
essere   immessi   sul  mercato  solamente  se  raccolti  e  trattati
conformemente  al  presente  capitolo  parte  B  e  se  soddisfano  i
requisiti  sanitari  di  cui al capitolo V, secondo quanto comprovato
nel piano di autocontrollo.


   C. requisiti per la STABULAZIONE dei MBV.

   Gli   operatori   del   settore   alimentare  che  procedono  alla
stabulazione dei MBV devono conformarsi al seguenti requisiti.

   1. Gli   operatori   del  settore  alimentare  possono  utilizzare
soltanto  le  zone  riconosciute  dalla  autorita'  competente per la
stabulazione   dei   MBV.  I  confini  di  tali  zone  devono  essere
chiaramente  segnalate  con  boe,  pali  o altri materiali fissi; una
distanza  minima  deve separare le zone di stabulazione tra di loro e
queste  ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre al minimo
i rischi di estensione della contaminazione.

   2. Nelle  zone di stabulazione devono essere assicurate condizioni
ottimali  di  depurazione.  In particolare, gli operatori del settore
alimentare:

    a) devono  usare tecniche di manipolazione dei MBV destinati alla
stabulazione  che  permettano  loro  di  riprendere a nutrirsi con il
processo di filtrazione una volta immersi in acque naturali;
    b) non devono procedere alla stabulazione dei MBV ad una densita'
che ne impedisca la depurazione;
    c) devono  immergere  i  MBV  in  acqua  di  mare  nella  zona di
stabulazione  per  un adeguato periodo di tempo stabilito in funzione
della  temperatura dell'acqua periodo che non puo' essere inferiore a
due  mesi  salvo  che  l'autorita' competente decida altrimenti sulla
scorta   dell'analisi   di   rischio   dello  operatore  del  settore
alimentare;
    d) nell'ambito  della  zona di stabulazione, devono provvedere ad
una  separazione  dei  settori  in modo sufficiente ad impedire che i
diversi  lotti  si  mescolino  tra loro; si deve ricorrere al sistema
- tutto dentro tutto fuori - in modo che non sia possibile introdurre
un  nuovo  lotto  prima che sia stata estratta la totalita' di quello
precedente.

   3.  Gli operatori del settore alimentare che gestiscono le zone di
stabulazione  devono tenere a disposizione dell'autorita' competente,
ai  fini  ispettivi,  la planimetria dell'area di mare interessata in
cui  siano  evidenziati i settori di stabulazione, nonche' i registri
in  cui  annotano  regolarmente  la provenienza dei MBV, i periodi di
stabulazione,  i  settori  di  stabulazione impiegati e la successiva
stabulazione di ciascun lotto impiegato.


                            Capitolo III


   REQUISITI STRUTTURALI PER I CENTRI DI DEPURAZIONE e SPEDIZIONE.

   1. Gli impianti sulla terraferma non devono essere situati in aree
soggette  ad inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo
delle acque dalle zone circostanti.

   2.  I bacini e i serbatoi per l'acqua devono soddisfare i seguenti
requisiti:

    a) le   superfici   interne   devono   essere  lisce  resistenti,
impermeabili e facili da pulire;
    b) devono  essere  costruiti  in modo tale da consentire lo scolo
completo dell'acqua;
    c) i  punti  di alimentazione dell'acqua devono essere situati in
modo da evitare contaminazione nell'approvvigionamento idrico.

   3.  Inoltre,  nei centri di depurazione i bacini, le vasche devono
essere  adatti al volume e al tipo di prodotto da depurare secondo le
indicazioni dimensionali della Ditta Costruttrice.

   I   centri  di  spedizione  dei  pettinidi  devono  rispettare  le
disposizioni del presente capitolo III e del successivo IV.


                             Capitolo IV

   REQUISITI DI IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE E SPEDIZIONE


   A. requisiti peri centri di DEPURAZIONE

   Gli  operatori  che  depurano i MBV devono conformarsi ai seguenti
requisiti.

   1. Prima della depurazione, i MBV devono essere liberati dal fango
e dai detriti accumulati con l'acqua pulita.

   2.  Il sistema di depurazione deve consentire che i MBV riprendano
rapidamente  e  continuino a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino
la  contaminazione  residua,  non  vengano  ricontaminati  e siano in
grado,  una  volta  depurati,  di  mantenere  la propria vitalita' in
condizioni  idonee  per  il  confezionamento,  la  conservazione e il
trasporto prima di essere commercializzati.

   3.  La quantita' di MBV da depurare non deve essere superiore alla
capacita'  del  centro  di  depurazione.  I  molluschi  devono essere
depurati  ininterrottamente per il periodo necessario affinche' siano
conformi  alle  norme  sanitarie di cui al capitolo V ed ai requisiti
microbiologici adottati ai sensi del regolamento 854/04.

   4.  Qualora,  un  bacino  di depurazione contenga diversi lotti di
MBV, gli stessi devono essere della medesima specie ed il trattamento
deve  estendersi  in  funzione  del  periodo  richiesto dal lotto che
necessita della depurazione piu' lunga.

   5.  I contenitori in cui vengono collocati i MBV negli impianti di
depurazione  devono  essere  costruiti  in  modo  che l'acqua di mare
pulita  possa  passare;  lo  spessore  degli  strati dei MBV non deve
ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.

   6.  Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione MBV non devono
essere tenuti i crostacei, pesci o altri animali marini.

   7.  Ogni  confezione  di  MBV  depurati,  inviata  a  un centro di
spedizione,  deve  essere  munita  di  un'etichetta  attestante che i
molluschi sono stati depurati.

   8. Nel piano di autocontrollo dovranno essere previste analisi sul
prodotto pronto per la commercializzazione che rispettino i parametri
previsti dal successivo capitolo V e dal regolamento (CE) 2073/05. La
frequenza  dei  controlli  variera' in funzione della valutazione del
rischio.


   B. requisiti per i CENTRI DI SPEDIZIONE

   Gli  operatori  del  settore alimentare che lavorano nei centri di
spedizione devono conformarsi ai seguenti requisiti:

   1.  Le  operazioni  di  manipolazione  dei  MBV, in particolare la
rifinitura, la cernita, il confezionamento e l'imballaggio non devono
provocare contaminazioni del prodotto ne' alterarne la vitalita'.

   2.  Prima  del  confezionamento  i  gusci  dei  MBV  devono essere
accuratamente lavati con acqua pulita.

   3. I MBV, devono provenire da:

    a) una zona di produzione di classe A;
    b) una zona di stabulazione;
    c) un centro di depurazione;
    d) un altro centro di spedizione.

   4.  I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri
di  spedizione  che  si  trovano a bordo dei pescherecci. I molluschi
manipolati  in tali centri devono provenire da una zona di produzione
di classe A o da una zona di stabulazione, a fine ciclo.

   Ai fini operativi si ritiene utile inserire il successivo punto 5)
che chiarisce, nel dettaglio, alcune indicazioni di carattere pratico
e procedurale

   5.  In  un  C.S.M.  e'  consentito:  - il riconfezionamenio di MBV
provenienti da un altro CSM;
    - la  rifinitura  di  MBV  provenienti da un CDM o da una zona di
classe A;
    - la  rifinitura di MBV gia' confezionati da un altro CSM, previo
sconfezionamento e successivo riconfezionamento.

   6.  Ai  fini  della  rintracciabilita'  nel  C.S.M.  devono essere
sottoposti  a  rifinitura  lotti  omogenei  della stessa specie e ben
identificati  di  MBV provenienti direttamente da zone di raccolta di
classe  A,  per evitare che eventuali non conformita' si riflettano a
monte sui produttori primari che hanno rifornito il C.S.M.

   7. In un C.S.M. e' vietata la reimmersione di MBV confezionati.
   8.  Qualora  il  titolare  di  un  C.S.M.  sia  titolare  anche di
allevamenti  o  concessioni  a  mare  di  classe  "A"  di  MBV,  puo'
riservarne  un  settore opportunamente identificato per lo stoccaggio
temporaneo  di  MBV  idonei al consumo umano, previo sconfezionamento
prima  dell'immersione. Delle modalita' operative di questa attivita'
dovra'  essere dato dettagliato riscontro nel piano di autocontrollo,
segnatamente per gli aspetti legati alla rintracciabilita'.

   9. nel piano di autocontrollo dovranno essere previste analisi sul
prodotto pronto per la commercializzazione che rispettino i parametri
previsti  dal successivo capitolo V e dal Regolamento (CE) 2073/2005.
La frequenza dei controlli variera' in funzione della valutazione del
rischio.


                             Capitolo V

   NORME  SANITARIE  PER  1 MBV (da applicare anche per i pettinidi e
alla vendita al dettaglio).

   Oltre  a  garantire  la  conformita'  ai  requisiti microbiologici
adottati  ai  sensi  del  regolamento  (CE) 852/04, gli operatori del
settore  alimentare  devono garantire che i MBV immessi sul mercato e
destinati  al  consumo  umano  soddisfino  i  requisiti contenuti nel
presente capitolo.

   1.  Essi  devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche
del  prodotto  fresco  e  vitale,  in  particolare,  gusci  privi  di
sudiciume,  reazione  adeguata  alle percussioni e livelli normali di
liquido intervalvare.

   2.  Essi  non  devono  contenere  biotossine  marine  in quantita'
(misurate  nel  corpo intero o nelle parti consumabili separatamente)
superiori ai seguenti limiti:

    a) PSP (Paralytic Shellfish Poison) 800 gg/kg;
    b) ASP (Amnesic Shellfish Poison) 20mg/kg di acido domoico;
    c) Acido     okadaico,    dinophysitossine    e    pectenotossine
complessivamente: 160 ug di Equivalente acido okadaiko /kg;
    d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine /kg;
    e) azasparacidi: 160 ug di equivalente azaspiracido /kg.

   Le  metodiche  di  cui  al  Reg.  CE  2074/2005 sono contenute nel
Decreto Ministeriale 16.5.2002 recante "tenori massimi e metodiche di
analisi  delle  biotossine algali nei M.B.V., echinodermi, tunicati e
gasteropodi marini".


                            Capitolo VI:

   CONFEZIONAMENTO  e IMBALLAGGIO dei MBV (si applica alla vendita al
dettaglio)

   1.  Le  ostriche  devono  essere  confezionate ed imballate con la
parte concava del guscio rivolta verso il basso.

   2.  I  colli  per  la  vendita  al minuto dei MBV, devono essere e
restare  chiusi  da quando lasciano il centro di spedizione fino alla
presentazione della vendita al consumatore finale.

   3.  Qualsiasi forma di confezionamento utilizzata dovra' garantire
il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti.


                            Capitolo VII

   MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE E ETICHETTATURA.

   1. L'etichetta compreso il marchio di identificazione, deve essere
impermeabile e facilmente leggibile.

   2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di
identificazione  di  cui all'allegato II, sezione I, del Reg. 853/04,
modificato dal Regolamento 2074/2005, all. VII, punto A) applicazione
della  marchiatura  di  identificazione, e sostituito dal Regolamento
(CE)   n.   1662/2006,   allegato   1   B)  forma  e  marchiatura  di
identificazione (il marchio deve indicare il nome del Paese in cui e'
situato  lo  stabilimento esempio IT (Italia) e se lo stabilimento e'
situato  nella  Comunita'  deve  essere  di  forma  ovale e riportare
l'abbreviazione  CE, C) metodo per la marchiatura di identificazione.
L'etichetta   deve  recare  nella  fattispecie  i  seguenti  elementi
identificativi,   fatte  salve  le  indicazioni  richieste  da  norme
specifiche:

    a) specie di molluschi (denominazione comune e scientifica);
    b) data  di  imballaggio  con indicazione almeno del giorno e del
mese:

     I  MBV  che  comunque  devono  essere  vivi  e vitali al momento
dell'acquisto,  possono  essere  commercializzati  con  una  data  di
scadenza  che  puo'  essere sostituita dalla menzione "questi animali
devono essere vivi al momento dell'acquisto".

   3.  Una volta che ne abbia frazionato il contenuto il venditore al
dettaglio  deve  conservare  per  almeno  sessanta giorni l'etichetta
apposta  su ogni imballaggio di MBV, che non siano imballati in colli
per  la  vendita  al minuto(questo punto 3 si applica alla vendita al
dettaglio).

   Se  i  pettinidi  confezionati  hanno  una  protezione equivalente
all'imballatura,  i  requisiti  di cui al capitolo VII concernenti la
marchiatura di identificazione e l'etichettatura si applicano anche a
loro.


                            Capitolo VIII

       ALTRI REQUISITI (si applica alla vendita al dettaglio)

   1.   Gli   operatori  del  settore  alimentare  che  conservano  e
trasportano  i MBV devono garantire che questi ultimi siano mantenuti
ad  una  temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la
loro vitalita'.

   2.  Una  volta  imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal
centro  di  spedizione  i MBV non devono essere nuovamente immersi in
acqua o aspersi d'acqua.

    - E'  vietato  effettuare la rifinitura dei MBV negli esercizi al
dettaglio;
    - E'  vietato  effettuare la reimmersione in acqua o l'aspersione
con  acqua presso l'esercizio di vendita al dettaglio, tranne che per
la   vendita   al   dettaglio  operata  direttamente  dal  centro  di
spedizione;
    - E'  consentito  l'utilizzo  del  ghiaccio  a condizione che non
venga  posto  a  diretto  contatto  coi  MBV e a condizione che siano
mantenuti  ad  una  temperatura  che  non  pregiudichi  la  sicurezza
alimentare e la loro vitalita'.


                             Capitolo IX

   requisiti  specifici  per i PETTINIDI raccolti fuori dalle zone di
raccolta classificate.

   Gli  operatori  del  settore  alimentare  che raccolgono pettinidi
fuori  dalle  zone di produzione classificate o che trattano siffatti
pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

   1. I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono
stati  raccolti  e trattati conformemente al capitolo II parte B e se
soddisfano  le norme fissate nel capitolo V secondo quanto comprovato
da un sistema di autocontrollo.

   2.   Inoltre,   se  i  dati  risultanti  dai  controlli  ufficiali
consentono all'autorita' competente di classificare i fondali, se del
caso,  in  cooperazione  con gli operatori del settore alimentare, le
disposizioni  del capitolo II, parte A , si applicano per analogia ai
pettinidi.

   3.  I  pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo
umano  soltanto  attraverso  un  impianto  per  le aste, un centro di
spedizione  o  uno  stabilimento  di  lavorazione.  Quando trattano i
pettinidi,  gli  operatori del settore alimentare che gestiscono tali
stabilimenti  devono  informare la competente autorita' e, per quanto
concerne  i  centri  di  spedizione  devono  rispettare le pertinenti
disposizioni dei capitoli III e IV.

   4.  Gli  operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi
devono conformarsi:

    - ai  requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7,
ove applicabili.

   In   tal   caso   il  documento  di  registrazione  deve  indicare
chiaramente  l'ubicazione  della  zona  in cui i pettinidi sono stati
raccolti;

    - per  quanto  riguarda  i  pettinidi  imballati  e  i  pettinidi
confezionati   se   il   confezionamento   fornisce   una  protezione
equivalente   a   quella   dell'imballaggio,   gli  operatori  devono
conformarsi  ai requisiti del capitolo VII concernenti la marchiatura
di identificazione e l'etichettatura.

   SEMINA:  nel  rispetto  delle  norme  di polizia sanitaria e delle
disposizioni di cui al Decreto 7.8.1996 "Nuova disciplina della pesca
del novellame da allevamento", e' consentita la raccolta di novellame
di  MBV  da  destinarsi  al consumo umano in zone non classificate ma
interessate  da  banchi naturali, designate dall'autorita' competente
secondo    la   normativa   vigente   e   non-precluse   per   motivi
igienico-sanitari   al   fine   di  trasferimento  per  ripopolamento
esclusivamente  in  allevamenti  posti  in  acque classificate, nelle
quali  la raccolta deve essere sospesa per almeno due mesi. L'area di
semina  deve  essere  identificata con precisione e deve esserne data
comunicazione  all'autorita'  competente.  Resta  inteso  che  i  MBV
potranno  essere  commercializzati solo una volta raggiunta la taglia
commerciale  e  nel rispetto dei requisiti del cap. V del Regolamento
(CE) 853/2004.

   ASPETTI   RELATIVI   AI   CRITERI   DI   CLASSIFICAZIONE   PER  LA
MOLLUSCHICOLTURA

   CONTROLLI  UFFICIALI  SU  MBV  PROVENIENTI  DA  ZONE DI PRODUZIONE
(allegato II del Regolamento (CE) 854/2004) Capo II

   A. Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione.

   1.  E'  compito dell'autorita' competente fissare l'ubicazione e i
confini   delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione  che  essa
classifica.

   Ai  fini  esplicativi  e  non  esaustivi  si forniscono, pertanto,
talune   indicazioni   concernenti   i  prerequisiti  che  potrebbero
concorrere  alla  semplificazione delle procedure da adottare ai fini
della prima classificazione di siffatte zone:

    i.  identificare  l'area  e  le  specie di interesse commerciale,
ciascuna  delle  quali dovra' essere oggetto di campionamento ai fini
della  classificazione.  Qualora nell'area siano presenti piu' specie
l'autorita'   competente   potra'   effettuare   la   classificazione
campionando  una  "specie  indicatore"; tra piu' specie e' definibile
"indicatore"  quella  che,  da  dati  scientifici  oggettivi,  ha  la
maggiore probabilita' di accumulare microrganismi e pertanto in grado
di  dare  esiti  microbiologici  sfavorevoli.  Quando  i  livelli  di
contaminazione della specie che fa da indicatore sono al di sopra dei
limiti  prescritti,  il  raccolto  delle  altre  specie  e'  permesso
soltanto  se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro
livelli di contaminazione restano al di sotto dei limiti;

    ii.  effettuare  un  inventario  delle  fonti  di inquinamento di
origine   umana  o  animale  che  possono  costituire  una  fonte  di
contaminazione della zona di produzione;

    iii.  esaminare  i quantitativi di inquinanti organici emessi nei
diversi  periodi  dell'anno  in  funzione delle variazioni stagionali
della  popolazione  umana  ed  animale  nel bacino idrografico, delle
precipitazioni,  del  trattamento  delle acque di scarico, tenendo in
considerazione  i parametri chimici e fisici previsti dalla normativa
cogente in materia di acque destinate alla vita dei molluschi;

    iv.  determinare  le  caratteristiche  della  circolazione  degli
inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria
e del ciclo delle maree nella zona di produzione;

    v.  istituire un programma di campionamento dei MBV nella zona di
produzione,  basato  sull'esame  di  dati prestabiliti e, su un certo
numero di campioni, dovranno essere effettuati prelievi con frequenza
quindicinale per almeno 6 mesi; la distribuzione geografica dei punti
di  campionamento  e  la frequenza del campionamento devono garantire
risultati  delle analisi il piu' possibile rappresentativi della zona
considerata.   A   questo  proposito  dovranno  essere  identificati,
nell'ambito dell'area da classificare, un numero di punti di prelievo
tale da garantire la rappresentativita' dell'area stessa;

    vi.  i  campioni  prelevati  dalle  aree  marine  da classificare
saranno analizzati per il solo parametro Escherichia coli, mentre per
la  ricerca  di  salmonella e biotossine algali si rimanda ai singoli
piani di monitoraggio delle aree classificate. Resta inteso che i MBV
esitati  al consumo dovranno comunque rispettare i requisiti previsti
dal Reg. CE 853/04 cap. V e dal Reg. CE 2073/005;

    vii. valutare ed interpretare i risultati ottenuti. Qualora anche
solo un campione non rispetti i parametri di escherichia coli la zona
non  potra' essere classificata come "A" ma, dovra' essere analizzata
tutta   la   serie  dei  risultati  onde  attribuire  una  classe  di
appartenenza all'area oggetto di classificazione.

   In  seguito  alla  valutazione  ed  interpretazione  dei risultati
ottenuti:

   2.  l'autorita' competente classifica le zone di produzione in cui
autorizza   la   raccolta   di   molluschi   bivalvi   vivi  in  base
all'appartenenza  ad  una delle tre categorie in funzione del livello
di contaminazione fecale (E. Coli).

   3.  Zone  di  CLASSE  A le zone da cui possono essere raccolti MBV
direttamente  destinati  al  consumo  umano. I molluschi bivalvi vivi
raccolti  da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i
MBV  stabiliti  nell'Allegato  III,  sez. VII, capo V del regolamento
(CE)  N.  853/04:  I  MBV  che  provengono  da queste zone non devono
superare  i livelli di E. Coli di 230 MPN per 100g di polpa e liquido
intervalvare (Reg. 2073/2005).

   4.  Zone  di CLASSE B le zone da cui i MBV possono essere raccolti
ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo
aver  subito  un  trattamento  in  un  centro di depurazione o previa
stabulazione  in  modo  da  soddisfare i requisiti sanitari di cui al
punto  3.  I  MBV che provengono da queste zone non devono superare i
livelli  di 4600 E. Coli per 100g di polpa e liquido intervalvare. Il
metodo  di  riferimento per questa analisi e' il test del numero piu'
probabile (MPN) in cinque provette e tre diluizioni specificato nella
norma  ISO  16649-3.  Possono essere utilizzati metodi alternativi se
convalidati  rispetto  al  metodo  di  riferimento  secondo i criteri
fissati dalla norma EN/ISO16140.

   5.  L'autorita' competente puo' classificare come zone di CLASSE C
le  zone  da  cui i MBV possono essere raccolti ed essere immessi sul
mercato  ai  fini  del  consumo umano soltanto previa stabulazione di
lunga  durata  al  fine  di soddisfare i requisiti sanitari di cui al
punto  3.  I  MBV  provenienti  da  queste zone non devono superare i
livelli  di  46000 E. Coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.
Il  metodo  di  riferimento  per questa analisi e' il test del numero
piu'  probabile (MPN) in cinque provette e tre diluizioni specificato
nella norma ISO 16649-3. Possono essere utilizzati metodi alternativi
se  convalidati  rispetto  al metodo di riferimento secondo i criteri
fissati dalla norma EN/ISO16140.

   I  punti  4.  e  5.  evidenziati  sono  stati cosi' modificati dal
Regolamento  2074/2005,  allegato  VIII,  punto 2, successivamente il
Regolamento  (CE) n. 1666/2006, del 6 novembre 06, ha modificato, con
l'inserimento  dell'articolo  17 bis, il Regolamento (CE) n. 2076/05,
nel  seguente  modo:  "in  deroga  all'allegato II, capo II, parte A,
punto  4  del  Regolamento (CE) 854/2004, l'autorita' competente puo'
continuare  a classificare come zone di classe B le zone per le quali
i  limiti  di  4600  E.  Coli per 100 g non sono superati nel 90% dei
campioni".

   Qualora   tutti  i  risultati  delle  analisi  siano  conformi  ai
parametri  previsti  dal Reg. CE 2073/2005 l'area verra' classificata
come  "A", qualora anche solo un campione non rispetti i parametri di
cui  al  punto precedente la zona non potra' essere classificata come
"A".

   Per  quanto  riguarda la zona "B", la presenza di un solo campione
irregolare  rispetto  ai  12  previsti nel semestre, non incide sulla
classificazione dell'area stessa.

   Per  quanto riguarda l'area "C" qualora anche solo un campione non
rispetti  i  parametri  di cui al punto precedente la zona non potra'
essere classificata.

   Modalita'   di   campionamento   ed   esecuzione  delle  prove  di
laboratorio:   - Almeno  n.  10  soggetti  per  campione  in grado di
assicurare  al  laboratorio  da  75  a  100  g  tra  polpa  e liquido
intervalvare eccetto le telline: 25g);
    - Trasporto  in contenitori isotermici: 10 °C se superiore alle 4
ore;
    - Tempo  tra  campionamento ed inizio analisi: max 24 ore (48 ore
in deroga per le lunghe distanze);
    - Evitare  contaminazioni:  risciacquare il campione con acqua di
mare pulita;
    - Training  per  il  personale  che effettua il campione, secondo
art. 6 Reg. 882/2004 (personale che esegue prelievi ufficiali);
    - Per  quanto  concerne  la  preparazione  del campione la ISO di
riferimento consigliata e' 6887-3:2003 parte 3 Specific rules for the
preparation of fish and fishery product;
    - Il  metodo di riferimento per la ricerca di Escherichia coli e'
il  test  del  numero  piu'  probabile (MPN) in cinque provette e tre
diluizioni come specificato nella norma ISO 16649-3:2005;
    - Il  metodo  di  riferimento  per  la  ricerca  di Salmonella e'
specificato nella norma ISO 6579:2002 Tecnical Corrigendum I:2004;

   con  frequenza almeno triennale l'autorita' competente, sulla base
dei  dati  ottenuti dal monitoraggio, effettuera' una conferma o meno
della  classe  di  appartenenza  dell'area  classificata,  in caso di
cambiamento  della classe procedera' a riclassificare l'area mediante
pubblicazione su bollettino regionale.


   B.  Monitoraggio  delle  zone  di  Stabulazione  e  di  Produzione
classificate.

   In caso di "FERMO" obbligatorio e/o volontario, la classificazione
di  banchi  naturali  o di allevamenti a mare, in cui la frequenza di
campionamento  viene  interrotta,  non  viene  modificata. Le zone di
stabulazione   e  di  produzione  vengono  monitorate  periodicamente
dall'Autorita'   con  frequenza  almeno  bimestrale  su  un  campione
rappresentativo  di  MBV,  ferme  restando  eventuali  integrazioni o
modifiche   da  adottarsi  in  seguito  ad  indicazioni  scientifiche
comunitarie, per verificare:
    a) che   non   siano   commesse   infrazioni   sull'origine,   la
provenienza, la destinazione dei MBV;
    b) la  qualita' microbiologica dei MBV relativamente alla zona di
produzione e stabulazione;
    c) la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di
stabulazione e di biotossine nei MBV;
    d) la presenza di contaminanti chimici nei MBV.

   2. Per attuare il punto I lettere b) c) d), vengono definiti piani
di  campionamento  che  prevedono  lo  svolgimento  dei  controlli ad
intervalli  regolari,  o caso per caso, se i periodi di raccolta sono
irregolari.  La distribuzione geografica dei punti di campionamento e
la  frequenza  del  campionamento  permetteranno  di garantire che le
analisi   siano   il   piu'   possibile  rappresentative  della  zona
considerata.

   3.  I  piani  di  campionamento  per  il  controllo della qualita'
microbiologica dei MBV dovranno in particolare tenere conto;
    - delle probabili variazioni della contaminazione fecale;
    - dei parametri di cui al precedente punto 6;

   4.  I  piani di campionamento per rilevare la presenza di plancton
tossico  nelle acque di produzione e stabulazione e di biotossine nei
MBV  terranno conto il piu' possibile delle variazioni della presenza
di   plancton   contenente   biotossine   marine.   Il  campionamento
comprendera' quanto segue:

    a)  un  campionamento  periodico  volto  ad individuare eventuali
cambiamenti  nella  composizione  del  plancton  contenente tossine e
nella relativa distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti
facciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi,
si procede a un campionamento intensivo.
    b)  Prove  periodiche  di tossicita' sui molluschi piu' sensibili
alla contaminazione provenienti dalla zona in questione.

   5.  Saranno  prelevati campioni ai fini dell'analisi delle tossine
nei  molluschi  che  devono  avere,  come  regola  generale,  cadenza
settimanale  nei  periodi  in  cui  e'  consentita  la  raccolta.  La
frequenza sara' ridotta in determinate zone e per determinati tipi di
molluschi  se  la  valutazione  dei  rischi relativa alla presenza di
tossine   o   fitoplancton  suggerisce  un  rischio  molto  basso  di
tossicita'.  Essa  viene  aumentata  se  la valutazione indica che il
prelievo di campioni settimanale e' insufficiente. La valutazione dei
rischi  sara'  periodicamente rivista, al fine di valutare il rischio
di tossicita' connesso coi MBV provenienti dalle zone in questione.

   6.  Se  sono  noti  i  tassi  di accumulazione delle tossine di un
gruppo  di  specie che vivono nella stessa zona, una delle specie con
il  tasso  piu'  elevato  sara'  utilizzata  come indicatore rendendo
possibile  lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli
di  tossine  della  specie  che  fa da indicatore sono sotto i limiti
prescritti.  Quando  i  livelli  di  tossine  della  specie che fa da
indicatore  sono al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle
altre  specie  e'  permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre
specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei
limiti.

   7.  Per  quanto  riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni
saranno  rappresentativi  della  colonna  d'acqua  in  modo  tale  da
acquisire  informazioni  sulla  presenza  di  specie tossiche e sulle
tendenze  in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora si
rilevassero cambiamenti delle popolazioni tossiche tali da portare ad
un  accumulo  di  tossine, e' previsto l' aumento della frequenza del
campionamento  dei  molluschi oppure potra' essere decisa la chiusura
precauzionale   delle   zone  interessate  fino  all'ottenimento  dei
risultati dell'analisi delle tossine.

   8.  I  piani  di campionamento per il controllo della presenza dei
contaminanti   chimici   potranno   consentire  inoltre  di  rilevare
qualsiasi superamento dei livelli stabiliti nel Regolamento 655/04.


   C. decisioni successive al monitoraggio

   1.  Se  i  risultati  del  campionamento  indicano che i requisiti
sanitari  per  i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi
un   altro  rischio  per  la  salute  umana,  l'autorita'  competente
adottera'  i  provvedimenti  di  chiusura  della  zona  di produzione
interessata impedendo la raccolta di MBV.

   Tuttavia, l'autorita' competente potra' riclassificare una zona di
produzione come zona delle classi B o C se essa soddisfa i pertinenti
criteri  stabiliti  nella  parte A e non presenta altri rischi per la
salute umana.

   2.  L'autorita'  competente potra' riaprire una zona di produzione
chiusa  solo dopo che i requisiti sanitari per i molluschi, risultino
nuovamente  conformi  alla  normativa  comunitaria  con modalita' che
saranno successivamente definite.

   Se  per  via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di
tossine  nei  molluschi,  l'autorita'  competente  chiude una zona di
produzione,  saranno necessari almeno due risultati consecutivi al di
sotto  dei  valori  limite  prescritti,  separati da un intervallo di
almeno   48   ore   affinche'   la   zona   possa   essere  riaperta.
Nell'assunzione della decisione, l'autorita' competente potra' tenere
conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fito plancton.

   Qualora  vi  siano  dati  attendibili relativi alla dinamica della
tossicita' di una data zona, e purche' siano disponibili dati recenti
indicanti   una   tendenza   decrescente   della  tossicita'  stessa,
l'autorita' competente ha facolta' di decidere di riaprire la zona in
presenza  di risultati al di sotto dei valori limite contenuti con un
solo campionamento.


   D. Altri requisiti di monitoraggio

   1.  L'autorita'  competente  sorvegliera'  le  zone  di produzione
classificate, in cui ha vietato o sottoposto a particolare condizioni
la   raccolta   di   molluschi   bivalvi,   in  modo  da  evitare  la
commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.

   2.  Oltre il monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione,
l'istituzione  del  sistema  di  controllo  attraverso  le analisi di
laboratorio  accertera'  il  rispetto,  da  parte degli operatori del
settore alimentare , dei requisiti per il prodotto finito in tutte le
fasi  della  produzione,  trasformazione  e della distribuzione. Tale
sistema  di  controllo  e'  volto  in  particolare a verificare che i
livelli  delle  biotossine  marine  e dei contaminanti non superino i
limiti  di  sicurezza  e che la qualita' microbiologica dei molluschi
non costituisca un rischio per la salute umana.


   E. Registrazione e scambio di informazioni

   L'autorita' competente :

    a) redige  e tiene aggiornato l'elenco delle zone di produzione e
di  stabulazione  riconosciute  dalle  quali  i  MBV  possono  essere
prelevati  conformemente  alle disposizioni dell'allegato II del Reg.
854/04,   precisandone   l'ubicazione,  i  confini  e  la  classe  di
appartenenza.  L'elenco deve essere comunicato alle parti interessate
come   i  produttori,  raccoglitori  e  responsabili  dei  centri  di
depurazione e dei centri di spedizione;
    b) informa senza indugio le parti interessate quali i produttori,
i  raccoglitori  e  i  responsabili  dei  centri  di depurazione e di
spedizione,  di  qualsiasi  variazione  relativa  all'ubicazione,  ai
confini  e  alla  classe  di  una  zona  di produzione, nonche' della
chiusura temporanea o definitiva, della medesima;
    c)  interverra'  tempestivamente  qualora  i  controlli di cui al
presente  allegato  indichino  che una zona di produzione deve essere
chiusa o riclassificata o puo' essere riaperta.


   CONTROLLI  UFFICIALI  SULLE  PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI DELLE
ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE.

   I  controlli ufficiali sulle pectinidae raccolti al di fuori delle
zone   di   produzione  classificate  sono  effettuati  alla  vendita
all'asta,   nei   centri   di  spedizione  e  negli  stabilimenti  di
lavorazione.
   Tali  controlli  ufficiali  verificano  il  rispetto dei requisiti
sanitari  per  i  MBV stabiliti nell'allegato III sez. VII capitolo V
del   regolamento   (CE)  853/04  e  degli  altri  requisiti  di  cui
all'allegato  III,  sez.  VII,  capitolo IX di tale regolamento sopra
evidenziato.


   F. controlli dell'operatore del settore alimentare

   Per  decidere  in  merito  alla  classificazione,  alla chiusura o
apertura  o  delle  zone  di  produzione, l'autorita' competente puo'
tenere  conto  dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori
del  settore  alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano.
In  tal  caso,  l'autorita'  competente designa il laboratorio in cui
effettuare  l'analisi e, ove necessario, il campionamento. Le analisi
saranno  eseguite  in  conformita'  di  un  protocollo concordato fra
l'autorita'  competente  e  gli  operatori  del  settore alimentare o
l'organizzazione interessati.


   COMMENTO

   Le  condizioni  dell'ambiente  marino  compresa  la dinamica delle
masse  d'acqua  e gli eventi metereologici, influenzano profondamente
la  qualita'  e  l'igiene  dei  prodotti  della pesca con particolare
riferimento   ai   molluschi   bivalvi  vivi.  E'  quindi  necessario
considerare   tali   parametri   quando   si   deve   procedere  alla
classificazione  delle aree di produzione o ad una loro revisione nei
termini  di  declassamento  o  di riammissione di aree alla categoria
superiore.

   Sarebbe  opportuno tenere presente, che se i molluschi che vengono
prelevati  in  una determinata area, dovessero manifestare durante il
monitoraggio semestrale/annuale, una condizione peggiorativa rispetto
a  quella  che ha determinato un tipo di classificazione, si dovrebbe
procedere, se del caso, ad un declassamento(da A a B o C) provvisorio
di  reversibilita',  al  fine  di  verificare le eventuali condizioni
ambientali  che  hanno  inciso  sui  risultati e a una loro opportuna
valutazione.   Viceversa   le   condizioni   che   portano   ad   una
riclassificazione dell'area ad una categoria superiore, devono essere
valutate  nel  tempo  e  approfonditamente.  Le regioni e le Province
Autonome  che  predispongono  il  monitoraggio preventivo (6-12 mesi)
delle  zone,  esamineranno  gli aspetti richiamati e le situazioni di
contesto,  prima  ancora di classificarle, anche al fine di garantire
che  eventuali  criticita' non concorrano ad un giudizio di idoneita'
dell'area,  che  andra'  valutata,  controllata e documentata ai fini
conoscitivi  per acquisire informazioni ed esperienze sulle quali poi
basare le attivita' di controllo. In alcuni casi, esperti del settore
consigliano,  a  fronte di eventi metereologici particolarmente forti
ed  eccezionali  la chiusura temporanea delle aree di raccolta ed una
loro  riapertura  soltanto  dopo  le  analisi di legge. L'esigenza di
studi  adeguati  in  tal  senso,  espressi nei regolamenti comunitari
nell'ambito  della  meteorologia potrebbero essere meglio realizzati,
anche   ai  fini  operativi,  per  permettere,  nel  futuro,  sistemi
territoriali  di  comunicazione  tra  gli  operatori e/o produttori e
consentire  loro  di  agire  con piu' consapevolezza circa il momento
della  raccolta  del  prodotto.  Si  ritiene  tuttavia  opportuno far
presente che per individuare il momento della raccolta dei MBV alcune
comunita'  scientifiche  ricorrono  a  saggi  microbiologici eseguiti
direttamente   sui   molluschi   bivalvi   filtratori  che  rimangono
insostituibili  biomarker  ambientali  oltre che alimento. Si ritiene
necessario  infine,  chiarire,  ai sensi del capitolo IV, relativo ai
requisiti  di igiene per i centri di depurazione e spedizione, che se
in  un'area gia' classificata da un punto di vista microbiologico per
una  specie  ne  viene  introdotta  un'altra,  avente caratteristiche
biologiche  affini,  sara'  necessaria  una  EVIDENZA SCIENTIFICA che
comprovi  tale  affinita'  per  il mantenimento della classificazione
effettuata.

   Nella  prospettiva esaminata e' importante che vengano predisposti
dei piani di azione operativi tesi a:

    1) garantire la corretta provenienza e destinazione dei MBV;
    2) assicurare  i  requisiti  microbiologici dei MBV relativamente
alle zone di raccolta;
    3) verificare l'eventuale plancton tossico nelle acque delle zone
interessate e le biotossine nei molluschi;
    4) eventuali altri contaminanti chimici.

   In  particolare  tornera'  utile,  ai  fini  pratici, garantire il
funzionamento e la pianificazione delle seguenti attivita':
    1.   descrizione   dell'area   di  allevamento  (carte  nautiche,
descrizione  della zona, storia della classificazione dell'area nella
quale  dovranno  comparire  le  informazioni  delle  revisioni  della
classificazione con annesse mappe);
    2.  documentazione concernente le sorgenti di inquinamento (mappe
e  localizzazioni)  e  la  identificazione e valutazione dei punti di
inquinamento(apporti ecc.);
    3.   caratteristiche   idrografiche   e   metereologiche  (maree,
precipitazioni, venti, foci di fiumi);
    4.  studi  sulla qualita' delle zone di produzione e stabulazione
(stazioni di campionamento, piano di campionamento, rapporti di prova
delle analisi);
    5. interpretazione dei dati per la classificazione delle aree.

   Si  ritiene, utile sin da ora,chiarire, che l'autorita' competente
dovra'  garantire  l'elaborazione  di  una  mappa anagrafica relativa
all'identificazione  dei  punti  di  sbarco  autorizzati dei MBV (es:
lagune). Tale iniziativa garantira' l'adozione di procedure operative
standard  (POS)  che  consentiranno  una  impostazione operativa piu'
completa  per  l'organizzazione  del  controllo ufficiale su tutto il
territorio nazionale.


   METODI DI ANALISI E CRITERI MICROBIOLOGICI

   Il  regolamento  (CE) 2073/05, sui criteri microbiologici consente
agli  operatori di scegliere autonomamente la frequenza delle analisi
per  individuare  e  prevenire  la  presenza  dei microrganismi negli
alimenti, salvo diversa prescrizione di cui l'articolo 4, allegato 1,
per  le  frequenze  specifiche  indicate  da  prescegliere al fine di
armonizzare a livello comunitario, la frequenza dei campionamenti. La
frequenza viene adattata anche al piano di autocontrollo dell'impresa
ossia  alla  sua  natura e alle sue dimensioni. L'articolo 5 relativo
alle  norme  specifiche  per le analisi e il campionamento, prescrive
che  i  metodi  di  analisi,  i  piani  ed  i metodi di campionamento
riportati   nell'allegato   I,  sono  quelli  di  riferimento.  Nella
regolamentazione  e'  fatta espressa indicazione di associare ad ogni
criterio  microbiologico il metodo specifico di riferimento, anche se
viene  lasciata  la  possibilita'  di  usare  metodi  alternativi  ed
equivalenti purche' in linea con quanto indicato nell'articolo stesso
e nel regolamento in generale.

   Per  quanto  riguarda  il  settore  dei  molluschi, il regolamento
indicato all'allegato 1, punto 1.17, prevede in caso di SALMONELLA di
seguire  la  seguente  impostazione- guida: un prelievo di 5 (n) (n.=
unita'  campionarie che costituiscono il campione); i limiti indicati
sono  assenza  in  25  g; il metodo di riferimento e' EN/ISO 6579; la
fase  a  cui  si  applica  il  criterio  e' "sui prodotti immessi sul
mercato durante il loro periodo di conservabilita'".

   L'allegato  1,  punto  1.24,  prescrive  in  caso  di E. COLI (qui
utilizzato come indicatore di contaminazione fecale), un prelievo 1 n
(n  = unita' campionarie che costituiscono il campione) che in questo
caso  rappresenta  il campione aggregato costituito da 10 animali; il
limite  di  accettabilita'  e'  =  di 230 MPN/100G di carne e liquidi
intravalvare;  il  metodo di riferimento e' ISO TS 16649-3 per quanto
concerne la preparazione del campione la ISO di riferimento e' 6887-3
del  2004;  la  fase  a  cui  si applica il criterio e' "sui prodotti
immessi  sul  mercato  durante il loro periodo di conservabilita'". I
limiti  indicati  nell'allegato  1,  si  riferiscono  a  ogni  unita'
campionaria  sottoposta  a  prova,  esclusi  i MBV,gli echinodermi, i
tunicati e i gasteropodi vivi in relazione alla prova di E. coli, per
i quali il limite si riferisce a un campione aggregato.

   L'interpretazione  dei  risultati delle prove relative all'E. Coli
nei MBV e':

    - soddisfacente,   se  tutti  i  valori  osservati  sono  pari  o
inferiori al valore limite;
    - insoddisfacente  se  uno  dei  valori  e'  superiore  al valore
limite.

   L'interpretazione   dei   risultati   delle  prove  relative  alla
salmonella in varie categorie di alimenti:

    - soddisfacente,  se  tutti i valori osservati indicano l'assenza
del batterio;
    - insoddisfacente,  se  si rileva la presenza del batterio in una
delle unita' campionarie.

   Non   sono   stati   fissati   criteri  specifici  per  il  Vibrio
parahaemolyticus  e  il Vibrio vulnificus anche se viene raccomandata
l'istituzione di codici di condotta per le buone prassi igieniche.

   Per  quanto riguarda i virus Norwalk-simili si e' concluso che gli
indicatori fecali convenzionali non sono affidabili per dimostrare la
presenza  o  l'assenza  di tali virus e che non e' una pratica sicura
basarsi   sulla  rimozione  degli  indicatori  batterici  fecali  per
determinare i tempi di depurazione dei frutti di mare. Il Comitato ha
raccomandato  l'utilizzo  di  E. Coli quando si utilizzano indicatori
batterici  per  rilevare  la  contaminazione  fecale  nelle  zone  di
raccolta dei frutti di mare.

   Il  Regolamento 2074/2005 , prescrive all'articolo 3, allegato III
(di seguito integralmente riportato) i metodi di analisi riconosciuti
per le biotossine marine di cui ai regolamenti (CE) 853 e 854/2004.

   Occorre  a  tale  proposito far osservare che e' stato adottato il
metodo  ISO  16649-3,  come  metodo,  di riferimento riconosciuto per
l'analisi  di  E.  COLI nei MBV. Tale metodo e' gia' in uso per i MBV
provenienti  da  zone  di  produzione  di  classe A, conformemente al
regolamento  2073/05 sui criteri microbiologici. Di conseguenza, tale
norma  ISO,  dovra'  essere utilizzata anche per l'analisi di E. coli
nei MBV provenienti da zone B e C.


                 Regolamento 2074/2005 allegato III

   METODI DI ANALISI RICONOSCIUTI PER LA RILEVAZIONE DELLE BIOTOSSINE
MARINE

   Il  presente  allegato indica i metodi di analisi riconosciuti per
la rilevazione delle biotossine marine.

   Le  autorita'  competenti e, se del caso gli operatori del settore
alimentare,  utilizzano  i  metodi  sottoindicati  per controllare il
rispetto  dei  limiti  di cui all'allegato III, sez, VII, capitolo V,
punto  2  del regolamento (CE) 853/04 e corrispondente al capitolo V,
punto 2, del presente documento.

   A   norma  dell'articolo  7,  paragrafi  2  e  3  della  direttiva
86/609/CEE,  del  Consiglio,  quando sono utilizzati metodi biologici
occorre  tenere  conto  di  elementi di sostituzione, miglioramento e
riduzione.


   METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE PSP

   L'allegato  III,  capitolo  I  del  regolamento  (CE)  2074/05  e'
sostituito  dal  capitolo  1,  allegato  III,  del  Regolamento  (CE)
1664/06, del 6 novembre 2006 nel seguente modo.

   1.  Il tenore delle tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle
parti   commestibili  dei  molluschi  (corpo  intero  od  ogni  parte
commestibile  separatamente)  deve  essere  determinato con il metodo
dell'analisi   biologica   o   con  altro  metodo  internazionalmente
riconosciuto.  Il  cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata
nell'AOAC  Official  Method  2005.06  (Paralytic  Shellfish Poisoning
Toxins  in  Shellfish) puo' essere utilizzato come metodo alternativo
per l'individuazione di tali tossine.
   2.   In   caso  di  contestazione  dei  risultati,  il  metodo  di
riferimento e' il metodo biologico.
   3.  I  punti  1  e  2  saranno rivisti alla luce della conclusione
positiva  dall'armonizzazione  delle fasi di attuazione del metodo di
Lawrence  da  parte del laboratorio comunitario di riferimento per le
biotossine marine.


   METODO PER LA DETERMINAZIONE PER LE TOSSINE ASP

   Il  tenore  totale di tossine ASP (amnesic shellfish poison) delle
parti   commestibili  dei  molluschi  (corpo  intero  od  ogni  parte
commestibile  separatamente)  deve  essere  determinato con il metodo
della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) o altro metodo
riconosciuto.

   In  caso  di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento
e' il HPLC.


   METODI DI DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE LIPOFILE

   A. METODI BIOLOGICI

   1.  Una  serie  di procedure di biotest sui topi, che differiscono
nella  parte  test  (epatopancreas  o  corpo  intero)  e nei solventi
utilizzati  per  le  fasi  di estrazione e purificazione, puo' essere
utilizzata   per  la  determinazione  delle  tossine  marine  di  cui
all'allegato III, sez. VII, capitolo V, punto 2, lettere c), d) ed e)
del  regolamento  (CE) 853/04 e del cap. V, punto 2, lettere c, d, e,
del  presente  documento. Sensibilita' e selettivita' dipendono dalla
scelta   dei   solventi  utilizzati  per  le  fasi  di  estrazione  e
purificazione e di cio' occorre tenere conto in sede di decisione del
metodo da utilizzare al fine di coprire l'intera gamma di tossine.

   2.  Un unico biotest sui topi, che comporta estrazione di acetone,
puo'    essere    utilizzato    per   individuare   acido   okadaico,
dinofisitossine,  pectenotossine e yessotossine. Il test puo' essere,
se    necessario,    completato    mediante   fasi   di   separazione
liquido/liquido con acetato d'etile/acqua o diclorometano / acqua per
eliminare potenziali interferenze. L'individuazione di azaspiracidi a
livello  regolamentare mediante tale procedura richiede l'impiego del
corpo intero nella porzione test.

   3. Per ogni test occorre utilizzare tre topi. La morte di due topi
su  tre  entro  24  h.  dall'inoculazione  in  ciascuno di essi di un
estratto  equivalente  a 5 g di epatopancreas o 25 g del corpo intero
deve essere considerato un risultato positivo della presenza di una o
piu'  delle  tossine di cui all'allegato III, sez. VII, cap. V, punto
2,  lettere c) d) e), del regolamento (ce) 853/04 a livelli superiori
a quelli fissati.

   4.  Un  biotest  sui  topi  con  estrazione  di  acetone  mediante
separazione  liquidi/liquido con etere etilico puo' essere utilizzato
per  individuare  acido  okadaico,  dinofisitossine, pectenotossine e
azaspiracidi,  ma  non per individuare yessotossine in quanto perdite
di  tali  tossine  possono verificarsi nella fase di separazione. Per
ogni  test  occorre  utilizzare tre topi. La morte di due topi su tre
entro  24h  dalla  inoculazione  in  ciascuno  di essi di un estratto
equivalente  a  5  g  di  epatopancreas  o 25 g del corpo intero deve
essere  considerato  un  risultato  positivo  della presenza di acido
okadaico,  dinofisitossine,  pectenotossine  e azaspiracidi a livelli
superiori  a  quelli fissati nell'allegato III, sez. VII, capitolo V,
punto 2, lettere c) e e), del regolamento (CE) 853/04.

   5.  Un  biotest  sui  ratti puo' essere utilizzato per individuare
acido okadaico, dinofisitossine e azaspiracidi: Per ogni test occorre
utilizzare  tre  ratti.  Un  areazione  diarreogena  dei tre ratti e'
considerata  risultato  positivo  della  presenza  di acido okadaico,
dinofisitossine,  e azaspiracidi a livelli superiori a quelli fissati
nell'allegato  III, sez. VII, cap. V, punto 2 lettere c) e d)del Reg.
853/04.


   B. METODI ALTERNATIVI DI DETERMINAZIONE

   1.  Una  serie  di  metodi  quali la cromatografia liquida ad alto
rendimento  (HPLC) con determinazione fluorimetrica, la cromatografia
liquida  (LC),  la  spettrometria  di  massa  (MS) immunosaggi e test
funzionali   quali   il  test  di  inibizione  della  fosfatasi  sono
utilizzati come metodi alternativi o complementari ai metodi di prova
biologica a condizione che, da soli o in combinazione, siano in grado
di  determinare  almeno  gli  analoghi  sottoindicati, non siano meno
efficaci  dei  metodi  biologici e la loro applicazione garantisca un
grado equivalente di protezione della salute pubblica:

    - acido okadaico e dinofisitossine: puo' risultare necessaria una
fase idrolitica per individuare la presenza di: DTX3;
    - pectenotossine: PTX1 e PTX2;
    - yessotossine: YTX, 45 OH YTX, Homo YTX, 45 OH Homo YTX;
    - azaspiracidi: AZA1, AZA2 e AZA3.

   2. Se vengono scoperti nuovi analoghi che rivestono importanza per
la sanita' pubblica, occorre includerli nell'analisi. Dovranno essere
disponibili degli standard prima che sia possibile l'analisi chimica.
La  tossicita'  complessiva  e'  calcolata  valendosi  di  fattori di
conversione  basati  sui  dati di tossicita' disponibili per ciascuna
tossina.

   3.  Le  caratteristiche di rendimento di tali metodi devono essere
definite   e  convalidate  da  un  protocollo  concordato  a  livello
internazionale.

   4.  I  metodi  biologici  sono sostituiti da metodi alternativi di
determinazione   non   appena  i  materiali  di  riferimento  per  la
determinazione  delle tossine di cui all'allegato III, sez. VII, cap.
V,  del  Reg.  (CE)  853/04 saranno prontamente disponibili, i metodi
saranno convalidati e tale capitolo sara' modificato di conseguenza.



           ----> vedere Allegato a pag. 53 del S.O. <----