(all. 1 - art. 1)
             Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
                           Reggio Calabria

                               Statuto

                              Titolo I
                           Norme generali

                             Articolo 1
               Denominazione, natura giuridica e sede
   1.  L'Universita'  per  Stranieri  "Dante  Alighieri", con sede in
Reggio  Calabria,  di  seguito denominata "Universita'", promossa dal
Consorzio per l'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria, e' istituita, ai sensi delle norme vigenti in materia, come
universita'   non   statale   legalmente  riconosciuta,  istituto  di
istruzione   universitaria  con  ordinamento  speciale,  a  decorrere
dall'anno accademico 2007-2008.
   2.  L'Universita'  e'  autonoma  ai  sensi  dell'articolo 33 della
Costituzione,  ha  personalita' giuridica ed espleta la sua autonomia
didattica,  scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare
secondo  il  presente  Statuto  e  nel  rispetto  delle  leggi  e dei
regolamenti sull'ordinamento universitario.

                             Articolo 2
                              Finalita'
   1.  L'Universita'  ha  lo  scopo  di  diffondere  con  le  proprie
attivita'  di  insegnamento  e di ricerca la conoscenza della lingua,
della  letteratura,  dell'arte,  della  cultura  e  delle istituzioni
politiche,  sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le
loro forme di espressione.
   2.  In  modo  particolare, l'Universita', cooperando precipuamente
con  i  comitati italiani ed esteri della Societa' "Dante Alighieri",
ha il fine di:
   a)  promuovere  ed agevolare scambi e confronti interculturali con
le civilta' che nel mondo traggono origine ed alimento dal bacino del
Mediterraneo,  rivolgendo una peculiare attenzione alle problematiche
suscitate  dagli insediamenti sul territorio italiano degli immigrati
provenienti in ispecie dai Balcani, dall'Oriente e dall'Africa;
   b)   tenere   vive,   con  specifiche  iniziative,  le  tradizioni
linguistiche  e  la  memoria  storica  del  Paese d'origine presso le
comunita' e le varie generazioni degli Italiani emigrati all'estero;
   c)   tutelare  e  valorizzare  le  istanze  socio-culturali  delle
minoranze  linguistiche albanesi, grecaniche e occitane insediate sul
territorio  calabrese, anche mediante la loro riscoperta e diffusione
presso gli oriundi, altrove trasferiti, che ad esse appartengono;
   d)    favorire,   con   opportune   collaborazioni   nazionali   e
internazionali,  la costituzione di poli formativi e scientifici, nel
quadro  di  una  sempre maggiore integrazione dell'Europa con i Paesi
delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo.

                             Articolo 3
                 Risorse patrimoniali e finanziarie
   1.  L'Universita'  e'  sostenuta  dalla  Regione  Calabria con una
propria   Legge  (Legge  regionale  n.  32  dell'1  dicembre  1988  e
successive  modifiche)  dall'Ente  promotore,  dalla  Provincia,  dal
Comune  e  dalla  Camera  di  Commercio  di  Reggio  di Calabria, che
forniscono  la  dotazione  patrimoniale e assicurano il funzionamento
ordinario dell'Universita'.
   2.  Al  mantenimento  ed  allo  sviluppo  dell'Universita' possono
concorrere  altri  Enti  o Societa' e privati cittadini interessati a
perseguirne  le  finalita'  affiancando i soggetti di cui al comma 1,
nonche'  i contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 243 del
1991  e,  ove  ne  ricorrano i presupposti, le risorse disposte per i
piani di sviluppo del sistema universitario nazionale o erogate dalle
linee   di  finanziamento  nazionali,  comunitarie  e  internazionali
utilizzabili per i programmi e i progetti dell'Universita'.
   3.  Al  funzionamento  dell'Universita'  sono  altresi'  destinati
contributi, tasse e diritti versati dagli studenti iscritti ai Corsi,
nella misura che verra' stabilita ai sensi dell'art. 14.3.

                              Titolo II
                       Struttura organizzativa

                             Articolo 4
                               Organi
   1. Sono organi dell'Universita':
   a) il Rettore
   b) il Consiglio d'Amministrazione
   c) il Comitato Esecutivo
   d) il Consiglio di Facolta' e il Collegio dei Docenti
   e) il Senato degli Studenti
   f) il Collegio dei Revisori dei conti
   g) il Nucleo di Valutazione
   h) il Comitato dei Garanti

                             Articolo 5
                               Rettore
   1.  Il  Rettore  e'  il  rappresentante  dell'Universita'  ad ogni
effetto  di  legge;  coordina  l'attivita'  di  indirizzo degli altri
organi  dell'Universita'  ed  e'  responsabile  della conformita' dei
risultati  della  gestione  amministrativa  alle  direttive  generali
impartite dal Consiglio d'Amministrazione.
   2. In particolare, e' compito del Rettore:
   a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare
l'osservanza dei deliberati del predetto organo;
   b)    predisporre,    con    la   collaborazione   del   Direttore
Amministrativo,   il   bilancio   di   previsione  sulla  base  delle
indicazioni  programmatiche del Consiglio di Facolta' e del Consiglio
d'Amministrazione, nonche' il conto consuntivo;
   c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei Docenti;
   d)   emanare,   con   proprio   decreto,   gli   atti  espressione
dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Universita', nonche' i
provvedimenti  amministrativi  a  lui  riservati  a  norma  di legge,
statuto e regolamento;
   e)  esercitare  il potere disciplinare nei confronti del personale
dell'Universita',  entro i limiti di legge e secondo le previsioni di
cui al presente Statuto fatte salve, in modo specifico, le competenze
del Direttore Amministrativo per il personale tecnico-amministrativo;
   f)  adottare,  in  casi  di straordinaria e motivata necessita' ed
urgenza,  e  nei limiti previsti dal Regolamento generale d'Ateneo, i
provvedimenti  di  competenza  del Comitato Esecutivo o del Consiglio
d'Amministrazione,  da  sottoporre  a  ratifica  nella prima adunanza
degli organi citati;
   g) stipulare convenzioni e contratti concernenti la didattica e la
ricerca,  previa  delibera  del  Consiglio  d'Amministrazione e/o del
Comitato  Esecutivo  e  Consiglio  di Facolta', secondo le rispettive
competenze;
   h)  presentare  annualmente  al  Consiglio  d'Amministrazione  una
relazione sullo stato dell'Universita';
   i)  assegnare  borse  di  studio, premi e contributi agli studenti
meritevoli,  in  base ai criteri proposti dal Senato degli studenti e
deliberati   dal   Consiglio   d'Amministrazione   e/o  dal  Comitato
Esecutivo;
   j)  nominare  un Pro-Rettore Vicario e uno o piu' Pro-Rettori, con
compiti specifici, scegliendoli tra i professori di ruolo di prima o,
in  mancanza,  di seconda fascia dell'Universita', che abbiano optato
per il regime di impegno a tempo pieno;
   k)  esercitare  tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal
presente Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo articolo 20.
   3.   Puo'   essere   eletto   Rettore   un   professore  ordinario
dell'Universita'  che  abbia  optato per il regime di impegno a tempo
pieno.
   4.   Il   Rettore   dura   in  carica  4  anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
   5.  Il  Rettore e' eletto dal Consiglio di Amministrazione, con la
maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede
al  ballottaggio  fra  i due candidati che hanno riportato il maggior
numero  di  suffragi.  In caso di ulteriore parita' risulta eletto il
candidato piu' anziano nel ruolo.
   6.  Il  Rettore ha diritto ad una indennita' di funzione stabilita
dal Consiglio d'Amministrazione.

                             Articolo 6
                     Consiglio d'Amministrazione
   1.  Il Consiglio d'Amministrazione e' l'organo di programmazione e
di    indirizzo   dell'Universita'.   Il   perseguimento   dei   fini
istituzionali  e l'azione di governo vengono esercitati mediante atti
deliberativi.
   2. Il Consiglio d'Amministrazione e' composto dai seguenti membri:
   - il Rettore dell'Universita', che lo convoca e lo presiede;
   -  sedici  membri  designati dall'Ente promotore, di cui uno nella
persona  del proprio Presidente e, per un numero complessivamente non
superiore  a  quattro,  nelle  persone dei rappresentanti degli Enti,
delle  Societa' e dei soggetti privati che, a norma dell'articolo 3.2
del presente Statuto, si impegnino a contribuire, per tutta la durata
in   carica   del   Consiglio,   al   Bilancio  dell'Universita'  con
l'erogazione  di  fondi  non  finalizzati  il cui ammontare minimo e'
determinato ogni quattro anni dallo stesso Consiglio;
   -  due Docenti, di cui, rispettivamente, uno in rappresentanza dei
Professori  universitari  di  prima fascia, nella persona del Preside
della  Facolta' costituita a norma del seguente articolo 17, e uno in
rappresentanza dei Professori universitari di seconda fascia;
   -   un   rappresentante   dei   Ricercatori   universitari   e  un
rappresentante  dei  Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1
del presente Statuto;
   - due membri del Senato degli studenti;
   - un rappresentante del personale non docente;
   -   un  rappresentante  del  Ministero  dell'Universita'  e  della
Ricerca;
   - un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
   - il Presidente della Regione Calabria o un suo delegato;
   -   l'Assessore  Regionale  alla  Pubblica  Istruzione  o  un  suo
delegato;
   - il Sindaco della Citta' di Reggio di Calabria o un suo delegato;
   -  il  Presidente  dell'Amministrazione  Provinciale  di Reggio di
Calabria o un suo delegato;
   -  il Presidente della Camera di commercio di Reggio di Calabria o
un suo delegato.
   3.  I  membri eletti o designati durano in carica un quadriennio e
possono essere rieletti o nuovamente designati. In caso di cessazione
anticipata  di  un  componente, il subentrante resta in carica per il
periodo mancante al completamento del mandato di chi ha sostituito.
   4.  Alle  riunioni  del Consiglio d'Amministrazione possono essere
invitati  a  partecipare senza diritto a voto il Pro-Rettore Vicario,
gli altri Pro-Rettori, i componenti del Comitato di Coordinamento, di
cui alla legge n. 32 del 1988 della Regione Calabria.
   5.  I  componenti  del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano
alle  riunioni  del  Consiglio di Amministrazione, come componenti di
diritto con voto consultivo.
   6.   Il   Consiglio   d'Amministrazione  si  intende  regolarmente
costituito  quando  il  numero dei componenti eletti o designati come
delegati o rappresentanti non sia inferiore a sedici.
   7.  Le  riunioni  del Consiglio d'Amministrazione sono da ritenere
valide  con  la  presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della
maggioranza  dei  presenti,  salva diversa maggioranza prevista dallo
Statuto; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
   8.   Il   verbale   delle   riunioni   e'  redatto  dal  Direttore
Amministrativo, che vi partecipa in veste consultiva, con funzioni di
Segretario.
   9.  Tutti  i  Consiglieri  hanno  diritto  di accesso agli atti di
gestione  secondo  le  modalita'  dettate  dal  Regolamento  generale
d'Ateneo.
   10.  Ai  Consiglieri che prendono parte alle riunioni, esclusi gli
invitati   ed   i   partecipanti   a  titolo  consultivo,  e'  dovuta
un'indennita'  di  carica,  mediante  il  pagamento  di un gettone di
presenza,   il  cui  ammontare  e'  fissato  dallo  stesso  Consiglio
d'Amministrazione.
   11.   In   particolare,   spetta  al  Consiglio  d'Amministrazione
deliberare:
   a)   in  ordine  allo  Statuto  ed  alle  sue  modifiche,  con  la
maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
   b)  in  ordine  ai Regolamenti, per i quali siano richiesti la sua
approvazione o il suo controllo, a norma del seguente articolo 20;
   c) la nomina del Rettore, nonche', in casi eccezionali e motivati,
la  revoca  del  mandato dello stesso, con la maggioranza qualificata
dei due terzi dei presenti;
   d)   il   bilancio  preventivo,  le  sue  variazioni  e  il  conto
consuntivo;
   e)  l'autorizzazione  alla  conclusione  di  convenzioni, accordi,
contratti a norma del presente Statuto;
   f)  la  nomina  dei  membri  elettivi del Comitato Esecutivo e dei
rappresentanti  dell'Universita'  in  seno  agli  organismi  ai quali
partecipa;
   g) le tasse e i contributi dovuti dagli iscritti ai Corsi;
   h) la programmazione generale e le linee guida o d'indirizzo delle
attivita'  istituzionali dell'Universita', sulla base della relazione
annuale presentata dal Rettore;
   i) la delega di proprie attribuzioni al Comitato esecutivo;
   j)  l'autorizzazione  ai  concorsi per le assunzioni del personale
docente  e  non  docente, nonche' l'autorizzazione al conferimento di
incarichi  o  ad  assunzioni  a tempo determinato, secondo la vigente
disciplina  normativa  in  materia,  di  personale docente, ove se ne
ravvisi la necessita';
   k)  tutti  gli  altri  provvedimenti  previsti  da norme di legge,
statuto e regolamento.
   12.  Il  Consiglio  d'Amministrazione si riunisce almeno due volte
l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando
almeno  un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione deve
avvenire  con  avviso  scritto  almeno  dieci giorni prima della data
fissata  per  le  riunioni,  salvo  i  casi  di  eccezionale motivata
urgenza,  in  cui  puo' avvenire anche per telefax o e-mail, almeno 3
giorni prima, salvo minor termine in caso di estrema urgenza.

                             Articolo 7
                         Comitato Esecutivo
   1. Il Comitato Esecutivo e' composto dal Rettore, che lo presiede,
dal Presidente dell'Ente promotore, come membri di diritto e da altri
sette  membri  eletti  dal Consiglio di Amministrazione di cui almeno
tre  rappresentanti dell'Ente promotore. I membri eletti del Comitato
Esecutivo durano in carica un quadriennio.
   2. Il Comitato Esecutivo:
   a)  delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento
dell'Universita'  che  comportino  entrate  oppure  spese nell'ambito
degli   stanziamenti   previsti   in  bilancio  e  sulla  base  delle
prescrizioni  del  regolamento  per l'amministrazione la finanza e la
contabilita';
   b)    delibera    sulle    assegnazioni,    sulle   assunzioni   e
sull'organizzazione   del  personale  autorizzate  dal  Consiglio  di
Amministrazione;
   c)   esercita   qualsiasi  ulteriore  competenza  delegatagli  dal
Consiglio  di  Amministrazione  o non riservata dalle norme vigenti e
dal presente Statuto ad altri organi.
   2.  In  caso  di  comprovata  urgenza  e  necessita',  il Comitato
Esecutivo  puo'  deliberare sulle materie indicate alle lettere e, j,
k,   del   precedente   articolo   6,  riferendone  al  Consiglio  di
Amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.

                             Articolo 8
            Consiglio di Facolta' e Collegio dei Docenti
   1. Il Consiglio di Facolta' e' organo della struttura didattica di
afferenza  dei  Professori  universitari  di ruolo di prima e seconda
fascia,  dei  Ricercatori  universitari  e  dei  Docenti  di cui alla
lettera c del seguente articolo 15.1.
   2.  Il  Consiglio  di Facolta' e' composto da tutti i Professori e
Ricercatori  universitari  di ruolo che afferiscono alla Facolta', da
due  rappresentanti  dei  Docenti  di cui alla lettera c del seguente
articolo  15.1  e  da  un  rappresentante  del  personale non docente
impegnato in compiti o uffici che afferiscono ai Corsi di Laurea, per
la  durata  di  un  quadriennio,  nonche' da due rappresentanti degli
studenti  dei  medesimi  Corsi  di  laurea,  che  durano in carica un
biennio   e  non  possono  essere  immediatamente  rieletti.  Possono
parteciparvi,  inoltre,  con  funzioni  consultive,  i  Professori  a
contratto nominati ai sensi delle norme vigenti.
   3. Il Consiglio di Facolta':
   a) approva il Regolamento di Facolta';
   b) assume tutte le determinazioni relative all'attivita' didattica
e scientifica ed alla posizione accademica dei Docenti;
   c)  formula  proposte  al  Consiglio  d'Amministrazione  in ordine
all'istituzione  dei  Corsi di studio e all'impiego di personale e di
risorse per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca;
   d)  promuove l'organizzazione di attivita' formative finalizzate e
di servizi didattici integrativi;
   e)  elabora  e  delibera  la  programmazione e la esecuzione delle
attivita'  didattiche concernenti l'offerta formativa, anche mediante
la emanazione annuale di un Manifesto didattico;
   f)  determina  e  ripartisce  annualmente  i compiti didattici dei
Docenti e degli incaricati dell'insegnamento delle varie discipline e
stabilisce le modalita' del loro svolgimento;
   g)  delibera  in  ordine  alle  richieste  dei  posti di ruolo dei
Docenti di prima e seconda fascia e dei Ricercatori;
   h) formula proposte e fornisce pareri in ordine alle modifiche del
presente   Statuto,   del  Regolamento  generale  e  del  Regolamento
didattico d'Ateneo, del Regolamento degli studenti, nonche' in ordine
agli  argomenti  che  il  Rettore  e  il Consiglio di Amministrazione
ritengano opportuno sottoporre al suo esame;
   i)  delibera  su  tutte  le  altre materie ad esso demandate dalle
norme di legge, di statuto e di regolamento.
   4.  Il  Consiglio  di  Facolta' delibera con la partecipazione dei
soli  Professori  di  prima  fascia, nelle materie che si riferiscono
alla  loro  categoria,  con  la partecipazione dei soli Professori di
prima  e  seconda  fascia  nelle  materie  che  si  riferiscono  alla
categoria dei Professori di seconda fascia, con la partecipazione dei
soli  Professori  di  prima  e seconda fascia e dei Ricercatori nelle
materie  che  si riferiscono alla categoria dei Ricercatori. In tutte
le  altre  ipotesi,  e  quindi  anche  per l'elezione del Preside, il
Consiglio  di Facolta' delibera con la partecipazione di tutte le sue
componenti.
   5.  Il  Consiglio di Facolta' e' articolato nei Consigli dei Corsi
di  Laurea di cui all'articolo 17.1; le modalita' di funzionamento di
detti  Consigli  sono  determinate  dal Regolamento di Facolta' e dai
Regolamenti  approvati  nel loro seno. I Consigli dei Corsi di Laurea
svolgono,  inoltre,  nell'ambito  di  loro pertinenza, le funzioni ad
essi delegate dal Consiglio di Facolta'.
   6. I Consigli dei Corsi di Laurea sono presieduti da un Professore
di  prima  fascia o, in mancanza, da un Professore di seconda fascia,
che  abbia  optato  per il regime di impegno a tempo pieno, eletto in
seno al Consiglio medesimo.
   7.  I  Consigli  dei  Corsi  di  Laurea sono costituiti da tutti i
Professori   e   Ricercatori   universitari   di  ruolo  titolari  di
insegnamento;  ad  essi  partecipano,  inoltre,  con esclusione della
materia relativa ai contratti di insegnamento, i Docenti a contratto,
con  voto consultivo; e prendono parte, sempre con voto consultivo, a
ciascuno  dei Consigli di Corsi dei Laurea uno dei rappresentanti dei
Docenti  di  cui  alla  lettera  c  dell'  articolo 15.1 del presente
statuto e uno dei rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio
di Facolta'.
   8. I Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1 del presente
Statuto  si costituiscono in Collegio per la programmazione dei Corsi
pre-universitari  e post-laurea collegati con quelli della Facolta' e
inerenti alla Scuola di cui al medesimo disposto, lettera c.
   9.  In  ordine  alla  programmazione  dei  corsi di competenza del
Collegio  dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di
cui  al  Regolamento  didattico dell'Universita' e formula proposte e
pareri  da  sottoporre  all'esame  del  Consiglio  di  Facolta' e del
Consiglio di Amministrazione.
   10.  Il  coordinamento  dei  Corsi  programmati  dal  Collegio dei
Docenti  e' affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima
fascia  della  Facolta',  che abbia optato per il regime di impegno a
tempo  pieno,  scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice
Coordinatore eletto tra gli stessi. Entrambi durano in carica quattro
anni  accademici  e  possono  essere immediatamente rieletti una sola
volta.

                             Articolo 9
                       Preside della Facolta'
   1.  Il  Preside  rappresenta  la  Facolta', ne promuove e coordina
l'attivita',  sovrintende  al  regolare  funzionamento della stessa e
cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'.
   2. In particolare il Preside:
   -  convoca  e  presiede  il Consiglio di Facolta', predisponendone
l'ordine del giorno;
   -  vigila  sull'osservanza  delle  norme di legge, di statuto e di
regolamento;
   -  cura  l'ordinato  svolgimento  delle attivita' didattiche della
Facolta',   avvalendosi   della  collaborazione  dei  Presidenti  dei
Consigli  di Corso di laurea e dei responsabili delle altre Strutture
didattiche, ove esistenti;
   -  esercita  tutte  le ulteriori attribuzioni che gli competono in
forza delle norme di legge, di statuto e di regolamento.
   3.  Il Preside viene eletto tra i Professori universitari di ruolo
di  prima fascia, deve optare per il regime di impegno a tempo pieno,
ed  e'  nominato  dal Rettore. Il Preside dura in carica quattro anni
accademici e puo' essere riconfermato immediatamente una sola volta.
   4.  Il  Preside e' eletto dai componenti del Consiglio di Facolta'
dotati  di voto deliberativo. La seduta per l'elezione del Preside e'
presieduta dal Decano della Facolta'. Risulta eletto il candidato che
ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione
si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il
maggior  numero  di  suffragi.  In caso di ulteriore parita', risulta
eletto il candidato piu' anziano nel ruolo.

                             Articolo 10
                        Senato degli studenti
   1.   Il   Senato  degli  studenti  svolge  funzioni  di  carattere
propositivo  e consultivo nei riguardi degli organi e delle strutture
dell'Universita',  per  la  cura  degli  interessi  degli iscritti ai
Corsi.
   2.  In  particolare,  il  Senato degli studenti esprime parere sul
Regolamento  generale  e  sul  Regolamento  didattico  di Ateneo, sul
Regolamento  degli  studenti  e  sul  Regolamento  del  Centro di cui
all'articolo  14.9,  nonche' su tutte le questioni che attengono agli
ordinamenti  didattici  universitari,  al  diritto  allo studio ed ai
servizi forniti dall'Universita'.
   3.  Il  Senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali
da  applicare  presso l'Universita' per le attivita' formative di cui
all'articolo 6.1, lettera c, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
   4.  Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti in
misura  proporzionale  al numero degli iscritti ai Corsi di Laurea di
cui al seguente articolo 17, tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei
quali almeno due stranieri.
   5.  Due  membri  del  Senato degli studenti vengono scelti in seno
allo  stesso  per  partecipare  al  Consiglio  d'Amministrazione  nei
termini previsti dal precedente articolo 6.
   6.  I  criteri  di  riparto  dei  membri del Senato degli studenti
rispetto ai Corsi di Laurea attivati presso l'Universita', nonche' le
modalita'  di  convocazione  e  di funzionamento dello stesso Senato,
sono  stabiliti  dal  Regolamento  degli studenti, di cui al seguente
articolo 20, lettera e.
   7. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio.

                             Articolo 11
                   Collegio dei Revisori dei conti
   1.  Il  Collegio  dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi   e   da   due   supplenti,   designati  dal  Consiglio  di
Amministrazione  su  proposta  del  Rettore,  scelti tra gli iscritti
all'Albo dei revisori contabili, anche tra i funzionari dello Stato o
di  altra  amministrazione  pubblica  o  privata,  in  servizio  o in
quiescenza,     di     comprovata     qualificazione    in    materia
amministrativo-contabile.
   2. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni.
   3. Il Collegio dei revisori dei conti:
   a) nomina il proprio Presidente in prima seduta;
   b)  esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il
conto  consuntivo,  redigendo  apposite  relazioni  da  presentare al
Consiglio d'Amministrazione;
   c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare
andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;
   d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
   e)  effettua, almeno ogni trimestre, verifiche sulla cassa e sugli
altri valori in proprieta', deposito, cauzione e custodia.
   4.  I  componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti, oltre
all'eventuale rimborso per le spese di missione, hanno diritto ad una
indennita'  stabilita  dal  Consiglio d'Amministrazione e partecipano
alle sedute dello stesso.

                             Articolo 12
                        Nucleo di valutazione
   1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n.
370,  e'  costituito il Nucleo di valutazione d'Ateneo con il compito
di  verificare,  anche  mediante  analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, lo sviluppo
della  ricerca  e  della didattica nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento  dell'azione  amministrativa, tenendo conto delle finalita'
scientifico-didattiche dell'Universita'.
   2.  Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri nominati
dal  Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, scelti tra
funzionari  dello  Stato,  delle  Universita'  o  di  altra  pubblica
amministrazione,  anche in quiescenza, Docenti universitari, studiosi
ed   esperti  nel  campo  della  valutazione,  anche  in  ambito  non
accademico  e  da  un segretario senza diritto di voto, scelto tra il
personale dell'area amministrativo-contabile dell'Universita'.
   3.  I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono
essere confermati immediatamente una sola volta.
   4.  Il  Nucleo  opera in posizione di autonomia. I suoi componenti
hanno  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  possono richiedere,
oralmente  o  per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle
strutture  didattiche,  scientifiche  e  amministrative, al personale
docente  e  non  docente.  L'Universita' assicura la pubblicita' e la
diffusione  degli  atti,  nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza.
   5.  Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato,
le  opinioni degli studenti che frequentano le attivita' didattiche e
trasmette,  entro  il  30  aprile di ogni anno, apposita relazione al
Ministero  dell'Universita' e della Ricerca ed alla Agenzia Nazionale
per  la Valutazione dell'Universita' e della Ricerca, corredata delle
informazioni e dei dati da questa ultima richiesti.
   6. Per quanto concerne la verifica dei vari aspetti dell'attivita'
didattica  il  Nucleo puo' avvalersi dell'ausilio e delle proposte di
una   apposita  Commissione  didattica  composta  dal  Preside  della
Facolta'  o  da un suo delegato e da una rappresentanza paritetica di
Docenti e studenti eletti dal Consiglio di Facolta'.
   7.  Il Nucleo riferisce periodicamente sui risultati della propria
attivita'  agli  organi  di governo dell'Universita' e predispone una
relazione  annuale  in  concomitanza  con l'approvazione del bilancio
consuntivo.
   8.  Ai  componenti  il  Nucleo  di  valutazione  e' attribuita, in
aggiunta  all'eventuale  rimborso  per  le  spese  di  missione,  una
indennita' annua determinata dal Consiglio di Amministrazione.

                             Articolo 13
                        Comitato dei Garanti
   1.   Fatte   salve   le   competenze   degli   organi  di  governo
dell'Universita',  e  restando  integra la liberta' della didattica e
della  ricerca esercitata dalle correlate strutture, e' costituito un
Comitato  di  Garanti  con  il  compito  di  assicurare un armonico e
proficuo  rapporto dell'Universita' e dei suoi programmi con gli Enti
pubblici e privati che la promuovono e la sostengono.
   2.  Il Comitato dei Garanti e' composto da cinque membri, nominati
dal  Rettore,  su  designazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,
secondo  le  modalita'  e  le  procedure  stabilite  nel  Regolamento
generale d'Ateneo

                             Titolo III
                     Componenti dell'Universita'

                             Articolo 14
                              Studenti
   1.   Possono   iscriversi   ai   Corsi  dell'Universita'  studenti
stranieri,   comunitari   ed   extracomunitari,   in  regola  con  le
disposizioni   vigenti  per  il  loro  accesso  ai  Corsi  di  studio
universitari  del  nostro Paese, nonche' studenti italiani ai sensi e
nei  limiti  di cui alle determinazioni Ministeriali ex art.17, comma
95  e  seguenti,  della  legge  15  maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni e integrazioni.
   2.  Agli  studenti comunitari ed extracomunitari iscritti ai Corsi
dell'Universita'  si  estendono,  in  quanto  applicabili,  le  norme
vigenti  previste  per  le Universita' statali in tema di ammissione,
diritto allo studio, doveri e responsabilita', anche disciplinari.
   3. L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria
dovuti   dagli   iscritti   e'   fissato  annualmente  dal  Consiglio
d'Amministrazione,  che  determina anche le modalita' e i termini per
il  versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute nel
caso  di  ritardo.  Lo studente non puo' essere ammesso alle sessioni
d'esame  ed alle prove finali se non ha tempestivamente provveduto al
versamento delle rette dovute.
   4.  I  Consigli  dei Corsi di Laurea deliberano sul riconoscimento
degli  studi  svolti  e  dei titoli accademici gia' conseguiti, anche
all'estero,  qualora  non  sia  disposto dalla normativa vigente. Nel
caso siano riconosciuti attivita' di studio ed esami sostenuti, anche
all'estero,  puo'  essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo
al primo.
   5.  Il  Consiglio  d'Amministrazione, tenuto conto delle strutture
didattiche  e  scientifiche, e sentito il Nucleo di valutazione, puo'
determinare  anno  per anno, per ciascun Corso di Laurea, su proposta
del  rispettivo Consiglio, il numero massimo di studenti da ammettere
al  primo  anno  di  Corso.  Le  modalita'  di  ammissione  idonee ad
accertare   le  attitudini  e  la  preparazione  dei  candidati  sono
determinate dal Consiglio di Facolta' con il Manifesto didattico.
   6.  L'Universita'  promuove le forme di assistenza e le iniziative
piu'  idonee  a favorire la piena partecipazione alla vita accademica
di  tutti gli studenti, anche se privi di mezzi o impediti da qualche
forma di handicap.
   7.  Per  il perseguimento delle finalita' di cui ai due precedenti
commi  l'Universita'  aderisce, nel rispetto della vigente normativa,
ai  programmi  di  mobilita'  studentesca  promossi  e recepiti dagli
Atenei dell'Unione Europea.
   8.  L'Universita'  favorisce,  a  norma dell'art. 13 della legge 2
dicembre  1990,  n.  390,  la  collaborazione  a tempo parziale degli
studenti alla gestione delle attivita' connesse ai servizi resi.
   9.  L'Universita'  eroga  borse e premi di studio, con particolare
riguardo  agli  studenti  stranieri  di origine calabrese; istituisce
come  centro  autonomo  di spesa, con apposito Regolamento, un Centro
sociale  per  la  programmazione  di attivita' ricreative, culturali,
formative,  sportive,  di  tempo  libero  e  di  accoglienza  per gli
studenti  stranieri,  anche  con interventi di natura economica e con
l'allestimento  di  strutture  per  la loro accoglienza (Ce.s.a.s.s.:
Centro  di  studio e di assistenza per studenti stranieri), da sola o
in collaborazione con altri organismi, in modo particolare con quelli
preposti ad assicurare il diritto allo studio.
   10.  Gli  studenti possono autogestire loro proprie iniziative con
la   costituzione   di   associazioni   riconosciute   dal  Consiglio
d'Amministrazione e fornite di risorse finanziarie autonome.

                             Articolo 15
                          Personale docente
   1. L'organico dei Docenti dell'Universita' e' composto da:
   a) Professori e Ricercatori universitari di ruolo;
   b)  Professori  a  contratto sulla base delle disposizioni vigenti
per  i  Professori  a  contratto delle Universita' statali, in quanto
applicabili;
   c)  Docenti  incaricati  o comandati stabilizzati ad esaurimento e
collaboratori  ed esperti linguistici in servizio nei Corsi ordinari,
straordinari  e  speciali  di  lingua e cultura italiana della Scuola
superiore  di  orientamento  e  alta  formazione  in lingua e cultura
italiana per stranieri.
   2.  Per  quanto  attiene  allo  stato  giuridico ed al trattamento
economico,  di carriera, di assistenza, di previdenza e di quiescenza
dei  Professori  e dei Ricercatori universitari di ruolo, nonche' per
quanto  riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in
quanto  compatibili  con  la  normativa relativa alle Universita' non
Statali  e,  in  quanto  applicabili,  alle  Universita'  statali, le
disposizioni del presente Statuto. Per quanto riguarda il trattamento
economico  esso  non  deve essere inferiore a quello stabilito per il
corrispondente  personale  delle  Universita' statali. Il rapporto di
lavoro  del  personale  docente  di cui alla lettera c del precedente
comma  e' regolato da apposita disciplina deliberata dal Consiglio di
Amministrazione. nel rispetto della vigente normativa in materia.
   3.  L'assolvimento  di  compiti  didattici  integrativi in seno ai
Corsi  di  Laurea della Facolta', concernenti attivita' di tutoraggio
ed  esercitazioni  per l'apprendimento della lingua italiana da parte
degli  studenti  stranieri,  o  di  tirocinio  anche  da  parte degli
studenti  italiani,  e'  svolto per incarico, in via prioritaria, dal
personale  di  cui alla lettera c del primo comma di questo articolo;
detto  incarico  e'  attribuito  sulla base di criteri prefissati dal
Consiglio  di  Facolta' e recepiti da apposita delibera del Consiglio
di Amministrazione.

                             Articolo 16
          Direzione amministrativa e personale non docente
   1.  Il  Direttore  Amministrativo  e'  responsabile degli uffici e
servizi   dell'Universita'  ed  esplica  una  generale  attivita'  di
direzione   e   controllo   nei   confronti   del  personale  tecnico
amministrativo.
   2. In particolare, il Direttore Amministrativo:
   a)  e'  il  responsabile  della  gestione finanziaria, contabile e
tecnico-amministrativa;
   b)  esercita autonomo potere di spesa nell'ambito e nei limiti del
Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'; da',
inoltre,    esecuzione   agli   atti   deliberativi   del   Consiglio
d'Amministrazione;
   c)   formula   proposte   agli  organi  dell'Universita'  ai  fini
dell'elaborazione dei programmi e degli obiettivi;
   d)  esercita  tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente
Statuto,  dal  Regolamento  generale  d'Ateneo  e dai Regolamenti per
l'Organizzazione  degli  uffici e per l'Amministrazione, la finanza e
la contabilita'.
   3. Il Direttore Amministrativo viene assunto a seguito di concorso
per  titoli  ed esami bandito dal Consiglio di Amministrazione, sulla
base  di  un  contratto  triennale  di diritto privato, eventualmente
rinnovabile  alla  scadenza.  Sino  all'espletamento  del concorso si
provvede  allo  svolgimento delle correlate funzioni con il personale
in atto utilizzato dall'Universita'.
   4.  Per  l'espletamento  dei propri servizi l'Universita' utilizza
personale tecnico-amministrativo non docente. L'assegnazione di detto
personale  agli  uffici  e  le  relative  mansioni  sono disposte dal
Consiglio d'Amministrazione, sulla base di apposito Regolamento.
   5.  L'immissione  in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di
carriera, il trattamento economico, di assistenza, di previdenza e di
quiescenza  del  predetto  personale sono regolati dalle disposizioni
vigenti   per   il   personale   statale   di  carriera  e  qualifica
corrispondenti, in quanto applicabili.

                              Titolo IV
                  Attivita' didattica e di ricerca

                             Articolo 17
                        Ordinamento didattico
   1.  Gli  ordinamenti degli studi sono disciplinati dal Regolamento
didattico  di  Ateneo  conformemente  alle  norme  sugli  ordinamenti
didattici universitari.
   2.  Nel  rispetto  della vigente normativa le strutture didattiche
dell'Universita'    possono    programmare    e   il   Consiglio   di
Amministrazione  puo'  deliberare  l'espletamento di corsi diversi da
quelli  istituzionali,  di  seminari,  e di progetti per conto terzi,
commissionati da Enti pubblici o privati.
   3. L'Universita' svolge, altresi', attivita' di certificazione dei
vari  livelli  di  competenza  della  lingua  italiana  a  seguito di
sessioni  di  esami  programmati  nella  propria sede o in altre sedi
convenzionate,  in  Italia e all'estero, nel rispetto della normativa
vigente in materia e secondo quanto stabilito nel Manifesto didattico
della  Facolta' e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione riguardo
alle  convenzioni  volta  a  volta concluse, che stabiliscono le sedi
decentrate d'esame.
   4. Al compimento dei propri Corsi di studio l'Universita' rilascia
certificati  o  diplomi  secondo  quanto  stabilito  nel  Regolamento
didattico  d'Ateneo.  L'Universita'  rilascia, altresi', attestati di
frequenza  agli  iscritti  che  hanno frequentato uno dei Corsi per i
quali  non  sia contemplato l'esame finale, nonche' agli iscritti che
hanno  frequentato i Corsi senza sostenere l'esame finale previsto al
loro compimento.

                             Articolo 18
                        Strutture di ricerca
   1.  Per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attivita' di
ricerca, l'Universita' e' articolata in Dipartimenti.
   2.  Particolari  Centri o Istituti di formazione e ricerca possono
essere costituiti con delibera del Consiglio d'Amministrazione, anche
in  collaborazione  con  altre  Universita'  e  con  Enti  pubblici e
privati, italiani e stranieri, per attivita' di comune interesse .
   3.  Le  strutture  di  cui  ai  precedenti  commi  sono  dotate di
autonomia di spesa e disciplinate da propri Regolamenti.

                             Articolo 19
          Formazione e ricerca di carattere internazionale
   1.  L'Universita'  collabora  con Enti ed organismi internazionali
alla definizione e alla realizzazione di programmi di formazione e di
cooperazione   scientifica,  finalizzati  in  modo  particolare  allo
sviluppo  dello  studio  e della ricerca nell'Area mediterranea, alla
diffusione  nella medesima Area della lingua e della cultura italiana
con  l'impiego di tecniche e con l'elaborazione di progetti didattici
innovativi,  all'apprestamento  di  servizi  alle imprese, italiane e
straniere,  in essa impegnate, alla promozione di modelli di rapporti
interculturali  volti  a  favorire il dialogo fra tutti i popoli e le
civilta' presenti in quell'Area.
   2.  Al fine di realizzare le iniziative di cui al precedente comma
l'Universita'   puo'   stipulare  accordi  e  convenzioni  con  Enti,
Associazioni e, in ispecie, con Universita' e Istituzioni culturali e
scientifiche di altri Paesi; puo', inoltre, promuovere e incoraggiare
scambi  internazionali  di  Docenti,  Ricercatori,  Insegnanti, altri
operatori didattici e studenti.

                              Titolo V
                  Regolamenti e atti amministrativi

                             Articolo 20
                       Autonomia regolamentare
   1.  Nell'esplicazione  della sua attivita' normativa l'Universita'
adotta:
   a)  il  Regolamento  generale  d'Ateneo,  deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione,  sentiti  il  Senato  degli studenti, le Strutture
didattiche e di ricerca, il Nucleo di valutazione;
   b)  il  Regolamento  didattico  d'Ateneo, deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione,  sentite  le  Strutture didattiche e di ricerca ad
esso interessate, nonche' il Senato degli studenti;
   c)   il   Regolamento  per  l'Amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il
Consiglio  di  Facolta'  e  il  Collegio  dei  Docenti,  il Nucleo di
Valutazione e il Collegio dei Revisori dei Conti;
   d)  il Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei
Docenti,  deliberato  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  anche  in
attuazione  dell'art.  4  della  Legge  19  ottobre  1999, n. 370, su
proposta delle Strutture didattiche interessate;
   e)  il  Regolamento  degli  studenti,  deliberato dal Consiglio di
Facolta',  sentiti  il  Consiglio d'Amministrazione e il Senato degli
studenti;
   f) i Regolamenti delle Strutture didattiche e di ricerca, adottati
da   ciascuna   di  esse,  previo  controllo  formale  del  Consiglio
d'Amministrazione,  al fine di accertarne la conformita' alle vigenti
disposizioni statutarie e legislative;
   g)  il  Regolamento  del  Centro  sociale,  di  cui  al precedente
articolo 14.9, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il
Senato degli studenti;
   h) i Regolamenti per l'Organizzazione degli uffici, deliberati dal
Consiglio  d'Amministrazione,  sentiti  il  Consiglio di Facolta', il
Nucleo di valutazione ed il Collegio dei revisori dei conti;
   i)   il   Regolamento   per   l'assegnazione  degli  incarichi  ai
collaboratori   ed  esperti  linguistici,  deliberato  dal  Consiglio
d'Amministrazione,  sentito  il  Consiglio  di Facolta', nel rispetto
della normativa vigente in materia.
   2.   L'approvazione   e  le  modifiche  del  Regolamento  generale
d'Ateneo,   del   Regolamento   didattico   e   del  Regolamento  per
l'Amministrazione  la  finanza  e  la  contabilita' sono adottate con
decreto  del  Rettore,  espletate le procedure e decorsi i termini di
cui  all'articolo  6,  commi 9, 10, 11, della Legge 9 maggio 1989, n.
168,   nonche',  per  quel  che  concerne  il  Regolamento  didattico
dell'Ateneo,  nel  rispetto  delle  modalita'  previste dall'art. 11,
comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341.
   3.  Nelle more dell'approvazione del Regolamento generale d'Ateneo
e   del   Regolamento   per   l'Amministrazione,   la  finanza  e  la
contabilita',  per  gli  adempimenti  ad  essi  rinviati dal presente
Statuto, provvede il Consiglio d'Amministrazione.

                             Articolo 21
                     Disposizioni amministrative
   1.  L'Universita'  ispira la propria attivita' amministrativa e la
correlata  documentazione  al  rispetto  dei  principi  fissati dalla
vigente   normativa  in  tema  di  trasparenza,  accesso  agli  atti,
partecipazione  degli  interessati  alle procedure e salvaguardia dei
dati sensibili.
   2.  Il  Consiglio  d'Amministrazione  dell'Universita' delibera il
bilancio  preventivo  entro il mese di novembre e il conto consuntivo
entro  il  mese  di  giugno.  Ciascun esercizio corrisponde a un anno
solare.
   3.  L'Universita'  si  avvale  di  un  proprio  servizio di cassa,
affidato  ad  un istituto di credito di notoria solidita', scelto dal
Consiglio  d'Amministrazione, al termine di una procedura pubblica di
valutazione  comparativa  tra  piu'  offerte, in conformita' a quanto
previsto  dal  Regolamento  per  l'Amministrazione,  la  finanza e la
contabilita'.

                             Articolo 22
                      Commissioni di disciplina
   1.  I  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  del  personale
amministrativo  assunto  a  tempo  indeterminato  sono  adottati  dal
Rettore   su   conforme  proposta  della  Commissione  di  disciplina
istituita con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.
La Commissione di disciplina e' costituita da:
   a) il Rettore;
   b) il Direttore Amministrativo;
   c) un membro del Consiglio d'Amministrazione;
   d)  un  segretario, senza diritto di voto, scelto tra il personale
dell'area amministrativo - contabile.

                              Titolo VI
                         Disposizioni finali

                             Articolo 23
                          Norme transitorie
   1.   In   sede   di  prima  attuazione  del  presente  Statuto  le
attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi di
Governo    dell'Universita'    sono   esercitate   da   un   Comitato
tecnico-organizzativo,  presieduto  da  un  docente  universitario di
ruolo  di prima fascia, designato dall'Ente promotore, dal Presidente
e  da due componenti del Direttivo del medesimo Ente promotore, da un
rappresentante  degli  Enti  di cui all'art. 3, comma 1, del presente
Statuto.  Il  comitato  tecnico-organizzativo  durera' in carica fino
alla   costituzione  del  Consiglio  di  Amministrazione  secondo  la
composizione  prevista  dal  precedente  art.  6 e, comunque sia, non
oltre  tre  anni  dalla  pubblicazione  dello  Statuto nella Gazzetta
Ufficiale.
   2.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  Statuto,  le
attribuzioni,  demandate  dalle norme legislative vigenti e da quelle
dello  Statuto  medesimo al Consiglio di Facolta', sono esercitate da
un   apposito  Comitato  ordinatore  composto  da  cinque  Professori
universitari   di   ruolo   di   discipline   afferenti   ai  settori
scientifico-disciplinari  nei  quali  siano compresi gli insegnamenti
previsti  dall'ordinamento  didattico  della  Facolta'.  Di  essi  il
Presidente   e   due  membri  devono  essere  scelti  fra  Professori
universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.
   3.  Il  Presidente e gli altri membri del Comitato ordinatore sono
nominati dal Comitato tecnico-organizzativo.
   4.  I  Professori  di  ruolo  che, conformemente alle disposizioni
vigenti,  verranno chiamati a far parte della Facolta' sono aggregati
al Comitato ordinatore.
   5.  Entro quaranta giorni dalla loro nomina, i membri del Comitato
ordinatore   devono  assumere  le  deliberazioni  necessarie  per  il
sollecito inizio delle attivita' didattiche.
   6.  Il  Comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni, allorche'
risulteranno  assegnati  alla Facolta' almeno tre Professori di ruolo
di prima fascia e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla sua nomina.
   7.  I  termini per la permanenza nella carica e la rieleggibilita'
dei  titolari  degli  organi  accademici  in  funzione  inizieranno a
decorrere solo alla data di scadenza del Comitato ordinatore.
   8.  A  decorrere  dalla  data  di  istituzione, l'Universita', non
Statale,  legalmente  riconosciuta,  di  cui all'art. 1, comma 1, del
presente  Statuto,  subentra  nella  titolarita'  di tutti i rapporti
attivi  e  passivi di cui e' parte il Consorzio per l'Universita' per
stranieri  "Dante  Alighieri",  salvo  il  progressivo  adeguamento a
quanto  previsto nei precedenti articoli 15.2 e 16.5, da adottare con
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.