Universita' per Stranieri "Dante Alighieri" Reggio Calabria Regolamento didattico d'Ateneo Titolo I Articolo 1 Ordinamenti degli Studi 1. Il presente Regolamento didattico, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dall'articolo ...... dello Statuto di autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri", di seguito denominata "Universita'": a) disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio svolti nell'Universita' per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale in forza delle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sulla base degli altri decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; b) detta i principi generali e fissa le linee guida cui devono uniformarsi gli ordinamenti dei Corsi previsti dagli artt. 4 e 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dall'art. 3 della legge n. 204 del 1992 dall'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e dall'art. 2, comma 2, del D.M. 19 luglio 2001, n. 376, nonche' gli ordinamenti delle altre attivita' didattico-formative contemplate dallo Statuto e i regolamenti delle strutture didattiche di riferimento. Articolo 2 Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio 1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio devono prevedere: a) la denominazione del Corso di studio e gli obiettivi formativi specifici, con l'indicazione della Classe di appartenenza, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento nonche' delle altre attivita' formative; b) l'assegnazione di crediti formativi universitari, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3/c, del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e in relazione anche alla possibilita' di trasferimento di essi nell'ambito della Unione Europea; c) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula offerti agli studenti; d) l'eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo; e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; f) la eventuale tipologia delle forme didattiche anche a distanza e gli eventuali obblighi di frequenza; g) le eventuali modalita' di valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio. 2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono assunte dall'Universita' previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Articolo 3 Valutazione dell'offerta formativa e dell'attivita' didattica 1. Il Consiglio di Facolta' predispone una relazione annuale di verifica delle attivita' e dei servizi didattici, che fanno riferimento alla medesima Facolta' tenendo conto anche dei pareri espressi dagli studenti attraverso appositi questionari. La relazione viene trasmessa al Consiglio accademico per eventuali osservazioni e proposte e successivamente trasmessa al Nucleo di valutazione. 2. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione, assumono le iniziative necessarie ad adeguare permanentemente l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonche' di esigenze economiche e sociali delle realta' territoriali di riferimento per elevare la qualita' dell'offerta stessa. 3. I competenti organi accademici, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera l, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, provvedono ad individuare la struttura o la singola persona che ha la responsabilita' di ogni attivita' didattica e formativa. Articolo 4 Commissione didattica paritetica 1. La Facolta' istituisce una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche dei corsi di studio ad essa afferenti. 2. La Commissione didattica paritetica e' composta dal Preside che la presiede, da due docenti scelti tra i membri del Consiglio di Facolta' e da tre studenti. 3. La Commissione didattica paritetica: a) effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attivita' didattica svolta nei corsi di studio; b) propone al Consiglio di Facolta' le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica; c) esprime parere almeno ogni tre anni sulla revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti alla Facolta' e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 4. La Commissione didattica paritetica, alla fine di ogni anno accademico, predispone una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi didattici da sottoporre al Consiglio di Facolta', che delibera sentiti i singoli corsi di studio. La delibera e' sottoposta all'approvazione del Consiglio Accademico. Articolo 5 Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio 1. Con autonome deliberazioni l'Universita' attiva o disattiva i Corsi di Studio secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 2. Nel caso di disattivazioni, l'Universita' assicura comunque la possibilita', per gli studenti gia' iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega il Consiglio di Facolta' a disciplinare altresi' la possibilita', per gli studenti medesimi, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati. 3. I Corsi di Laurea magistrale possono essere istituiti a condizione di aver attivato un Corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per tale Corso. Articolo 6 Collaborazioni esterne ed internazionali 1. Per la realizzazione dei propri programmi formativi e di ricerca, oltre che del personale docente in servizio a tempo indeterminato presso l'Universita', la Facolta' puo' avvalersi, mediante contratti di diritto privato stipulati dall'Ateneo nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, di soggetti italiani e stranieri, esterni o interni al sistema universitario, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo, purche' in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 2. Tra i soggetti incaricati all'interno del sistema universitario sono da ricomprendere i lettori di madre lingua straniera di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 382 del 1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236 del 1995. 3. Gli incarichi di cui ai due precedenti commi possono essere attivati nel quadro dei rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, con associazioni di categoria e con imprese, allo scopo di istituire un collegamento con le realta' sociali e produttive, favorendo l'inserimento degli allievi nel mondo del lavoro e delle professioni. 4. La Facolta' considera prioritario il collegamento con le Universita' di Messina e Calabresi; promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Universita' e con Istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, estere e sovranazionali; cura, in ispecie, il collegamento costante con i Comitati della Societa' "Dante Alighieri" all'estero, con gli Istituti italiani di cultura, nonche' con le Associazioni rappresentative delle comunita' degli italiani all'estero, sia direttamente, sia per il tramite della Consulta regionale calabrese per l'emigrazione. Articolo 7 Orientamento e tutorato 1. A cura del Ce.s.a.s.s., di cui al successivo articolo 8.3, e' istituito un servizio di orientamento al fine di consentire e favorire una scelta matura e consapevole dei Corsi e dei programmi di studio della Facolta' da parte degli allievi. 2. La Facolta' attribuisce un'importanza fondamentale alla presenza dei tutors, che hanno il compito di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, un proficuo avviamento ad attivita' di ricerca, l'acquisizione di tecniche ed esperienze volte ad agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro. Articolo 8 Carattere residenziale dei Corsi 1. Le strutture didattiche competenti determinano e regolamentano, nell'ambito della loro programmazione, l'obbligo di frequenza ai Corsi della Facolta'. 2. L'Universita' provvede a garantire la presenza in sede degli allievi promovendo ogni opportuna iniziativa per favorirne la partecipazione alla vita accademica, anche qualora fossero privi di mezzi o impediti da qualche forma di handicap. 3. L'Universita' eroga borse e assegni di studio, con particolare riguardo agli allievi-stranieri di origine calabrese, o soggiornanti nella Regione Calabria con scarsi mezzi di sussistenza; pone in essere programmi comuni d'intervento a favore degli studenti, sulla base di apposite convenzioni, in collaborazione con altri Enti, in modo particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio; predispone una sistemazione in alloggi decorosi a pagamento, secondo quote calmierate, per gli studenti meno facoltosi; allestisce presso idonei locali resi a cio' disponibili un Centro di studio e di accoglienza per studenti stranieri (Ce.s.a.s.s.) allo scopo di agevolarne la stabile permanenza in sede e la partecipazione ad attivita' di ricerca, culturali, ricreative, sportive e di tempo libero. 4. I corsi della Facolta' con gli eventuali esami finali, possono svolgersi, nel rispetto delle norme vigenti, e previa autorizzazione ministeriale in sedi diverse da quella di Reggio di Calabria, in Italia ed all'estero, anche con l'ausilio delle tecniche in uso per l'insegnamento a distanza (teleinsegnamento), purche' siano organizzati idonei centri d'ascolto e vengano assicurate, nelle sedi decentrate, mediante apposite convenzioni, le caratteristiche di residenzialita' e di alta qualificazione didattica e scientifica proprie della Facolta' 5. Puo' essere prevista l'attivazione di specifiche modalita' sostitutive della frequenza obbligatoria, con eventuale predisposizione di adeguati supporti formativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 11.7 lettera i del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Articolo 9 Biblioteca e Centro multimediale 1. La Biblioteca provvede ad assicurare la conservazione, l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Universita', nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, anche mediante l'acquisizione e l'utilizzo di banche dati specialistiche. 2. Il Centro multimediale organizza e cura i servizi informatici dell'Universita', l'aula di informatica, i collegamenti via internet e le attrezzature necessarie per gli eventuali Corsi a distanza. Articolo 10 Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio 1. I competenti organi accademici dettano le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio ed il numero dei posti a disposizione per quei Corsi per i quali e' previsto un numero programmato limite alle iscrizioni, avendo riguardo, fra l'altro, alla disponibilita' di aule, laboratori, biblioteche, personale docente e tecnico amministrativo. 2. Il Consiglio di Facolta', su proposta dei Consigli di Corso di studio, propone al Consiglio Accademico il numero di posti a disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali e' prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione. 3. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' Corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. 4. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, dal Consiglio di Facolta' e, se esiste dal Consiglio di Corso di studio. titoli di ammissione ai diversi Corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. 5. La Facolta' puo' attivare forme di iscrizione di studenti a tempo parziale definendo il numero minimo di CFU da acquisire nel corso dei singoli anni. Su proposta della Facolta', il Consiglio di Amministrazione determina la misura della riduzione delle tasse e i contributi previsti per gli studenti a tempo parziale. 6. Sono studenti "in corso" coloro che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso previsto dagli ordinamenti didattici. Sono studenti "ripetenti" coloro che non hanno seguito uno o piu' insegnamenti di un anno del corso a cui sono iscritti e si iscrivono nuovamente al corso stesso. Sono studenti "fuori corso" coloro che hanno completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, hanno seguito tutti gli insegnamenti ma non hanno superato tutte le prove finali degli stessi. 7. Lo studente puo' chiedere il passaggio ad altro Ateneo o ad altro Corso di studio attivato presso l'Universita' presentando apposita domanda al Rettore, che in presenza di valide motivazioni puo' accordare il trasferimento ad altro Ateneo. Articolo 11 Crediti formativi universitari 1. L'unita' di misura dell'impegno richiesto agli studenti per l'assolvimento dei loro debiti formativi e' il credito formativo universitario (CFU). 2. Al credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di lavoro, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e delle altre attivita' formative previste dal presente Regolamento, oltre le ore di studio personale necessarie per completare la formazione volta al superamento degli esami oppure per realizzare altre attivita' formative. 3. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dagli studenti con il superamento degli esami o di altre forme di verifica del profitto determinate nell'ambito della programmazione didattica, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 4. Le Strutture didattiche competenti regolamentano la corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dai Corsi e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e della Unione Europea. 5. Nel caso di trasferimenti degli studenti da altra Universita', il riconoscimento dei crediti acquisiti presso gli altri Atenei anche esteri e' disciplinato dai regolamenti dei programmi di mobilita' studentesca approvati o ratificati dal Consiglio di Facolta', sentito il Consiglio della Struttura didattica competente, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Universita'. 6. Gli ordinamenti didattici possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali. 7. Il Consiglio di Facolta' puo' riconoscere, secondo criteri predeterminati, come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attivita' svolta dal richiedente, le competenze e le abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre competenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso, sempre nei limiti delle norme in vigore. Articolo 12 Regolamenti didattici dei Corsi di Studio 1. Il Regolamento didattico dei Corsi di studio, in conformita' all'ordinamento didattico ed al presente regolamento, nel rispetto della liberta' di insegnamento nonche' dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del Corso di studio. 2. Il Regolamento dei Corsi di studio e' approvato dal Consiglio di Facolta' su proposta del Consiglio di Corso di studio. 3. Il Regolamento dei Corsi di studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in moduli nonche' il numero di ore riservato alle lezioni frontali; b) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e ad ogni altra attivita' formativa; d) le eventuali propedeuticita' degli insegnamenti e delle attivita' formative; e) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; f) la tipologia delle varie forme didattiche, eventualmente anche a distanza; g) la modalita' e le caratteristiche degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti; h) le disposizioni sugli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori; i) le conoscenze e le competenze di base richieste per l'accesso al Corso di studi, comprese le modalita' di verifica ritenute necessarie, la cui mancanza configura per lo studente un debito formativo; j) la verifica, per gli studenti stranieri per il tramite di apposito esame o sulla base di certificazione rilasciata da una Universita' italiana e ufficialmente riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, della competenza in lingua italiana; k) il numero minimo di crediti, diversificato per studenti a tempo pieno e studenti lavoratori, che devono eventualmente essere acquisiti in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi; l) i termini e le modalita' della partecipazione ai Consigli di corso dei professori a contratto, affidatari e supplenti. Articolo 13 Manifesto degli Studi e guida dello studente 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Facolta' predispone il manifesto degli studi relativo all'anno accademico successivo. Il manifesto indica: a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun Corso di studio; b) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati e i relativi insegnamenti; c) le modalita' di presentazione di eventuali piani di studio individuali; d) l'indicazione delle eventuali propedeuticita'; e) le disposizioni sull'obbligo di frequenza; f) la data di inizio e termine delle lezioni; g) la distribuzione degli appelli d'esame; h) le modalita' di svolgimento ed il calendario delle eventuali attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. 2. Il manifesto annuale degli studi e' parte integrante della Guida dello Studente che la Facolta' deve rendere pubblica, in forma cartacea e telematica, entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico. 3. La Guida dello studente riporta tutti programmi degli insegnamenti attivati nonche' le norme e le indicazioni utili per la partecipazione dello studente alle varie attivita' universitarie. Articolo 14 Esami e verifiche del profitto 1. Le Strutture didattiche competenti della Facolta' stabiliscono e regolamentano, nell'ambito della loro programmazione, il tipo di prove per la verifica del profitto, che determinano il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti da parte degli studenti. 2. Nel caso in cui le prove consistano in esami orali o scritti la votazione viene espressa in trentesimi e il voto minimo per il superamento dell'esame e' di diciotto trentesimi, mentre il voto massimo puo' essere accompagnato dalla lode. 3. La valutazione del profitto in occasione degli esami puo' tenere conto dei risultati conseguiti in altre eventuali prove di verifica o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso. 4. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati una volta corretti. 5. Qualora la programmazione didattica preveda un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento articolato in piu' moduli, il profitto dello studente deve essere accertato nell'ambito di ciascuno dei moduli previsti. 6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali svolge le funzioni di Presidente della Commissione ed e', di regola, il titolare del Corso; il secondo e' un altro Professore o Ricercatore anche di ambito disciplinare affine o un Cultore della materia. 7. Possono essere nominati Cultori della materia dal Consiglio di Facolta', su proposta delle Strutture didattiche interessate, i Dottori di ricerca o coloro che hanno conseguito una Laurea magistrale o una Laurea secondo il previgente ordinamento da almeno cinque anni, che siano autori di almeno due pubblicazioni a stampa. Articolo 15 Doveri didattici dei docenti 1. La Facolta', nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari, assegna ai docenti e ricercatori i compiti didattici, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, sulla base dell'organizzazione in moduli, del numero di studenti nonche' dell'equa distribuzione del carico didattico. 2. I professori ed i ricercatori sono tenuti ad assicurare lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attivita' di orientamento, di tutorato, di supporto alla didattica, di partecipazione alle commissioni per la valutazione del profitto e per il conseguimento dei titoli di studio, secondo l'impegno orario stabilito dalle vigenti norme di stato giuridico. 3. Ogni docente deve assicurare una quantita' settimanale minima di attivita' didattica e tutorale, stabilita dal Regolamento di Facolta', nel corso dell'intero anno accademico. Il ricevimento degli studenti dovra' essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi noti. 4. Ciascun docente e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati. L'eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi e deve essere comunicata al Preside ed agli studenti. In caso di assenza prolungata il Preside, sentito il Consiglio di Facolta', provvedera' alla sostituzione del titolare nelle forme piu' adeguate ad assicurare la continuita' del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami. 5. I docenti sono tenuti a certificare tutte le proprie attivita' didattiche annotando nell'apposito registro gli argomenti trattati, gli orari di svolgimento delle lezioni, le ore dedicate al ricevimento degli studenti, agli esami ed alle altre verifiche del profitto, alle sedute di laurea, al tutorato, ai compiti organizzativi. Il registro deve essere consegnato al Preside di Facolta' entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo didattico per essere conservato agli atti della Facolta'. 6. Nel registro di cui al precedente comma 5 sono indicate anche le attivita' didattiche svolte in sostituzione del docente titolare da parte di altro docente. 7. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estesi anche ai docenti a contratto titolari di corsi di insegnamento. Articolo 16 Conferimento titoli e rilascio diplomi e certificazioni 1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale. L'ordinamento didattico del Corso di studio disciplina: a) le modalita' della prova; b) le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale nonche' di ogni altro elemento rilevante. 2. Per il conseguimento della laurea magistrale e' prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore. 3. La Commissione per il conferimento del titolo di laurea e di laurea magistrale, valuta il candidato avendo riguardo all'intera carriera dello studente, alle valutazioni sulle attivita' formative pregresse nonche' allo svolgimento della stessa prova finale. La valutazione e' espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di valutazione massima di 110/110 puo' concedere la lode. 4. La Commissione giudicatrice della prova finale redige apposito verbale sullo svolgimento e sull'esito della medesima prova. 5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate del Preside di Facolta' e sono composte da almeno 7 membri la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo. 6. I1 conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri e' disciplinato da apposite convenzioni con gli atenei stessi. 7. L'Universita' rilascia, in conformita' alla normativa vigente sulla certificazione e sulla trasparenza amministrative, i diplomi relativi ai titoli di studio di primo livello o laurea, di secondo livello o laurea magistrale, nonche' i diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo livello, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, con l'osservanza dei limiti previsti dalla normativa in vigore sulla tutela dei dati personali. 8. L'Universita', insieme con le attestazioni dei titoli di studio e di ricerca di cui al comma precedente dei titoli di studio, rilascia, a norma dell'articolo 11, comma 8, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, un certificato, con le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente, servendosi di modelli conformi a quelli in uso presso i Paesi dell'U.E., allegati al presente regolamento. Articolo 17 Riconoscimento degli studi compiuti all'estero 1. Gli studenti dell'Universita' possono svolgere parte dei propri studi presso altri atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi stipulati fra Universita' che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo. 2. L'Universita' favorisce gli scambi di studenti con Universita' estere secondo un principio di reciprocita', mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi. 3. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dalla Facolta' su proposta dei Consigli di Corso di studio, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Consiglio Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Universita' partner. 4. L'Universita' riconosce come crediti quelli ottenuti per il tramite di esami o tirocini, ovvero di altre attivita' formative previste dalla normativa vigente. 5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente. 6. Il Consiglio di Facolta' attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. 7. Il riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. 8. Nel caso in cui uno studente chieda di essere trasferito ad altra Universita', nella certificazione della carriera scolastica dello studente medesimo, previa delibera del Consiglio di Facolta', viene fatta menzione delle attivita' formative compiute all'estero, ovvero compiute in Italia e da valere per la prosecuzione dell'attivita' formativa sia in Italia che all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio. 9. Il riconoscimento dell'idoneita' di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a corsi di studio attivati presso l'Universita', e' approvato dal Consigli Accademico in conformita' alle leggi in vigore e ai decreti ministeriali, su richiesta e previo parere delle strutture didattiche interessate. Articolo 18 Tipologia dei titoli e corsi di studio 1. L'Universita' rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea Magistrale, diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca, Master universitari di primo e secondo livello, nonche' Diplomi e Certificazioni di competenza, in Lingua e cultura italiana. 2. I Corsi di Studio per il conseguimento dei titoli delle certificazioni e dei diplomi rilasciati dall'Universita' si articolano nel modo seguente: a) Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti di lingua italiana a stranieri; b) Corso di laurea in operatori pluridisciplinari ed interculturali d'area mediterranea (classe 6); c) Corso di laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (classe 57/S). 3. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita' previste dalle Leggi e Decreti in vigore e viene regolamentato dall'articolo 16 del presente Regolamento. 4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Universita' puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani ed esteri. Articolo 19 Corso di laurea per "Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea"(Classe di laurea n. 6 in "Scienze del servizio sociale"). 1. All'interno della Facolta' di "Scienze della societa' e della formazione d'area mediterranea" e' istituito il Corso di laurea per "Operatori pluridisciplinari e multiculturali d'area mediterranea" (Classe delle lauree in "Scienze del servizio sociale", n. 6). Articolo 20 Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea. 1. Il Corso e' strutturato in modo da fornire agli studenti le competenze e le capacita', non solo linguistiche, ma altresi' socio-assistenziali, pedagogiche, economiche e giuridiche, necessarie ad interagire con le culture e le popolazioni dei Paesi del Bacino del Mediterraneo o permeati delle civilta' che in esso hanno avuto origine (come i Paesi ispano-americani), nella prospettiva di uno sviluppo delle relazioni sociali interculturali e multietniche e della eliminazione di situazioni di disagio, riferite a singoli come pure a gruppi e comunita' anche di immigrati. Articolo 21 Ambiti occupazionali previsti per i laureati. 1. I laureati possono trovare sbocchi occupazionali nelle strutture di servizio alla persona, frutto di iniziative della societa' civile (volontariato, enti no profit, organizzazioni non governative) o emanazione di istituzioni pubbliche nei settori scolastici, assistenziali, giudiziari, sanitari, nelle reti di scambi commerciali e turistici, negli ambiti della formazione e della ricerca. Articolo 22 Conoscenze richieste per l'accesso (per le quali non e' prevista una verifica) 1. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea, e per le quali non e' prevista una verifica sono quelle conseguite con diplomi di scuola secondaria, rilasciati al termine di un Corso di studi di durata quinquennale; per gli studenti stranieri, si richiede inoltre un'adeguata competenza linguistica italiana certificata in base alle norme per l'ammissione di tali studenti ai corsi universitari. Articolo 23 Caratteristiche della prova finale 1. La prova finale e' costituita dall'esame su di una breve tesi di laurea scritta in una delle discipline studiate, con riferimenti interdisciplinari e la verifica della conoscenza di una lingua straniera per gli italiani e della lingua italiana per gli stranieri. Articolo 24 Articolazione del Corso di laurea 1. Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale delle attivita' formative, svolte mediante corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini: ----> Vedere immagini alle pagg. 46 e 47 <---- Articolo 25 Previsioni integrative sul Corso di laurea 1. Per le carenze nella conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri evidenziatesi nel corso degli studi, non ostante l'esibizione al momento dell'ammissione di una regolare e formale certificazione di competenza linguistica, la Facolta' puo' disporre con apposita delibera l'assolvimento di opportuni debiti formativi. 2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' formative consistono in corsi di insegnamento frontale, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini. 3. Al fine di agevolare gli studenti nell'individuazione e nello svolgimento delle attivita' formative riservate alla loro libera scelta il Consiglio di Facolta' disporra', anno per anno, l'attivazione di una serie di insegnamenti da inserire nel Manifesto degli studi, in cui verranno date opportune indicazioni anche sulle ulteriori conoscenze linguistiche previste fra le altre attivita' formative. 4. La verifica della conoscenza di una lingua straniera vertera', per gli studenti italiani, su Lingua e traduzione - Lingua spagnola (L-LIN/07) oppure su Lingua e letteratura araba (secondo corso, L-OR/12), mentre per gli studenti stranieri su Linguistica italiana (secondo corso, L-FIL-LET/12). Articolo 26 Iscrizione alla Classe delle laurea magistrali 1. La Laurea di "Operatore pluridisciplinare e interculturale d'area mediterranea" rende possibile l'iscrizione alla classe delle lauree magistrali in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S). Articolo 27 Corso di laurea magistrale in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea" (Classe delle lauree specialistiche in"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" n. 57/S). 1. All'interno della Facolta' di "Scienze della societa' e della formazione d'area mediterranea" e' istituito il Corso di laurea magistrale in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea" (Classe delle lauree specialistiche in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" n. 57/S). Articolo 28 Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea 1. Il Corso si propone di fornire le competenze utili per la ideazione, la programmazione e l'attuazione di politiche sociali, nonche' particolari capacita' nel campo delle conoscenze empiriche dei diversi sistemi, anche da un punto di vista comparativo e in una prospettiva di relazioni interetniche e multiculturali d'area mediterranea. Articolo 29 Ambiti occupazionali previsti per i laureati 1. Il Corso si propone di formare personale dotato delle necessarie attitudini per l'offerta di servizi sociali nei settori della sanita', del turismo e del commercio, delle istituzioni, della famiglia, dell'immigrazione, dell'esclusione e marginalita' sociale, delle pari opportunita' e dei soggetti deboli. Articolo 30 Titoli di ammissione al Corso di laurea magistrale 1. Costituisce titolo di ammissione, senza alcun debito formativo, il possesso della laurea per "Operatore pluridisciplinare e multiculturale d'area mediterranea". Potranno, inoltre, essere ammessi i laureati delle classi di laurea in "Scienze del Servizio Sociale", in "Scienze dei servizi giuridici", in "Scienze della mediazione linguistica" e i laureati, in genere, in Scienze umanistiche, economiche, pedagogiche, psicologiche, politiche, turistiche e sociologiche, previa verifica dell'assolvimento dei debiti formativi volta per volta stabiliti dal Consiglio di Facolta', secondo le modalita' e i termini precisati nel Regolamento didattico del Corso di studio e nel Manifesto didattico. Articolo 31 Caratteristiche della prova finale 1. La prova finale consiste in una tesi sperimentale o di ricerca, condotta sotto la guida di un docente relatore, in modo tale da offrire un contributo originale in una delle discipline studiate. Articolo 32 Articolazione del Corso di laurea magistrale 1. Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale delle attivita' formative, svolte mediante corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini: ----> Vedere immagini alle pagg. 49 e 50 <---- Articolo 33 Previsioni integrative sul Corso di laurea magistrale 1. Le modalita' di svolgimento delle attivita' formative consistono in corsi di insegnamento frontale, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini. 2. Al fine di agevolare gli studenti nell'individuazione e nello svolgimento delle attivita' formative riservate alla loro libera scelta il Consiglio di Facolta' disporra', anno per anno, l'attivazione di una serie di insegnamenti da inserire nel Manifesto degli studi, in cui verranno date opportune indicazioni anche sulle ulteriori conoscenze linguistiche previste fra le altre attivita' formative. Titolo II Articolo 34 Articolazione dei Corsi ordinari della "Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri" 1. I Corsi ordinari della "Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri", di seguito denominata "Scuola", si articolano in sei livelli: i primi cinque di durata mensile o trimestrale e il sesto di durata semestrale. Tutti i Corsi ordinari si concludono con un esame finale. 2. I Corsi di Primo, Secondo, Terzo e Quarto livello prevedono un insegnamento della lingua e cultura italiana a livello elementare ed intermedio. Tale insegnamento ha come obiettivo un graduale apprendimento delle quattro abilita' fondamentali e consente il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua scritta e orale che permetta di affrontare argomenti della realta' quotidiana, di inserirsi in contesti culturali piu' complessi ed esprimersi in modo chiaro e dettagliato su vari argomenti anche con interlocutori di Lingua Madre . 3. I Corsi di Quinto livello consentono il consolidamento delle competenze linguistiche e comunicative, l'approfondimento delle strutture grammaticali piu' complesse, l'arricchimento del lessico. Lo studente e' introdotto all'approccio linguistico con la letteratura, la storia, l'arte, il cinema italiani. 4. I Corsi di Sesto livello si articolano in due indirizzi, uno a carattere umanistico-letterario e l'altro a carattere tecnico-economico. La lingua viene analizzata nei suoi aspetti ortografici, grammaticali, lessicali e stilistici. Lo studente e' messo in condizione di affrontare analisi testuali dal punto di vista semantico,strutturale e formale. Alla lingua italiana, che conserva il suo ruolo centrale, vengono accostate discipline umanistiche o tecniche, specifiche dei vari indirizzi. Articolo 35 Ammissione ai Corsi ordinari della Scuola 1. I Corsi ordinari sono aperti a tutti i cittadini stranieri ed agli italiani residenti all'estero di eta' non inferiore ai sedici anni. 2. Per l'iscrizione ai Corsi di Primo livello, riservata a studenti che non hanno alcuna conoscenza della lingua italiana, non e' richiesta alcuna attestazione preliminare. 3. L'ammissione ai Corsi di Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto livello puo' avvenire: a) direttamente se lo studente ha superato le prove d'esame del Corso immediatamente inferiore; b) previo test di accertamento del livello di competenza linguistica che stabilira' il livello del Corso al quale lo studente puo' accedere. 4. Lo studente che, al termine di un Corso di Primo, Secondo, Terzo e Quarto livello non superasse le relative prove d'esame non puo' essere ammesso a un Corso immediatamente superiore. Per l'ammissione al Corso di Sesto livello e' necessario avere superato una prova d'esame specifica per il detto livello. 5. Solo in casi eccezionali, a Corsi gia' avviati e in ogni caso non oltre il primo mese di lezione, i Docenti, previa dichiarazione congiunta, possono consentire, tramite attestazione di idoneita', il trasferimento di studenti da un Corso a quello superiore o inferiore. Articolo 36 Iscrizione frazionata, obbligo e computo delle frequenze presso i Corsi ordinari della Scuola 1. Lo studente che intenda seguire un Corso ordinario deve frequentarlo per l'intera durata. Tuttavia, quando impedimenti oggettivi non gli consentano una permanenza prolungata nella sede universitaria, i singoli periodi di frequenza saranno computati, ai fini dell'ammissione agli esami, nei termini consentiti dal successivo articolo 28. 2. Limitatamente ai primi cinque livelli, potra' essere computata, ai sensi del comma precedente, anche l'iscrizione ai Corsi straordinari, di durata mensile o bimestrale, purche' dello stesso livello del Corso di cui lo studente intende sostenere l'esame. E' necessaria, in ogni caso, l'attestazione della regolare frequenza. 3. Lo studente che si trovasse nella necessita' di scaglionare la frequenza di un Corso nel tempo e che fosse interessato a sostenere gli esami di un Corso ordinario per ricevere il relativo certificato o diploma, dovra' organizzare i suoi periodi di frequenza in funzione del calendario dei Corsi, di modo che la sua prima iscrizione coincida col primo mese dei Corsi (gennaio, aprile, ottobre), la seconda col secondo mese dei Corsi (febbraio, maggio, novembre) e cosi' via. 4. Chi non fosse interessato ad ottenere il certificato o diploma di competenza della Lingua italiana puo' iscriversi a una frazione mensile o bimestrale del Corso ordinario del livello cui e' stato ammesso. Coloro i quali iniziano la frequenza dopo l'avvio delle lezioni vengono inseriti in classi gia' formate e seguono la parte del programma non ancora svolta. Nel mese conclusivo dei Corsi non si accettano studenti cui manca l'ultima frazione mensile per completare il periodo di frequenza richiesto per l'ammissione agli esami. Articolo 37 Ammissione agli esami dei Corsi ordinari della Scuola 1. Il periodo di frequenza richiesto per sostenere gli esami e' di tre mesi nei Corsi di Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto livello e puo' essere frazionato nell'arco massimo di tre anni accademici; nel Corso di Sesto livello e' di sei mesi, frazionabile nell'arco di tre anni. 2. La frequenza deve essere comprovata dai Docenti del Corso seguito dallo studente. Una frequenza giudicata non regolare preclude il diritto a sostenere gli esami finali di profitto. Per effetto di tale disposizione, la domanda di ammissione agli esami avanzata dallo studente a lezioni non ancora concluse e' da considerarsi accettata con riserva fino a che la sua regolare frequenza non sia stata comprovata da tutti i Docenti del Corso seguito. 3. Eventuali assenze o ritardi nell'iscrizione sono di norma tollerati fino a un limite massimo di dieci giorni. Oltre questo limite, il Collegio dei Docenti, su motivata e documentata richiesta dello studente, valutera' se ammetterlo o no alle prove d'esame. 4. Ove si verifichi il caso previsto dal quinto comma del precedente articolo 10, nel calcolo della frequenza al Corso cui lo studente e' stato trasferito andra' considerato anche il periodo trascorso nella classe di provenienza. 5. Non puo' essere ammesso agli esami chi non sia in regola col versamento delle tasse di iscrizione e di frequenza. Articolo 38 Esami dei Corsi ordinari della Scuola 1. Gli studenti iscritti ai Corsi di lingua e cultura italiana, per ottenere il certificato o il diploma relativo al livello frequentato, devono superare gli esami di profitto in tutte le discipline previste dal loro piano di studi. 2. Gli esami di Lingua italiana e di Linguistica italiana consistono in una prova scritta e in una prova orale, cui si e' ammessi previo superamento della prima. In caso di insufficienza nella prova orale, lo scritto non dovra' essere ripetuto. 3. Le prove d'esame degli altri insegnamenti sono di norma orali, ferma restando la facolta' da parte di ciascun docente di adottare forme ulteriori di accertamento del profitto conseguito dagli allievi. In ogni caso, la valutazione finale del candidato sara' espressa da un unico voto. 4. Gli esami relativi alle singole discipline, fatta eccezione per quelli di Lingua italiana e di Linguistica italiana, non interferiscono fra loro, ne' quindi l'esito negativo di uno puo' pregiudicare il buon esito di altri. 5. I voti si esprimono in trentesimi. La media finale e' calcolata aritmeticamente sulla base dei voti riportati nei vari esami sostenuti. A tal fine, la lode e' conteggiata come un trentesimo in piu'. Non si terra' conto di eventuali voti negativi. La media risultante verra' arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di punto ottenuta sia maggiore o minore della meta'. 6. Gli appelli d'esame avranno una cadenza trimestrale, al termine di ogni ciclo dei Corsi. 7. Lo studente ha facolta' di sostenere parte degli esami anche in sessioni successive a quelle di iscrizione ai Corsi, purche' completi il suo curriculum entro e non oltre il terzo anno dall'iscrizione. Scaduto tale periodo, eventuali esami sostenuti cadranno in prescrizione. 8. Di norma, salvo cause di forza maggiore, lo studente sosterra' gli esami, nei tempi sopra stabiliti, con i Docenti di cui ha seguito i Corsi. 9. Durante le sessioni d'esame la didattica dei Corsi ordinari viene sospesa. Articolo 39 Certificati, diplomi e attestati relativi ai Corsi ordinari della Scuola 1. Superate le prove d'esame, vengono rilasciati: a) il certificato di competenza della Lingua italiana, con indicazione del Livello seguito e della media finale riportata, relativamente ai primi quattro Livelli; b) il certificato di competenza della Lingua e della Cultura italiana, con indicazione del Livello, nonche' della media finale riportata, relativamente al Corso di Quinto livello; c) il diploma di Lingua e Cultura italiana, con indicazione del livello e dell'indirizzo seguito, nonche' della media finale riportata, relativamente al Corso di Sesto livello. 2. Chi non sostiene le prove d'esame puo' richiedere un attestato di frequenza sempre che questa sia comprovata dai Docenti del Corso ai sensi del precedente articolo 28. Articolo 40 Piano degli studi dei vari livelli dei Corsi ordinari della Scuola 1. Il Primo livello ha durata mensile e consta di un Corso di Lingua italiana e di Esercitazioni di Lingua italiana. 2. Il Secondo livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di Lingua italiana, di Esercitazioni di Lingua e civilta' e di un Corso di Lingua italiana mediante supporti audiovisivi. 3. Il Terzo livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di Lingua italiana, di un Approfondimento scritto della Lingua italiana, di un Corso di Lingua italiana mediante supporti audiovisivi, di esercitazioni di Cultura e civilta' italiane. 4. Il Quarto livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di Lingua italiana, di un Approfondimento scritto e orale della Lingua italiana, di un Corso di Lingua italiana mediante supporti audiovisivi, di un Corso di Cultura e Civilta' italiane. 5. Il Quinto livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di Lingua italiana, di un Approfondimento scritto e orale della Lingua italiana, di un Corso di Cultura e civilta' italiane, di un Corso di Lingua italiana nei testi letterari del novecento, di un Corso di Storia del cinema o di Lingua mediante supporti audiovisivi. 6. Il Sesto livello ha durata semestrale e si articola,nell'arco di due trimestri, in un indirizzo Umanistico-letterario e in un indirizzo Tecnico-economico: a) Indirizzo Umanistico-letterario Primo trimestre Sintassi e Stilistica Linguistica generale I Storia della lingua italiana I Letteratura italiana I Storia moderna Storia dell'arte Laboratorio di scrittura creativa Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro indirizzo Secondo trimestre Linguistica generale II Storia della letteratura calabrese (Storia della lingua italiana II) Letteratura italiana II Storia contemporanea Storia del cinema Conversazione Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro indirizzo. b) Indirizzo Tecnico-economico Primo trimestre Approfondimento scritto e orale della lingua italiana Composizione Economia e gestione delle imprese Esercitazioni di terminologia e corrispondenza commerciale Storia economica Istituzioni di diritto pubblico Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro indirizzo Secondo trimestre Conversazione e tecniche di traduzione Economia e gestione delle imprese Storia economica Istituzioni di diritto privato Organizzazione aziendale Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro indirizzo. Articolo 41 Insegnamenti attivabili nell'ambito del Sesto livello dei Corsi ordinari della Scuola 1. Gli insegnamenti non fondamentali in ciascun indirizzo attivabili nell'ambito del Sesto livello sono i seguenti: Approfondimento scritto e orale della lingua italiana Composizione Laboratorio di scrittura creativa Lettura e recitazione Conversazione e tecniche di traduzione Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Diritto comunitario Economia e gestione delle imprese Diritto comparato europeo Archeologia Storia della Calabria Geografia economica Grammatica italiana Storia dell'arte Lessicografia e lessicologia italiana Letteratura italiana Letteratura italiana contemporanea Letteratura calabrese Lingua italiana Linguistica generale Linguaggio enogastronomico Merceologia Organizzazione aziendale Politica economica Sociolinguistica Storia contemporanea Storia del cinema italiano Storia delle istituzioni religiose Storia della filosofia italiana Storia della lingua italiana Storia della musica moderna e contemporanea Storia dell'arte contemporanea Storia delle istituzioni politiche e sociali Storia del Cristianesimo Storia del teatro italiano Storia economica Storia moderna Storia delle tradizioni popolari Tecnica industriale e commerciale 2. L'attivazione degli insegnamenti non fondamentali e' deliberata anno per anno dal Collegio dei Docenti. Articolo 42 Attivita' didattiche integrative nei Corsi ordinari della Scuola 1. La frequenza alle esercitazioni indicate nel piano di studi e' obbligatoria. 2. A completamento della didattica la cui frequenza e' obbligatoria, si potranno programmare, previa approvazione del Collegio dei Docenti, ulteriori esercitazioni, incontri seminariali, conferenze e visite guidate al patrimonio naturale, artistico, civile ed economico (locale e nazionale). La partecipazione a tali forme e momenti di attivita' didattica integrativa e' facoltativa. Articolo 43 Corsi straordinari della Scuola. Caratteristiche generali 1. Accanto ai Corsi ordinari, possono essere attivati, durante l'anno, vari Corsi straordinari di diverso livello, per l'apprendimento della lingua italiana o l'approfondimento delle conoscenze linguistiche e culturali pregresse. Essi hanno durata inferiore rispetto ai Corsi ordinari e non prevedono alcuna prova d'esame. 2. I Corsi straordinari sono di due tipi: a) Bimestrali b) Intensivi 3. Durante tutto l'arco dell'anno accademico possono essere organizzati Corsi straordinari propedeutici ai Corsi di primo livello per gli studenti privi di ogni conoscenza della lingua italiana. Articolo 44 Ammissione ai Corsi straordinari bimestrali della Scuola 1. L'assegnazione degli iscritti ai Corsi straordinari avviene secondo le stesse modalita' dei Corsi ordinari. 2. Lo studente che, frequentando un Corso ordinario di durata mensile o un Corso intensivo, sottoponendosi a test di accertamento delle competenze acquisite, non fosse giudicato idoneo all'ammissione al livello superiore, verra' inserito, di norma, se intende continuare nella frequenza dei Corsi, nella seconda frazione di un Corso straordinario bimestrale. Qualora, dopo aver frequentato per due mesi Corsi straordinari del medesimo livello, alla prova del test di verifica non ottenesse risultato migliore, volendo continuare potra' essere destinato, a richiesta, al terzo mese di un Corso ordinario, con facolta' di avvalersi dei due mesi di frequenza del Corso precedente per accedere agli esami finali. Articolo 45 Corsi straordinari intensivi della Scuola 1. I Corsi straordinari intensivi si svolgono durante tutto il corso dell'anno. Hanno durata variabile non superiore a quella mensile e prevedono, di norma, un carico settimanale maggiore dei Corsi normali per la didattica della Lingua italiana. Possono essere attivati per i primi cinque livelli. Le classi sono formate da un numero ridotto di studenti. 2. Tali Corsi consentono una piu' rapida acquisizione delle competenze linguistiche fondamentali. Articolo 46 Tipologia dei Corsi speciali della Scuola 1. I Corsi speciali sono programmati secondo una tipologia diversificata; in essi sono ricompresi: il Corso di alta formazione per Docenti di Lingua italiana come lingua straniera, il Corso di Aggiornamento per Docenti di italiano come lingua straniera (Lingua2), il Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri, Corsi di perfezionamento per mediatori socio-linguistico-culturali (Euromediterranean Master's Degree), il Corso per adulti stranieri residenti. Articolo 47 Finalita' del Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera 1. Il Corso di alta formazione per l'insegnamento della lingua e cultura italiana come lingua straniera e' finalizzato alla preparazione professionale, per l'insegnamento nei corsi di italiano tenuti fuori dal nostro Paese, degli allievi stranieri o italiani residenti all'estero. Articolo 48 Titoli e requisiti per l'ammissione al Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera 1. Gli allievi del Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera devono essere in possesso di titoli di studio validi per l'ammissione ai Corsi universitari nei Paesi di origine o di residenza, aver maturato un congruo periodo di studio della lingua italiana ed eventualmente esperienze di lavoro nel campo dell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda. 2. L'accesso al Corso sara' subordinato all'accertamento della competenza linguistica mediante test, ove l'allievo non sia gia' in possesso di una certificazione di adeguata competenza nella lingua italiana. Articolo 49 Piano di studi del Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera 1. Sono insegnamenti fondamentali del Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera: Glottodidattica Didattica della lingua italiana Parlato e didattica dell'italiano Linguistica generale Linguistica italiana Letteratura italiana Letteratura classica Filologia italiana Storia d'Italia moderna e contemporanea Storia dell'Arte Insegnamento della lingua italiana negli audiovisivi 2. Sono inoltre previsti i seguenti seminari specialistici: Fonetica e fonologia della lingua italiana Composizione - Laboratorio di scrittura creativa - Conversazione Tecniche di traduzione Archeologia - Canto e musicologia mediterranea - Storia della musica Filosofia Linguaggi settoriali (commerciale, turistico, enogastronomico) Storia del cinema italiano Storia delle minoranze linguistiche della Calabria Storia delle evoluzioni socio-economiche Storia delle istituzioni politiche e sociali Economia politica Tradizioni popolari Storia della Calabria Storia della lingua italiana Storia della letteratura Calabrese Articolo 50 Prove finali e crediti del Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera 1. Agli allievi che superano le prove finali del Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera sono riconosciuti dall'Universita' 60 crediti formativi universitari spendibili nel Corso di laurea di cui all'art. 19. Articolo 51 Finalita' del Corso di aggiornamento per Docenti di italiano Lingua2 1. Il Corso, rivolto a Docenti che gia' insegnano Lingua italiana all'estero, si propone di perfezionare le competenze linguistiche e didattiche dei Docenti di Lingua italiana come Lingua2 e di provvedere al loro aggiornamento. Articolo 52 Piano di studi del Corso di aggiornamento per Docenti di italiano Lingua2 1. Il piano di studi del Corso di aggiornamento per Docenti di italiano Lingua2 e' cosi' articolato: Didattica della lingua Lingua (composizione, conversazione e traduzione) Conferenze su temi di cultura italiana e di attualita' 2. Alcune ore del Corso saranno dedicate ad attivita' di tirocinio nelle diverse classi dei Corsi di lingua e cultura italiane della Scuola. Articolo 53 Finalita' del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri 1. Il Corso e' finalizzato alla preparazione professionale di Docenti di Lingua italiana in Italia e all'estero, ed e' riservato ad allievi italiani. 2. I programmi del Corso possono essere ulteriormente specificati o integrati rispetto al normale piano degli studi definito dal successivo articolo 46 sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Universita' con le varie istituzioni scolastiche e sociali eventualmente interessate allo svolgimento del Corso. 3. Specifiche attivita' di insegnamento linguistico settoriale, di tirocinio per "facilitatori linguistici" e di esercitazioni seminariali per la formazione di formatori possono essere programmate sulla base delle convenzioni di cui al comma precedente. 4. La durata del Corso puo' variare da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi in rapporto all'ampiezza del programma di studio Articolo 54 Titoli e requisiti per l'ammissione al Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri 1. Gli aspiranti all'ammissione al Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea in discipline umanistiche o di un titolo equipollente in base alle norme in vigore. Articolo 55 Piano degli studi prove finali e crediti del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri 1. Le tematiche fondamentali del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri sono le seguenti: - letteratura italiana nella seconda meta' del Novecento - repertorio linguistico italiano contemporaneo - l'Italia nella seconda meta' del Novecento - glottodidattica. 2. Le attivita' applicative del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri riguarderanno criteri di selezione e analisi di testi, parlati e scritti, di varia natura funzionale e contestuale, tratti dal comunicare quotidiano, dei settori dei mass-media e delle attivita' professionali, tecnico-scientifiche, sportive; e i criteri di selezione, analisi e uso di materiale esercitativo e di strumenti di supporto per l''attivita' didattica, in rapporto a ciascun livello di insegnamento. 3. Agli allievi che superano le prove finali fissate a conclusione del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua Italiana a Stranieri sono attribuiti 15 o 30 crediti formativi universitari, spendibili presso il Corso di laurea Magistrale di cui all'articolo 22, secondo che la durata del Corso di Perfezionamento sia o no inferiore ai quattro mesi. Articolo 56 Corsi di perfezionamento per mediatori socio-linguistico-culturali d'area mediterranea (Euromediterranean Master's Degree) e Corsi di Dottorato di ricerca 1. I Corsi perseguono l'obiettivo di fornire, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modifiche o integrazioni, un'elevata e qualificata formazione, mediante l'internazionalizzazione della programmazione didattica e lo scambio di allievi e di docenti tra i vari Paesi, a quanti si propongono di espletare la propria professione in ambito, culturale e formativo, socio-assistenziale, politico e commerciale, nel contesto delle comunicazioni interculturali e delle relazioni sovranazionali dei popoli europei e del bacino del Mediterraneo. 2. I Corsi sono, di volta in volta, programmati ed attivati sulla base di accordi di cooperazione internazionale con una o piu' Universita' di un Paese europeo o del bacino del Mediterraneo; sono aperti ad un numero determinato di partecipanti per meta' italiani e per meta' provenienti dal Paese cui appartiene l'Universita' partner nell'accordo di cooperazione. 3. I Corsi sono suddivisi in dodici moduli d'insegnamento della durata di cinque giorni ciascuno, per un impegno d'aula di quattro ore giornaliere ed altre quattro ore dedicate alle esercitazioni ed allo studio. A conclusione di ogni Corso sono previsti due stages di perfezionamento all'estero della durata di una settimana ciascuno. Uno dei due stages puo' anche essere tenuto alla fine della prima fase di svolgimento di ciascun Corso. 4. All'Euromediterranean Master's Degree sono riconosciuti sessanta crediti formativi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del D.M. n. 270 del 2004, nonche' gli altri crediti formativi fruibili all'estero sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cooperazione e dagli accordi relativi alla mobilita' internazionale degli studenti. 5. Agli allievi che avranno frequentato regolarmente il corso (con non oltre il 10% di assenze) e che avranno superato l'esame finale, e' rilasciato, a firma congiunta dei Rettori delle Universita' cooperanti e del Coordinatore didattico della Scuola, un Euromediterranean Master's Degree - Diploma di perfezionamento per mediatore socio-linguistico-culturale d'area mediterranea, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 162 del 1982 e dell'articolo 7 del D.M. n. 270 del 2004 e, come supplemento un certificato che, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi dell'U.E. contenga le principali indicazioni relative allo specifico curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo. 6. Per finalita' analoghe a quelle individuate dal primo comma e sulla base di accordi programmatici conclusi alla stregua del secondo comma di quest'articolo possono essere attivati Corsi di Dottorato di Ricerca nel rispetto delle leggi e dei decreti in vigore e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, del correlato Regolamento ministeriale e successive integrazioni e modificazioni. Articolo 57 Titoli e requisiti d'ammissione all'Euromediterranean Master's Degree 1. I Corsi dell'Euromediterranean Master's Degree sono aperti ad allievi italiani e stranieri che siano in possesso di un diploma di laurea in discipline umanistiche o di un equivalente titolo di studio in base alle norme in vigore e abbiano una conoscenza di base, gli italiani della lingua del Paese cui appartengono i partners universitari dell'accordo di cooperazione, gli stranieri della lingua italiana. Articolo 58 Piano degli studi dell'Euromediterranean Master's Degree 1. Le tematiche fondamentali dell'Euromediterranean Master's Degree, i cui precisi contenuti programmatici vanno specificati volta per volta in ciascun accordo di cooperazione, riguardano i seguenti ambiti disciplinari: Discipline sociologiche e psicosociali Discipline linguistiche italiane e straniere Discipline della comunicazione pubblica e istituzionale Discipline economiche e statistiche Discipline giuridiche Discipline storico-filosofiche Discipline politologiche Discipline demoantropologiche 2. Altre attivita' formative da inserire nei programmi dell'Euromediterranean Master's Degree accanto a quelle connesse alle tematiche fondamentali riguardano: -Abilita' informatiche e relazionali -Approfondita conoscenza almeno di una lingua diversa dalla propria -Esercitazioni pratiche, tirocini, stages. Articolo 59 Corso per adulti stranieri residenti 1. Il Corso e' riservato ad adulti stranieri forniti di regolare permesso di soggiorno dimoranti nella Regione Calabria. 2. Il Corso e' suddiviso in due livelli. Il primo livello e' rivolto ad adulti che possiedono un'incerta competenza linguistica di base ed e' dedicato allo studio delle strutture linguistiche, alla trattazione di argomenti di cultura e civilta' italiana e alla conversazione. Il secondo livello e' rivolto ad adulti che possiedono una competenza linguistica di base ed e' dedicato all'affinamento delle strutture linguistiche, al perfezionamento della lingua scritta, all'approfondimento di argomenti di cultura e civilta' italiane e alla conversazione. 3. Il Corso si sviluppa per un totale di centoventi ore di lezione, suddivise in sei ore settimanali, per tre giorni la settimana in orari compatibili con gli eventuali impegni di lavoro degli iscritti. Articolo 60 Strutture didattiche dell'Universita' 1. Le strutture didattiche dell'Universita' sono costituite dalla "Facolta' di Scienze della Formazione d'Area Mediterranea", e dalla connessa "Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri".