(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                   CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
            DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI
            L'Organismo unitario dell'avvocatura (O.U.A.)
                                  e
          l'Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA)
              l'Associazione nazionale forense (A.N.F.)
             l'Unione nazionale camere civili (U.N.C.C.)
             l'Unione camere penali italiane (U.C.P.I.)
congiuntamente   sottopongono   alla   Commissione  di  garanzia  per
l'attuazione   della   legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali, il presente
                   CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.   La   presente   regolamentazione   disciplina  le  modalita'
dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati.
                               Art. 2.
               Proclamazione e durata delle astensioni
    1.  La  proclamazione  dell'astensione,  con  l'indicazione della
specifica  motivazione  e  della  sua  durata, deve essere comunicata
almeno  dieci  giorni  prima della data dell'astensione al presidente
della  Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili,
penali,  amministrativi e tributari interessati, nonche' anche quando
l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro
della giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di
garanzia  dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei servizi
pubblici  essenziali  e  al  Consiglio nazionale forense. L'organismo
proclamante  assicura  la  comunicazione al pubblico della astensione
con  modalita' tali da determinare il minimo disagio per i cittadini,
in   modo  da  rendere  nota  l'iniziativa  il  piu'  tempestivamente
possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non
puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.
    2.  La  revoca  della  proclamazione  deve essere comunicata agli
stessi  destinatari  di  cui al comma precedente almeno cinque giorni
prima   della  data  fissata  per  l'astensione  medesima,  salva  la
richiesta  da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza
di fatti significativi.
    3.  Le  disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non
essere  rispettate  nei soli casi in cui l'astensione e proclamata ai
sensi  dell'art.  2, comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000.
    4.  Ciascuna  proclamazione  deve  riguardare un unico periodo di
astensione.  L'astensione  non  puo' superare otto giorni consecutivi
con  l'esclusione  dal  computo  della  domenica e degli altri giorni
festivi.  Con  riferimento  a  ciascun  mese solare non puo' comunque
essere  superata  la  durata  di  otto  giorni  anche se si tratta di
astensioni  aventi  ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso
tra   il  termine  finale  di  un'astensione  e  l'inizio  di  quella
successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
Tali  limitazioni  non  si  applicano  nei casi in cui e' prevista la
proclamazione  dell'astensione  senza  preavviso.  Nel  caso  di piu'
astensioni   proclamate  in  difformita'  dalla  presente  norma,  la
Commissione   di   garanzia   provvedera'   in  via  preventiva  alla
valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.
                               Art. 3.
                       Effetti dell'astensione
    1.  Nel  processo  civile, penale, amministrativo e tributario la
mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine
preliminare  o  a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia
prevista  la  sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia
considerata  in  adesione  all'astensione  regolarmente proclamata ed
effettuata  ai  sensi della presente disciplina, e dunque considerata
legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
      a) dichiarata  -  personalmente  o tramite sostituto del legale
titolare  della  difesa  o  del  mandato  - all'inizio dell'udienza o
dell'atto di indagine preliminare;
      b) comunicata  con  atto  scritto  trasmesso o depositato nella
cancelleria  del  giudice  o nella segreteria del pubblico ministero,
oltreche'  agli  altri  avvocati  costituiti, almeno due giorni prima
della data stabilita.
    2. Nel  rispetto  delle  modalita'  sopra  indicate  l'astensione
costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo
procedimento  non  abbiano aderito all'astensione stessa. La presente
disposizione  si  applica  a  tutti  i soggetti del procedimento, ivi
compresi  i  difensori della persona offesa, ancorche' non costituita
parte civile.
    3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per
le  parti  assistite  da  un  legale  che  non  intende  aderire alla
astensione,  questi, conformemente alle regole deontologiche forensi,
deve   farsi  carico  di  avvisare  gli  altri  colleghi  interessati
all'udienza  o  all'atto  di  indagine  preliminare  quanto  prima, e
comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed e' tenuto a
non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.
    4.  Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni stato
e  grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello
di ufficio.
                               Art. 4.
            Prestazioni indispensabili in materia penale
    1.  L'astensione  non  e'  consentita  nella  materia  penale  in
riferimento:
      a) all'assistenza  al  compimento degli atti di perquisizione e
sequestro,  alle  udienze  di  convalida  dell'arresto e del fermo, a
quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del
codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei
casi  in  cui  non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di
accertamento  peritale  complesso,  al  giudizio  direttissimo  e  al
compimento  degli  atti  urgenti  di  cui  all'art. 467 del codice di
procedura  penale,  nonche'  ai  procedimenti  e processi concernenti
reati  la  cui  prescrizione maturi durante il periodo di astensione,
ovvero,  se  pendenti  nella  fase  delle indagini preliminari, entro
trecentosessanta  giorni,  se  pendenti  in  grado  di  merito, entro
centottanta  giorni,  se pendenti nel giudizio di legittimita', entro
novanta giorni;
      b) nei  procedimenti  e  nei  processi  in  relazione  ai quali
l'imputato  si  trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione,
ove  l'imputato  chieda espressamente, analogamente a quanto previsto
dall'art.  420-ter,  comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del
codice  di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del
difensore.  In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non puo'
legittimamente  astenersi  ed  ha  l'obbligo di assicurare la propria
prestazione professionale.
                               Art. 5.
            Prestazioni indispensabili in materia civile
    1.  L'astensione  non  e' consentita, in riferimento alla materia
civile, nei procedimenti relativi:
      a) a   provvedimenti   cautelari,   provvedimenti   sommari  di
cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo
stato  e alla capacita' delle persone, ad alimenti, alla comparizione
personale  dei  coniugi  in  sede  di separazione o di divorzio o nei
procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
      b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di
cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed
ai   procedimenti  aventi  ad  oggetto  licenziamenti  individuali  o
collettivi  ovvero  trasferimenti,  anche ai sensi della normativa di
cui al decreto legislativo n. 165/2001;
      c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai
sensi   dell'art.  92,  comma 2,  del  regio  decreto  n.  12/1941  e
successive modificazioni ed integrazioni;
      d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
      e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione,
alla   sospensione   o  revoca  dell'esecutorieta'  di  provvedimenti
giudiziali;
      f) alla materia elettorale.
                               Art. 6.
           Prestazioni indispensabili nelle altre materie
    1.  L'astensione  non  e' consentita, in riferimento alla materia
amministrativa e tributaria:
      a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
      b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.
                               Art. 7.
                       Controllo deontologico
    1.  Quanto  alle  violazioni  delle  disposizioni  concernenti la
proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto
dagli  articoli 2-bis  e  4,  comma 4, della legge n. 146/1990, cosi'
come   riformulati   dalla   legge  n.  83/2000,  resta  ferma  anche
l'eventuale valutazione dei consigli dell'ordine in sede di esercizio
dell'azione  disciplinare.  Gli  stessi ordini professionali vigilano
sul rispetto individuale delle regole e modalita' di astensione.
    Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento
delle  iniziative  in  caso  di  questioni applicative concernenti il
codice  di  autoregolamentazione.  Le  questioni  saranno  risolte  e
disciplinate  secondo il principio della tutela dei cittadini e della
necessita'  di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel
caso concreto.