(all. 2 - art. 1)
                        COMITATO DEI MINISTRI

                                         Roma, addi' 29 dicembre 1976

                              CIRCOLARE

OGGETTO:  Applicazione delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 8 ottobre
1976, n. 690.

La  legge  10  maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle
acque  dall'inquinamento,  ha  dato luogo, in sede di applicazione, a
molteplici dubbi e perplessita'.

Questo  Comitato cui, a termini del combinato disposto degli articoli
2  e  3  della  legge in argomento, compete, tra l'altro, l'esercizio
delle  funzioni  di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento
generali   delle   attivita'   pubbliche   e   private  connesse  con
l'applicazione  della  legge  medesima,  tenuto  conto delle numerose
perplessita' da piu' parti manifestate, ritiene utile, al fine di una
uniforme  e  piu'  efficace  applicazione  della  legge  n.  319, del
successivo  decreto-legge  10  agosto  1976,  n. 544 e della relativa
legge  di  conversione  8  ottobre  1976, n. 690, fornire alcune note
interpretative sulle norme piu' discusse.

(Omissis).



Articolo  1-quater  inserito  dalla  legge 8 ottobre 1976, n. 690 nel
decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544.

La  norma  contiene  l'interpretazione  autentica  delle nozioni di "
insediamento o complesso produttivo " (lettera a) e di " insediamento
civile"  (lettera  b),  nozioni  che  avevano  dato luogo, in sede di
applicazione  della  legge  n.  319,  a  non  poche  perplessita' e a
difformi interpretazioni.

L'intervento  del legislatore si e' reso necessario, soprattutto, per
l'esatta individuazione dei soggetti obbligati, a norma dello art. 18
,della  legge  n.  319,  alla  corresponsione ai comuni o ai consorzi
intercomunali  di  una  somma,  a  titolo di parziale compenso, per i
danni arrecati dai propri scarichi ai corpi ricettori.

Dal  contesto  del  citato art. 1-quater appare anzitutto evidente la
netta  distinzione voluta dal legislatore tra insediamento produttivo
e  insediamento civile, per i quali la legge n. 319 detta una diversa
disciplina.

Per  la  esatta  definizione  di  insediamento o complesso produttivo
soccorrono  due  elementi: il primo, di carattere edilizio, nel senso
che  debbono  aversi uno o piu' edifici o installazioni insistenti su
un'area   determinata,  con  esclusione  di  qualsiasi  carattere  di
provvisorieta',  aventi  uno  o piu' scarichi terminali; la altra, di
carattere  strumentale, nel senso della destinazione del complesso al
fine stabile e permanente della attivita' produttiva.

Tale  attivita'  deve  compiersi  nell'ambito  di  complessi organici
edilizi,    dotati    di   attrezzature   tecnico-produttive   fisse,
specificamente  destinate  al  compimento del ciclo produttivo in via
diretta; permanente e primaria.

La  portata  della  formulazione legislativa e' nel caso, assai ampia
fino  a  comprendere qualsiasi complesso produttivo di beni primari o
strumentali,    indipendentemente   dalle   dimensioni   edilizie   e
industriali.

Si   ritiene,  peraltro,  opportuno  rilevare  che,  ove  nell'ambito
dell'insediamento  produttivo  fossero compresi edifici destinati, ad
esempio,  a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni per le
maestranze  che  vi  lavorano, gli stessi, costituendo pertinenze del
complesso  industriale,  ne seguono il regime giuridico anche ai fini
della  legge  n. 319/76, sempre che gli scarichi siano gli stessi del
complesso  produttivo.  Al contrario qualora gli edifici destinati ad
abitazione,   ancorche'   compresi   nel   perimetro   del  complesso
industriale,  siano  dotati di propri scarichi terminali, distinti da
quelli  industriali,  gli  stessi  non rientrano tra gli insediamenti
produttivi, ma tra quelli civili.

Alla  lettera  b)  dello  stesso articolo 1-quater, viene definito il
concetto di "insediamento civile ".

Anche  in  questo  caso  il  legislatore  fa  riferimento al concetto
edilizio  gia' espresso nella lettera a), definendo come tale " uno o
piu'  edifici  o  installazioni,  collegati  tra  di loro in una area
determinata dalla quale abbiano origine uno o piu' scarichi terminali
".

La  identificazione  viene effettuata in riferimento al fine cui sono
adibiti  detti  complessi  e  precisamente  se  ad  abitazione o allo
svolgimento    di   attivita'   alberghiera,   turistica,   sportiva,
ricreativa, scolastica, sanitaria.

Inoltre,  vengono  qualificati  come insediamenti civili tutti quelli
adibiti allo svolgimento di attivita' non comprese tra le precedenti,
che  si  riferiscono a prestazioni di servizi. Tali sono, ad esempio,
quelli   attinenti   all'igiene   ed   all'estetica   (laboratori  di
parrucchiere  e  barbiere,  istituti  di  bellezza)  alla lavoratura,
tintura  e  stiratura,  allo incenerimento e trasformazione biologica
delle immondizie, eccetera.

Vengono  ancora configurati come insediamenti civili quelli in cui si
esercita  ogni altra attivita', anche compresa tra quelle di cui alla
lettera   a),   che  abbia,  in  via  esclusiva,  scarichi  terminali
assimilabili  (in  riferimento  all'attivita'  svolta  ed  al  carico
inquinante) a quelli provenienti da insediamenti abitativi (panifici,
biscottifici,    impianti   idroelettrici,   attivita'   commerciali,
magazzini di custodia e deposito merci, eccetera).

Per  quanto  riguarda  poi  le  aziende  agricole, la norma considera
insediamenti civili le imprese agricole che, ai sensi dello art. 2135
del codice civile, esercitano una attivita' diretta alla coltivazione
del   fondo,  alla  silvicoltura,  all'allevamento  del  bestiame  ed
attivita' connesse, intendendo per queste ultime le attivita' dirette
alla   trasformazione   o  alla  alienazione  dei  prodotti  agricoli
nell'ambito del normale esercizio dell'agricoltura.

Da  ultimo,  si  ritiene  opportuno  chiarire  che gli scarichi degli
insediamenti civili sono, tra l'altro soggetti alla disciplina di cui
all'art.  14  della  legge  n.  319  e, quindi, alle prescrizioni che
saranno emanate dalle regioni e dai comuni a seconda che gli scarichi
avvengano nei corsi d'acqua superficiali o nelle pubbliche fognature.

I signori commissari di Governo ed i signori prefetti sono pregati di
dare la massima diffusione alla presente circolare.