COMITATO DEI MINISTRI Roma, addi' 29 dicembre 1976 CIRCOLARE OGGETTO: Applicazione delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 8 ottobre 1976, n. 690. La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, ha dato luogo, in sede di applicazione, a molteplici dubbi e perplessita'. Questo Comitato cui, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge in argomento, compete, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attivita' pubbliche e private connesse con l'applicazione della legge medesima, tenuto conto delle numerose perplessita' da piu' parti manifestate, ritiene utile, al fine di una uniforme e piu' efficace applicazione della legge n. 319, del successivo decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 e della relativa legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 690, fornire alcune note interpretative sulle norme piu' discusse. (Omissis). Articolo 1-quater inserito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690 nel decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544. La norma contiene l'interpretazione autentica delle nozioni di " insediamento o complesso produttivo " (lettera a) e di " insediamento civile" (lettera b), nozioni che avevano dato luogo, in sede di applicazione della legge n. 319, a non poche perplessita' e a difformi interpretazioni. L'intervento del legislatore si e' reso necessario, soprattutto, per l'esatta individuazione dei soggetti obbligati, a norma dello art. 18 ,della legge n. 319, alla corresponsione ai comuni o ai consorzi intercomunali di una somma, a titolo di parziale compenso, per i danni arrecati dai propri scarichi ai corpi ricettori. Dal contesto del citato art. 1-quater appare anzitutto evidente la netta distinzione voluta dal legislatore tra insediamento produttivo e insediamento civile, per i quali la legge n. 319 detta una diversa disciplina. Per la esatta definizione di insediamento o complesso produttivo soccorrono due elementi: il primo, di carattere edilizio, nel senso che debbono aversi uno o piu' edifici o installazioni insistenti su un'area determinata, con esclusione di qualsiasi carattere di provvisorieta', aventi uno o piu' scarichi terminali; la altra, di carattere strumentale, nel senso della destinazione del complesso al fine stabile e permanente della attivita' produttiva. Tale attivita' deve compiersi nell'ambito di complessi organici edilizi, dotati di attrezzature tecnico-produttive fisse, specificamente destinate al compimento del ciclo produttivo in via diretta; permanente e primaria. La portata della formulazione legislativa e' nel caso, assai ampia fino a comprendere qualsiasi complesso produttivo di beni primari o strumentali, indipendentemente dalle dimensioni edilizie e industriali. Si ritiene, peraltro, opportuno rilevare che, ove nell'ambito dell'insediamento produttivo fossero compresi edifici destinati, ad esempio, a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni per le maestranze che vi lavorano, gli stessi, costituendo pertinenze del complesso industriale, ne seguono il regime giuridico anche ai fini della legge n. 319/76, sempre che gli scarichi siano gli stessi del complesso produttivo. Al contrario qualora gli edifici destinati ad abitazione, ancorche' compresi nel perimetro del complesso industriale, siano dotati di propri scarichi terminali, distinti da quelli industriali, gli stessi non rientrano tra gli insediamenti produttivi, ma tra quelli civili. Alla lettera b) dello stesso articolo 1-quater, viene definito il concetto di "insediamento civile ". Anche in questo caso il legislatore fa riferimento al concetto edilizio gia' espresso nella lettera a), definendo come tale " uno o piu' edifici o installazioni, collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o piu' scarichi terminali ". La identificazione viene effettuata in riferimento al fine cui sono adibiti detti complessi e precisamente se ad abitazione o allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria. Inoltre, vengono qualificati come insediamenti civili tutti quelli adibiti allo svolgimento di attivita' non comprese tra le precedenti, che si riferiscono a prestazioni di servizi. Tali sono, ad esempio, quelli attinenti all'igiene ed all'estetica (laboratori di parrucchiere e barbiere, istituti di bellezza) alla lavoratura, tintura e stiratura, allo incenerimento e trasformazione biologica delle immondizie, eccetera. Vengono ancora configurati come insediamenti civili quelli in cui si esercita ogni altra attivita', anche compresa tra quelle di cui alla lettera a), che abbia, in via esclusiva, scarichi terminali assimilabili (in riferimento all'attivita' svolta ed al carico inquinante) a quelli provenienti da insediamenti abitativi (panifici, biscottifici, impianti idroelettrici, attivita' commerciali, magazzini di custodia e deposito merci, eccetera). Per quanto riguarda poi le aziende agricole, la norma considera insediamenti civili le imprese agricole che, ai sensi dello art. 2135 del codice civile, esercitano una attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse, intendendo per queste ultime le attivita' dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli nell'ambito del normale esercizio dell'agricoltura. Da ultimo, si ritiene opportuno chiarire che gli scarichi degli insediamenti civili sono, tra l'altro soggetti alla disciplina di cui all'art. 14 della legge n. 319 e, quindi, alle prescrizioni che saranno emanate dalle regioni e dai comuni a seconda che gli scarichi avvengano nei corsi d'acqua superficiali o nelle pubbliche fognature. I signori commissari di Governo ed i signori prefetti sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.