La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Titolari dei benefici Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed al loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie: 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; 2) profughi dai territori sui quali e' cessata la sovranita' dello Stato italiano; 3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici; 4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessita' al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3); 5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purche' profugo sia il genitore esercente la patria potesta'.