La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Si    considerano   associazioni   segrete,   come   tali   vietate
dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di
associazioni  palesi,  occultando  la  loro  esistenza ovvero tenendo
segrete  congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo
sconosciuti,  in  tutto  od in parte ed anche reciprocamente, i soci,
svolgono   attivita'  diretta  ad  interferire  sull'esercizio  delle
funzioni  di  organi  costituzionali,  di  amministrazioni pubbliche,
anche  ad  ordinamento  autonomo,  di  enti pubblici anche economici,
nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.