La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla
legge  26  gennaio  1963,  n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29
novembre  1980, n. 816, e' ulteriormente elevato, a partire dall'anno
finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.
  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge, negli
anni  1984,  1985,  1986  e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si
provvede,  quanto  all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione
di  importo  corrispondente  dello  stanziamento iscritto al capitolo
6856  dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984,
utilizzando  parzialmente  l'accantonamento  "Indennita'  integrativa
sulle  pensioni  dei  residenti  all'estero";  e quanto agli esercizi
finanziari  1985,  1986  e  1987,  mediante riduzione di pari importo
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1985-1987,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro   per   il   1985,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
 
          NOTE

          Note all'art. 1, primo comma:
            -   La   legge   26   gennaio   1963,  n.  91,  concerne:
          "Riordinamento  del  Club  alpino  italiano", - La legge 29
          novembre  1980,  n. 816, concerne: "Interventi a favore del
          Club  alpino  italiano e degli enti a carattere nazionale o
          pluriregionali  operanti  nel  settore  del turismo sociale
          giovanile".